§ 98.1.26584 - Legge 4 agosto 1989, n. 282.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, recante disposizioni urgenti per l'amministrazione e la [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:04/08/1989
Numero:282


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, recante disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, [...]


§ 98.1.26584 - Legge 4 agosto 1989, n. 282.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, recante disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

(G.U. 8 agosto 1989, n. 184)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, recante disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230.

     All'articolo 1:

     al comma 1, primo capoverso, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'art. 416-bis del codice penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore è disposta dal presidente del tribunale";

     al comma 1, secondo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni".

     All'articolo 2, al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: "di straordinaria amministrazione", sono aggiunte le seguenti: ", anche a tutela dei diritti di terzi,".

     All'articolo 4:

     al comma 5, secondo periodo, le parole: "dei fini istituzionali" sono sostituite dalle seguenti: "di fini istituzionali o sociali";

     al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: "Se si è proceduto per il reato di cui all'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, i beni immobili confiscati possono essere assegnati ad associazioni, comunità od enti che si occupano del recupero delle persone tossicodipendenti, sempre che diano garanzie di affidabilità e svolgano la propria attività nel territorio ove l'immobile insista e ne facciano motivata richiesta".

     L'articolo 6 è soppresso.

     All'articolo 7:

     il comma 4 è soppresso;

     al comma 6, sono soppresse le parole da: "nonchè l'art. 24" fino alla fine.

     All'articolo 8, al comma 1, le parole: "790 milioni" e: "400 milioni" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1.700 milioni" e: "850 milioni".