§ 98.1.28113 - D.L. 15 maggio 1989, n. 173 .
Interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali.


Settore:Normativa nazionale
Data:15/05/1989
Numero:173


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della legge 1° febbraio 1989, n. 30, devono essere interpretate nel senso che nelle [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28113 - D.L. 15 maggio 1989, n. 173 [1] .

Interpretazione autentica degli articoli 2 e 5 della legge 1° febbraio 1989, n. 30, relativa alla costituzione delle preture circondariali.

(G.U. 15 maggio 1989, n. 111)

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni risultanti dal combinato disposto degli articoli 2 e 5, comma 1, della legge 1° febbraio 1989, n. 30, devono essere interpretate nel senso che nelle sezioni distaccate presso le quali è costituito l' ufficio di cancelleria sono trattati gli affari civili e gli affari penali che a norma del codice di procedura civile e delle altre leggi vigenti e del codice di procedura penale rientrano nel territorio delle sezioni. Allo stesso modo, le controversie individuali di lavoro sono trattate nelle sezioni distaccate dal magistrato addetto alla sezione delle controversie di lavoro, costituita nella sede della pretura circondariale; detto magistrato può essere designato alla trattazione in via esclusiva delle controversie individuali di lavoro presso la sezione distaccata. Qualora l' organico della sezione lavoro presso la pretura circondariale non sia interamente coperto, e in ogni caso quando ricorrano imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio, con decreto del presidente della corte di appello, sentito il consiglio giudiziario, il pretore designato per la trattazione degli affari civili presso la sezione distaccata può essere incaricato anche della trattazione delle controversie di lavoro. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura [2] .

     2. La violazione dei criteri di cui al comma 1, nonché di quelli indicati nella tabella di composizione degli uffici, è rilevata, anche d' ufficio, non oltre la prima udienza ovvero, nel processo penale, subito dopo compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento insieme alle questioni preliminari. Il pretore decide immediatamente con ordinanza [3] .

     2-bis. Restano validi gli atti compiuti e i provvedimenti adottati nel periodo compreso tra il 1° maggio 1989 e il 16 maggio 1989, in violazione dei criteri di cui al comma 1 [4] .

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 11 luglio 1989, n. 251.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.