§ 51.4.46 – L. 16 febbraio 1987, n. 81.
Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:16/02/1987
Numero:81


Sommario
Art. 1.      1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, secondo i principi e i criteri direttivi e con le procedure previsti dalla [...]
Art. 2.      1. Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai [...]
Art. 3.      1. Il Governo della Repubblica è delegato a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del reato secondo i principi generali [...]
Art. 4.      1. Il Governo della Repubblica è delegato a stabilire che le nuove disposizioni del codice di procedura penale entrino in vigore in un termine non superiore ad un anno [...]
Art. 5.      1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico [...]
Art. 6.      1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 2, 3 e 5, le norme di coordinamento delle stesse [...]
Art. 7.      1. Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel [...]
Art. 8.      1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove [...]
Art. 9.      1. Entro quattro mesi dall'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura penale il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui all'art. 6 alla [...]
Art. 10.      1. La commissione istituita ai sensi dell'art. 8 resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle norme previste dall'art. 7
Art. 11.      1. E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1987 e 1988 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per [...]
Art. 12.      1. Alla spesa prevista nell'art. 11, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987- 1989, al capitolo [...]


§ 51.4.46 – L. 16 febbraio 1987, n. 81.

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

(G.U. 16 marzo 1987, n. 62, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, secondo i principi e i criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente legge.

 

          Art. 2.

     1. Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

     1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

     2) adozione del metodo orale;

     3) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; facoltà del pubblico ministero e delle altre parti, dei difensori e della persona offesa di indicare elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento; obbligo del giudice di provvedere senza ritardo e comunque entro termini prestabiliti sulle richieste formulate in ogni stato e grado del procedimento dal pubblico ministero, dalle altre parti e dai difensori;

     4) previsione di garanzie per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell'ordine, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari; autonomia del procedimento disciplinare e della relativa decisione rispetto al procedimento penale in cui si è verificato l'abbandono della difesa; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di pronuncia che abbia escluso la violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine ritenga giustificato l'abbandono;

     5) obbligo di avvertire immediatamente la persona fermata, o comunque privata della libertà personale, del diritto di nominare un difensore di fiducia; obbligo di comunicare immediatamente l'avvenuto arresto al difensore; disciplina delle modalità dell'interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di difesa;

     6) diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore; diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare di conferire con il difensore immediatamente o subito dopo ma non oltre sette giorni dalla esecuzione del provvedimento limitativo della libertà personale;

     7) previsione espressa sia delle cause di invalidità degli atti che delle conseguenti sanzioni processuali, fino alla nullità insanabile per i vizi di capacità e costituzione del giudice, per le violazioni del diritto all'intervento, all'assistenza e alla rappresentanza delle parti e per altri casi predeterminati;

     8) adozione di strumenti opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con adeguati strumenti, in ogni sua fase; possibilità che il giudice disponga l'adozione di una diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla semplicità o alla limitata rilevanza degli stessi ovvero alla contingente indisponibilità degli strumenti o degli ausiliari tecnici;

     9) semplificazione del sistema delle notificazioni, con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione;

     10) riordinamento dell'istituto della perizia, assicurando la più idonea competenza tecnica e scientifica dei periti, nonchè, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; tutela dei diritti delle parti rispetto alle perizie; previsione di sanzioni a carico del perito in caso di ingiustificato ritardo nel deposito della perizia;

     11) previsione delle diverse formule di assoluzione o di proscioglimento, statuendo che si ha mancanza di prova anche quando essa è insufficiente o contraddittoria; specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di assoluzione o di proscioglimento; obbligo di proscioglimento nel merito, quando ne ricorrano gli estremi, anche in presenza di una causa estintiva del reato;

     12) determinazione della competenza per materia, tenendo conto sia della pena edittale - con esclusione degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale - sia della qualità del reato; in particolare attribuzione alla competenza del pretore delle contravvenzioni e dei delitti punibili con la pena della multa o con quella della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nonchè di altri delitti specificamente indicati; attribuzione alla competenza della corte d'assise, dei delitti punibili con la pena dell'ergastolo o con quella della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, nonchè di ogni delitto doloso, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, con possibilità sia di escludere delitti specificamente indicati sia di includerne altri; attribuzione alla competenza del tribunale dei reati non attribuiti alla competenza del pretore e della corte d'assise;

     13) previsione che la competenza per territorio possa essere stabilita, per reati predeterminati, a seconda dei casi, in relazione al luogo in cui ha avuto inizio o si è esaurita l'azione o l'omissione;

     14) disciplina dell'istituto della connessione con espressa previsione dei relativi casi; esclusione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minorenni; disciplina dei casi di separazione dei procedimenti anche in grado di appello;

     15) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza attribuendo ad ogni parte il potere di denunciarli; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento; particolare regolamentazione per la fase delle indagini preliminari ispirata al rispetto della competenza per territorio, anche in deroga alle regole sulla connessione;

     16) disciplina dei rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero in sede penale durante le indagini preliminari;

     17) previsione della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, e individuazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati; garanzia del contraddittorio nel procedimento di rimessione; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice originariamente competente; attribuzione al giudice del rinvio del potere di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione ;

     18) attribuzione della competenza per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di imputato o di persona offesa o danneggiata dal reato, eccezion fatta per i reati commessi in udienza, a giudice appartenente a distretto diverso rispetto a quello in cui il magistrato interessato esercita le funzioni, da individuare secondo criteri oggettivi predeterminati [1];

     19) predeterminazione di criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento; previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni contigue a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata;

     20) previsione dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

     21) previsione della nomina di un difensore per la persona danneggiata dal reato che dichiari di volersi costituire parte civile, secondo le norme sul patrocinio per i non abbienti;

     22) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o per il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto, alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso e alla illiceità penale del fatto, sempre che le parti abbiano partecipato o siano state poste in grado di partecipare processo penale;

     23) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che esso è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, e sempre che il giudizio civile si svolga tra coloro che hanno partecipato o sono stati posti in grado di partecipare al processo penale;

     24) disciplina degli effetti del giudicato penale in altri giudizi civili o amministrativi; statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

     25) statuizione che le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'udienza preliminare non fanno stato nel giudizio civile;

     26) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne danno la possibilità, con facoltà di concedere la provvisoria esecuzione quando ricorrono giustificati motivi; obbligo del giudice penale, quando la predetta possibilità non sussiste, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile; provvisoria esecuzione del relativo provvedimento; facoltà del giudice di appello di sospendere in ogni caso la provvisoria esecuzione in pendenza di impugnazione;

     27) provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello, relativamente alle disposizioni concernenti l'azione civile; facoltà della Corte di cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere la predetta esecuzione se sussiste il pericolo di grave e irreparabile danno;

     28) previsione che il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sulla impugnazione relativamente alle sole disposizioni delle sentenze impugnate che concernono gli interessi civili;

     29) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

     30) previsione della trasmissione, in casi predeterminati, di informazioni e di copie di atti, anche coperti da segreto, ad altra autorità giudiziaria penale e, ai fini della prevenzione di determinati delitti, al Ministro dell'interno; facoltà del destinatario della richiesta di trasmissione di rigettarla con decreto motivato;

     31) potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia e di descrivere i fatti costituenti reato compilando i verbali relativi alle attività compiute, di assicurare le fonti di prova e di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze; obbligo della polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore, anche oralmente, la notizia del reato indicando le attività compiute e gli elementi sino ad allora acquisiti con divieto di ogni utilizzazione agli effetti del giudizio, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni o dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, senza l'assistenza della difesa; potere-dovere della polizia giudiziaria, sino a che il pubblico ministero non abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, di raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole e di assumere sommarie informazioni da chi non si trovi in stato di arresto o di fermo, con l'assistenza del difensore; potere-dovere della polizia giudiziaria di compiere gli atti ad essa specificamente delegati dal pubblico ministero e di svolgere, nell'ambito delle direttive da esso impartite, tutte le attività di indagine per accertare i reati, nonchè le attività richieste da elementi successivamente emersi, informando, in tal caso, prontamente il pubblico ministero; potere-dovere della polizia giudiziaria di procedere, in casi predeterminati di necessità e di urgenza, a perquisizioni e a sequestri; potere-dovere della polizia giudiziaria di assumere sul luogo o nell'immediatezza del fatto, anche senza l'assistenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini, con divieto di ogni documentazione e utilizzazione processuale, anche attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria; previsione specifica di garanzie difensive, tra le quali devono essere comprese quelle relative agli atti non ripetibili [2];

     32) obbligo della polizia giudiziaria di arrestare colui che è colto nella flagranza di uno dei seguenti delitti: a) delitti consumati o tentati punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dal n. 4) dell'art. 62 del codice penale; b) altri delitti predeterminati, avuto riguardo a speciali esigenze di tutela della collettività; facoltà della polizia giudiziaria di procedere all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità o dalle circostanze del fatto o dalla pericolosità del soggetto, relativamente a delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni e, solo per alcuni reati di particolare gravità, tassativamente indicati, anche a delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni; al di fuori dei casi di flagranza, potere-dovere della polizia giudiziaria di fermare, e del pubblico ministero di disporre il fermo di colui che è fortemente indiziato di gravi delitti, quando vi è fondato pericolo di fuga; obbligo della polizia giudiziaria di porre a disposizione del pubblico ministero, al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo, le persone arrestate o fermate;

     33) fuori dai casi in cui è tenuta a compilare specifici verbali ai sensi del n. 31), obbligo della polizia giudiziaria di documentare secondo specifiche modalità, anche sommariamente, l'attività compiuta;

     34) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto o per il fermo; facoltà del pubblico ministero di interrogare l'arrestato o il fermato, con diritto del difensore di assistere all'interrogatorio; obbligo del pubblico ministero di porre a disposizione del giudice, per la decisione sulla convalida, l'arrestato o il fermato entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo; obbligo del giudice di decidere nelle successive quarantotto ore, sentito l'arrestato o il fermato, sulla convalida o meno dell'arresto o del fermo e sulla loro eventuale conversione, ai sensi del n. 59), in una delle misure di coercizione ivi previste; garanzie di assistenza difensiva nel giudizio sulla convalida;

