§ 98.1.28228 - D.L. 29 ottobre 1991, n. 346 .
Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.


Settore:Normativa nazionale
Data:29/10/1991
Numero:346


Sommario
Art. 1.  Elargizioni pecuniarie a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
Art. 2.  Ammontare dell'elargizione
Art. 3.  Modalità e termini per la domanda
Art. 4.  Criteri di concessione e di liquidazione
Art. 5.  Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione
Art. 6.  Dotazione del Fondo
Art. 7.  Circostanze aggravanti
Art. 8.  Aggravamenti di pene
Art. 9.  Nuova disposizione penale in materia di estorsione
Art. 10.  Disposizioni processuali
Art. 11.  Disposizione in materia di misure di prevenzione
Art. 12.  Disciplina della raccolta di fondi
Art. 13.  Funzioni del pretore e del pubblico ministero in materia amministrativa
Art. 14.  Copertura finanziaria
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 98.1.28228 - D.L. 29 ottobre 1991, n. 346 [1].

Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive.

(G.U. 2 novembre 1991, n. 257)

 

Capo I

DANNI PATRIMONIALI CAGIONATI PER FINALITA ESTORSIVE

 

     Art. 1. Elargizioni pecuniarie a ristoro di danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive

     1. A titolo di contributo per il ristoro del pregiudizio subito è corrisposta una elargizione di una somma di danaro in favore di chi, esercitando un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subisce nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 416-bis del codice penale.

     2. L'elargizione è corrisposta, nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'art. 5 ed in proporzione alla relativa disponibilità, a condizione che:

     a) si tratti di danno provocato allo scopo di costringere la vittima a non opporre un rifiuto a richieste di natura estorsiva o a recedere dal rifiuto opposto a tali richieste, ovvero si tratti di danno comunque causato per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto medesimo;

     b) il rifiuto di cui alla lettera a) o, comunque, la mancata adesione alle richieste estorsive, permangano anche in epoca successiva alla presentazione della domanda di cui all'art. 3;

     c) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso, ovvero in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

     d) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione, o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, nè risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e 10-quater, comma secondo, della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

     e) il danno patrimoniale superi, per ammontare, quello eventualmente coperto, anche indirettamente, da polizza assicurativa;

     f) il fatto delittuoso sia stato denunziato all'autorità giudiziaria.

     3. Non si tiene conto della condizione di cui alla lettera d) del comma 2 quando la vittima fornisce un rilevante contributo all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato dal quale è derivato il danno, o di reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale.

     4. L'elargizione è corrisposta in relazione ad eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2. Ammontare dell'elargizione

     1. L'elargizione è corrisposta, allorchè l'ammontare del danno patrimoniale ecceda lire 100 milioni, in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare medesimo e comunque non superiore a lire 500 milioni. Qualora più domande, per eventi diversi, relative ad uno stesso soggetto sono proposte nel corso di un triennio, l'importo complessivo delle elargizioni non può superare nel triennio la somma di lire 3.000 milioni.

     2. L'elargizione è esente dal pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

 

          Art. 3. Modalità e termini per la domanda

     1. L'elargizione è concessa a domanda.

     2. Se la presentazione della domanda da parte dell'interessato esporrebbe quest'ultimo al pericolo del verificarsi di gravi fatti di ritorsione, la domanda può essere presentata, anche di propria iniziativa, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

     3. Nei casi di cui al comma 2 la persona offesa dal reato ed i soggetti preposti al relativo servizio presso l'ordine professionale o l'associazione di categoria non possono essere obbligati a deporre o a rendere dichiarazioni in ordine al nome della persona che ha segnalato all'ordine o all'associazione medesimi l'evento che ha determinato il danno patrimoniale. Tuttavia, se tale notizia è indispensabile ai fini della prova del reato per cui si procede, il giudice dispone che la persona offesa dal reato ed i soggetti predetti depongano o rendano comunque dichiarazione. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

     4. La domanda di cui ai commi 1 e 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'evento lesivo.

 

          Art. 4. Criteri di concessione e di liquidazione

     1. La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'art. 5, commi 2 e 3. La proposta deve dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, dei singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dal presente decreto e dell'ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 13 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Si applica altresì l'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575.

