§ 94.1.d58 - L. 16 marzo 2006, n. 146.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:16/03/2006
Numero:146


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Definizione di reato transnazionale
Art. 4.  Circostanza aggravante
Art. 5.  Autorità centrale ed autorità di riferimento
Art. 6.  Informazione al Parlamento sulla cooperazione in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria
Art. 7.  Trasferimento dei procedimenti penali
Art. 8.  Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia
Art. 9.  Operazioni sotto copertura
Art. 10.  Responsabilità amministrativa degli enti
Art. 11.  Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente
Art. 12.  Attività di indagine a fini di confisca
Art. 13.  Attribuzione di competenze al procuratore distrettuale antimafia
Art. 14.  Modifica dell'articolo 377 del codice penale
Art. 15.  Interventi in materia di armi da fuoco
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 94.1.d58 - L. 16 marzo 2006, n. 146.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

(G.U. 11 aprile 2006, n. 85 - S.O. n. 91)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli di cui all'articolo 1, di seguito denominati rispettivamente: «Convenzione» e «Protocolli», a decorrere dalla data della loro rispettiva entrata in vigore.

 

     Art. 3. Definizione di reato transnazionale

     1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:

     a) sia commesso in più di uno Stato;

     b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

     c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

     d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

 

     Art. 4. Circostanza aggravante [1]

     [1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà.

     2. Si applica altresì il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.]

 

     Art. 5. Autorità centrale ed autorità di riferimento

     per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli

     1. L'autorità centrale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 13, della Convenzione, è il Ministro della giustizia.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le autorità di riferimento per le attività previste dalla Convenzione e dai Protocolli.

 

     Art. 6. Informazione al Parlamento sulla cooperazione in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria

     1. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 16 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di estradizione.

     2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 18 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di assistenza giudiziaria.

 

     Art. 7. Trasferimento dei procedimenti penali

     1. Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dall'articolo 21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme e nei limiti degli Accordi internazionali. Tali Accordi sono ratificati previa autorizzazione data con legge.

     2. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 21 della Convenzione, in merito al quadro complessivo degli Accordi di trasferimento raggiunti con gli altri Stati Parte, al numero dei procedimenti penali effettivamente trasferiti e ad eventuali problemi applicativi.

 

     Art. 8. Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia

     1. Con cadenza annuale il Ministro dell'interno informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 27 della Convenzione, con specifico riferimento alle azioni intraprese sulla base di tale disposizione ed al quadro delle intese o accordi conclusi ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.

 

     Art. 9. Operazioni sotto copertura

     1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:

     a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quaterdecies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 517-quater, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonchè nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali [2];

     b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali [3];

     b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attività di contrasto dei delitti di cui agli articoli 518-sexies e 518-septies del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) [4];

     b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identità, anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attività prodromiche o strumentali [5].

     1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attività sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1 [6].

     2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività [7].

     3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate "attività antidroga", è specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato [8].

     4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorità giudiziaria competente per le indagini nonchè, nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Dell'esecuzione delle attività antidroga è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attività antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, è indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonchè quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonchè dei risultati della stessa [9].

     5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì le forme e le modalità per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi [10].

     6. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorità doganali, limitatamente ai citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che può disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministeromotivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attività antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale [11].

     6-bis. Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero può richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalità. Il giudice provvede con decreto motivato [12].

     7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonchè delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni [13].

     8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione è trasmessa al procuratore nazionale antimafia [14].

     9. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto [15].

     9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9 [16].

     10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni [17].

     11. Sono abrogati:

     a) l'articolo 10 del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;

     b) l'articolo 12-quater del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

     c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

     d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

     e) l'articolo 4 del decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;

     f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228;

     f-bis) l'articolo 7 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni [18].

 

     Art. 10. Responsabilità amministrativa degli enti

     1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

     2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

     3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

     4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

     5. [Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote] [19].

     6. [Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni] [20].

     7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

     8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

     9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

     10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

 

     Art. 11. Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente

     1. Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato.

 

     Art. 12. Attività di indagine a fini di confisca

     1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità soggette a confisca a norma dell'articolo 11 della presente legge e dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

 

     Art. 13. Attribuzione di competenze al procuratore distrettuale antimafia

     1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge sono attribuite anche al procuratore distrettuale antimafia le competenze attribuite al procuratore della Repubblica e al questore dall'articolo 2-bis, commi 1, 4 e 6, dall'articolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo, dall'articolo 3-bis, settimo comma, dall'articolo 3-quater, commi 1 e 5 e dall'articolo 10-quater, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

 

     Art. 14. Modifica dell'articolo 377 del codice penale

     1. La rubrica dell'articolo 377 del codice penale è sostituita dalla seguente: «(Intralcio alla giustizia)».

     2. Dopo il secondo comma dell'articolo 377 del codice penale sono inseriti i seguenti:

     «Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.

     Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339».

     3. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola: «353,» sono inserite le seguenti: «377, terzo comma,».

 

     Art. 15. Interventi in materia di armi da fuoco

     1. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».

     2. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo la parola: «matricola», sono inserite le seguenti: «, nonchè l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione europea».

 

     Art. 16. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITÀ TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA [21]

 

Traduzione non ufficiale

 

Articolo 1. Scopo.

Lo scopo della presente Convenzione è di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine transnazionale organizzato in maniera più efficace.

 

Articolo 2. Terminologia.

Ai fini della presente Convenzione:

(a) «Gruppo criminale organizzato» indica un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale;

b) «Reato grave» indica la condotta che costituisce un reato sanzionabile con una pena privativa della libertà di almeno quattro anni nel massimo o con una pena più elevata;

c) «Gruppo strutturato» s'intende un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata;

d) «Beni» indicano ogni tipo di averi, corporali ed incorporali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, nonché atti giuridici o documenti attestanti la proprietà di, o interessi in, tali averi;

e) «Provento del reato» indica qualunque bene derivato e ottenuto, direttamente o indirettamente, attraverso la commissione di un reato;

(f) «Congelamento o sequestro» indicano l'interdizione temporanea del trasferimento della conversione, cessione o movimento dei beni, o la custodia o il controllo temporanei dei beni conformemente ad un provvedimento emesso da un tribunale o altra autorità competente.

(g) «Confisca» che include - laddove applicabile - l'ipotesi di espropriazione, indica la definitiva ablazione di beni a seguito di decisione del tribunale o di altra autorità competente;

(h) «Reato presupposto» indica qualunque reato a seguito del quale è generato un profitto passibile di divenire l'oggetto di un reato di cui all'art. 6 della presente Convenzione;

(i) «Consegna controllata» indica la tecnica che consente il passaggio di carichi illeciti o sospetti fuori dal, attraverso il o nel territorio di uno o più Stati, con la conoscenza e sotto il controllo delle competenti autorità al fine di indagare su un reato e di identificare le persone coinvolte nella commissione dello stesso;

(j) «Organizzazione regionale d'integrazione economica» indica una organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, a cui i suoi Stati membri hanno trasferito la competenza in relazione a questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che è stata debitamente autorizzata, in conformità alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire ad essa; i riferimenti a "Stati Parte" nella presente Convenzione si applicano a tali organizzazioni nei limiti della loro competenza.

 

Articolo 3. Ambito di applicazione.

1. La presente Convenzione si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, investigazione ed all'esercizio dell'azione penale per:

(a) I reati stabiliti ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione, e

(b) I reati gravi, come da art. 2 della presente Convenzione; laddove i reati sono di natura transnazionale e vedono coinvolto un gruppo criminale organizzato.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo un resto è di natura transnazionale se :

(a) è commesso in più di uno Stato;

(b) è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene, in un altro Stato;

(c) è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; o

(d) è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

 

Articolo 4. Tutela della sovranità.

1. Gli Stati Parti adempiono agli obblighi di cui alla presente Convenzione coerentemente con i principi dell'uguaglianza sovrana, dell'integrità territoriale e del non intervento negli affari interni di altri Stati.

2. Nulla nella presente Convenzione legittima uno Stato Parte ad intraprendere nel territorio di un altro Stato l'esercizio della giurisdizione e di funzioni che sono riservate esclusivamente alle autorità di quell'altro Stato dal suo diritto interno.

 

Articolo 5. Penalizzazione della partecipazione ad un gruppo criminale organizzato.

1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire il carattere di reato, laddove commesso intenzionalmente:

(a) ad una o a entrambi delle seguenti condotte quali reati distinti da quelli che comportano il tentativo o la consumazione di un'attività criminale:

(i) l'accordarsi con una o più persone per commettere un reato grave, per un fine concernente direttamente o indirettamente il raggiungimento di un vantaggio economico o altro vantaggio materiale, e, laddove richiesto dalla legislazione interna, riguardante un atto commesso da uno dei partecipanti in virtù di questa intesa o che coinvolge un gruppo criminale organizzato;

(ii) la condotta di una persona che, consapevole dello scopo e dell'attività criminale in generale di un gruppo criminale organizzato o della sua intenzione di commettere il reato in questione; partecipa attivamente:

a. alle attività criminali del gruppo criminale organizzato;

b. ad altre attività del gruppo criminale organizzato, consapevole che la sua partecipazione contribuirà al raggiungimento del suddetto scopo criminoso;

(b) all'organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare, favorire o consigliare, la perpetrazione di un reato grave che coinvolge un gruppo criminale organizzato.

2. La conoscenza, l'intenzione, lo scopo, l'obiettivo, o raccordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere dedotti da circostanze obiettive basate sui fatti.

3. Gli Stati Parti il cui diritto interno subordina la constatazione dei reati enunciati al paragrafo 1 (a) (i) del presente articolo al fatto che sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, si accertano che il loro diritto interno copra tutti i reati gravi commessi da gruppi criminali organizzati. Tali Stati Parte, nonché gli Stati Parte il cui diritto interno subordina la constatazione dei reati enunciati al paragrafo 1a) (i) del presente articolo alla perpetrazione di un atto ai sensi dell'accordo, informano di ciò il Segretario Generale delle Nazioni Unite al momento della firma o del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione, o dell'adesione alla stessa.

 

Articolo 6. Penalizzazione del riciclaggio dei proventi di reato.

1. Ogni Stato Parte adotterà, in conformità ai principi fondamentali della sua legislazione interna, le misure legislative e di altra natura, necessarie a conferire il carattere di reato, se commessi intenzionalmente:

a) (i) alla trasformazione o al trasferimento di beni, pur sapendo che tali beni costituiscono proventi di reato, al fine di occultare o dissimulare l'illecita origine di tali beni o di aiutare qualsiasi persona coinvolta nella perpetrazione del reato presupposto a sfuggire alle conseguenze giuridiche della sua azione;

(ii) all'occultamento o alla dissimulazione della vera natura, fonte, ubicazione, cessione, movimento o proprietà di beni o di diritti su questi beni, sapendo che tali beni sono provento di reato;

b) e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico:

(i) all'acquisizione, possesso, o utilizzo di beni, il cui possessore, detentore o utilizzatore è a conoscenza, nel momento in cui li riceve, che essi sono provento di reato;

(ii) alla partecipazione ad uno dei reati stabiliti nel presente articolo, o ad ogni altra associazione, intesa, tentativo o complicità mediante la fornitura di assistenza, aiuto o consulenza in vista della sua perpetrazione.

2. Ai fini dell'attuazione o applicazione del paragrafo 1 dei presente articolo:

a) Ogni Stato Parte cerca di applicare il paragrafo 1 del presente articolo alla più vasta gamma di reati presupposti;

b) Ogni Stato Parte include nella categoria di reati presupposti tutti i reati gravi come definiti all'articolo 2 della presente Convenzione ed i reati determinati conformemente agli articoli 5, 8 e 23 della presente Convenzione. Nel caso di Stati Parte la cui legislazione contiene una elencazione di reati presupposti specifici, essi includono, per lo meno, una gamma completa di reati connessi a gruppi criminali organizzati;

c) Ai fini dei paragrafo b), i reati presupposti comprendono reati commessi sia all'interno che all'esterno della giurisdizione dello Stato Parte in questione. Tuttavia, i reati commessi fuori dal territorio sotto la giurisdizione di uno Stato Parte sono reati presupposti solo quando il relativo comportamento costituisce reato ai sensi del diritto interno dello Stato dove è commesso, e sarebbe reato in forza del diritto interno dello Stato Parte che applica il presente articolo se fosse stato commesso sul suo territorio.

d) Ogni Stato Parte fornisce al Segretario Generale delle Nazioni Unite copia delle sue leggi che danno efficacia al presente articolo, nonché di ogni successiva modifica apportata a tali leggi, o una descrizione di esse.

e) Se richiesto dai principi fondamentali del diritto interno di uno Stato Parte, può essere disposto che i reati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applichino alle persone che hanno commesso il reato presupposto.

f) La conoscenza, l'intenzione o la motivazione, in quanto elementi costitutivi di un reato enunciato al paragrafo 1 del presente articolo possono essere dedotte da circostanze obiettive basate sui fatti.

 

Articolo 7. Misure per combattere il riciclaggio di denaro.

1. Ogni Stato Parte:

a) istituisce un sistema interno completo di regolamentazione e di controllo delle banche e degli istituti finanziari non bancari e, se del caso, di altri enti particolarmente esposti al riciclaggio di denaro, per quanto di sua competenza, al fine di prevenire ed individuare ogni forma di riciclaggio di denaro, il quale sistema pone l'accento sulle esigenze in materia di identificazione dei clienti registrazione delle operazioni e dichiarazione di transazioni sospette;

b) fatti salvi gli articoli 18 e 27 della presente Convenzione, si accerta che le autorità amministrative, di regolamentazione e di applicazione delle leggi e le altre autorità incaricate della lotta contro il riciclaggio di denaro (comprese, ove previsto dal diritto interno, le autorità giudiziarie) siano in grado di cooperare e scambiare informazioni a livello nazionale ed internazionale, alle condizioni previste dal suo diritto interno, e, a tal fine prevede la creazione di un servizio di informazioni finanziarie che funga da centro nazionale per la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni riguardanti potenziali operazioni di riciclaggio di denaro.

2. Gli Stati Parte prevedono l'attuazione di misure effettive per, rilavare e controllare il movimento transfrontaliero di denaro in contante e di titoli negoziabili, rispettando le garanzie che assicurano una corretta utilizzazione delle informazioni, senza ostacolare in alcun modo la circolazione di capitali leciti. In particolare, potrà essere stabilito l'obbligo, per i privati e le imprese, di segnalare i trasferimenti oltre frontiera di rilevanti somme in denaro contante e di titoli negoziabili.

3. Nell'istituire un sistema interno di regolamentazione e di controllo ai sensi del presente articolo, e fatto salvo ogni altro articolo della presente Convenzione, gli Stati Parte sono invitati ad utilizzare come linee-guida le iniziative pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali, internazionali e multilaterali per lottare contro il riciclaggio di denaro.

4. Gli Stati Parte cercano di sviluppare e promuovere la cooperazione globale regionale, sub-regionale e bilaterale fra le autorità giudiziarie, gli organi incaricati dell'applicazione delle leggi e le autorità di regolamentazione finanziaria al fine di contrastare il riciclaggio di denaro.

 

Articolo 8. Penalizzazione della corruzione.

1. Ciascuno Stato Parte adotterà le misure legislative e di altra natura necessarie a conferire carattere di reato ai seguenti atti, quando essi sono commessi intenzionalmente:

a) promettere, offrire o assicurare ad un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente, un vantaggio indebito per sé stesso o per altra persona o entità, affinché compia, o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali;

b) sollecitare o accettare, da parte di un pubblico ufficiale, direttamente o indirettamente un vantaggio indebito per sé stesso o per altra persona o entità, affinché compia, o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali.

2. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure legislative e di altre necessarie a conferire il carattere di reato agli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che coinvolgono, un pubblico ufficiale straniero a un funzionario internazionale. Allo stesso modo, ciascuno Stato Parte prevede di conferire il carattere di reato ad altre forme di corruzione.

3. Ciascuno Stato Parte adotta altresì le misure necessarie a conferire il carattere di reato al fatto di rendersi complice di un reato stabilito in conformità al presente articolo.

4. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 9 della presente Convenzione, «pubblico ufficiale» indica un pubblico ufficiate o una persona che fornisce un servizio pubblico, nel modo in questa denominazione è definita nel diritto interno ed applicata nel diritto penale dello Stato Parte in cui la persona in questione esercita tale funzione.

 

Articolo 9. Misure contro la corruzione.

1. Oltre alle misure di cui all'articolo 8 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta, come opportuno e conformemente ai suo ordinamento giuridico, misure effettive a carattere legislativo, amministrativo o di altra natura per promuovere l'integrità e prevenire, individuare e sanzionare la corruzione dei pubblici ufficiali.

2. Ogni Stato Parte adotta misure per accertarsi che le sue autorità operino efficacemente in materia di prevenzione, individuazione e repressione della corruzione dei pubblici ufficiali, e conferisce a tali autorità un'indipendenza sufficiente a scoraggiare l'esercizio d'influenza impropria sulle loro azioni.

 

Articolo 10. Responsabilità delle persone giuridiche.

1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi implicanti un gruppo criminale organizzato, e che commettono i reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione.

2. Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.

3. Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

4. Ciascuno Stato Parte si accerta, in particolare, che le persone giuridiche ritenute responsabili ai sensi del presente articolo siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e deterrenti, di natura penale o non penale, comprese le sanzioni pecuniarie.

 

Articolo 11. Azione penale, sentenza e sanzioni.

1. Ciascuno Stato Parte rende la perpetrazione di un reato stabilito ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione passibile di sanzioni che tengono conto della gravità di detto reato.

2. Ciascuno Stato Parte si adopera affinché qualsiasi potere giudiziario discrezionale-conferito dal suo diritto interno e inerente ai procedimenti giudiziari intentati contro individui che hanno commesso reati previsti nella presente Convenzione sia esercitato in modo da ottimizzare l'efficacia delle misure d'individuazione, e di repressione di tali reati, tenendo in debito conto la necessità di esercitare un effetto deterrente per quanto concerne la loro perpetrazione.

3. Nel caso dei reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate in conformità al suo diritto interno e tenendo in debito conto i diritti della difesa, per cercare di assicurare che le condizioni alle quali sono subordinate le decisioni sul rilascio in attesa della sentenza o in pendenza della procedura di appello tengano conto della necessità di assicurare la presenza del convenuto nel corso di un'ulteriore procedura penale.

4. Ciascuno Stato Parte si accerta che i suoi tribunali o altre autorità competenti tengano a mente la gravità dei reati di cui nella presente Convenzione, quando prendono in considerazione l'eventualità di una liberazione anticipata o condizionale di persone riconosciute colpevoli di tali reati.

5. Se del caso, ogni Stato Parte determina, nell'ambito del suo diritto interno, un periodo di prescrizione prolungato nel corso del quale sia possibile intentare procedimenti per i reati di cui nella presente Convenzione, tale periodo potendo essere ulteriormente prolungato qualora il presunto colpevole si sia sottratto alla giustizia.

6. Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione pregiudica il principio in base al quale la definizione dei reati determinati ai sensi della presente Convenzione, nonché dei mezzi giuridici di difesa applicabili e di altri principi giuridici che disciplinano la legalità delle incriminazioni è di esclusiva competenza del diritto interno di uno Stato Parte, e secondo il quale tali reati sono perseguiti e puniti in conformità al diritto di tale Stato Parte.

 

Articolo 12. Confisca e sequestro.

1. Gli Stati Parti adottano, nella più ampia misura possibile nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici interni, le misure necessarie a consentire la confisca:

a) dei proventi di reato derivanti da reati determinati dalla presente Convenzione, o di beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi

b) dei beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per la perpetrazione dei reati di cui alla presente Convenzione.

2. Gli Stati Parti adottano le misure necessarie per consentire l'individuazione la localizzazione, il blocco, o il sequestro di qualsiasi elemento di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini di un'eventuale confisca.

3. Se il provento di reato è stato trasformato o convertito, in tutto o in parte in altri beni, tali beni possono essere oggetto delle misure di cui al presente articolo in luogo del provento.

4. Se il provento di reato è stato confuso con beni lecitamente acquisiti tali beni fatto salvo qualsiasi potere di blocco o di sequestro, possono essere confiscati fino a concorrenza del valore preventivato del provento di reato.

5. I redditi o altri vantaggi derivati dai proventi di reato, dai beni in cui il provento di reato e stato trasformato o convertito o da beni con i quali il provento di reato è stato confuso, possono anche essere oggetto delle misure di cui al presente articolo allo stesso modo e nella stessa misura del provento di reato.

6. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 13, ogni Stato Parte conferisce autorità ai suoi tribunali o altri organi competenti al fine di ordinare che documenti bancari finanziari o commerciali siano esibiti o sequestrati. Gli Stati Parte non possono invocare il segreto bancario per rifiutare di eseguire quanto disposto dal presente paragrafo.

7. Gli Stati Parte possono considerare la possibilità di esigere che l'autore di un reato stabilisca l'origine lecita dei presunti proventi di reato o di altri beni passibili di confisca nella misura in cui tale esigenza è compatibile con i principi del loro diritto interno e con la natura della procedura giudiziaria e di altri procedimenti.

8. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve ledere i diritti dei terzi in buona fede.

9. Nulla di quanto contenuto nel presente articolo pregiudica il principio secondo il quale le misure che vi sono contenute sono definite ed attuate conformemente alle disposizioni del diritto interno di ogni Stato Parte.

 

Articolo 13. Cooperazione internazionale ai fini della confisca.

1. Per quanto possibile nell'ambito del suo ordinamento giuridico nazionale uno Stato Parte che ha ricevuto da un altro Stato Parte avente giurisdizione su un reato di cui nella presente Convenzione, una richiesta di confisca di proventi del crimine di beni attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1 della presente Convenzione, situati nel suo territorio:

a) trasmette la richiesta alle sue autorità competenti al fine di ottenere un provvedimento di confisca e, se tale provvedimento è accordato, vi dà esecuzione; oppure

b) trasmette alle sue autorità competenti, affinché sia eseguito nella misura richiesta un ordine di confisca emesso da un tribunale situato sul territorio dello Stato Parte richiedente in conformità all'art. 12, paragrafo 1 della presente Convenzione, nella misura in cui riguarda il provento del reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1 situati sul territorio dello Stato Parte richiesto.

2. A seguito di richiesta da parte di un altro Stato Parte che ha giurisdizione relativamente ad un reato di cui alla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto adotta misure per individuare, localizzare, bloccare o sequestrare i proventi di reato i beni le attrezzature o altri strumenti di cui all'articolo 12, paragrafo 1 della presente Convenzione ai fini di un'eventuale confisca da decretarsi sia dallo Stato Parte richiedente, sia ai sensi di una richiesta formulata secondo il paragrafo 1 del presente articolo, dallo Stato Parte richiesto.

3. Le disposizioni dell'articolo 18 della presente Convenzione sono applicabili, mutatis mutandis, al presente articolo. Oltre alle informazioni specificate all'articolo 18, paragrafo 15, le richieste effettuate ai sensi del presente articolo contengono:

(a) nel caso di una richiesta relativa al paragrafo 1 (a) del presente articolo, una descrizione dei beni da confiscare ed un esposto dei fatti sui quali si basa lo Stato Parte richiedente, e che consentono allo Stato Parte richiesto di far pronunciare un provvedimento di confisca ai sensi del suo diritto interno;

b) nel caso di una richiesta di competenza del paragrafo 1 b) del presente articolo, una copia legalmente ammissibile di un provvedimento di confisca emesso dallo Stato Parte richiedente e sul quale si basa la richiesta; una esposizione dei fatti e informazioni indicanti entro quali limiti si richiede di eseguire il provvedimento;

(c) nel caso di una richiesta di competenza del paragrafo 2 del presente articolo, una dichiarazione dei fatti sui quali si basa lo Stato Parte richiedente ed una descrizione delle misure richieste.

4. I provvedimenti o le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono presi dallo Stato Parte richiesto, in conformità al suo diritto interno e secondo le relative disposizioni e le norme procedurali o i trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterale, che lo vincolano allo Stato Parte richiedente.

5. Ciascuno Stato Parte fornisce copie delle sue leggi e regolamenti che danno efficacia al presente articolo, e delle successive modifiche a tali leggi e regolamenti o una loro descrizione al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

6. Qualora uno Stato Parte decida di subordinare l'adozione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo all'esistenza di un trattato in materia, lo Stato Parte considera la presente Convenzione come base convenzionale necessaria e sufficiente.

7. La cooperazione ai sensi del presente articolo può essere rifiutata da uno Stato Parte se il reato cui fa riferimento la richiesta non è un reato di cui alla presente Convenzione.

8. L'interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve ledere i diritti dei terzi in buona fede.

9. Gli Stati Parte prendono in considerazione la conclusione di trattati, accordi o intese bilaterali o multilaterali intesi a rafforzare l'efficacia della cooperazione internazionale intrapresa ai sensi del presente articolo.

 

Articolo 14. Destinazione dei beni o proventi di reato confiscati.

1. Uno Stato Parte che confisca proventi di reato o beni i sensi dell'art. 12 o art. 13, paragrafo 1, della presente Convenzione ne dispone conformemente al suo diritto interno e alle sue procedure amministrative.

2. Quando agiscono su richiesta da parte di un altro Stato Parte conformemente all'art. 13 della presente Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione a titolo prioritario nei limiti consentiti dal diritto interno e se vi è richiesta in tal senso, la restituzione dei beni o proventi di reato confiscati allo Stato Parte richiedente, affinché questo possa risarcire le vittime del reato o restituire detti beni o proventi di reato ai loro legittimi proprietari.

3. Quando uno Stato Parte agisce su richiesta di un altro Stato Parte ai sensi degli articoli 12 e 13 della presente Convenzione, esso può prendere in speciale considerazione di concludere accordi o intese che prevedono:

(a) di versare il valore di tali proventi di reato, o i beni o i fondi derivanti dalla loro vendita, o una parte di essi, sul conto istituito in applicazione dell'art. 30, paragrafo 2 c) della presente Convenzione ed agli organismi intergovernativi specializzati nella lotta alla criminalità organizzata;

(b) di spartire con altri Stati Parte, sistematicamente o caso per caso, tali proventi di reato o beni, o fondi derivanti dalla loro vendita, conformemente al suo diritto interno o procedure amministrative.

 

Articolo 15. Giurisdizione.

1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione relativamente ai reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione, quando:

a) Il reato è stato commesso sul suo territorio; oppure

b) Il reato è stato commesso a bordo di una nave che batte la sua bandiera, o di un velivolo immatricolato conformemente al suo diritto interno al momento della perpetrazione del reato.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4 della presente Convenzione, uno Stato Parte può altresì dichiarare la sua giurisdizione in relazione a tali reati quando:

(a) il reato è stato commesso ai danni di un suo cittadino;

(b) il reato è stato commesso da uno dei suoi cittadini o da una persona apolide che risiede stabilmente sul suo territorio; oppure

(c) Il reato è:

(i) Uso fra quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della presente Convenzione ed è stato commesso al di fuori del suo territorio in vista di commettere un grave reato sul suo territorio;

(ii) Uno fra quelli stabiliti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, b) (ii), della presente Convenzione ed è commesso al di fuori del suo territorio in vista di commettere un reato stabilito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 a) (i) o (ii) o b) (i) della presente Convenzione sul suo territorio.

3. Ai fini dell'articolo 16, paragrafo 10 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la sua giurisdizione in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione, quando il presunto autore si trova sul suo territorio e non viene estradato per il solo motivo che è un suo cittadino.

4. Ogni Stato Parte può altresì adottare misure necessarie per stabilire la sua giurisdizione riguardo ai reati di cui alla presente Convenzione quando il presunto autore si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada.

5. Se uno Stato Parte che esercita la sua giurisdizione ai sensi dei paragrafi 1 o 2 del presente articolo è stato informato, o è venuto a conoscenza in altro modo, che uno o più Stati Parte stanno conducendo un'indagine, un'azione penale o un procedimento giudiziario in relazione alla stessa condotta, le competenti autorità di quegli Stati Parti si consultano, laddove opportuno, al fine di coordinare le loro azioni.

6. Senza pregiudizio per le norme del diritto internazionale generale, la presente Convenzione non esclude l'esercizio di qualsiasi giurisdizione penale determinata da uno Stato Parte conformemente al suo diritto interno.

 

Articolo 16. Estradizione.

1. Il presente articolo si applica ai reati previsti dalla presente Convenzione o nei casi in cui il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 a) o b) implichi il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, e la persona oggetto della richiesta di estradizione si trovi nello Stato Parte richiesto, a condizione che il reato per il quale si richiede l'estradizione sia punibile ai sensi della legge interna sia dello Stato Parte richiedente che dello Stato Parte richiesto.

2. Se la richiesta di estradizione riguarda diversi singoli reati gravi, alcuni dei quali non sono previsti dal presente articolo, lo Stato Parte richiesto può applicare il presente articolo anche a detti reati.

3. I reati contemplati dal presente articolo devono essere considerati come reati per i quali si può chiedere l'estradizione ai sensi dei trattati di estradizione vigenti tra gli Stati Parte. Gli Stati Parte s'impegnano ad inserire tali reati come reati per i quali si può chiedere l’estradizione in tutti i trattati di estradizione che dovessero essere conclusi tra loro.

4. Se uno Stato Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non esiste alcun trattato di estradizione, esso può considerare la presente Convenzione quale fondamento giuridico per l'estradizione in relazione ai reati previsti dal presente articolo.

5. Gli Stati Parte che subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato devono:

(a) al momento del deposito del loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione, informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite circa la loro disponibilità ad accettare la Convenzione come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione; e

(b) nel caso in cui non accettino la Convenzione come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione, tentare eventualmente, di concludere trattati in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6. Gli Stati Parte che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato devono riconoscere i reati previsti al presente articolo come reati reciprocamente estradabili.

7. L'estradizione è soggetta alle condizioni previste dalla legge interna dello Stato Parte richiesto o dai trattati di estradizione applicabili, che comprendono, tra l'altro, le condizioni relative ai requisiti minimi di pena previsti per l'estradizione e i motivi in base alle quali lo Stato Parte richiesto può rifiutare l'estradizione.

8. Gli Stati Parti si adoperano, fatto salvo quanto previsto dalle proprie leggi interne, per accelerare le procedure di estradizione e semplificare i relativi requisiti probatori per i reati cui si applica il presente articolo.

9. Fatte salve le disposizioni delle rispettive leggi interne e dei rispettivi trattati di estradizione, lo Stato Parte richiesto può, a condizione che le circostanze lo richiedano e ve ne sia l'urgenza, nonché su richiesta dello Stato Parte richiedente, porre in stato di custodia la persona di cui si chiede l'estradizione a che si trova sul proprio territorio, oppure adottare le misure più idonee ad assicurare la sua presenza durante il procedimento di estradizione.

10. Uno Stato Parte sul cui territorio viene scoperto un presunto colpevole, nel caso in cui non proceda all'estradizione per un reato previsto dal presente articolo solo per il motivo che detta persona è un suo cittadino, è obbligato, su richiesta dello Stato Parte che richiede l'estradizione, a trasmettere senza indugio il caso alle proprie autorità competenti per procedere penalmente. Dette autorità dovranno decidere e condurre il procedimento con le stesse modalità con cui viene trattato qualsiasi altro grave reato dalla legge interna dello Stato Parte. Gli Stati Parti in questione collaborano, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti procedurali e probatori al fine di assicurare l'efficienza dell'azione penale.

11. Quando uno Stato Parte è autorizzato, ai sensi della propria legge, ad estradare o altrimenti consegnare un propria cittadino solamente a condizione che esso venga restituito allo Stato Parte per scontare l'eventuale condanna inflitta a seguito di un processo o procedimento per il quale è stata richiesta l'estradizione o la consegna della persona, a detto Stato Parte e lo Stato Parte che richiede l'estradizione della persona in questione concordano con questa opzione e con gli altri termini che essi riterranno opportuni tale estradizione o consegna condizionata è sufficiènte a liberare dall'obbligo stabilito al paragrafo 10 del presente articolo.

12. Qualora l'estradizione richiesta per l'esecuzione di una condanna, venisse rifiutata perché la persona interessata é cittadino dello Stato Parte richiesto, la Parte richiesta può, nel caso in cui il proprio ordinamento interno lo preveda e in conformità ai requisiti di detto ordinamento, su richiesta della Parte richiedente, prendere in considerazione l'esecuzione della condanna, o il residuo dalla stessa, imposta ai sensi dell'ordinamento dello Stato Parte nel cui territorio si trovi detta persona.

13. Alla persona contro la quale si procede penalmente per i reati previsti dal presente articolo è garantito un giusto ed equo trattamento durante tutte le fasi del procedimento, ivi compreso il godimento di tutti i diritti e delle garanzie fornite dalla legislazione interna dello Stato Parte nel cui territorio si trovi detta persona.

14. Nulla della presente Convenzione deve essere interpretato come imposizione dell'obbligo di estradare se lo Stato Parte richiesto ha fondati motivi di ritenere che la richiesta sia stata fatta al fine di perseguire o punire una persona a causa del suo sesso, razza, religione, nazionalità origina etnica o idee politiche e che l'accettazione della richiesta, possa essere pregiudizievole alla posizione di detta persona a causa di uno qualunque dei motivi specificati.

15. Gli Stati Parti non possono rifiutare una richiesta di estradizione esclusivamente in considerazione del fatto che il reato implichi anche questioni di materia fiscale.

16. Prima di rifiutare una richiesta di estradizione, lo Stato Parte richiesto, se opportuno, si consulta con lo Stato Parte richiedente in modo da fornirgli ogni possibilità di presentare le proprie opinioni e di fornire informazioni relative alle sue affermazioni.

17. Gli Stati Parti devono cercare di concludere accordi o intese bilaterali e multilaterali allo scopo di accrescere l'efficacia dell'estradizione.

 

Articolo 17. Trasferimento delle persone condannate.

Gli Stati Parti possono prendere in considerazione la stipula di accordi o di intese bilaterali o multilaterali sul trasferimento nel loro territorio delle persone condannate alla reclusione o ad altre forme di privazione della libertà personale per i reati previsti dalla presente Convenzione allo scopo di permettere a queste persone di scontarvi il residuo della pena.

 

Articolo 18. Assistenza giudiziaria reciproca.

1. Gli Stati Parti si concedono reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia di indagini, azione penale e procedimenti giudiziari per i reati previsti dalla presente Convenzione così come previsto all'articolo 3, ed estendono reciprocamente analoga assistenza nel caso in cui lo Stato Parte richiedente abbia fondati motivi di sospettare che il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1 (a) o (b) sia di natura transnazionale, comprese le ipotesi in cui le vittime, i testimoni, i proventi, gli strumenti o le prove relativi a tali reati si trovino nello Stato Parte richiesto e che nel reato sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

2. L'assistenza giudiziaria reciproca é concessa nel modo più ampio possibile in base alle relative leggi trattati accordi e intese dello Stato Parte richiedente in relazione alle indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per i reati di cui si possa ritenere responsabile una persona giuridica secondo quanto previsto dall'articolo 10 della presente Convenzione nello Stato Parte richiedente.

3. L'assistenza giudiziaria reciproca che deve essere concessa conformemente al presente articolo può essere richiesta per i seguenti motivi:

(a) acquisire prove o dichiarazioni di persone

(b) notificare documenti di natura giudiziaria

(c) eseguire perquisizioni e sequestri e sequestro conservativo

(d) esaminare oggetti e luoghi;

(e) fornire informazioni, prove documentali e perizia tecniche;

(f) fornire originali o copie conformi dei relativi documenti e verbali compresi i verbali governativi, bancari, finanziari, societari o aziendali;

(g) identificare o rintracciare proventi di reato, proprietà, strumenti o altro, ai fini probatori;

(h) facilitare la comparsa volontaria di persone nello Stato Parte richiedente;

(i) ogni altro tipo di assistenza non prevista dalla legge dello Stato Parte richiesto.

