§ 55.3.115 - L. 5 giugno 2020, n. 40.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.3 sviluppo economico
Data:05/06/2020
Numero:40


Sommario
Art. 1. 


§ 55.3.115 - L. 5 giugno 2020, n. 40.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

(G.U. 6 giugno 2020, n. 143)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 17, 49, 53, 62, comma 7, e 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23

 

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «liberi professionisti titolari di partita IVA» sono inserite le seguenti: «nonchè le associazioni professionali e le società tra professionisti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabiliti modalità attuative e operative nonchè ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.

     1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212»;

     al comma 2:

     all'alinea, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

     alla lettera a), le parole: «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «36 mesi»;

     alla lettera b), le parole: «come definite ai sensi della normativa europea» sono sostituite dalle seguenti: «come rilevabili dal soggetto finanziatore»;

     dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di "impresa in difficoltà", sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica»;

     alla lettera c), numero 1), la parola: «relativi» è sostituita dalla seguente: «relativo»;

     alla lettera d):

     all'alinea, le parole: «copre il» sono sostituite dalle seguenti: «copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali»;

     ai numeri 1) e 2), le parole: «dell'importo del finanziamento» sono soppresse;

     al numero 1), le parole: «con meno di 5000 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «con non più di 5000 dipendenti»;

     al numero 2), le parole: «tra 1,5 miliardi e 5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi»;

     la lettera i) è sostituita dalla seguente:

     «i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonchè ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta»;

     alla lettera n), dopo le parole: «costi del personale,» sono inserite le seguenti: «canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni»;

     dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

     «n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

     al comma 3, terzo periodo, le parole: «ovvero di altra garanzia pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero da altra garanzia pubblica»;

     al comma 5, primo periodo, le parole: «derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis»;

     al comma 6:

     all'alinea, le parole: «con meno di 5000 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «con non più di 5000 dipendenti», le parole: «inferiore a» sono sostituite dalle seguenti: «fino a» e le parole: «da bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «dal bilancio»;

     alla lettera b), le parole: «e quest'ultima processa la richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «la quale esamina la richiesta stessa»;

     al comma 13, primo periodo, le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa»;

     al comma 14:

     al secondo periodo, dopo le parole: «Al relativo onere» sono inserite le seguenti: «, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020,»;

     al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio»;

     dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

     «14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2020, concede garanzie, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

     14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 14-bis, qualora la classe di rating attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.

     14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni previsti.

     14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 14-bis e 14-ter è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonchè dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo.

     14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera b), nel caso di emissione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d), è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

     a) contributo allo sviluppo tecnologico;

     b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;

     c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;

     d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro;

     e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica».

     Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 1- bis (Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti). - 1. Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

     a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;

     b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;

     c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

     d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;

     e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonchè i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

     f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

     2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.

     3. L'operatività sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera d), è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione: "Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020".

     4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.

     6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.

 

     Art. 1-ter (Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca). - 1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2017 e 2018, ed entro novanta giorni dalla medesima data, per l'anno 2019, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività.

     2. La presenza, all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei soggetti ammessi e aventi diritto a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione dà diritto al beneficiario di ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario, restando a carico dello stesso beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma da parte del sistema bancario.

     3. Sono altresì concluse entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca a causa dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 per l'annualità 2020.».

     All'articolo 2:

     al comma 1:

     alla lettera a), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo le parole: «per l'Italia» sono inserite le seguenti: «. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare»;

     alla lettera b):

     al capoverso 9-bis, secondo periodo, le parole: «in conformità con il presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità al presente articolo»;

     al capoverso 9-ter, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti.»;

     al capoverso 9-quinquies, lettera e), le parole: «e al Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «e al Ministero»;

     al capoverso 9-sexies:

     al terzo periodo, le parole: «e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

     al quinto periodo, dopo le parole: «pubblici e privati» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «, »;

     all'ottavo periodo, le parole: «assicura le funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «assicura lo svolgimento delle funzioni»;

     il nono periodo è sostituito dal seguente: «Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, nè rimborsi di spese»;

     al decimo periodo, le parole: «per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «al suo funzionamento si provvede con le risorse» e le parole: «iscritte in bilancio» sono sostituite dalla seguente: «disponibili»;

     al capoverso 9-septies, secondo periodo, le parole: «degli limiti» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti»;

     al capoverso 9-octies:

