§ 19.1.95 - L. 31 agosto 2022, n. 140.
Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:19. Celebrazioni
Capitolo:19.1 celebrazioni
Data:31/08/2022
Numero:140


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Istituzione e finanziamento del Comitato nazionale
Art. 3.  Composizione e funzionamento del Comitato nazionale
Art. 4.  Durata e compiti del Comitato nazionale
Art. 5.  Disposizioni finanziarie


§ 19.1.95 - L. 31 agosto 2022, n. 140.

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.

(G.U. 15 settembre 2022, n. 216)

 

Art. 1. Finalità

     1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonchè di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della morte, che cade nell'anno 2026.

 

     Art. 2. Istituzione e finanziamento del Comitato nazionale

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, di seguito denominato «Comitato nazionale», a cui è attribuito un contributo di 4.510.000 euro per gli anni dal 2022 al 2028.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è autorizzato nella misura di 200.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026, 300.000 euro per l'anno 2027 e 10.000 euro per l'anno 2028.

     3. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno dal comma 2, in ragione delle esigenze connesse al programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2] [1].

     4. Al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

 

     Art. 3. Composizione e funzionamento del Comitato nazionale

     1. Il Comitato nazionale è formato da venti componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Gli altri componenti sono designati: due dal Ministro della cultura, due dal Ministro del turismo, tre dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca d'intesa tra loro, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, due dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due dalla regione Umbria, due dal comune di Assisi, uno dal vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, due dalla Conferenza dei ministri generali del primo ordine francescano e del terzo ordine regolare e uno dalla Società internazionale di studi francescani associazione di promozione sociale, con sede in Assisi. Del Comitato nazionale è altresì componente di diritto il sindaco del comune di Assisi.

     3. I componenti del Comitato nazionale sono scelti tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi, nonchè tra rappresentanti di enti pubblici, privati ed ecclesiastici con personalità giuridica nell'ordinamento della Chiesa cattolica che, per le finalità statutarie o per l'attività culturale o di culto svolta, abbiano maturato una specifica competenza e conoscenza della figura da celebrare o che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale, turistico o istituzionale in cui agiscono.

     4. Il decreto di cui al comma 1 determina, altresì, le modalità di funzionamento e di scioglimento del Comitato nazionale.

     5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere nominati ulteriori componenti del Comitato nazionale, fino a un numero massimo di tre, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3.

     6. Ai componenti del Comitato nazionale non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2.

     7. Il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza del Ministero della cultura. A tale fine, il Comitato elabora e trasmette al Ministero, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto, nonchè l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dal medesimo Ministero.

     8. Il Comitato nazionale opera presso il Ministero della cultura. Esso assicura l'integrazione e la coerenza del programma culturale di cui all'articolo 4, comma 2, con le attività del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

     Art. 4. Durata e compiti del Comitato nazionale

     1. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 1, e resta in carica fino alla data del 30 aprile 2028.

     2. Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonchè attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione, di promozione turistica e di innovazione tecnologica nonchè di attenzione agli aspetti del messaggio francescano riguardanti il rispetto e la cura dell'ambiente, il dialogo tra le religioni e la pacifica convivenza tra i popoli, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del personaggio. In particolare, il Comitato nazionale ha il compito di:

     a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale;

     b) predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto degli eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità di cui all'articolo 2, comma 4;

     c) elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;

     d) predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonchè di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e dei cammini francescani e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione.

     3. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 2, lettera c), sono ricomprese:

     a) la pubblicazione dell'edizione delle fonti sulla vita e sull'opera di San Francesco d'Assisi e sulle origini dell'Ordine francescano fino al XIV secolo, a cura della Società internazionale di studi francescani associazione di promozione sociale, con sede in Assisi, che vi provvede in coordinamento con l'Edizione nazionale delle fonti francescane, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 2 agosto 2007;

     b) la pubblicazione del catalogo dei codici medievali del Fondo antico comunale e la catalogazione del Fondo antico dei libri a stampa della Biblioteca comunale conservati presso il Sacro Convento in Assisi, a cura della Società internazionale di studi francescani, in collaborazione con il medesimo Sacro Convento.

     4. I piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura e del Ministero del turismo.

 

     Art. 5. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, pari a 200.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026, 300.000 euro per l'anno 2027 e 10.000 euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


[1] Comma abrogato dall'art. 10 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.