4. Fatto salvo il proprio diritto, interno le competenti autorità dello Stato Parte possono, senza una precedente richiesta, trasmettere informazioni in materia penale ad una autorità competente di un altro Stato Parte qualora ritengano che dette informazioni possano essere utili all'autorità ad intraprendere o a concludere con successo inchieste o procedimenti penali o possano dar luogo ad una richiesta formulata da quest'ultimo Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.

5. La trasmissione di informazioni in conformità al paragrafo 4 del presente articolo deve essere effettuata senza recare pregiudizio alle indagini ed ai procedimenti penali nello Stato dell'Autorità competente che fornisce le informazioni. L'Autorità competente che riceve le informazioni si conforma alla richiesta che dette informazioni restino riservate, anche se temporaneamente, o con limitazioni al loro uso. Tuttavia, ciò non preclude allo Stato Parte ricevente di divulgare nel corso di un procedimento, le informazioni che possano discolpare un accusato. In tal caso, lo Stato Parte ricevente notifica lo Stato Parte trasmittente prima della loro divulgazione e, se richiesto, si consulta con lo Stato Parte trasmittente. Nel caso in cui non fosse possibile eccezionalmente, notificarlo in anticipo, lo Stato Parte ricevente comunica immediatamente allo Stato Parte trasmittente la divulgazione delle informazioni.

6. Le norme del presente articolo non pregiudicano gli obblighi previsti da altri trattati bilaterali o multilaterali che regolano o regoleranno, in tutto o in parte, l'assistenza giudiziaria reciproca.

7. I commi da 9 a 29 del presente articolo si applicano alle richieste effettuate ai sensi del presente articolo, se gli Stati Parte in questione non sono vincolati da un trattato di reciproca assistenza giudiziaria. Se tali Stati Parte sono vincolati da un tale trattato, si applicano le disposizioni corrispondenti di tale trattato, a meno che gli Stati Parte non accettino di applicare i commi da 9 a 29 del presente articolo. Gli Stati Parte sono fortemente incoraggiati ad applicare questi commi nel caso in cui facilitino la cooperazione.

8. Gli Stati Parti non possono rifiutarsi di fornire l'assistenza giudiziaria reciproca prevista dal presente articolo sulla base del segreto bancario.

9. Gli Stati Parti possono rifiutare di fornire l'assistenza giudiziaria reciproca, prevista dal presente articolo in base all'assenza della doppia incriminazione, Tuttavia, lo Stato Parte richiesto può, se lo ritiene opportuno, fornire assistenza nella misura che esso decide in via discrezionale, a prescindere dal fatto che la condotta costituisca un reato secondo la legge dello Stato Parte richiesto.

10. Una persona che si trovi in stato detentivo o che stia scontando una condanna nel territorio di uno Stato Parte, la cui presenza è richiesta in un altro Stato Parte per motivi d'identificazione, testimonianza o per fornire assistenza nell'acquisizione di prove necessarie ad indagini, azioni penali o procedimenti penali per reati previsti dalla presenta Convenzione, può essere trasferita qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) La persona concede liberamente il proprio consenso informato;

b) Le Autorità competenti di entrambi gli Stati Parte sono d'accordo, in base alle condizioni che gli Stati Parte ritengano appropriate.

11. Ai fini del paragrafo 10 del presente articolo:

(a) Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona ha l'autorità e l'obbligo di tenere la persona trasferita in stato di custodia, salvo diversamente, richiesto o autorizzato dallo Stato Parte dal quale la persona è stata trasferita;

(b) Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona, deve attuare senza indugio l'obbligo di riconsegnare la persona alla custodia dello Stato Parte dal quale è stata trasferita, cosi come concordato precedentemente, o come altrimenti concordato dalle Autorità competenti di entrambi gli Stati Parte.

(c) Lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona, non deve esigere dallo Stato Parte dal quale è stata trasferita la persona, di avviare la procedura di estradizione per la riconsegna della persona in questione;

(d) la persona trasferita ha diritto al conteggio della parte di pena espiata nel Paese dal quale è stata trasferita e per il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato Parte nel quale é stata trasferita.

12. A meno che lo Stato Parte dal quale una persona deve essere trasferita ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo acconsenta, detta persona, qualunque sia la sua nazionalità, non può essere incriminata, detenuta, punita o sottoposta a nessun'altra restrizione della libertà personale nel territorio dello Stato nel quale la persona è trasferita per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato dal quale detta persona è stata trasferita.

13. Ciascuno Stato Parte designa un'autorità centrale con il compito e la facoltà di ricevere richieste di assistenza giudiziaria ed eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per esecuzione. Laddove in uno Stato Parte vi sia un territorio o una regione a statuto speciale con un sistema distinto per l'assistenza giudiziaria, può designare un'autorità centrale distinta con le medesime funzioni per quella regione o territorio. Le autorità centrali garantiscono l'esecuzione o la trasmissione rapida e corretta delle richieste ricevute. Allorché l'autorità centrale trasmette per esecuzione la richiesta all'autorità competente, sollecita la rapida e corretta esecuzione della stessa da parte di detta Autorità competente. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione dall'autorità centrale designata a tal fine, nel momento in cui gli Stati Parte depositano il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le comunicazioni ad esse relative vanno trasmesse alle autorità centrali designate dagli Stati Parte. Questa condizione non pregiudica il diritto degli Stati Parte di chiedere che tali richieste e comunicazioni siano loro indirizzate per mezzo di canali diplomatici e, in casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, se possibile, attraverso l'Organizzazione di Polizia Criminale Internazionale.

14. Le richieste vanno formulate per iscritto o laddove possibile, con un mezzo atto a produrre una trascrizione scritta in una lingua accettata dallo Stato Parte richiesto, con modalità tali da permettere a detto Stato Parte di accertarne l'autenticità. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione della lingua o lingue accettate da ciascuno Stato Parte al momento in cui deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione. In casi urgenti e su accordo degli Stati Parte le richieste possono essere formulate verbalmente ma debbono essere immediatamente confermate per iscritto.

15. La richiesta di reciproca assistenza giudiziaria deve contenere:

(a) l'autorità che formula la richiesta;

(b) l'oggetto e la natura dell'indagine, dell'azione penale o del procedimento giudiziario cui la richiesta si riferisce e il nome e le funzioni dell'autorità che conduce tali indagini, azione penale o procedimento giudiziario;

(c) una breve esposizione dei fatti rilevanti, tranne che nelle richieste che hanno come scopo la notifica di atti giudiziari;

(d) Una descrizione del tipo di assistenza richiesta e specificazioni di eventuali particolari procedure che lo Stato Parte richiedente desidera siano seguite.

(e) Laddove possibile, l'identità delle persone coinvolte, il luogo in cui trovano e la loro nazionalità;

(f) lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o le azioni.

16. Lo Stato Parte richiesto può chiedere informazioni supplementari quando ciò sembri necessario per l'esecuzione della richiesta conformemente al diritto interno o possa agevolare tale esecuzione.

17. La richiesta viarie eseguita in conformità al diritto interno dello Stato Parte richiesto e, nella misura in cui non è contraria al diritto interno dello Stato Parte richiesto e, laddove possibile, in conformità alle procedure specificate nella richiesta.

18. Ogni qualvolta ciò è possibile e compatibile coi principi fondamentali del diritto interno, quando un individuo si trova nel territorio di uno Stato Parte e deve essere ascoltato in qualità di testimone o esperto dalle autorità giudiziarie di un altro Stato Parte, il primo Stato Parte può, su richiesta del secondo, consentire che tale audizione avvenga per mezzo di una video-conferenza se non è possibile o auspicabile per l'individuo in questione comparire di persona nel territorio dello Stato Parte richiedente. Gli Stati Parti possono accordarsi perché l'audizione sia condotta da un'autorità giudiziaria dello Stato Parte richiedente alla presenza di un'autorità giudiziaria dello Stato Parte richiesto.

19. Lo Stato Parte richiedente non può trasmettere né utilizzare informazioni o prove fornite dallo Stato Parte richiesto, per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari , diversi da quelli indicati nella richiesta senza il consenso preventivo dello Stato Parte richiesto. Questo paragrafo non vieta in alcun modo allo Stato Parte richiedente di rivelare in un proprio procedimento informazioni o prove che discolpano un accusato. In tal caso, lo Stato Parte richiedente, prima della rivelazione, informa lo Stato Parte richiesto e, su richiesta, si consulta con quest'ultimo. Se, in casi eccezionali, è impossibile dare comunicazione anticipata, lo Stato Parte richiedente informa senza indugio lo Stato Parte richiesto della rivelazione.

20. Lo Stato Parte richiedente può chiedere allo Stato Parte richiesto di serbare la riservatezza sui fatti e sulla materia della richiesta, salvo quanto necessario all'esecuzione della medesima. Se lo Stato Parte richiesto non può ottemperare alla richiesta di riservatezza ne informa prontamente lo Stato Parte richiedente ne informa prontamente lo Stato Parte richiedente.

21. L'assistenza giudiziaria reciproca può essere rifiutata:

(a) se la richiesta non è formulata in conformità alle disposizioni del presente articolo;

(b) se lo Stato Parte valuta che l'esecuzione della richiesta può recare pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi fondamentali;

(c) se, in relazione a reati similari, il diritto interno vieta alle autorità dello Stato Parte richiesto di eseguire le azioni richieste qualora tali reati siano oggetto d'indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari nell'ambito delle competenze di tali autorità;

(d) se la richiesta è contraria all'ordinamento giuridico relativo all'assistenza giudiziaria reciproca dello Stato Parte richiesto.

22. Gli Stati Parte non possono respingere una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca solo a motivo del fatto che si ritiene che il reato riguardi anche questioni fiscali.

23. Il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato.

24. Lo Stato Parte richiesto dà esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria reciproca non appena possibile e tiene nel massimo conto possibile le eventuali scadenze proposte dallo Stato Parte richiedente, delle quali dà ragione, preferibilmente nella richiesta. Lo Stato Parte richiesto risponde alle ragionevoli richieste di informazioni dello Stato Parte richiedente sui progressi della propria richiesta. Lo Stato Parte richiedente informa prontamente lo Stato Parte richiesto quando l'assistenza non è più necessaria.

25. L'assistenza giudiziaria reciproca può essere differita dallo Stato Parte richiesto a motivo del fatto che interferirebbe con un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario in corso.

26. Prima di respingere una richiesta in conformità al paragrafo 21 del presente articolo o di differirne l'esecuzione ai sensi del paragrafo 25 del presente articolo, lo Stato Parte richiesto si consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se l'assistenza può essere concessa nei termini e alle condizioni dal primo ritenute necessarie. Se lo Stato Parte richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, è tenuto ad ottemperarvi.

27. Senza pregiudizio all'applicazione del paragrafo 12 del presente articolo, il testimone, l'esperto o altra persona i quali, su richiesta dello Stato Parte richiedente, acconsentono a fornire prove in un procedimento o a collaborare ad un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario nel territorio dello Stato Parte richiedente, non possono essere perseguiti, detenuti, puniti, né sottoposti, a qualsiasi altra restrizione della propria libertà personale in quel territorio per fatti, omissioni o condanne antecedenti alla partenza dal territorio dello Stato Parte richiedente. Tale salvacondotto spira quando il testimone, l'esperto, o altra persona, avendo avuto la possibilità di andarsene per un periodo di quindici giorni consecutivi o per un periodo concordato tra gli Stati Parti a decorrere dalla data in cui è stato ufficialmente informato che la sua presenza non è più richiesta dalle autorità giudiziarie, malgrado ciò rimane volontariamente nel territorio dello Stato Parte richiedente o vi ritorna di sua libera volontà dopo averlo lasciato.

28. Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato Parte richiesto salvo diverso accordo tra gli Stati Parti in questione. Se per soddisfare la richiesta, è o sarà necessario sostenere spese considerevoli o straordinarie, gli Stati Parte si consultano per decidere i termini e le condizioni di esecuzione della richiesta, nonché il modo in cui la spesa verrà sostenuta.

29. Lo Stato Parte richiesto:

(a) fornisce allo Stato Parte richiedente copie di atti pubblici, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno sono a disposizione dal pubblico in generale;

(b) può, a discrezione, fornire allo Stato Parte richiedente in tutto, in parte o alle condizioni ritenute necessarie copie di atti, documenti o informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno non sono a disposizione del pubblico in generale;

30. Gli Stati Parte, laddove necessario, valutano l'eventualità di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali atti a dare seguito pratico o maggiore efficacia alle disposizioni del presente articolo.

 

Articolo 19. Indagini comuni.

Gli Stati Parti valutano l'opportunità di stringere accordi o intese bilaterali o multilaterali per mezzo dei quali, rispetto a questioni oggetto d'indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari in uno o più Stati, le autorità competenti interessate possono istituire organi investigativi comuni. In mancanza di tali accordi o intese, si possono intraprendere indagini comuni sulla base di accordi caso per caso. Gli Stati Parti coinvolti assicurano il pieno rispetto della sovranità dello Stato Parte nel cui territorio tale indagine ha luogo.

 

Articolo 20. Tecniche speciali d'investigazione.

1. Se consentito dai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico interno, ciascuno Stato Parte, nella misura delle proprie possibilità ed alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta le misure necessarie a consentire l'appropriato impiego della consegna controllata, e, laddove ritenuto opportuno l'impiego di altre tecniche speciali d'investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura da parte delle autorità competenti sul suo territorio allo scopo di combattere efficacemente la criminalità organizzata.

2. Allo scopo d'indagare i reati di cui alla presente Convenzione, si incoraggiano gli Stati Parti a stringere, laddove necessario, gli opportuni accordi o intese bilaterali o multilaterali per l'impiego di dette tecniche speciali di investigazione nel contesto della cooperazione internazionale. Tali accordi o intese vengono conclusi e attuati in piena ottemperanza osservanza del principio di sovrana uguaglianza degli Stati e vengono attuati in stretta conformità ai termini di tali accordi o intese.

3. In mancanza degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le decisioni sull'impiego di tecniche speciali di investigazione a livello internazionale vengono prese caso per caso e, se necessario, possono tenere in considerazione le disposizioni e le intese, di carattere economico riguardanti l'esercizio della giurisdizione da parte degli Stati Parte interessati.

4. La decisione d'impiegare la consegna controllata a livello internazionale, su consenso degli Stati Parte interessati, può includere metodi che permettono di intercettare la merce lasciandola proseguire integra oppure asportandola o sostituendola in tutto o in parte.

 

Articolo 21. Trasferimento dei procedimenti penali.

Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità di trasferire ad un altro i procedimenti relativi al perseguimento di reati compresi nella presente Convenzione nei casi in cui tale trasferimento è ritenuto nell'interesse della corretta amministrazione della giustizia, in particolare nei casi in cui sono coinvolte più giurisdizioni, al fine di concentrare l'accusa.

 

Articolo 22. Istituzione del casellario penale.

Ciascuno Stato Parte può adottare misure legislative o di altro tipo necessarie a prendere in considerazione, nei termini e per gli scopi che ritiene adeguati, ogni precedente condanna di un presunto colpevole, comminata in un altro Stato, al fine di utilizzare le relative informazioni in procedimenti penali avviati per un reato trattato dalla presente Convenzione.

 

Articolo 23. Penalizzazione dell'intralcio alla giustizia.

Ciascuno Stato Parte adotta misure legislative o di altra natura che possono essere necessarie a conferire il carattere di reato, quando commesso intenzionalmente:

(a) all'uso della forza fisica, minacce o intimidazioni o alla promessa, offerta o concessione di vantaggi considerevoli per indurre falsa testimonianza o per interferire in deposizioni testimoniali o nella produzione di prove nel corso di processi relativi, alla commissione di reati di cui alla presente Convenzione;

(b) all'uso della forza fisica, minacce o intimidazioni per interferire con l'esercizio di doveri d'ufficio da parte di un magistrato o di un appartenente alle forze di polizia in relazione alla commissione di reati di cui alla presente Convenzione. Nulla in questo sub-paragrafo pregiudica il diritto degli Stati Parte di avere una legislazione che protegga altre categorie di pubblici ufficiali.

 

Articolo 24. Protezione dei testimoni.

1. Ciascuno Stato Parte adotta misure adeguate nell'ambito dei propri mezzi, per garantire efficaci forme di protezione da potenziali ritorsioni o intimidazioni dei testimoni che depongono in processi penali in relazione ai reati di cui alla presente Convenzione e, qualora necessario, dei loro familiari e delle altre persone ad essi vicine.

2. Le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo possono includere, fra le altre, fatti salvi i diritti dell'imputato, compreso il diritto al giusto processo:

(a) l'istituzione di procedure per la protezione fisica di tali persone quali, nella misura necessaria ed attuabile il trasferimento di domicilio e permettendo, laddove possibile il divieto o la limitazione di accesso alle informazioni concernenti l'identità e la dislocazione di tali persone;

(b) l'adozione di norme relative alle prove onde permettere che le deposizioni siano rese in maniera tale da assicurare l'incolumità del testimone anche attraverso l'uso di mezzi tecnologici di comunicazione, come collegamenti video ed altri strumenti, adeguati.

3. Gli Stati Parte valutano la possibilità di stipulare accordi o intese con altri Stati per il trasferimento del domicilio delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle vittime in quanto testimoni.

 

Articolo 25. Assistenza alle vittime e loro protezione.

1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure appropriate nell'ambito dei propri mezzi per fornire assistenza e protezione alle vittime dei reati previsti dalla presente Convenzione, in particolare nei casi di minaccia, ritorsione o intimidazione.

2. Ciascuno Stato Parte stabilisce procedure adeguate per consentire il diritto all'indennizzo ed al risarcimento delle vittime dei reati trattati nella presente Convenzione.

3. Ciascuno Stato Parte, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, consente che siano esposti gli interessi e le opinioni delle vittime e siano considerati in una fase adeguata dei procedimenti penali contro gli imputati in modo tale da non pregiudicare i diritti della difesa.

 

Articolo 26. Misure per rafforzare la cooperazione con le autorità giudiziarie.

1. Ciascuno Stato Parte prende adeguate misure per incoraggiare persone che partecipino o che abbiano partecipato a gruppi criminali organizzati:

(a) a fornire alle autorità competenti informazioni utili per scopi investigativi e probatori su questioni quali:

(i) l'identità, natura, composizione, struttura, collocazione e attività di gruppi criminali organizzati;

(ii) i collegamenti, compresi quelli internazionali, con altri gruppi criminali organizzati;

(iii) i reati che i gruppi criminali organizzati abbiano commessa o intendano commettere;

(b) a fornire alle autorità competenti un aiuto concreto ed effettivo che possa contribuire a privare i gruppi criminali organizzati delle loro risorse o dei proventi di reato.

2. Ciascuno Stato Parte valuta a possibilità, in casi specifici, di attenuare la pena prevista per un imputato che fornisca una cooperazione sostanziale nelle indagini o nel perseguimento penale, di un reato trattato dalla presente Convenzione.

3. Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità, nel rispetto dei principi fondamentali delle proprie legislazioni nazionali, di garantire l'immunità dall'azione, penale a chiunque fornisca una collaborazione sostanziale nelle indagini o determini il perseguimento di un reato trattato dalla presente Convenzione.

4. La protezione di tali persone si attua secondo quanto previsto dall'articolo 24 della presente Convenzione.

5. Laddove una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo che si trova in uno Stato Parte possa fornire una collaborazione sostanziale alle autorità competenti in un altro Stato Parte, gli Stati Parte interessati potranno prendere in considerazione la possibilità di stipulare accordi o intese, nel rispetto delle proprie leggi nazionali, in relazione alla possibilità, per l'altro Stato Parte, di disporre il trattamento descritto nei commi 2 e 3 del presente articolo.

 

Articolo 27. Cooperazione di polizia.

1. Gli Stati Parte collaborano strettamente fra di loro, coerentemente con i rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi nazionali, per rafforzare l'efficacia dell'azione delle strutture preposte al contrasto dei reati di cui alla presente Convenzione. Ciascuno Stato Parte adotta, in particolare, misure effettive:

(a) per rafforzare e, laddove necessario, istituire canali di comunicazione tra le rispettive autorità, istituzioni e servizi competenti al fine di rendere più semplice il sicuro e rapido scambio d'informazioni riguardanti tutti gli aspetti dei reati di cui alla presente Convenzione, compresi se gli Stati Parte interessati lo ritengono opportuno, i collegamenti con altre attività criminali;

(b) per cooperare con altri Stati Parte nella conduzione d'indagini relative ai reati trattati dalla presente Convenzione e riguardanti:

(i) l'identità, collocazione e attività di persone sospette di partecipazione in detti reati o la localizzazione di altre persone coinvolte;

(ii) i movimenti di proventi del reato o beni derivanti dalla commissione di tali reati;

(iii) i movimenti di beni, attrezzature o altri mezzi utilizzati o che ci si propone di utilizzare per la commissione di tali reati;

(c) per fornire, ove opportuno, i necessari strumenti o quantitativi di sostanze per fini investigativi o di analisi:

(d) per facilitare l'effettivo coordinamento tra le proprie autorità, istituzioni e servizi competenti e per promuovere lo scambio del personale e degli esperti, compreso, nel rispetto delle intese e degli accordi bilaterali fra gli Stati Parte interessati, il dislocamento di ufficiali di collegamento;

(e) per lo scambio di informazioni con altri Stati Parte sui mezzi specifici e i metodi usati dai gruppi criminali organizzati, compresi, ove possibile, itinerari e veicoli e l'utilizzo di false identità, documenti falsi o alterati o altri mezzi atti a nascondere la natura delle attività illecite;

(f) per scambiare le informazioni e coordinare le misure amministrative e d'altro genere adottate opportunamente allo scopo di individuare precocemente i reati previsti dalla presente Convenzione.

2. Allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione, gli Stati Parte valutano l'opportunità di concludere intese o accordi bilaterali o multilaterali per la diretta collaborazione tra le proprie istituzioni preposte alla lotta al crimine e, laddove tali intese o accordi siano già esistenti, l'opportunità di emendarli: In mancanza di tali accordi o intese fra gli Stati Parte interessati, le Parti possono considerare la presente Convenzione come base per la reciproca cooperazione di polizia in relazione ai reati trattati dalla Convenzione stessa. Qualora opportuno, le Parti utilizzano pienamente gli accordi e le intese, nonché le organizzazioni regionali o internazionali per incrementare la cooperazione tra le proprie strutture di polizia.

3. Gli Stati Parti si sforzano di cooperare con i propri mezzi per fronteggiare il crimine organizzato transnazionale perpetrato attraverso l'uso della moderna tecnologia.

 

Articolo 28. Raccolta, scambio ed analisi delle informazioni sulla natura della criminalità organizzata.

1. Ciascuno Stato Parte considera l'analisi, con la consulenza della comunità accademica e scientifica, di tendenze della criminalità organizzata nel proprio territorio, circostanze in cui essa opera, così come i gruppi professionali e le tecnologie utilizzate.

2. Gli Stati Parte considerano la possibilità di sviluppare e condividere tra di loro e attraverso organizzazioni regionali e internazionali, le conoscenze analitiche riguardanti le attività della criminalità organizzata. A tal fine, si dovrebbero sviluppare ed applicare in modo adeguato definizioni standard e metodologie comuni.

3. Ciascuno Stato Parte considera la possibilità di monitorare le proprie politiche e misure attuate per combattere la criminalità organizzata e di valutare la loro efficacia ed applicabilità.

 

Articolo 29. Formazione e assistenza tecnica.

1. Ciascuno Stato Parte avvia, sviluppa o migliora, nella maniera necessaria, specifici programmi di formazione del proprio personale investigativo e giudiziario inclusi pubblici ministeri, magistrati impegnati nelle indagini e personale delle dogane, nonché altri funzionari incaricati della prevenzione, identificazione e repressione dei reati di cui alla presente Convenzione. Tali programmi possono includere assegnazioni provvisorie e scambi di personale e riguardare, in particolare e nei limiti consentiti dalle leggi nazionali quanto segue:

(a) metodi usati nella prevenzione, identificazione e controllo dei reati di cui alla presente Convenzione;

(b) itinerari e tecniche utilizzati da persone sospettate di essere implicate in reati di cui alla presente Convenzione, anche negli Stati di transito, ed adeguate contromisure;

(c) monitoraggio dei movimenti del contrabbando;

(d) individuazione e monitoraggio dei movimenti dei proventi di reato, beni, attrezzature ed altri strumenti e metodi utilizzati per il trasferimento, l'occultamento e la contraffazione di tali proventi, beni, attrezzature ed altri strumenti, nonché dei metodi usati per combattere il riciclaggio di denaro ed altri reati finanziari;

(e) raccolta delle prove;

(f) tecniche di controllo delle zone di libero scambio e di porto franco;

(g) aggiornate attrezzature e tecniche d'indagine, inclusa la sorveglianza elettronica, le consegne controllate e le operazioni sotto copertura;

(h) metodi utilizzati nella lotta alla criminalità transnazionale organizzata che richiedono l'uso di computer, di reti di telecomunicazioni o altre forme di tecnologia moderna;

(i) metodi utilizzati per la protezione delle vittime e dei testimoni.

2. Gli Stati Parte si assistono vicendevolmente nel progettare o attuare la ricerca ed i programmi di formazione finalizzati a condividere la competenza nelle aree a cui si fa riferimento al paragrafo 1 del presente articolo, ed a tal fine, se del caso, utilizzano congressi e seminari regionali ed internazionali per promuovere la cooperazione e stimolare la discussione su problemi di reciproco interesse, inclusi i problemi e le necessità speciali degli Stati di transito.

3. Gli Stati Parte promuovono la formazione e l'assistenza tecnica che agevolano l'estradizione e l'assistenza giudiziaria reciproca. Tale formazione e assistenza tecnica possono includere la formazione linguistica, l'assegnazione provvisoria e lo scambio del personale presso le autorità centrali o negli organismi responsabili.

4. Nel caso di esistenti accordi o intese bilaterali o multilaterali, gli Stati Parte intensificano, nella misura necessaria, gli sforzi per aumentare al massimo le attività operative e la formazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali e di altri pertinenti accordi o intese bilaterali o multilaterali.

 

Articolo 30. Altre misure: attuazione della Convenzione per mezzo dello sviluppo economico e dell'assistenza tecnica.

1. Gli Stati Parti adottano misure tendenti, per quanto possibile, all'attuazione ottimale della presente Convenzione per mezzo della cooperazione internazionale, prendendo in considerazione gli effetti negativi della criminalità organizzata sulla società in generale ed in particolare sullo sviluppo sostenibile.

2. Gli Stati Parte compiono sforzi concreti, per quanto possibile, e in coordinamento fra loro, così come insieme alle organizzazioni internazionali e regionali:

(a) per accrescere la loro cooperazione a vari livelli con i Paesi in via di sviluppo, in modo da rafforzare la capacità di questi ultimi di prevenire e di combattere la criminalità organizzata transnazionale;

(b) per accrescere l'assistenza finanziaria e materiale in modo da sostenere gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo nell'efficace lotta alla criminalità organizzata transnazionale e per aiutarli a attuare con successo la presente Convenzione;

(c) per fornire assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo ed ai Paesi con economia in via di transizione in modo da aiutarli a far fronte alle loro necessità per l'attuazione della presente Convenzione. A tal fine, gli Stati Parte si sforzano di versare dei contributi volontari adeguati e regolari su un conto specificatamente designato a tale scopo, in uno strumento finanziario delle Nazioni Unite. Gli Stati Parte potranno anche prendere in particolare considerazione, in conformità alla legislazione interna ed alle disposizioni della presente Convenzione, l'ipotesi di versare sul suddetto conto una percentuale del denaro o una percentuale del corrispondente valore dei proventi di reati o dei proventi di proprietà confiscate ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione;

(d) per incoraggiare e convincere altri Stati ed istituti finanziari, per quanto appropriato, ad unirsi a loro negli sforzi cui si fa riferimento in quest'articolo, in particolare fornendo più programmi di formazione professionale e moderne attrezzature ai Paesi in via di sviluppo al fine di assisterli nel raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione.

3. Queste misure sono, per quanto possibile, senza pregiudizio riguardo agli obblighi esistenti di assistenza verso l'estero o riguardo ad altre intese di cooperazione finanziaria a livello bilaterale, regionale o internazionale.

4. Gli Stati Parti possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali sull'assistenza materiale e logistica, prendendo in considerazione le intese finanziarie necessarie ad attuare la cooperazione internazionale prevista dalla presente Convenzione affinché essa sia efficace nella prevenzione, identificazione e contrasto al crimine organizzato transnazionale.

 

Articolo 31. Prevenzione.

1. Gli Stati Parte si sforzano di sviluppare e valutare i progetti nazionali e di stabilire e promuovere le migliori prassi e politiche finalizzate alla prevenzione della criminalità transnazionale organizzata.

2. Gli Stati Parte s'impegnano, con idonee misure legislative, amministrative o di altra natura e in conformità ai principi fondamentali della propria legislazione interna, a ridurre le occasioni presenti o future che i gruppi criminali organizzati hanno di partecipare a mercati leciti con i proventi del reato. Tali misure dovrebbero riguardare in particolare:

(a) il rafforzamento della cooperazione fra gli organi investigativi o i pubblici ministeri, ed i competenti enti privati, inclusa l'industria;

(b) la promozione dello sviluppo dei criteri e dei procedimenti designati per salvaguardare l'integrità del pubblico e dei competenti enti privati, come pure i codici di comportamento per le professioni interessate, ed in particolare per gli avvocati, i pubblici notai, i consulenti fiscali ed i contabili;

(c) la prevenzione dell'abuso da parte di gruppi criminali organizzati di gare di appalto pubbliche e la concessione di sovvenzioni e di autorizzazioni da parte di pubbliche autorità per lo svolgimento dell'attività commerciale;

(d) la prevenzione dell'abuso di persone giuridiche da parte di gruppi criminali organizzati; tali misure potrebbero includere:

(i) l'istituzione di pubblici registri relativi alle persone giuridiche e fisiche coinvolte nella costituzione, nella gestione e nel finanziamento delle persone giuridiche;

(ii) l'introduzione della possibilità, con provvedimento del Tribunale o con qualsiasi mezzo idoneo, di interdire alle persone dichiarate colpevoli dei reati previsti dalla presente Convenzione, l'esercizio, per un determinato periodo di tempo, della carica di responsabile di persone giuridiche rientranti nell'ambito della propria giurisdizione;

(iii) l'istituzione di registri nazionali delle persone interdette dall'esercizio della funzione di responsabile di persone giuridiche; e

(iv) lo scambio di informazioni contenute nei registri a cui si fa riferimento ai punti (d) (i) e (iii) del presente paragrafo con le competenti autorità degli altri Stati Parte.

3. Gli Stati Parte si sforzano di promuovere le reintegrazione nella società delle persone dichiarate colpevoli di reati previsti dalla presente Convenzione.

4. Gli Stati Parte si sforzano di valutare periodicamente gli strumenti legali del caso e le prassi amministrative esistenti al fine di individuare la loro vulnerabilità all'abuso da parte di gruppi criminali organizzati.

5. Gli Stati Parti s'impegnano a promuovere la consapevolezza da parte del pubblico dell'esistenza, cause e gravità della minaccia rappresentata dalla criminalità transnazionale organizzata. Se del caso si possono diffondere informazioni tramite i mass-media, incluse misure atte a promuovere la partecipazione pubblica alla prevenzione ed alla lotta contro tale criminalità.

6. Ciascuno Stato Parte informa il Segretario Generale delle Nazioni Unite circa il nome e l'indirizzo dell'autorità o delle autorità che possono assistere altri Stati Parte nello sviluppare misure atte a prevenire la criminalità transnazionale organizzata.

7. Gli Stati Parte, come opportuno, collaboreranno reciprocamente e con le rilevanti organizzazioni internazionali e organizzazioni regionali, nel promuovere e sviluppare le misure di cui nel presente articolo. Ciò include la partecipazione a progetti internazionali volti a prevenire il crimine transnazionale organizzato, ad esempio alleviando le circostanze che rendono gruppi socialmente emarginati vulnerabili all'azione della criminalità transnazionale organizzata.

 

Articolo 32. Conferenza delle Parti alla Convenzione.

1. Con la presente viene istituita una Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione al fine di migliorare la capacità degli Stati Parte di combattere la criminalità transnazionale organizzata e di promuovere e valutare l'attuazione della presente Convenzione.

2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca la Conferenza delle Parti non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione. La Conferenza delle Parti adotta le regole di procedura e le norme che regolano le attività descritte nei commi 3 e 4 del presente articolo (incluse le norme concernenti il pagamento delle spese sostenute nello svolgimento di tali attività).

3. La Conferenza delle Parti stabilisce i meccanismi per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso:

(a) agevolare le attività degli Stati Parte ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della presente Convenzione, incoraggiando inoltre la mobilizzazione di contributi volontari;

(b) agevolare lo scambio d'informazioni fra gli Stati Parte riguardo ai modelli ed alle tendenze della criminalità transnazionale organizzata ed alle prassi coronate da successo per combatterla;

c) cooperare con le competenti organizzazioni internazionali e regionali e con le organizzazioni non governative;

(c) rivedere periodicamente l'attuazione della presente Convenzione

(d) avanzare raccomandazioni per migliorare la presente Convenzione e la sua attuazione.

4. Ai fini di quanto previsto dai commi 3(d) ed (e) di questo articolo, la Conferenza delle Parti acquisisce la necessaria conoscenza delle misure adottate dagli Stati Parte nell'attuazione della presente Convenzione e delle difficoltà da essi incontrate, sia tramite le informazioni fornite dagli Stati stessi che tramite i meccanismi supplementari di revisione, secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Parti.

5. Ciascuno Stato Parte fornisce alla Conferenza delle Parti le informazioni sui propri programmi, piani e prassi come pure le misure legislative e amministrative adottate per attuare la presente Convenzione, come richiesto dalla Conferenza delle Parti.

 

Articolo 33. Segretariato.

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari servizi di segretariato alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione.

2. Il Segretariato:

(a) assiste la Conferenza delle Parti nello svolgimento delle attività descritte all'articolo 32 della presente Convenzione, stringe le intese e fornisce i servizi necessari alle sedute della Conferenza delle Parti;

(b) a richiesta, assiste gli Stati Parte nel fornire informazioni alla Conferenza delle Parti come previsto dall'articolo 32, paragrafo 5, della presente Convenzione; e

(c) assicura il necessario coordinamento con i segretariati delle competenti organizzazioni regionali ed internazionali.

 

Articolo 34. Attuazione della Convenzione.

1. Ciascuno Stato Parte adotta, conformemente ai principi fondamentali della propria legislazione interna, le misure necessarie, incluse quelle legislative ed amministrative, dirette a garantire l'attuazione dei propri obblighi secondo la presente Convenzione.

2. I reati previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione vengono inseriti nella legislazione interna di ciascuno Stato Parte indipendentemente dalla natura transnazionale o del coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 3 della presente Convenzione, tranne che nella misura in cui l'articolo 5 della presente Convenzione richiede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato.

3. Ciascuno Stato Parte può adottare misure più rigide o severe di quelle previste dalla presente Convenzione per prevenire e combattere la criminalità organizzata transnazionale.

 

Articolo 35. Soluzione delle controversie.

