§ 69.3.14 - Legge 20 febbraio 1958, n. 75.
Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:20/02/1958
Numero:75


Sommario
Art. 1.      E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane
Art. 2.      Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell'articolo 190 del testo unico delle [...]
Art. 3.      Le disposizioni contenute negli articoli 531 a 536 del Codice penale sono sostituite dalle seguenti
Art. 4.      La pena è raddoppiata
Art. 5.      Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila le persone dell'uno e dell'altro sesso
Art. 6.      I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un [...]
Art. 7.      Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di [...]
Art. 8.      Il Ministro per l'interno provvederà, promovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonchè assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente [...]
Art. 9.      Con determinazione del Ministro per l'interno sarà provveduto all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività degli istituti di cui nell'articolo [...]
Art. 10.      Le persone minori di anni 21 che abitualmente e totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro [...]
Art. 11.      All'onere derivante al bilancio dello stato verrà fatto fronte, per un importo di 100 milioni di lire, con le maggiori entrate previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 248
Art. 12.      E' costituito un Corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti costituirà la polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della [...]
Art. 13.      Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzata entro il termine previsto dall'art. 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza [...]
Art. 14.      Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita
Art. 15.      Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate


§ 69.3.14 - Legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.

(G.U. 4 marzo 1958, n. 55).

 

 

Capo I

CHIUSURA DELLE CASE DI PROSTITUZIONE

 

     Art. 1.

     E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane.

 

          Art. 2.

     Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio a sensi dell'articolo 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni contenute negli articoli 531 a 536 del Codice penale sono sostituite dalle seguenti:

     "E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del Codice penale [1]:

     1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;

     2) chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

     3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenza, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;

     4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

     5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;

     6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;

     7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;

     8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.

     In tutti i casi previsti nel numero 3) del presente articolo, alle pene in essi comminate sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.

     I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano".

 

          Art. 4.

     La pena è raddoppiata:

     1) se il fatto è commesso con violenza, minaccia, inganno;

     2) se il fatto è commesso ai danni di persona in istato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata [2];

     3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;

     4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;

     5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;

     6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;

     7) se il fatto è commesso ai danni di più persone.

     7 bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente [3].

 

          Art. 5.

     Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trentamila a centottantamila le persone dell'uno e dell'altro sesso:

     1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;

     2) che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio [4].

     Le persone colto in contravvenzioni alle disposizioni di cui al numeri 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.

     Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria.

     (Omissis) [5]

 

          Art. 6.

     I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 28 del Codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela.

 

          Art. 7.

     Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilancio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, nè obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. E' del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.

 

Capo II

DEI PATRONATI ED ISTITUTI DI RIEDUCAZIONE

 

          Art. 8.

     Il Ministro per l'interno provvederà, promovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonchè assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione.

     Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad onestà di vita.

 

          Art. 9.

     Con determinazione del Ministro per l'interno sarà provveduto all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività degli istituti di cui nell'articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente legge.

     Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli istituti di patronato fondati a norma della presente legge, come gli altri istituti previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello Stato, dovranno trasmettere un rendiconto esatto della loro attività omettendo il nome delle persone da essi accolte.

     Tali istituti sono sottoposti a vigilanza e a controllo dello Stato.

 

          Art. 10.

     Le persone minori di anni 21 che abitualmente e totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle.

     Se però esse non hanno congiunti disposte ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralità, saranno per ordine del presidente del tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo. A questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione.

 

          Art. 11.

     All'onere derivante al bilancio dello stato verrà fatto fronte, per un importo di 100 milioni di lire, con le maggiori entrate previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 248.

 

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 12.

     E' costituito un Corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti costituirà la polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione.

     Con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento.

 

          Art. 13.

     Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzata entro il termine previsto dall'art. 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime.

     E' vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate.

 

          Art. 14.

     Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita.

     E' ammessa la prova contraria.

 

          Art. 15.

     Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate.


[1] Gli importo di cui al presente alinea sono stati così modificati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[2] Numero così modificato dall'art. 18 della L. 3 agosto 1998, n. 269.

[3] Numero aggiunto dall'art. 105 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'art. 32 della L. 26 giugno 1990, n. 162.

[4] Comma così modificato dall'art. 81 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[5] Comma abrogato dall'art. 81 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.