§ 71.3.141 - Legge 8 agosto 1980, n. 426.
Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:08/08/1980
Numero:426


Sommario
Art. 1.      All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      L'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, non si applica fino al 31 dicembre 1982 ai concorsi per le assunzioni nei ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia.
Art. 3.      La disposizione dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305, si applica ai concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa [...]
Art. 4.      Al fine di far fronte ad esigenze straordinarie di servizio, per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita, sentito il consiglio di [...]
Art. 5.      Per le esigenze dei centri elettronici dell'Amministrazione della giustizia è istituito, nell'ambito della carriera esecutiva, il ruolo dei coadiutori giudiziari addetti ai centri elettronici [...]
Art. 6.      Il quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro A allegato alla presente legge.
Art. 7.      I numeri 3), 4) e 5) del primo comma dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 8.      L'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      La tabella C allegata alla legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.
Art. 10.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 1.467.336.000 in ragione d'anno, si provvede, nell'anno finanziario 1980, mediante riduzione dello stanziamento iscritto [...]


§ 71.3.141 - Legge 8 agosto 1980, n. 426.

Provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia.

(G.U. 14 agosto 1980, n. 223).

 

     Art. 1.

     All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è aggiunto il seguente comma:

     "In deroga alla disposizione del secondo comma i concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, sono indetti per un numero di posti pari a quelli già disponibili alla data del bando e a quelli che si renderanno vacanti nei due anni successivi a quello di pubblicazione del bando stesso".

 

          Art. 2.

     L'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, non si applica fino al 31 dicembre 1982 ai concorsi per le assunzioni nei ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 3.

     La disposizione dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305, si applica ai concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, relativamente alle vacanze che si verificano, per qualsiasi altra causa, nei ruoli organici complessivi delle varie categorie di personale anche oltre il limite dei posti messi a concorso.

 

          Art. 4.

     Al fine di far fronte ad esigenze straordinarie di servizio, per un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita, sentito il consiglio di amministrazione, la destinazione, in soprannumero, di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, in misura non superiore al 10 per cento della dotazione organica per ciascuna categoria di personale dell'ufficio giudiziario di destinazione.

 

          Art. 5.

     Per le esigenze dei centri elettronici dell'Amministrazione della giustizia è istituito, nell'ambito della carriera esecutiva, il ruolo dei coadiutori giudiziari addetti ai centri elettronici dell'Amministrazione della giustizia con la dotazione organica di trecento posti.

     Alla istituzione anzidetta si provvede utilizzando anche cento posti del ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione giudiziaria che viene corrispondentemente ridotto.

     Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono emanate le norme relative al programma e alle modalità del concorso di assunzione in servizio.

     Nella prima attuazione della presente legge i posti risultanti disponibili dopo l'inquadramento, a domanda, del personale esecutivo attualmente in servizio nei centri elettronici sono messi a concorso riservato agli impiegati delle carriere esecutive del Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 6.

     Il quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro A allegato alla presente legge.

     Per la determinazione degli uffici giudiziari di particolare importanza, alle cui cancellerie o segreterie devono essere preposti primi dirigenti, si provvede in conformità dell'art. 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430.

 

          Art. 7.

     I numeri 3), 4) e 5) del primo comma dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, sono sostituiti dai seguenti:

     "3) da sette magistrati di Corte di cassazione, con le funzioni di ispettori generali capi;

     4) da dodici magistrati di corte d'appello, con le funzioni di ispettori generali".

     All'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è aggiunto il comma seguente:

     "I magistrati con le funzioni di ispettori generali possono essere destinati, anche temporaneamente, e per non oltre tre unità, con provvedimenti del capo dell'ufficio, all'esercizio di funzioni amministrative presso l'Ispettorato generale".

 

          Art. 8.

     L'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dal seguente:

     "All'Ispettorato generale sono destinati, oltre ai funzionari del ruolo dirigenziale indicati nel quadro A della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, trentasei direttori aggiunti di cancelleria con funzioni di collaborazione nel servizio ispettivo.

     I funzionari di cui al comma precedente vengono assegnati alle circoscrizioni ispettive stabilite nella tabella B allegata alla presente legge.

     I funzionari non possono essere assegnati a quelle circoscrizioni ispettive nelle quali hanno esercitato nell'ultimo quinquennio funzioni di cancelliere.

     I funzionari dipendono dal capo dell'Ispettorato generale o da chi ne fa le veci; hanno il proprio ufficio presso le corti di appello indicate nell'allegata tabella B, alle quali sono addetti soltanto ai fini amministrativi, ed ispezionano, di norma, gli uffici giudiziari compresi nella circoscrizione cui sono stati assegnati. Essi possono essere autorizzati dal Ministero, previa richiesta del capo dell'Ispettorato generale, a risiedere in località diversa da quella in cui hanno il loro ufficio.

     In relazione alle esigenze del servizio, il Ministro può, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, istituire in tutte o in alcune delle circoscrizioni indicate nell'allegata tabella B uffici decentrati dell'Ispettorato generale. Agli uffici decentrati viene trasferito personale previsto nell'organico dell'Ispettorato generale del Ministero.

     Gli uffici di cui al comma precedente dipendono gerarchicamente e funzionalmente dall'Ispettorato generale".

 

          Art. 9.

     La tabella C allegata alla legge 25 luglio 1966, n. 570, è sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.

 

          Art. 10.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 1.467.336.000 in ragione d'anno, si provvede, nell'anno finanziario 1980, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il suddetto anno finanziario, all'uopo utilizzando per L. 1.325.000.000 l'apposito accantonamento e per L. 142.336.000 la voce "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella

     (Omissis).