§ 56.6.518 - L. 3 ottobre 2025, n. 147.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:03/10/2025
Numero:147


Sommario
Art. 1. 


§ 56.6.518 - L. 3 ottobre 2025, n. 147.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonchè in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

(G.U. 7 ottobre 2025, n. 233)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonchè in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2025, N. 116

 

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     alla lettera a), capoverso 19-ter, le parole: «Fermo il reato di cui» sono sostituite dalle seguenti: «Ferme restando le sanzioni previste per il reato di cui», le parole: «nazionale dei gestori ambientali» sono soppresse, le parole: «della Parte quarta» sono sostituite dalle seguenti: «della presente parte» e le parole: «legge 24 ottobre 1981» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 novembre 1981»;

     alla lettera b):

     al numero 1), capoverso 1, al primo periodo, dopo le parole: «più grave reato» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al secondo periodo, la parola: «uno» è sostituita dalla seguente: «quattro», la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «, secondo le disposizioni di cui» sono sostituite dalle seguenti: «. Si applicano le disposizioni di cui»;

     al numero 2):

     all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

     dopo il capoverso 1.1 è inserito il seguente:

     «1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell'articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

     al numero 3), capoverso 1-bis, le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;

     al numero 4), capoverso 1-ter, le parole: «al comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1.2 e 1-bis»;

     alla lettera c), capoverso Art. 255-bis, comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: «per la vita o» è inserita la seguente: «per»;

     alla lettera d):

     il numero 1) è sostituito dal seguente:

     «1) al comma 1, le parole da: "è punito:" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni"»;

     al numero 2), capoverso 1-ter, le parole: «, secondo le disposizioni di cui» sono sostituite dalle seguenti: «. Si applicano le disposizioni di cui»;

     il numero 6) è sostituito dal seguente:

     «6) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)"»;

     al numero 7), la parola: «e» è sostituita dalla seguente: «o»;

     alla lettera f), il numero 3) è sostituito dal seguente:

     «3) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni"»;

     alla lettera g), numero 1), capoverso 1, le parole: «ai sensi degli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo» e le parole: «regolamento (UE) n. 2024/1157» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2024/1157»;

     alla lettera h), capoverso Art. 259-bis, comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 1-bis (Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49). - 1. Al fine di contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e intercettare maggiori quantità di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 11:

     1) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell'acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente";

     2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "ovvero presso altri luoghi," sono inserite le seguenti: "in entrambi i casi";

     b) all'articolo 38, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. La mancata comunicazione, da parte del distributore, nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento dei luoghi ove avviene il deposito preliminare alla raccolta ai sensi dell'articolo 11, comma 4, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.

     1-ter. La violazione da parte del distributore degli obblighi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. L'inesatta o incompleta comunicazione dei medesimi dati comporta l'applicazione delle suddette sanzioni amministrative ridotte della metà"».

     All'articolo 2:

     al comma 1:

     alla lettera a), capoverso 4-ter), dopo la parola: «256-bis» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     alla lettera c), capoverso, all'alinea, dopo le parole: «fino alla metà» il segno di interpunzione «,» è soppresso e, alla lettera b), dopo le parole: «dell'articolo 240» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

     Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

     «Art. 2-bis (Misure urgenti in materia di pene accessorie). - 1. Le persone condannate con sentenza definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale non possono ottenere, per un periodo non inferiore ad un anno nè superiore a cinque anni:

     a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

     b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonchè concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

     c) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

     d) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

     e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

     f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

     2. L'interdizione di cui al comma 1 determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al medesimo comma 1, nonchè il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti».

     All'articolo 4:

     al comma 1, le parole: «dopo il numero» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola», le parole: «sono inseriti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono inserite le seguenti» e le parole: «nonchè in ordine» sono soppresse.

     All'articolo 5:

     al comma 1, le parole: «452-sexies e» sono sostituite dalla seguente: «452-sexies,»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. All'articolo 34, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al periodo precedente, in relazione alle ipotesi in cui sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche possa agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui gli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, per i delitti di cui agli articoli 255-ter, 256, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonchè, limitatamente alle condotte aventi ad oggetto rifiuti pericolosi, per i delitti di cui agli articoli 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del medesimo decreto, la proposta di disporre l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni può essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona».

     All'articolo 6:

     al comma 1:

     alla lettera a), numero 5), capoverso e-quater), le parole: «nel caso previsto dal terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi previsti dal terzo comma»;

     alla lettera d), capoverso 2-bis, le parole: «b), ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «b) ed e),»;

     alla lettera e), capoverso 7, le parole: «lettere a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)» e le parole: «dell'articolo 16, comma 3.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto».

     All'articolo 8:

     al comma 1, le parole: «452-quinquies, 452-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «452-quinquies e 452-sexies» e la parola: «, anche,» è sostituita dalla seguente: «anche».

     All'articolo 9:

     al comma 2, le parole: «Fondi di riserve speciali» sono sostituite dalle seguenti: «Fondi di riserva e speciali»;

     al comma 3, dopo le parole: «Al Commissario» sono inserite le seguenti: «unico di cui al comma 1».

     Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

     «Art. 9-bis (Misure per rafforzare lo sviluppo del Mezzogiorno). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un dipartimento denominato "Dipartimento per il Sud", da disciplinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012. Il Dipartimento cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud, come definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2025.

     2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del comma 1, è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per il Sud. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di organizzazione interna di cui al primo periodo, è soppressa la Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per il Sud, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi alla predetta Struttura di missione.

     3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, presso il Dipartimento per il Sud sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e cinque uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di tre unità di personale dirigenziale generale e di quattro unità di personale dirigenziale non generale. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo e l'incarico di Capo del Dipartimento possono essere conferiti, in sede di prima applicazione, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine, è autorizzata la spesa di 275.183 euro per l'anno 2025 e di 1.651.097 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

     4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per il Sud è assegnato il contingente di sessanta unità di personale non dirigenziale della Struttura di missione ZES, che sono state individuate, nel limite di trenta unità, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite di trenta unità, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi ordini, organi, enti o istituzioni, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 507.108 euro per l'anno 2025 e di 3.042.644 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

     5. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per il Sud è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 12, comma 11, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, già attribuito alla Struttura di missione ZES. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo annuo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Il Dipartimento per il Sud può procedere alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per lo sviluppo di analisi, studi e ricerche nelle materie di competenza del Dipartimento. Per le finalità di cui al precedente periodo, a decorrere dall'anno 2026, è autorizzata la spesa nel limite complessivo annuo di 200.000 euro.

     6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione ZES alla data di cui al comma 2, secondo periodo, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 3 nell'ambito del contingente di cui al comma 4, salva comunicazione, effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al comma 2, secondo periodo, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della Struttura di missione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 2, secondo periodo, cessano alla data di soppressione della predetta Struttura di missione, salvo conferma, fino alla naturale scadenza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 2, primo periodo.

     7. Tenuto conto di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, al Dipartimento per il Sud si applica la previsione di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Conseguentemente, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, il medesimo Dipartimento può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

     8. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, il Dipartimento per il Sud può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - INVITALIA SpA. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.444.310 annui a decorrere dall'anno 2026.

     9. Fermo restando quanto disposto dal comma 7, a decorrere dalla data di soppressione della Struttura di missione ZES cessano di avere efficacia tutte le previsioni dell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, concernenti la Struttura di missione ZES.

     10. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4, 5 e 8, pari a euro 782.291 per l'anno 2025 ed euro 7.838.051 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

     a) quanto a euro 782.291 per l'anno 2025 ed euro 7.838.051 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rivenienti ai sensi del comma 9;

     b) quanto a euro 7.838.051 annui a decorrere dall'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

     All'articolo 10:

     al comma 1, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,» e le parole: «richiesta dei medesimi per la concessione del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «richiesta da parte dei medesimi interessati per la concessione del suddetto»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. All'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La sopravvenuta agibilità dell'immobile o la mancata presentazione, nel termine di cui al precedente periodo, della domanda di contributo per la ricostruzione determinano la decadenza dalle misure di cui al primo periodo già riconosciute al soggetto interessato nel perdurare dell'inagibilità dell'immobile e nelle more della scadenza del predetto termine. In tali casi, non si dà luogo alla restituzione delle somme percepite ai sensi del presente comma"».

     All'articolo 11:

     al comma 1, le parole: «da quelle» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:»;

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. Alla realizzazione dei primi interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale con delibera del Consiglio dei ministri 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2, commi 3 e 4, e 3 e seguenti, ove compatibili, della legge 18 marzo 2025, n. 40. A tali fini, la durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico conseguente agli eventi di cui al primo periodo è fissata in cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è prorogabile fino a ulteriori cinque anni. La proroga è disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione da nominare ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 40 del 2025, acquisita l'intesa della regione Abruzzo.

     1-ter. Con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 40 del 2025, in coerenza con i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della medesima legge n. 40 del 2025, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, sono erogati contributi, fino all'80 per cento delle spese occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies del presente articolo, per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico:

     a) riparazione, ripristino o ricostruzione in sito degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito, attestato con perizia asseverata. Limitatamente alle unità immobiliari residenziali non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, il contributo è concesso, in deroga al limite percentuale di cui all'alinea del presente comma, fino al 50 per cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000 euro. I contributi di cui alla presente lettera possono essere concessi anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori da riportare nel computo estimativo della perizia. Alle parti comuni di un edificio residenziale il contributo è concesso fino all'80 per cento delle spese occorrenti se nell'edificio risulta almeno un'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa, ovvero fino al 50 per cento delle spese occorrenti e comunque nel limite massimo di 150.000 euro se nell'edificio risultano soltanto unità immobiliari non destinate, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale, abituale e continuativa;

     b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;

     c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

     d) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;

     e) delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis al fine di garantirne la continuità; allo scopo di favorire la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e di ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate, la delocalizzazione definitiva delle attività agricole e zootecniche in strutture temporanee che, per le loro caratteristiche, possono essere utilizzate in via definitiva è assentita, su richiesta del titolare dell'impresa, dal competente ufficio regionale;

     f) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

     g) interventi per far fronte a interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonchè di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi calamitosi di cui al comma 1-bis.

     1-quater. I contributi di cui al comma 1-ter possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies:

     a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;

     b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

     1-quinquies. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 1-quater, lettera a), nonchè gli immobili danneggiati di cui al comma 1-quater, lettera b), sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili di cui al comma 1-septies.

     1-sexies. I contributi di cui al comma 1-quater sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione e il ripristino o la ricostruzione di cui al comma 1-ter e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione, per i quali è concesso un ulteriore contributo fino a 10.000 euro.

     1-septies. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai sensi del primo periodo, il fondo per la ricostruzione di conto capitale di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025 è incrementato nella misura di 12,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede:

     a) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la quota assegnata al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2025, relativa al sostegno agli interventi di delocalizzazione degli edifici ubicati nelle aree urbanizzate del quartiere Santa Maria di Chieti e alla messa in sicurezza del territorio, relativamente al dissesto idrogeologico avvenuto nei mesi di maggio e giugno 2023;

     b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri».

     Nel titolo, dopo le parole: «Terra dei fuochi» sono inserite le seguenti: «e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud».