§ 51.4.85 – L. 16 dicembre 1999, n. 479.
Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:16/12/1999
Numero:479


Sommario
Art. 1.      1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente [...]
Art. 2.      1. Per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell'articolo 1 è competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la [...]
Art. 3.      1. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l'attività conseguente all'applicazione del comma 2. E' abrogato l'articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n. [...]
Art. 4.      1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti alle sezioni stralcio costituite a norma della legge 22 luglio 1997, n. 276, i giudizi civili in [...]
Art. 5.      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente
Art. 6.      1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del regio [...]
Art. 8.      1. Sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall'articolo 5 del regio [...]
Art. 9.      1. Dopo il sesto comma dell'articolo 162-bis del codice penale, è aggiunto il seguente
Art. 10.      1. Gli articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti
Art. 11.      1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente
Art. 12.      1. Dopo l'articolo 54-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 13.      1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole (Omissis)
Art. 14.      1. La rubrica dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: (Omissis)
Art. 15.      1. All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 16.      1. L'articolo 415 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 17.      1. All'articolo 405, comma 2, ed all'articolo 407, comma 3, del codice di procedura penale, sono premesse le seguenti parole: (Omissis)
Art. 18.      1. Al comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente
Art. 19.      1. Al comma 1 dell'articolo 418 del codice di procedura penale, la parola: “due” è sostituita dalla seguente: (Omissis)
Art. 20.      1. Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: (Omissis)
Art. 21.      1. Dopo l'articolo 421 del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 22.      1. L'articolo 422 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 23.      1. L'articolo 425 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 24.      1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 25.      1. Dopo l'articolo 430 del codice di procedura penale è inserito il seguente
Art. 26.      1. L'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 27.      1. L'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 28.      1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati
Art. 29.      1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 30.      1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 31.      1. All'articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 32.      1. Il comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 33.      1. All'articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 34.      1. Il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 35.      1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 36.      1. All'articolo 458 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 37.      1. L'articolo 459 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 38.      1. Al comma 1 dell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo le parole: “consulenti tecnici” sono inserite le seguenti: (Omissis)
Art. 39.      1. All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente
Art. 40.      1. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 41.      1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 42.      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente
Art. 43.      1. L'articolo 512-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 44.      1. Il libro ottavo del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 45.      1. All'articolo 461, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: “nella cancelleria del tribunale” sono inserite le seguenti: (Omissis)
Art. 46.      1. All'articolo 571, comma 3, del codice di procedura penale, sono soppresse le parole da: “Tuttavia” sino alla fine
Art. 47.      1. L'articolo 33-sexies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente
Art. 48.      1. Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, [...]
Art. 49.      1. Al comma 1 dell'articolo 23 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio [...]
Art. 50.      1. Dopo l'articolo 107 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. [...]
Art. 51.      1. Agli articoli 123, comma 1, e 163, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto [...]
Art. 52.      1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è [...]
Art. 53.      1. All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, [...]
Art. 54.      1. Gli articoli 155, 156, 158, 160, comma 2, e 161 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto [...]
Art. 55.      1. Il comma 2 dell'articolo 159 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio [...]
Art. 56.      1. Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: “, acquisito il consenso del pubblico ministero,” sono soppresse
Art. 57.      1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i [...]
Art. 58.      1. Al terzo comma dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: “reati per i [...]
Art. 59.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in complessive lire 13.921 milioni per l'anno 1999 e lire 27.842 milioni a decorrere dall'anno [...]


§ 51.4.85 – L. 16 dicembre 1999, n. 479.

Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense.

(G.U. 18 dicembre 1999, n. 296).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO CIVILE PENDENTE,

DI INDENNITA' SPETTANTI AL GIUDICE DI PACE

E DI ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE

 

     Art. 1.

     1. I giudizi civili pendenti davanti al pretore alla data del 30 aprile 1995, rientranti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella competenza del giudice di pace, sono attribuiti al giudice di pace competente per territorio, con esclusione:

     a) di quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria;

     b) di quelli devoluti alla competenza del pretore in base al criterio della materia.

     2. Sono altresì attribuiti al giudice di pace, esclusi quelli già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria, i giudizi, pendenti alla data del 30 aprile 1995, relativi all'azione di apposizione di termini ed all'azione di osservanza delle distanze stabilite dal codice civile, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, nonché quelli relativi alla misura e alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case e quelli relativi a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

 

          Art. 2.

     1. Per le cause attribuite al giudice di pace a norma dell'articolo 1 è competente per territorio il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario o la sezione distaccata dinanzi a cui il giudizio è pendente alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le questioni relative alla competenza del giudice originariamente adito.

