§ 55.3.163 - D.L. 23 settembre 2022, n. 144.
Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.3 sviluppo economico
Data:23/09/2022
Numero:144


Sommario
Art. 1.  Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale
Art. 2.  Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca
Art. 3.  Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia
Art. 4.  Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti
Art. 5.  Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali
Art. 6.  Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale
Art. 7.  Disposizioni urgenti in materia di sport
Art. 8.  Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore
Art. 9.  Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione
Art. 10.  Contributo del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari alla resilienza energetica nazionale
Art. 11.  Contributo per i costi delle forniture di energia e gas sostenuti da sale cinematografiche, teatri e istituti e luoghi della cultura
Art. 12.  Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti
Art. 13.  Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie
Art. 14.  Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto
Art. 15.  Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato
Art. 16.  Procedure di prevenzione degli incendi
Art. 17.  Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti
Art. 18.  Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
Art. 19.  Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti
Art. 20.  Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi
Art. 21.  Recupero delle prestazioni indebite
Art. 22.  Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
Art. 23.  Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici
Art. 24.  Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia
Art. 25.  Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari
Art. 26.  Misure per la riforma degli istituti tecnici
Art. 27.  Misure per la riforma degli istituti professionali
Art. 28.  Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale
Art. 29.  Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili
Art. 30.  Utilizzo delle economie derivanti da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici
Art. 31.  Realizzazione delle piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR da parte del Ministero dello sviluppo economico
Art. 32.  Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici
Art. 33.  Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria
Art. 34.  Estensione e rifinanziamento della misura del PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate
Art. 34 bis.  Affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR
Art. 35.  Partecipazione dello Stato italiano al programma di Assistenza MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina
Art. 35 bis.  Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di [...]
Art. 36.  Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale
Art. 37.  Norme in materia di delocalizzazione o cessazione di attività di imprese che non versano in situazione di crisi
Art. 38.  Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo
Art. 39.  Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali
Art. 40.  Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese
Art. 41.  Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 [...]
Art. 42.  Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
Art. 43.  Disposizioni finanziarie
Art. 43 bis.  Clausola di salvaguardia
Art. 44.  Entrata in vigore


§ 55.3.163 - D.L. 23 settembre 2022, n. 144. [1]

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

(G.U. 23 settembre 2022, n. 223)

 

Capo I

Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

 

Art. 1. Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

     1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

     2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022, e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici [2].

     3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

     4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 [3].

     5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore [4].

     6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

     7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonchè, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 [5].

     8. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [6].

     9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8.586 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 9.586 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43 [7].

     10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

     11. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6, primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

     b) al comma 7, quinto periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023» [8].

 

     Art. 2. Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca

     1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

     3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto [9].

     4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonchè, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 [10].

     5. Entro il 16 marzo 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [11].

     6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

     7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 183,77 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

     8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

     Art. 3. Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia

     1. Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le garanzie prestate dalla società SACE S.p.A., ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime «de minimis» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, e ai pertinenti regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta nonchè nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari [12].

     2. Nel rispetto delle pertinenti previsioni di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate dalla società SACE S.p.A., l'ammontare garantito del finanziamento, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, 2000, n. 445 [13].

     3. Con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa, a titolo gratuito, laddove siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, e nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019 [14].

     4. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3 le parole: «che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021» sono soppresse;

     b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     «5-bis La garanzia di cui al comma 3 può altresì essere rilasciata dalla società SACE S.p.A. a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria, nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni non superi la componente di rendimento applicabile dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte della SACE S.p.A. Fermo quanto previsto al comma 5, il costo dell'operazione, sulla base di quanto documentato e attestato dal rappresentante legale delle suddette imprese di assicurazione, dovrà essere limitato al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute ad indicare, nella prima rendicontazione periodica inviata alla SACE S.p.A. dopo l'assunzione dell'esposizione, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari per ciascuna esposizione.» [15].

     5. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «in termini di contrazione della produzione o della domanda» sono soppresse;

     b) dopo le parole: «quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità sono conseguenza di tali circostanze.» è inserito, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì ricomprese le esigenze di liquidità delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell'energia.».

     6. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, le parole: «a duecento» sono sostituite dalle seguenti: «a seicento».

     7. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

     8. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il limite massimo di impegno ivi indicato [16].

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

     1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 nonchè dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022 [17]:

     a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

     1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

     2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

     3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

     4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

     b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

     2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 nonchè per il periodo dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022 [18].

     3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 28 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 18 novembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui sia disposta la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle aliquote come rideterminate dal comma 1, lettera a) [19].

     4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

     5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

     6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 957,34 milioni di euro per l'anno 2022 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 43 [20].

 

     Art. 5. Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali [21]

     1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

     3. Allo scopo di contribuire a far fronte ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111 [22].

     4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo, nonchè delle risorse di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da effettuarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente [23].

     5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità richiamate nel comma 3 del presente articolo, un contributo una tantum, a valere sulle risorse ripartite con il decreto di cui al comma 4, non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, a fronte di apposita rendicontazione, da parte della struttura interessata, dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno per le utenze di energia elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale [24].

     6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

     6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2023, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, possono utilizzare prioritariamente per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche prima del giudizio di parifica della sezione regionale di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale o provinciale [25].

     6-ter. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonchè in relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas [26].

 

     Art. 6. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale

     1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il fondo di cui al medesimo articolo 9, comma 1, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario [27].

     2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 ottobre 2022, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonchè le relative modalità di rendicontazione.

     3. Per finalità di semplificazione e uniformità, le procedure previste nei commi 1 e 2 possono essere adottate anche per il riparto ed il riconoscimento delle risorse stanziate nel fondo di cui al comma 1 per l'incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022.

     4. Eventuali risorse residue a seguito del riparto di cui al comma 2 possono essere destinate ad incrementare la quota finalizzata al riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022.

     5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 7. Disposizioni urgenti in materia di sport

     1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 60 milioni di euro per il 2022 e di 35 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonchè per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano-CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico - CIP e per la società Sport e Salute S.p.A. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari ad almeno 10 milioni di euro, è destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva [28].

     2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonchè le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 8. Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore

     1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quindi, al conto di cui al comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di 170 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario a favore degli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità. Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, agli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani [29].

     2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, diversi dai soggetti di cui al comma 1, e non ricompresi tra quelli di cui al comma 1 per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021 per la componente energia e il gas naturale [30].

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in coerenza con quanto previsto dai commi 1 e 2, i criteri per l'accesso alle prestazioni a carico dei fondi di cui ai medesimi commi 1 e 2, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso nonchè le procedure di controllo [31].

     4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

     5. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono di società in house, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione di apposite convenzioni e previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, di società in house. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione [32].

     6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per 28,57 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43 [33].

 

     Art. 9. Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione

     1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.» [34].

 

     Art. 10. Contributo del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e degli uffici giudiziari alla resilienza energetica nazionale [35]

     1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia e gli uffici giudiziari utilizzano direttamente o affidano in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso ai medesimi Ministeri e uffici giudiziari, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione [36].

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, gli uffici giudiziari e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica [37].

     3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

 

     Art. 11. Contributo per i costi delle forniture di energia e gas sostenuti da sale cinematografiche, teatri e istituti e luoghi della cultura [38]

     1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43 [39].

     2. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente Capo.

 

     Art. 12. Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti

     1. Il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

     2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 13. Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie

     1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 14. Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto

     1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinarsi:

     a) quanto a 85 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 2) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Le eventuali risorse che residuino a seguito del riconoscimento delle istanze avanzate ai sensi dei periodi precedenti possono essere utilizzate per il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022 dalle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), numero 1), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

     b) quanto a 15 milioni di euro, al riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonchè dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218. Il predetto contributo è riconosciuto nella misura massima del 12 per cento della spesa sostenuta nel secondo semestre dell'anno 2022, e comunque nel limite massimo di spesa indicato al precedente periodo, per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto [40].

     1-bis. I crediti d'imposta di cui al comma 1, lettere a) e b) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essi non concorrono alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti di imposta possono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023 [41].

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonchè alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli [42].

     3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 15. Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato

     1. Al fine di sostenere le attività di assistenza prestate dagli istituti di patronato e fronteggiare le ripercussioni economiche negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, agli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, è concesso un contributo una tantum, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale, riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente decreto, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas [43].

     2. Il contributo è riconosciuto previa presentazione di istanza contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [44].

     3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 769.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 16. Procedure di prevenzione degli incendi [45]

     1. In relazione alle esigenze poste dall'emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione degli incendi, nel caso in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa [46].

 

     Art. 17. Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti

     1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole «35.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «62.000 euro».

 

Capo II

Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali

 

     Art. 18. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

     1. Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16. Limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i beneficiari dell'indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Per i dipendenti di cui al terzo periodo non sussiste l'onere di rendere la dichiarazione prevista dal secondo periodo [47].

     2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi che diano luogo a copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) [48].

     3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

     4. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile e non costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

     5. Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.

     6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 1.005 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 19. Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

     1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonchè di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum, che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione [49].

     2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

     3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile.

     4. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

     5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

     6. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

     7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, valutati in 1.245 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

     8. L'INPS eroga, nel mese di novembre 2022, ai lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di novembre 2022, un'indennità una tantum pari a 150 euro [50].

     9. A coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum pari a 150 euro [51].

     10. A coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è riconosciuta dall'INPS una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro [52].

     11. L'INPS, a domanda, eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti richiedenti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo. L'indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021 [53].

     12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'INPS eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. La medesima indennità è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi come individuati dall'articolo 32, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con le medesime modalità ivi indicate. A tal fine, per il 2022, è trasferita alla società Sport e Salute S.p.a. la somma di euro 24 milioni. Le risorse non utilizzate dalla società Sport e Salute S.p.A. per le finalità di cui al secondo periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato [54].

     13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali con rapporti di lavoro a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021 [55].

     14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021 [56].

     15. Ai beneficiari delle indennità una tantum di cui all'articolo 32, commi 15 e 16, del decreto-legge n. 50 del 2022, è riconosciuta una ulteriore indennità una tantum di 150 euro [57].

     16. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 18 e di cui ai commi da 1 a 15 del presente articolo.

     17. Le indennità di 150 euro di cui ai commi da 9 a 15 sono erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto.

     18. Le indennità di cui ai commi da 8 a 16 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [58].

     19. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 18 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

     20. Le modalità di corresponsione delle indennità di cui al presente articolo sono stabilite dall'INPS e dalla società Sport e Salute S.p.A. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [59].

     21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, valutati in 256,5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 347,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 20. Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi

     1. L'indennità una tantum prevista dal decreto di cui all'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e conseguentemente il limite di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 33 è incrementato di 412,5 milioni di euro per l'anno 2022.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 412,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 21. Recupero delle prestazioni indebite [60]

     1. Il recupero delle prestazioni indebite correlato alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonchè alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023 [61].

 

Capo III

Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Sezione I

Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia ambientale

 

     Art. 22. Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

     1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

     2. Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all'autorità medesima un termine non superiore a venti giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [62].

     3. All'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di vigilanza è composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti le modalità di funzionamento dell'Organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attività dell'Organismo di vigilanza sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023. Ai componenti dell'Organismo di vigilanza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.» [63].

     4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50.000 euro per l'anno 2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

 

     Art. 23. Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici

     1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui è richiesta l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione nel proprio sito internet istituzionale e nella Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operatività. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori.» [64];

     b) al comma 12, dopo le parole «misure tariffarie» sono inserite le seguenti: «riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema,».

 

     Art. 24. Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia

     1. All'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di dare attuazione agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della Missione 2, Componente 2, e all'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la società costituita ai sensi del primo periodo del presente comma è individuata quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, aggiudicati ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate alla realizzazione dell'impianto per la produzione, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto - direct reduced iron, sono assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la produzione del preridotto di cui al settimo periodo è gestito dalla società costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della società di cui al primo periodo a uno o più soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformità al codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e alle altre vigenti disposizioni di settore.» [65].

 

Sezione II

Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di università

 

     Art. 25. Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari

     1. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

     «Art. 1 bis. (Nuovo housing universitario). - 1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma.

     2. Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

     3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 è effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonchè della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.

     4. Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi del presente articolo presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi.

     5. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo ad alloggio o residenza per studenti con possibilità di destinazione ad altra finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche.

     6. La riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta comporta la riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai commi 9 e 10 in misura proporzionale alla riduzione della disponibilità prevista. In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.

     7. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

     a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2;

     b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto;

     c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonchè il numero minimo di posti letto per intervento;

     d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti nonchè della riduzione del 15 per cento in ragione della finalità sociale delle misure di cui al presente articolo;

     e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto;

     f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

     8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.

     9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte ai sensi del comma 4 non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonchè alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui al presente articolo, salvo quanto previsto al primo periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonchè alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile.

     10. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dal comma 6, qualora a seguito della stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma.

     11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonchè alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.»

     12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, secondo periodo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del comma 11, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

     a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione per 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

     b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     13. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'università e della ricerca.» [66].

 

Sezione III

Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione

 

     Art. 26. Misure per la riforma degli istituti tecnici

     1. Al fine di poter adeguare costantemente i curricoli degli istituti tecnici alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal Piano nazionale «Industria 4.0» in un'ottica di piena sostenibilità ambientale, con uno o più regolamenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi dei suddetti istituti, in modo da sostenere il rilancio del Paese consolidando il legame tra crescita economica e giustizia sociale.

     2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, secondo le modalità stabilite al comma 4 nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa nonchè nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) ridefinizione dei profili dei curricoli vigenti, mirando a:

     1) rafforzare le competenze linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, la connessione al tessuto socioeconomico del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità e l'innovazione;

     2) valorizzare la metodologia didattica per competenze, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unità di apprendimento, nonchè aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente e incrementare gli spazi di flessibilità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono conseguentemente definiti gli specifici indirizzi e i relativi quadri orari, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [67];

     b) previsione di meccanismi volti a dare la continuità degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici, ivi inclusa la funzione orientativa finalizzata all'accesso a tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto in materia di ITS Academy dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, e in materia di lauree a orientamento professionale abilitanti dalla legge 8 novembre 2021, n. 163;

     c) previsione di specifiche attività formative destinate al personale docente degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali, nell'ambito delle attività previste ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

     d) previsione a livello regionale o interregionale di accordi, denominati «Patti educativi 4.0», per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonchè la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le linee guida per la definizione delle modalità di stipulazione e dei contenuti di tali accordi, che riguardano anche gli ambiti provinciali, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [68];

     e) previsione, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, dell'erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o erogati in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio [69];

     f) previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

     3. Gli studenti che hanno completato almeno il primo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al secondo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Gli studenti che hanno completato anche il secondo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al terzo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni di cui al primo e al secondo periodo [70].

     4. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Eventuali disposizioni modificative e integrative dei regolamenti di cui al comma 1 sono adottate con le modalità di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2024.

     5. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di legge, individuate espressamente nei regolamenti, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni previste nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 [71].

     6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 27. Misure per la riforma degli istituti professionali

     1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di favorire, altresì, la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

     b) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale e competitività del sistema produttivo in un'ottica di promozione e sviluppo dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate dal Piano nazionale «Industria 4.0» e di personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).»;

     c) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e di linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, finalizzate a prevedere la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio»;

     d) all'Allegato A, comma 1, lettera b), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè, in coerenza con la strategia di transizione digitale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

     2. Le istituzioni scolastiche provvedono al conseguente aggiornamento del Progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, nelle modalità e nei termini ivi indicati, coerentemente con le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     3. Sono definite, con linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale per la realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 28. Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale

     1. Nell'ambito dell'attuazione della Misura 4, Componente 1, del PNRR «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università - Riforma 1.1 - Riforma degli Istituti tecnici e professionali», al fine di rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, di ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze e di supportare il sistema nazionale della formazione nella progettazione dell'offerta formativa territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento nei curricoli degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste, è istituito presso il Ministero dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale che svolge funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore.

     2. L'Osservatorio è composto da quindici esperti dell'istruzione tecnica e professionale, e comunque del sistema nazionale di istruzione e formazione, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione. I componenti dell'Osservatorio sono individuati anche tra rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, compresa una rappresentanza delle regioni, degli enti locali, del sistema camerale, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). L'incarico ha durata annuale e può essere rinnovato per una sola volta. L'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non dà diritto ad esonero totale o parziale dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione [72].

     3. L'Osservatorio può proporre al Ministro dell'istruzione l'aggiornamento degli indirizzi di studio, delle articolazioni e delle linee guida e, comunque, ogni iniziativa idonea a rafforzare l'efficacia dell'insegnamento e delle metodologie collegate alla didattica per competenze, ai fini dell'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l'utilizzo degli spazi di flessibilità ordinamentale e dell'area territoriale del curricolo [73].

     4. L'Osservatorio opera in raccordo con gli organismi della rete delle scuole professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e con il Comitato nazionale ITS Academy di cui all'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99.

     5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. Il medesimo decreto definisce l'articolazione, su base regionale, presso gli uffici scolastici regionali di analoghi osservatori locali, le forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni.

     6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio, sia a livello nazionale che locale, non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato [74].

 

Sezione IV

Ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

 

     Art. 29. Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili

     1. Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la procedura disciplinata dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, si applica anche agli interventi degli enti locali finanziati con risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 [75].

     2. A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi di cui al comma 1 considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento. La preassegnazione delle risorse di cui al primo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli enti locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 con le procedure disciplinate dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, l'amministrazione finanziatrice, sentito l'ente locale, provvede all'annullamento della preassegnazione di cui al secondo periodo o della domanda di accesso.

     3. Nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere mediante il ricorso ai sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo.

     4. Le risorse preassegnate ai sensi del comma 2 sono poste a carico delle risorse autorizzate dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili.

 

     Art. 30. Utilizzo delle economie derivanti da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici [76]

     1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1046 è aggiunto il seguente:

     «1046-bis. Fermo restando quanto previsto a legislazione vigente, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono essere utilizzate dalle amministrazioni titolari, previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.».

 

     Art. 31. Realizzazione delle piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR da parte del Ministero dello sviluppo economico [77]

     1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Ministero dello sviluppo economico, quale Amministrazione centrale titolare dei previsti interventi, è autorizzato ad affidare direttamente la realizzazione di piattaforme informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione dei relativi dati e processi a società ed enti in house.

     2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle piattaforme di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 1.500.000 per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 43. Per la gestione e l'aggiornamento delle piattaforme di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 32. Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici

     1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

     «6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l'applicazione uniforme dei principi e delle priorità trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, la società Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la stipulazione di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5.» [78].

 

     Art. 33. Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria

     1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;

     b) all'articolo 2, comma 1:

     1) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni;»;

     2) le lettere i) e l) sono abrogate.

     c) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole «cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono soppresse.

     2. Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso in forza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere h), i) e l), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto [79].

     3. I professori universitari di ruolo nominati componenti della commissione di concorso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonchè di cui all'articolo 26-bis, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, sono esentati, a richiesta, dal proprio ateneo, anche parzialmente, dall'attività didattica.

     4. All'articolo 26-bis, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, le parole «cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono soppresse.

     5. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.470.200 per l'anno 2023 e di euro 970.200 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

     Art. 34. Estensione e rifinanziamento della misura del PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate [80]

     1. Allo scopo di completare il programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate, di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, il finanziamento di cui all'avviso pubblico approvato con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 3, Investimento 1, sub investimento 1.2, può essere concesso anche alle farmacie rurali sussidiate che operano in Comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all'accordo di partenariato 2021/2027. Il finanziamento è concesso alle condizioni, nei limiti e con le modalità previsti dall'avviso pubblico di cui al primo periodo [81].

     2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Agenzia per la coesione territoriale, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

     Art. 34 bis. Affidamento di incarichi di responsabile unico del procedimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR [82]

     1. Al fine di accelerare gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 31 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

Capo IV

Ulteriori disposizioni urgenti

 

     Art. 35. Partecipazione dello Stato italiano al programma di Assistenza MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina

     1. In adesione alle iniziative assunte dall'Unione Europea nell'ambito della nuova Assistenza MacroFinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina, di cui alla comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 (COM(2022) 233 final), alle conclusioni del Consiglio europeo del 30-31 maggio e del 23-24 giugno 2022 e alla decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2022, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a porre in essere tutti gli atti ed accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 700.000.000 per l'anno 2022, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall'Unione europea.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

 

     Art. 35 bis. Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di garanzie su mutui per l'acquisto della casa di abitazione [83]

     1. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, che rispettino i requisiti di priorità e le condizioni di cui al primo periodo, l'elevazione della garanzia fino all'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, può essere riconosciuta anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore e a darne indicazione secondo le modalità stabilite nel comma 3-bis».

     2. All'articolo 64, comma 3-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «in sede di richiesta della garanzia» sono inserite le seguenti: «nonchè nel contratto di finanziamento stipulato».

 

     Art. 36. Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale

     1. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al comma 1-bis le parole «di euro 13 milioni» sono sostituite con le parole «di euro 28 milioni».

     2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 37. Norme in materia di delocalizzazione o cessazione di attività di imprese che non versano in situazione di crisi [84]

     1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 227, al primo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni» e, al secondo periodo, le parole «dello scadere del termine di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dello scadere del termine di centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano di cui al comma 233» [85];

     b) al comma 231 le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;

     c) al comma 235, i periodi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: «In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aumentato del 500 per cento. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonchè dei risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.» [86];

     d) il comma 236 è abrogato;

     e) dopo il comma 237 è inserito il seguente:

     «237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

     2. Nel caso in cui, all'esito della procedura di cui all'articolo 1, commi da 224 a 237-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il datore di lavoro cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, lo stesso è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività di cui alla presente disposizione, e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, percepiti nei dieci anni antecedenti l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme di cui al primo periodo al soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili. Il provvedimento delle singole amministrazioni che hanno erogato i predetti benefici che dà atto della sussistenza dei presupposti per la restituzione ai sensi della presente disposizione costituisce titolo per la riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le somme in tal modo riscosse sono riversate in apposito capitolo di bilancio e sono destinate per processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attività [87].

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non già concluse. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia già stata effettuata, il termine di cui al citato articolo 1, comma 231, entro il quale deve essere discusso il piano di cui al medesimo articolo 1, comma 228, è comunque pari a centoventi giorni [88].

 

     Art. 38. Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo [89]

     1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;

     b) al comma 10, le parole: «entro il 16 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2023» e le parole: «entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024» e «a decorrere dal 17 dicembre 2022» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» e «a decorrere dal 17 dicembre 2023»;

     c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2023».

     2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale certificazione può essere richiesta anche per l'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9»;

     b) al terzo periodo, le parole: «La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste».

     3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 65 milioni di euro per l'anno 2025.

     4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

     a) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

 

     Art. 39. Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali

     1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a società in house del medesimo Ministero dei servizi di cui all'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione l'articolo 50 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.» [90].

 

     Art. 40. Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese

     1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2024, salva disdetta da parte dell'interessato [91].

     1-bis. Per le domande di finanziamento agevolato riferite alla linea progettuale «Rifinanziamento e ridefinizione del fondo 394/81 gestito da SIMEST» - sub-misura del PNRR M1.C2.I5, presentate a valere sulla delibera quadro approvata il 30 settembre 2021 dal Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla delibera del 31 marzo 2022, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022, ed eccedenti il limite di spesa previsto a copertura del suddetto intervento dall'articolo 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis), a valere sulle risorse disponibili, come da ultimo incrementate dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, fino ad un ammontare massimo di euro 700 milioni, e sulla quota di risorse del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di euro 180 milioni [92].

 

     Art. 41. Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 (2017/NN) [93]

     1. Al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonchè quelle che svolgono attività assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto previsto dal presente comma, quali:

     a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;

     b) navi d'appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;

     c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;

     d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;

     e) draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato;

     f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo dell'Unione europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.»;

     2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

     «1-ter. Ai fini istruttori propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro internazionale o all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili acquisisce dal proprietario o dall'armatore di ogni nave una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti marittimi, corredata della pertinente documentazione tecnica della nave. Le autorità marittime locali verificano il rispetto di tale impegno e l'effettivo esercizio delle attività autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e alla partenza delle navi.

     1-quater. Le attività svolte sui rimorchiatori e sulle draghe iscritti in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono beneficiare delle misure di aiuto soltanto a condizione che almeno il cinquanta per cento delle attività annuali delle navi costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a tali attività di trasporto. A tal fine, i ricavi derivanti da attività di trasporto marittimo e quelli derivanti da altre attività non ammissibili devono essere riportati in contabilità separata.»;

     b) dopo l'articolo 6-bis sono inseriti i seguenti:

     «Art. 6 ter. (Estensione delle agevolazioni fiscali e contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e alle navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-quater si applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all'articolo 1, comma 1.

     2. Per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater, le navi di cui al comma 1 sono annotate, su istanza delle imprese di navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-ter, in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le Amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare le verifiche sui beneficiari.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3 e che siano rispettate le disposizioni concernenti la composizione minima dell'equipaggio e le tabelle di armamento.

     4. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 6 si applica solo a condizione che sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

     5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le modalità di costituzione, alimentazione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

 

     Art. 6 quater. (Quota minima di navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-quater si applicano a condizione che le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo costituiscano almeno il 25 per cento del tonnellaggio della flotta dell'impresa.

     2. Qualora la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo della flotta dell'impresa sia inferiore o pari al 60 per cento, fermo restando il limite minimo previsto dal comma 1, l'impresa è obbligata a mantenere o aumentare tale quota. Qualora la quota di tonnellaggio di cui al primo periodo sia superiore al 60 per cento, l'impresa è obbligata esclusivamente a garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60 per cento.

 

     Art. 6 quinquies. (Proventi ammissibili). - 1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica in relazione al reddito derivante:

     a) dai proventi principali risultanti dalle attività di trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di biglietti o tariffe per il trasporto di merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo;

     b) dallo svolgimento delle attività assimilate a quelle di trasporto marittimo di cui all'articolo 1, comma 1;

     c) dallo svolgimento delle attività accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo, a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma non si applica alla quota eccedente il 50 per cento.

     2. I proventi dei contratti non collegati al trasporto marittimo, quali l'acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili, costituiscono proventi non ammissibili ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2.

     3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le attività accessorie di cui al comma 1, lettera c), nonchè le modalità di acquisizione da parte dell'impresa, presso società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada, inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, fermo quanto previsto dal comma 5.

     4. I redditi derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere differenziati e tenuti in contabilità separata.

     5. Alle operazioni fra le società, il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di mercato di cui all'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

     Art. 6 sexies. (Noleggio a tempo o a viaggio di navi). - 1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'attività delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

     a) se le navi sono noleggiate a tempo o a viaggio con attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il beneficiario conta nella propria flotta anche navi per cui assicura la gestione tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno il 20 per cento del tonnellaggio della flotta;

     b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che non sono registrate in uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo non supera il 75 per cento della flotta del beneficiario ammissibile al regime;

     c) almeno il 25 per cento dell'intera flotta del beneficiario batte bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, nei casi di cui al comma 1 il beneficiario è tenuto a mantenere o aumentare la quota di navi di proprietà o locate a scafo nudo battenti bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo rispetto al totale della propria flotta.

 

     Art. 6 septies. (Locazione di navi a scafo nudo). - 1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'esercizio delle attività di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti condizioni:

     a) i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati a un periodo massimo di tre anni;

     b) l'attività di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso temporaneo di capacità connessa ai servizi di trasporto marittimo del beneficiario;

     c) almeno il 50 per cento della flotta ammissibile continua a essere gestito dal beneficiario.

     2. Le condizioni di cui al comma 1 non si applicano all'attività di locazione a scafo nudo posta in essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo di imprese in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

 

     Art. 6 octies. (Conformità agli orientamenti marittimi). - 1. Il livello degli aiuti concessi in relazione all'iscrizione nel Registro internazionale e all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, è conforme a quanto previsto dagli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi relativamente al massimale dell'aiuto.

     2. L'azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e la riduzione dell'imposta sulle società per le attività di trasporto marittimo sono il livello massimo di aiuto autorizzato.».

     2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da 6-ter a 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, come introdotte dal comma 1, lettera b), del presente articolo, valutati in 14,5 milioni di euro per l'anno 2022, 20,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 49-quinquies:

     1) al comma 1, le parole «purchè abitualmente e non occasionalmente» sono sostituite dalle seguenti: «anche su base temporanea o occasionale»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. All'esercizio della professione di istruttore professionale di vela si applicano, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, nonchè l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i cittadini di Paesi terzi.»;

     b) all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera f), l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La verifica del requisito della conoscenza della lingua italiana può essere effettuata solo successivamente al riconoscimento del brevetto o della qualifica professionale di cui alla lettera d) o al riconoscimento della qualifica professionale di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Si prescinde dal requisito di competenza della conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito ad allievi stranieri nella loro lingua madre.».

 

Capo V

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 42. Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

     1. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole da «, nonchè le modalità» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE, entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro.» [94].

     2. Le eventuali maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto all'importo di cui al comma 1 sono riassegnate ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate, prioritariamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di imposta di cui all'articolo 1.

     3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si provvede altresì alla finalizzazione di eventuali ulteriori risorse eccedenti quanto previsto ai commi precedenti al finanziamento di misure volte a fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas [95].

 

     Art. 43. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31 e 36 nonchè dal comma 4-bis del presente articolo, determinati in 13.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 1.446,93 milioni di euro per l'anno 2023 e in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 14.603,379 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

     a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e a 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

     b) quanto a 621,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 17 ottobre 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

     c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

     d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

     e) quanto a 44,26 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     f) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e a 1.053,18 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano, in termini di fabbisogno, a 1.072,79 milioni di euro per l'anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42;

     h) quanto a 116,86 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;

     i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

     l) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

     m) quanto a 65,21 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 [96].

     2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 2, lettera i).

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, della legge 15 luglio 2022, n. 106, della legge 5 agosto 2022, n. 118 e della legge 31 agosto 2022, n. 140.

     4. All'articolo 9, comma 8, della legge 9 marzo 2022, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in conto residui» [97].

     4-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 99,23 milioni di euro per l'anno 2023 [98].

     5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 

     Art. 43 bis. Clausola di salvaguardia [99]

     1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

     Art. 44. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

ALLEGATO 1

(Articolo 43, comma 1, lettera a)

 

 

ALLEGATO 2

(articolo 43, comma 2)

 

«Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

 

»

 

 

 

 

Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. (TESTO ORIGINALE)

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

     Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

     Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

     Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

     Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

     Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

     Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, nonchè a sostegno dell'economia e in materia di politiche sociali;

     Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare in materia di ambiente, energia, istruzione, università e giustizia, nonchè per l'accelerazione degli investimenti;

     Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2022;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, della giustizia, della cultura, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

 

     Art. 1. Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

     1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

     2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini del presente comma, è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

     3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

     4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

     5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

     6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

     7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonchè, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

     8. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     9. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8.586 milioni di euro l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 9.586 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

     10. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall' articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

     11. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6, primo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

     b) al comma 7, terzo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».

 

     Art. 2. Estensione del credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.

     1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

     3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 marzo 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

     4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonchè, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

     5. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

     7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 183,77 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

     8. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

     Art. 3. Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia

     1. Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le garanzie prestate da SACE S.p.A., ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime «de minimis» di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta, nonchè nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.

     2. Nel rispetto delle pertinenti previsioni di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A., l'ammontare garantito del finanziamento, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come impresa a forte consumo di energia, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2003/96/CE e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, 2000, n. 445.

     3. Con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti individuali successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere concessa, a titolo gratuito, laddove siano rispettate le condizioni di cui al comma 1, e nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019.

     4. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3 le parole: «che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021,» sono soppresse;

     b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     «5-bis La garanzia di cui al comma 3 può altresì essere rilasciata da SACE S.p.A. a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "de minimis" di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria, nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni non superi la componente di rendimento applicabile dei Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari a 12 mesi vigente al momento della pubblicazione della proposta di convenzione da parte di SACE S.p.A.. Fermo quanto previsto al comma 5, il costo dell'operazione, sulla base di quanto documentato e attestato dal rappresentante legale delle suddette imprese di assicurazione, dovrà essere limitato al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute ad indicare, nella prima rendicontazione periodica inviata a SACE S.p.A. dopo l'assunzione dell'esposizione, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari per ciascuna esposizione.».

     5. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «in termini di contrazione della produzione o della domanda» sono soppresse;

     b) dopo le parole: «quale conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità sono conseguenza di tali circostanze.» è inserito, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì ricomprese le esigenze di liquidità delle imprese relative agli obblighi di fornire collaterali per le attività di commercio sul mercato dell'energia.».

     6. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, le parole: «a duecento» sono sostituite dalle seguenti: «a seicento».

     7. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

     8. Alla copertura degli oneri, derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il limite massimo di impegno ivi indicato.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti

     1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022:

     a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

     1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

     2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

     3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

     4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

     b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

     2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022.

     3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 10 novembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 ottobre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).

     4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

     5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

     6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 492,13 milioni di euro per l'anno 2022 e in 22,54 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 5. Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali

     1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è incrementato per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro, da destinare per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

     3. Allo scopo di contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 1.000 milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111.

     4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3, nonchè delle risorse di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da effettuarsi con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2022, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

     5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, anche in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalità richiamate nel comma 3, un contributo una tantum, a valere sulle risorse ripartite con il decreto di cui al comma 4, non superiore allo 0,8 per cento del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno per le utenze di energia elettrica e gas, comunque ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

     6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 6. Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale

     1. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il fondo di cui al medesimo articolo 9 è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.

     2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 ottobre 2022, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonchè le relative modalità di rendicontazione.

     3. Per finalità di semplificazione e uniformità, le procedure previste nei commi 1 e 2 possono essere adottate anche per il riparto ed il riconoscimento delle risorse stanziate nel fondo di cui al comma 1 per l'incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022.

     4. Eventuali risorse residue a seguito del riparto di cui al comma 2 possono essere destinate ad incrementare la quota finalizzata al riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022.

     5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 7. Disposizioni urgenti in materia di sport

     1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

     2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonchè le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 8. Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore

     1. Al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2022, per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento, nei predetti limiti di spesa, di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell'analogo periodo 2021.

     2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe e non ricompresi tra quelli di cui al comma 1 per i maggiori oneri sostenuti nell'anno 2022 per l'acquisto della componente energia e del gas naturale, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al comma 5, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale.

     3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, le relative modalità di erogazione nonchè le procedure di controllo.

     4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

     5. Per le operazioni relative alla gestione dei fondi di cui ai commi 1 e 2 e all'erogazione dei contributi, le amministrazioni interessate si avvalgono, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate e con oneri a carico delle risorse dei medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, di società in house. A tal fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2022, su appositi conti correnti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati alla società incaricata della gestione.

     6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per 28,57 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 9. Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione

     1. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora, in sede di autorizzazione di cui al comma 2, siano imposte prescrizioni, ovvero sopravvengano fattori che impongano modifiche sostanziali o localizzazioni alternative.».

 

     Art. 10. Contributo del Ministero dell'interno alla resilienza energetica nazionale

     1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero dell'interno utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'interno e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.

     3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

 

     Art. 11. Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura

     1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43.

     2. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente Capo.

 

     Art. 12. Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti

     1. Il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

     2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 13. Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica delle scuole paritarie

     1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 14. Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto

     1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonchè dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

     2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

     3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 15. Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato

     1. Al fine di sostenere le attività di assistenza prestate dagli istituti di patronato e fronteggiare le ripercussioni economiche negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, agli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, è concesso un contributo una tantum, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale e provinciale e zonale, riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente decreto, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas.

     2. Il contributo è riconosciuto, previa presentazione di istanza contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 769.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 16. Procedure di prevenzione incendi

     1. In relazione alle esigenze poste dall'emergenza energetica in atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nel caso in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, sono ridotti, fino al 31 dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa.

 

     Art. 17. Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti

     1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole «35.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «62.000 euro».

 

Capo II

Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali

 

     Art. 18. Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

     1. Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro, e che non siano titolari dei trattamenti di cui all'articolo 19, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16.

     2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

     3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

     4. L'indennità di cui al comma 1 non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile e non costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

     5. Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.

     6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 1.005 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 19. Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

     1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonchè di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum pari a 150 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

     2. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

     3. L'indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, nè sequestrabile, nè pignorabile.

     4. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

     5. L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

     6. L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

     7. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, valutati in 1.245 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

     8. L'INPS eroga, ai lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel mese di novembre 2022, un'indennità una tantum pari a 150 euro.

     9. Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta dall'INPS una indennità una tantum pari a 150 euro.

     10. Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è riconosciuta dall'INPS una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro.

     11. L'INPS, a domanda, eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 del presente articolo. L'indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

     12. Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69, e dall'articolo 42 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l'INPS eroga una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. La medesima indennità è erogata da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi come individuati dall'articolo 32, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con le medesime modalità ivi indicate. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.a. la somma di euro 24 milioni. Le risorse non utilizzate da Sport e Salute S.p.A. per le finalità di cui al secondo periodo sono versate dalla predetta società, entro il 31 dicembre 2022, all'entrata del bilancio dello Stato.

     13. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, una ulteriore indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

     14. L'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.

     15. Ai beneficiari delle indennità una tantum di cui all'articolo 32, commi 15 e 16 del decreto-legge n. 50 del 2022, è riconosciuta una ulteriore indennità una tantum di 150 euro.

     16. Ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d'ufficio nel mese di novembre 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 150 euro. L'indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 18 e di cui ai commi da 1 a 15 del presente articolo.

     17. Le indennità di 150 euro di cui ai commi da 9 a 15 sono erogate successivamente all'invio delle denunce dei datori di lavoro di cui all'articolo 18, comma 1 del presente decreto.

     18. Le indennità di cui ai commi da 8 a 16 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     19. Le prestazioni di cui al presente articolo e all'articolo 18 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

     20. Le modalità di corresponsione delle indennità di cui al presente articolo saranno fornite dall'INPS e da Sport e Salute S.p.A. entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     21. Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 16, valutati in 256,5 milioni di euro per l'anno 2022 e in 347,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 20. Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi

     1. L'indennità una tantum prevista dal decreto di cui all'articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro e conseguentemente il limite di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 33 è incrementato di 412,5 milioni di euro per l'anno 2022.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 412,5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 21. Recupero prestazioni indebite

     1. Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2020, nonchè alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2019, è avviato entro il 31 dicembre 2023.

 

Capo III

Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Sezione I

Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia ambientale

 

     Art. 22. Procedure autorizzatorie per l'economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

     1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

     2. Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ove l'autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all'autorità medesima un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     3. All'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di vigilanza è composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attività dell'Organismo di vigilanza sono rese pubbliche sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023. Ai componenti dell'Organismo di vigilanza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

     4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50.000 euro per l'anno 2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

 

     Art. 23. Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici

     1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'infrastruttura di ricarica, per cui è richiesta l'autorizzazione, insista sul suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica l'avvenuto ricevimento dell'istanza di autorizzazione sul proprio sito istituzionale nonchè sulla Piattaforma unica nazionale di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dal momento della sua operatività. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l'autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l'ottenimento della medesima autorizzazione avviene all'esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori.»;

     b) al comma 12, dopo le parole «misure tariffarie» sono inserite le seguenti: «riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei costi di rete e degli oneri generali di sistema,».

 

     Art. 24. Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia

     1. All'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di dare attuazione agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento agli investimenti legati all'utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della Missione 2, Componente 2, e all'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche ivi previste per tali finalità, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la società costituita ai sensi del primo periodo del presente comma è individuata quale soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto - direct reduced iron, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, aggiudicati del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate alla realizzazione dell'impianto per la produzione, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, del preridotto - direct reduced iron, sono assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore degli interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per la produzione del preridotto di cui al settimo periodo è gestito dalla società costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione di ogni iniziativa utile all'apertura del capitale della società di cui al primo periodo a uno o più soci privati, in possesso di adeguati requisiti finanziari, tecnici e industriali, individuati mediante procedure selettive di evidenza pubblica, in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e alle altre vigenti disposizioni di settore.».

 

Sezione II

Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di università

 

     Art. 25. Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari

     1. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

     «Art. 1 bis. (Nuovo housing universitario). - 1. Per il perseguimento delle finalità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, al fine di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, è istituito fino all'anno 2026 un fondo denominato "Fondo per l'housing universitario", con una dotazione pari a 660 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 660 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR.

     2. Alle risorse del Fondo di cui al comma 1 accedono, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, le imprese, gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o gli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

     3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 è effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonchè della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.

     4. Con le risorse assegnate ai sensi del comma 3 è assicurato il corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi del presente articolo presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi.

     5. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo ad alloggio o residenza per studenti con possibilità di destinazione ad altra finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche.

     6. La riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta comporta la riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai commi 9 e 10 in misura proporzionale alla riduzione della disponibilità prevista. In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.

     7. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti:

     a) la composizione della commissione di valutazione di cui al comma 2;

     b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto;

     c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonchè il numero minimo di posti letto per intervento;

     d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti nonchè della riduzione del 15 per cento in ragione della finalità sociale delle misure di cui al presente articolo;

     e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto;

     f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

     8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.

     9. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte ai sensi del comma 4 non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonchè alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui al presente articolo, salvo quanto previsto al primo periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonchè alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile.

     10. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dal comma 6, qualora a seguito della stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma.

     11. Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonchè alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.»

     12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, secondo periodo, valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del comma 11, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

     a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione per 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

     b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     13. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'università e della ricerca.».

 

Sezione III

Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione

 

     Art. 26. Misure per la riforma degli istituti tecnici

     1. Al fine di poter adeguare costantemente i curricoli degli istituti tecnici alle esigenze in termini di competenze del settore produttivo nazionale, secondo gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, orientandoli anche verso le innovazioni introdotte dal Piano nazionale «Industria 4.0» in un'ottica di piena sostenibilità ambientale, con uno o più regolamenti, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla revisione dell'assetto ordinamentale dei percorsi dei suddetti istituti, in modo da sostenere il rilancio del Paese consolidando il legame tra crescita economica e giustizia sociale.

     2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, secondo le modalità stabilite al comma 4 nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa nonchè nel rispetto dei seguenti criteri:

     a) ridefinizione dei profili dei curricoli vigenti, mirando a:

     1) rafforzare le competenze linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, la connessione al tessuto socioeconomico del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità e l'innovazione;

     2) valorizzare la metodologia didattica per competenze, caratterizzata dalla progettazione interdisciplinare e dalle unità di apprendimento, nonchè aggiornare il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente e l'incremento degli spazi di flessibilità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono conseguentemente definiti gli specifici indirizzi e i relativi quadri orari, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

     b) previsione di meccanismi volti a dare la continuità degli apprendimenti nell'ambito dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica con i percorsi dell'istruzione terziaria nei settori tecnologici, ivi inclusa la funzione orientativa finalizzata all'accesso a tali percorsi, anche in relazione alle esigenze del territorio di riferimento, in coerenza con quanto disposto in materia di ITS Academy dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, e in materia di lauree a orientamento professionale abilitanti dalla legge 8 novembre 2021, n. 163;

     c) previsione di specifiche attività formative destinate al personale docente degli istituti tecnici, finalizzate alla sperimentazione di modalità didattiche laboratoriali, innovative, coerentemente con le specificità dei contesti territoriali, nell'ambito delle attività previste ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e dell'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

     d) previsione a livello regionale o interregionale di accordi, denominati «Patti educativi 4.0», per l'integrazione e la condivisione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici e professionali, le imprese, gli enti di formazione accreditati dalle Regioni, gli ITS Academy, le università e i centri di ricerca, anche attraverso la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e dei patti educativi di comunità, nonchè la programmazione di esperienze laboratoriali condivise, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le linee guida per la definizione delle modalità di conclusione e dei contenuti di tali accordi, che riguardano anche gli ambiti provinciali, sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     e) previsione, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, dell'erogazione diretta da parte dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) di percorsi di istruzione tecnica non erogati in rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o non adeguatamente sufficienti rispetto alle richieste dell'utenza e del territorio;

     f) previsione di misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione degli istituti al fine di realizzare lo Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

     3. Gli studenti che hanno completato almeno il primo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al secondo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Gli studenti che hanno completato anche il secondo biennio del percorso di istruzione tecnica acquisiscono una certificazione che attesta le competenze in uscita corrispondente al terzo livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni di cui al primo e al secondo periodo.

     4. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Eventuali disposizioni modificative e integrative dei regolamenti di cui al comma 1 sono adottate con le modalità di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2024.

     5. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogate le norme, anche di legge, individuate espressamente nei regolamenti, regolatrici degli ordinamenti e dei percorsi dell'istruzione tecnica, ivi comprese le disposizioni previste nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.

     6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 27. Misure per la riforma degli istituti professionali

     1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di favorire, altresì, la transizione nel mondo del lavoro e delle professioni, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»;

     b) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Il profilo educativo, culturale e professionale si basa su uno stretto raccordo della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e si ispira ai modelli promossi dall'Unione europea, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale e competitività del sistema produttivo in un'ottica di promozione e sviluppo dell'innovazione digitale determinata dalle evoluzioni generate dal Piano nazionale «Industria 4.0» e di personalizzazione dei percorsi contenuta nel Progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).»;

     c) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «e di linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, finalizzate a prevedere la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per il passaggio»;

     d) all'Allegato A, comma 1, lettera b), secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè, in coerenza con la strategia di transizione digitale del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche con riferimento alle tecnologie di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

     2. Le istituzioni scolastiche provvedono al conseguente aggiornamento del Progetto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, nelle modalità e nei termini ivi indicati, coerentemente con le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

     3. Sono definite, con linee guida adottate dal Ministero dell'istruzione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale per la realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione in coerenza con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione professionale, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 28. Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale

     1. Nell'ambito dell'attuazione della Misura 4, Componente 1, del PNRR «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università - Riforma 1.1 - Riforma degli Istituti tecnici e professionali», al fine di rafforzare il raccordo permanente con le filiere produttive e professionali di riferimento degli istituti tecnici e professionali, di ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze e di supportare il sistema nazionale della formazione nella progettazione dell'offerta formativa territoriale e nell'acquisizione e nel consolidamento nei curricoli degli istituti tecnici e nei percorsi professionali delle conoscenze tecnologiche previste, è istituito presso il Ministero dell'istruzione l'Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale che svolge funzioni consultive e di proposta per il miglioramento del settore.

     2. L'Osservatorio è composto da quindici esperti dell'istruzione tecnica e professionale, e comunque del sistema nazionale di istruzione e formazione, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione. I componenti dell'Osservatorio sono individuati anche tra le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, compresa una rappresentanza delle regioni, degli enti locali, del sistema camerale, dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE). L'incarico ha durata annuale e può essere rinnovato per una sola volta. L'eventuale partecipazione di personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario non dà diritto ad esonero o semi esonero dall'insegnamento e non deve in ogni caso determinare oneri di sostituzione.

     3. L'Osservatorio può proporre al Ministro dell'istruzione l'aggiornamento degli indirizzi di studio e delle articolazioni, e delle linee guida e, comunque, ogni iniziativa idonea a rafforzare l'efficacia dell'insegnamento e delle metodologie collegate alla didattica per competenze, ai fini dell'adeguamento dell'offerta formativa alla domanda di nuove competenze attraverso l'utilizzo degli spazi di flessibilità ordinamentale e l'area territoriale del curricolo.

     4. L'Osservatorio opera in raccordo con gli organismi della rete delle scuole professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e con il Comitato nazionale ITS Academy di cui all'articolo 10 della legge 15 luglio 2022, n. 99.

     5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. Il medesimo decreto definisce l'articolazione, su base regionale, presso gli uffici scolastici regionali di analoghi osservatori locali, le forme di raccordo organico con enti e istituzioni specializzati nell'analisi dell'evoluzione del mondo del lavoro e delle professioni.

     6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio, sia a livello nazionale che locale, non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.

 

Sezione IV

Ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

 

     Art. 29. Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili

     1. Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, la procedura disciplinata dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, si applica anche agli interventi degli enti locali finanziati con risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e 13) e lettera d), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

     2. A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi di cui al comma 1 considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento. La preassegnazione delle risorse di cui al primo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli enti locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 con le procedure disciplinate dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, l'amministrazione finanziatrice, sentito l'ente locale, provvede all'annullamento della preassegnazione di cui al secondo periodo o della domanda di accesso.

     3. Nei limiti degli importi annuali delle risorse preassegnate, ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto di specifiche esigenze espresse dai soggetti attuatori e del monitoraggio in itinere da porre in essere mediante il ricorso ai sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, può rimodulare la richiamata preassegnazione di contributo.

     4. Le risorse preassegnate ai sensi del comma 2 sono poste a carico delle risorse autorizzate dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nei limiti degli stanziamenti annuali disponibili.

 

     Art. 30. Utilizzo economie da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici

     1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1046 è aggiunto il seguente:

     «1046-bis. Fermo restando quanto previsto a legislazione vigente, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono essere utilizzate dalle amministrazioni titolari, previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.».

 

     Art. 31. Realizzazione piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR del Ministero dello sviluppo economico.

     1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Ministero dello sviluppo economico, quale Amministrazione centrale titolare dei previsti interventi, è autorizzato ad affidare direttamente la realizzazione di piattaforme informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione dei relativi dati e processi a società ed enti in house.

     2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle piattaforme di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 1.500.000 per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 43. Per la gestione e l'aggiornamento delle piattaforme di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 32. Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici

     1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:

     «6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di cui al presente articolo mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, garantendo laddove necessario l'impiego uniforme dei principi e delle priorità trasversali previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed agevolando al contempo le attività di monitoraggio e controllo degli interventi, in attuazione di quanto previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, Invitalia S.p.A. promuove la definizione e la conclusione di appositi accordi quadro, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si avvalgono di una procedura avente ad oggetto accordi quadro per servizi tecnici e lavori non sostengono alcun onere per attività di centralizzazione delle committenze in quanto gli stessi sono posti a carico delle convenzioni di cui al comma 5.».

 

     Art. 33. Disposizioni in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria

     1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della giustizia possono essere disciplinate le modalità di svolgimento della prova scritta mediante strumenti informatici.»;

     b) all'articolo 2, comma 1:

     1) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata prevista non inferiore a quattro anni;»;

     2) le lettere i) e l) sono abrogate.

     c) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole «cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, » sono soppresse.

     2. Resta ferma la legittimazione alla partecipazione al concorso in forza dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere h), i) e l), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. I professori universitari di ruolo nominati componenti della commissione di concorso di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonchè di cui all'articolo 26-bis, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, sono esentati, a richiesta, dal proprio ateneo, anche parzialmente, dall'attività didattica.

     4. All'articolo 26-bis, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, le parole «cui si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,» sono soppresse.

     5. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.470.200 per l'anno 2023 e di euro 970.200 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

     Art. 34. Estensione e rifinanziamento della misura PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate

     1. Allo scopo di completare il programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate, di cui all'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, il finanziamento di cui all'avviso pubblico approvato con decreto del direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale, n. 305 del 28 dicembre 2021, attuativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 3, Investimento 1, sub investimento 1.2, può essere concesso anche alle farmacie rurali sussidiate che operano in Comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027 di cui all'accordo di partenariato 2021/2027. Il finanziamento è concesso alle condizioni, nei limiti e con le modalità previste dall'avviso pubblico di cui al primo periodo.

     2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Agenzia per la coesione territoriale, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

Capo IV

Ulteriori disposizioni urgenti

 

     Art. 35. Partecipazione dello Stato italiano al programma di Assistenza MacroFinanziaria eccezionale in favore dell'Ucraina

     1. In adesione alle iniziative assunte dall'Unione Europea nell'ambito della nuova Assistenza MacroFinanziaria (AMF) eccezionale a favore dell'Ucraina, di cui alla comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 (COM(2022) 233 final), alle conclusioni del Consiglio europeo del 30-31 maggio e del 23-24 giugno 2022 e alla decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2022, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a porre in essere tutti gli atti ed accordi necessari per la partecipazione dello Stato italiano al programma e al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di euro 700.000.000 per l'anno 2022, per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall'Unione europea.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 700.000.000 di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle somme disponibili sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

 

     Art. 36. Incremento delle risorse destinate ai centri di assistenza fiscale

     1. All'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, al comma 1-bis le parole «di euro 13 milioni» sono sostituite con le parole «di euro 28 milioni».

     2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 37. Norme in materia di delocalizzazione o cessione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi

     1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 227, le parole «dello scadere del termine di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dello scadere del termine di centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano di cui al comma 233»;

     b) al comma 231 le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni»;

     c) al comma 235, i periodi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: «In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92 innalzato del 500 per cento. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonchè dei risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.»;

     d) il comma 236 è abrogato;

     e) dopo il comma 237 è inserito il seguente:

     «237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

     2. Nel caso in cui, all'esito della procedura di cui all'articolo 1, commi 224 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il datore di lavoro cessi definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, lo stesso è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività di cui alla presente disposizione, e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato, percepiti nei dieci anni antecedenti l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme di cui al primo periodo al soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili. Il provvedimento delle singole amministrazioni che hanno erogato i predetti benefici che dà atto della sussistenza dei presupposti per la restituzione ai sensi della presente disposizione costituisce titolo per la riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le somme in tal modo riscosse sono riversate in apposito capitolo di bilancio e sono destinate per processi di reindustrializzazione o riconversione industriale delle aree interessate dalla cessazione dell'attività.

     3. La presente disposizione si applica anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non già concluse. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia già stata effettuata, il termine di cui all'articolo 1, comma 231, entro il quale lo stesso deve essere discusso, è comunque pari a centoventi giorni.

 

     Art. 38. Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo

     1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 le parole «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2022».

 

     Art. 39. Clausola sociale per l'affidamento dei servizi museali

     1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, nei casi di affidamento diretto da parte del Ministero della cultura a società in house del medesimo Ministero dei servizi di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, trova applicazione l'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

 

     Art. 40. Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese

     1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.

 

     Art. 41. Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667 final dell'11 giugno 2020 della Commissione europea. Caso SA.48260 (2017/NN)

     1. Al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonchè quelle che svolgono attività assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto previsto dal presente comma, quali:

     a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;

     b) navi d'appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;

     c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;

     d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;

     e) draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato;

     f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo dell'Union europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.»;

     2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

     «1-ter. Ai fini istruttori propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro internazionale o all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili acquisisce dal proprietario o dall'armatore di ogni nave una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti marittimi, corredata dalla pertinente documentazione tecnica della nave. Le autorità marittime locali verificano il rispetto di tale impegno e l'effettivo esercizio delle attività autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e alla partenza delle navi.

     1-quater. Le attività svolte sui rimorchiatori e sulle draghe iscritti in uno stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo possono beneficiare delle misure di aiuto soltanto a condizione che almeno il cinquanta per cento delle attività annuali delle navi costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a tali attività di trasporto. A tal fine, i ricavi derivanti da attività di trasporto marittimo e quelli derivanti da altre attività non ammissibili devono essere riportati in contabilità separata.»;

     b) dopo l'articolo 6-bis sono inseriti i seguenti:

     «Art. 6 ter. (Estensione delle agevolazioni fiscali e contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero per le navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-quater, si applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate di cui all'articolo 1, comma 1.

     2. Per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e 9-quater, le navi di cui al comma 1 sono annotate, su istanza delle imprese di navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-ter, in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le Amministrazioni che applicano gli sgravi fiscali o contributivi accedono in via telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di effettuare le verifiche sui beneficiari.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3 e che siano rispettate le disposizioni concernenti la composizione minima dell'equipaggio e le tabelle di armamento.

     4. L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 6 si applica solo a condizione che sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

     5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le modalità di costituzione, alimentazione e aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.

 

     Art. 6 quater. (Quota minima di navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). - 1. Le disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-quater si applicano a condizione che le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo costituiscano almeno il 25 per cento del tonnellaggio della flotta dell'impresa.

     2. Qualora la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo della flotta dell'impresa sia inferiore o pari al 60 per cento, fermo restando il limite minimo previsto dal comma 1, l'impresa è obbligata a mantenere o aumentare tale quota. Qualora la quota di tonnellaggio di cui al primo periodo sia superiore al 60 per cento, l'impresa è obbligata esclusivamente a garantire che la quota di tonnellaggio delle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60 per cento.

 

     Art. 6 quinquies. (Proventi ammissibili). - 1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, si applica in relazione al reddito derivante:

     a) dai proventi principali risultanti dalle attività di trasporto marittimo, quali i proventi derivanti dalla vendita di biglietti o tariffe per il trasporto merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo;

     b) dallo svolgimento delle attività assimilate a quelle di trasporto marittimo di cui all'articolo 1, comma 1;

     c) dallo svolgimento delle attività accessorie derivanti da attività di trasporto marittimo, a condizione che in ciascun esercizio i relativi ricavi di competenza non superino il 50 per cento dei ricavi totali ammissibili derivanti dalla utilizzazione della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma non si applica alla quota eccedente il 50 per cento.

     2. I proventi dei contratti non collegati al trasporto marittimo, quali l'acquisizione di autovetture, bestiame e beni immobili, costituiscono proventi non ammissibili ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 2.

     3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le attività accessorie di cui al comma 1, lettera c), nonchè le modalità di acquisizione da parte dell'impresa, presso società controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei servizi a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada, inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, fermo quanto previsto dal comma 5.

     4. I redditi derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2 devono essere differenziati e tenuti in contabilità separata.

     5. Alle operazioni fra le società, il cui reddito è determinato anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di mercato di cui all'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

     Art. 6 sexies. (Noleggio a tempo o a viaggio di navi). - 1. Le previsioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'attività delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

     a) se le navi sono noleggiate a tempo o a viaggio con attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il beneficiario conta nella propria flotta anche navi per cui assicura la gestione tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno il 20 per cento del tonnellaggio della flotta;

     b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che non sono registrate in uno stato appartenente allo Spazio economico europeo non supera il 75 per cento della flotta del beneficiario ammissibile al regime;

     c) almeno il 25 per cento dell'intera flotta del beneficiario battente bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, nei casi di cui al comma 1 il beneficiario è tenuto a mantenere o aumentare la quota di navi di proprietà o locate a scafo nudo battenti bandiera dello Spazio economico europeo rispetto al totale della propria flotta.

 

     Art. 6 septies. (Locazione di navi a scafo nudo). - 1. Le previsioni dell'articolo 4, comma 2, si applicano all'esercizio delle attività di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti condizioni:

     a) i contratti di locazione a scafo nudo sono limitati a un periodo massimo di tre anni;

     b) l'attività di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso temporaneo di capacità connessa ai servizi di trasporto marittimo del beneficiario;

     c) almeno il 50 per cento della flotta ammissibile continua a essere gestito dal beneficiario.

     2. Le condizioni di cui al comma 1 non si applicano all'attività di locazione a scafo nudo posta in essere tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo di imprese in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

 

     Art. 6 octies. (Conformità agli orientamenti marittimi). - 1. Il livello degli aiuti concessi in relazione all'iscrizione nel Registro internazionale e all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter, comma 2, è conforme a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi relativamente al massimale dell'aiuto.

     2. L'azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e la riduzione dell'imposta sulle società per le attività di trasporto marittimo sono il livello massimo di aiuto autorizzato.».

     2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da 6-ter a 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, come introdotte dal comma 1, lettera b), valutati in 14,5 milioni di euro per l'anno 2022, 20,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 49-quinquies:

     1) al comma 1, le parole «purchè abitualmente e non occasionalmente» sono sostituite dalle seguenti: «anche su base temporanea o occasionale»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. All'esercizio della professione di istruttore professionale di vela si applicano, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, nonchè l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i cittadini di Paesi terzi.»;

     b) all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera f), l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La verifica del requisito della conoscenza della lingua italiana può essere effettuata solo successivamente al riconoscimento del brevetto o della qualifica professionale di cui alla lettera d) o al riconoscimento della qualifica professionale di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Si prescinde dal requisito di competenza nella conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito ad allievi stranieri nella loro lingua madre.».

 

Capo V

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 42. Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

     1. All'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole da «, nonchè le modalità» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. I proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono versati dal GSE, entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro.».

     2. Le eventuali maggiori somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato rispetto all'importo di cui al comma 1, sono riassegnate ad apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate, prioritariamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, alla proroga ed eventuale rimodulazione del credito di imposta di cui all'articolo 1.

     3. Con il provvedimento di cui al comma 2 si provvede altresì alla finalizzazione di eventuali ulteriori risorse eccedenti quanto previsto ai commi precedenti a misure volte a fronteggiare gli incrementi dei costi di energia elettrica e gas.

 

     Art. 43. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 31, 36, determinati in 13.138,169 milioni di euro per l'anno 2022, 1.347,70 milioni di euro per l'anno 2023 e 22,54 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 14.138,169 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

     a) quanto a 3.701,20 milioni di euro per l'anno 2022 e 280 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto;

     b) quanto a 421,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data 30 agosto 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario;

     c) quanto a 5,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;

     d) quanto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

     e) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     f) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     g) quanto a 2.767 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.013,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno a 1.023,86 milioni di euro per l'anno 2023 e in termini indebitamento netto a 3.739 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4 e 42;

     h) quanto a 57,04 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 4;

     i) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 13 settembre 2022 e dalla Camera dei deputati il 15 settembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

     2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 2, lettera i).

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, della legge 15 luglio 2022, n. 106, della legge 5 agosto 2022, n. 118 e della legge 31 agosto 2022, n. 140.

     4. All'articolo 9, comma 8, della legge 9 marzo 2022, n. 23, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «, anche in conto residui».

     5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 

     Art. 44. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

ALLEGATO 1

(Articolo 43, comma 1, lettera a)

 

 

ALLEGATO 2

(articolo 43, comma 2)

 

«Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

 

»

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 17 novembre 2022, n. 175.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[8] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 bis del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6.

[10] Comma così modificato dall'art. 2 bis del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6.

[11] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 2 bis del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[13] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 49 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla L. 21 aprile 2023, n. 41.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[17] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[18] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[19] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[21] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[25] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così sostituito dall'art. 1, comma 824, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[26] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[28] Comma già modificato dall'art. 1, comma 616, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, dall'art. 3 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 bis del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 56.

[29] Comma sostituito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 3 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6.

[30] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6.

[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[34] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[35] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[37] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[38] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[40] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 34 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.

[41] Comma inserito dall'art. 34 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.

[42] Comma così sostituito dall'art. 34 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 85.

[43] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[45] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[47] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[48] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[49] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[50] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[52] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[53] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[54] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[55] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[56] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[57] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[58] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[59] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[60] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[61] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[62] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[63] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[64] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[65] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[66] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[67] Lettera così modificata dalla L. di conversione. Per una modifica della presente lettera, vedi l'art. 15 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[68] Lettera così modificata dalla L. di conversione. Per una modifica della presente lettera, vedi l'art. 15 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[69] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[70] Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 15 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[71] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[72] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[73] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[74] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[75] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[76] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[77] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[78] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[79] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[80] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[81] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[82] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[83] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[84] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[85] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[86] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[87] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[88] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[89] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.

[90] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[91] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 1, comma 815, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, dall'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 della L. 30 dicembre 2023, n. 214.

[92] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[93] Articolo così modificato dalla L. di conversione.

[94] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[95] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[96] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[97] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[98] Comma inserito dalla L. di conversione.

[99] Articolo inserito dalla L. di conversione.