§ 71.2.176 - D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 240.
Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonchè decentramento su base regionale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:25/07/2006
Numero:240


Sommario
Art. 1.  Titolarità dell'ufficio giudiziario
Art. 2.  Gestione delle risorse umane
Art. 3.  Gestione delle risorse finanziarie e strumentali
Art. 4.  Programma delle attività annuali
Art. 5.  Ufficio del direttore tecnico
Art. 6.  (Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria)
Art. 7.  (Organico)
Art. 8.  (Risorse)
Art. 9.  Organico
Art. 10.  Risorse
Art. 11.  Disciplina transitoria
Art. 12.  Copertura finanziaria
Art. 13.  Entrata in vigore e decorrenza di efficacia


§ 71.2.176 - D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 240.

Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonchè decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

(G.U. 29 luglio 2006, n. 175 - S.O. n. 173)

 

Capo I

individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti

amministrativi degli uffici giudiziari.

 

Art. 1. Titolarità dell'ufficio giudiziario

     1. Sono attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonchè la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico [1].

     1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonchè le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio [2].

     1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica nel sito internet del Ministero della giustizia [3].

 

     Art. 2. Gestione delle risorse umane

     1. Il dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario è responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività di cui all'articolo 4.

     2. Il dirigente di cui al comma 1 adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari [4].

 

     Art. 3. Gestione delle risorse finanziarie e strumentali

     1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario per l'espletamento del suo mandato è effettuata dall'amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [5].

     2. Il dirigente preposto all'ufficio giudiziario è competente ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, nei limiti individuati dal provvedimento di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

     3. Il dirigente amministrativo di cui al comma 1 è nominato funzionario delegato.

 

     Art. 4. Programma delle attività annuali

     1. Entro trenta giorni dalle determinazioni adottate dagli organi dell'amministrazione centrale, a seguito dell'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, comunque, non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto redigono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno. Il programma può essere modificato, durante l'anno, su concorde iniziativa del magistrato capo e del dirigente, per sopravvenute esigenze dell'ufficio giudiziario [6].

     2. In caso di mancata predisposizione o esecuzione del programma di cui al comma 1, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, il Ministro della giustizia fissa un termine perentorio entro il quale il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo ad esso preposto debbono provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari. Qualora l'inerzia permanga, il Ministro, per gli adempimenti urgenti, incarica il presidente della Corte di appello del distretto di appartenenza dell'ufficio giudiziario inerte ed il dirigente del relativo ufficio, o provvede direttamente in caso di inerzia delle Corti di appello e della Corte di cassazione.

 

     Art. 5. Ufficio del direttore tecnico [7]

     [1. Presso le Corti di appello da Roma, Milano, Napoli e Palermo è costituito l'ufficio del direttore tecnico, di seguito denominato: «ufficio», per l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale.

     2. L'ufficio è organo di livello dirigenziale generale, al quale sono preposti dirigenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     3. L'ufficio svolge, nel rispetto dei programmi e degli indirizzi definiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dal direttore generale della Direzione generale regionale o interregionale nella cui circoscrizione è ricompreso il distretto presso la cui Corte di appello è costituito l'ufficio, per quanto di sua competenza, compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonchè i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonchè di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia.

     4. Il contingente di personale di ciascun ufficio è costituito da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2. In sede di prima applicazione, nell'ambito di dette posizioni economiche, l'ufficio può avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione.

     5. Le strutture di ciascun ufficio sono allestite mediante il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.]

 

CAPO II [8]

ARTICOLAZIONI DECENTRATE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

     Art. 6. (Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria) [9]

     1. Il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresì attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.

     3. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari, il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133. Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero della giustizia disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 7. (Organico) [10]

     1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 6, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale dell'amministrazione giudiziaria è aumentata di 10 unità.

     2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria è altresì aumentata di complessive 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti all'Area III e all'Area II. All'individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2020-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente.

     4. Il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli è soppresso e le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, sono esercitati da uno degli uffici di cui all'articolo 6 del presente decreto con sede in Napoli.

