§ 14.4.204 - D.L. 31 maggio 2014, n. 83.
Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:31/05/2014
Numero:83


Sommario
Art. 1.  Art-Bonus - Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura
Art. 2.  Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei
Art. 3.  Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta
Art. 4.  Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali
Art. 5.  Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico - sinfoniche
Art. 6.  Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualità dell'offerta
Art. 7.  Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali
Art. 8.  Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica
Art. 9.  Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi
Art. 10.  Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico
Art. 11.  Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche
Art. 11 bis.  Start-up turismo
Art. 12.  Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici
Art. 13.  Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici al fine di favorire l'imprenditorialità turistica
Art. 13 bis.  Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping
Art. 14.  Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei
Art. 15.  Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Art. 16.  Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.
Art. 17.  Norme per la copertura finanziaria
Art. 18.  Entrata in vigore


§ 14.4.204 - D.L. 31 maggio 2014, n. 83. [1]

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

(G.U. 31 maggio 2014, n. 125)

 

Titolo I

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA

 

Art. 1. Art-Bonus - Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

     1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate [2].

     2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 [3].

     3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

     4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonchè della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonchè le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato [4].

     6. L'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'art. 14, comma 3, del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 5 [5].

     7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e in 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'art. 17 [6].

 

     Art. 2. Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei

     1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente prefettura - ufficio territoriale del Governo [7]:

     a) nell'esercizio dei propri poteri, il Direttore generale di progetto assicura che siano in ogni caso osservate le seguenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture:

     1) pubblicazione di un avviso di pre-informazione relativo ai lavori, ai servizi e alle forniture che la stazione appaltante intende affidare;

     2) redazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al numero 1), sulla base delle richieste pervenute dalle imprese interessate all'assegnazione dei contratti che abbiano i requisiti di qualificazione necessari, di un elenco formato sulla base del criterio della data di ricezione delle domande presentate dalle imprese aventi titolo;

     3) formulazione, da parte della stazione appaltante, degli inviti a presentare offerte di assegnazione dei contratti alle imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2), sulla base dell'ordine di iscrizione di ciascuna impresa nell'elenco medesimo;

     4) utilizzazione, in sede di aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture affidati dalla stazione appaltante, in luogo del criterio del massimo ribasso, in via facoltativa, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o della media;

     5) esclusione dall'elenco di cui al numero 2) dell'impresa che non abbia risposto all'invito rivolto a presentare offerte di assegnazione dei contratti;

     6) possibilità di rivolgere a ciascuna impresa inviti successivi al primo, solo dopo che sono state invitate tutte le altre imprese iscritte nell'elenco di cui al numero 2) [8];

     b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è elevata a 1,5 milioni di euro; al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura negoziata, le lettere di invito, l'elenco e il dettaglio delle offerte e l'esito della gara dopo l'aggiudicazione sono resi pubblici nei siti web istituzionali della relativa Soprintendenza e del Grande Progetto Pompei [9];

     c) in deroga alla disposizione dell'art. 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore termine, non superiore a quindici giorni, a tal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contratto di appalto è risolto di diritto, l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'art. 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata [10];

     c-bis) la misura della garanzia a corredo dell'offerta prevista dall'art. 75 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, è aumentata dal 2 per cento al 5 per cento [11];

     d) è sempre consentita l'esecuzione di urgenza di cui all'art. 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga alle disposizioni dell'art. 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario, sotto le riserve di legge;

     e) il Direttore generale di progetto può revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento al fine di garantire l'accelerazione degli interventi e di superare difficoltà operative che siano insorte nel corso della realizzazione degli stessi; può altresì attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5;

     f) (Omissis) [12];

     g) (Omissis) [13];

     h) in deroga all'art. 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè alle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progetti è sostituita da un'attestazione di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'art. 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loro conformità alla normativa vigente, rilasciata dal Direttore generale di progetto [14].

     2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto e presso l'Unità «Grande Pompei» nell'ambito del contingente di cui all'art. 1, commi 2 e 5, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non è assoggettato al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza [15].

     3. Al comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 è prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proposta presentata dal Direttore generale di progetto, di cui al comma 6, di un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4.»;

     b) al quarto periodo, le parole: «svolge anche le funzioni di "Conferenza di servizi permanente", ed», sono soppresse;

     c) il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce gli effetti previsti dall'art. 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati.» [16].

     3-bis. Al comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «L'Unità, su proposta del direttore generale di progetto, approva un piano strategico» sono sostituite dalle seguenti: «L'Unità, sulla base delle indicazioni fornite dal direttore generale di progetto, redige un piano strategico» [17].

     4. Resta fermo il disposto dell'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

     5. Per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma, è costituita, presso la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, una segreteria tecnica di progettazione composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, entro il limite di spesa di 900.000 euro annui, per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto d'intesa con il Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia [18].

     5-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di snellire i procedimenti amministrativi e la necessità di garantire l'effettività e l'efficacia dei controlli, anche preventivi, il Direttore generale di progetto, in considerazione del rilevante impatto del Grande Progetto Pompei e coerentemente con quanto stabilito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, adotta un piano di gestione dei rischi e di prevenzione della corruzione e individua un responsabile di comprovata esperienza e professionalità, anche scelto tra i membri della segreteria tecnica di cui al comma 5, deputato all'attuazione e alla vigilanza sul funzionamento e sull'organizzazione del piano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [19].

     5-ter. Al fine di proseguire nell'azione di rilancio economico-sociale e di riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito UNESCO "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, nonchè le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto al direttore generale di progetto ivi previste, sono assicurati fino al 31 dicembre 2026, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 900.000 euro. Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonchè per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Il direttore generale di progetto assume la denominazione di "direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi" e svolge altresì funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 [20].

     5-quater. Il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è integrato da un esperto in mobilità e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 150.000 euro [21].

     6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015, nel limite di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell'art. 17. A decorrere dall'anno 2016, nel limite massimo di 900.000 euro annui, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia [22].

 

     Art. 3. Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta

     1. Entro il 31 dicembre 2014 è predisposto il Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, comprendente la Reggia, il Parco reale, il Giardino «all'inglese», l'Oasi di San Silvestro e l'Acquedotto Carolino, con l'obiettivo di restituirlo alla sua esclusiva destinazione culturale, educativa e museale. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un commissario straordinario. Il commissario è nominato tra esperti di comprovata competenza provenienti dai ruoli del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali e dura in carica fino al 31 dicembre 2014 [23].

     2. Ferme restando le attribuzioni della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta e delle altre amministrazioni in ordine alla gestione ordinaria del sito, il commissario di cui al comma 1, consegnatario unico dell'intero complesso, svolge i seguenti compiti:

     a) convoca riunioni tra tutti i soggetti pubblici e privati che operano negli spazi del complesso della Reggia, anche allo scopo di verificare la compatibilità delle attività svolte con la destinazione culturale, educativa e museale del sito;

     b) coordina i soggetti di cui alla lettera a) e lo svolgimento di tutte le attività in essere negli spazi del complesso della Reggia al fine di garantire la realizzazione del Progetto di cui al comma 1;

     c) gestisce gli spazi comuni del complesso della Reggia, monitorandone l'uso da parte dei soggetti di cui alla lettera a);

     d) predispone entro il 31 dicembre 2014, d'intesa con la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, con l'Agenzia del Demanio e con il Ministero della difesa, il Progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro esclusiva destinazione culturale, educativa e museale, stabilendo un crono-programma relativo alla delocalizzazione graduale delle attività svolte negli spazi del complesso e definendo la destinazione d'uso degli spazi medesimi. A tal fine si avvale anche dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura» di cui all'art. 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Progetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo [24].

     3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 è definito il compenso del commissario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e ne sono ulteriormente specificati i compiti nell'ambito di quelli indicati al comma 2. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 50.000 euro per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 17 [25].

 

     Art. 4. Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali

     1. Il comma 1-bis dell'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'art. 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è rinominato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto «1-ter». Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti e anche in relazione al comma 5 dell'art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, al comma 1-ter dell'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come rinominato dal presente articolo, al primo periodo, le parole: «di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonchè di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità» sono soppresse e le parole: «le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le sopraintendenze, sentiti gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici territoriali del Ministero, d'intesa con i Comuni», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'art. 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonchè in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'art. 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali» [26].

     2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [27].

 

     Art. 5. Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico - sinfoniche

     1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico - sinfoniche, all'art. 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni [28]:

     a) al comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purchè tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di non conformità dei contratti aziendali con il contratto nazionale di lavoro;»;

     b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

     «13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, è estesa l'applicazione dell'art. 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto che risulti ancora eccedente, è assunto a tempo indeterminato, tramite procedure di mobilità avviate dalla fondazione, dalla società Ales S.p.A., in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d'idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando al personale assunto la disciplina anche sindacale in vigore presso Ales S.p.A.»;

     c) al comma 15, alinea, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

     d) al comma 15, lettera a), numero 5), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.»;

     e) il comma 16 è sostituito dal seguente:

     «16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1º gennaio 2015. La decorrenza può comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di cui al presente articolo determina comunque l'applicazione dell'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.»;

     f) al comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. Tali riduzioni non possono in ogni caso essere superiori al 50 per cento di un ventiseiesimo dello stipendio di base» [29];

     f-bis) il comma 19-bis è abrogato [30];

     g) dopo il comma 21, è inserito il seguente:

     «21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono altresì determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonchè per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, si dotano di forme organizzative speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.» [31].

     1-bis. Le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale di cui all'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, corredati di tutti gli atti indicati al comma 2 del citato art. 11 e, in particolare, del referto del collegio dei revisori dei conti, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettere a), g) e g-bis), del medesimo art. 11, ove tale transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione dei predetti piani di risanamento, ancorchè non abbiano proposto il piano di cui all'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [32].

     2. Al fine di valorizzare e sostenere le attività operistiche nella capitale d'Italia, la «Fondazione Teatro dell'Opera di Roma» assume il nome di Fondazione «Teatro dell'Opera di Roma Capitale».

     3. Le amministrazioni straordinarie delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che non abbiano ancora adeguato i propri statuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate sino alla nomina dei nuovi organi ordinari a seguito della approvazione del nuovo statuto con le modalità e nei termini previsti nell'art. 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, e comunque previa verifica della sussistenza degli eventuali requisiti di cui al citato art. 11, comma 21-bis, come introdotto dal comma 1, lettera g) del presente articolo.

     4. Il trattamento economico, ove previsto, dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, nonchè dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche non può superare il limite massimo retributivo previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Tale limite è riferito al trattamento economico onnicomprensivo, incluso ogni trattamento accessorio riconosciuto. I contratti in essere sono adeguati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5. Sono abrogati:

     a) l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;

     b) il comma 327 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [33].

     6. Il fondo di rotazione di cui all'art. 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è incrementato, per l'anno 2014, di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari». Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.

     6-bis. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un tavolo tecnico tra le fondazioni lirico-sinfoniche, il sistema bancario e la società Cassa depositi e prestiti Spa, finalizzato all'individuazione di misure utili a garantire la sostenibilità del debito gravante sulle fondazioni medesime e il contenimento degli oneri finanziari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [34].

     7. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione del comma 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [35].

 

     Art. 6. Disposizioni urgenti per la crescita del settore cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti esteri in Italia e il miglioramento della qualità dell'offerta

     1. All'art. 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «euro 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «dieci milioni di euro» e le parole: «opera filmica» sono sostituite dalle seguenti: «impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d'imposta».

     1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2015 [36].

     2. All'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3, le parole: «110 milioni di euro a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «110 milioni di euro per l'anno 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» [37];

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonchè quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare, rispettivamente, ai benefici di cui al comma 1, con particolare riguardo a quello previsto dall'art. 1, comma 335, della citata legge n. 244 del 2007, e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 giugno 2014.».

     2-bis. [Per favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico-culturale, alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, è riconosciuto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche. L'intervento è riservato alle sale esistenti almeno dal 1° gennaio 1980, secondo le disposizioni contenute nel decreto previsto nel comma 2-quater; il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000 euro e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 2-sexies, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo] [38].

     2-ter. [Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, ovvero è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al comma 2-bis] [39].

     2-quater. [Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti, in particolare, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al comma 2-bis e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonchè le ulteriori specificazioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 2-sexies] [40].

     2-quinquies. [Le agevolazioni fiscali previste dal comma 2-bis del presente articolo sono alternative e non cumulabili con i contributi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e con le agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 327, lettera c), numero 1), della legge 24 dicembre 2007, n. 244] [41].

     2-sexies. [Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 2-bis, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo per il restauro delle sale cinematografiche, da istituire nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo è alimentato, nella misura di massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, con le risorse di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio] [42].

     3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 del presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'art. 17 [43].

