§ 98.1.26751 - Legge 18 febbraio 1992, n. 172.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/02/1992
Numero:172


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 98.1.26751 - Legge 18 febbraio 1992, n. 172.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive

(G.U. 28 febbraio 1992, n. 49)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, entro il termine del 31 ottobre 1992, con l'osservanza dei princìpi, modalità e criteri direttivi contenuti nella legge stessa.

     3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419

     All'art. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subìto è corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 416-bis del codice penale".

     L'art. 9 è soppresso.

     All'art. 10, al comma 1, le parole: "629-bis," sono soppresse.

     All'art. 11, al comma 1, le parole: "629-bis," sono soppresse.

     L'art. 12 è soppresso.