§ 59.4.a - Legge 22 gennaio 1934, n. 36.
Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.4 avvocati
Data:22/01/1934
Numero:36


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, con le modificazioni [...]


§ 59.4.a - Legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

(G.U. 30 gennaio 1934, n. 24).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, con le modificazioni seguenti.

     Il terzo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

     "E' infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito anche se consistente nella prestazione d'opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario".

     La lettera d) del primo comma dell'art. 14 è sostituita dalla seguente:

     "d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato, nei casi preveduti negli articoli 59 e 61".

     Nell'art. 42, dopo 343 sono aggiunte le parole "comma secondo e terzo" e dopo 595 sono aggiunte le parole "comma quarto".

     L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 52 è sostituito dal seguente:

     "Con lo stesso decreto reale sono nominati il presidente, il vice presidente e il segretario fra i componenti della commissione".

     Il quinto comma dell'art. 59 è sostituito dal seguente:

     "Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del direttorio del sindacato degli avvocati e procuratori".

     L'art. 61 è sostituito dal seguente:

     "L'onorario dell'avvocato, nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale, sia stragiudiziale, è determinato, salvo patto speciale, in base ai criteri di cui all'art. 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.

     "Tale onorario, in relazione alla specialità della controversia o al pregio o al risultato dell'opera prestata, può essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese".