§ 71.2.113 - D.L. 9 settembre 1991, n. 292 .
Disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:09/09/1991
Numero:292


Sommario
Art. 1.  Modifiche in tema di criteri di scelta delle misure cautelari
Art. 2.  Modifiche in tema di termini di durata della custodia cautelare
Art. 3.  Modifiche alla disciplina dell'avocazione
Art. 4.  Trasmissione al Consiglio superiore della magistratura del decreto di avocazione
Art. 5.  Elenco di sedi non richieste
Art. 6.  Trasferimenti di ufficio
Art. 7.  Ulteriori trasferimenti.
Art. 8.  Trasferimenti successivi
Art. 9.  Disposizioni di coordinamento
Art. 10.  Disposizione transitoria
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 71.2.113 - D.L. 9 settembre 1991, n. 292 [1] .

Disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti.

(G.U. 10 settembre 1991, n. 212)

 

 

     Art. 1. Modifiche in tema di criteri di scelta delle misure cautelari

     1. Nel comma 3 dell'art. 275 del codice di procedura penale, già modificato dall'art. 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: "o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure" sono soppresse.

     1 bis. Il comma 4 dell'art. 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona incinta o che allatta la propria prole o che ha oltrepassato l'età di settanta anni, ovvero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione" [2].

     2. Nel comma 2 dell'art. 299 del codice di procedura penale la parola: "Quando" è sostituita dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dall'art. 275 comma 3, quando".

 

          Art. 2. Modifiche in tema di termini di durata della custodia cautelare [3]

     1. L'art. 303 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     Art. 303 (Termini di durata massima della custodia cautelare). - 1. La custodia cautelare perde efficacia quando:

     a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:

     1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

     2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal n. 3);

     3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;

     b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:

     1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

     2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal n. 1);

     3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

     c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:

     1) nove mesi, se vi è stata condannata alla pena della reclusione non superiore a tre anni;

     2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;

     3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;

     d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.

     2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.

     3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.

     4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'art. 305, non può superare i seguenti termini:

     a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

     b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);

     c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni''.

 

          Art. 3. Modifiche alla disciplina dell'avocazione

     1. Nell'art. 372 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     “1 bis.Il procuratore generale presso la corte d'appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), nonchè dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'art. 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati" [4] .

     2. Il comma 1 dell'art. 118-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dal decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a) del codice, ne dà notizia al procuratore generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento.".

 

          Art. 4. Trasmissione al Consiglio superiore della magistratura del decreto di avocazione

     1. Nel comma 6 dell'art. 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, le parole: "per inerzia del pubblico ministero" sono soppresse.

 

          Art. 5. Elenco di sedi non richieste [5]

 

          Art. 6. Trasferimenti di ufficio [6]

 

          Art. 7. Ulteriori trasferimenti.

     1. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma del presente decreto, non possono essere nuovamente trasferiti, con la medesima procedura, se non decorsi otto anni dell'iniziale provvedimento di trasferimento d'ufficio e non possono essere trasferiti a domanda prima di tre anni dal giorno in cui hanno assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici e gravi motivi di salute.

 

          Art. 8. Trasferimenti successivi [7]

 

          Art. 9. Disposizioni di coordinamento [8]

 

          Art. 10. Disposizione transitoria

     1. Le disposizioni dell'art. 2, relative ai termini di durata della custodia cautelare, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 11. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 8 novembre 1991, n. 356.

[2]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Capoverso così sostituito dalla legge di conversione.

[5]  Articolo soppresso dalla legge di conversione .

[6]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[7]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[8]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.