     2. L'elargizione di cui al presente decreto è corrisposta indipendentemente dagli emolumenti ricevuti in applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

     3. In caso di copertura assicurativa, se l'importo del danno supera il massimale assicurativo, l'elargizione è concessa per la sola quota eccedente.

     4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, l'elargizione, una volta determinata nel suo ammontare, può essere liquidata in una o più soluzioni, secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 5, comma 4. Nel caso di più soluzioni, il pagamento di ogni singolo rateo deve essere preceduto dalla produzione da parte dell'interessato di idonea documentazione comprovante l'impiego delle somme già corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o danneggiati. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, qualora l'interessato non provi, con idonea documentazione, l'avvenuto impiego del contributo o dei ratei già riscossi nel ripristino dei beni distrutti o danneggiati, la concessione dell'elargizione è revocata e l'amministrazione ha diritto all'immediata ripetizione di quanto erogato.

     5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4 e salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, la concessione dell'elargizione è altresì revocata e l'amministrazione ha diritto alla ripetizione di quanto erogato se, nel corso del triennio successivo al provvedimento di concessione, si accerta l'insussistenza dei relativi presupposti, ivi compresa la permanenza del rifiuto o della mancata adesione alle richieste estorsive di cui al comma 1 dell'art. 1.

 

          Art. 5. Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione

     1. E' istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un "Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione", di seguito denominato "Fondo".

     2. Il Fondo è amministrato, sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo Istituto, fermi restando gli ordinari controlli cui è sottoposta la relativa attività, è istituito un comitato avente compiti consultivi, propositivi e di verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dal presente decreto.

     3. Il comitato di cui al comma 2 è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o in sua vece dal direttore ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, nonchè da tre componenti, nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione.

     4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la gestione del Fondo e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni, secondo criteri idonei ad assicurare la speditezza del procedimento e la tutela della riservatezza dei soggetti interessati, in particolare nei casi di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria. Con il medesimo decreto, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, sono altresì stabiliti i criteri per la liquidazione delle elargizioni in misura proporzionale. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

     5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo promuovono intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per assicurare, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione.

 

          Art. 6. Dotazione del Fondo

     1. Il Fondo è alimentato da:

     a) un contributo, determinato ai sensi del comma 2, sui premi assicurativi, raccolti nel territorio dello Stato, nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

     b) un contributo dello Stato pari a lire 9.950 milioni per l'anno 1991 ed a lire 90.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

     c) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè una quota pari ad un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite disposte a norma dell'art. 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Per l'anno 1991 le aliquote sono commisurate agli importi delle somme di denaro e del ricavato degli immobili confiscati a partire dal centottantesimo giorno anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, lettera a), l'imposta sui premi assicurati dei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, è aumentata dell'uno per cento. Tale misura percentuale può essere rideterminata, in relazione alle esigenze del Fondo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia.

     3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, lettera a).

 

Capo II

DISPOSIZIONI PENALI, PROCESSUALI ED IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA

 

          Art. 7. Circostanze aggravanti

     1. Nell'art. 111 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:"Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.".

     2. Nell'art. 112 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:"Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal n. 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.".

     3. Nel terzo comma dell'art. 114 del codice penale, dopo le parole: "numeri 3 e 4" sono inserite le seguenti: "del primo comma e nel terzo comma".

     4. Per i delitti di cui all'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la potestà ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

 

          Art. 8. Aggravamenti di pene

     1. Nel primo comma dell'art. 629 del codice penale, le parole: "da tre a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni".

     2. Nel secondo comma dell'art. 629 del codice penale, le parole: "da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire seicentomila a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni".

     3. Nel terzo comma dell'art. 628 del codice penale, le parole: "da lire seicentomila a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire due milioni a lire sei milioni".