     35) obbligo del pubblico ministero di iscrivere immediatamente la notizia del reato e il nominativo di ogni persona alla quale il reato è attribuito in apposito registro custodito negli uffici della procura della Repubblica o della pretura; obbligo del pubblico ministero di aggiornare le iscrizioni alle risultanze delle indagini in corso e all'eventuale mutamento del titolo del reato; divieto di comunicare le iscrizioni di cui sopra fino all'assunzione della qualità di imputato ai sensi del n. 36);

     36) assunzione della qualità di imputato da parte della persona cui è attribuito un reato nella richiesta del giudizio immediato o direttissimo o per decreto, dell'udienza preliminare, ovvero nella richiesta di una misura di coercizione personale o reale, o comunque nei cui confronti viene formulata una imputazione; estensione delle garanzie previste per l'imputato alla persona nei cui confronti vengono compiuti atti suscettibili di utilizzazione probatoria nell'udienza preliminare, nel giudizio o comunque a fini decisori;

     37)

     potere-dovere del pubblico ministero di compiere indagini in funzione dell'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento di fatti specifici, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato; potere del pubblico ministero, ai fini suddetti, di interrogare l'imputato, di raccogliere informazioni, di procedere a confronti, a individuazioni di persone e di cose, ad accertamenti tecnici, ad ispezioni, di disporre perquisizioni, sequestri e, previa autorizzazione del giudice, intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione; possibilità che il pubblico ministero, nei casi di urgenza, disponga direttamente l'intercettazione, che deve essere convalidata entro quarantotto ore dal provvedimento del pubblico ministero; divieto a pena di nullità insanabile di utilizzazione di intercettazioni compiute in mancanza di provvedimento convalidato; potere del pubblico ministero di avvalersi per le indagini della polizia giudiziaria, che non può essere delegata ad interrogare l'imputato nè ad effettuare il confronto con il medesimo; obbligo del pubblico ministero di documentare l'attività compiuta secondo specifiche e differenziate modalità;

     38) diritto dell'imputato di nominare un difensore; previsione specifica degli atti del pubblico ministero ai quali il difensore ha diritto di assistere, tra cui devono essere compresi l'interrogatorio e i confronti con l'imputato, nonchè le perquisizioni e le ispezioni; previsione del diritto del difensore di ricevere avviso del compimento degli atti cui ha diritto di assistere, escluse le perquisizioni e i sequestri; disciplina del deposito degli atti compiuti dal pubblico ministero e previsione di ipotesi di dilazione del deposito in relazione a gravi motivi; obbligo del pubblico ministero di comunicare all'imputato e, in copia, alla persona offesa gli estremi dei reati per cui sono in corso le indagini, a partire dal primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere;

     39) attribuzione, agli enti e alle associazioni cui sono riconosciute finalità di tutela degli interessi lesi, degli stessi poteri spettanti nel processo all'offeso dal reato non costituito parte civile; previsione di particolari forme d'intervento di tali enti ed associazioni nel giudizio; necessità del costante consenso della persona offesa all'esercizio dei suddetti poteri; previsione che il consenso non possa essere prestato a più di uno degli enti o associazioni di cui sopra;

     40) potere del pubblico ministero e dell'imputato, nel corso delle indagini preliminari e quando si tratta di testimonianze a futura memoria o comunque non rinviabili al dibattimento ovvero di altri atti non rinviabili al dibattimento, di chiedere al giudice, con incidente probatorio, che si proceda all'esame dell'imputato, ad atti di confronto, a ricognizioni, a esperimenti giudiziali, a perizie e all'assunzione di testimonianze; obbligo di garantire la partecipazione in contraddittorio del pubblico ministero e dei difensori delle parti direttamente interessate; divieto di verbalizzare e di utilizzare le dichiarazioni concernenti persone diverse da quelle chiamate a partecipare; potere-dovere del giudice di dichiarare inammissibili le richieste di atti irrilevanti, dilatori o comunque rinviabili al dibattimento; previsione che il giudice, su richiesta motivata del pubblico ministero, possa dilazionare l'assunzione dell'incidente probatorio chiesto dall'imputato, quando esso arrecherebbe pregiudizio al compimento di determinate indagini preliminari e per il tempo strettamente necessario alla conclusione di tali indagini e semprechè il ritardo non pregiudichi la formazione della prova chiesta dall'imputato; deposito della richiesta motivata del pubblico ministero alla udienza di assunzione dell'incidente probatorio; concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento;

     41) determinazione della disciplina delle intercettazioni di conversazioni e di altre forme di comunicazione in attuazione dei seguenti principi:

     a) predeterminazione dei reati per i quali sono ammesse le intercettazioni e di quelli per i quali sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un diverso processo;

     b) predeterminazione della durata e delle modalità delle intercettazioni disposte;

     c) annotazione in apposito registro dei decreti motivati che dispongono o prorogano le intercettazioni;

     d) individuazione degli impianti presso cui le intercettazioni telefoniche possono essere effettuate;

     e) conservazione obbligatoria presso la stessa autorità che ha disposto l'intercettazione, della documentazione integrale delle conversazioni e delle altre forme di comunicazioni intercettate; determinazione dei casi nei quali, a garanzia del diritto alla riservatezza, tale documentazione deve essere distrutta;

     f) previsione di sanzioni processuali in caso di intercettazioni compiute in violazione della disciplina di cui alle lettere precedenti;

