§ 71.3.171 - Legge 21 febbraio 1989, n. 58.
Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:21/02/1989
Numero:58


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Sono abrogati gli articoli da 111 a 114 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.


§ 71.3.171 - Legge 21 febbraio 1989, n. 58.

Nuova disciplina dell'applicazione di magistrati.

(G.U. 25 febbraio 1989, n. 47).

 

     Art. 1.

     1. L'art. 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

     "Art. 110 (Applicazione dei magistrati). - 1. Possono essere applicati alle preture, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 70, comma 1, sostituti procuratori aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. Possono altresì essere applicati alle preture, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, nell'ambito del distretto, anche gli uditori con funzioni.

     2. L'applicazione è disposta con decreto motivato:

     a) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto dal presidente della corte di appello, sentito il consiglio giudiziario; copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura;

     b) per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero del medesimo distretto dal procuratore generale presso la corte di appello, sentito il consiglio giudiziario; copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura;

     c) per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di un diverso distretto dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia ovvero su richiesta, rispettivamente del presidente o del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale il magistrato deve essere applicato. E' sentito il presidente o il procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto il magistrato da applicare esercita le funzioni.

     3. Le applicazioni disposte dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la corte di appello sono immediatamente comunicate al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro, a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

     4. L'applicazione non può superare la durata di un anno e non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla fine del periodo precedente.

     5. Del collegio non può far parte più di un magistrato applicato.

     6. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non può svolgere attività in tali procedimenti.

     7. Per le applicazioni presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto, e comunque per le applicazioni di durata superiore ai sei mesi, è richiesto il consenso del magistrato da applicare".

 

          Art. 2.

     1. Sono abrogati gli articoli da 111 a 114 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.