§ 71.3.49 - Legge 6 dicembre 1950, n. 1039.
Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:06/12/1950
Numero:1039


Sommario
Art. 1.      Ai magistrati promossi al grado terzo, destinati a sede diversa da quella in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore, spetta, per la durata di un anno dal giorno dell'assunzione delle [...]
Art. 2.      Ai magistrati promossi prima dell'entrata in vigore della presente legge la indennità spetta, secondo le norme dell'articolo precedente, dalla data di assunzione delle funzioni, ovvero dal 1° [...]
Art. 3.      La spesa relativa all'attuazione della presente legge graverà sul fondo stanziato per il pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura e i relativi pagamenti [...]
Art. 4.      Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7.


§ 71.3.49 - Legge 6 dicembre 1950, n. 1039.

Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado.

(G.U. 4 gennaio 1951, n. 3).

 

     Art. 1.

     Ai magistrati promossi al grado terzo, destinati a sede diversa da quella in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore, spetta, per la durata di un anno dal giorno dell'assunzione delle funzioni, anche se entro detto periodo siano trasferiti ad altra sede, la indennità di missione stabilita dal decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, e successive modificazioni.

     La indennità è corrisposta nella misura massima per i primi sei mesi ed è ridotta alla metà per i sei mesi successivi.

     La indennità cessa, qualora il magistrato sia trasferito alla sede in cui esercitava il suo ufficio prima della promozione.

 

          Art. 2.

     Ai magistrati promossi prima dell'entrata in vigore della presente legge la indennità spetta, secondo le norme dell'articolo precedente, dalla data di assunzione delle funzioni, ovvero dal 1° gennaio 1950 se l'assunzione delle funzioni è anteriore a quest'ultima data.

 

          Art. 3.

     La spesa relativa all'attuazione della presente legge graverà sul fondo stanziato per il pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura e i relativi pagamenti saranno disposti col ruolo di spesa fissa.

 

          Art. 4.

     Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7.