     al primo periodo, la parola: «verificata» è sostituita dalla seguente: «verificati» e dopo le parole: «e alla convenzione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 9-quinquies»;

     il secondo periodo è soppresso;

     alla lettera c), capoverso 14-bis, quinto periodo, le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa» e le parole: «per conto del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «per conto del Ministero dell'economia e delle finanze»;

     al comma 3:

     al secondo periodo, le parole: «legge 24 novembre 2003, n. 32» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 novembre 2003, n. 326»;

     al terzo periodo, le parole: «1 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021» e dopo le parole: «n. 269 del 2003, come» è inserita la seguente: «modificato»;

     al comma 4, alinea, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto»;

     al comma 5, lettera b), le parole: «cinque miliardi euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinque miliardi di euro»;

     al comma 6:

     al primo periodo, le parole: «è stata comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «è stato comunicato»;

     al quarto periodo, la parola: «ammontare» è sostituita dalle seguenti: «l'ammontare»;

     al comma 7, primo periodo, le parole: «convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

     All'articolo 3:

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. La Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, può avvalersi, d'intesa con i Presidenti delle Camere, delle necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti».

     All'articolo 4:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «mediante il proprio indirizzo di posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica», le parole: «questi siano accompagnati» sono sostituite dalle seguenti: «l'espressione del consenso sia accompagnata», le parole: «facciano riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «faccia riferimento» e le parole: «siano conservati» sono sostituite dalle seguenti: «sia conservata».

     Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 4-bis (Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190). - 1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le lettere a) e b) sono abrogate;

     b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

     "i-bis) servizi funerari e cimiteriali;

     i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

     i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonchè le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti".

 

     Art. 4-ter (Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso) - 1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attività commerciali e sugli spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020».

     All'articolo 5:

     al comma 1, capoverso, le parole: «il 1 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «il 1° settembre».

     Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

     «Art. 6-bis (Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale). - 1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

     2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

     3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

     4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

     5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

     6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

     7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

     8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.

     9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

     10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,59 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l'anno 2023, in 1,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1,81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

     All'articolo 7:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020"».

     All'articolo 9:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi»;

     al comma 2, primo periodo, le parole: «Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione» e la parola: «omologa» è sostituita dalla seguente: «omologazione»;

     al comma 3, primo, terzo e quarto periodo, la parola: «omologa» è sostituita dalla seguente: «omologazione»;

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942.

     5-ter. Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020».

     All'articolo 10:

     il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:

     a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

     b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

     c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942»;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

     All'articolo 11:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020» e le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate».

     All'articolo 12:

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e ai liberi professionisti" sono sostituite dalle seguenti: ", ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile"»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

     2-ter. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserita la seguente:

     "a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo".

     2-quater. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter e, in particolare, quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere».

     Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 12-bis (Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali). - 1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

 

     Art. 12-ter (Disposizioni in materia di beni di impresa). - 1. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

     2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

     3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

     a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione;

     b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

 

     Art. 12-quater (Modifica all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

     "3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

     All'articolo 13:

     al comma 1:

     alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici;»;

     alla lettera c), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

     «3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019»;

     alla lettera d), dopo le parole: «o da altro fondo di garanzia» sono inserite le seguenti: «o dalle società cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», dopo le parole: «successivamente alla predetta autorizzazione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche per durate superiori a dieci anni. La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso»;

     alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;»;

     alla lettera f), la parola: «banche» è sostituita dalle seguenti: «le banche» e le parole: «in connessione degli effetti» sono sostituite dalle seguenti: «in connessione agli effetti»;

     la lettera g) è sostituita dalle seguenti:

     «g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente comma, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo alla data della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;

     g-bis) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purchè la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;

     g-ter) la garanzia è altresì concessa, con esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

     g-quater) la garanzia è concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purchè, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente»;

     alla lettera h), le parole: «del decreto ministeriale 6 marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017»;

     alla lettera i), dopo le parole: «turistico-alberghiero» sono inserite le seguenti: «, compreso il settore termale,»;

     alla lettera m), la parola: «percento» è sostituita dalle seguenti: «per cento», dopo le parole: «arti o professioni» sono inserite le seguenti: «, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonchè di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi», le parole: «come da dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione», le parole: «72 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «120 mesi », le parole: « non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario » sono sostituite dalle seguenti: «non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», le parole: «, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019,» sono soppresse, dopo le parole: «da altra idonea documentazione,» è inserita la seguente: «prodotta», le parole: «25.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro», le parole: «di esposizioni detenute» sono sostituite dalle seguenti: «delle esposizioni detenute», dopo le parole: «nel caso di garanzia diretta» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo;»;

     dopo la lettera m) è inserita la seguente:

     «m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m) concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto»;

     alla lettera n), le parole: «come da dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione», le parole: «non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», le parole: «di esposizioni detenute» sono sostituite dalle seguenti: «delle esposizioni detenute», le parole: «del soggetto finanziato) le Regioni, i Comuni, gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto finanziato. Le regioni, gli enti locali», le parole: «e gli enti di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «e agli enti di riferimento» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera, altresì, l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore»;

     dopo la lettera n) è inserita la seguente:

     «n-bis) previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo nè sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria;»;

     alla lettera p), le parole: «ed erogate dal» sono sostituite dalle seguenti: «con l'erogazione da parte del»;

     dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

     «p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi»;

     al comma 2:

     alla lettera f), le parole: «decreto interministeriale del 14 novembre 2017,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018,» e la parola: «percento», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «per cento»;

     alla lettera g), la parola: « percento » è sostituita dalle seguenti: «per cento»;

     dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, possono, anche con la costituzione di appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.

     4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

     al comma 7, la parola: «percento» è sostituita dalle seguenti: «per cento»;

     al comma 8, le parole: «in possesso del requisito di micro piccola media impresa» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso del requisito per la qualificazione come micro, piccola o media impresa» e la parola: «operazioni» è sostituita dalla seguente: «erogazioni»;

     al comma 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma»;

     al comma 11, le parole: «imprese agricole e della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonchè dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali»;

     dopo il comma 12 è inserito il seguente:

     «12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente articolo in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalità di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018»;

     al comma 13, le parole da: «Alla copertura» fino a: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di euro per l'anno 2020» e dopo le parole: «all'articolo 56, comma 6,» è inserita la seguente: «del».

     Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 13-bis (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura). - 1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, è riassegnato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 108 del 1996, risultante alla data del 30 settembre 2020.

 

     Art. 13-ter (Microcredito). - 1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111"».

     All'articolo 14:

     al comma 1, le parole: «iscritte al registro di cui all'» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nel registro istituito ai sensi dell'» e le parole: «d. lgs.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo»;

     al comma 2, le parole: «iscritte nel registro di cui all'» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nel registro istituito ai sensi dell'» e le parole: «d. lgs.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo»;

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020, si provvede, quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13 del presente decreto».

     Nel capo II, dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 14-bis (Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatorio nazionale del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

     Art. 14-ter (Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico). - 1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonchè quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

     2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.

     3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici mesi.

     4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     5. L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato».

     All'articolo 15:

     al comma 1:

     al capoverso 3, le parole: «sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto» e le parole: «nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale»;

     al capoverso 3-bis:

     alla lettera a), le parole: «ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonchè le delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012,»;

     alla lettera b), le parole: «e il valore complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «quando il valore complessivo» e dopo le parole: «e 50 per cento» sono aggiunte le seguenti: «del capitale»;

     al capoverso 3-quater:

     al secondo periodo, le parole: «al termine di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «al termine del»;

     al terzo periodo, le parole: «e relativi» sono sostituite dalla seguente: «relativi», le parole: «ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo» sono sostituite dalle seguenti: «intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo» e dopo le parole: «dal medesimo articolo 2» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

     All'articolo 16:

     al comma 1:

     alla lettera a), le parole: «è aggiunto infine il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi», dopo le parole: «la Presidenza del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri» e le parole: «previste dal presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal presente articolo»;

     alla lettera b), la parola: «elaborate» è sostituita dalla seguente: «elaborati»;

     alla lettera c), numero 2), dopo le parole: «la Presidenza del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri» e la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti»;

     alla lettera d), capoverso 8-bis, dopo le parole: «la Presidenza del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri» e la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti»;

     alla lettera e), capoverso 3, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2» e dopo le parole: «può stipulare» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».

     All'articolo 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni del presente articolo e degli articoli 15 e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale».

     All'articolo 18:

     al comma 6, le parole: «e Piacenza» sono sostituite dalle seguenti: «, Piacenza, Alessandria e Asti»;

     al comma 8, primo periodo, le parole: «dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e» sono soppresse e le parole: «per i mesi» sono sostituite dalle seguenti: «e, per i mesi»;

     dopo il comma 8 è inserito il seguente:

     «8-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020».

     Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

     «Art. 18-bis (Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato). - 1. Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

     All'articolo 20:

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno».

     L'articolo 25 è soppresso.

     All'articolo 27:

     al comma 1, dopo le parole: «dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti: «del Ministro della salute».

     Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

     «Art. 27-bis (Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti). - 1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19».

     All'articolo 28:

     al comma 1:

     alla lettera a), dopo le parole: «al comma 1,» è inserita la seguente: «alinea,»;

     alla lettera b), le parole: «all'articolo 27, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 27 del decreto».

     All'articolo 29:

     al comma 1, le parole: « sono tenute » sono sostituite dalle seguenti: «sono tenuti»;

     al comma 2, le parole: «è depositata» sono sostituite dalle seguenti: «mediante deposito»;

     al comma 3, le parole: «articolo 73, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37, comma 1, del presente decreto».

     Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

     «Art. 29-bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19). - 1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonchè mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

     Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

     «Art. 30-bis (Norme in materia di rifiuti sanitari). - 1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani».

     All'articolo 31:

     al comma 1, le parole: «in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19» e le parole: «dall'abrogazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2»;

     al comma 3, le parole: «dei monopoli, che provengono» sono sostituite dalle seguenti: «dei monopoli che provengono» e le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale».

     All'articolo 33:

     al comma 1, le parole: «dell'epidemia COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»;

     al comma 3, le parole: «"nonchè dei pagamenti di cui alla lettera e-bis)", sono sostituite dalle seguenti: "nonchè dei pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-bis)"."» sono sostituite dalle seguenti: «"dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis),".».

     All'articolo 36:

     al comma 3, dopo le parole: «codice del processo amministrativo» sono inserite le seguenti: «, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,».

     Nel capo V, dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

     «Art. 37-bis (Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie). - 1. Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.

     2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria».

     All'articolo 38:

     al comma 1, le parole: «è riconosciuto l'adeguamento immediato della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici»;

     al comma 2, le parole: «cessano gli effetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 1»;

     al comma 6, le parole: «è riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici».

     All'articolo 39:

     al comma 1, le parole: «corredata dal benestare» sono sostituite dalle seguenti: «corredata del benestare» e le parole: «punti 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1) e 2)»;

     al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

     All'articolo 40:

     al comma 2, le parole: «Commissione tecnico scientifica» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione consultiva tecnico-scientifica» e le parole: «Comitato tecnico scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato tecnico-scientifico»;

     al comma 5, le parole: «sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «sito internet istituzionale»;

     al comma 6, le parole: «non profit» sono sostituite dalle seguenti: «senza scopo di lucro»;

     al comma 7, le parole: «non derivano nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri» e le parole: «sui propri bilanci» sono soppresse;

     alla rubrica, la parola: «materia» è sostituita dalle seguenti: «in materia».

     All'articolo 41:

     al comma 1, le parole: «ai i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori» e le parole: «dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020»;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13 del presente decreto»;

     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

     4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: "da non oltre sessanta mesi" sono inserite le seguenti: "e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione"».

     All'articolo 42:

     al comma 1:

     al primo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «di Trento e di Bolzano»;

     al secondo periodo, le parole: «al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «al presidente e al direttore generale,»;

     al sesto periodo, le parole: «salva l'ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso» sono sostituite dalle seguenti: «tranne che nel caso di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso»;

     al comma 2, le parole: «e alle successive integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e delle sue successive integrazioni», le parole: «tecnico operativo» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-operativo» e le parole: «Covid-19 di cui all'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «COVID-19 ai sensi dell'articolo 18»;

     al comma 3:

     al primo periodo, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 3, 4, 4-bis e 5-sexies» e le parole: «cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 e ad» sono soppresse;

     al capoverso, le parole: «Supporta altresì» sono sostituite dalle seguenti: «4. Il commissario coadiuva altresì».

     Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 42-bis (Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa). - 1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, che deve essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico è a titolo gratuito.

     3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei principi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale.

     4. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione del citato complesso ospedaliero.

     5. Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 42-ter (Clausola di salvaguardia). - Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

     Alla tabella, al numero 2) - Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), alla prima riga è premessa la seguente: