§ 98.1.26664 - Legge 15 marzo 1991, n. 82.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:15/03/1991
Numero:82


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano [...]


§ 98.1.26664 - Legge 15 marzo 1991, n. 82.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

(G.U. 16 marzo 1991, n. 64)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8

     All'art. 1:

     al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il sequestro ha la durata massima di un anno, ma, prima della scadenza, può essere rinnovato se permangono i fondati motivi di cui al comma 1. In ogni caso, il sequestro è revocato, su istanza di un interessato o del pubblico ministero, quando risulti cessata la permanenza del reato";

     il comma 4 è sostituito dai seguenti:

     "4. Le disposizioni dell'art. 379 del codice penale si applicano nei confronti di chi, al di fuori delle ipotesi previste ai commi 1 e 2 dell'art. 7 e di concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, si adopera, con qualsiasi mezzo, al fine di far conseguire agli autori del delitto medesimo il prezzo della liberazione della vittima.

     4-bis. Non è punibile chi ha posto in essere la condotta indicata nel comma 4 in favore del prossimo congiunto";

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Sono nulli i negozi giuridici posti in essere al fine di far conseguire agli autori del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione il prezzo della liberazione della vittima".

     All'art. 2:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Chiunque, cittadino italiano, stipula anche all'estero contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, rappresentato dal pagamento del prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona a scopo di estorsione, proprio o di altre persone, è punito con la reclusione da uno a tre anni".

     L'art. 5 è soppresso.

     All'art. 9:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Le citate misure possono essere adottate anche nei confronti dei prossimi congiunti, dei conviventi e di coloro che sono esposti a grave ed attuale pericolo a causa delle relazioni che intrattengono con le persone di cui al comma 1".

     All'art. 10:

     al comma 1, le parole da: "e questi" fino a: "giudizio" sono sostituite dalle seguenti: "e il pericolo derivi dagli elementi forniti o che essi possono fornire per lo sviluppo delle indagini o per il giudizio";

     al comma 2, le parole: "un magistrato" sono sostituite dalle seguenti: "due magistrati con particolare esperienza nella trattazione di processi per fatti di criminalità organizzata".

     All'art. 11:

     al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'ammissione allo speciale programma di protezione, i contenuti e la durata dello stesso, valutati in rapporto al rischio per l'incolumità del soggetto a causa delle dichiarazioni rese o che egli può rendere, sono deliberati di volta in volta dalla commissione di cui all'art. 10, su proposta motivata dal procuratore della Repubblica ovvero, previo parere favorevole di questi, dell'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso o del prefetto".

     All'art. 12:

     al comma 2, la lettera b) è soppressa.

     All'art. 14:

     al comma 2, la parola: "nucleo" è sostituita dalla seguente: "ufficio".

     All'art. 15:

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate norme intese a dare attuazione al disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti princìpi:

     a) segretezza e speditezza del procedimento per il cambiamento delle generalità, con esclusione di qualsiasi forma di pubblicità preventiva e successiva;

     b) iscrizione delle nuove generalità in un registro presso il Ministero dell'interno e previsione che i certificati di stato civile e i relativi estratti concernenti le nuove generalità possano essere sostituiti con attestazioni da rilasciarsi dal Ministero dell'interno sulla base dei riscontri effettuati agli atti di stato civile, con riguardo alle precedenti e alle nuove generalità;

     c) validità delle attestazioni ai fini della iscrizione nell'anagrafe del comune di residenza e del rilascio da parte delle amministrazioni pubbliche di atti di propria competenza, compreso il nuovo documento di identità;

     d) previsione che gli atti da annotarsi, iscriversi o trascriversi nei registri dello stato civile contenenti le precedenti generalità, emessi successivamente al decreto di cambiamento delle generalità, continuino ad essere iscritti sotto le precedenti generalità;

     e) riconoscimento ad entrambi i genitori o, in caso di disaccordo, ad uno dei due, previa autorizzazione del giudice tutelare, della facoltà di richiesta del cambiamento di generalità per i figli minori;

     f) previsione che il cambiamento delle generalità non abbia effetto sui rapporti di natura civile, penale e amministrativa, sostanziali e processuali, in corso alla data di cambiamento delle generalità e disciplina dei rapporti con riguardo alle nuove generalità; previsione e disciplina delle eventuali deroghe;

     g) istituzione di garanzie a tutela dei diritti dei terzi in buona fede; determinazione dei casi per i quali i terzi hanno diritto a conoscere il collegamento fra la precedente e la nuova identità; azionabilità dei diritti dei terzi con la possibilità per il giudice di dichiarare l'obbligo di rivelare il richiesto collegamento e possibilità di impugnativa in caso di rigetto dell'istanza;

     h) adozione di appositi strumenti e procedure per le notificazioni, le comunicazioni e il recapito di plichi o altri effetti postali diretti alla persona protetta;

     i) possibilità per le persone protette di agire mediante rappresentanti per lo svolgimento dei rapporti sostanziali e processuali di natura civile e amministrativa anteriori al mutamento delle generalità, nonchè di essere autorizzate ad usare le precedenti generalità relativamente ai rapporti giuridici in corso;

     l) previsione di speciali modalità per l'iscrizione nel casellario giudiziale, e per il rilascio dei relativi certificati, delle condanne per reati eventualmente commessi in data anteriore e posteriore al provvedimento di cambiamento delle generalità".

     L'art. 16 è sostituito dal seguente:

     "Art. 16. - 1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione al Parlamento sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi".