§ 71.3.10H - Legge 25 maggio 1970, n. 357.
Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:25/05/1970
Numero:357


Sommario
Art. 1.      La nomina ad aggiunto giudiziario ha luogo con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto, o dei distretti, nei [...]
Art. 2.      Il parere del consiglio giudiziario ha per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la capacità, l'operosità e la diligenza dimostrati dall'uditore nell'esercizio dell'attività giudiziaria, con [...]
Art. 3.      Il parere motivato del consiglio giudiziario è integralmente comunicato all'uditore e al Ministro per la grazia e giustizia.
Art. 4.      Il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi [...]
Art. 5.      Gli uditori per i quali il Consiglio superiore della magistratura ritenga con provvedimento motivato di non deliberare la promozione ad aggiunto giudiziario, sono sottoposti a nuova valutazione, [...]
Art. 6.      L'uditore che per due volte è stato valutato negativamente è dispensato dal servizio.
Art. 7.      Sono abrogati gli articoli 132, 133, 134, 135 e 136, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'art. 7, terzo comma, della legge 24 maggio [...]


§ 71.3.10H - Legge 25 maggio 1970, n. 357. [1]

Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario.

(G.U. 18 giugno 1970, n. 151)

 

     Art. 1.

     La nomina ad aggiunto giudiziario ha luogo con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto, o dei distretti, nei quali l'uditore ha esercitato le funzioni giurisdizionali. Il parere è espresso dopo due anni dalla nomina ad uditore purchè le funzioni siano state effettivamente esercitate per non meno di un anno. La nomina ad aggiunto giudiziario ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore. Per gli uditori a cui non siano state conferite le funzioni per motivi di leva il parere viene espresso dopo un anno di funzioni effettive, ma la nomina ad aggiunto decorre ad ogni effetto dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.

 

          Art. 2.

     Il parere del consiglio giudiziario ha per oggetto l'equilibrio, la preparazione, la capacità, l'operosità e la diligenza dimostrati dall'uditore nell'esercizio dell'attività giudiziaria, con indicazione delle particolari attitudini dallo stesso rivelate.

     Il consiglio giudiziario, nell'esprimere il suo parere tiene anche conto dei provvedimenti redatti dall'uditore, delle prove dallo stesso offerte nell'esercizio della sua attività giudiziaria e di ogni altro elemento che ritenga rilevante ai fini di una completa valutazione.

 

          Art. 3.

     Il parere motivato del consiglio giudiziario è integralmente comunicato all'uditore e al Ministro per la grazia e giustizia.

     Entro trenta giorni dalla comunicazione l'uditore ha facoltà di presentare osservazioni al Consiglio superiore della magistratura.

     Entro lo stesso termine il Ministro può comunicare al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

 

          Art. 4.

     Il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per una più completa valutazione.

 

          Art. 5.

     Gli uditori per i quali il Consiglio superiore della magistratura ritenga con provvedimento motivato di non deliberare la promozione ad aggiunto giudiziario, sono sottoposti a nuova valutazione, con le stesse modalità della precedente, dopo due anni. In caso di esito favorevole di tale seconda valutazione la nomina ad aggiunto decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del quarto anno dalla nomina ad uditore.

 

          Art. 6.

     L'uditore che per due volte è stato valutato negativamente è dispensato dal servizio.

 

          Art. 7.

     Sono abrogati gli articoli 132, 133, 134, 135 e 136, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'art. 7, terzo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, numero 916, la legge 18 aprile 1962, n. 188.

     Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 18 della L. 2 aprile 1979, n. 97.