 

     Art. 8. (Risorse) [11]

     1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici di cui all'articolo 6 per l'espletamento del suo mandato è effettuata dal competente direttore generale dell'amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

     Art. 9. Organico [12]

     [1. Per la copertura degli uffici di cui all'articolo 6, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione giudiziaria è aumentato di quindici unità; il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli è conservato nella dotazione organica ed è destinato al posto di direttore generale regionale della Campania per l'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102. La dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria è altresì aumentata di complessive numero 160 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti alle posizioni economiche C2, C1, B3 e B2. Alla individuazione delle figure professionali, nell'ambito delle posizioni economiche sopra indicate, si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

     2. Alla determinazione delle piante organiche dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese quelle delle direzioni generali regionali e interregionali, provvede l'amministrazione centrale ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, alle esigenze iniziali di personale di ciascuna delle direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria si fa luogo, in via prioritaria, con l'assegnazione del personale dirigenziale non generale già incaricato della direzione degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e relativi presidi, nonchè del personale delle diverse aree funzionali e posizioni economiche in servizio nelle predette articolazioni e presso l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli. Per i posti relativi agli incarichi di livello dirigenziale generale si procede in via ordinaria.]

 

     Art. 10. Risorse [13]

     [1. Alla allocazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie destinate alle direzioni generali regionali ed interregionali provvedono per quanto di rispettiva competenza, il capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, il capo del Dipartimento per la giustizia minorile ed il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Per le risorse finanziarie si procede mediante apertura di credito e assegnazioni disposte ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908.

     2. La direzione generale regionale o interregionale, sulla base della programmazione annuale provvede:

     a) alla gestione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e all'esercizio dei relativi poteri di spesa, fermo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;

     b) all'assegnazione delle risorse materiali ed umane destinate agli usi giudiziari, adottando anche provvedimenti di assegnazione temporanea del personale in posti vacanti di altro ufficio, e in via eccezionale anche in soprannumero, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di mobilità;

     c) a definire per gli uffici giudiziari i limiti concernenti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che comportano oneri di spesa.

     3. I dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari della circoscrizione trasmettono ogni sei mesi al direttore regionale o interregionale competente, l'elenco delle spese sostenute nel semestre, per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.]

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 11. Disciplina transitoria

     1. Fino alla data di acquisizione della sede definitiva, le direzioni generali regionali e interregionali utilizzano gli immobili adibiti a sede degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati e relativi presidi, dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli, istituito con il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, e degli uffici giudiziari.

 

     Art. 12. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 4, pari a 2.001.058 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 1, pari a 5.280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 13, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, valutati in 7.113.856 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

     4. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 3, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

 

     Art. 13. Entrata in vigore e decorrenza di efficacia

     1. Le disposizioni contenute nel presente decreto divengono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

TABELLA A [14]

(prevista dall'articolo 6, comma 1)

 

     Istituzione delle direzioni generali regionali dell'organizzazione giudiziaria

 

 

 


[1] Comma così corretto con Errata-Corrige pubblicato nella G.U. 17 novembre 2006, n. 268.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 ter del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.

[3] Comma aggiunto dall'art. 3 ter del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24.

[4] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 30 luglio 2007, n. 111 e così sostituito dall'art. 1, comma 435, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[5] Comma così modificato dall'art. 1, comma 435, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[6] Comma così modificato dall'art. 1, comma 435, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[7] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 435, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[8] Capo così sostituito dall'art. 1, comma 435, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[9] Il Capo II è stato così sostituito dall'art. 1, comma 435, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[10] Il Capo II è stato così sostituito dall'art. 1, comma 435, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[11] Il Capo II è stato così sostituito dall'art. 1, comma 435, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

[12] Il Capo II, come sostituito dall'art. 1, comma 435, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, non comprende più il presente articolo.

[13] Il Capo II, come sostituito dall'art. 1, comma 435, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, non comprende più il presente articolo.

[14] Tabella già sostituita dall'art. 16 del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 e così ulteriormente sostituita dall'art. 2 del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99.