§ 98.1.26876 - Legge 11 febbraio 1994, n. 102.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/02/1994
Numero:102


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione [...]


§ 98.1.26876 - Legge 11 febbraio 1994, n. 102.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli.

(G.U. 15 febbraio 1994, n. 37)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, recante istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522

     L'art. 4 è sostituito dal seguente:

     "Art. 4. - 1. Per consentire la realizzazione degli interventi necessari ad assicurare la funzionalità del nuovo complesso giudiziario sito nel centro direzionale della città di Napoli, nonchè per fronteggiare le esigenze di gestione e manutenzione del predetto complesso e degli altri edifici giudiziari nella stessa città è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 1993 e di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 1994. Al relativo onere si provvede:

     a) quanto a lire 1 miliardo per il 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero;

     b) quanto a lire 40 miliardi annue a decorrere dal 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".