     42) potere di avocazione da parte del procuratore generale da esercitarsi, con decreto motivato, soltanto nel caso di inerzia del pubblico ministero;

     43) potere del pubblico ministero di presentare l'imputato direttamente in giudizio:

     a) nel termine di quarantotto ore dall'arresto in flagranza, per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio;

     b) nel termine di quindici giorni dall'arresto in flagranza, nel caso di convalida anteriore al giudizio;

     c) nel termine di quindici giorni dall'iscrizione nel registro indicato al n. 35), nel caso di confessione; esclusione, rispetto ai reati per i quali sussistono le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;

     44) potere del pubblico ministero di richiedere al giudice il giudizio immediato, entro novanta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel n. 35) della notizia del reato e previo interrogatorio dell'imputato, tutte le volte in cui l'evidenza degli elementi acquisiti giustifica la scelta del rito; potere-dovere del giudice di decidere, con decreto, sulla richiesta del pubblico ministero, disponendo il giudizio immediato ovvero rimettendo gli atti al pubblico ministero; esclusione, rispetto ai reati per i quali sussistono le condizioni suddette, della rilevanza della connessione con altri reati per i quali tali condizioni mancano, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;

     45) previsione che il pubblico ministero, con il consenso dell'imputato, ovvero l'imputato, con il consenso del pubblico ministero, possano chiedere al giudice, fino all'apertura del dibattimento, l'applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti, o della pena detentiva irrogabile per il reato quando essa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria; previsione che il giudice, in udienza, applichi la sanzione nella misura richiesta, provvedendo con sentenza inappellabile; disciplina, in rapporto ai diversi tipi di sanzioni applicate, degli altri effetti della pronuncia;

     46) previsione di un procedimento per decreto, emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero, solo per condanne a pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, e con tutte le garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione; previsione di un congruo termine per l'opposizione e di ipotesi di remissione in termini;

     47) obbligo del pubblico ministero, qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, di farne richiesta prima di chiedere l'udienza preliminare o il giudizio immediato nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione, e comunque non oltre trenta giorni dalla iscrizione nel registro indicato nel n. 35), del nominativo della persona cui il reato è attribuito e rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione; prima dell'autorizzazione stessa e fuori del caso di flagranza dei delitti previsti dalle lettere a) e b) del n. 32), divieto di disporre misure di coercizione personale nei confronti della persona per la quale occorre l'autorizzazione e di sottoporla a perquisizioni personali e domiciliari, a ispezioni personali, a ricognizioni e confronti, e ad intercettazioni di comunicazioni; potere di assumere l'interrogatorio della persona per la quale occorre l'autorizzazione, solo se questa ne fa istanza;

     48) obbligo del pubblico ministero, quando non abbia richiesto il giudizio immediato entro il termine indicato nel n. 44) ovvero non gli sia stato possibile formulare richiesta di archiviazione o di fissazione dell'udienza preliminare, di concludere le indagini entro sei mesi dall'iscrizione del nominativo della persona cui il reato è attribuito nel registro indicato nel n. 35); potere-dovere del giudice di concedere, a richiesta del pubblico ministero e sentite anche le altre parti, proroghe del termine suddetto non superiori ciascuna a sei mesi, ovvero di fissare l'udienza preliminare; obbligo del pubblico ministero di concludere comunque le indagini entro diciotto mesi dall'iscrizione nel registro indicato nel predetto n. 35), chiedendo al giudice l'archiviazione ovvero, formulata l'imputazione, l'udienza preliminare; possibilità di concludere le indagini entro due anni in caso di processi per criminalità organizzata e in ipotesi eccezionali specificamente indicate; previsione della inutilizzabilità degli atti compiuti dal pubblico ministero oltre i termini stabiliti o prorogati qualora non abbia richiesto nei termini l'udienza preliminare;

     49) potere del pubblico ministero, una volta disposto il rinvio a giudizio, di compiere atti integrativi di indagine, ad eccezione di quelli per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento;

     50) potere-dovere del giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, per improcedibilità dell'azione penale o per essere ignoti gli autori del reato; obbligo del giudice di fissare l'udienza preliminare quando non ritiene di accogliere la richiesta di archiviazione; potere del giudice, nella suddetta udienza, di disporre l'archiviazione o di richiedere al pubblico ministero ulteriori indagini, sentite le persone alle quali è stato attribuito il reato e l'offeso dal reato;

     51) facoltà della persona offesa dal reato di richiedere che non si proceda ad archiviazione senza avvisarla e conseguente obbligo del pubblico ministero di comunicare alla stessa la richiesta di archiviazione; facoltà della persona offesa dal reato, entro un congruo termine dalla comunicazione, di formulare al giudice istanza motivata di fissazione dell'udienza preliminare; obbligo del giudice di accogliere tale istanza quando non ritiene di dover disporre direttamente l'archiviazione; potere del giudice di emettere nell'udienza preliminare uno dei provvedimenti indicati nel n. 50);

