§ 54.4.36 - D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185.
Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.4 misure di sostegno
Data:21/04/2000
Numero:185


Sommario
Art. 1.  (Principi generali)
Art. 2.  (Benefici)
Art. 3.  (Soggetti beneficiari)
Art. 4.  (Progetti finanziabili)
Art. 4 bis.  (Risorse finanziarie disponibili)
Art. 4 ter.  (Cumulo).
Art. 5.  Soggetti beneficiari.
Art. 6.  Progetti finanziabili.
Art. 7.  Soggetti beneficiari.
Art. 8.  Progetti finanziabili.
Art. 9.  (Principi generali).
Art. 10.  (Benefici).
Art. 10 bis.  (Soggetti beneficiari).
Art. 10 ter.  (Progetti finanziabili).
Art. 10 quater.  (Risorse finanziarie disponibili).
Art. 11.  Soggetti beneficiari.
Art. 12.  Progetti finanziabili.
Art. 12 bis.  (Ampliamenti aziendali).
Art. 13.  Principi generali.
Art. 14.  Ambito territoriale di applicazione.
Art. 15.  Benefici.
Art. 16.  Garanzie.
Art. 17.  Soggetti beneficiari.
Art. 18.  Progetti finanziabili.
Art. 19.  Soggetti beneficiari.
Art. 20.  Progetti finanziabili.
Art. 21.  Soggetti beneficiari.
Art. 22.  Progetti finanziabili.
Art. 23.  Disposizioni di attuazione.
Art. 24.  Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni.
Art. 25.  Disposizioni finanziarie.
Art. 26.  Disposizioni generali.
Art. 27.  Disposizioni transitorie.


§ 54.4.36 - D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185.

Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

(G.U. 6 luglio 2000 n. 156).

 

Titolo I

INCENTIVI IN FAVORE DELL'AUTOIMPRENDITORIALITA'

 

Capo 0I

Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi [1]

 

Art. 1. (Principi generali) [2]

     1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

 

     Art. 2. (Benefici) [3]

     1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento. Nel caso di imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione, la percentuale di copertura delle spese ammissibili è innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea [4].

     2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

 

     Art. 3. (Soggetti beneficiari) [5]

     1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:

     a) costituite da non più di sessanta mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione [6];

     b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

     c) costituite in forma societaria;

     d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

 

     Art. 4. (Progetti finanziabili) [7]

     1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonchè le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il predetto decreto. L'importo massimo delle spese ammissibili è innalzato a 3 milioni di euro per le imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi. Sono fatte salve le limitazioni derivanti dall'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

 

     Art. 4 bis. (Risorse finanziarie disponibili) [8]

     1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.

 

     Art. 4 ter. (Cumulo). [9]

     1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

 

Capo I [10]

Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni

e dei servizi alle imprese.

 

     Art. 5. Soggetti beneficiari. [11]

     1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1 [12].

     2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 [13].

     3. Le società di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.

     4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

 

     Art. 6. Progetti finanziabili. [14]

     1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

     2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

     a) prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);

     b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;

     c) non presentano il requisito della novità dell'iniziativa;

     d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

 

Capo II [15]

Misure in favore della nuova imprenditorialità nel settore dei servizi

 

     Art. 7. Soggetti beneficiari. [16]

     1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3, le società, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 8, comma 1 [17].

     2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2 [18].

     3. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2.

     4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

 

     Art. 8. Progetti finanziabili. [19]

     1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi alla fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale, dell'agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali.

     2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

     a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA;

     b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale;

     c) non presentano il requisito della novità dell'iniziativa;

     d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

 

Capo III [20]

MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE

 

     Art. 9. (Principi generali). [21]

     1. Le disposizioni del presente capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito [22].

     2. La concessione delle misure di cui al presente capo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

     Art. 10. (Benefici). [23]

     1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni [24].

     2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

     3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

 

     Art. 10 bis. (Soggetti beneficiari). [25]

     1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

     2. Le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) siano costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

     b) esercitino esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

     c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da una donna o, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni o da donne [26].

     3. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c).

 

     Art. 10 ter. (Progetti finanziabili). [27]

     1. Possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-quater, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e nei limiti stabiliti dall'Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000, nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

 

     Art. 10 quater. (Risorse finanziarie disponibili). [28]

     1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente capo è disposta, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 10-ter, comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002 del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea.

 

Capo IV [29]

Misure in favore delle cooperative sociali

 

     Art. 11. Soggetti beneficiari. [30]

     1. A sostegno dell'imprenditorialità sociale possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, che presentino progetti per la creazione di nuove iniziative, nonché per il consolidamento e lo sviluppo di attività già esistenti nei settori indicati all'articolo 12, comma 1.

     2. Le cooperative di nuova costituzione, con esclusione dei soci svantaggiati, devono essere composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione [31].

     3. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle società di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. Nel caso di cooperative già esistenti, tutti i soci devono possedere i predetti requisiti alla medesima data [32].

     4. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori indicati all'articolo 2.

 

     Art. 12. Progetti finanziabili. [33]

     1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore.

     2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

     a) prevedono investimenti superiori a lire un miliardo al netto dell'IVA nel caso di nuove iniziative;

     b) prevedono investimenti superiori a lire 500 milioni al netto dell'IVA, in caso di sviluppo e consolidamento di attività già avviate;

     c) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

 

     Art. 12 bis. (Ampliamenti aziendali). [34]

     1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del presente titolo possono essere concessi anche per finanziare ampliamenti aziendali effettuati da società in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l'attività di impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in cui le società richiedenti abbiano già beneficiato di incentivi di cui al presente decreto, esse devono dare dimostrazione di aver completato l'originario programma di investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo.

 

Titolo II

INCENTIVI IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO

 

     Art. 13. Principi generali.

     1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità.

     2. Le disposizioni sono dirette, in particolare:

     a) a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione;

     b) a qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d'impresa.

 

     Art. 14. Ambito territoriale di applicazione.

     1. Le misure incentivanti di cui al presente Titolo sono applicabili nei territori di cui ai nuovi obiettivi 1 e 2 dei programmi comunitari, nelle aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (già articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, nonché nelle aree svantaggiate di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 1995, n. 138, e successive modificazioni.

 

     Art. 15. Benefici.

     1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni sono concedibili i seguenti benefici:

     a) contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

     b) contributi a fondo perduto in conto gestione, secondo i limiti fissati dall'Unione europea;

     c) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.

     2. I benefici finanziari di cui al comma 1 sono concessi entro il limite del de minimis individuato in base alle vigenti disposizioni comunitarie.

 

     Art. 16. Garanzie.

     1. La realizzazione e gestione delle iniziative agevolate sono assistite da idonee garanzie anche assicurative relative ai beni ed alle attività oggetto di finanziamento.

 

Capo I

Misure in favore del lavoro autonomo

 

     Art. 17. Soggetti beneficiari.

     1. Al fine di favorire la creazione di lavoro autonomo, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 15 i soggetti maggiorenni, privi di occupazione alla data di presentazione della richiesta di ammissione e residenti, alla data del 1° gennaio 2000, ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 14, che presentino progetti relativi all'avvio di attività autonome nei settori di cui all'articolo 18, comma 1 [35].

     2. Ai fini della disposizione di cui al comma 1, non sono considerati soggetti privi di occupazione:

     a) i titolari di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e indeterminato ed anche a tempo parziale;

     b) i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

     c) i soggetti che esercitano una libera professione;

     d) i titolari di partita IVA;

     e) gli imprenditori, familiari e coadiutori di imprenditori;

     f) gli artigiani.

     3. Le iniziative agevolate devono avere sede amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.

 

     Art. 18. Progetti finanziabili.

     1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative nei settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in forma di ditta individuale.

     1 bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitaria [36].

     2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:

     a) prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni al netto dell'IVA;

     b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

 

Capo II

Misure in favore dell'autoimpiego in forma di microimpresa

 

     Art. 19. Soggetti beneficiari.

     1. Al fine di favorire la creazione di iniziative di autoimpiego in forma di microimpresa, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15, le società di persone, di nuova costituzione, non aventi scopi mutualistici e composte per almeno la metà numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati all'articolo 17, comma 1, che presentino progetti per l'avvio di attività nei settori di cui all'articolo 20, comma 1. Trova applicazione la disposizione di cui al citato articolo 17, comma 2.

     2. Le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.

     3. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle società di capitali, alle società di fatto ed alle società aventi un unico socio.

 

     Art. 20. Progetti finanziabili.

     1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione di beni e della fornitura di servizi.

     2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:

     a) prevedono investimenti complessivamente superiori a lire 250 milioni al netto dell'IVA;

     b) si riferiscono ai settori della produzione di beni in agricoltura, del commercio, nonché ai settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

 

Capo III

Misure in favore dell'autoimpiego in franchising

 

     Art. 21. Soggetti beneficiari.

     1. Al fine di favorire la creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising, possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 15 le ditte individuali e le società, anche aventi un unico socio, di nuova costituzione, che presentino progetti nei settori di cui all'articolo 22, comma 1, realizzabili in qualità di franchisee.

     2. I titolari delle ditte individuali ed almeno la metà numerica dei soci delle società di cui al comma 1, i quali devono detenere almeno la metà delle quote di partecipazione, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 17, comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) e f) [37].

     3. Le ditte individuali e le società di cui al comma 1 devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 14.

     4. La presente disposizione non si applica alle società di fatto ed alle società aventi scopi mutualistici.

 

     Art. 22. Progetti finanziabili.

     1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative relative ai settori della produzione e commercializzazione di beni e servizi mediante franchising.

     2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI COMUNI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 23. Disposizioni di attuazione.

     1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo, alla società Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, è affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate ai fini della concessione delle misure incentivanti previste nel presente decreto legislativo [38].

     2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma 1, la società Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica relativamente al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministro della coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del presente decreto, entro il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente decreto [39].

     3. La società di cui al comma 1 è autorizzata a stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure previste dal presente decreto.

     3 bis. La società di cui al comma 1 può essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le modalità da esso stabilite ed a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto. Dell'entità e della destinazione dei ricavi suddetti la società informa quadrimestralmente il CIPE [40].

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

     4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE [41].

     4-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo I, Capo III si applica il decreto 28 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni [42].

 

     Art. 24. Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni.

     1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle disposizioni di cui al Capo 0I del Titolo I, nonchè il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al titolo II, fissano con uno o più regolamenti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto [43].

     2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

     Art. 25. Disposizioni finanziarie.

     1. Il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è rifinanziabile, per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e, per l'anno 2000, fino a lire 100 miliardi a favore degli interventi di promozione del lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della citata legge n. 488 del 1999.

     2. Il CIPE può destinare con proprie delibere dotazioni ulteriori al Fondo di cui al comma 1.

 

     Art. 26. Disposizioni generali.

     1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione delle misure incentivanti previste dal presente decreto.

 

     Art. 27. Disposizioni transitorie.

     1. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 24, continuano a trovare applicazione i seguenti regolamenti:

     a) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 febbraio 1998, n. 306, per le misure previste al titolo I, capo I, del presente decreto;

     b) decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 11 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1995, per le misure previste al titolo I, capo II, del presente decreto;

     c) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 marzo 1999, n. 147, per le misure previste al titolo I, capo III, del presente decreto;

     d) decreto del direttore generale del Tesoro 28 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999, per le misure previste al titolo I, capo IV, del presente decreto;

     e) decreto del Ministro del tesoro 8 novembre 1996, n. 591, e decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1° febbraio 1999, n. 222, per le misure previste al titolo II, capo I, del presente decreto.

     2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, sono abrogati:

     a) l'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;

     b) l'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

     c) l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

     d) l'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

     e) l'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.


[1] Intitolazione inserita dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[3] Articolo sostituito dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[4] Comma già modificato dall'art. 29 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e così ulteriormente modificato dall'art. 41 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40.

[5] Articolo sostituito dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[6] Lettera così modificata dall'art. 29 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[7] Articolo sostituito dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 e così modificato dall'art. 29 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[9] Articolo inserito dall'art. 29 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

[10] Capo abrogato dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[11] Il Capo I è stato abrogato dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[12] Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[13] Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[14] Il Capo I è stato abrogato dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[15] Capo abrogato dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[16] Il Capo II è stato abrogato dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[17] Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[18] Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[19] Il Capo II è stato abrogato dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[20] Il previgente Capo III, artt. 9 - 10, è stato così sostituito dall'attuale Capo III,artt. 9 - 10 quater, per effetto dell'art. 7 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[21] Il previgente Capo III, artt. 9 - 10, è stato così sostituito dall'attuale Capo III,artt. 9 - 10 quater, per effetto dell'art. 7 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[22] Comma così modificato dall'art. 1, comma 523, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[23] Il previgente Capo III, artt. 9 - 10, è stato sostituito dall'attuale Capo III,artt. 9 - 10 quater, per effetto dell'art. 7 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[24] Comma così sostituito dall'art. 43 quater del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

[25] Il previgente Capo III, artt. 9 - 10, è stato così sostituito dall'attuale Capo III,artt. 9 - 10 quater, per effetto dell'art. 7 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[26] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 523, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[27] Il previgente Capo III, artt. 9 - 10, è stato così sostituito dall'attuale Capo III,artt. 9 - 10 quater, per effetto dell'art. 7 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[28] Il previgente Capo III, artt. 9 - 10, è stato così sostituito dall'attuale Capo III,artt. 9 - 10 quater, per effetto dell'art. 7 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

[29] Capo abrogato dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[30] Il Capo IV è stato abrogato dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[31] Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[32] Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[33] Il Capo IV è stato abrogato dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[34] Articolo aggiunto dall'art. 8 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Il Capo IV è stato abrogato dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[35] Comma così modificato dall'art. 8 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[36] Comma inserito dall'art. 61 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[37] Comma così modificato dall'art. 52 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[38] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[39] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[40] Comma inserito dall'art. 61 della L. 27 dicembre 2002, n. 289.

[41] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[42] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[43] Comma già modificato dall'art. 2 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.