§ 12.4.1 - R.D. 2 gennaio 1913, n. 453.
Approvazione del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.4 cassa depositi e prestiti
Data:02/01/1913
Numero:453


Sommario
Art. unico.      E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Amministrazione della cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito [...]


§ 12.4.1 - R.D. 2 gennaio 1913, n. 453.

Approvazione del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza.

(G.U. 22 luglio 1913, n. 170).

 

     Art. unico.

     E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Amministrazione della cassa dei depositi e prestiti, delle gestioni annesse, della sezione autonoma di credito comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza, visto d'ordine Nostro dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno e dal ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro.

 

 

LIBRO I

DELL'AMMINISTRAZIONE IN GENERALE

 

     Articolo 1. Legge 17 maggio 1863, n. 1270, articoli 1 e 2; legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato D; regio decreto 26 dicembre 1877, n. 4219 (serie 2), art. 4; regio decreto 15 maggio 1898, n. 161, art. 1 e legge 13 luglio 1910, n. 431. [1]

 

     Articolo 2. Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 3; legge 8 luglio 1897, n. 252, art. 8; legge 6 marzo 1904, n. 88, art. 30; legge 19 luglio 1906, n. 364, art. 8; leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, art. 18; legge 13 luglio 1910, n. 431, articoli 1 e 2, art. 1. [2]

 

     Articolo 3. Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 6; legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato D; legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 1. [3]

     Le amministrazioni della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza sono poste sotto la vigilanza di una commissione composta di quattro senatori e di quattro deputati, di tre consiglieri di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.

     I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere all'inizio di ogni legislatura e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della commissione.

     Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico.

     I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.

     Essi cessano di far parte della commissione in caso di collocamento a riposo ed alla loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.

     La commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vicepresidente tra i suoi componenti.

     In sede di prima applicazione della disposizione del comma precedente la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica provvedono a scegliere rispettivamente un deputato ed un senatore che integrano la commissione di vigilanza già costituita ai sensi del citato art. 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

 

     Articolo 4. Legge 17 maggio 1863, n. 1270, articoli 30, 31, 32 e 33; legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato D e legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 1.

     Si formerà alla fine di ogni quadrimestre la situazione contabile delle varie aziende componenti l'Amministrazione e si sottoporrà al ministro del tesoro e alla Commissione di vigilanza.

     Questa situazione sarà fatta di pubblica ragione.

     La Commissione di vigilanza potrà procedere o disporre che si procede a tutte quelle verificazioni che reputerà necessarie.

     Ogni anno il presidente della Commissione di vigilanza presenterà al Parlamento una relazione sulla direzione morale e sulla situazione materiale dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

 

     Articolo 5. Legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 1.

     Spetta alla Commissione di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degl'Istituti di previdenza l'approvazione dei rendiconti consuntivi della Cassa medesima, delle gestioni annesse e degli Istituti di previdenza, i quali rendiconti, parificati dalla Corte dei conti, saranno presentati in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento, entro l'anno successivo a quello cui essi si riferiscono.

 

     Articolo 6. Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2), art. 26 e legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 1. [4]

 

     Articolo 7. Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 28; legge 11 agosto 1870, numero 5784, art. 1 dell'allegato D; regio decreto 26 dicembre 1877, n. 4219 (serie 2), art. 4 e legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 1. [5]

 

     Articolo 8. Legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 3; legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 11 e legge 8 luglio 1912, n. 750. [6]

 

     Articolo 9. Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 11; legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato D; legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2°), art. 5; regio decreto 26 dicembre 1877, n. 4219 (serie 2°), art. 4; legge 8 agosto 1895, n. 486, art. 24; testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 3 e legge 13 luglio 1910, n. 431, articolo 1. [7]

 

LIBRO II

DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI, DELLE GESTIONI

ANNESSE E DELLA SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO

COMUNALE E PROVINCIALE

 

PARTE I

DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI

E DELLE GESTIONI ANNESSE

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI [8]

 

     Articolo 1. Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 11 (1° comma) e 36 (1° comma), regio decreto 15 maggio 1908, n. 161, art. 1°; legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 1. [9]

 

     Articolo 2. Legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 2. [10]

 

TITOLO II

DEI DEPOSITI

 

     Articolo 3. Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 7; legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato D; legge 8 luglio 1904, n. 320, art. 2; regio decreto 11 luglio 1904, n. 337, art. 5; testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 26. [11]

     La Cassa riceve in deposito:

     a) denaro;

     b) titoli dello Stato dei debiti consolidato e redimibile;

     c) titoli garantiti dallo Stato;

     d) buoni del tesoro ordinari e poliennali;

     e) buoni postali fruttiferi;

     f) buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti;

     g) titoli fondiari ed equiparati, ed obbligazioni di Comuni, Provincie e pubblici stabilimenti.

 

     Articolo 4. Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 8; legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato D e legge 18 giugno 1911, n. 543, articoli 3 e 4.

     I depositi prescritti da legge, da regolamenti, o in qualunque caso dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa, debbono farsi nella Cassa depositi e prestiti direttamente presso la direzione generale o per mezzo delle Intendenze di finanza nelle Provincie. Debbono farsi nella stessa Cassa anche i depositi che la legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato.

     I depositi giudiziari dovranno farsi presso la direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti o presso quella Intendenza di finanza, eccettuata l'Intendenza di finanza di Roma, che per legge o per provvedimento di giudice sarà destinata a riceverli.

 

     Articolo 5. Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 9; legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato D e legge 18 giugno 1911, n. 543, articoli 3 e 4.

     La Cassa riceve, direttamente o per mezzo delle Intendenze di finanza nelle Provincie, i depositi volontari che si fanno per impiego di capitale dai privati, dai corpi morali, dagli stabilimenti o dalle amministrazioni pubbliche, dalle Casse di risparmio, dalle società commerciali o da qualunque altra persona giuridica.

 

     Articolo 6. Legge 11 giugno 1896, n. 461, art. 6 e testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 8.

     La Cassa dei depositi e prestiti, direttamente o per mezzo delle intendenze di finanza nelle Provincie, potrà ricevere, a scopo di custodia, depositi volontari di titoli al portatore di consolidato italiano, incaricandosi delle relative cedole semestrali o trimestrali.

     Qualora, entro il termine di 10 giorni dopo la scadenza, le somme riscosse dalla Cassa non siano state ritirate in tutto od in parte dal depositante, o questi, non abbia dichiarato di volerle ritirare, la Cassa resta incaricata di investire il totale od il residuo in nuovi titoli dei detti consolidati a cumulo dei depositi dai quali provengono.

     La custodia di tali depositi volontari coi relativi cumuli di titoli provenienti dai rinvestimenti delle rate semestrali o trimestrali d'interessi è delegata alla tesoreria centrale del Regno per quelli fatti nella provincia di Roma, ed alle sezioni di Regia tesoreria provinciale per quelli fatti nelle Provincie.

 

     Articolo 7. Legge 11 giugno 1896, n. 461, articoli 6 e 7.

     La Cassa direttamente o per mezzo delle delegazioni del tesoro nelle Provincie, potrà pure incaricarsi della riscossione alle rispettive scadenze delle rate semestrali o trimestrali d'interessi sulle rendite nominative dei consolidati italiani per conto dei loro titolari, a condizione di essere insieme incaricata d'investirne l'importo totale in nuovi titoli dei detti consolidati da inscriversi a nome dei titolari stessi.

     I limiti massimi e minimi dei depositi volontari in titoli al portatore di cui al precedente articolo 6 e le norme per il loro eseguimento, per la determinazione dei compensi da pagarsi alla Cassa e per l'acquisto dei nuovi titoli, nonché le norme ed i limiti delle riscossioni e relativi investimenti, di cui al precedente comma di questo articolo, sono determinati con regio decreto, sentito il Consiglio di Stato.

 

     Articolo 8. Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 10; legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato D; legge 29 giugno 1882, n. 835 (serie 3°), art. 8 e legge 10 aprile 1892, n. 191, art. 7.

     Gli stabilimenti pubblici, e coloro che per ragioni d'ufficio hanno ricevuto o riceveranno depositi obbligatori, o volontari, dovranno entro il termine di un mese, fare il versamento del denaro o la consegna dei titoli alla Cassa dei depositi e prestiti. Trascorso questo termine saranno responsabili non solo degl'interessi che dopo il trentesimo giorno la Cassa avrebbe pagati, ma pur anche di ogni evento, a cui potesse andare soggetto il capitale, e ciò indipendentemente dalle pene che avessero incorse.

     I depositi di denaro o di titoli di credito che, secondo le disposizioni vigenti, possono farsi presso le cancellerie giudiziarie sono eseguiti direttamente dalle parti o dai loro procuratori nella Cassa dei depositi e prestiti, secondo le norme stabilite dal regolamento sui depositi e prestiti, secondo le norme stabilite dal regolamento sui depositi giudiziari e salvo per i depositi in denaro quanto dispone l'art. 34 della parte prima, libro II, di questa legge.

     La polizza o ricevuta della Cassa suddetta si presenta in cancelleria e vale come deposito fatto nella medesima per tutti gli effetti legali.

     I depositi per concorrere agli incanti possono anche farsi nella cancelleria del tribunale, secondo le disposizioni del Codice di procedura civile.

     Le somme od i valori ricevuti dai cancellieri sono da questi nel giorno stesso, od al più tardi nel successivo, consegnati alla Cassa dei depositi e prestiti, salvo per i depositi in danaro il disposto del successivo articolo 34 sopracitato.

 

     Articolo 9. Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2°), art. 23.

     Per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle altre prestazioni contemplate dal decreto del Governo toscano 15 marzo 1860, n. 145, e dalla legge 24 gennaio 1864, n. 1636, quando la rendita che, giusta la liquidazione dell'annualità e degli accessori, si deve inscrivere sul Gran libro del debito pubblico, a nome dell'ente morale ascende a somma non esattamente contenuta nei minimi o nei multipli rispettivi del consolidato, l'affrancante dovrà depositare nella Cassa dei depositi e prestiti, per conto dell'ente morale, il capitale della frazione di rendita non inscrivibile, calcolato al valore di borsa del giorno del versamento.

     Tale deposito, sebbene inferiore a L. 200, sarà fruttifero, ma ne rimarrà sospeso il pagamento degli interessi, decorsi od altrimenti si possa provvedere al rinvestimento in rendita consolidata del 3,50 o del 3 per cento a prezzo di borsa.

 

     Articolo 10. Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 3°), art. 24.

     Sulle iscrizioni d'annualità per frazione di rendita minore del minimo stabilito per l'iscrizione sul gran libro, le quali ai termini dei regi decreti 26 giugno 1862, n. 677, e 31 maggio 1864, n. 1725, si trovano esistenti sui registri della Cassa dei depositi e prestiti, rimane sospeso il pagamento delle rate semestrali fino a che ne venga regolarmente autorizzato il riscatto, o fino a che col cumulo delle rate semestrali scadute o con la unione delle iscrizioni, od altrimenti non possano essere sostenute da iscrizioni di rendita consolidata del 3,50 o del 3 per cento non inferiori al loro ammontare.

     La sospensione del pagamento degl'interessi di cui sopra e al precedente art. 9 non si applica agli enti morali che nel trimestre consecutivo alla pubblicazione della legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2°) hanno fatto o che nel trimestre consecutivo al deposito di cui al citato art. 9 hanno fatto o faranno dichiarazione formale di non assentirvi. In tal caso la somma sarà rilasciata all'ente morale verso quietanza.

 

     Articolo 11. Legge 7 aprile 1892, n. 111, art. 4 e legge 7 luglio 1904, n. 323, art. 6; legge 8 luglio 1904, n. 320, art. 2 e regio decreto legislativo 11 luglio 1904, n. 337, art. 5; legge 25 giugno 1905, n. 261, art. 2; legge 22 dicembre 1905, n. 592, art. 17; legge 23 giugno 1906, n. 638, articoli 3 e 5; testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 26; legge 5 luglio 1908, n. 407, art. 3; regio decreto 5 novembre 1909, n. 722, art. 9, convertito in legge 21 luglio 1910, n. 579, art. 1; legge 11 dicembre 1910, n. 855, art. 3 e legge 4 aprile 1912, n. 305, art. 29, 1° comma e 2° comma, n. 2.

     Agli effetti dell'art. 45 del Codice di commercio e dell'art. 35 del regolamento per l'esecuzione del Codice stesso, approvato con regio decreto 27 dicembre 1882, n. 1139 (serie 3°), sono equiparati ai titoli del debito consolidato i titoli di rendita redimibile emessi e da emettere in conformità delle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228.

     Sono equiparati ai titoli del debito consolidato anche i buoni del tesoro a lunga scadenza, i titoli rappresentanti cartelle ordinarie e cartelle speciali di credito comunale e provinciale; i certificati ferroviari 3,65 e 3,50 per cento, le cartelle di credito fondiario, le obbligazioni della Banca di credito minerario per la Sicilia, e le obbligazioni del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

     I depositi in cartelle fondiarie ed in obbligazioni del Consorzio non possono eccedere un quarto della complessiva somma da depositare, ai termini dell'art. 145 del Codice di commercio.

     Con decreto Reale promosso dal Ministero del tesoro, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio, potrà autorizzarsi di volta in volta l'impiego in altri titoli di Stato, non appartenenti al debito consolidato, delle somme da depositarsi agli effetti dell'art. 145 del Codice di commercio.

     Le compagnie e le imprese nazionali ed estere che alla data del 31 dicembre 1911 esercitavano legalmente nel Regno le assicurazioni sulla durata della vita umana e che, ai sensi dell'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, siano autorizzate a continuare le loro operazioni per non oltre dieci anni a partire dal novantesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge predetta, devono impiegare in titoli del debito pubblico delle Stato, o garantiti dallo Stato, vincolati presso la Cassa dei depositi e prestiti, la metà dei premi riscossi in corrispondenza ai rischi assunti e i frutti ottenuti dai titoli medesimi.

 

     Articolo 12. Legge 11 dicembre 1910, n. 855, art. 2.

     I depositi prescritti dalla legge, da regolamento o in qualunque caso dall'autorità giudiziaria o dall'autorità amministrativa e quelli che la legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato, i quali, in forza del precedente art. 4 di questa parte prima del libro II, debbono, salve speciali eccezioni previste da leggi e regolamenti, farsi nella Cassa dei depositi e prestiti, saranno eseguiti e mantenuti tassativamente nelle condizioni in cui sono ordinati dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni delle autorità competenti.

     La conversione dei depositi di numerario in depositi di titoli e quella di depositi di titoli in depositi di numerario o di titoli di altra specie, e la sostituzione di depositi agli stessi effetti, sono ammesse, quando la legge o il regolamento non prescriva tassativamente la natura del deposito, sopra disposizioni dell'autorità competente, oppure, quando non sia necessario l'intervento dell'autorità, sopra consenso di tutti gli interessati. A richiesta degl'interessati la Cassa dei depositi e prestiti provvederà all'esecuzione dell'operazione.

 

     Articolo 13. Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2°), art. 21 e legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 3.

     I depositi che corrispondono ad una somma o capitale nominale, non superiore alle L. 5.000, sono ricevuti per mezzo delle rispettive sezioni di regia tesoreria provinciale, amministrati e restituiti dalle Intendenze di finanza in rappresentanza e secondo le istruzioni emanate dalla direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti.

     L'ordine di restituzione dei depositi, di cui al presente comma, è proposto e firmato da un funzionario dell'Intendenza, specialmente delegato a questo ufficio, e controfirmato dall'intendente o da chi per lui.

     La direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti tiene la gestione dei fondi raccolti, l'amministrazione dei depositi della provincia di Roma, ed il riepilogo della contabilità generale dei depositi esistenti presso le Intendenze.

 

     Articolo 14. Legge 11 giugno 1896, n. 461, art. 8 (2° comma) e legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 4.

     Anche i depositi eccedenti i limiti di cui all'antecedente art. 13 possono essere ricevuti presso le sezioni di regia tesoreria provinciali, ed amministrati dalle Intendenze; ma le operazioni che li riguardano, eccedenti la semplice amministrazione, non si faranno che dietro ordine della direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti.

     Le Intendenze di finanza hanno la facoltà di provvedere alla restituzione dei depositi volontari, sia in titoli, sia in numerario, per qualsiasi somma, senza bisogno dell'autorizzazione della direzione generale, salvo le norme da stabilirsi per casi speciali col regolamento esecutivo della presente legge.

 

     Articolo 15. Legge 11 dicembre 1910, n. 855, art. 8. [12]

     Il titolo legale a possedere necessario a giustificare le successioni riguardanti i depositi di qualsiasi specie iscritti presso la Cassa dei depositi e prestiti, consiste in un decreto pronunciato, in camera di consiglio, dal tribunale civile del luogo in cui la successione si è aperta.

     Per le successioni aperte all'estero, tale decreto sarà pronunciato, parimenti in camera di consiglio, dalla Corte di appello nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio presso cui trovasi iscritto il deposito.

     Quando però si tratta di somma non superiore a lire centomila, o di effetti pubblici il cui valore nominale non superi detta somma, la successione si prova nei modi stabiliti dagli articoli 298 e 299 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

     I limiti della somma e del capitale nominale degli effetti pubblici, per la applicazione delle norme stabilite nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'art. 299 del citato regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sono rispettivamente elevati a lire ventimila, a lire diecimila, a lire quattromila.

     Ove però sorga qualche dubbio in ordine alla successione od ai rapporti da essa dipendenti, dovrà il richiedente fornire la prova della successione nel modo indicato nel primo e secondo comma del presente articolo.

 

     Articolo 16. Legge 17 maggio 1863, n. 1270, articoli 11 e 13; legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1 dell'allegato D; legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2°), art. 23; regio decreto 26 dicembre 1877, n. 4219 (serie 2°), art. 4, e legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 1.

     Nel mese di dicembre di ogni anno il ministro del tesoro determinerà, come è stabilito dall'art. 9 del libro I, la ragione d'interesse da corrispondersi per le somme che nell'anno seguente si depositeranno a frutto nella Cassa.

     L'interesse sulle somme depositate a frutto non comincerà a decorrere che dal trentunesimo giorno dopo il versamento eseguito da parte del depositante.

     Non saranno dovuti interessi sulle somme depositate inferiori a L. 200, salva l'eccezione di cui al precedente art. 9 di questa parte prima del libro II [13].