1. Gli Stati Parte s'impegnano a comporre le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione tramite negoziato.

2. Qualsiasi controversia fra due o più Stati Parte riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non possa essere composta tramite negoziato entro un arco di tempo ragionevole, a richiesta di uno di quegli Stati, sarà demandata ad arbitrato. Se dopo sei mesi dalla data della richiesta d'arbitrato, quegli Stati Parte non sono in grado di accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, ognuno di essi può rimettere la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite richiesta, in conformità allo Statuto della Corte.

3. Ciascuno Stato Parte, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione o adesione alla presente Convenzione, può dichiarare di non considerarsi vincolato dal paragrafo 2 di questo articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 di questo articolo nei confronti di ciascuno Stato Parte che abbia fatto tale riserva.

4. Ogni Stato Parte che abbia fatto una riserva conformemente al paragrafo 3 di questo articolo può in qualsiasi momento revocare la riserva mediante notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

 

Articolo 36. Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione.

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, ed in seguito presso la Sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002.

2. La presente Convenzione è aperta anche alla firma delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, a condizione che almeno uno Stato membro di tale organizzazione abbia firmato questa Convenzione in conformità al paragrafo 1 di questo articolo.
3. La presenta Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se almeno uno dei suoi Stati membri lo ha fatto. In quello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, tale organizzazione deve dichiarare l'ambito della sua competenza con riferimento alle materie regolamentate dalla presente Convenzione. Tale organizzazione inoltre informerà il depositario di ogni rilevante modifica della portata della sua competenza.

4. La presenta Convenzione è aperta all'adesione di ogni Stato o, organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato membro sia Parte di questa Convenzione. Gli strumenti di adesione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica al momento della sua adesione deve dichiarare l'ambito della sua competenza con riferimento alle materie regolamentate da questa Convenzione. Tale organizzazione deve anche informare il depositario di qualsiasi modifica rilevante dell'ambito della sua competenza.

 

Articolo 37. Relazione con i Protocolli.

1. Alla presente Convenzione possono essere aggiunti uno o più protocolli.

2. Al fine di divenire Parte di un protocollo, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica deve essere anche Parte della presente Convenzione.

3. Uno Stato Parte della presente Convenzione non è vincolato da un protocollo, a meno che non diventi Parte del protocollo in conformità con le relative disposizioni.

4. Ciascun protocollo aggiuntivo di questa Convenzione deve essere interpretato unitamente a questa Convenzione, tenendo in considerazione gli scopi di quel protocollo.

 

Articolo 38. Entrata in vigore.

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente paragrafo, nessun strumento depositato da un'organizzazione regionale d'integrazione economica è considerato supplementare agli strumenti depositati da Stati membri di tale organizzazione.

2. Nei confronti di ciascuno Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratifichi, accetti, approvi o aderisca alla presente Convenzione dopo il deposito del quarantesimo strumento di detto atto, tale Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dalla data di deposito, da parte di detto Stato o organizzazione, del rispettivo strumento.

 

Articolo 39. Modifica.

1. Trascorso il termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha la facoltà di proporre una modifica e di presentarla presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, il quale comunicherà quindi agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione la modifica proposta, al fine del suo esame e della rispettiva decisione. La Conferenza delle Parti compirà ogni sforzo per raggiungere un accordo su ciascuna modifica. Nel caso in cui sia stato esaurito ogni tentativo in tal senso senza essere pervenuti ad un accordo, l'adozione della modifica, quale ultima risorsa, richiede un voto di maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e votanti nella riunione della Conferenza delle Parti.

2. Nell'ambito delle questioni di loro competenza, le organizzazioni regionali d'integrazione economica esercitano il loro diritto di voto previsto dal presente articolo con un numero di voti pari a quello dei loro Stati membri che sono Parte della presente Convenzione. Le predette organizzazioni non esercitano il diritto di voto, qualora ad esercitarlo siano i loro Stati membri e viceversa.

3. Una modifica adottata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati Parte.

4. Una modifica adottata in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore, in relazione ad uno Stato Parte, novanta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale modifica.

5. Nel momento della sua entrata in vigore, la modifica sarà vincolante per quegli Stati Parte che hanno manifestato il proprio consenso ad essere sottoposti al vincolo alla stessa. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e di ogni modifica anteriore ratificata, accettata o approvata dagli stessi.

 

Articolo 40. Denuncia.

1. Ciascun Stato Parte può denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia sarà operante un anno dopo la data di ricezione della sua notifica da parte del Segretario Generale.

2. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte della presente Convenzione nel momento in cui tutti i suoi Stati membri l'hanno denunciata.

3. La denuncia della presente Convenzione in virtù del paragrafo 1 del presente articolo comporta inoltre la denuncia di ogni protocollo aggiuntivo.

 

Articolo 41. Depositario e lingue.

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è nominato depositario della presente Convenzione.

2. L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, viene depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

3. In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto la presente Convenzione.

 

 

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITA' TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA VOLTA A PREVENIRE, REPRIMERE E PUNIRE LA TRATTA DELLE PERSONE, IN PARTICOLARE DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

Traduzione non ufficiale

 

Preambolo

 

Gli Stati Parte al presente Protocollo,

Dichiarando che un'azione efficace volta a prevenire e combattere la tratta delle persone, in particolare di donne e di fanciulli, esige dai Paesi di origine, di transito e di destinazione un approccio globale e internazionale comprendente le misure destinate a prevenire tale tratta, a punire i trafficanti ed a tutelare le vittime di questa tratta, in particolare facendo rispettare i loro diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti,

In considerazione del fatto che, malgrado l'esistenza di vari strumenti internazionali contenenti regole e disposizioni pratiche per combattere lo sfruttamento delle persone, in particolare delle donne e dei fanciulli, non vi è alcun strumento universale che concerne tutti gli aspetti della tratta delle persone,

Preoccupati per il fatto che, in assenza di tale strumento, le persone vulnerabili ad una siffatta tratta non siano sufficientemente tutelate,

Ricordando la risoluzione 53/111 del 9 dicembre 1998 dell'Assemblea Generale, con cui l'Assemblea ha deciso d'istituire un comitato intergovernativo speciale, aperto a tutte le iscrizioni, allo scopo di elaborare una convenzione internazionale globale contro la criminalità transnazionale organizzata e di esaminare se sia il caso di elaborare in particolare uno strumento internazionale di lotta contro la tratta di donne e fanciulli.

Convinti che il fatto di annettere alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata uno strumento internazionale volto a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei fanciulli, faciliterà la prevenzione e la lotta contro questo tipo di criminalità,

Hanno convenuto quanto segue:

 

I. Disposizioni generali

 

Articolo 1. Relazioni con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata.

1. Il presente Protocollo completa la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata. Esso sarà interpretato congiuntamente alla Convenzione.

2. Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo, salvo disposizione contraria di detto Protocollo.

3. I reati determinati in conformità all'articolo 5 del presente Protocollo sono considerati reati determinati in conformità alla Convenzione.

 

Articolo 2. Oggetto.

Gli scopi del presente Protocollo sono:

a) prevenire e combattere la tratta delle persone, con particolare attenzione per le donne ed i fanciulli;

b) proteggere ed assistere le vittime di tale tratta nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali;

c) promuovere la cooperazione fra gli Stati Parte al fine di conseguire tali obiettivi.

 

Articolo 3. Terminologia.

a) L'espressione "tratta di persone" significa il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggiamento o l'accoglienza di persone con la minaccia di ricorrere alla forza, o con l'uso effettivo della forza o di altre forme di coercizione, mediante il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o una situazione di vulnerabilità, o con l'offerta o l'accettazione di pagamenti o di vantaggi al fine di ottenere il consenso di una persona avente autorità su di un'altra ai fini dello sfruttamento. Lo sfruttamento include, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione di altre persone, o altre forme di sfruttamento sessuale, lavori o servizi forzati, schiavismo o prassi affini allo schiavismo, servitù o prelievo, di organi;

b) Il consenso di una vittima della tratta di persone al probabile sfruttamento di cui al capoverso (a) del presente articolo, è irrilevante qualora sia stato utilizzato uno qualsiasi dei mezzi di cui al capoverso a);

c) il reclutamento, il trasporto, l'alloggiamento o l'accoglienza di un fanciullo al fine di sfruttarlo sarà considerato "tratta di persone" anche se non sono utilizzati i mezzi descritti al capoverso a) del presente articolo;

(d) il termine "fanciullo" significa qualsiasi persona di età inferiore a diciotto anni.

 

Articolo 4. Portata di applicazione.

Il presente Protocollo si applicherà, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle investigazioni ed ai procedimenti concernenti i reati stabiliti in conformità all'articolo 5 del presente Protocollo, quando tali reati sono di natura transnazionali e vi è implicato un gruppo criminale organizzato, nonché alla protezione delle vittime di tali reati.

 

Articolo 5. Incriminazione.

1. Ciascuno Stato Parte adotterà tutte le misure legislative e di altra natura, necessarie per determinare in quanto reato gli atti di cui all'articolo 3 del presente Protocollo, qualora siano stati commessi intenzionalmente.

2. Ciascun Stato Parte adotterà inoltre le misure legislative e di altra natura che possono essere necessarie per determinare, in quanto reato:

(a) fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, il tentativo di commettere un reato determinato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo;

(b) la partecipazione a titolo di complicità, ad un reato stabilito in conformità al paragrafo 1 del presente articolo; e

(c) il fatto di organizzare la perpetrazione di un reato stabilito in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, o di fornire istruzioni ad altre persone affinché lo commettano.

 

II. Protezione delle vittime della tratta di persone

 

Articolo 6. Assistenza e protezione concesse alle vittime della tratta di persone.

1. Se del caso, e nella misura del possibile in base alla sua legislazione interna, ciascun Stato Parte tutela la privacy e l'identità delle vittime della tratta di persone, facendo in modo che i procedimenti giudiziali relativi a tale tratta non siano divulgati al pubblico.

2. Ciascuno Stato Parte si accerta che il suo ordinamento interno giuridico o amministrativo preveda misure atte a fornire alle vittime della tratta di persone, se del caso:

a) informazioni sulle procedure giudiziarie ed amministrative applicabili;

b) un'assistenza per fare in modo che i loro pareri e le loro preoccupazioni siano fatte valere e che se ne tenga conto nelle fasi appropriate della procedura penale intentata contro gli autori di reati, in maniera tale da non pregiudicare i diritti della difesa.

3. Ogni Stato Parte prevede di attuare misure al fine di garantire il ristabilimento fisico, psicologico e sociale delle vittime della tratta di persone, ivi compreso, se del caso, in cooperazione con le organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti ed altri elementi della società civile, ed in particolare di fornire loro:

(a) Un alloggio adeguato;

(b) Consulenza ed informazioni, in particolare per quanto riguarda i diritti che la legge riconosce loro, in una lingua per esse comprensibile;

(c) Un'assistenza medica, psicologica e materiale;

(d) Possibilità di lavoro, d'istruzione e di formazione professionale.

4. Ciascun Stato Parte tiene conto, nell'applicare le disposizioni del presente articolo, dell'età, del sesso e dei bisogni specifici delle vittime della tratta di persone, soprattutto i bisogni specifici dei fanciulli ed in particolare l'alloggio, l'istruzione e cure adeguate.

5. Ciascun Stato Parte fa in modo di garantire la sicurezza fisica delle vittime della tratta di persone quando queste ultime si trovano sul suo territorio.

6. Ciascun Stato Parte si accerta che il suo ordinamento giuridico interno preveda misure che offrono alle vittime della tratta di persone la possibilità di ottenere un risarcimento del danno subito.

 

Articolo 7. Status delle vittime della tratta di persone negli Stati di accoglienza.

1. Oltre a prendere provvedimenti ai sensi dell'articolo 6 del presente Protocollo, ciascuno Stato Parte esaminerà se sia il caso di adottare misure legislative o altre misure adeguate che consentano alle vittime della tratta di persone di rimanere sul suo territorio, provvisoriamente o in modo stabile, nei casi appropriati.

2. Nell'applicare la disposizione del paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato Parte terrà debitamente conto dei fattori umanitari e personali.

 

Articolo 8. Rimpatrio delle vittime della tratta di persone.

1. Lo Stato Parte di cui è concittadino una vittima della tratta di persone o in cui tale persona aveva diritto di risiedere a titolo permanente al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato Parte di accoglienza, facilita ed accetta, tenendo debitamente conto della sicurezza di questa persona, il rientro di quest'ultima senza ritardi indebiti o irragionevoli.

2. Quando uno Stato Parte rimanda una vittima della tratta di persone in uno Stato Parte di cui detta persona è concittadina o nel quale essa aveva diritto di risiedere a titolo permanente al momento della sua entrata nel territorio dello Stato Parte di accoglienza, questo rientro avviene tenendo debitamente conto della sicurezza della persona, nonché della fase in cui si trova qualsiasi procedura giudiziaria connessa al fatto che detta persona è vittima della tratta; questo rientro è preferibilmente volontario.

3. Su richiesta di uno Stato Parte di accoglienza, uno Stato Parte richiesto verifica, senza ritardi indebiti o irragionevoli, se una vittima della tratta di persone è un suo cittadino o se aveva diritto di risiedere a titolo permanente sul suo territorio al momento dell'entrata sul territorio dello Stato Parte d'accoglienza.

4. Al fine di facilitare il ritorno di una vittima della tratta di persone, sprovvista di adeguati documenti, lo Stato Parte - di cui questa persona è cittadina o nel quale essa aveva diritto di risiedere a titolo permanente al momento della sua entrata sul territorio dello Stato Parte di accoglienza - accetta di rilasciare, a richiesta dello Stato Parte di accoglienza, i documenti di viaggio o ogni altra autorizzazione necessaria per permettere a questa persona di recarsi sul suo territorio e di esservi riammessa.

5. Il presente accordo non pregiudica qualsiasi diritto concesso alle vittime della tratta di persone da qualsiasi legge dello Stato Parte di accoglienza.

6. Il presente articolo non pregiudica qualsivoglia accordo o intesa bilaterale o multilaterale applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno delle vittime della tratta di persone.

 

III. Prevenzione, cooperazione ed altre misure

 

Articolo 9. Prevenzione della tratta delle persone.

1. Gli Stati Parte istituiscono politiche, programmi, nonché altre misure per:

a) prevenire e combattere la tratta delle persone; e

b) proteggere le vittime della tratta di persone, in particolare le donne ed i fanciulli, da una nuova vittimizzazione.

2. Gli Stati Parti faranno ogni sforzo per prendere provvedimenti come ricerche, campagne d'informazione e campagne nei mezzi d'informazione, nonché iniziative sociali ed economiche, al fine di prevenire e combattere la tratta delle persone.

3. Le politiche, i programmi e le altre misure stabilite in conformità al presente articolo, includeranno, a seconda di come convenga, una cooperazione con le organizzazioni non-governative, altre organizzazioni competenti ed altri elementi della società civile.

4. Gli Stati Parti adotteranno o rafforzeranno misure, in particolare mediante la cooperazione bilaterale o multilaterale, per rimediare ai fattori che rendono le persone, in particolare le donne ed i fanciulli, vulnerabili alla tratta, come la povertà, il sotto-sviluppo e la mancanza di pari opportunità.

5. Gli Stati Parti adotteranno o rafforzeranno misure legislative o altri provvedimenti come le misure in materia d'istruzione, di natura sociale o culturale, in particolare per mezzo di una cooperazione bilaterale e multilaterale, al fine di scoraggiare una domanda che favorisca le forme di sfruttamento delle persone, in particolare di donne e di bambini, e che sfoci nella tratta di persone.

 

Articolo 10. Scambio d'informazioni e formazione.

1. I servizi d'individuazione, di repressione, d'immigrazione o altri servizi competenti degli Stati Parti cooperano fra di loro a seconda di come convenga, scambiandosi, conformemente alla legislazione interna di questi Stati, informazioni che consentano loro di determinare:

a) se degli individui che attraversano o tentano di attraversare una frontiera internazionale con documenti di viaggio appartenenti ad altre persone, o senza documenti di viaggio, sono autori o vittime della tratta delle persone;

b) i tipi di documenti di viaggio che delle persone hanno utilizzato o tentato di utilizzare per attraversare una frontiera internazionale ai fini della tratta di persone;

c) i mezzi ed i metodi utilizzati dai gruppi criminali organizzati per la tratta delle persone, compreso il reclutamento ed il trasporto delle vittime, i percorsi ed i collegamenti fra le persone ed i gruppi dediti a tale tratta, nonché le misure che possono permettere di scoprirli.

2. Gli Stati Parti impartiscono o rafforzano la formazione degli agenti dei servizi d'individuazione, di repressione, d'immigrazione e di altri servizi competenti in materia per la prevenzione della tratta di persone. Questa formazione dovrebbe far risaltare i metodi utilizzati per prevenire questa tratta, incriminare i trafficanti e far rispettare i diritti delle vittime, anche proteggendo queste ultime dai trafficanti. La formazione dovrebbe altresì inoltre tener conto dell'esigenza di prendere in considerazione i diritti umani e le questioni relative ai fanciulli ed alla diversità dei sessi, e dovrebbe incoraggiare la cooperazione con organizzazioni non governative, altre organizzazioni rilevanti ed altri elementi della società civile.

3. Lo Stato Parte che riceve informazioni si attiene a qualsiasi condizione dello Stato Parte, il quale le ha trasmesse prevedendo delle restrizioni per il loro uso.

 

Articolo 11. Misure di confine.

1. Fatti salvi gli impegni internazionali relativi alla libera circolazione delle persone, gli Stati Parti rafforzano per quanto possibile i controlli alle frontiere necessari per prevenire ed individuare la tratta delle persone.

2. Ciascun Stato Parte adotta le misure legislative, o altre misure appropriate, per impedire, per quanto possibile, l'utilizzazione di mezzi di trasporto gestiti da trasportatori commerciali ai fini della perpetrazione dei reati determinati in conformità all'articolo 5 del presente Protocollo.

3. Se del caso, e fatte salve le convenzioni internazionali applicabili, tali misure prevedono l'obbligo per i trasportatori commerciali, ivi compresa qualsiasi compagnia di trasporti o proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di accertare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per entrare nello Stato d'accoglienza.

4. Ogni Stato Parte prende i provvedimenti richiesti, in conformità alla sua legislazione interna, affinché l'obbligo enunciato al paragrafo 3 del presente articolo sia accompagnato da sanzioni.

5. Ciascuno Stato Parte prevede di prendere provvedimenti i quali permettano, in conformità alla sua legislazione interna, di negare l'ingresso alle persone implicate nella perpetrazione di reati determinati in conformità al presente Protocollo o di annullare il loro visto.

6. Fatto salvo l'articolo 27 della Convenzione, gli Stati Parte prevedono di rafforzare la cooperazione fra i loro servizi di controllo alle frontiere, in particolare mediante l'istituzione ed il mantenimento di vie di comunicazione dirette.

 

Articolo 12. Sicurezza e controllo dei documenti.

Ciascuno Stato Parte prende i provvedimenti necessari, secondo i mezzi disponibili:

a) per fare in modo che i documenti di viaggio o d'identità che rilascia siano di qualità tale da non poter farne agevolmente un uso improprio, né falsificarli o modificarli, riprodurli o rilasciarli illecitamente;

b) per garantire l'integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o d'identità da esso rilasciati o a suo nome, e per impedire che siano creati, rilasciati e utilizzati indebitamente.

 

Articolo 13. Legittimità e validità dei documenti.

Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte verifica, conformemente alla sua legislazione interna ed in tempi ragionevoli, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o d'identità rilasciati, o ritenuti essere stati rilasciati a suo nome e che si sospetta siano utilizzati per la tratta di persone.

 

IV. Disposizioni finali

 

Articolo 14. Clausola di salvaguardia.

1. Nessuna disposizione del presente Protocollo ha incidenza sui diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e dei privati in forza del diritto internazionale, ivi compreso del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale relativo ai diritti umani, ed in particolare, ove applicabili, della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo statuto dei rifugiati ed al principio di non allontanamento che vi è enunciato.

2. Le misure enunciate nel presente Protocollo sono interpretate e applicate in modo tale che le persone non siano oggetto di discriminazione per via del fatto che sono vittime di una tratta. L'interpretazione e l'applicazione di queste misure sono conformi ai principi di non-discriminazione internazionalmente riconosciuti

 

Articolo 15. Soluzione delle controversie.

1. Gli Stati Parte fanno ogni sforzo per risolvere le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo per mezzo di negoziazione.

2. Qualsiasi controversia fra due o più Stati Parte relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, che non può essere risolta per via negoziale entro un ragionevole periodo di tempo, sarà sottoposta ad arbitrato su richiesta di uno degli Stati Parte. Se, trascorsi sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, tali Stati Parte non sono in grado di intendersi sulle modalità dell'arbitrato, uno qualunque fra di loro può deferire la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, presentando un ricorso in conformità con lo Statuto della Corte.

3. Ciascuno Stato Parte può, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione del presente Protocollo o dell'adesione a quest'ultimo, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non saranno vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che ha formulato tale riserva.

4. Qualsiasi Stato Parte che ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo può ritirarla in qualsiasi momento, indirizzando una notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

Articolo 16. Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione.

1. Il presente Protocollo sarà aperto a tutti gli Stati per la firma, dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo ( Italia) e successivamente presso la Sede delle Nazioni Unite a New York, fino al 12 dicembre 2002.

2. Il presente Protocollo è altresì aperto alla firma delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, a patto che almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente Protocollo in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare i propri strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri lo ha fatto. In questo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, tale organizzazione dichiara la portata della sua competenza per quanto riguarda le materie regolamentate dal presente Protocollo. Tale organizzazione inoltre informa il depositario di ogni rilevante modifica della portata della sua competenza.

4. Il presente Protocollo è aperto all'adesione di ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato membro è Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, l'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara la portata della sua competenza per quanto concerne le questioni regolamentate dal presente Protocollo. Essa inoltre informa il depositario di ogni rilevante modifica della portata della sua competenza.

 

Articolo 17. Entrata in vigore.

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, rimanendo inteso che non entrerà in vigore prima che la Convenzione stessa sia entrata in vigore. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica sarà considerato come strumento aggiuntivo a quelli già depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.

2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale, d'integrazione economica che ratifica, accetta, approva o aderisce al presente Protocollo dopo il deposito, del quarantesimo strumento pertinente, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di tale Stato o organizzazione dello strumento rilevante, oppure alla data in cui quest'ultimo entra in vigore in applicazione del presente articolo, se questa data è posteriore.

 

Articolo 18. Emendamento.

1. Alla scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunicherà la proposta di emendamento agli Stati Parte ed alla Conferenza delle Parti alla Convenzione, al fine di esaminare la proposta e adottare una decisione. Gli Stati Parte del presente Protocollo riuniti nella Conferenza delle Parti non lesinano alcun sforzo per addivenire ad un consenso su ciascun emendamento. Una volta esauriti tutti gli sforzi in vista di un consenso, senza che un accordo sia stato raggiunto, l'emendamento esigerà come estrema risorsa per essere adottato, un voto a maggioranza di due terzi degli Stati Parti del presente Protocollo, presenti e votanti alla Conferenza delle Parti.

2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica, per esercitare in forza del presente articolo il loro diritto di voto nei settori di loro competenza, dispongono di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati Membri che sono Parti del presente Protocollo. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati Membri esercitano il proprio e viceversa.

3. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è soggetto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati Parte.

4. Un emendamento adottato in conformità al paragrafo I del presente articolo entrerà in vigore nei confronti di uno Stato Parte novanta giorni dopo la data del deposito, ad opera di detto Stato Parte, presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di tale emendamento.

5. Un emendamento entrato in vigore è vincolante riguardo agli Stati Parte che hanno espresso il loro consenso a fare parte. Gli altri Stati Parte rimangono vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da tutti i precedenti emendamenti che essi hanno ratificato, accettato o approvato.

 

Articolo 19. Denuncia.

1. Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Una siffatta denuncia entra in vigore un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

2. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri lo hanno denunciato.

 

Articolo 20. Depositario e lingue.

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.

2. L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono parimenti autentici sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Protocollo.

 

 

PROTOCOLLO CONTRO LA FABBRICAZIONE ED IL TRAFFICO ILLECITO DI ARMI DA FUOCO E DI LORO PARTI, ELEMENTI E MUNIZIONI, ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITA' TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA

Traduzione non ufficiale

 

Preambolo

 

Gli Stati Parti del presente Protocollo,

Consapevoli dell'urgenza di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, essendo queste attività pregiudizievoli per la sicurezza di ciascun Stato, di ciascuna regione e del mondo nell'insieme, e che costituiscono una minaccia per il benessere dei popoli, per la loro promozione sociale ed economica e per il loro diritto a vivere in pace,

Convinti dunque della necessità che tutti gli Stati prendano tutti i provvedimenti appropriati a tal fine, ivi comprese le attività di cooperazione internazionale ed altre misure a livello regionale e mondiale,

Ricordando la Risoluzione 53/111 dell'Assemblea generale del 9 dicembre 1998 in cui l'Assemblea ha deciso di creare un comitato intergovernativo speciale, a composizione non limitata, incaricato di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità transnazionale organizzata e di esaminare se sia il caso di elaborare, in modo particolare, uno strumento internazionale volto a lottare contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.

Tenendo presente il principio della parità dei diritti dei popoli e del diritto di questi ultimi di disporre di loro stessi, come sancito nello Statuto delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi del diritto internazionale inerenti alle relazioni amichevoli ed alla cooperazione fra gli Stati in conformità allo Statuto delle Nazioni Unite.

Convinti che il fatto di allegare alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata uno strumento internazionale contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco e di loro parti, elementi e munizioni, aiuterà a prevenire e combattere questo tipo di criminalità:

Hanno convenuto quanto segue:

 

I. Norme generali

 

Articolo primo. Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata.

1. Il presente Protocollo completa la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata. Esso è interpretato congiuntamente alla Convenzione.

2. Le disposizioni della Convenzione si applicano mutatis mutandis al presente Protocollo, salvo disposizione contraria del presente Protocollo.

3. I reati determinati in conformità all'articolo 5 del presente Protocollo sono considerati reati stabiliti in conformità alla Convenzione.

 

Articolo 2. Oggetto.

Il presente Protocollo ha come oggetto quello di promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazione fra gli Stati Parti, al fine di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il traffico illecito delle armi da fuoco, delle loro parti, dei loro elementi e delle loro munizioni.

 

Articolo 3. Terminologia.

Ai fini del presente Protocollo:

a) l'espressione "arma da fuoco" significa ogni arma a canna portatile destinata allo sparo di piombini, di una pallottola o di un proiettile per mezzo di un esplosivo, o che è progettata a tal fine o che può agevolmente essere trasformata a tal fine, escluse le armi da fuoco antiche o le loro riproduzioni. Le armi da fuoco antiche e le loro riproduzioni sono definite in conformità alla legislazione interna. Ciò nonostante, le armi da fuoco antiche non includono in alcun caso le armi da fuoco fabbricate dopo il 1899;

b) l'espressione "parti ed elementi" significa ogni elemento, o elemento di sostituzione specificatamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, la carcassa o il coperchio di culatta, la guida o il tamburo, la culatta mobile o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da un tiro di arma da fuoco;

c) il termine "munizioni" significa l'insieme della cartuccia o dei suoi elementi, compresi i bossoli, i detonatori, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili utilizzati in un'arma da fuoco, fermo restando che tali elementi sono anch'essi sottoposti ad autorizzazione nello Stato Parte considerato;

d) l'espressione "fabbricazione illecita" significa la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, di loro parti ed elementi, o di munizioni:

i) effettuato con parti ed elementi che sono stati oggetto di un traffico illecito;

ii) senza licenza né autorizzazione di un'autorità competente dello Stato Parte in cui la fabbricazione o l'assemblaggio ha luogo; oppure

iii) senza aver contrassegnato le armi da fuoco al momento della loro fabbricazione in conformità all'articolo 8 del presente Protocollo.

Sono rilasciate licenze o autorizzazioni per la fabbricazione di parti e di elementi, in conformità alla legislazione interna;

e) l'espressione "traffico illecito" significa l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni dal territorio di uno Stato Parte o attraverso quest'ultimo verso il territorio di un altro Stato Parte se uno degli Stati Parti autorizzati non lo autorizza conformemente alle disposizioni del presente Protocollo o se le armi da fuoco non sono marcate conformemente all'articolo 8 del presente Protocollo;

f) il termine "pedinamento" significa il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, se possibile, delle loro parti, elementi e munizioni dal fabbricante all'acquirente, al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati Parti ad individuare ed analizzare la fabbricazione ed il traffico illecito e ad effettuare investigazioni.

 

Articolo 4. Portata d'applicazione.

1. Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione della fabbricazione e del traffico illecito delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni ed alle inchieste e azioni giudiziarie relative ai reati determinati in conformità all'articolo 5 di detto Protocollo, quando questi reati sono di natura transnazionale ed un gruppo criminale organizzato vi è implicato.

2. Il presente Protocollo non si applica alle transazioni fra Stati o ai trasferimenti di uno Stato qualora la sua applicazione dovesse pregiudicare il diritto di uno Stato Parte di adottare nell'interesse della sicurezza nazionale, misure compatibili con lo Statuto delle Nazioni Unite.

 

Articolo 5. Incriminazione.

1. Ciascuno Stato Parte adotta i provvedimenti legislativi e gli altri provvedimenti necessari per conferire il carattere di reato, quando gli atti siano stati commessi intenzionalmente:

a) alla fabbricazione illecita di armi da fuoco, di loro elementi e munizioni;

b) al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni:

c) alla contraffazione o illecita obliterazione, rimozione o alterazione in modo illegale del marchio (o dei marchi) che devono comparire su un'arma da fuoco in forza dell'articolo 8 del presente Protocollo).

2. Ciascuno Stato Parte può altresì adottare le misure legislative ed altre necessarie per determinare in quanto reati i seguenti comportamenti:

a) fatti salvi i concetti basilari del suo ordinamento giuridico, il tentativo di commettere un reato determinato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo o di rendersene complice ; e

b) il fatto di organizzare, dirigere, aiutare, facilitare, incoraggiare, favoreggiare per mezzo di un aiuto o di consigli, la perpetrazione di un reato stabilito conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

 

Articolo 6. Confisca, sequestro e uso.

1. Fatto salvo l'articolo 12 della Convenzione le Parti, per quanto possibile nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici nazionali, adottano le misure necessarie per la confisca di armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni, che sono stati oggetto di una fabbricazione o di un traffico illecito.

2. Gli Stati Parte adottano, nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici nazionali, le misure necessarie ad impedire che armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni che sono stati oggetto di una fabbricazione e di traffici illeciti cadano in mano a persone non autorizzate, confiscando e distruggendo tali armi, le loro parti , elementi e munizioni salvo se un'altra misura per disporne è stata ufficialmente autorizzata, ed a condizione che tali armi siano state contrassegnate e che le metodologie per disporre di tali armi e munizioni siano state registrate.

 

II. Prevenzione

 

Articolo 7. Conservazione delle informazioni.

Ciascun Stato Parte garantisce la conservazione per almeno dieci anni delle informazioni relative alle armi da fuoco e, se del caso e ove possibile, alle loro parti, elementi e munizioni necessarie per seguire le tracce e individuare tali armi nonché ove opportuno e possibile, le loro parti, elementi e munizioni che sono oggetto di una fabbricazione o di un traffico illecito, nonché per prevenire e individuare tali attività. Le informazioni in oggetto sono le seguenti:

a) I marchi appropriati richiesti in forza dell'articolo 8 del presente Protocollo;

b)nel caso di transazioni internazionali relative ad armi da fuoco, le parti, gli elementi e le munizioni di queste ultime, le date di rilascio e di scadenza delle licenze o autorizzazioni richieste, il Paese di esportazione, il Paese d'importazione, i Paesi di transito, se del caso, ed il destinatario finale nonché la descrizione e la quantità degli articoli.

 

Articolo 8. Marcatura delle armi da fuoco.

1. In vista dell'identificazione e per seguire le tracce di ciascuna arma da fuoco, gli Stati parte:

a) al momento della fabbricazione di ciascuna arma da fuoco, si esigono un'unica marcatura indicante il nome del fabbricante, il Paese o il luogo di fabbricazione ed il numero di serie, sia conservano ogni altra marcatura, unica e di facile uso che comporta simboli geometrici semplici abbinati ad un codice numerico e/o alfa-numerico, il quale consente a tutti gli Stati d'identificare facilmente il Paese di fabbricazione;

b) esigono una marcatura appropriata semplice su ciascuna arma da fuoco importata, che consenta d'identificare il Paese importatore e, se possibile, l'anno d'importazione rendendo possibile il pedinamento dell'arma da fuoco ad opera delle autorità competenti di questo Paese, nonché un marchio unico, se detto marchio non figura sull'arma da fuoco. Non occorre applicare alle importazioni temporanee di armi da fuoco per fini leciti e verificabili, le condizioni enunciate nel presente capoverso;

c) garantiscono, all'atto del trasferimento di un'arma da fuoco proveniente dalle scorte dello Stato, in vista di un uso civile permanente, ad effettuare un'unica marcatura adeguata che consenta a tutti gli Stati Parte di identificare il Paese che effettua il trasferimento.

3. Gli Stati Parti incoraggiano l'industria delle armi da fuoco ad elaborare misure per impedire che i marchi siano rimossi o alterati.

 

Articolo 9. Neutralizzazione delle armi da fuoco.

Uno Stato Parte il quale, secondo la sua legislazione interna, non considera un'arma da fuoco neutralizzata come arma da fuoco, prende i provvedimenti necessari, ivi compresa la determinazione di reati specifici, se del caso, per impedire l'illecita riattivazione delle armi da fuoco neutralizzate, in conformità ai principi generali di neutralizzazione in appresso:

a) rendere definitivamente inutilizzabili ed impossibili da rimuovere, sostituire o modificare in vista di qualsiasi riattivazione, tutte le parti essenziali di un'arma da fuoco neutralizzata;

b) prendere provvedimenti per, se del caso far verificare le misure di neutralizzazione da un'autorità competente, al fine di garantire che le modifiche apportate ad un'arma da fuoco la rendano definitivamente inutilizzabile;

c) prevedere, nell'ambito della verifica da parte dell'autorità competente, il rilascio di un certificato o di un documento attestante la neutralizzazione dell'arma da fuoco o l'applicazione a tal fine di un marchio chiaramente visibile sull'arma da fuoco.

 

Articolo 10. Obblighi generali concernenti i sistemi di licenze o di autorizzazioni per l'esportazione, l'importazione ed il transito.

1. Ciascuno Stato Parte stabilisce o mantiene un sistema efficace di licenze o di autorizzazioni per l'esportazione e l'importazione nonché di misure sul transito internazionale, per il trasferimento di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.

2. Prima di rilasciare licenze o autorizzazioni d'esportazione per invii di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ciascuno Stato parte si accerta che:

a) Gli Stati importatori abbiano rilasciato licenze o autorizzazioni d'importazione;

b) Gli Stati di transito abbiano almeno notificato per iscritto, prima dell'invio, che essi non si oppongono al transito, e ciò senza pregiudizio di accordi o di intese bilaterali e multilaterali a favore degli Stati senza litorale.

3. La licenza o l'autorizzazione di esportazione e d'importazione e la relativa documentazione di accompagnamento contengano informazioni le quali, come minimo, includono il luogo e la data del rilascio, la data di scadenza, il Paese di esportazione, il Paese d'importazione, il destinatario finale, la designazione delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni e la loro quantità, nonché, in caso di transito, i Paesi di transito. Le informazioni riportate nella licenza d'importazione devono essere fornite in anticipo agli Stati di transito.

