§ 71.3.60 - Legge 18 novembre 1952, n. 1794.
Disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.3 personale
Data:18/11/1952
Numero:1794


Sommario
Art. 1.  (Posti disponibili per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione).
Art. 2.  (Ordine delle promozioni).
Art. 3.  (Concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione).
Art. 4.  (Abrogazioni di disposizioni contrarie o incompatibili).
Art. 5.  (Decorrenza della legge).


§ 71.3.60 - Legge 18 novembre 1952, n. 1794. [1]

Disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione.

(G.U. 5 dicembre 1952, n. 282).

 

     Art. 1. (Posti disponibili per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione).

     L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, è abrogato.

     Le promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione sono conferite per il numero di posti, da attribuire rispettivamente alle dette categorie, corrispondente alle vacanze previste nell'anno in cui sono indetti i concorsi e alle vacanze impreviste dell'anno precedente.

     Per le promozioni a magistrato di Corte di appello i posti sono ripartiti:

     a) per quattro decimi ai vincitori del concorso;

     b) per quattro decimi ai magistrati promovibili per merito distinto in seguito allo scrutinio;

     c) per due decimi ai magistrati promovibili per merito, parimenti in seguito allo scrutinio.

     Per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione i posti sono attribuiti per due terzi ai vincitori del concorso e per un terzo ai magistrati promovibili in seguito allo scrutinio.

     Le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite, in ogni caso, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui è indetto il concorso.

     I posti indicati nel terzo e quarto comma, non coperti, si aggiungono ai posti vacanti dell'anno successivo da ripartire secondo le disposizioni dei predetti commi.

 

          Art. 2. (Ordine delle promozioni).

     I magistrati promossi per concorso, secondo l'ordine di iscrizione nelle graduatorie, prendono posto nel ruolo di anzianità, prima dei magistrati promossi per merito distinto nello stesso anno; i magistrati promossi per merito distinto, secondo l'ordine degli elenchi, prendono posto prima di quelli promossi per merito.

     I magistrati dichiarati promovibili per scrutinio, con classifica definitiva, possono essere promossi, con riserva di anzianità, prima che siano esauriti i lavori di revisione. Esauriti tali lavori, e formati gli elenchi di tutti i magistrati dichiarati promovibili con la medesima qualifica, sono sciolte le riserve di anzianità conferendosi a ciascun magistrato la promozione con la decorrenza giuridica corrispondente al posto occupato negli elenchi, ferme, tranne che agli effetti dell'anzianità, le promozioni già disposte.

 

          Art. 3. (Concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione).

     I concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione sono indetti non oltre il 15 gennaio di ogni anno per un numero di posti corrispondente alle quote attribuite nel terzo e nel quarto comma dell'art. 1.

     Al concorso per la promozione a magistrato di cassazione sono ammessi i magistrati di Corte di appello, promossi a tale categoria in seguito a concorso o per merito distinto, che compiono sei anni effettivi di servizio nella categoria entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso.

 

          Art. 4. (Abrogazioni di disposizioni contrarie o incompatibili).

     Sono abrogati gli articoli 145, secondo, terzo e quarto comma; 146, 147, secondo e terzo comma; 152, primo comma; 161, primo comma; 176, secondo comma; 177, 178, 179, primo e secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352; 4 del decreto legislativo luogotenenziale 28 novembre 1947, n. 1370; il decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 313, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

     Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano le norme dell'ordinamento giudiziario.

 

          Art. 5. (Decorrenza della legge).

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952. Tuttavia le vacanze impreviste, già verificatesi alla data di entrata in vigore di questa legge, continueranno ad essere attribuite secondo le norme dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233.

     Per la ripartizione dei posti in aumento nelle categorie dei magistrati di Corte di appello e di Corte di cassazione continuano ad osservarsi, nel detto anno, le disposizioni dell'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 383.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.