 

     Art. 7. Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali [44]

     1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e paesaggistico e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare, anche mediante acquisizione, interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dal 1 gennaio 2017, al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi [45].

     2. All'art. 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi in favore dei beni culturali»;

     b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

     «4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».

     3. Nell'ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, il Fondo «Mille giovani per la cultura» previsto dall'art. 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è rifinanziato con stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015 [46].

     3-bis. Al terzo periodo del comma 24 dell'art. 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2015» [47].

     3-ter. Il comma 25 dell'art. 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:

     «25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e sono previste le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)» [48].

     3-quater. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il "Programma Italia 2019", volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città a «Capitale europea della cultura 2019». Il «Programma Italia 2019» individua, secondo principi di trasparenza e pubblicità, anche tramite portale web, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 ed è approvato con il decreto ministeriale di cui al quarto periodo del presente comma. I programmi di ciascuna città, sulla base dei progetti già inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il quale sono individuate altresì le risorse necessarie per la sua realizzazione. Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, è redatto l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di «Capitale italiana della cultura» ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana «Capitale europea della cultura 2019». I progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura» al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica i programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata «Capitale italiana della cultura», finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali. Il titolo di "Capitale italiana della cultura" è conferito, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche per l'anno 2021 e per i successivi [49].

     4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede ai sensi dell'art. 17.

 

     Art. 8. Misure urgenti per favorire l'occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica [50]

     1. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonchè valorizzazione dei beni culturali in gestione, gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali possono impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di età non superiore a quaranta anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. A decorrere dall'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi della normativa vigente, degli elenchi nazionali dei professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, i contratti di cui al precedente periodo sono riservati ai soggetti iscritti in detti elenchi. In nessun caso i rapporti di cui al presente comma possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici. I rapporti di cui al presente comma sono comunque valutabili ai fini di eventuali successive procedure selettive nella pubblica amministrazione.

     2. I rapporti di lavoro per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.

     3. La finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali può essere conseguita, con riguardo ai giovani professionisti di cui al comma 1 di età non superiore a ventinove anni, mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli enti pubblici territoriali, di apposite iniziative nell'ambito del servizio civile nazionale, settore patrimonio artistico e culturale.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 17. Le regioni e gli enti pubblici territoriali provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque nel rispetto delle norme di contenimento della spesa complessiva di personale.

 

Titolo II

MISURE URGENTI A SUPPORTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEL SETTORE CULTURALE E TURISTICO

 

     Art. 9. Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi

     1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nonchè, per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 5, alle agenzie di viaggi e ai tour operator che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, pubblicato nel supplemento straordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al citato decreto è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo [51].

     2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

     a) impianti wi-fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download [52];

     b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;

     c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purchè in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi [53];

     d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

     e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

     f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;

     g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

     2-bis. Sono esclusi dalle spese di cui al comma 2 i costi relativi alla intermediazione commerciale [54].

     3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del 1º gennaio 2015 [55].

     4-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa [56].

     4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonchè le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

     5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede ai sensi dell'art. 17.

 

     Art. 10. Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico [57]

     1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7.

     2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7 del presente articolo, secondo le modalità ivi previste.

     2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma 2 comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, con riferimento, in particolare, a:

     a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;

     b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

     c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

     d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

     e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 [58].

     2-ter. [Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonchè per promuovere l'adozione e la diffusione della "progettazione universale" e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale] [59].

     3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto della normativa europea in tema di aiuti di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015 [60].

     4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:

     a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito di imposta;

     b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

     c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

     d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

     e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

     5. [Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonchè per promuovere l'adozione e la diffusione della «progettazione universale» e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale] [61].

     6. Per favorire il rafforzamento delle imprese turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e reti d'impresa:

     a) all'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) al comma 4, le parole: «nei territori costieri» sono soppresse, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» e le parole: «nei medesimi territori» sono sostituite dalle seguenti: «nei territori interessati»;

     2) al comma 5, al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» e il secondo periodo è soppresso;

     3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Nell'ambito dei distretti, come individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, anche al fine di aumentare l'attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie»;

     4) al comma 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) i distretti costituiscono "zone a burocrazia zero" ai sensi dell'art. 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

     b) in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le misure di agevolazione e di semplificazione connesse al regime proprio delle «zone a burocrazia zero» trovano applicazione per tutte le aree e gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del distretto turistico, ancorchè soggetti a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico;

     c) il contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, è utilizzabile con riferimento al settore turistico anche per il perseguimento dei seguenti obiettivi: supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto; incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditoria turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.

     7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, di 50 milioni di euro per l'anno 2016, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'art. 17. Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi nè destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo [62].

 

     Art. 11. Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche

     1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e adotta il piano straordinario della mobilità turistica. Tale piano favorisce la fruibilità del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori, al Sud Italia e alle aree interne del Paese [63].

     2. Per promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di amministrazione procedente, convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

     3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, mototuristici, fluviali e ferroviari, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonchè ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito, con acquisizione delle eventuali migliorie, senza corresponsione di alcun corrispettivo, al momento della restituzione del bene, mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica, a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da soggetti fino a quaranta anni, con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il termine di durata della concessione non può essere superiore a nove anni, rinnovabili per altri nove anni, tenendo in considerazione le spese di investimento sostenute [64].

     3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, le agevolazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative [65].

     3-ter. Al fine di potenziare l'offerta turistico-culturale e di valorizzare con azioni congiunte il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione, nell'ambito del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del turismo in Italia, assumono priorità i progetti di valorizzazione del paesaggio, anche tramite l'ideazione e la realizzazione di itinerari turistico-culturali dedicati, inseriti nei circuiti nazionali di cui al comma 2 e nei percorsi di cui al comma 3. Gli itinerari sono finalizzati a mettere in rete i siti di interesse culturale e paesaggistico presenti in diversi territori, migliorandone la fruizione pubblica. A tal fine, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, predispongono, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero dello sviluppo economico, appositi progetti, elaborati sulla base dell'analisi dei territori e della mappatura delle risorse nonchè della progettazione di interventi concreti e mirati a favorire l'integrazione turistica [66].

     4. All'art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014», e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.» [67].

     5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [68].

 

          Art. 11 bis. Start-up turismo [69]

     1. In aggiunta a quanto stabilito dall'art. 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio; l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonchè l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonchè lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.

     2. Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile.

     3. Le società di cui al comma 2, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2015.

 

Titolo III

MISURE URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO

 

     Art. 12. Misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti in materia di beni culturali e paesaggistici [70]

     1. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica, all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.»;

     b) (Omissis) [71].

     1-bis. Al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici, i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere riesaminati, d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, da apposite commissioni di garanzia per la tutela del patrimonio culturale, costituite esclusivamente da personale appartenente ai ruoli del medesimo Ministero e previste a livello regionale o interregionale dal regolamento di organizzazione di cui all'art. 14, comma 3. Le commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che è trasmesso per via telematica dai competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozione, alle commissioni e altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre giorni dalla sua ricezione. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato. La procedura di cui al presente comma si applica altresì nell'ipotesi di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche su iniziativa dell'amministrazione procedente. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, con il quale sono disciplinate le funzioni e la composizione delle commissioni, il potere di riesame di cui al presente comma è attribuito ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'art. 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233. Alle attività delle commissioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti delle predette commissioni non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati [72].

     1-ter. Per assicurare la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonchè per favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organo che ha adottato l'atto, secondo le disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [73].

     2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'art. 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonchè allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con il medesimo regolamento sono altresì individuate:

     a) le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità già compresi nell'allegato 1 al suddetto regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;

     b) le tipologie di intervento di lieve entità che possano essere regolate anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali [74].

     3. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 dell'art. 108 dopo la parola «pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati» e dopo la parola «valorizzazione» sono inserite le seguenti: «, purchè attuate senza scopo di lucro.»;

     b) all'art. 108, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Sono in ogni caso libere le seguenti attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

     1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, nè l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, nè, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi;

     2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto» [75].

     4. Al fine di semplificare la consultazione degli archivi, sono adottate le seguenti modificazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni:

     a) la lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 122 è abrogata [76];

     b) al comma 1 dell'art. 41, primo periodo, le parole «quarant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «trent'anni».

     5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [77].

 

     Art. 13. Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici al fine di favorire l'imprenditorialità turistica

     1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e ai sensi dell'art. 29, comma 2-ter, della medesima legge:

     a) l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive;

     b) l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

     2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di semplificazione previsti dal comma 1.

     3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [78].

 

     Art. 13 bis. Istituzione del gruppo di lavoro sul tax free shopping [79]

     1. È istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un gruppo di lavoro finalizzato a individuare principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free shopping, per la corretta applicazione dell'art. 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al fine di individuare risorse da destinare alle attività di promozione del turismo.

     2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, partecipano rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero della giustizia, del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     3. Entro cinque mesi dall'inizio della sua attività il gruppo di lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

     4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 14. Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei

     1. Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'adozione delle misure di riordino finalizzate a conseguire ulteriori riduzioni della spesa ai sensi della normativa vigente e al fine di assicurare l'unitarietà e la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale a seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato lo stato d'emergenza, all'art. 54, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici, coordinati da un segretario generale, e in non più di due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non può essere superiore a ventiquattro.»;

     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.» [80].

     2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, i poli museali, gli istituti e luoghi della cultura statali e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, possono essere trasformati in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco dei poli museali e delle soprintendenze già dotate di autonomia. Nelle strutture di cui al primo periodo del presente comma, vi è un amministratore unico, in luogo del consiglio di amministrazione, da affiancare al soprintendente, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'art. 117, comma 2, lettere a) e g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 [81].

     2-bis. Al fine di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il profilo dell'innovazione tecnologica e digitale, con il regolamento di cui al comma 3 sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale. I relativi incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, nella gestione di istituti e luoghi della cultura o nella gestione di strutture, enti, organismi pubblici e privati, nonchè a esperti di riconosciuta fama nelle materie afferenti allo specifico istituto o luogo della cultura o in materie attinenti alla gestione del patrimonio culturale, anche in deroga ai contingenti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero della cultura. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 [82].

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi della normativa vigente, sono abrogati gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Con il medesimo regolamento di organizzazione di cui al precedente periodo, sono altresì apportate le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, necessarie all'attuazione del comma 2.

     4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [83].

 

     Art. 15. Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

     1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite temporale di cui all'art. 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli del personale comandato.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, nonchè per prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare i connessi interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure di mobilità con il passaggio diretto a domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che presentano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali. Tali procedure possono interessare in particolare profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo criteri e nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con conferma della situazione di soprannumerarietà e di eccedenza da parte dell'amministrazione di provenienza.

     2-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale della I area di ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, risultante in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 11, lettere c), d) ed e), e 12, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. In relazione alle unità di personale della I area risultanti in soprannumero nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è reso indisponibile, nelle dotazioni organiche del personale delle aree II e III del medesimo Ministero, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario [84].

     2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis nonchè al fine di assicurare la piena funzionalità degli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, è di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi [85].

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede ai sensi dell'art. 17 [86].

 

     Art. 16. Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. [87]

     1. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di migliorare la promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione, anche in occasione della Presidenza italiana del semestre europeo e di EXPO 2015, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è trasformata in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

     2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali e per favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali, nella piattaforma tecnologica e nella rete internet attraverso il potenziamento del portale "Italia.it", anche al fine di realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti e canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi della cultura [88].

     3. L'ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato. L'ENIT stipula convenzioni con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali ed altri enti pubblici. Fermo restando quanto disposto dall'art. 37, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le attività riferite a mercati esteri e le forme di collaborazione con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura sono regolate da intese stipulate con il Ministero degli affari esteri [89].

     4. Fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato e al fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attività di ENIT prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione sono svolte da un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno 2014.

     5. Il presidente dell'ENIT è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente, da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con funzioni di amministratore delegato, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno dei quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, che altresì designa il Presidente [90].

     6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti dell'ente nell'ambito delle finalità di cui al comma 2 e prevede, tra l'altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto ad alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso di spese. Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata, nonchè dell'Osservatorio nazionale del turismo. L'ENIT può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni [91].

     7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente dell'ENIT, sono definiti:

     a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT, nell'ambito della missione ad esso affidata ai sensi e nei termini di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo;

     b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;

     c) le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all'ENIT stessa;

     d) le strategie per il miglioramento dei servizi;

     e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

     f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni all'ENIT, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

     f-bis) le procedure e gli strumenti idonei a monitorare la reputazione dell'Italia nella rete web, nell'ambito degli interventi volti a migliorare l'offerta turistica nazionale [92].

     8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla individuazione nello statuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale, individuando, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell'ENIT e anche della prioritaria esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle attività promo-commerciali, la dotazione organica dell'ente come trasformato ai sensi del presente articolo, nonchè le unità di personale in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all'ENIT come trasformata ai sensi del presente articolo. Il piano, inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT [93].

     9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8, il personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT assegnato all'ente trasformato ai sensi del presente articolo può optare per la permanenza presso quest'ultimo oppure per il passaggio al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo o ad altra pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica acquisisce dall'ENIT l'elenco del personale interessato alla mobilità e del personale in servizio presso ENIT non assegnato all'ENIT stessa dal medesimo piano di riorganizzazione di cui al comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione presso le amministrazioni pubbliche, a favorirne la collocazione, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'assegnazione del personale presso le amministrazioni interessate con inquadramento sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il medesimo decreto. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione.

     10. L'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4 pone in liquidazione la società Promuovi Italia S.p.A. secondo le disposizioni del Codice Civile. Il liquidatore della società Promuovi Italia S.p.a. può stipulare accordi con le società Italia Lavoro S.p.a. e Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. che prevedano il trasferimento presso queste ultime di unità di personale non assegnate all'ENIT come trasformato ai sensi del presente articolo, anche al fine di dare esecuzione a contratti di prestazione di servizi in essere alla data di messa in liquidazione della società Promuovi Italia S.p.a. [94].

     11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione della società Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto, fatta eccezione per l'IVA, e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

     12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [95].

 

Titolo IV

NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

 

     Art. 17. Norme per la copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 47,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 84,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

     a) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, ai 6 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     b) quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

     1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 11, comma 3, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 [96].

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 18. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

 

Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83. (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Considerata la straordinaria necessità e urgenza di reperire risorse, anche mediante interventi di agevolazione fiscale, per garantire la tutela del patrimonio culturale della Nazione e lo sviluppo della cultura, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;

     Considerata la straordinaria necessità e urgenza di porre immediato rimedio allo stato di emergenza e degrado in cui versano numerosi siti culturali italiani, con particolare riguardo all'area archeologica di Pompei, al complesso della Reggia di Caserta e alle aree colpite da calamità naturali quali la Regione Abruzzo e la città di L'Aquila;

     Considerata la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per il rilancio del turismo al fine di promuovere l'imprenditorialità turistica e di favorire la crescita di un settore produttivo strategico per la ripresa economica del Paese, nonchè di assicurare la competitività dell'offerta turistico-culturale italiana, anche mediante processi di digitalizzazione e informatizzazione del settore;

     Considerata la straordinaria necessità e l'urgenza di assicurare, nell'ambito della più ampia politica di revisione della spesa, l'organica tutela di interessi strategici sul piano interno e internazionale, tramite interventi sulla organizzazione, sui procedimenti e sul personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e di ENIT-Agenzia nazionale del turismo;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 2014;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Titolo I

MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA

 

     Art. 1. ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

     1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:

     a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;

     b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

     2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

     3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

     4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

     5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonchè della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

     6. L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3, del presente decreto, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico.

     7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.

 

     Art. 2. Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei

     1. Agli affidamenti di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, si applicano, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi previsti, le seguenti disposizioni:

     a) il Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, può avvalersi dei poteri previsti dall'articolo 20, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, fatti salvi gli effetti del protocollo di legalità stipulato con la competente Prefettura - Ufficio territoriale del Governo;

     b) la soglia per il ricorso alla procedura negoziata di cui all'articolo 204 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è elevata a 3,5 milioni di euro;

     c) in deroga alla disposizione dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il Direttore generale di progetto procede all'aggiudicazione dell'appalto anche ove l'aggiudicatario non abbia provveduto a fornire, nei termini di legge, la prova del possesso dei requisiti dichiarati o a confermare le sue dichiarazioni; nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda neppure nell'ulteriore termine a tal fine assegnatogli dal Direttore generale di progetto il contratto di appalto è risolto di diritto, l'amministrazione applica le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e procede ad aggiudicare l'appalto all'impresa seconda classificata;

     d) è sempre consentita l'esecuzione di urgenza di cui all'articolo 11, comma 12, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, anche durante il termine dilatorio e quello di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto di cui ai commi 10 e 10-ter del medesimo articolo, atteso che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari; in deroga alle disposizioni dell'articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori avviene immediatamente dopo la stipula del contratto con l'aggiudicatario, sotto le riserve di legge;

     e) il Direttore generale di progetto può revocare in qualunque momento il responsabile unico del procedimento al fine di garantire l'accelerazione degli interventi e di superare difficoltà operative che siano insorte nel corso della realizzazione degli stessi; può altresì attribuire le funzioni di responsabile unico del procedimento anche ai componenti della Segreteria tecnica di cui al comma 5;

     f) in deroga all'articolo 205 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, le percentuali ivi stabilite nei commi 2, 3 e 4 per gli interventi in variazione del progetto sono elevate al trenta per cento;

     g) in deroga agli articoli 10, comma 6, e 119 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè dell'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, il responsabile del procedimento può sempre svolgere, per più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori;

     h) in deroga all'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè alle disposizioni contenute nella Parte II, Titolo II, Capo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, la verifica dei progetti è sostituita da un'attestazione del responsabile unico del procedimento di rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, del predetto Codice, ove richiesti, e della loro conformità alla normativa vigente.

     2. Il comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non è assoggettata al nulla osta o ad altri atti autorizzativi dell'amministrazione di appartenenza.

     3. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 è prevista l'istituzione di un Comitato di gestione con il compito di approvare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la proposta presentata dal Direttore generale di progetto, di cui al comma 6, di un "Piano strategico" per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione di cui al comma 4.»;

     b) al quarto periodo, le parole: «svolge anche le funzioni di "Conferenza di servizi permanente", ed», sono soppresse;

     c) il quinto e sesto periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati.».

     4. Resta fermo il disposto dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.

     5. Per accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei, al fine di rispettare la scadenza del programma, è costituita una segreteria tecnica di progettazione presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 12 mesi, entro i limiti di spesa di 900.000 euro, per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto d'intesa con il Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.

     6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, nel limite massimo di 400.000 euro per l'anno 2014, si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Per l'anno 2015, nei limiti di 500.000 euro, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

 

     Art. 3. Misure urgenti per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta

     1. Entro il 31 dicembre 2014 è predisposto il Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, comprendente la Reggia, il Parco reale, il Giardino «all'inglese», l'Oasi di San Silvestro e l'Acquedotto Carolino, con l'obiettivo di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale. A tal fine, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, un commissario straordinario. Il commissario è nominato tra esperti di comprovata competenza, anche provenienti dai ruoli del personale dirigenziale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o delle altre amministrazioni statali e dura in carica fino al 31 dicembre 2014.

     2. Ferme restando le attribuzioni della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta e delle altre amministrazioni in ordine alla gestione ordinaria del sito, il commissario di cui al comma 1, consegnatario unico dell'intero complesso, svolge i seguenti compiti:

     a) convoca riunioni tra tutti i soggetti pubblici e privati che operano negli spazi del complesso della Reggia, anche allo scopo di verificare la compatibilità delle attività svolte con la destinazione culturale, educativa e museale del sito;

     b) coordina i soggetti di cui alla lettera a) e lo svolgimento di tutte le attività in essere negli spazi del complesso della Reggia al fine di garantire la realizzazione del Progetto di cui al comma 1;

     c) gestisce gli spazi comuni del complesso della Reggia, monitorandone l'uso da parte dei soggetti di cui alla lettera a);

     d) predispone entro il 31 dicembre 2014, d'intesa con la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta, con l'Agenzia del Demanio e con il Ministero della Difesa, il Progetto di riassegnazione e di restituzione degli spazi del complesso della Reggia alla loro destinazione culturale, educativa e museale. A tal fine si avvale anche dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura» di cui l'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Progetto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

     3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 è definito il compenso del commissario, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e ne sono ulteriormente specificati i compiti nell'ambito di quelli indicati al comma 2. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nei limiti di 50.000 euro, ai sensi dell'articolo 17.

 

     Art. 4. Disposizioni urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali

     1. Il comma 1-bis dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiunto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, è rinominato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto «1-ter». Al fine di rafforzare le misure di tutela del decoro dei siti culturali e anche in relazione al comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, al comma 1-ter dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come rinominato dal presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano procedimenti di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonchè in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa equivalente in termini di potenziale remuneratività, al titolare è corrisposto da parte dell'amministrazione procedente l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo di un dodicesimo del canone annuo dovuto».

     2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 5. Disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche

     1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     «Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purchè tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) e ferma restando l'applicazione del procedimento di cui al comma 19 in materia di autorizzazione alla sottoscrizione degli accordi in caso di non conformità dei contratti aziendali con il contratto nazionale di lavoro;»;

     b) il comma 13 è sostituito dal seguente:

     «13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, alle fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando il divieto di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, è estesa l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato. Il personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto che risulti ancora eccedente, è assunto a tempo indeterminato, tramite procedure di mobilità avviate dalla fondazione, dalla società Ales S.p.A., in base alle proprie esigenze produttive nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa prova d'idoneità finalizzata all'individuazione dell'inquadramento nelle posizioni disponibili, applicando al personale assunto la disciplina anche sindacale in vigore presso Ales S.p.A.»;

     c) al comma 15, alinea, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

     d) al comma 15, lettera a), numero 5), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.»;

     e) il comma 16 è sostituito dal seguente:

     «16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. La decorrenza può comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza. All'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei conti. Il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie nei termini di cui al presente articolo determina comunque l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.»;

     f) nel comma 19, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

     «, intendendosi per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza»;

     g) dopo il comma 21, è inserito il seguente:

     «21-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, sono altresì determinati, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non avente natura regolamentare da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio 2014, i criteri per la individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonchè per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, si dotano di forme organizzative speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative speciali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, determinato in una percentuale con valenza triennale, e contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile triennalmente, e adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, in deroga al comma 15, lettere a), numeri 2) e 3), e b), del presente articolo.»

     2. Al fine di valorizzare e sostenere le attività operistiche nella capitale d'Italia, la «Fondazione Teatro dell'Opera di Roma» assume il nome di Fondazione «Teatro dell'Opera di Roma Capitale».

     3. Le amministrazioni straordinarie delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che non abbiano ancora adeguato i propri statuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate sino alla nomina dei nuovi organi ordinari a seguito della approvazione del nuovo statuto con le modalità e nei termini previsti nell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, e comunque previa verifica della sussistenza degli eventuali requisiti di cui al citato articolo 11, comma 21-bis, come introdotto dal comma 1, lettera g) del presente articolo.

     4. Il trattamento economico, ove previsto, dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, nonchè dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni lirico-sinfoniche non può superare il limite massimo retributivo previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Tale limite è riferito al trattamento economico onnicomprensivo, incluso ogni trattamento accessorio riconosciuto. I contratti in essere sono adeguati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5. Sono abrogati:

     a) l'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100;

     b) i commi 326 e 327 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

     6. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è incrementato, per l'anno 2014, di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari». Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.

     7. Dall'attuazione del presente articolo, ad esclusione del comma 6, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 6. Disposizioni urgenti per attrarre investimenti esteri in Italia nel settore della produzione cinematografica ed audiovisiva

     1. All'articolo 1, comma 335, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le parole: «euro 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «dieci milioni di euro» e le parole: «opera filmica» sono sostituite dalle seguenti: «impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo d'imposta».

     2. All'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3, le parole: «110 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «115 milioni»;

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonchè quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferimento ai limiti da assegnare, rispettivamente, ai benefici di cui al comma 1, con particolare riguardo a quello previsto dall'articolo 1, comma 335, della citata legge n. 244 del 2007, e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 giugno 2014.».

     3. L'incremento di risorse di cui alla lettera a) del comma 2 decorre dal 1° gennaio 2015. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 17.

 

     Art. 7. Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per i beni e le attività culturali

     1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici, è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni del bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

     2. All'articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi in favore dei beni culturali»;

     b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

     «4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».

     3. Nell'ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, il Fondo «Mille giovani per la cultura» previsto dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della questione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti», è rifinanziato con stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015.

     4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 17.

 

     Art. 8. Misure urgenti per favorire l'occupazione giovanile presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica

     1. Gli istituti e i luoghi della cultura dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali istituiscono, secondo le rispettive competenze e in base ai rispettivi ordinamenti, elenchi nominativi di giovani di età non superiore ai 29 anni, laureati in storia dell'arte e in altre discipline afferenti ai beni e alle attività culturali, da impiegare, mediante contratti di lavoro flessibile, anche in deroga alle disposizioni del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, al fine del miglioramento del servizio pubblico di valorizzazione del bene culturale in gestione. Possono essere impiegati anche i giovani in possesso del titolo rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. In nessun caso i rapporti di cui ai periodi precedenti possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione. Ogni diversa previsione o pattuizione è nulla di pieno diritto e improduttiva di effetti giuridici.

     2. La medesima finalità di miglioramento del servizio di valorizzazione dei beni culturali grazie all'impiego dei giovani di cui al comma 1 può essere conseguita mediante la presentazione, da parte degli istituti della cultura di appartenenza pubblica o da parte dei corrispondenti uffici amministrativi competenti, anche su richiesta degli Enti pubblici territoriali, di appositi progetti nell'ambito del Servizio nazionale civile, settore patrimonio artistico e culturale.

     3. I rapporti di lavoro flessibile per le esigenze temporanee di cui al comma 1 non pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico di cui agli articoli 115 e 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, che non costituiscono in nessun caso motivo ostativo al ricorso ai predetti rapporti.

     4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i titoli di studio utili, le modalità di tenuta e di aggiornamento degli elenchi, le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 5, nonchè le modalità di individuazione dei giovani da impiegare, assicurando criteri di trasparenza, pubblicità, non discriminazione e rotazione.

     5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 17.

 

Titolo II

MISURE URGENTI A SUPPORTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEL SETTORE CULTURALE E TURISTICO

 

     Art. 9. Disposizioni urgenti recanti introduzione di un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi

     1. Per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo di cui al comma 2, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

     2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per spese relative a:

     a) impianti wi-fi;

     b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;

     c) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purchè in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;

     d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;

     e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;

     f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;

     g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.

     Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.

     3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

     4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonchè le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

     5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 17.

 

     Art. 10. Disposizioni urgenti per l'introduzione di un credito di imposta per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive

     1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i due successivi, alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo.

     2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

     3. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto è utilizzabile non prima del primo gennaio 2015.

     4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:

     a) le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta;

     b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

     c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 5;

     d) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;

     e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

     5. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

 

     Art. 11. Norme urgenti in materia di mobilità, accoglienza e guide turistiche

     1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redige e adotta il piano straordinario della mobilità turistica. Tale piano favorisce la fruibilità del patrimonio culturale con particolare attenzione alle destinazioni minori e al Sud Italia.

     2. Per promuovere la realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi permessi, nulla osta, autorizzazioni, licenze e atti di assenso comunque denominati, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in qualità di amministrazione procedente, convoca apposite conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

     3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 e per favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici, le case cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni e i fari, nonchè ulteriori immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, possono essere concessi in uso gratuito a imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, con oneri di manutenzione straordinaria a carico del concessionario. Il termine di durata della concessione non può essere superiore a sette anni, salvo rinnovo.

     4. All'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 ottobre 2014», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, nonchè, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio.».

     5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Titolo III

MISURE URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO

 

     Art. 12. Misure urgenti per la semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici

     1. Al fine di semplificare i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica, all'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.»;

     b) al comma 9, il primo e il secondo periodo sono soppressi e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.».

     2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modificazioni, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, nonchè allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

     3. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 3 dell'articolo 108 dopo la parola «pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati» e dopo la parola «valorizzazione» sono inserite le seguenti: «, purchè attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto.»;

     b) all'articolo 108, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Sono in ogni caso libere, al fine dell'esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attività, purchè attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:

     1) la riproduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, nè l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, nè l'uso di stativi o treppiedi;

     2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall'utente se non, eventualmente, a bassa risoluzione digitale.».

     4. Al fine di semplificare la consultazione degli archivi, sono adottate le seguenti modificazioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni:

     a) la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 122 è soppressa;

     b) al comma 1 dell'articolo 41, primo periodo, le parole «quarant'anni» sono sostituite dalle seguenti: «trent'anni».

     5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 13. Misure urgenti per la semplificazione degli adempimenti burocratici al fine di favorire l'imprenditorialità turistica

     1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 29, comma 2-ter, della medesima legge:

     a) l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive;

     b) l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

     2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di semplificazione previsti dal comma 1.

     3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 14. Misure urgenti per la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il rilancio dei musei

     1. Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'adozione delle misure di riordino finalizzate a conseguire ulteriori riduzioni della spesa ai sensi della normativa vigente e al fine di assicurare l'unitarietà e la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale a seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato lo stato d'emergenza, all'articolo 54, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali centrali e periferici, coordinati da un segretario generale, e in non più di due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, non può essere superiore a ventiquattro.»;

     b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

     2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, gli istituti e luoghi della cultura statali e gli uffici competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico, possono essere trasformati in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Nelle strutture di cui al primo periodo del presente comma, vi è un amministratore unico, in luogo del consiglio di amministrazione, da affiancare al soprintendente, con specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. I poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura di cui al primo periodo svolgono, di regola, in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all'articolo 117, comma 2, lettere a) e g), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi della normativa vigente, sono abrogati gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. Con il medesimo regolamento di organizzazione di cui al precedente periodo, sono altresì apportate le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, necessarie all'attuazione del comma 2.

     4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 15. Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

     1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale del comparto Scuola presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possono essere prorogate fino al 31 agosto 2015, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni in caso di inquadramento nei ruoli del personale comandato.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, nonchè per prevenire situazioni di emergenza e di grave degrado ed effettuare i connessi interventi non altrimenti differibili, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure di mobilità con il passaggio diretto a domanda da parte del personale non dirigenziale in servizio presso amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che presentano situazioni di soprannumerarietà rispetto alla dotazione organica o di eccedenza per ragioni funzionali. Tali procedure possono interessare in particolare profili con competenze tecniche specifiche in materia di beni culturali e paesaggistici. Il passaggio avviene previa selezione secondo criteri e nel rispetto dei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con conferma della situazione di soprannumerarietà e di eccedenza da parte dell'amministrazione di provenienza.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 17.

 

     Art. 16. Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A.

     1. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica, di migliorare la promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione, anche in occasione della Presidenza italiana del semestre europeo e di EXPO 2015, l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è trasformata in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

     2. L'ENIT, nel perseguimento della missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali.

     3. L'ENIT ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Ne costituiscono gli organi il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato. L'ENIT stipula convenzioni con le Regioni, gli enti locali ed altri enti pubblici. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 37, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le attività riferite a mercati esteri e le forme di collaborazione con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura sono regolate da intese stipulate con il Ministero degli affari esteri.

     4. Fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato e al fine di accelerare il processo di trasformazione, l'attività di ENIT prosegue nel regime giuridico vigente e le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione sono svolte da un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno 2014.

     5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede all'approvazione del nuovo statuto dell'ENIT. Lo statuto, adottato in sede di prima applicazione dal Commissario di cui al comma 4, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il presidente dell'ENIT è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

     6. Lo statuto dell'ENIT definisce i compiti dell'ente nell'ambito delle finalità di cui al comma 2 e prevede, tra l'altro, senza alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica, l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per il turismo e, in assenza di queste ultime, degli uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale, con funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi di cui al comma 3. I componenti del predetto consiglio non hanno diritto ad alcun compenso. Lo statuto stabilisce, altresì, che il consiglio di amministrazione sia composto, oltre che dal presidente dell'ENIT, da due membri nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'altro scelto tra gli imprenditori del settore, nel rispetto della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Lo statuto provvede alla disciplina delle funzioni e delle competenze degli organismi sopra indicati e della loro durata, nonchè dell'Osservatorio nazionale del turismo. L'ENIT può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

     7. Tramite apposita convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente dell'ENIT, sono definiti:

     a) gli obiettivi specificamente attribuiti all'ENIT, nell'ambito della missione ad esso affidata ai sensi e nei termini di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo;

     b) i risultati attesi in un arco temporale determinato;

     c) le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all'ENIT stessa;

     d) le strategie per il miglioramento dei servizi;

     e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

     f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni all'ENIT, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

     8. Al personale dell'ENIT, come trasformato ai sensi del presente articolo, continua ad applicarsi, fino alla individuazione nello statuto dello specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro dell'ENIT. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale, individuando, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti dell'ENIT e anche della prioritaria esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle attività promo-commerciali, la dotazione organica dell'ente come trasformato ai sensi del presente articolo, nonchè le unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all'ENIT come trasformata ai sensi del presente articolo. Il piano, inoltre, prevede la riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT.

     9. Dopo l'approvazione del piano di cui al comma 8, il personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT assegnato all'ente trasformato ai sensi del presente articolo può optare per la permanenza presso quest'ultimo oppure per il passaggio al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altra pubblica amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica acquisisce dall'ENIT l'elenco del personale interessato alla mobilità e del personale in servizio presso ENIT non assegnato all'ENIT stessa dal medesimo piano di riorganizzazione di cui al comma 8, e provvede, mediante apposita ricognizione presso le amministrazioni pubbliche, a favorirne la collocazione, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie e con contestuale trasferimento delle relative risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'assegnazione del personale presso le amministrazioni interessate con inquadramento sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il medesimo decreto. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione.

     10. L'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, è abrogato. Conseguentemente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Commissario di cui al comma 4 pone in liquidazione la società Promuovi Italia S.p.A. secondo le disposizioni del Codice Civile.

     11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione della società Promuovi Italia S.p.A. sono esclusi da ogni tributo e diritto, fatta eccezione per l'IVA, e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

     12. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Titolo IV

NORME FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE

 

     Art. 17. Norme per la copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli l, 2, comma 5, 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, 9, 10 e 15, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, a 47,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 81,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 88,20 milioni di euro per l'anno 2017, a 84,60 milioni di euro per l'anno 2018, a 75,20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

     a) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2014, ai 6 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,4 milioni di euro per l'anno 2017, a 7,6 milioni di euro per l'anno 2018 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     b) quanto a 41,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 83,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 77 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70,20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 18. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 29 luglio 2014, n. 106.

[2] Comma già modificato dall'art. 1, comma 11, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 318, della L. 28 dicembre 2015, n. 208. Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 183, comma 9, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[6] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[7] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[8] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[9] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[10] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[11] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[12] Lettera soppressa dalla L. di conversione.

[13] Lettera soppressa dalla L. di conversione.

[14] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[16] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[17] Comma inserito dalla L. di conversione.

[18] Comma già modificato dalla L. di conversione, dall'art. 16 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.

[19] Comma inserito dalla L. di conversione.

[20] Comma inserito dall'art. 16 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, già modificato dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, dall'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, dall'art. 1, comma 308, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, dall'art. 7 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, dall'art. 7 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 quater del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[21] Comma inserito dall'art. 7 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, già modificato dall'art. 7 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 quater del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[22] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 16 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[24] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[26] Comma così modificato dalla L. di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2015, n. 140, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni.

[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[28] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[29] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[30] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[31] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[32] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 24 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.

[33] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[34] Comma inserito dalla L. di conversione.

[35] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[36] Comma inserito dalla L. di conversione.

[37] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[38] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 333, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, fatto salvo quanto ivi previsto.

[39] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 333, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, fatto salvo quanto ivi previsto.

[40] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 333, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, fatto salvo quanto ivi previsto.

[41] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 333, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, fatto salvo quanto ivi previsto.

[42] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 333, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, fatto salvo quanto ivi previsto.

[43] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[44] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.

[45] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 80 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[47] Comma inserito dalla L. di conversione.

[48] Comma inserito dalla L. di conversione.

[49] Comma inserito dalla L. di conversione, già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 326, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[50] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.

[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[52] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 149, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[53] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[54] Comma inserito dalla L. di conversione.

[55] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[56] Comma inserito dalla L. di conversione.

[57] Articolo sostituito dalla L. di conversione.

[58] Comma inserito dall'art. 1, comma 320, della L. 28 dicembre 2015, n. 208.

[59] Comma inserito dall'art. 1, comma 320, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e abrogato dall'art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[60] Comma così modificato dall'art. 28 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

[61] Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

[62] Comma già modificato dall'art. 1, comma 7, della L. 11 dicembre 2016, n. 232 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[63] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[64] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[65] Comma inserito dalla L. di conversione.

[66] Comma inserito dalla L. di conversione.

[67] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[68] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[69] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[70] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.

[71] Lettera soppressa dalla L. di conversione.

[72] Comma inserito dalla L. di conversione.

[73] Comma inserito dalla L. di conversione.

[74] Comma così modificato dall'art. 25 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

[75] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[76] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[77] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[78] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[79] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[80] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[81] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[82] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 10 del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 22, comma 7 bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[83] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[84] Comma inserito dalla L. di conversione.

[85] Comma inserito dalla L. di conversione.

[86] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[87] Articolo già modificato dall'art. 1 del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla L. 18 novembre 2019, n. 132.

[88] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[89] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[90] Comma così modificato dall'art. 179 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

[91] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 179 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

[92] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[93] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[94] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[95] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[96] Comma inserito dalla L. di conversione.