     52) obbligo del giudice di tenere, entro brevissimo termine, l'udienza preliminare, quando lo richiede il pubblico ministero ai sensi del n. 48); obbligo del giudice di notificare immediatamente all'imputato e alla persona offesa dal reato il provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare con l'indicazione dell'imputazione formulata dal pubblico ministero; facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio immediato rinunciando all'udienza preliminare; potere del pubblico ministero nell'udienza preliminare di modificare l'imputazione e di procedere a nuove contestazioni; potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, decreto che dispone il giudizio, enunciando l'imputazione formulata dal pubblico ministero e sommariamente indicando le fonti di prova; potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, sentenza di non luogo a procedere allo stato degli atti se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non può essere proseguita, o se il fatto non è previsto dalla legge come reato, ovvero quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso; potere del giudice, nel caso in cui allo stato degli atti non ritenga di accogliere la richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio nè di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, di rinviare ad altra udienza affinchè le parti forniscano ulteriori elementi ai fini della decisione; previsione che tale udienza debba tenersi entro i termini previsti dal n. 48) o, se tali termini sono esauriti, non oltre un ulteriore termine massimo di sessanta giorni e che del rinvio si dia comunicazione al procuratore generale; obbligo del giudice, in questa nuova udienza, di disporre il rinvio a giudizio o di pronunciare sentenza di non luogo a procedere se non siano stati forniti elementi per il giudizio;

     53) potere del giudice di pronunciare nell'udienza preliminare anche sentenza di merito, se vi è richiesta dell'imputato e consenso del pubblico ministero a che il processo venga definito nell'udienza preliminare stessa e se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti; previsione che nel caso di condanna le pene previste per il reato ritenuto in sentenza siano diminuite di un terzo; previsione di limiti all'appellabilità della sentenza; previsione che la sentenza faccia stato nel giudizio civile soltanto quando la parte civile consente all'abbreviazione del rito;

     54) previsione del compimento di atti per rogatoria;

     55) impugnabilità delle sentenze di non luogo a procedere, indicate nel n. 52), davanti ad un giudice collegiale che decide in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti; ricorribilità per cassazione delle sentenze indicate nel n. 45);

     56) determinazione dei casi e delle forme, con idonee garanzie per l'imputato, in cui può essere esercitata l'azione penale per fatti precedentemente oggetto delle sentenze di non luogo a procedere indicate nel n. 52); previsione dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale per fatti precedentemente oggetto di provvedimento di archiviazione o per i quali siano comunque decorsi i termini di cui al n. 48);

     57) immediata trasmissione al giudice del dibattimento del provvedimento che dispone il giudizio con gli atti relativi alla procedibilità e all'esercizio dell'azione civile, con quelli non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero e con quelli compiuti dal giudice negli incidenti probatori;

     58) deposito, contestualmente agli adempimenti indicati nel n. 57), nell'ufficio del pubblico ministero, a disposizione delle parti, degli atti compiuti o ricevuti dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero diversi da quelli indicati nel medesimo n. 57);

     59) previsione di misure diverse di coercizione personale, fino alla custodia in carcere; potere-dovere del pubblico ministero di richiedere, presentando al giudice gli elementi su cui si fonda la sua richiesta, e del giudice di disporre, con provvedimento motivato, le misure di coercizione personale a carico della persona nei cui confronti ricorrono gravi indizi di colpevolezza, quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini e per il tempo strettamente necessario ovvero quando sussistono esigenze di tutela della collettività o, se il reato risulta di particolare gravità, quando la persona si è data alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga; divieto di misure di coercizione che limitano la libertà personale se il reato per il quale si procede è punito con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, senza tener conto nel computo della pena delle circostanze aggravanti, fatta eccezione per quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale, esclusa la recidiva, e senza tener conto delle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età e per la circostanza prevista dal n. 4) dell'art. 62 del codice penale; divieto di disporre la custodia in carcere se, con l'applicazione di altre misure di coercizione personale, possono essere adeguatamente soddisfatte le esigenze cautelari; obbligo di disporre la revoca delle misure applicate se vengono a cessare le esigenze cautelari; previsione della sostituzione o della revoca della misura della custodia in carcere, qualora l'ulteriore protrarsi di questa risulti non proporzionata alla entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata; riesaminabilità anche nel merito del provvedimento che decide sulla misura di coercizione dinnanzi al tribunale in camera di consiglio, con garanzia del contraddittorio e ricorribilità per cassazione; previsione dell'immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'imputato;

     60)

     diritto dell'imputato in stato di custodia cautelare ad essere interrogato nella fase delle indagini preliminari immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla esecuzione del provvedimento privativo della libertà personale; liberazione dell'imputato che non sia stato interrogato entro detto termine, salvo che ciò sia dipeso da assoluto impedimento del quale il giudice dà atto con decreto; nuovo decorso del termine dalla data della notizia della cessazione dell'impedimento;

