§ 98.1.26713 - Legge 8 novembre 1991, n. 356.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/11/1991
Numero:356


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità [...]
Art. 2.      1. All'articolo. 194, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo. 2 della legge 16 ottobre [...]
Art. 3.      1. - L'articolo. 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. L'articolo. 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. Dopo l'articolo 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono inseriti i seguenti


§ 98.1.26713 - Legge 8 novembre 1991, n. 356.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti.

(G.U. 9 novembre 1991, n. 263)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 163.

 

          Art. 2.

     1. All'articolo. 194, comma 1, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo. 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono soppresse le parole: "od accettata".

 

          Art. 3.

     1. - L'articolo. 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. 1. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia, individua annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni disposte a norma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

     2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Consiglio superiore della magistratura pubblica un elenco delle sedi non richieste indicate nel comma 1 e di cui ritiene urgente la copertura.

     3. I magistrati che sono destinati a domanda ad una delle sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2 hanno diritto, alla scadenza del termine indicato dall'articolo 194 del citato ordinamento giudiziario, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi richieste, escluso il conferimento di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore rispetto a quelle in precedenza esercitate, con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, e nei limiti delle vacanze disponibili.

     4. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì agli uditori giudiziari che, assegnati a sedi comprese nell'elenco di cui al comma 2, vi prestano servizio per almeno quattro anni".

 

          Art. 4.

     1. L'articolo. 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. - 1. Dopo la pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste, il Consiglio superiore della magistratura delibera sulle domande di tramutamento eventualmente sopravvenute per tali sedi, sospende l'esame di tutte le altre e, nel termine di trenta giorni dalla predetta pubblicazione, provvede alle coperture con trasferimenti di ufficio di magistrati assegnati a funzioni di organico identiche a quelle concernenti i posti da ricoprire. I magistrati da trasferire sono individuati secondo i criteri di cui ai commi 4 e 6. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico o che vi abbiano assunto effettivo servizio da meno di due anni, nè quelli in servizio presso sedi comprese nell'elenco di cui all'articolo. 3.

     2. La percentuale di cui al comma 1 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

     3. Le condizioni per il trasferimento di ufficio debbono sussistere alla data di pubblicazione dell'elenco delle sedi non richieste.

     4. Il trasferimento di ufficio si realizza con magistrati che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire e, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi.

     5. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale è minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera più vicino il distretto il cui capoluogo ha la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, più breve rispetto al capoluogo del distretto in cui è compreso l'ufficio da coprire.

     6. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo e che abbia un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina.

     7. Se in uno stesso distretto vi sono più uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento espresse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianità è destinato all'ufficio con organico più ampio.

     8. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo. 3.

     9. Sono abrogati i commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27".

 

          Art. 5.

     1. Dopo l'articolo 4 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 4-bis. - 1. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma della presente legge non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dall'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi di salute.

     Art. 4-ter. - 1. Sono abrogati gli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12.

     2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 9-ter del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, è sostituito dal seguente: “Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quelli di Catanzaro e di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina”.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292

     All'articolo 1:

     dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     “4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona incinta o che allatta la propria prole o che ha oltrepassato l'età di settanta anni, ovvero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione''.

     1-ter. Al comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3''".

     L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     "Art. 2 (Modifiche in tema di termini di durata della custodia cautelare). - 1. L'articolo. 303 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     “Art. 303 (Termini di durata massima della custodia cautelare). - 1. La custodia cautelare perde efficacia quando:

     a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:

     1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

     2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal n. 3);

     3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;

     b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

     1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

     2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal n. 1);

     3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

     c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:

     1) nove mesi, se vi è stata condannata alla pena della reclusione non superiore a tre anni;

     2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;

     3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;

     d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.

     2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

     3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.

     4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini:

     a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

     b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);

     c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni''".

     All'articolo 3:

     al comma 1, il capoverso è sostituito dal seguente:

     "1-bis. Il procuratore generale presso la corte d'appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), nonchè dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati".

     Gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 sono soppressi.