§ 80.9.329 - D.L. 16 dicembre 1993, n. 522 .
Istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:16/12/1993
Numero:522


Sommario
Art. 1.      1. Nell'ambito della organizzazione del Ministero di grazia e giustizia è istituito l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e [...]
Art. 2.      1. A dirigere l'ufficio speciale è preposto un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione ovvero un dirigente generale, che assume la qualifica di funzionario delegato dal [...]
Art. 3.      1. Fino all'inizio di funzionamento dell'ufficio speciale le attività di cui all'art. 1, comma 2, sono svolte dal Ministero di grazia e giustizia, direzione generale degli affari civili, anche a [...]
Art. 4.  [4]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 80.9.329 - D.L. 16 dicembre 1993, n. 522 [1] .

Istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli.

(G.U. 17 dicembre 1993, n. 295)

 

     Art. 1.

     1. Nell'ambito della organizzazione del Ministero di grazia e giustizia è istituito l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa città, nonchè degli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale [2].

     2. All'ufficio speciale sono attribuite, in deroga all'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, le attività necessarie a rendere funzionante il nuovo complesso giudiziario e l'edificio destinato a sede della procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti nel centro direzionale di Napoli, le attività concernenti la gestione, la manutenzione e la conservazione dei beni immobili e delle strutture, nonchè quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, la ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il controllo informatico centralizzato delle strutture, la pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze, e quant'altro necessario per il funzionamento degli edifici giudiziari della città di Napoli. Le attività di cui al periodo precedente sono attribuite all'ufficio speciale anche in relazione agli edifici e ai locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale [3].

     3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso giudiziario della città di Napoli, sito nel centro direzionale di tale città.

 

          Art. 2.

     1. A dirigere l'ufficio speciale è preposto un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione ovvero un dirigente generale, che assume la qualifica di funzionario delegato dal Ministro di grazia e giustizia, nominato dal Ministro di grazia e giustizia. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile una sola volta per il medesimo periodo.

     2. La dotazione organica dell'ufficio speciale è costituita da 16 unità del ruolo amministrativo e da 14 unità del ruolo tecnico, scelte, rispettivamente, tra il personale del Ministero di grazia e giustizia, nonchè del Ministero dei lavori pubblici in posizione di comando. Alla destinazione presso l'ufficio provvedono, rispettivamente, il Ministro di grazia e giustizia ed il Ministro dei lavori pubblici. L'assegnazione ha durata triennale rinnovabile una sola volta per il medesimo periodo.

     3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia istituisce una commissione consultiva per le attività inerenti la gestione degli uffici giudiziari di Napoli, senza oneri a carico dello Stato. I componenti la commissione non hanno diritto a compenso.

 

          Art. 3.

     1. Fino all'inizio di funzionamento dell'ufficio speciale le attività di cui all'art. 1, comma 2, sono svolte dal Ministero di grazia e giustizia, direzione generale degli affari civili, anche a mezzo di contratti con terzi, a decorrere:

     a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il complesso edilizio costituente il nuovo palazzo di giustizia sito nel centro direzionale della città di Napoli e per l'edificio destinato a nuova sede della procura della Repubblica presso il tribunale, anch'esso sito nel centro direzionale;

     b) dal 1° gennaio 1994, per tutti gli altri edifici e locali ospitanti uffici giudiziari della città di Napoli.

     2. Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia per lo svolgimento delle attività previste nell'art. 1, comma 2, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458.

 

          Art. 4. [4]

     1. Per consentire la realizzazione degli interventi necessari ad assicurare la funzionalità del nuovo complesso giudiziario sito nel centro direzionale della città di Napoli, nonchè per fronteggiare le esigenze di gestione e manutenzione del predetto complesso e degli altri edifici giudiziari nella stessa città è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1993 e di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 1994. Al relativo onere si provvede:

     a) quanto a lire 1 miliardo per il 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero;

     b) quanto a lire 40 miliardi annue a decorrere dal 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 11 febbraio 1994, n. 102.

[2] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14.

[3] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14.

[4] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.