 

     Articolo 17. Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 12; legge 8 luglio 1897, n. 252, art. 7; legge 11 dicembre 1910, n. 855, art. 9; legge 7 aprile 1892, n. 111, art. 3 e legge 7 luglio 1901, n. 323, art. 6; testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, art. 35; testo unico 30 maggio 1907, n. 376, art. 4 e testo unico 22 aprile 1909, n. 229, art. 4. [14]

     La tassa di custodia sugli effetti pubblici depositati è fissata dall'anno corrente in poi nel modo seguente:

     a) in ragione di lire 2 per mille all'anno sui depositi aventi capitale nominale non eccedente le lire 30.000;

     b) in ragione di lire 3 per mille all'anno sui depositi del capitale nominale eccedente le lire 30.000.

     Le frazioni di lire 1000 sul capitale nominale si computano per intero.

     Le esenzioni e le riduzioni di pagamento da detta tassa di custodia, che risultano in vigore alla data del presente decreto, sono abolite.

 

     Articolo 18. Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 14 e testo unico 30 maggio 1907, n. 376, art. 8, lettera c.

     Gl'interessi del denaro depositato, i quali non siano reclamati entro cinque anni dal giorno della scadenza, saranno prescritti.

     Il capitale sarà prescritto ed annullata la relativa inscrizione di deposito se non saranno reclamati per trent'anni continui né il capitale, né gli interessi.

     La prescrizione di trent'anni è applicabile ai valori non ritirati.

     Il capitale dei depositi prescritti è devoluto alla Cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

 

     Articolo 19. Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 15.

     Il regolamento stabilirà le norme relative alla effettuazione dei depositi ed ai termini e modi della restituzione di essi.

 

TITOLO III

DELLE GESTIONI ANNESSE E DEI CONTI CORRENTI

 

CAPO I

STRALCIO DELLA LIQUIDAZIONE

DELL'ANTICO MONTE DI PIETA' DI ROMA

 

     Articolo 20. Legge 19 maggio 1907, n. 255, articoli 1, 2 e 4.

     Il credito netto della Cassa dei depositi e prestiti, accertato in base alla legge 19 maggio 1907, n. 255, in dipendenza dei risultati della liquidazione dell'antico Monte di pietà di Roma e del relativo stralcio, assunta dalla Cassa stessa per effetto della legge 28 giugno 1874, n. 2054, sarà rimborsato a carico degli utili netti annuali che spettano al tesoro dello Stato sulla gestione propria della Cassa depositi e prestiti.

     Tale rimborso avrà luogo in dodici uguali rate annuali, con decorrenza dal 1906, ed il credito della Cassa dei depositi e prestiti continuerà a rimanere infruttifero.

     I quadri e gli oggetti d'arte che costituivano i resti della galleria, già del Monte di pietà, rimasti invenduti al giorno dell'attuazione della legge 19 maggio 1907, n. 255, sono stati acquistati dalla Cassa dei depositi e prestiti col ribasso già autorizzato nelle vendite dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa medesima.

 

CAPO II

DEL RISPARMIO POSTALE

 

     Articolo 21. Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2°), articoli 1 e 2.

     Gli uffici postali del Regno, gradatamente designati dal Governo, operano come succursali di una Cassa di risparmio centrale sotto la guarentigia dello Stato e compenetrata nella Cassa dei depositi e prestiti.

     L'Amministrazione postale tiene le scritture relative ai depositi per risparmio, e rappresenta lo Stato nei suoi rapporti col depositante.

     Nei tempi prescritti dal regolamento trasmette alla Cassa dei depositi e prestiti il riepilogo del conto coi depositanti e versa i fondi raccolti e disponibili o richiede gli occorrenti.

 

     Articolo 22. Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2°), articoli 3 e 11; legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3°), art. 23; testo unico 4 luglio 1897, n. 414, art. 22, par. 29 e art. 27, par. 15; testo unico 20 maggio 1897, n. 217, art. 148, par. 10; legge 1° febbraio 1901, n. 24, art. 3 e legge 8 luglio 1909, n. 445, art. 3.

     Sarà aperto presso l'Amministrazione delle poste un conto corrente a favore di ciascun individuo, Comune, Provincia, istituzione pubblica di beneficenza od ente morale costituito e riconosciuto giuridicamente, nel cui nome si verseranno somme a titolo di risparmio postale, e sarà al medesimo rilasciato apposito libretto, in cui saranno iscritte dagli ufficiali designati dal regolamento le somme versate, le restituite e gl'interessi maturati.

     Il libretto è nominativo e contiene le indicazioni necessarie a riconoscere la identità del creditore. In caso di smarrimento potrà darsene un duplicato, previa l'osservanza delle cautele che saranno stabilite con regolamento.

     Potrà darsi e pagarsi il libretto ai minori ed alle donne maritate, tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori, tutori o mariti.

     E' vietato agl'impiegati dare ad altri che ai loro superiori qualunque indicazione intorno ai nomi dei depositanti ed all'ammontare dei depositi.

     E' fatta facoltà al Governo di emettere anche libretti al portatore, quando e dove lo creda opportuno.

     Il libretto si dà gratuitamente ed è esente da bollo a tenore dell'art. 22, par. 29, del testo unico approvato con regio decreto 4 luglio 1897, n. 414. Sono anche esenti dal bollo e dal registro le procure speciali che possono occorrere per il ritiro delle somme iscritte nei libretti nominativi.

     Sono esenti dalla tassa di bollo e di legalizzazione gli atti consolari concernenti le operazioni fatte dagli emigrati all'estero con le Casse postali di risparmio.

 

     Articolo 23. Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2°), articoli 13 e 14; legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3°), art. 23; legge 1° febbraio 1901, n. 24, art. 3 e legge 8 luglio 1909, n. 445, articoli 1, 2 e 3. [15]

     I versamenti che si riceveranno negli uffici postali come risparmio per conto dello stesso individuo, non potranno essere inferiori a 5 lire. I depositi stessi non potranno essere fatti che per cifre di lire intere, esclusi, quindi, i centesimi.

     Il disposto del precedente comma non si applica ai depositi giudiziari, né a quelli che rappresentano rate di interessi su certificati di rendita nominativa riscosse dalle poste.

     Le somme versate in eccedenza alle lire 10.000 non produrranno interessi.

     Sono fruttiferi, senza limite di somme, i depositi ordinati dall'autorità giudiziaria, nell'interesse di minorenni, di incapaci, e di assenti; quelli fatti nell'interesse di comuni, provincie, istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali costituiti e riconosciuti giuridicamente, nonché quelli fatti ai termini dell'art. 26 della prima parte del libro II di questa legge.

     Per i depositi provenienti dall'estero alle casse postali di risparmio fatti in conformità del Regio Decreto 7 novembre 1889, n. 6540, il limite massimo del credito fruttifero è di lire 50.000.

 

     Articolo 24. Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2a), art. 5; legge 19 luglio 1880, n. 5536, art. 2 dell'allegato E; legge 8 agosto 1895, n. 486, art. 24; legge 3 luglio 1902, n. 280, art. 2 e legge 11 dicembre 1910, n. 855, art. 5. [16]

     Sulle somme versate a titolo di risparmio è corrisposto un interesse la cui ragione è determinata, nel modo stabilito dall'art. 9 del libro I, per ciascun anno ed anche semestralmente, quando lo esigano le condizioni del mercato, dal ministro del tesoro, di concerto col ministro di industria e commercio e col ministro delle poste e dei telegrafi.

     L'interesse decorre dal 16 del mese in corso, per i versamenti eseguiti fra il 1° ed il 15 del mese stesso; e dal 1° del mese successivo per i versamenti eseguiti fra il 16 ed il 31.

     L'interesse cessa dal 1° del mese in corso per i rimborsi eseguiti fra il 1° ed il 15 del mese stesso; e dal 16 pure del mese in corso, per i rimborsi eseguiti dal 16 al 31.

     Alla fine dell'anno, l'interesse maturato si aggiunge al capitale versato e diventa fruttifero.

     Nella somma che rappresenta interessi da capitalizzare alla chiusura annuale dei conti correnti, si computano i centesimi soltanto per le cifre indicanti decine, e non se ne calcolano le unità.

     Le frazioni di lira non portano interesse.

     Negli uffici postali sarà mantenuto affisso apposito avviso, indicante il saggio d'interesse annuo dovuto ai depositanti del risparmio postale, nel suo importo netto dall'imposta di ricchezza mobile.

     E' obbligatoria, per parte degli interessati, la presentazione annuale dei libretti, perchè siano confrontati con le scritture del ministero delle poste e dei telegrafi, e vi siano inscritti gli interessi naturali.

     L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma, oltre agli effetti di cui al successivo articolo 29 di questa prima parte del libro II, libera l'amministrazione da ogni responsabilità in caso di errori, o di frodi, verificatisi nel tempo successivo all'ultima presentazione del libretto.

 

     Articolo 25. Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2°), articoli 8 e 9.

     Il rimborso di tutte o di parte delle somme versate a titolo di risparmio si otterrà dal titolare del libretto o dal suo legittimo rappresentante mediante esibizione del libretto.

     Il rimborso si farà al più tardi entro dieci giorni dalla domanda per somme non superiori a L. 100, entro venti giorni sino a L. 200, entro un mese sino a L. 1000, entro due mesi per somme maggiori.

     Nei termini sopraccennati non si rimborserà maggior somma, qualunque sia il numero di domande, che nell'intervallo si ripetessero sullo stesso libretto.

     I precedenti comma saranno stampati nel libretto.

     Il depositante potrà ottenere il rimborso delle somme versate in altro ufficio postale, senza che ciò dia luogo a spesa a suo carico.

 

     Articolo 26. Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2°), articoli 13 e 14; legge 20 gennaio 1880, n. 5253, art. 5 e legge 19 luglio 1880, n. 5536, art. 2 dell'allegato E.

     I direttori delle scuole e delle società di mutuo soccorso, che si propongono di raccogliere i risparmi degli scolari e dei soci, potranno avere presso l'ufficio postale un libretto dal quale saranno dedotte e iscritte nei libretti degli scolari e dei soci le somme che verranno designate da chi dirige la scuola o la società e sia riconosciuto dall'Amministrazione postale.

     Il libretto rilasciato dall'ufficio postale ai direttori delle scuole o delle società, di cui sopra, sarà fruttifero anche al di là del limite stabilito dal secondo comma dell'art. 23 di questa parte prima del libro II.

     A questi direttori saranno dati gratuitamente gli stampati occorrenti per le registrazioni e le operazioni del risparmio nelle loro scuole o società di mutuo soccorso.

     Anche questi stampati sono esenti da formalità di bollo.

     Potranno essere ammesse ai vantaggi dei precedenti comma, le associazioni filantropiche, le quali si occupino di raccogliere i minori risparmi, ed i cui statuti siano approvati dalla competente autorità ed i direttori accettati dall'Amministrazione delle poste.

     Potrà farsi per mezzo delle Casse di risparmio postali il pagamento delle rate per prestazioni affrancate inferiori alle annue lire cinquanta, ai sensi della legge 20 maggio 1880, n. 5253 e del relativo regolamento, nonché, a richiesta del portatore del biglietto, il pagamento delle vincite al lotto non superiori a L. 1000. L'interesse su questi ultimi depositi decorrerà dal giorno in cui sarà stato richiesto il libretto.

 

     Articolo 27. Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2°), art. 7; legge 19 luglio 1906, n. 364, art. 10; legge 11 dicembre 1910, n. 855, articoli 5 e 6 e legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 6.

     A richiesta del depositante, il deposito sarà impiegato in acquisto di consolidato e di rendite 3.50 e 3 per cento redimibili, create con le leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, mediante rimborso delle sole spese d'acquisto.

     Il credito del depositante può anche, a sua richiesta, essere convertito in deposito volontario a senso del precedente art. 5 di questa prima parte del libro II.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a tenere in titoli al portatore tanta rendita consolidata e tanta rendita del debito redimibile 3 per cento, di quelle appartenenti al fondo di riserva delle Casse postali di risparmio, quanto è necessario per il funzionamento del servizio di cui al primo comma di quest'articolo.

     La Cassa dei depositi e prestiti cederà giornalmente ai depositanti, in base al prezzo medio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno precedente, la rendita consolidata e quella redimibile da essi richieste, prelevandole da quelle predette del fondo di riserva e provvederà alla reintegrazione del fondo stesso, mediante periodici acquisti, con le norme che saranno stabilite dal ministro del tesoro.

 

     Articolo 28. Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2°), art. 12.

     Il libretto non è soggetto a sequestro, pignoramento o vincolo, né sono ammesse opposizioni al rimborso di esso, tranne i casi di controversia sui diritti a succedere, o quelli di cui al 2° e 3° comma del precedente art. 22 di questa prima parte del libro II.

     L'opposizione per essere valida deve essere fatta all'ufficio postale presso cui il libretto è rimborsabile.

 

     Articolo 29. Legge 27 maggio 1875, n. 2779, art. 10; legge 3 luglio 1902, n. 280, art. 1, e testo unico 30 maggio 1907, n. 376, art. 8, lettera b. [17]

     Sono prescritti a favore del bilancio autonomo dell'azienda delle poste e dei telegrafi i crediti dei libretti nominativi ordinari ed al portatore delle casse di risparmio postali col decorso:

     a) di un anno, quando non siano superiori a lire cinque fra capitale e interessi;

     b) di tre anni quando non siano superiori a lire dieci fra capitale e interessi;

     c) di cinque anni quando non siano superiori a lire venti fra capitale e interessi o quando siano costituiti da un capitale non superiore a lire due o da interessi da iscrivere oppure rappresentino soltanto interessi da iscrivere dopo l'ultima operazione per effetto della quale tutto il credito liquido inscritto era stato ritirato dal libretto;

     d) di trenta anni quando si tratti di crediti di qualsiasi altra specie ed importo.

     I detti periodi di prescrizione si computano per interi anni solari a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione di versamento o domanda di rimborso o presentazione del libretto, ai sensi del penultimo comma del precedente art. 24 di questa prima parte del libro II.

     Per i libretti lasciati in custodia al ministero la sola iscrizione degli interessi maturati è valida ad interrompere il corso della prescrizione.

     Per i libretti appartenenti ai minorenni, i termini non decorrono finché i titolari non abbiano raggiunta la maggiore età.

     Per i libretti caduti in successione e per i quali sia sorta controversia sui diritti a succedere, nonché per quelli colpiti da opposizione, i termini decorrono dal giorno in cui la controversia sia stata legalmente definita, o altrimenti rimossa.

     Le prescrizioni di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo non si applicano alle somme versate a titolo di deposito giudiziario.

     Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione della presente legge, per il compimento delle quali, secondo le leggi anteriori, si richiederebbe un tempo maggiore di quello fissato dal presente articolo, si compiono col decorso del più breve tempo in questo indicato.

     Il decorso della prescrizione resterà tuttavia sospeso a favore di coloro i quali, entro il 31 gennaio 1931, eseguiranno operazioni sui libretti ai sensi del citato art. 24 della legge 2 gennaio 1913, n. 453.

 

     Articolo 30. Legge 27 maggio 1875, n. 2779 (serie 2°), art. 15 e legge 2 febbraio 1911, n. 76, articoli 4 e 5.

     Le spese per il servizio delle Casse postali di risparmio sono per intero, e compresa anche la spettante aliquota della spesa per le pensioni degl'impiegati, a carico della Cassa dei depositi e prestiti.

     Nella parte ordinaria del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi e con imputazione alle spese di amministrazione delle Casse postali di risparmio, verrà stanziata la somma preveduta necessaria alle spese di manutenzione, riparazione e simili, dell'edificio da costruirsi in Roma, per essere destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali.

     La suddetta somma sarà dalla Cassa depositi e prestiti versata al bilancio d'entrata dello Stato insieme con quella per le spese generali di amministrazione delle Casse postali di risparmio.

     Nella parte ordinaria del bilancio passivo del Ministero delle poste e dei telegrafi, con imputazione alle spese di amministrazione delle Casse postali di risparmio, verrà ogni anno stanziata la somma rappresentante l'affitto del palazzo dopo che sarà stato costruito e reso abitabile.

     L'affitto sarà determinato in base al tasso degli affitti correnti in Roma e verrà ogni anno compreso dalla Cassa depositi e prestiti nelle spese generali di amministrazione delle Casse postali di risparmio.

 

     Articolo 31. Legge 8 luglio 1897, n. 252, articoli 1 e 2; legge 8 luglio 1909, n. 445, art. 4, e testo unico 30 maggio 1907, n. 376, art. 9.

     Se gli utili annuali delle Casse postali di risparmio potranno assegnarsi, in una somma complessiva di L. 50.000, premi al personale delle poste, escluso quello dell'Amministrazione centrale, ai direttori scolastici ed agli insegnanti che siasi adoperati per diffondere il risparmio postale.

     La somma degli utili netti annuali è devoluta per tre decimi al fondo di riserva delle Casse postali di risparmio e per sette decimi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.

     Sulla somma spettante alla Cassa nazionale predetta la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà l'interesse normale a cominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli utili netti e sino a quando la somma stessa non sia investita nei modi indicati nel testo unico di legge del 30 maggio 1907, n. 376.

 

     Articolo 32. Legge 8 luglio 1897, n. 252, articoli 1 e 3; legge 8 luglio 1904, n. 320, art. 2; regio decreto 11 luglio 1904, n. 337, art. 5; legge 9 luglio 1905, n. 386, articoli 1 e 2; legge 19 luglio 1906, n. 364, art. 10; testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 26; legge 11 dicembre 1910, n. 855, articoli 4, 5 e 6; legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 6; legge 2 febbraio 1911, n. 76, articoli 1 e 6; testo unico 17 luglio 1910, n. 536, art. 8.

     Il fondo di riserva di cui allo articolo precedente, alimentato oltreché di tre decimi degli utili netti annuali delle Casse di risparmio postali, anche degli interessi del fondo stesso, è investito in titoli dei consolidati italiani ed in qualunque specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, nonché in cartelle di Credito comunale e provinciale ordinarie e speciali, da intestarsi alla Cassa depositi e prestiti col vincolo al fondo stesso, a cumulo del quale sono impiegate le relative rate d'interesse alle singole scadenze.

     Una parte del fondo di riserva potrà essere investita in titoli al portatore agli effetti dell'ultimo comma del precedente art. 27 di questa parte prima del libro II.

     Un'altra parte del fondo stesso, non eccedente le L. 4.600.000 di capitale iniziale, verrà impiegato nello acquisto dell'area e nella costruzione di un edificio in Roma destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse di risparmio postali. L'area e l'edificio sono di proprietà del fondo di riserva.

     Sarà stanziata ogni anno nella parte straordinaria (partite di giro) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, e per conseguenza nella parte corrispondente dello stato di previsione dell'entrata, a partire dall'esercizio finanziario 1910-911, ed entro i limiti suindicati, la somma preveduta necessaria alla costruzione dell'edificio secondo un piano di esecuzione dei lavori preparato dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

     Alle somme occorrenti per l'esecuzione dei lavori sarà provveduto di mano in mano, secondo il bisogno, con prelevamenti dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio, da effettuarsi in base a speciale richiesta del Ministero delle poste.

     I prelevamenti di cui sopra saranno eseguiti dalla Cassa depositi e prestiti valendosi delle somme di spettanza del fondo di riserva, che eventualmente fossero disponibili per quota annuale di utili, o per interessi riscossi su titoli di rendita e, quando queste somme mancassero o non fossero sufficienti, alienando al prezzo corrente di borsa convenienti partite di rendita.

     Le somme così ottenute saranno dalla Cassa depositi e prestiti versate all'apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato.

     Costruito il palazzo e collaudato, ne sarà stabilito il valore d'inventario. Questo sarà rappresentato dal complesso delle somme occorse per la sua costruzione, più gli interessi sulle somme medesime allo stesso tasso dell'attuale rendita consolidata italiana 3,50 per cento, maturati dal giorno del versamento delle somme a quello della consegna effettuata del palazzo all'Amministrazione delle Casse postali.

     Il valore del palazzo, come sopra determinato, sarà dalla Cassa depositi e prestiti compreso fra le attività del fondo di riserva delle Casse postali di risparmio ed al palazzo medesimo sarà attribuito un reddito calcolato in base al saggio medio annuale dei frutti prodotti dai capitali dei depositi del risparmio postale, amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, il quale reddito costituirà un'entrata ordinaria annuale del fondo di riserva.

 

CAPO III

DEI DEPOSITI GIUDIZIARI PRESSO GLI UFFICI POSTALI

 

     Articolo 34. Legge 29 giugno 1882, n. 835 (serie 3°), art. 8 e legge 10 aprile 1892, n. 191, art. 7.

     I depositi di denaro che, secondo le disposizioni vigenti, possono farsi presso le cancellerie giudiziarie, sono eseguiti direttamente dalle parti e dai loro procuratori oltre che nella Cassa dei depositi e prestiti, ai termini del precedente articolo 8 di questa parte prima del libro II, anche in quelle di risparmio postale, secondo le norme stabilite dal relativo regolamento.

     Le somme ricevute dai cancellieri sono in egual modo depositate nel giorno stesso o al più tardi nel successivo.

 

     Articolo 35. Legge 8 luglio 1897, n. 252, articoli 2 e 4 e testo unico 30 maggio 1907, n. 376, art. 9.

     La somma degli utili netti, annualmente accertati, della gestione dei depositi giudiziari di cui al precedente articolo, sarà ripartita per metà al tesoro dello Stato e per metà alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai.

     La quota annuale devoluta al tesoro sarà iscritta nella parte ordinaria dello stato di previsione dell'entrata dello esercizio in cui scade la chiusura dei conti annuali delle Casse postali di risparmio.

     Alla quota devoluta alla Cassa nazionale predetta si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 31 di questa parte prima del libro II.

 

CAPO IV

PRESTITO A PREMI DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

 

     Articolo 36. Legge 28 giugno 1885, n. 3188 (serie 3°), articoli 1, 2 e 3 e regio decreto 6 dicembre 1885, n. 3559 (serie 3°), articoli 1, 3 e 4.

     Il fondo di originarie di lire 8,977,618 versato alla Cassa dei depositi e prestiti in garanzia del prestito a premi dell'ammontare di lire 15,000,000 autorizzato a favore della Associazione della Croce Rossa italiana con legge 28 giugno 1885, n. 3188 (serie 3°), è destinato, insieme coi relativi interessi, il pagamento del capitale delle 600,000 obbligazioni emesse per lire 25 ognuna e dei premi, in conformità del relativo piano di ammortamento.

     L'estrazione delle obbligazioni rimborsande ha luogo a trimestri separatamente da quella dei premi, ed a sistema ordinale sulla totalità delle serie vigenti di 50 obbligazioni indicate con numeri dall'1 al 50 inclusivo.

     L'estrazione dei premi si eseguisce sulla totalità delle obbligazioni emesse e divise in 12 mila serie contraddistinte da un numero ordinale dall'1 al 12 mila; sorteggiando separatamente le serie e le obbligazioni comprese in ogni serie vincente e ritenendo siccome di niun effetto la uscita di numeri di obbligazioni già sortite in altra estrazione di premi.

     Il risultato dell'estrazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

     La estrazione ha luogo in Roma nei giorni indicati nel piano di ammortamento presso la sede del Comitato centrale della Croce Rossa coll'intervento di un delegato governativo e di rappresentanti della Croce Rossa e della Banca d'Italia.

 

     Articolo 37. Legge 28 giugno 1885, n. 3188 (serie 3°), articoli 1, 2 e 3 e regio decreto 5 dicembre 1885, n. 3559, (serie 3°), articoli 5, 6, 7, 8 e 9.

     Il capitale delle obbligazioni estratte senza premio ed il montare di quelle sortite col premio, vengono somministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti alla Banca d'Italia, assuntrice del servizio del prestito, al principiare del mese in cui ha luogo l'estrazione.

     La Banca d'Italia alla fine di ogni semestre presenta alla Cassa predetta l'elenco dei pagamenti fatti nel semestre stesso con le avute somministrazioni di fondi, e le somme sopravanzate sono dalla Banca tenute in conto delle somministrazioni da farsi per il semestre seguente.

     Qualora all'atto dei pagamenti delle rate correnti venissero chiesti dagli aventi diritto i pagamenti arretrati relativi alle rate precedenti non ancora prescritte, la Cassa depositi e prestiti sulla domanda della Banca d'Italia fornisce subito i fondi occorrenti.

     I titoli estinti per seguìto pagamento sono ritirati dalla circolazione ed annullati mediante perforazione.

     I titoli annullati sono custoditi dalla Banca d'Italia, la quale in ogni trimestre rimette alla Commissione permanente, di cui appresso, la situazione dell'impiego dei fondi somministrati.

     Il pagamento dei premi è sottoposto alla tassa di ricchezza mobile vigente per i titoli di Stato, da soddisfarsi mediante ritenuta sullo importo dei premi stessi.

     La tassa dovuta per la circolazione e negoziazione dei titoli è rifusa dai portatori alla Banca mediante ritenuta al momento del rimborso di ciascun titolo.

     I premi vinti dalle obbligazioni e non riscossi entro 5 anni dal giorno della relativa estrazione, sono prescritti a favore della Croce Rossa italiana, e ad essa pagati entro 10 giorni dal compimento del termine della prescrizione.

     Sono pure prescritte a favore della Croce Rossa, o ad essa pagate entro 10 giorni dal compimento del termine della prescrizione, le quote di ammortamento delle obbligazioni estratte, non riscosse nel decorso di 30 anni.

     Una Commissione permanente composta di delegati del Governo, della Croce Rossa italiana e della Banca d'Italia sorveglia le operazioni del prestito.

     Il presidente di questa Commissione è il presidente o il vicepresidente della Croce Rossa italiana.

     Il delegato del Governo ed il delegato della Croce Rossa italiana hanno diritto di ottenere dalla Banca d'Italia, amministratrice del prestito, le notizie, le giustificazioni e i documenti che stimeranno opportuno di richiedere allo effetto di assicurarsi della regolarità delle operazioni da essa eseguite, e della osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo e nel precedente.

 

CAPO V

STRALCIO DELLA SOPPRESSA CASSA MILITARE

 

     Articolo 38. Legge 7 luglio 1866, n. 3062, art. 9; legge 6 febbraio 1872, n. 664 (serie 2°), art. 1; legge 14 giugno 1874, n. 1973 (serie 2°), art. 5; legge (testo unico) 17 agosto 1882, n. 956 (serie 2°), articoli 140, 141 e 173; legge 14 luglio 1887, n. 4759 (serie 3°), art. 6; legge 7 aprile 1889, n. 6000 (serie 3°), art. 4 e regio decreto 14 luglio 1889, n. 6279 (serie 3°).

     Per il servizio dello stralcio della Cassa militare assunto dalla Cassa dei depositi e prestiti in esecuzione del primo capoverso dell'art. 6 della legge 14 luglio 1887, n. 4759 (serie 3°), e colle norme di cui al regio decreto 14 luglio 1889, n. 6279 (serie 3°), la Cassa stessa provvede al servizio delle pensioni vitalizie di annue L. 300 godute dai già riassoldati con premio in virtù dell'art. 9 della legge 7 luglio 1866, n. 3062, valendosi della rendita consolidata a ciò destinata coll'art. 4 del predetto regio decreto 14 luglio 1889.

     Provvede inoltre, colla rendita consolidata appositamente trasferita, giusta l'art. 8 del decreto predetto, dalla Cassa militare alla Cassa dei depositi e prestiti, alla corresponsione del premio delle rafferme concesse ai militari, a termini dell'art. 5 della legge 14 giugno 1874, n. 1973, prima del febbraio 1883.

     Ogni avanzo che sarà per risultare al termine del servizio delle pensioni di riassoldamento sarà devoluto al tesoro dello Stato.

 

CAPO VI

SERVIZIO DI ESTINZIONE

DI ALCUNI DEBITI REDIMIBILI DELLO STATO

 

     Articolo 39. Legge 22 luglio 1894, n. 339, articoli 3 e 7 dell'allegato L e articoli 4, 5, 6 e 7 dell'allegato M; art. 1 legge 2 luglio 1896, n. 253; legge 9 luglio 1903, n. 393, articoli 1 e 2 e legge 31 dicembre 1907, n. 804, art. 11.

     La Cassa dei depositi e prestiti, coi frutti trimestrali e mediante graduale alienazione del residuo dei 15 milioni di rendita consolidata assegnatale, ai termini degli articoli 7 dell'allegato L e 5 dell'allegato M alla legge 22 luglio 1894, n. 339, ridotta poi per l'articolo 1 della legge 2 luglio 1896, n. 253 e della quale una parte fu convertita prima in rendita 4,50 per cento e poi in rendita 3,50 per cento del tipo creato con legge 12 giugno 1902, n. 166, e in seguito convertita tutta nella detta rendita 3,50 per cento in forza dell'altra legge 9 luglio 1905, n. 393, somministra al tesoro dello Stato i fondi occorrenti per gli interessi, per lo ammortamento e per il pagamento dei premi dei debiti redimibili non ancora estinti indicati nella tabella A annessa al predetto allegato M e fino alla completa estinzione dei debiti stessi.

     L'anzidetta rendita è intestata alla Cassa dei depositi e prestiti, con annotazione di vincolo per l'uso cui è destinata.

     La Cassa predetta fa le somministrazioni di fondi al tesoro per gli scopi di cui sopra nel giorno in cui scadono le rate semestrali di ciascuno dei debiti redimibili indicati nell'anzidetta tabella, nella misura necessaria per il servizio degl'interessi, dei premi e delle quote di ammortamento, e terrà all'uopo un conto speciale.

     Per i fondi che risultano giacenti in conseguenza degli incassi delle rate trimestrali della rendita consolidata, la Cassa accredita allo anzidetto conto, dal giorno susseguente ad ogni incasso, un interesse nella ragione stabilita annualmente per i depositi volontari.

     Se a completa estinzione dei debiti rimarrà un avanzo di rendita o di somma nel conto speciale di cui sopra, tale avanzo andrà in aggiunta alla riserva speciale per i biglietti di Stato depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

 

CAPO VII

FONDI PER OPERE DI BONIFICAZIONE DELLE PALUDI

E DEI TERRENI PALUDOSI

 

     Articolo 40. Testo unico 22 marzo 1900, n. 195, articoli 67 e 68.

     La Cassa dei depositi e prestiti tiene un conto fruttifero al quale il tesoro fa annualmente i versamenti corrispondenti alle somme stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere di bonifica.

     Il versamento è fatto in tre rate eguali entro i mesi di ottobre, febbraio ed aprile di ciascun esercizio.

     Gl'interessi che saranno liquidati sul conto corrente andranno in aumento al fondo di riserva di cui all'articolo seguente.

     Agli effetti del presente articolo saranno fatti annualmente nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e su quello dell'entrata, i seguenti stanziamenti:

     I. Partite di giro.

     Nella spesa, una complessiva assegnazione costituita delle somme stabilite dalla legge per opere straordinarie di bonifica.

     Nell'entrata, una somma eguale a quella iscritta nella spesa, rappresentante i prelevamenti da eseguirsi dal conto corrente presso la Cassa dei depositi e prestiti, in relazione ai pagamenti disposti per opere straordinarie di bonifica.

     II. Entrate e spese effettive.

     Nella spesa, le assegnazioni per ciascuna delle varie opere di bonifica in relazione al disposto della legge.

     Nell'entrata, i contributi versati dagli enti interessati e gl'interessi liquidati sul conto corrente di cui al presente articolo.

 

     Articolo 41. Testo unico 22 marzo 1900, n. 195, art. 66.

     Le somme a disposizione dell'Amministrazione dei lavori pubblici, indicate nella tabella IV, annessa al testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195, accresciute delle economie che si potranno verificare nelle spese prevedute per qualche bonifica, e degli interessi maturati sul conto corrente di cui al precedente art. 40, costituiscono un fondo di riserva per gli scopi di cui all'art. 66 del citato testo unico.

 

CAPO VIII

FONDO PER L'EMIGRAZIONE

 

     Articolo 42. Legge 31 gennaio 1901, n. 23, art. 28 e legge 17 luglio 1910, n. 538, articolo unico.

     Il ricavato delle tasse e dei contributi di cui all'art. 28 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sostituito in seguito dall'art. 28 approvato con l'articolo unico della legge 17 luglio 1910, n. 538, come pure le tasse di patente, le pene pecuniarie ed in genere ogni altro reddito o provento dipendente dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione, sono attribuiti al "Fondo per l'emigrazione".

     Questo fondo sarà investito in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese per il servizio dell'emigrazione.

     La parte a ciò destinata è tenuta dalla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari e calcolato a tenore dell'art. 44 del regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802.

     I prelevamenti da questo conto corrente sono disposti dal commissario generale, sono assegnati esclusivamente a vantaggio dell'emigrazione tanto all'interno che all'estero.

     Il bilancio del fondo per l'emigrazione, sul quale graveranno le spese per il Commissariato, e per i servizi ad esso attinenti, verrà presentato ogni anno dal ministro degli affari esteri al Parlamento che lo esamina e lo vota separatamente.

     Alla gestione di questo bilancio sono estese, nei modi che saranno determinati dal regolamento sull'emigrazione, le disposizioni vigenti sull'amministrazione e contabilità dello Stato e quelle sulla vigilanza, sul controllo e sulla giurisdizione contenziosa della Corte dei conti.

     Il fondo per l'emigrazione è messo sotto la vigilanza di una Commissione permanente, composta di tre senatori e tre deputati, da nominarsi dalle rispettive Camere in ciascuna sessione. Essi continueranno a far parte della Commissione anche nell'intervallo tra le legislature e le sessioni. La Commissione pubblicherà ogni anno una relazione che sarà presentata al Parlamento dal ministro degli affari esteri.

 

CAPO IX

FONDO DI AMMORTAMENTO DEL CONSOLIDATO

3,50 PER CENTO EMESSO PER CONVERSIONE

DI TITOLI DI DEBITI REDIMIBILI

 

     Articolo 43. Legge 12 giugno 1902, n. 166. art. 9.

     Gli stanziamenti in conto capitale, fatti per il servizio dei debiti redimibili considerati nella legge 12 giugno 1902, n. 166, che rimangano disponibili alla fine di ogni esercizio, per effetto delle conversioni eseguite in virtù della legge stessa o di leggi precedenti, sotto deduzione dell'importo corrispondente agli abbuoni di tassa e ai premi conceduti per le conversioni, in luogo di essere portati ad economia, saranno versati presso la Cassa dei depositi e prestiti per la formazione di un fondo di ammortamento.

     Questo fondo dovrà servire per la estinzione del consolidato 3,50 per cento emesso per effetto delle conversioni da operarsi alla scadenza finale di ciascun debito.

     Le somme corrispondenti saranno investite a moltiplico sia in titoli 3,50 per cento, sia in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

     Se in qualche sorteggio annuale venga estratto un numero di obbligazioni convertite minore di quello dato dalla loro proporzione, in confronto della totalità del debito ammesso al sorteggio, e le somme da versarsi al fondo di ammortamento risultino quindi deficienti in rapporto a detta proporzione, si provvederà alla reintegrazione della somma medesima a favore di detto fondo prelevandone l'importo da uno speciale capitolo da iscriversi nel bilancio del tesoro e da reintegrarsi coi sopravanzi degli altri esercizi durante i quali le dette proporzioni siano superate.

 

CAPO X

PRESTITO LOTTERIA A FAVORE DELLA CASSA NAZIONALE

DI PREVIDENZA PER LA INVALIDITA' E LA VECCHIAIA

DEGLI OPERAI E DELLA SOCIETA' "DANTE ALIGHIERI"

 

     Articolo 44. Legge 19 giugno 1902, n. 323, articoli 1, 2, 3, 4, 5; regio decreto 5 gennaio 1905, articoli 1, 2 e 5; legge 8 luglio 1904, n. 320, articolo 2; regio decreto 11 luglio 1904, n. 337, art. 5 e testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 26.

     Il fondo di originarie L. 3.000.000 versato alla Cassa dei depositi e prestiti, per costituire una speciale gestione, in garanzia del prestito-lotteria, concesso dalla legge 19 giugno 1902, n. 233, a favore della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società "Dante Alighieri" è destinato, insieme coi relativi interessi, al rimborso delle obbligazioni ed al servizio dei premi della prima serie di 250.000 obbligazioni di L. 20 ciascuna, ai termini del relativo piano di estrazione annesso al regio decreto 5 gennaio 1905.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a procurare l'investimento del fondo di garanzia di L. 3.000.000 in prestiti ordinari, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ed in cartelle di credito comunale e provinciale ordinarie e speciali, a costituire una speciale gestione, accreditando alla medesima semestralmente l'interesse nella misura annua del 4 per cento netto da ogni imposta presente o futura.

