§ 81.3.2 - Legge 8 agosto 1977, n. 533.
Disposizioni in materia di ordine pubblico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:81. Pubblica sicurezza
Capitolo:81.3 ordine pubblico
Data:08/08/1977
Numero:533


Sommario
Art. 1.      Al primo comma dell'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, dopo le parole: "armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti", sono aggiunte le seguenti: "e gli [...]
Art. 2.      L'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Nel corso del procedimento per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, nonchè per quelli previsti dagli articoli 241, 285, 286 e 306 del codice penale e dalla legge [...]
Art. 4. 
Art. 5.      Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le [...]


§ 81.3.2 - Legge 8 agosto 1977, n. 533.

Disposizioni in materia di ordine pubblico.

(G.U. 20 agosto 1977, n. 226).

 

 

     Art. 1.

     Al primo comma dell'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, dopo le parole: "armi da guerra, tipo guerra o le materie esplodenti", sono aggiunte le seguenti: "e gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonchè ai reati di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo".

     La disposizione del primo comma dell'art. 1 della citata legge 22 maggio 1975, n. 152, si applica altresì ai reati di furto e rapina aggravati, previsti dall'art. 4 della presente legge.

 

          Art. 2.

     L'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

     "E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. è in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.

     Il contravventore è punito con l'arresto da sei a dodici mesi e con l'ammenda da lire centocinquantamila a lire quattrocentomila.

     Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza".

 

          Art. 3.

     Nel corso del procedimento per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, nonchè per quelli previsti dagli articoli 241, 285, 286 e 306 del codice penale e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni, l'autorità giudiziaria dispone sempre, con decreto motivato, il sequestro dell'immobile, che sia sede di enti, associazioni o gruppi, quando in tale sede siano rinvenuti armi da sparo, esplosivi o ordigni esplosivi o incendiari, ovvero quando l'immobile sia pertinente al reato. Non può essere nominato custode dell'immobile sequestrato l'indiziato o l'imputato dei reati per cui si procede nè persona aderente agli enti, associazioni o gruppi suddetti.

     Nella flagranza del reato, gli ufficiali di pubblica sicurezza procedono allo stesso modo trasmettendo, nelle quarantotto ore, il processo verbale all'autorità giudiziaria, indicata nel primo capoverso dell'art. 238 del codice di procedura penale.

     Quando il procedimento è definito con sentenza di condanna è sempre ordinatala confisca dell'immobile di cui al primo comma, se appartenente al condannato.

     Nel corso del procedimento il giudice deve disporre la restituzione dell'immobile sequestrato non appartenente all'imputato a chi provi di averne diritto, sempre che il mantenimento del sequestro non sia necessario per il procedimento.

 

          Art. 4. [1]

     1. Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi, si procede d'ufficio e si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni.

     2. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61 o dall'articolo 625, numeri 2), 3), 4), 5) e 7), del codice penale, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni.

     3. La pena di cui al comma 2 si applica ai delitti di cui all'articolo 624 bis del codice penale aggravati ai sensi del comma 1.

     4. La pena prevista al comma 3 è diminuita fino a due terzi quando il fatto è di lieve entità.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le rispettive successive modificazioni, e della legge 18 aprile 1975, n. 110, relative alla detenzione e al porto delle armi, non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione il cui impiego è previsto, per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana in mare, da disposizioni legislative o regolamentari, previo riconoscimento ed omologazione dei materiali stessi nelle sedi competenti.

     Restano ferme le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

     Nell'ambito dei porti la fornitura dei materiali di cui al primo comma è assicurata, senza le autorizzazioni di pubblica sicurezza prescritte per il commercio delle armi e degli esplosivi, dai provveditori e fornitori navali all'uopo designati dal capo del compartimento marittimo, previo parere favorevole del prefetto competente per territorio.

     Il Ministero della marina mercantile determina i criteri da seguire per le designazioni di cui al comma precedente e redige la lista nazionale dei provveditori e fornitori abilitati al commercio nei porti degli strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione, curandone l'aggiornamento e informando di ogni variazione il Ministro per l'interno.

     I soggetti indicati nel terzo comma, oltre ad adottare le cautele prescritte, per il commercio delle armi e la minuta vendita di prodotti esplodenti, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sono obbligati a tenere costantemente aggiornati i registri di cui agli articoli 35, primo e secondo comma, e 55, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

     Per gli effetti del presente articolo possono essere tenuti in deposito, senza licenza, quantitativi di materiali esplodenti non eccedenti i limiti indicati nell'art. 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

     La vendita di materiali di cui ai precedenti commi deve essere effettuata su esibizione dei documenti relativi alle navi e alle imbarcazioni con l'identificazione degli acquirenti, la registrazione delle relative operazioni e la stesura, limitatamente agli strumenti lanciarazzi, dei prescritti moduli di rilevazione ai fini del censimento delle armi i per i servizi del competente schedario nazionale delle armi comuni da sparo.

     Ferme restando le altre prescrizioni di cui al comma precedente, l'esibizione del documento relativo ai natanti non è richiesta per l'acquisto, nei quantitativi minimi prescritti, degli artifizi da segnalazione regolamentari quando l'acquirente dichiari, sotto sua responsabilità e per iscritto, di essere in possesso di natante per il quale non è previsto titolo d'identificazione.

     Chiunque, al fine di ottenere fraudolentemente il materiale di cui al comma precedente, effettui false dichiarazioni è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila.

     Dai documenti relativi alle navi e alle imbarcazioni o da separate dichiarazioni, da esibirsi in sede di controlli, devono risultare gli elementi identificativi degli strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione nonchè le date dei singoli acquisti, secondo specifiche attestazioni dei soggetti abilitati al commercio degli stessi materiali.

     Per il rifornimento di strumenti lanciarazzi e degli artifizi da segnalazione nei limiti prescritti per le dotazioni delle navi non sono richieste autorizzazioni di polizia ai fini dell'esportazione.

     In caso di denunzia all'autorità giudiziaria, per accertate infrazioni, a richiesta delle competenti autorità di pubblica sicurezza, il Ministero della marina mercantile dispone la sospensione temporanea dell'iscrizione nella lista di cui al quarto comma del soggetto abilitato alla vendita dei materiali di specie e, in caso di condanna definitiva, la cancellazione.

 


[1] Articolo modificato dall'art. 8 del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, dall'art. 14 della L. 25 giugno 1999, n. 205 e, ulteriormente, così sostituito dall'art. 10 della L. 26 marzo 2001, n. 128.