§ 71.1.B - Legge 9 dicembre 1977, n. 908.
Composizione della segreteria del Consiglio superiore della magistratura e collocamento fuori ruolo dei magistrati per incarichi speciali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.1 consiglio superiore della magistratura
Data:09/12/1977
Numero:908


Sommario
Art. 1.      L'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già sostituito dall'art. 3 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il secondo comma dell'art. 210 dell'ordinamento giudiziario, modificato dall'art. 2 della legge 17 marzo 1969, n. 84, è sostituito dal seguente:


§ 71.1.B - Legge 9 dicembre 1977, n. 908.

Composizione della segreteria del Consiglio superiore della magistratura e collocamento fuori ruolo dei magistrati per incarichi speciali.

(G.U. 19 dicembre 1977, n. 344)

 

     Art. 1.

     L'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, già sostituito dall'art. 3 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, è sostituito dal seguente:

     "La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita, nell'ambito degli organici complessivi dei rispettivi ruoli del personale, da un magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori o da un magistrato di Cassazione, che la dirige, e da undici magistrati di Cassazione, di appello o di tribunale.

     All'ufficio di segreteria sono addetti inoltre venti funzionari della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, nonché dodici segretari della carriera di concetto, trentasei coadiutori dattilografi giudiziari, ventidue commessi giudiziari, due agenti tecnici e quattro ausiliari autisti.

     I magistrati della segreteria sono nominati con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro per la grazia e giustizia.

     Il personale di cui al secondo comma è destinato o trasferito dal Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura.

     La segreteria dipende dal comitato di presidenza".

 

          Art. 2.

     Il secondo comma dell'art. 210 dell'ordinamento giudiziario, modificato dall'art. 2 della legge 17 marzo 1969, n. 84, è sostituito dal seguente:

     "I magistrati collocati fuori del ruolo organico a norma della presente disposizione non possono, in ogni caso, superare il numero dei sei".