     La somma predetta di L. 3.000.000 rimarrà vincolata a favore dei portatori delle obbligazioni fino alla totale estinzione del prestito.

     Le obbligazioni, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, portano la data del 1° gennaio 1905, la numerazione dall'1 al 250.000 ed a tergo le epoche delle estrazioni a sorte risultanti dal detto piano di ammortamento e sono esenti dalle tasse di bollo e di circolazione.

     L'estrazione a sorte avrà luogo semestralmente in Roma nei giorni indicati dal piano di ammortamento presso la Direzione generale della Banca d'Italia e sarà presieduta da una Commissione permanente di vigilanza della quale faranno parte un delegato del Ministero delle finanze, uno del tesoro e un rappresentante della Cassa nazionale di previdenza.

     Il risultato dell'estrazione a sorte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

 

     Articolo 45. Legge 19 giugno 1902, n. 233, articoli 1, 2, 3, 4, 5 e regio decreto 5 gennaio 1905, articoli 3 e 4.

     Il capitale delle obbligazioni estratte senza premio e il montare di quelle sortite con premio, saranno pagati nella somma prefissa dal piano di ammortamento, a cominciare dal nono giorno dopo quello della seguita estrazione a sorte, dalla Banca d'Italia e da quelle Case ed Istituti bancari designati dalla stessa Banca d'Italia.

     I premi saranno pagati detratta da essi l'imposta di ricchezza mobile.

     La Cassa dei depositi e prestiti somministrerà alla Banca d'Italia la somma occorrente ai pagamenti delle obbligazioni e dei premi il giorno stesso in cui avrà luogo l'estrazione a sorte.

     La Banca d'Italia alla fine di ogni semestre presenterà alla Cassa dei depositi e prestiti l'elenco dei pagamenti fatti nel semestre stesso con le avute somministrazioni di fondi, e le somme sopravanzate saranno dalla Banca d'Italia tenute in conto delle somministrazioni da farsi per il semestre seguente.

     I premi si prescrivono dopo cinque anni e le obbligazioni dopo trent'anni dall'estrazione a sorte.

     Scorsi cinque anni dalla data di ciascuna estrazione, le somme che rimanessero disponibili in corrispondenza ai titoli ed ai premi di cui non fosse stato chiesto il rimborso, saranno dalla Banca d'Italia riversate alla Cassa dei depositi e prestiti.

     Qualora all'atto dei pagamenti delle estrazioni correnti fossero chiesti dagli aventi diritto i pagamenti arretrati relativi alle estrazioni precedenti non ancora prescritti ed eseguite anteriormente ai cinque anni, la Cassa dei depositi e prestiti, sulla domanda della Banca d'Italia, fornirà subito i fondi occorrenti.

     I titoli estinti per seguito pagamento saranno ritirati dalla circolazione ed annullati mediante perforazione.

     Nell'occasione di ciascuna estrazione si eseguirà alla presenza della Commissione di cui al precedente art. 44 di questa prima parte del libro II, l'annullamento dei titoli rimborsati dopo la precedente estrazione.

     Gli utili derivanti dal prestito spettano per sette decimi alla Cassa nazionale di previdenza e per tre decimi alla Società "Dante Alighieri".

 

CAPO XI

FONDI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMINISTRATI

DALLA DIREZIONE GENERALE DEGL'ISTITUTI STESSI

 

     Articolo 46. Legge 17 luglio 1902, n. 302, art. 5; legge 6 marzo 1904, n. 88, articolo 12, nonché legge 19 maggio 1907, n. 270, art. 1; legge 8 luglio 1904, n. 407, art. 29, nonché legge 5 luglio 1908, n. 391, art. 2; legge 12 dicembre 1907, n. 754, art. 5; legge 12 dicembre 1907, n. 755, art. 5; testo unico 31 gennaio 1909, n. 97, articolo 5 e legge 2 dicembre 1909, n. 744, art. 1, n. 12.

     La Cassa dei depositi e prestiti colloca per conto degli Istituti di previdenza di cui al libro III di questa legge, in impiego fruttifero, i fondi degli Istituti stessi, nei modi stabiliti per ciascuno di essi dalle disposizioni del detto libro III.

 

CAPO XII

FONDO SPECIALE

PER GLI INFORTUNI DEGLI OPERAI SUL LAVORO

 

     Articolo 47. Testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, art. 37.

     Le somme riscosse per contravvenzioni alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, saranno versate nella Cassa dei depositi e prestiti. Queste somme, le altre versate a mente del penultimo paragrafo dell'art. 10 del detto testo unico, e l'ammontare corrispondente delle indennità nel caso previsto dall'art. 31 del medesimo testo unico, saranno dal Ministero di agricoltura, industria e commercio adibite ai seguenti scopi:

     1) per sovvenire gli operai che non avessero potuto conseguire l'indennità per insolvenza delle persone incorse nelle sanzioni stabilite nel citato art. 31;

     2) per sussidiare nei modi e nella misura stabiliti dal regolamento sugl'infortuni, le Società che assumono l'obbligo di soccorrere gli operai feriti sul lavoro, nei primi cinque giorni di malattia;

     3) per creare premi a favore degl'inventori di nuovi congegni protettori;

     4) per sussidiare le Associazioni ed Istituti che provvedono all'assistenza medica dei feriti sul lavoro.

 

CAPO XIII

SERVIZIO DI CASSA E CUSTODIA DEI VALORI

DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA

PER LA INVALIDITA' E PER LA VECCHIAIA DEGLI OPERAI

 

     Articolo 48. Testo unico 30 maggio 1907, n. 376, articoli 2, 4 e 12; testo unico 27 febbraio 1908, n. 89, art. 1; regio decreto 5 novembre 1909, n. 722, art. 9, convertito in legge con l'art. 1 della legge 21 luglio 1910, n. 579 e legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 1.

     La custodia dei valori e il servizio di cassa della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, sono affidati gratuitamente alla Cassa depositi e prestiti.

     I capitali dei singoli fondi della Cassa nazionale di previdenza devono essere investiti, con le norme ed i limiti stabiliti nel regolamento della Cassa medesima:

     1) in titoli del debito pubblico del Regno d'Italia;

     2) in titoli d'altra specie emessi o garantiti dallo Stato;

     3) in obbligazioni ferroviarie emesse in corrispondenza alle annualità dovute dallo Stato;

     4) in cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario;

     5) in titoli emessi dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti;

     6) in prestiti alle Provincie, ai Comuni e loro Consorzi, nonché ai Consorzi di bonifica e d'irrigazione e a quelli per le opere idrauliche della 3° categoria con le garanzie di cui godono le Casse di risparmio ordinarie, a tenore dell'art. 16 della legge 24 aprile 1898, n. 132, ed anche per mezzo della Cassa depositi e prestiti secondo la propria istituzione;

     7) in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti;

     8) in beni immobili urbani;

     9) in mutui fruttiferi per la costruzione e per l'acquisto di case popolari o economiche a tenore della legge 27 febbraio 1908, n. 89 (testo unico) o in obbligazioni fornite delle garanzie ipotecarie previste dalla stessa legge secondo i limiti e le condizioni stabiliti nel regolamento per la esecuzione del detto testo unico;

     10) in obbligazioni del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

     L'impiego nel modo indicato sotto il n. 8 non potrà eccedere un quinto dell'ammontare complessivo dei capitali costituenti i singoli fondi della Cassa nazionale.

     Fa parte di diritto del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale l'amministratore generale della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

 

CAPO XIV

FONDO DESTINATO AL TRATTAMENTO

DI RIPOSO DEL PERSONALE

DELLE SCUOLE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

 

     Articolo 49. Legge 30 giugno 1907, n. 414, art. 3.

     Le somme stanziate ai capitoli del bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio indicati nell'art. 3 della legge 30 giugno 1907, n. 414, sono versate alla Cassa dei depositi e prestiti per essere accantonate e messe a frutto a cura della Cassa stessa, e servire al pagamento delle quote di concorso dello Stato al trattamento di riposo del personale insegnante e amministrativo delle scuole industriali e commerciali, mediante assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

     Sulle somme stesse sarà anche provveduto al pagamento delle quote di concorso dello Stato, per le assicurazioni operaie alla Cassa nazionale di previdenza, del personale di servizio delle scuole predette per tutto il tempo che il personale stesso rimarrà in servizio.

     Il concorso dello Stato alle assicurazioni per il personale delle scuole industriali e commerciali non potrà essere superiore alla metà delle quote occorrenti alle assicurazioni stesse.

 

CAPO XV

FONDO PER L'ACQUISTO

DI COSE MOBILI ED IMMOBILI DI CARATTERE

STORICO, ARCHEOLOGICO O ARTISTICO

 

     Articolo 50. Legge 14 luglio 1907, n. 500, articoli 2 e 3 e legge 20 giugno 1909, n. 364, articoli 23 e 24.

     La Cassa dei depositi e prestiti, in esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 500, tiene in deposito la rendita consolidata acquistata con L. 4,000,000, parte dell'assegnazione straordinaria di L. 5,000,000, inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907, e concernente l'acquisto di cose mobili e immobili che abbiano importante interesse storico, archeologico o artistico.