     61) previsione, per ciascuna fase processuale, di termini autonomi di durata massima delle misure di coercizione; diritto dell'imputato di essere comunque scarcerato e cessazione automatica di ogni altra misura coercitiva alla scadenza dei termini previsti per ciascuna fase; durata massima della custodia in carcere, in misura predeterminata in relazione a diverse categorie di reati, con previsione che, su richiesti del pubblico ministero, il giudice, in relazione a particolari e gravi esigenze, possa prorogare i termini per periodi predeterminati; previsione che i termini di durata massima delle misure possano essere sospesi durante il dibattimento in relazione allo svolgimento e alla complessità dello stesso nonchè a differimenti processuali non imposti da esigenze istruttorie e determinati da fatti riferibili all'imputato o al suo difensore; previsione che in ogni caso la durata massima della custodia in carcere, tenuto conto anche di tutte le proroghe, non possa superare i quattro anni, sino alla sentenza definitiva; ragguaglio dei termini delle misure di coercizione personale diverse dalla custodia in carcere ai termini di questa;

     62) previsione che, nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice possa disporre misure cautelari; previsione della possibilità di ripristino della custodia in carcere nel caso di violazione dolosa delle misure suddette nonchè, per i reati di particolare gravità, con la sentenza di condanna in primo o in secondo grado, quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga;

     63) previsione che, in caso di condanna dopo sentenza di assoluzione, il giudice possa disporre misure di coercizione quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettività ovvero quando l'imputato si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo di fuga e il reato risulta di particolare gravità;

     64) potere del giudice dell'udienza preliminare e del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale nei casi, alle condizioni e con i limiti previsti nel n. 59);

     65) previsione e disciplina, in relazione a specifiche esigenze cautelari, di misure interdittive, con predeterminazione di termini di cessazione della loro efficacia, e di misure reali;

     66) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

     67) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto nello stesso procedimento, prima di queste, funzioni di pubblico ministero o di giudice che ha emesso uno dei provvedimenti indicati nei numeri 44), 46) e 52); divieto di esercitare le funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento giudicando nel merito o svolgendo funzioni di pubblico ministero;

     68) previsione che le funzioni di pubblico ministero in udienza siano esercitate con piena autonomia;

     69) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvi casi manifesti di estraneità ed irrilevanza;

     70) previsione che il pubblico ministero o il giudice al quale venga opposto, nei casi consentiti dalla legge, dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio, il segreto di Stato chieda conferma al Presidente del Consiglio dei ministri; previsione che, in caso di conferma della segretezza, ove la conoscenza di quanto oggetto del segreto sia essenziale per la definizione del processo, venga dichiarato di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato; previsione che nessun tipo di segreto possa coprire fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale; previsione dei casi di segreto professionale; previsione del segreto giornalistico limitatamente alle fonti delle notizie, salvo che la notizie stesse siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità possa essere accertata soltanto attraverso l'identificazione della fonte della notizia;

     71) obbligo del segreto su tutti gli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria fino a quando gli stessi non possono essere conosciuti dall'imputato; disciplina del divieto di pubblicazione degli atti coperti dal segreto; potere del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari di vietare con decreto motivato, cui è data pubblicità solo successivamente, la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto o di notizie relative a determinate indagini per il tempo strettamente necessario ad evitare pregiudizio per lo svolgimento delle stesse; divieto di pubblicazione degli atti depositati a norma del n. 58) e degli atti da assumere in dibattimento a porte chiuse; disciplina del divieto di pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minori parti offese, danneggiati o testimoni; previsione di sanzione per la violazione del segreto o del divieto di pubblicazione;

     72) possibilità di revoca, nel contraddittorio tra tutte le parti, dei provvedimenti di ammissione della prova;

     73) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame, la genuinità delle risposte, la pertinenza al giudizio e il rispetto della persona, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decidono immediatamente sulle eccezioni; previsione che l'esame dei testimoni minorenni possa essere effettuato in ogni momento dal giudice, tenute presenti le esigenze di tutela della personalità; potere del presidente, anche su richiesta di altro componente il collegio, o del pretore di indicare alle parti temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità e di rivolgere domande dirette all'imputato, ai testimoni ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame; potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova;

     74) divieto di arresto in udienza del testimone sospettato di testimonianza falsa o reticente;

     75) obbligo del giudice del dibattimento di assumere, salvo che risulti superfluo l'assumere, le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonchè le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

     76) previsione, a condizioni specificamente determinate, del diritto delle parti di richiedere e del potere del giudice di disporre, anche d'ufficio, la lettura in dibattimento degli atti indicati nel n. 57) del presente articolo; facoltà delle parti di utilizzare, per le opportune contestazioni, gli atti depositati ai sensi del n. 58) del presente articolo; potere del giudice di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo quelli assunti dal pubblico ministero cui il difensore ha diritto di assistere e le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto; previsione di una specifica, diversa disciplina per gli atti assunti dal pubblico ministero di cui è sopravvenuta una assoluta impossibilità di ripetizione [3];

     77) obbligo di sospendere o rinviare il dibattimento quando risulti che l'imputato o il difensore sono nell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento; disciplina della contumacia e dell'assenza con attribuzione al giudice del potere di disporre la comparizione o l'accompagnamento dell'imputato in casi predeterminati e quando ne sia indispensabile la presenza;

     78) potere del pubblico ministero nel dibattimento di procedere alla modifica dell'imputazione e di formulare nuove contestazioni inerenti ai fatti oggetto del giudizio; previsione di adeguate garanzie per la difesa;

     79) previsione che, fuori dei casi di particolare complessità, la motivazione della sentenza possa essere redatta contestualmente alla decisione e sia immediatamente letta in udienza;

