§ 51.4.206 - L. 9 ottobre 2023, n. 137.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:09/10/2023
Numero:137


Sommario
Art. 1. 


§ 51.4.206 - L. 9 ottobre 2023, n. 137.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonchè in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

(G.U. 9 ottobre 2023, n. 236)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonchè in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 2023, N. 105

 

     All'articolo 1:

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, la parola: "indica" è sostituita dalle seguenti: "espone con autonoma valutazione" e dopo la parola: "necessaria" sono inserite le seguenti: ", in concreto,".

     2-ter. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l'espressa dicitura: 'La conversazione omessa non è utile alle indaginì";

     b) al comma 2-bis, le parole: "affinchè nei verbali" sono sostituite dalle seguenti: "affinchè i verbali siano redatti in conformità a quanto previsto dal comma 2 e negli stessi" e le parole: "dati personali definiti sensibili dalla legge" sono sostituite dalle seguenti: "fatti e circostanze afferenti alla vita privata degli interlocutori".

     2-quater. All'articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1" sono soppresse.

     2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

 

     All'articolo 2:

     al comma 3, le parole: «che assicurano» sono sostituite dalle seguenti: «che assicurino»;

     al comma 4:

     al primo periodo, le parole: «l'autonomia delle funzioni del procuratore della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «l'autonomia del procuratore della Repubblica nell'esercizio delle funzioni»;

     al secondo periodo, dopo la parola: «Fermi» è inserita la seguente: «restando»;

     al comma 5, le parole: «disposizioni di attuazione del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

     al comma 6, primo periodo, le parole: «è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «sono autorizzati»;

     al comma 7, le parole: «disposizioni di attuazione del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,»;

     al comma 8, le parole: «infrastrutture digitali cui» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture digitali di cui»;

     dopo il comma 9 è inserito il seguente:

     «9-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 168-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto il seguente:

     "3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280"»;

     al comma 10, all'alinea e alla lettera a), le parole: «50 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè modifica alla disciplina in materia di registrazione delle spese per intercettazioni».

     Nel capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

     «Art. 2-bis (Disposizioni urgenti in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza). - 1. Per la medesima finalità, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza ed economicità dei sistemi informativi, nonchè a fini di contrasto della criminalità informatica, dopo il comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è inserito il seguente:

     "4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, l'Agenzia trasmette al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati, le notizie e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale".

     2. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera n) è inserita la seguente:

     "n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo periodo della lettera n), svolge ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi, con la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. La mancata collaborazione di cui al primo periodo è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi gli organi dello Stato preposti alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonchè gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124".

     3. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 54-ter, comma 1, le parole: "nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater," sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,";

     b) all'articolo 371-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonchè, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo";

     c) all'articolo 724, comma 9, le parole: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis";

     d) all'articolo 727, comma 8, le parole: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,".

     4. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali";

     2) dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

     "b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali";

     b) al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè, nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo";

     c) al comma 8, secondo periodo, le parole: "all'articolo 51, comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis".

     5. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, le parole: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,".

     6. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, le parole: "all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater," sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,"».

 

     All'articolo 3:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 aprile 2024»;

     al secondo periodo, le parole: «compone il collegio» sono sostituite dalle seguenti: «fa parte del collegio».

 

     All'articolo 4:

     al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso, la parola: «"Possono» è sostituita dalle seguenti: «"5. Possono»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi bandite a decorrere dal 21 giugno 2022 e non ancora concluse».

 

     All'articolo 5:

     al comma 1, le parole: «dall'articolo 3, del» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3 del»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato»;

     alla rubrica, le parole: «ruoli EPE e IPM» sono sostituite dalle seguenti: «ruoli di esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile».

     Nel capo III, dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

     «Art. 5-bis (Disposizioni urgenti in materia di dirigenza penitenziaria). - 1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, sezione II Ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario, colonna "Dotazione organica", la cifra: "45" è sostituita dalla seguente: "70".

     2. In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della giustizia, in conformità a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, si provvede all'adeguamento della tabella C allegata al decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016, concernente l'individuazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, dei posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari e ai dirigenti con incarico superiore nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'amministrazione penitenziaria e la definizione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del predetto decreto legislativo, della diversa rilevanza dei medesimi uffici di livello dirigenziale non generale, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 20 del 31 ottobre 2016.

     3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è autorizzata la spesa di euro 5.209 per l'anno 2023 e di euro 62.502 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

     All'articolo 6:

     al comma 1, lettera a), dopo le parole: «primo comma,» sono inserite le seguenti: «le parole: "o foreste" sono sostituite dalle seguenti: ", foreste o zone di interfaccia urbano-rurale" e»;

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. All'articolo 423-ter, secondo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni".

     1-ter. All'articolo 32-quater del codice penale, le parole: "423-bis, primo comma," sono soppresse»;

     alla rubrica, le parole: «all'articolo 423-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter».

     Nel capo IV, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 6-bis (Modifica all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157). - 1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserita la seguente:

     "c-bis) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)".

 

     Art. 6-ter (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). - 1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

     "1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio".

     2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 316-bis, 316-ter," sono inserite le seguenti: "353, 353-bis,";

     b) all'articolo 25-octies.1:

     1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote";

     2) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis";

     3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e trasferimento fraudolento di valori".

     3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 240-bis, primo comma, le parole: "dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies";

     b) all'articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi";

     c) all'articolo 452-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà"».

     La rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Disposizioni concernenti reati in materia ambientale e altre disposizioni in materia di sanzioni penali e responsabilità delle persone giuridiche».

 

     All'articolo 7:

     al comma 1, le parole: «all'articolo 47, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 47 della legge» e dopo le parole: «entro il 31 ottobre 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «e da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia» sono sostituite dalle seguenti: «, da cinque rappresentanti delle amministrazioni statali competenti per materia e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «del Presidente del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri»;

     alla rubrica, le parole: «della quota Irpef dell'otto per mille» sono sostituite dalle seguenti: «della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

 

     All'articolo 8:

     al comma 2, le parole: «producono effetti, con riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «producono effetti con riferimento»;

     alla rubrica, le parole: «della quota Irpef dell'otto per mille» sono sostituite dalle seguenti: «della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

 

     All'articolo 9:

     al comma 1, lettera b), le parole: «10-ter, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «, 10-ter, comma 2,»;

     al comma 2, le parole: «del Ministero della salute.» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero della salute» e le parole: «dall'articolo 32, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 32, primo comma,».

 

     All'articolo 10:

     al comma 1, lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

     «i-bis) vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, per quanto di competenza»;

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «è fatto salvo» sono sostituite dalle seguenti: «continua ad applicarsi»;

     al terzo periodo, le parole: «del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» e dopo le parole: «decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41,»;

     dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     «5-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di istituti e luoghi della cultura o nella gestione di strutture, enti, organismi pubblici e privati, nonchè a esperti di riconosciuta fama nelle materie afferenti allo specifico istituto o luogo della cultura o in materie attinenti alla gestione del patrimonio culturale, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della cultura. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96"».

 

     All'articolo 11:

     al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2026,» sono inserite le seguenti: «nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente,»;

     al comma 2, primo periodo, le parole: «, dell'articolo 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1»;

     al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2013, n. 147» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "I comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali"».

 

     All'articolo 12:

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «agli articoli 2» è inserita la seguente: «, 5-bis».