4. Lo Stato Parte importatore informa lo Stato Parte esportatore, a sua richiesta, della ricezione degli invii di armi da fuoco, di loro parti ed elementi o di munizioni.

5. Ciascuno Stato Parte prende, nell'ambito dei propri mezzi, misure affidabili per fare in modo che le procedure di concessione di licenze o di autorizzazioni siano sicure e che l'autenticità delle licenze o delle autorizzazioni possa essere verificata o convalidata.

6. Gli Stati Parte possono adottare procedure semplificate per l'importazione e l'esportazione temporanea e per il transito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, per fini legali verificabili come la caccia, il tiro sportivo, la perizia, l'esposizione o la riparazione.

 

Articolo 11. Misure di sicurezza e di prevenzione.

Al fine di individuare, prevenire ed eliminare furti, perdite o dirottamenti, nonché la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ciascuno Stato Parte prende adeguati provvedimenti :

a) per esigere la sicurezza delle armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni al momento della fabbricazione, dell'importazione, dell'esportazione e del transito attraverso il suo territorio;

b) per accrescere l'efficacia dei controlli delle importazioni, delle esportazioni e del transito, ivi compresi, se del caso, dei controlli alle frontiere, nonché l'efficacia della cooperazione transfrontaliera fra la polizia ed i servizi doganali.

 

Articolo 12. Informazioni.

1. Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte si scambiano, conformemente ai loro rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi, informazioni pertinenti in ogni caso di specie, concernenti in particolare i fabbricanti, i negozianti, gli importatori, gli esportatori e, ogni qualvolta ciò é possibile, i trasportatori autorizzati di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.

2. Fatti salvi gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte si scambiano, conformemente ai loro rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi, informazioni pertinenti, concernenti in modo particolare:

a) i gruppi criminali organizzati i quali notoriamente partecipano o sono sospettati di partecipare alla fabbricazione o al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni;

b) i mezzi di dissimulazione utilizzati nella fabbricazione o nel traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni ed i mezzi per rilevarli;

c) le metodologie ed i mezzi, i punti di spedizione e di destinazione e gli itinerari solitamente utilizzati dai gruppi criminali organizzati che si dedicano al traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni;

d) i dati di esperienza a carattere legislativo, nonché le prassi e le misure volte a prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.

3. Gli Stati Parte si comunicano o si scambiano, a seconda di come convenga, informazioni scientifiche, e tecnologiche pertinenti, utili ai servizi di individuazione e di repressione, al fine di rafforzare reciprocamente la loro capacità di prevenire e scoprire la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, di svolgere indagini e d'intraprendere azioni giudiziarie contro le persone coinvolte in queste attività illecite.

4. Gli Stati Parte cooperano fra di loro per seguire le tracce delle armi da fuoco, delle loro parti, elementi e munizioni che siano state eventualmente oggetto di una fabbricazione o di traffici illeciti, e rispondono con sollecitudine, nel limite dei loro mezzi, alle richieste di assistenza in questo settore.

5. Fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico o di altri accordi internazionali, ogni Stato Parte che riceve informazioni da un altro Stato Parte in applicazione del presente articolo, ivi comprese informazioni esclusive concernenti transazioni commerciali, garantisce la loro riservatezza e rispetta tutte le loro limitazioni d'uso se è richiesto in tal senso dallo Stato Parte che le fornisce. Se tale riservatezza non può essere garantita, lo Stato Parte che ha fornito le informazioni ne è avvisato prima che queste ultime siano divulgate.

 

Articolo 13. Cooperazione.

1. Gli Stati Parte cooperano a livello bilaterale, regionale ed internazionale per prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed i traffici illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.

2. Fatto salvo il paragrafo 13 dell'articolo 18 della Convenzione, ciascun Stato Parte designa un organismo nazionale o un unico punto di contatto incaricato di provvedere al collegamento con altri Stati Parte per le questioni relative al presente Protocollo.

3. Gli Stati Parte si adoperano per ottenere l'appoggio e la cooperazione di fabbricanti, negozianti, importatori, esportatori, agenti venditori e trasportatori commerciali di armi da fuoco, nonché di loro parti, elementi e munizioni, al fine di prevenire e individuare le attività illecite di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

Articolo 14. Formazione professionale ed assistenza tecnica.

1. Gli Stati Parte cooperano fra di loro e con le organizzazioni internazionali competenti, a seconda di come convenga, in modo da poter ottenere, su richiesta, la formazione e l'assistenza tecnica necessarie per migliorare la loro capacità di prevenire, combattere e sradicare la fabbricazione ed i traffici illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, ivi compresa un'assistenza tecnica, finanziaria e materiale per le questioni di cui agli articoli 29 e 30 della Convenzione.

 

Articolo 15. Agenti venditori e intermediazione.

1. Al fine di prevenire e di combattere la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni, gli Stati Parte che non lo hanno ancora fatto, prevedono d'istituire un sistema di regolamentazione delle attività di coloro che praticano l'intermediazione.

Questo sistema potrebbe includere una o più misure, come:

a) l'esigenza di una registrazione per gli agenti venditori che operano sul loro territorio;

b) l'esigenza di una licenza o di un'autorizzazione d'inter-mediazione; oppure

c) l'esigenza d'indicare, sulle licenze o autorizzazioni d'importazione e di esportazione, o sui documenti di accompagnamento, il nome e la localizzazione degli agenti venditori che partecipano alla transazione.

2. Gli Stati Parte che hanno istituito un sistema di autorizzazioni per quanto riguarda l'inter-mediazione, come enunciato al paragrafo 1 del presente articolo, sono incoraggiati a fornire informazioni sugli agenti venditori e sulla mediazione quando scambiano informazioni ai sensi dell'articolo 12 del presente Protocollo, ed a conservare le informazioni relative agli agenti venditori ed all'inter-mediazione conformemente all'articolo 7 del presente Protocollo.

 

III. Disposizioni finali

 

Articolo 16. Soluzione delle controversie.

1. Gli Stati Parte fanno ogni forzo per risolvere per via negoziale le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione dei presente Protocollo.

2. Ogni controversia fra due o più Stati Parte, concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo, che non può essere risolta per via negoziale in tempi ragionevoli è, su richiesta di uno di questi Stati Parte, sottoposta ad arbitrato. Se entro sei mesi a decorrere dalla data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non addivengono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, uno qualsiasi fra di loro può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia presentando un ricorso conformemente allo Statuto della Corte.

3. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione del presente Protocollo o dell'adesione a quest'ultimo, ogni Stato Parte può dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che ha emanato siffatta riserva.

4. Ogni Stato Parte che ha formulato una riserva in forza del paragrafo 3 del presente articolo può ritirarla in qualsiasi momento, indirizzando una notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

Articolo 17. Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione.

1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua adozione da parte dell'Assemblea Generale e fino al 12 dicembre 2002.

2. Il presente Protocollo è altresì aperto alla firma delle organizzazioni regionali d'integrazione economica, purché almeno uno Stato membro di una siffatta organizzazione abbia firmato il presente Protocollo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare i suoi strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri lo ha fatto. In questo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, la suddetta organizzazione dichiara la portata della sua competenza relativamente alle questioni regolamentate dal presente Protocollo. Essa informa altresì il depositario di ogni modifica rilevante della portata della sua competenza.

4. Il presente Protocollo è aperto all'adesione di ogni Stato o di ogni organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato membro fa parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, un'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara la portata della sua competenza relativamente alle questioni regolamentate dal presente Protocollo. Essa informa altresì il depositario di ogni modifica rilevante della portata della sua competenza.

 

Articolo 18. Entrata in vigore.

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, rimanendo inteso che non entrerà in vigore prima che la Convenzione stessa sia entrata in vigore. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da un'organizzazione regionale d'integrazione economica è considerato come essendo uno strumento aggiuntivo a quelli già depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.

2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratificherà, accetterà o approverà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo il deposito del quarantesimo strumento pertinente, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento rilevante da parte di detto Stato o di detta organizzazione, o alla data in cui esso entra in vigore in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, se quest'ultima data è posteriore.

 

Articolo 19. Emendamento.

1. Alla scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo può presentare una proposta di emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica in tal caso la proposta di emendamento agli Stati Parte ed alla Conferenza delle Parti alla Convenzione, in vista dell'esame della proposta e dell'adozione di una decisione. Gli Stati Parte del presente Protocollo, riuniti nella Conferenza delle Parti non lesinano alcun sforzo per raggiungere un consenso su qualsiasi emendamento. Se tutti gli sforzi in tal senso si sono esauriti senza sia intervenuto un accordo occorrerà, come estrema risorsa, affinché l'emendamento possa essere adottato, un voto a maggioranza di due terzi degli Stati Parte del presente Protocollo, presenti e votanti alla Conferenza delle Parti.

2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica dispongono, per esercitare in forza del presente articolo il loro diritto di voto nei settori di loro competenza, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri Parti del presente Protocollo. Esse non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il proprio, e viceversa.

3. Un emendamento adottato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo è soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati Parte.

4. Un emendamento adottato in conformità al paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore per uno Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito ad opera di detto Stato Parte presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di detto emendamento.

5. Un emendamento entrato in vigore ha valenza obbligatoria nei confronti degli Stati Parte che hanno espresso il loro consenso ad esserne vincolati. Gli altri Stati Parte rimangono vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da tutti gli emendamenti precedenti da essi ratificati, accettati o approvati.

 

Articolo 20. Denuncia.

1. Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo mediante una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Questa denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica.

2. Un'organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri hanno denunciato quest'ultimo.

 

Articolo 21. Depositario e lingue.

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è depositario del presente Protocollo.

2. L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.

 

 

PROTOCOLLO ADDIZIONALE DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LA CRIMINALITÀ TRANSNAZIONALE ORGANIZZATA PER COMBATTERE IL TRAFFICO ILLECITO DI MIGRANTI VIA TERRA, VIA MARE E VIA ARIA

Traduzione non ufficiale

 

Preambolo

 

Gli Stati - Parte del presente Protocollo,

Dichiarando che una azione efficace per prevenire e combattere il traffico di migranti via terra, mare e aria richiede un approccio internazionale globale che includa la cooperazione, lo scambio di informazioni ed altre misure adeguate, comprese misure di carattere socio-economico, al livello nazionale, regionale ed internazionale,

Ricordando la risoluzione dell'Assemblea Generale 53/212 datata 22 dicembre 1999, con la quale l'Assemblea ha esortato gli Stati membri ed il sistema delle Nazioni Unite a rafforzare la cooperazione internazionale nel settore dello sviluppo e migrazione internazionali al fine di affrontare le cause che sono alla base della migrazione, specialmente quelle connesse alla povertà, e a massimizzare i vantaggi della migrazione internazionale per gli interessati, e ha incoraggiato, laddove necessario, i meccanismi subregionali, regionali ed interregionali a continuare ad affrontare la questione della migrazione e dello sviluppo,

Convinti della necessità di fornire ai migranti un trattamento umano ed una piena tutela dei loro diritti,

Tenendo conto del fatto che, nonostante il lavoro intrapreso in altre tribune internazionali, non vi è nessun strumento universale che affronti tutti gli aspetti del traffico di migranti e altre questioni connesse.

Preoccupati per il significativo aumento delle attività dei gruppi criminali organizzati nel settore di traffico di migranti e altre attività criminali connesse enunciate nel presente Protocollo che nuocciono gravemente agli Stati interessati,

Preoccupati anche per il fatto che il traffico di migranti può mettere in pericolo le vite o l'incolumità dei migranti coinvolti,

Ricordando la risoluzione 53/111 dell'Assemblea Generale del 9 dicembre 1998, con la quale l'Assemblea ha deciso di istituire un comitato intergovernativo ad hoc a composizione non limitata al fine di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità transnazionale organizzata e di esaminare l'elaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale in materia di traffico clandestino e trasporto di migranti, anche via mare.

Convinti del fatto che l'integrazione della Convenzione contro la criminalità transnazionale organizzata con uno strumento internazionale contro il traffico di migranti via mare, terra e aria, sarà utile nel prevenire e combattere tale tipo di reato.

Hanno convenuto quanto segue:

 

I. Disposizioni generali

 

Articolo 1. Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità Transnazionale Organizzata.

1. Il presente Protocollo integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata. Esso è interpretato unitamente alla Convenzione.

2. Le disposizioni della Convenzione si applicano, mutatis mutandis, al presente Protocollo, salvo diversa disposizione.

3. I reati previsti conformemente all'articolo 6 del presente Protocollo sono considerati come reati previsti ai sensi della Convenzione.

 

Articolo 2. Scopo.

Lo scopo del presente Protocollo è di prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché quello di promuovere la cooperazione fra gli Stati Parte a tal fine, tutelando al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.

 

Articolo 3. Terminologia.

Ai fini del presente Protocollo:

(a) «Traffico di migranti» indica il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente.

(b) «Ingresso illegale» indica il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l'ingresso legale nello Stato d'accoglienza;

(c) «Documento di viaggio o d'identità fraudolento» indica qualsiasi documento di viaggio o di identità:

i) che è stato contraffatto o modificato materialmente da qualunque persona diversa dalla persona o autorità legalmente autorizzata a produrre o rilasciare il documento di viaggio o di identità per conto dello Stato; o

ii) che è stato rilasciato o ottenuto in modo irregolare, tramite falsa dichiarazione, corruzione o costrizione, o in qualsiasi altro modo illegale; o

iii) che è utilizzato da una persona diversa dal legittimo titolare;

(d) «Nave» indica qualsiasi tipo di veicolo acquatico, compresi i veicoli senza pescaggio e gli idrovolanti, utilizzati o suscettibili di essere utilizzati come mezzo di trasporto sull'acqua, eccetto navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti o gestite da un Governo fintantoché utilizzate per un servizio pubblico non commerciale.

 

Articolo 4. Portata di applicazione.

Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle attività d'indagine ed al perseguimento dei reati previsti ai sensi dell'art. 6 del presente Protocollo, nei casi in cui tali reati sono di natura transnazionale e coinvolgono un gruppo criminale organizzato, nonché alla protezione dei diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino.

 

Articolo 5. Responsabilità penale dei migranti.

I migranti non diventano assoggettati all'azione penale fondata sul presente Protocollo per il fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all'articolo 6.

 

Articolo 6. Penalizzazione.

1. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato ai sensi del suo diritto interno, quando l'atto è commesso intenzionalmente e al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale:

a) al traffico di migranti;

b) quando l'atto è commesso al fine di permettere il traffico di migranti;

(i) alla fabbricazione di un documento di viaggio o di identità fraudolento;

(ii) al fatto di procurarsi, fornire o possedere detto documento;

c) al fatto di permettere ad una persona che non è cittadina o residente permanente di rimanere nello Stato interessato senza soddisfare i requisiti necessari per permanere legalmente nello Stato tramite i mezzi di cui alla lettera b) del presente paragrafo o tramite qualsiasi altro mezzo illegale.

1. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato:

(a) fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

(b) alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1(a),(b)(i) o (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 (b) (ii) del presente articolo.

c) all'organizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Ogni Stato Parte adotta misure legislative e di altro tipo, necessarie per conferire il carattere di circostanza aggravante dei reati di cui al paragrafo 1 (a),(b)(i) e (c) del presente articolo e, fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, dei reati di cui al paragrafo 2(b) e (c) del presente articolo:

(a) al fatto di mettere in pericolo, o di rischiare di mettere in pericolo, la vita o l'incolumità dei migranti coinvolti; o

(b) ai trattamenti inumani o degradanti, incluso lo sfruttamento, di tali migranti.

4. Nessuna disposizione del presente Protocollo impedisce ad uno Stato Parte di prendere misure nei confronti di una persona la cui condotta costituisce reato ai sensi del suo diritto interno.

 

II. Traffico di migranti via mare

 

Articolo 7. Cooperazione.

Gli Stati Parti cooperano nella maniera più ampia per prevenire e reprimere il traffico di migranti via mare, ai sensi del diritto internazionale del mare.

 

Articolo 8. Misure contro il traffico di migranti via mare.

1. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave che batte la sua bandiera o che vanta l'iscrizione sul suo registro, senza nazionalità, o avendo in realtà la nazionalità dello Stato Parte in questione, sebbene batta bandiera straniera o rifiuti di esibire bandiera, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, può richiedere ad altri Stati Parte assistenza per porre fine all'utilizzo della nave utilizzata a tal fine. Gli Stati Parte che hanno ricevuto tale richiesta forniscono detta assistenza nei limiti dei mezzi di cui dispongono.

2. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave che esercita la libertà di navigazione in conformità al diritto internazionale e che batte bandiera o che esibisce i segni di iscrizione al registro di un altro Stato Parte, sia coinvolta nel traffico di migranti via mare, può informare di ciò lo Stato di bandiera, chiedere conferma dell'iscrizione sul registro e, se confermata, chiedere l'autorizzazione a detto Stato a prendere misure opportune in relazione a tale nave. Lo Stato di bandiera può autorizzare lo Stato richiedente, tra le altre misure a:

(a) fermare la nave;

(b) ispezionare la nave e

(c) se vengono rinvenute prove che la nave è coinvolta nel traffico di migranti via mare, prendere le misure in relazione alla nave, alle persone e al carico a bordo, come da autorizzazione da parte dello Stato di bandiera.

3. Uno Stato Parte che ha preso una delle misure, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo informa immediatamente lo Stato di bandiera interessato dei risultati della misura.

4. Uno Stato Parte risponde senza ritardo alla richiesta di un altro Stato Parte per stabilire se una nave che vanta l'iscrizione al suo registro o che batte la sua bandiera è legittimata a fare ciò, nonché ad una richiesta di autorizzazione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.