     80) previsione di particolari garanzie nel rito della irreperibilità, con la precisazione rigorosa della procedura per la ricerca dell'imputato; ammissibilità, in sede di incidente di esecuzione, di una valutazione sul merito della procedura seguita, con eventuale restituzione in termini dell'imputato ai fini dell'impugnazione;

     81) previsione che l'imputato debba dichiarare o eleggere il proprio domicilio e tempestivamente comunicare all'autorità che procede le relative variazioni;

     82) potere-dovere del giudice del dibattimento, e del giudice dell'udienza preliminare nei casi previsti dal n. 52), di disporre che sia rinnovata la notificazione del decreto di citazione, quando risulta o deve ritenersi che l'imputato non ne abbia avuta conoscenza per cause diverse dalla inosservanza di quanto disposto dal n. 81), o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore; diritto della persona giudicata in contumacia di essere restituita nel termine per proporre impugnazione quando la mancata conoscenza del provvedimento da impugnare non dipende da sua colpa; previsione della rinnovazione del dibattimento quando l'imputato contumace nel giudizio di primo grado ne fa istanza e prova di non aver avuto conoscenza della citazione non per sua colpa o di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore; obbligo, nelle successive fasi del giudizio, inclusi il giudizio di cassazione e quello di revisione, nonchè nella fase dell'esecuzione, di assicurare l'interrogatorio da parte di un magistrato all'imputato o condannato già dichiarato contumace che non abbia avuto notizia del procedimento a proprio carico;

     83) decorrenza dei termini per la dichiarazione di impugnazione e per il deposito dei relativi motivi dalla data di lettura della motivazione quando questa sia contestuale alla decisione, salvo che per l'imputato contumace; determinazione della decorrenza dei suddetti termini, negli altri casi, ispirata a criteri di massima funzionalità e semplificazione;

     84) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte impugnante;

     85) previsione dell'impugnabilità delle sentenze di condanna o proscioglimento per l'imputazione di ingiuria o diffamazione anche da parte della parte privata; per tali sentenze il termine per l'impugnazione decorre dal giorno dell'avviso di deposito della sentenza;

     86) riconoscimento del diritto di impugnazione dell'imputato prosciolto che vi abbia interesse;

     87) previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili; facoltà per la parte civile e per la persona offesa dal reato di chiedere con istanza motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione agli effetti penali;

     88) possibilità di nuovi motivi dell'impugnazione entro termini prestabiliti;

     89) previsione dei casi di dichiarazione in camera di consiglio della inammissibilità delle impugnazioni ivi compreso il ricorso per cassazione; previsione dei casi di dichiarazione in camera di consiglio dell'inammissibilità del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza con adeguate garanzie per la difesa;

     90) potere delle parti di proporre appello incidentale; perdita di efficacia dell'appello incidentale in caso di inammissibilità o di rinuncia all'appello principale;

     91) previsione che il giudice d'appello possa concedere d'ufficio i benefici di legge e le circostanze attenuanti;

     92) divieto di reformatio in pejus in caso di appello del solo imputato;

     93) previsione di un procedimento in camera di consiglio nel contraddittorio tra le parti quando l'impugnazione ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, la concessione delle circostanze attenuanti generiche o l'applicabilità di sanzioni sostitutive, o la concessione di benefici di legge;

     94) rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello su richiesta delle parti o d'ufficio, se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;

     95) diritto delle parti di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di cassazione;

     96) garanzie di giurisdizionalità nella fase della esecuzione, con riferimento ai provvedimenti concernenti le pene e le misure di sicurezza; obbligo di notificare o comunicare al difensore, a pena di nullità, i provvedimenti suddetti; necessità del contraddittorio nei procedimenti incidentali in materia di esecuzione; necessità di un giudizio di effettiva pericolosità ove questa debba essere accertata per l'applicazione, l'esecuzione o la revoca delle misure di sicurezza; impugnabilità dei provvedimenti del giudice;

     97) possibilità di valutare anche in fase di esecuzione il concorso formale di reati e la continuazione, sempre che non siano stati precedentemente esclusi nel giudizio di cognizione;

     98) coordinamento con i principi della presente delega dei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza anche attraverso la regolamentazione delle competenze degli organi;

     99) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili a cagione di condizioni o qualità personali o della presenza di esimenti; competenza per il giudizio di revisione della corte di appello nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunziato la sentenza di primo grado; garanzia del contraddittorio e svolgimento del giudizio secondo le norme fissate per il dibattimento; impugnabilità per cassazione del provvedimento che esclude la revisione; rinvio ad altro giudice in caso di accoglimento dell'istanza di revisione;

     100) riparazione dell'ingiusta detenzione e dell'errore giudiziario;

     101) previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio senza formalità e in camera di consiglio; acquisizione d'ufficio della documentazione processuale;

     102) obbligo degli uffici con competenza sul territorio di insediamento, con esclusione della Corte di cassazione, di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica riconosciuta nella loro madrelingua e di redigere gli atti a loro indirizzati e i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari sull'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati e salvo tuttavia in ogni caso il diritto dell'imputato e delle altre parti private di nominare il proprio difensore a prescindere dall'appartenenza etnica o linguistica dello stesso;

     103) disciplina del processo davanti al pretore in base ai principi generali di cui ai numeri precedenti, secondo criteri di massima semplificazione, con esclusione dell'udienza preliminare e con possibilità di incidenti probatori solo in casi eccezionali; distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice; modifica dell'ordinamento giudiziario al fine di garantire tale distinta attribuzione di funzioni;

     104) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati;

     105) adeguamento dell'istituto della difesa d'ufficio a criteri che ne garantiscano l'effettività.