     2. I fascicoli d'ufficio dei giudizi indicati nell'articolo 1 sono trasmessi a cura del giudice presso cui sono pendenti al giudice di pace competente per territorio ai sensi del comma 1, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La cancelleria dell'ufficio giudiziario a cui il fascicolo è trasmesso provvede d'ufficio all'iscrizione della causa a ruolo e comunica alle parti costituite la data dell'udienza di prosecuzione fissata dal giudice con provvedimento da adottare entro il termine di trenta giorni. La data dell'udienza di prosecuzione del giudizio non può essere successiva al sessantesimo giorno da quella in cui il fascicolo è ricevuto.

     3. Dinanzi al giudice di pace le cause proseguono con il rito alle stesse applicabile ai sensi dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534. Le questioni relative alla competenza del giudice di pace devono essere rilevate nella prima udienza dinanzi a questo, che procede a norma del terzo comma dell'articolo 38 del codice di procedura civile.

     4. Alla prima udienza il giudice tenta la conciliazione delle parti, a norma dell'articolo 185 del codice di procedura civile.

 

          Art. 3.

     1. Gli uffici di conciliazione sono soppressi fatta salva l'attività conseguente all'applicazione del comma 2. E' abrogato l'articolo 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

     2. I giudizi pendenti davanti al conciliatore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere proseguiti dinanzi al giudice di pace territorialmente competente, fatta eccezione per le cause già trattenute per la decisione e che non siano successivamente rimesse in istruttoria. Si osservano al riguardo le disposizioni dell'articolo 2.

 

          Art. 4.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti alle sezioni stralcio costituite a norma della legge 22 luglio 1997, n. 276, i giudizi civili in corso già pendenti alla data del 30 aprile 1995 davanti al pretore in base al criterio della materia, con esclusione dei giudizi in materia di lavoro e previdenza e dei giudizi attribuiti al giudice di pace, ai sensi dell'articolo 1, nonché dei giudizi già trattenuti per la decisione alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano successivamente rimessi in istruttoria.

     2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato procede alla ricognizione dei giudizi di cui al comma 1 e trasmette i relativi fascicoli al presidente della sezione stralcio, il quale assegna i procedimenti a un giudice onorario aggregato a norma del comma 4 dell'articolo 11 della legge 22 luglio 1997, n. 276.

 

          Art. 5.

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     4. Le indennità di cui al presente articolo spettano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6.

     1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 122, sono abrogati.

     3. I messi del giudice di pace continueranno a operare presso le sedi del giudice di pace.

 

          Art. 7.

     1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

     a) negli affari civili:

     1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;

     2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile;

     3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

     b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale [1].

 

          Art. 8.

     1. Sono validi ed efficaci gli atti compiuti dai procuratori legali, iscritti al relativo albo, in violazione dei limiti territoriali previsti dall'articolo 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, relativi ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27.

 

Titolo II

MODIFICA AL CODICE PENALE

 

          Art. 9.

     1. Dopo il sesto comma dell'articolo 162-bis del codice penale, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

Titolo III

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

 

Capo I

Modifica alle disposizioni sull'attribuzione degli affari penali

al tribunale in composizione collegiale o in composizione monocratica

 

          Art. 10.

     1. Gli articoli 33-bis e 33-ter del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

Capo II

Modifica alle disposizioni sull'incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice

 

          Art. 11.

     1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

Capo III

Controllo della competenza nel corso delle indagini

 

          Art. 12.

     1. Dopo l'articolo 54-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

Capo IV

 Difensore

 

          Art. 13.

     1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole (Omissis).

     2. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Al comma 1 dell'articolo 122 del codice di procedura penale, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: (Omissis).

     4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge [2].

 

Capo V

Divieto di pubblicazione di atti e di immagini

 

          Art. 14.

     1. La rubrica dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente: (Omissis).

     2. Dopo il comma 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

Capo VI

Riparazione per l'ingiusta detenzione

 

          Art. 15.

     1. All'articolo 315 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Al comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: (Omissis).

 

Capo VII

Indagini preliminari

 

          Art. 16.

     1. L'articolo 415 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 17.

     1. All'articolo 405, comma 2, ed all'articolo 407, comma 3, del codice di procedura penale, sono premesse le seguenti parole: (Omissis).

     2. Dopo l'articolo 415 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

     3. All'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale le parole da: “dall'invito” alla fine sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

Capo VIII

Udienza preliminare

 

          Art. 18.

     1. Al comma 1 dell'articolo 417 del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 429 del codice di procedura penale, dopo le parole: “l'enunciazione” sono inserite le seguenti: (Omissis).

 

          Art. 19.

     1. Al comma 1 dell'articolo 418 del codice di procedura penale, la parola: “due” è sostituita dalla seguente: (Omissis).

     2. L'articolo 420 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 20.

     1. Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: (Omissis).