5. Uno Stato di bandiera può, compatibilmente con l'articolo 7 del presente Protocollo, subordinare la sua autorizzazione alle condizioni da stabilire di comune accordo tra detto Stato e lo Stato richiedente, incluse le condizioni concernenti la responsabilità e la portata delle misure efficaci da prendere. Uno Stato Parte non prende nessuna misura aggiuntiva senza l'espressa autorizzazione dello Stato di bandiera, ad eccezione delle misure necessarie per allontanare un pericolo imminente per la vita delle persone o di quelle che derivano da relativi accordi bilaterali o multilaterali.

6. Ogni Stato Parte designa una autorità o, laddove necessario, più autorità per ricevere e rispondere, a richieste di assistenza, di conferma di iscrizione sul registro o del abilitate a ricevere domande di assistenza, di conferma dell'immatricolazione sul suo registro o del diritto, per una nave di battere la sua bandiera, nonché richieste di autorizzazione per prendere misure opportune. Tale designazione deve essere notificata tramite il Segretario Generale, a tutti gli Stati Parte entro un mese dalla designazione.

7. Uno Stato Parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave é coinvolta nel traffico di migranti via mare, e che questa è senza nazionalità, o può essere assimilata ad una nave senza nazionalità, può fermare ed ispezionare la nave. Se il sospetto è confermato da prove, detto Stato Parte prende misure opportune, conformemente al relativo diritto interno ed internazionale.

 

Articolo 9. Clausole di salvaguardia.

1. Quando uno Stato prende misure nei confronti di una nave ai sensi dell'articolo 8 del presente Protocollo, esso:

a) assicura l'incolumità e il trattamento umano delle persone a bordo;

b) tiene debitamente conto della necessità di non mettere in pericolo la sicurezza della nave o del suo carico;

c) tiene debitamente conto della necessità di non arrecare pregiudizio agli interessi commerciali o giuridici dello Stato di bandiera o di qualsiasi altro Stato interessato;

d) assicura, in base a propri mezzi, che qualsiasi misura presa in relazione alla nave sia valida dal punto di vista ambientale.

2. Laddove le misure prese ai sensi dell'art. 8 del presente Protocollo si rivelino infondate, la nave sarà risarcita di qualsiasi perdita o danno che può aver subito, a condizione che non abbia commesso alcun atto che giustifichi le misure adottate.

3. Qualsiasi misura presa, adottata o applicata in conformità al presente capitolo, tiene debitamente contro della necessità di non ostacolare o modificare:

a) i diritti e gli obblighi degli Stati costieri e l'esercizio della loro giurisdizione, ai sensi del diritto internazionale del mare, o

b) l'autorità dello Stato di bandiera ad esercitare la giurisdizione ed il controllo in relazione a questioni amministrative, tecniche e sociali riguardanti la nave.

4. Qualsiasi misura presa in mare ai sensi del presente capitolo è eseguita unicamente da navi da guerra o da aeromobili militari, o da altre navi o aeromobili chiaramente contrassegnati e identificabili in quanto al servizio dello Stato e autorizzati a tal fine.

 

III. Misure di prevenzione, di cooperazione e altre misure

 

Articolo 10. Informazione.

1. Senza pregiudizio per gli articoli 27 e 28 della Convenzione, gli Stati Parte, in particolare quelli con confini comuni o situati in corrispondenza di itinerari lungo i quali avviene il traffico di migranti, si scambiano, al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo e in conformità con il loro ordinamento interno giuridico e amministrativo, informazioni pertinenti riguardanti:

a) punti d'imbarco e di destinazione, nonché itinerari, trasportatori e mezzi di trasporto che si sa essere utilizzati o sospettati di essere utilizzati da gruppi criminali organizzati dediti alle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo;

b) l'identità e i metodi di organizzazioni o gruppi criminali organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti alle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo;

c) l'autenticità e le esatte caratteristiche dei documenti di viaggio rilasciati da uno Stato Parte, nonché il furto o il connesso uso improprio di documenti di viaggio o d'identità in bianco;

d) i mezzi e i metodi di occultamento e di trasporto di persone, la modifica, riproduzione o acquisizione illecite o qualsiasi altro uso improprio dei documenti di viaggio o di identità utilizzati nelle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo ed i mezzi per individuarli;

e) le esperienze, le prassi e le misure di carattere legislativo per prevenire e contrastare le condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo;

(f) le informazioni di carattere tecnologico e scientifico utili alle autorità di contrasto, in modo tale da rafforzare la reciproca capacità di prevenire e individuare le condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, nonché di condurre indagini e perseguire coloro che vi sono implicati.

2. Uno Stato Parte che riceve informazioni assente ad ogni richiesta da parte dello Stato Parte che ha trasmesso le informazioni che pone restrizioni sul loro utilizzo.

 

Articolo 11. Misure di frontiera.

1. Senza pregiudizio per gli impegni internazionali in relazione alla libera circolazione delle persone, gli Stati Parte rafforzano, nella misura del possibile, i controlli alle frontiere necessari per prevenire, ed individuare il traffico di migranti.

2. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative o altre misure opportune per impedire, per quanto possibile, ai mezzi di trasporto gestiti da trasportatori commerciali di essere utilizzati nella commissione del reato di cui all'articolo 6, paragrafo 1 (a) del presente Protocollo.

3. Laddove opportuno, e senza pregiudizio per le convenzioni internazionali applicabili, tali misure comprendono l'obbligo per i trasportatori commerciali, compreso qualsiasi compagnia di trasporto o proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di verificare che tutti i passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nello Stato di accoglienza

4. Ciascuno Stato Parte prende i provvedimenti richiesti, in conformità al suo diritto interno, per prevedere sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

5. Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure che consentono, in conformità al suo diritto interno, il rifiuto di ingresso o il ritiro di visti per le persone coinvolte nella commissione dei reati di cui presente Protocollo.

6. Fatto salvo l'articolo 27 della Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione il rafforzamento della cooperazione tra gli organismi di controllo delle frontiere tramite, tra le altre misure, la costituzione ed il mantenimento di canali diretti di comunicazione.

 

Articolo 12. Sicurezza e controllo dei documenti.

Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie, in base ai mezzi disponibili, per:

(a) assicurare che i documenti di viaggio o di identità da esso rilasciati siano di una qualità tale da non poter essere facilmente utilizzati in maniera impropria e da non poter essere facilmente falsificati o illegalmente modificati, duplicati o rilasciati; e

(b) assicurare l'integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio o di identità rilasciati da o per conto dello Stato Parte e per impedire che siano creati, rilasciati ed utilizzati illegalmente.

 

Articolo 13. Legittimità e validità dei documenti.

Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte, in conformità con il proprio diritto interno, verifica entro un lasso di tempo ragionevole, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o di identità rilasciati o che si presume siano stati rilasciati in suo nome e sospettati di essere utilizzati per la condotta di cui all'art. 6 del presente Protocollo.

 

Articolo 14. Formazione e cooperazione tecnica.

1. Gli Stati Parte assicurano o rafforzano la formazione specializzata per i funzionari dei servizi di immigrazione e altri funzionari competenti nel settore della prevenzione delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo e del trattamento umano di migranti che sono stati oggetto di tali condotte, nel rispetto dei loro diritti, come dal presente Protocollo.

2. Gli Stati Parte cooperano tra di loro e con le competenti organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti e soggetti della società civile, a seconda dei casi, per fare in modo che sia fornita un'adeguata formazione del personale sul loro territorio per prevenire, combattere ed estirpare le condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo e tutelare i diritti dei migranti che sono stati oggetto di tale condotta. Questa formazione comprende:

a) il miglioramento della sicurezza e della qualità dei documenti di viaggio;

b) il riconoscimento e l'individuazione di documenti di viaggio o d'identità fraudolenti;

c) la raccolta di informazioni nel settore della criminalità, relative in particolare all'identificazione di gruppi criminali organizzati noti per essere dediti o sospettati di essere dediti al traffico di migranti, i metodi utilizzati per il trasporto dei migranti, l'uso improprio dei documenti di viaggio o di identità per il traffico di migranti ed i mezzi di occultamento utilizzati nel traffico di migranti;

d) il miglioramento delle procedure per individuare le persone oggetto di traffico ai luoghi d'ingresso e di uscita convenzionali e non convenzionali;

e) il trattamento umano dei migranti e la tutela dei loro diritti, come stabilito dal presente Protocollo.

3. Gli Stati Parte con esperienza nel settore prendono in considerazione di fornire assistenza tecnica agli Stati che sono frequentemente utilizzati come Paesi di origine o di transito per il traffico di migranti. Gli Stati Parte fanno il possibile per fornire le risorse necessarie, come ad esempio mezzi, sistemi informatizzati e lettori di documenti, per combattere il traffico di migranti.

 

Articolo 15. Altre misure di prevenzione.

1. Ciascuno Stato Parte prende le misure per assicurare di fornire o rafforzare i programmi d'informazione per incrementare la sensibilità dell'opinione pubblica sul fatto che le condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo sono un'attività criminale sovente perpetrata da gruppi criminali organizzati per trarne profitto e che pone seri rischi per i migranti interessati.

2. In conformità all'articolo 31 della Convenzione, gli Stati Parte cooperano nel settore della pubblica 'informazione al fine di evitare che potenziali migranti diventino vittime di gruppi criminali organizzati.

3. Ciascuno Stato Parte promuove o rafforza, a seconda dei casi, programmi di sviluppo e la cooperazione a livello nazionale, regionale ed internazionale, prendendo in considerazione le realtà socio-economiche della migrazione e prestando particolare attenzione alle zone socialmente ed economicamente depresse, al fine di combattere le cause di carattere socio-economiche che sono alla base del traffico di migranti, come la povertà ed il sottosviluppo.

 

Articolo 16. Misure di tutela e di assistenza.

1. Nell'applicazione del presente Protocollo, ogni Stato Parte prende, compatibilmente con i suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale, misure adeguate, comprese quelle di carattere legislativo se necessario, per preservare e tutelare i diritti delle persone che sono state oggetto degli atti enunciati all'articolo 6 del presente Protocollo come riconosciuti ai sensi del diritto internazionale applicabile, in particolare il diritto alla vita e il diritto a non essere sottoposti a tortura o altri trattamenti o pene inumani o degradanti.

2. Ciascuno Stato Parte prende le misure opportune per fornire ai migranti un'adeguata tutela contro la violenza che può essere loro inflitta, sia da singoli individui che da gruppi, in quanto oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo.

3. Ciascuno Stato Parte fornisce un'assistenza adeguata ai migranti la cui vita, o incolumità, è in pericolo dal fatto di essere stati oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo.

4. Nell'applicare le disposizioni del presente articolo, gli Stati Parte prendono in considerazione le particolari esigenze delle donne e dei bambini.

5. Nel caso di detenzione di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, ogni Stato Parte adempie ai suoi obblighi ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (1), laddove applicabile, compreso l'obbligo di informare senza ritardo la persona interessata in relazione alle disposizioni riguardanti la notifica ai funzionari consolari e la comunicazione con essi.

(1) Nazioni Unite, Serie dei Trattati, vol. 596, nn. 8638-8640 e

 

Articolo 17. Intese e Accordi.

Gli Stati Parti prendono in considerazione di accordi bilaterali o regionali, o accordi o intese operativi al fine di:

a) Istituire le misure più adeguate ed efficaci per prevenire e combattere gli atti enunciati all'articolo 6 del presente Protocollo; oppure

b) Rafforzare tra loro le disposizioni del presente Protocollo.

 

Articolo 18. Ritorno dei migranti oggetto di traffico.

1. Ciascuno Stato Parte acconsente a facilitare e ad accettare, senza indebito o irragionevole ritardo, il ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'art. 6 del presente Protocollo e che è un suo cittadino o che ha il diritto di residenza permanente sul suo territorio al momento del ritorno.

2. Ciascuno Stato Parte prende in considerazione la possibilità di facilitare e accettare il ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo e che aveva il diritto di residenza permanente sul suo territorio al momento del suo ingresso nello Stato d'accoglienza, in conformità con il suo diritto interno.

3. Su richiesta dello Stato Parte d'accoglienza, lo Stato Parte richiesto verifica senza indebito o irragionevole ritardo, se la persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo è suo cittadino o ha il diritto di residenza permanente sul suo territorio.

4. Al fine di facilitare il ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo e che non è in possesso dell'adeguata documentazione, lo Stato Parte di cui quella persona è cittadina o in cui ha il diritto di residenza permanente acconsente a rilasciare su richiesta dello Stato Parte di accoglienza, i documenti di viaggio adeguati o qualsiasi altra autorizzazione necessaria per permettere alla persona di viaggiare e ritornare nel suo territorio.

5. Ciascun Stato Parte coinvolto, nel ritorno di una persona che è stata oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, prende le misure appropriate per eseguire il ritorno in modo organizzato e tenendo conto della incolumità e dignità della persona.

6. Gli Stati Parti possono cooperare con le competenti organizzazioni internazionali nell'applicazione del presente articolo.

7. Il presente articolo non reca pregiudizio a nessuno dei diritti riconosciuti alle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo dal diritto interno dello Stato Parte d'accoglienza.

8. Il presente articolo non pregiudica gli obblighi assunti ai sensi di qualsiasi altro trattato applicabile, bilaterale o multilaterale, o qualsiasi altro accordo o intesa di carattere operativo applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno delle persone che sono state oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo.

 

IV. Disposizioni finali

 

Articolo 19. Clausola di salvaguardia.

1. Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica diritti, obblighi e responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti dell'uomo e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 (2) ed il Protocollo del 1967 (3), relativi allo Status di rifugiati e il principio del non allontanamento.

2. Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate ed applicate in modo non discriminatorio alle persone sulla base del fatto che sono oggetto delle condotte di cui all'articolo 6 del presente Protocollo. L'interpretazione e l'applicazione di tali misure è coerente con i principi internazionalmente riconosciuti della non discriminazione.

(2) Nazioni Unite, Serie dei Trattati, vol. 189,2545

(3) Ibid., vol. 606, n. 8791

 

Articolo 20. Composizione delle controversie.

1. Gli Stati Parte cercano di comporre le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo tramite le vie negoziali.

2. Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo che non può essere risolta tramite la via negoziale in un lasso di tempo ragionevole, è oggetto su richiesta di uno di questi Stati Parte, di arbitrato. Se, sei mesi dopo la data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non riescono ad accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, uno qualunque di detti Stati Parte può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di Giustizia Internazionale tramite richiesta, conformemente allo Statuto della Corte.

3. Ogni Stato Parte può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o dell'adesione ad esso, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che abbia espresso tale riserva.

4. Qualsiasi Stato Parte che abbia espresso una riserva ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo può, in qualunque momento, ritirare detta riserva tramite notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

 

Articolo 21. Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione.

1. Il presente Protocollo é aperto alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e in seguito, presso la Sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002.

2. Il presente Protocollo è aperto alla firma anche delle organizzazioni regionali d'integrazione economica a condizione che almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente Protocollo, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Una organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri ha fatto altrettanto. In questo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, detta organizzazione dichiara la portata della propria competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Detta organizzazione informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente della portata della sua competenza.

4. Il presente Protocollo è aperto per l'adesione da parte di qualsiasi Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato membro è Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione vengono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, una organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara la portata della sua competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente della portata della sua competenza.

 

Articolo 22. Entrata in vigore.

1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, eccetto che non entrerà in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da una organizzazione regionale d'integrazione economica é considerato come strumento integrativo degli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

2. Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratificherà, accetterà o approverà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo il deposito del quarantesimo strumento relativo, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di detto Stato o organizzazione dello strumento pertinente o alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a seconda della data successiva.

 

Articolo 23. Emendamento.

1. Alla scadenza di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti della Convenzione al fine di esaminare la proposta e prendere una decisione in merito. Gli Stati Parte del presente Protocollo riuniti nella Conferenza delle Parti tentano di raggiungere il consenso su ogni emendamento. Se sono stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere il consenso ma senza risultato, in ultima istanza, affinché sia adottato l'emendamento, è necessario un voto della maggioranza di due terzi degli Stati Parte al Protocollo, presenti alla Conferenza delle Parti ed esprimenti il loro voto.

2. Le organizzazioni regionali d'integrazione economica, in relazioni a questioni di loro competenza, esercitano il proprio diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parte del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il proprio e viceversa.

3. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è sottoposto a ratifica, accettazione o ad approvazione degli Stati Parte.

4. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore in relazione ad uno Stato Parte novanta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale emendamento.

5. Quando un emendamento entra in vigore, è vincolante per gli Stati Parte che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati da esso. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e degli emendamenti precedenti che hanno ratificato, accettato o approvato.

 

Articolo 24. Denuncia.

1. Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo tramite notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite, Tale denuncia ha efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

2. Una organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte ai presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri lo hanno denunciato.

 

Articolo 25. Depositario e lingue.

1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.

2. L'originale del presente Protocollo, i testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo facenti tutti ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, all'uopo debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Protocollo.


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.

[2] Lettera sostituita, da ultimo, dall'art. 1 della L. 9 gennaio 2019, n. 3 e così modificata dall'art. 55 della L. 27 dicembre 2023, n. 206.

[3] Lettera già modificata dall'art. 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e così ulteriormente modificata dall'art. 2 bis del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L. 9 marzo 2022, n. 22.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 2 bis del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

[6] Comma inserito dall'art. 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

[7] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

[8] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

[9] Comma sostituito dall'art. 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e così modificato dall'art. 2 bis del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

[10] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

[11] Comma sostituito dall'art. 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 50.

[12] Comma inserito dall'art. 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

[13] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

[14] Comma sostituito dall'art. 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e così modificato dall'art. 2 bis del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

[15] Comma così modificato dall'art. 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

[16] Comma inserito dall'art. 3 della L. 15 febbraio 2012, n. 12.

[17] Comma così sostituito dall'art. 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

[18] Lettera aggiunta dall'art. 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

[19] Comma abrogato dall'art. 73 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

[20] Comma abrogato dall'art. 73 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

[21] Il presente Atto è entrato in vigore il 1° settembre 2006 (Comunicato pubblicato nella G.U. 20 gennaio 2007, n. 16).