     4. Nel secondo comma dell'art. 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, le parole: "da lire seicentomila a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire quattro milioni a lire dodici milioni".

 

          Art. 9. Nuova disposizione penale in materia di estorsione

     1. Dopo l'art. 629 del codice penale è inserito il seguente

     :"Art. 629-bis (Altre attività estorsive). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dall'art. 629, primo comma, si applica nei confronti di chiunque realizzi profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis. La pena è aumentata se i fatti sono commessi da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416-bis.".

 

          Art. 10. Disposizioni processuali

     1. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 629, 629-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.

     2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini, e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive quarantotto ore.

 

          Art. 11. Disposizione in materia di misure di prevenzione

     1. All'art. 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: "sia quella prevista dall'art. 630 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "sia una di quelle previste dagli articoli 629, 629-bis, 630, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando".

 

          Art. 12. Disciplina della raccolta di fondi

     1. Salvo quanto disposto in materia ecclesiastica e salvi i casi di urgente necessità in occasione di pubblico o privato soccorso, possono effettuarsi raccolte di denaro, beni o altre utilità, collette o questue, comunque denominate, per finalità non vietate dalle leggi o da regolamenti, purchè i promotori ne facciano denuncia al questore almeno trenta giorni prima dell'inizio della raccolta. Per le raccolte da effettuarsi in più province è competente il questore della provincia in cui hanno residenza i promotori o ha sede l'associazione promotrice.

     2. Nella denuncia devono essere indicate le generalità del promotore e degli addetti alla raccolta, l'oggetto e le modalità della medesima, compresi i giorni in cui sarà effettuata, la destinazione del denaro, dei beni o delle altre utilità. Chi effettua la raccolta, colletta o questua deve essere munito di copia della denuncia vistata dall'ufficio ricevente e di documento di identità, che devono essere esibiti al momento della raccolta e a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

     3. Il questore, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, può vietare in qualsiasi momento l'effettuazione della raccolta o la prosecuzione della stessa, o imporre specifiche prescrizioni.

     4. Nei confronti di chi effettua la raccolta in violazione delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione e duecentomila. Nei confronti dei promotori la sanzione è da lire un milione a lire sei milioni. Le somme, i beni o le altre unità raccolte sono sequestrate e confiscate.

     5. Quando si tratta di raccolte di oggetti senza apprezzabile valore, il prefetto, sentito l'ufficio tecnico erariale, può autorizzare la destinazione degli stessi ad enti o associazioni di assistenza e beneficenza anche prima dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa, applicate in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

 

          Art. 13. Funzioni del pretore e del pubblico ministero in materia amministrativa

     1. Al comma 1 dell'art. 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     "Spettano al pubblico ministero presso la pretura le funzioni attribuite dalla legge al pubblico ministero nella materia civile trattata dal pretore. Restano ferme le disposizioni di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, per quanto concerne le attribuzioni del pretore nella materia dello stato civile.".

     2. Al comma 1 dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     "Il procuratore della Repubblica presso la pretura può altresì delegare nominativamente uditori giudiziari e vice procuratori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia civile.".

     3. All'art. 34 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2-bis.Il pretore può delegare nominativamente vice pretori onorari allo svolgimento delle funzioni nella materia dello stato civile.".

     4. Ai vice procuratori onorari e ai vice pretori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni indicate nei commi 2 e 3 è corrisposta l'indennità di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per ogni giorno impiegato.

     5. L'onere derivante dall'applicazione del comma 4 è valutato in lire 450 milioni per l'anno 1991 e in lire 2.000 milioni a decorrere dal 1992.

 

Capo III

COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

 

          Art. 14. Copertura finanziaria

     1. Al complessivo onere valutato in lire 10.400 milioni per l'anno 1991, in lire 92.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede, quanto a lire 9.950 milioni per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi"; quanto a lire 450 milioni per l'anno 1991 e 92.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 15. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 3, L. 18 febbraio 1992, n. 172, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.