 

          Art. 21.

     1. Dopo l'articolo 421 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 22.

     1. L'articolo 422 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 23.

     1. L'articolo 425 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 579, comma 1, e all'articolo 680, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: “, di proscioglimento o di non luogo a procedere” sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 24.

     1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 25.

     1. Dopo l'articolo 430 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 26.

     1. L'articolo 431 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Capo IX

Procedimenti speciali

 

          Art. 27.

     1. L'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 28.

     1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati.

 

          Art. 29.

     1. L'articolo 441 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 30.

     1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 31.

     1. All'articolo 443 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 2 è abrogato.

 

          Art. 32.

     1. Il comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 33.

     1. All'articolo 446 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 34.

     1. Il comma 1 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 35.

     1. Il comma 2 dell'articolo 452 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 36.

     1. All'articolo 458 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 l'ultimo periodo è soppresso;

     b) al comma 2 le parole: “e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso” sono soppresse e dopo le parole: “previste dagli articoli” sono inserite le seguenti: (Omissis).

 

          Art. 37.

     1. L'articolo 459 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 460 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Al comma 1 dell'articolo 464 del codice di procedura penale, il primo periodo è sostituito dai seguenti: (Omissis).

     4. Il comma 3 dell'articolo 464 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 689 del codice di procedura penale, al numero 5), dopo le parole: “su richiesta dell'imputato” sono aggiunte le seguenti: (Omissis).

 

Capo X

Modifiche alle disposizioni sul giudizio

 

          Art. 38.

     1. Al comma 1 dell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo le parole: “consulenti tecnici” sono inserite le seguenti: (Omissis).

     2. Il comma 2 dell'articolo 468 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 39.

     1. All'articolo 484 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. Gli articoli 485, 486, 487 e 488 del codice di procedura penale sono abrogati.

 

          Art. 40.

     1. L'articolo 493 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 41.

     1. Il comma 2 dell'articolo 506 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 42.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 507 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 43.

     1. L'articolo 512-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Capo XI

Disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

 

          Art. 44.

     1. Il libro ottavo del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Capo XII

Disposizioni in materia di opposizione

al decreto penale di condanna e di impugnazioni

 

          Art. 45.

     1. All'articolo 461, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: “nella cancelleria del tribunale” sono inserite le seguenti: (Omissis).

     2. All'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: “nella cancelleria del tribunale” sono inserite le seguenti: (Omissis).

 

          Art. 46.

     1. All'articolo 571, comma 3, del codice di procedura penale, sono soppresse le parole da: “Tuttavia” sino alla fine.

 

Capo XIII

Disposizioni abrogative, di attuazione e di coordinamento

 

          Art. 47.

     1. L'articolo 33-sexies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. L'articolo 33-septies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Al comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale le parole: “nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555” sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     4. All'articolo 516 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 186 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     5. Il comma 1-bis dell'articolo 517 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 187 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 188 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunte, in fine, le parole: (Omissis).

     7. Il comma 1 dell'articolo 521-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 189 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 48.

     1. Dopo l'articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 49.

     1. Al comma 1 dell'articolo 23 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: “a norma dell'articolo 420, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     2. Al comma 1 dell'articolo 31 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, le parole: “dall'articolo 420, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

          Art. 50.

     1. Dopo l'articolo 107 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 51.

     1. Agli articoli 123, comma 1, e 163, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola: “566” è sostituita dalla seguente: (Omissis).

     2. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la parola: “566” è sostituita dalla seguente: (Omissis).

 

          Art. 52.

     1. L'articolo 135 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 53.

     1. All'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: “ovvero a norma dell'articolo 557 del codice” sono soppresse;

     b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: (Omissis);

     c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 54.

     1. Gli articoli 155, 156, 158, 160, comma 2, e 161 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono abrogati.

 

          Art. 55.

     1. Il comma 2 dell'articolo 159 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 56.

     1. Al comma 1 dell'articolo 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: “, acquisito il consenso del pubblico ministero,” sono soppresse.

 

Titolo IV

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

 

          Art. 57.

     1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

     2. La disposizione di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica ai giudici che assumono le funzioni di giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudici dell'udienza preliminare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare i dieci anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge [3].

 

          Art. 58.

     1. Al terzo comma dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: “reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale” sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

Titolo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

          Art. 59.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in complessive lire 13.921 milioni per l'anno 1999 e lire 27.842 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 2 terdecies del D.L. 7 aprile 2000, n. 82.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 7 aprile 2000, n. 82.

[3] Comma sostituito dall'art. 1 della L. 27 febbraio 2002, n. 31 e così modificato dall'art. 2 della L. 25 luglio 2005, n. 150.