§ 27.7.213 – D.L. 17 settembre 1993, n. 364.
Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:17/09/1993
Numero:364


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di realizzare le strutture necessarie per le aumentate esigenze del servizio giudiziario, nei settori penale e civile ed in quelli relativi alla giustizia [...]
Art. 2.      1. Per ristrutturazioni, ampliamenti e restauro degli edifici e loro pertinenze, di proprietà dello Stato, destinati ad uffici giudiziari, a istituti e servizi minorili [...]
Art. 3.      1. Per l'acquisizione di beni, attrezzature, servizi e impianti di sicurezza, da destinarsi agli uffici giudiziari, ad istituti e servizi minorili ed all'Amministrazione [...]
Art. 4.      1. Per il potenziamento del sistema informativo, per la conservazione e documentazione degli atti mediante sistemi di riproduzione e di videoregistrazione, nonchè per i [...]
Art. 5.      1. Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 10, commi ottavo, nono e decimo, della legge 26 [...]
Art. 6.      1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato complessivamente in lire 515.675 milioni, si provvede
Art. 7.      1. L'art. 14 della legge 11 maggio 1951, n. 384, è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. Il personale a tempo determinato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, ed al decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, [...]
Art. 9. 
Art. 9 bis. 
Art. 10.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 27.7.213 – D.L. 17 settembre 1993, n. 364. [1]

Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria.

(G.U. 18 settembre 1993, n. 220).

 

     Art. 1.

     1. Al fine di realizzare le strutture necessarie per le aumentate esigenze del servizio giudiziario, nei settori penale e civile ed in quelli relativi alla giustizia minorile, nonchè al fine di attuare gli interventi urgenti per il potenziamento del sistema informativo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 515.675 milioni, da ripartire secondo le disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Per ristrutturazioni, ampliamenti e restauro degli edifici e loro pertinenze, di proprietà dello Stato, destinati ad uffici giudiziari, a istituti e servizi minorili o all'Amministrazione centrale, per acquisti, ristrutturazioni, ampliamenti e restauri di altri edifici con la stessa destinazione, nonchè per contributi ai comuni, per locazioni e oneri concernenti la gestione e manutenzione degli immobili, è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 72.576 milioni, per l'anno 1994, la spesa di lire 84.600 milioni e, per l'anno 1995, la spesa di lire 79.456 milioni, con le modalità di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990 n. 124.

 

          Art. 3.

     1. Per l'acquisizione di beni, attrezzature, servizi e impianti di sicurezza, da destinarsi agli uffici giudiziari, ad istituti e servizi minorili ed all'Amministrazione centrale, nonchè per la relativa manutenzione e gestione, è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 33.500 milioni, per l'anno 1994, la spesa di lire 31.228 milioni e, per l'anno 1995, la spesa di lire 33.000 milioni.

     2. Per il funzionamento degli istituti e servizi minorili, per convenzioni, consulenze, formazione e sperimentazioni, per spese telefoniche, nonchè per missioni del personale della giustizia minorile, è autorizzata, per il 1993, la spesa di lire 1.700 milioni, per l'anno 1994, la spesa di lire 1.900 milioni e, per l'anno 1995, la spesa di lire 5.900 milioni.

 

          Art. 4.

     1. Per il potenziamento del sistema informativo, per la conservazione e documentazione degli atti mediante sistemi di riproduzione e di videoregistrazione, nonchè per i contratti concernenti la gestione dei relativi servizi, è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 68.605 milioni, per l'anno 1994, la spesa di lire 55.605 milioni e, per l'anno 1995, la spesa di lire 47.605 milioni.

 

          Art. 5.

     1. Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 10, commi ottavo, nono e decimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, ed all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

     2. Per i contratti concernenti il potenziamento del sistema informativo è prescritto il solo parere di congruità tecnico-economica di cui all'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che è reso dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ma il termine di cui al comma 4 dello stesso art. 8 è ridotto alla metà.

 

          Art. 6.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato complessivamente in lire 515.675 milioni, si provvede:

     a) quanto a lire 76.381 milioni per l'anno 1993, quanto a lire 58.333 milioni per l'anno 1994 e quanto a lire 25.961 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

     b) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1993, quanto a lire 115.000 milioni per l'anno 1994 e quanto a lire 140.000 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     1. L'art. 14 della legge 11 maggio 1951, n. 384, è sostituito dal seguente:

     "Art. 14. - 1. Il consiglio centrale può acquisire la collaborazione di una o più persone, scelte di preferenza tra funzionari di cancelleria in quiescenza, per attendere ai servizi d'ordine, di segreteria e di contabilità. A questo personale sarà riconosciuto un compenso periodicamente stabilito dal consiglio centrale e la relativa spesa dovrà prelevarsi dal fondo delle spese di amministrazione della Cassa.".

 

          Art. 8.

     1. Il personale a tempo determinato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, ed al decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1973, n. 685, può essere utilizzato nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria per l'espletamento indilazionabile di mansioni di digitazione in ogni caso di vacanza del personale appartenente ai profili professionali che dette mansioni prevedono; tale disposizione si applica altresì alle assunzioni previste dall'art. 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162.

 

          Art. 9. [2]

     1. I commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, sono abrogati.

 

          Art. 9 bis. [3]

     1. Nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero di grazia e giustizia può conferire gli affidamenti a terzi previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, indipendentemente dal loro inserimento nel piano triennale di cui all'art. 9 del medesimo decreto legislativo.

 

          Art. 10.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 15 novembre 1993, n. 458.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 15 novembre 1993, n. 458.

[3] Articolo inserito dalla L. di conversione 15 novembre 1993, n. 458.