§ 98.1.27322 - Legge 27 febbraio 2002, n. 31.
Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari


Settore:Normativa nazionale
Data:27/02/2002
Numero:31


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 3 dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è sostituito dal seguente


§ 98.1.27322 - Legge 27 febbraio 2002, n. 31.

Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari

(G.U. 14 marzo 2002, n. 62)

 

     Art. 1.

     1. Il comma 3 dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è sostituito dal seguente:

     "3. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge".La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.