 

          Art. 3.

     1. Il Governo della Repubblica è delegato a disciplinare il processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del reato secondo i principi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione, nonchè, in particolare, dall'attuazione dei seguenti criteri:

     a) non operatività della connessione tra procedimenti concernenti imputati minorenni al momento della commissione del fatto e procedimenti concernenti imputati maggiorenni; non operatività della connessione tra procedimenti per reati commessi dallo stesso imputato, rispettivamente quando era minore e quando era maggiore degli anni diciotto;

     b) non ammissibilità, nel processo penale, dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato; conseguente esclusione della efficacia vincolante della sentenza penale nel separato giudizio civile;

     c) disciplina della esclusione della pubblicità delle udienze penali dinnanzi agli organi della magistratura minorile e divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire la identificazione della persona nei cui confronti sono svolte indagini, imputata o condannata;

     d) obbligo del giudice di illustrare all'imputato minorenne il contenuto e le ragioni anche etico-sociali della sentenza;

     e) dovere del giudice di valutare compiutamente la personalità del minore sotto l'aspetto psichico, sociale e ambientale, anche ai fini dell'apprezzamento dei risultati degli interventi di sostegno disposti; facoltà del giudice di sospendere il processo per un tempo determinato, nei casi suddetti; sospensione in tal caso del corso della prescrizione;

     f) applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive anche in base alla pena irrogabile in concreto;

     g) previsione che in casi predeterminati possano compiersi atti processuali in assenza dell'imputato minorenne, quando ciò sia necessario per la tutela della sua personalità;

     h) esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o di fermo solo per gravi delitti; facoltatività di misure cautelari personali; potere del giudice di disporre la custodia in carcere solo per delitti di maggiore gravità e sempre che sussistano gravi e inderogabili esigenze istruttorie ovvero gravi esigenze di tutela della collettività;

     i) riduzione della durata massima delle misure di coercizione personale, rispetto a quella prevista dal n. 61) dell'art. 2; ulteriore riduzione per gli imputati minori di sedici anni;

     l) previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere anche per la non imputabilità, ai sensi dell'art. 98 del codice penale, e per la concessione del perdono giudiziale; previsione che il giudice stesso possa irrogare le pene pecuniarie e le sanzioni sostitutive e possa adottare, in caso di urgenza e in via provvisoria, provvedimenti civili di competenza dell'autorità giudiziaria minorile a protezione del minorenne imputato; previsione che contro i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi, davanti al tribunale per i minorenni;

     m) previsione che l'esame dell'imputato minorenne sia effettuato direttamente dal giudice e che le domande poste dalle parti siano rivolte tramite lo stesso;

     n) attribuzione al magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni di tutti i poteri della magistratura di sorveglianza, compreso quello di concedere la liberazione condizionale;

     o) esclusione dell'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti penali adottati nei confronti dei minorenni; istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di uno speciale casellario per l'iscrizione dei provvedimenti penali nei confronti dei minorenni nati nel distretto; invio al casellario giudiziale, al compimento del diciottesimo anno di età, delle iscrizioni dei provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, ed eliminazione di tutte le altre iscrizioni;

     p) previsione di una data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sul processo a carico di imputati minorenni non superiore a un anno dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 4.

     1. Il Governo della Repubblica è delegato a stabilire che le nuove disposizioni del codice di procedura penale entrino in vigore in un termine non superiore ad un anno dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 5.

     1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.

 

          Art. 6.

     1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 2, 3 e 5, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio.

 

          Art. 7.

     1. Entro tre anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

 

          Art. 8.

     1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

     2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

     3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

     4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 9.

     1. Entro quattro mesi dall'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura penale il Governo invia per il parere il testo delle disposizioni di cui all'art. 6 alla commissione indicata nell'art. 8. Si applica, successivamente, la procedura prevista nel predetto art. 8 ma il primo parere deve essere espresso entro sessanta giorni.

     2. Le disposizioni indicate nel comma 1 sono emanate non oltre due mesi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ed entrano in vigore contestualmente allo stesso.

 

          Art. 10.

     1. La commissione istituita ai sensi dell'art. 8 resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle norme previste dall'art. 7.

     2. La commissione elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

     3. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

     4. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

 

          Art. 11.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1987 e 1988 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e i rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 12.

     1. Alla spesa prevista nell'art. 11, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987- 1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 31 ottobre 1991, n. 390 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente numero nell'inciso “eccezion fatta per i reati commessi in udienza".

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio 1992, n. 24 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente numero nella parte in cui vieta l'utilizzazione agli effetti del giudizio, attraverso testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 1992, n. 255 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente numero nella parte in cui prevede il potere del giudice di allegare nel fascicolo processuale, tra gli atti utilizzati per le contestazioni, solo le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto, e non anche le dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.