§ 71.2.10a - D.Lgs. 2 febbraio 1990, n. 15.
Modificazioni agli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 del decreto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:02/02/1990
Numero:15


Sommario
Art. 1.      1. Al comma 1 dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è aggiunto, in fine, il [...]
Art. 2.      1. Nel comma 1 dell'art. 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, le parole: "nell'art. 72 [...]


§ 71.2.10a - D.Lgs. 2 febbraio 1990, n. 15.

Modificazioni agli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, sulla delega delle funzioni di pubblico ministero.

(G.U. 5 febbraio 1990, n. 29)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visti gli articoli 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante l'ordinamento giudiziario, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni;

     Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1989;

     Visto il conforme parere in data 25 gennaio 1990 della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 1990;

     Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

 

     EMANA

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1.

     1. Al comma 1 dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I vice procuratori onorari e gli uditori giudiziari con almeno quattro mesi di tirocinio possono essere inoltre delegati a svolgere, con riferimento a procedimenti di volta in volta indicati, le funzioni del pubblico ministero nella udienza di convalida dell'arresto o del fermo.".

     2. Dopo il comma 2 dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è aggiunto il seguente:

     "2- bis. Quando ritiene di esercitare l'azione penale a norma degli articoli 459 comma 1 e 565 del codice di procedura penale, il procuratore della Repubblica presso la pretura può delegare per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in relazione a uno o più procedimenti, vice procuratori onorari indicati nominativamente.".

 

     Art. 2.

     1. Nel comma 1 dell'art. 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, le parole: "nell'art. 72 comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nell'art. 72 commi 1 e 3".