§ 71.3.156 - Legge 26 aprile 1985, n. 162.
Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:26/04/1985
Numero:162


Sommario
Art. 1.      Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire, con le procedure e le modalità di cui ai successivi articoli, concorsi per la nomina a cancelliere relativamente alle vacanze esistenti [...]
Art. 2.      1. Un quinto dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera direttiva viene conferito, per la nomina a cancelliere, mediante concorso per titoli e [...]
Art. 3.      1. I posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera direttiva, effettuata la detrazione di un quinto ai sensi del primo comma del precedente art. 2, sono [...]
Art. 4.      1. Al personale assunto in base ai concorsi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto del [...]
Art. 5.      Ai concorsi indetti ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, al concorso a 304 posti di cancelliere indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1984 e al concorso a 275 posti di [...]
Art. 6.      L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi indicati. Nel precedente art. 5 avverrà nei modi e nei termini di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, [...]
Art. 7.      Nei casi di assenza dal servizio, per i periodi superiori a giorni sessanta, del personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari, causata da aspettativa, assenza obbligatoria e [...]
Art. 8.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 26,7 miliardi per il 1985 e in lire 53,4 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede, per l'anno [...]


§ 71.3.156 - Legge 26 aprile 1985, n. 162.

Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(G.U. 4 maggio 1985, n. 104).

 

     Art. 1.

     Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire, con le procedure e le modalità di cui ai successivi articoli, concorsi per la nomina a cancelliere relativamente alle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e concorsi per la nomina a segretario giudiziario per le vacanze esistenti alla stessa data nel ruolo organico della carriera di concetto del medesimo personale.

 

          Art. 2.

     1. Un quinto dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera direttiva viene conferito, per la nomina a cancelliere, mediante concorso per titoli e colloquio, al quale sono ammessi i segretari giudiziari in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al terzo comma del successivo art. 3.

     2. Un quinto dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera di concetto viene conferito, per la nomina a segretario giudiziario, mediante concorso per titoli e colloquio, al quale sono ammessi i coadiutori dattilografi giudiziari in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

     3. I titoli valutabili, le materie oggetto del colloquio ed i punteggi attribuibili sono indicati nei rispettivi bandi.

 

          Art. 3.

     1. I posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera direttiva, effettuata la detrazione di un quinto ai sensi del primo comma del precedente art. 2, sono conferiti, per la nomina a cancelliere, mediante concorso pubblico al quale sono ammessi i cittadini italiani risultati idonei in concorsi pubblici per esami per la qualifica iniziale delle carriere direttive con indirizzo amministrativo, banditi dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in data non anteriore al 1° gennaio 1981 e le cui graduatorie siano state approvate almeno novanta giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

     2. I posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera di concetto, effettuata la detrazione di un quinto ai sensi del secondo comma del precedente art. 2, sono conferiti mediante concorso pubblico per la nomina a segretario giudiziario, al quale sono ammessi i cittadini italiani risultati idonei in concorsi pubblici per esami per la qualifica iniziale delle carriere di concetto, indirizzo amministrativo, banditi dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in data non anteriore al 1° gennaio 1981 e le cui graduatorie siano state approvate almeno novanta giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

     3. L'ammissione al concorso di cui al primo comma è subordinata al possesso, oltre che di tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa per l'ammissione agli impieghi statali, del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche ovvero di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti.

     4. L'ammissione al concorso di cui al secondo comma è subordinata al possesso, oltre che di tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa per l'ammissione agli impieghi statali, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

     5. I posti di cui al primo e al secondo comma sono messi a concorso suddivisi per distretti di corte d'appello. Nell'ambito di ciascun concorso la partecipazione è limitata ai posti relativi ad un solo distretto.

     6. Nelle domande di partecipazione, redatte in carta legale, dovranno essere fornite tutte le indicazioni di legge, quali saranno specificate nei rispettivi bandi, e dovranno altresì essere elencati, a pena di ammissione del beneficio, gli eventuali titoli che danno luogo a riserve di posti o preferenze. Alle domande, da prodursi entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando nella Gazzetta Ufficiale, dovrà essere allegato, pena l'esclusione dal concorso, certificato in carta legale, che l'amministrazione statale interessata è tenuta a rilasciare nel termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, nel quale risultino precisati tutti gli elementi relativi al concorso in cui il candidato è risultato idoneo, il punteggio ottenuto e la posizione in graduatoria.

     7. Alle operazioni relative a ciascuno dei concorsi di cui al primo e al secondo comma procederà apposita commissione, separatamente per distretti di corte di appello e secondo l'ordine determinato dalla percentuale di vacanze in organico, predisponendo distinte graduatorie.

     8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     9. I candidati risultati idonei in concorsi pubblici per esami banditi dal Ministero di grazia e giustizia hanno titolo di preferenza assoluta.

     10. Ogni graduatoria, salvo il rispetto di quanto previsto nel comma che precede, verrà predisposta sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nel concorso in cui fu conseguita l'idoneità. A tal fine ciascuna commissione stabilirà preventivamente i criteri per la riduzione a comune denominatore dei punteggi eventualmente non uniformi adottati dalle diverse amministrazioni.

     11. Sono applicabili le disposizioni dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 4.

     1. Al personale assunto in base ai concorsi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tale personale è nominato in prova nella qualifica iniziale delle rispettive carriere in attesa della identificazione dei profili professionali di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sotto riserva dell'accertamento dei titoli richiesti; esso consegue la nomina in ruolo dopo aver frequentato, con esito positivo e in coincidenza con il periodo di prova, apposito corso di addestramento professionale, di durata non inferiore a due mesi, istituito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

     2. Il personale assunto in base ai concorsi di cui al precedente art. 3 non potrà chiedere il trasferimento ad altra sede prima che siano trascorsi cinque anni di effettivo servizio nel distretto di destinazione.

 

          Art. 5.

     Ai concorsi indetti ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, al concorso a 304 posti di cancelliere indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1984 e al concorso a 275 posti di coadiutore dattilografo giudiziario indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1982, e successive integrazioni, è applicabile, per la durata di tre anni dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie, la disposizione di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426.

 

          Art. 6.

     L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi indicati. Nel precedente art. 5 avverrà nei modi e nei termini di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271.

 

          Art. 7.

     Nei casi di assenza dal servizio, per i periodi superiori a giorni sessanta, del personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari, causata da aspettativa, assenza obbligatoria e facoltativa per maternità, cumulo di permessi sindacali, i capi degli uffici giudiziari sono autorizzati ad assumere, in sostituzione dell'impiegato assente e per tutto il periodo dell'assenza, personale straordinario con le modalità e secondo le disposizioni di cui all'art. 1, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

 

          Art. 8.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 26,7 miliardi per il 1985 e in lire 53,4 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1986 e 1987, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-87.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.