     Presso la Cassa depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero intestato al Ministero della pubblica istruzione, al quale hanno affluito o dovranno affluire:

     a) la somma di L. 1,000,000 già versata in conto corrente fruttifero presso la Cassa stessa in virtù dell'art. 3 della predetta legge 14 luglio 1907, n. 500;

     b) gli interessi della rendita consolidata acquistata con la predetta somma di L. 4,000,000, i quali verranno riscossi alle scadenze semestrali a cura della Cassa dei depositi e prestiti;

     c) le somme stanziate e da stanziarsi in un capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, denominato: "Somme da versarsi al conto corrente istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e di antichità". Tale capitolo, dell'importo di L. 300,000, si accresce, mediante decreto del ministro del tesoro, delle somme corrispondenti ai proventi ottenuti dalla vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di cose di antichità e d'arte e dall'applicazione delle tasse, delle pene pecuniarie e delle indennità stabilite dalla legge 20 giugno 1909, n. 364;

     d) gl'interessi da liquidarsi annualmente sul credito del conto corrente;

     e) le somme che da enti morali o da privati verranno destinate ad accrescere il fondo di cui alla lettera b).

 

     Articolo 51. Legge 20 giugno 1909, n. 364, articoli 25 e 26.

     Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di disporre degli interessi di cui al comma b) dell'articolo precedente e degli interessi delle somme di cui al comma e), al fine di contrarre mutui o costituire rendite vitalizie destinate agli acquisti di cose mobili od immobili che abbiano importante interesse storico, archeologico o artistico.

     Gli interessi su detti mutui e l'ammontare delle rendite vitalizie non potranno mai superare complessivamente le somme disponibili secondo il precedente comma.

     Col regolamento esecutivo della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono determinate le norme con le quali, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, si può procedere a detti acquisti con mutui o costituzione di rendite vitalizie.

 

     Articolo 52. Legge 20 giugno 1909, n. 364, articoli 27 e 28; legge 23 giugno 1912, n. 688, art. 1, e legge 23 giugno 1912, n. 738, articolo unico.

     Il Ministero della pubblica istruzione potrà valersi del credito risultante dal conto corrente istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per gli eventuali acquisti di cui alle leggi 14 luglio 1907, n. 500, 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688, prelevando da esso, mediante appositi decreti, le somme all'uopo occorrenti.

     Le somme prelevate dal conto corrente, a norma del precedente comma, verranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo del bilancio dell'entrata con la denominazione: "Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate all'acquisto di cose d'arte e d'antichità", e inscritte, mediante decreto del ministro del tesoro, ad apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione con la denominazione: "Acquisto di cose d'arte e di antichità".

     Le somme per le quali è, dalla legge 23 giugno 1912, n. 738, autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 1,300,000 da destinarsi all'eseguimento degli scavi di Ostia e dei restauri ai monumenti di Aosta, al palazzo ducale di Mantova e al duomo di Como, saranno temporaneamente prelevate dal conto corrente di cui al primo comma e per l'importo che sarà di volta in volta per occorrere e verranno a tal fine versate in tesoreria e inscritte ad un capitolo speciale della parte straordinaria del bilancio dell'entrata e contemporaneamente nella parte straordinaria del bilancio della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica. Le somme come sopra prelevate dal detto fondo saranno restituite al fondo stesso in dieci quote annue eguali, da versarsi al termine di ciascun esercizio finanziario a partire dal 1912-913, unitamente agli interessi maturati al saggio del 3.50 per cento netto e verranno inscritte con gl'interessi suddetti, nel bilancio della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica.

     I prelevamenti autorizzati dal precedente comma e le relative iscrizioni in bilancio saranno disposti con decreti del ministro del tesoro.

 

CAPO XVI

FONDO DI RISERVA PER LE EPIZOOZIE

 

     Articolo 53. Testo unico 1° agosto 1907, n. 636, art. 194.

     La metà dei proventi dei diritti di visita sanitaria e delle ammende stabiliti dagli articoli 51 e 193 della legge (testo unico) 1° agosto 1907, n. 636, ed iscritti in apposito capitolo del bilancio dell'entrata, è destinata a costituire il fondo di riserva per le epizoozie; al quale scopo, a cura del Ministero del tesoro, l'importo relativo è versato annualmente alla Cassa dei depositi e prestiti come deposito volontario o conto corrente fruttifero.

     Il fondo serve nei casi di straordinarie eventualità di epizoozie, come pure per superare ad eventuali deficienze del capitolo dei sussidi per provvedimenti profilattici contro le epizoozie, normalmente stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno. I prelevamenti sono fatti con decreti del Ministero del tesoro ed iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno in aumento del capitolo anzidetto.

 

CAPO XVII

CONTO CORRENTE

CON LA SEZIONE AUTONOMA

DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

 

     Articolo 54. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 20 e legge 15 luglio 1911, n. 755, art. 2, 4° comma.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad aprire alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale un credito in conto corrente fino a quattro milioni.

     La sezione di credito comunale e provinciale potrà operare versamenti su questo conto, anche sino a renderlo attivo a proprio favore nel limite di quattro milioni.

     Il saggio dell'interesse su questo conto corrente sarà rispettivamente di mezzo per cento superiore o eguale a quello vigente per le somme versate a titolo di risparmio postale, ai termini del precedente art. 24 (1° comma) di questa parte prima del libro II, secondo che sia a favore della Cassa dei depositi e prestiti, ovvero della sezione di credito comunale e provinciale.

 

CAPO XVIII

FONDI DI GARANZIA PER IL CREDITO AGLI IMPIEGATI

ED AGLI OPERAI DELLO STATO ED AL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

 

     Articolo 55. Legge 30 giugno 1908, n. 335, articoli 8, 9, 10, 11; legge 13 luglio 1910, n. 444, articoli 1, 5, 6, 7, 8 e 9 e legge 7 luglio 1907, n. 429, art. 30, modificato dall'art. 1, n. 30, della legge 25 giugno 1909, n. 372.

     Le somme raccolte con le ritenute speciali stabilite dagli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e costituenti, ai termini dell'art. 8 della legge stessa, il fondo di garanzia per le sovvenzioni fatte in base alle cessioni degli stipendi dei funzionari dipendenti dallo Stato, eccettuata l'Amministrazione delle ferrovie, e quelle raccolte con le ritenute speciali stabilite dagli articoli 6 e 7 dell'altra legge 13 luglio 1910, n. 444, e costituenti, ai sensi dell'art. 5 della legge medesima, il fondo di garanzia per le sovvenzioni fatte sulle cessioni degli emolumenti degli operai dipendenti dallo Stato, eccettuata l'Amministrazione delle ferrovie, saranno mensilmente versate nella Cassa dei depositi e prestiti, la qual ne curerà la gestione, tenendo aperti speciali conti correnti col tesoro, che farà i prelevamenti occorrenti:

     a) per far fronte agli indennizzi a favore dei cessionari a causa dei rischi diversi;

     b) per rimborsi agli impiegati ed operai o ai loro eredi da effettuarsi rispettivamente ai termini degli articoli 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444.

     Le rimanenti somme accumulate di anno in anno saranno investite, con i relativi interessi composti, a cura dell'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti in impiego fruttifero e destinate ad aumentare i due fondi di garanzia.

     I due conti correnti sono separati e distinti, come separata e distinta è la gestione dei due fondi di garanzia.

     Potrà, tuttavia, trascorso almeno un anno dall'attuazione della legge 13 luglio 1910, n. 444, procedersi alla fusione dei due fondi di garanzia ed alla conseguente unificazione dei conti correnti, mediante decreto Reale su proposta del ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

 

     Articolo 56. Legge 30 giugno 1908, n. 335, articoli 8, 9, 10, 11; legge 13 luglio 1910, n. 444, articoli 1, 5, 6, 7, 8 e 9, e legge 7 luglio 1907, n. 429, art. 30, modificato dall'art. 1, n. 30 della legge 25 giugno 1909, n. 372.

     Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per i fondi di garanzia per le sovvenzioni fatte in base alle cessioni degli stipendi dei funzionari dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato e degli emolumenti degli operai dipendenti dall'Amministrazione stessa. I due conti correnti sono aperti a favore della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, la quale è autorizzata a fare i prelevamenti di cui al primo comma dello stesso articolo precedente.

 

CAPO XIX

CONTO DELLE SOMME VERSATE DALLO STATO

A FAVORE DELLE PROVINCIE DI CUNEO, NAPOLI E TORINO

PER LA RITARDATA ATTIVAZIONE DEL NUOVO CATASTO

 

     Articolo 57. Legge 9 luglio 1908, n. 433, art. 1.

     Le somme dovute dallo Stato per effetto della ritardata applicazione del nuovo catasto, in confronto alle epoche fissate dalla legge 21 gennaio 1897, n. 23, saranno devolute a favore delle rispettive provincie.

     Detratte le somme pagate alla provincia di Cuneo in L. 1.058.365,25, a quella di Napoli in L. 2.800.000 ed a quella di Torino per L. 4.535.000 subito dopo l'approvazione della legge 9 luglio 1908, n. 433, le somme residue che, in definitiva, risulteranno dovute dallo Stato alle anzidette Provincie, saranno ripartite per ciascuna in tante rate annuali non maggiori di L. 1.500.000, che verranno corrisposte a principiare dal 1909.

     Le rate annuali di L. 1.500.000 saranno versate alla Cassa depositi e prestiti. Ciascuna delle tre Provincie preleverà annualmente da quelle somme la sovrimposta provinciale dell'anno sui terreni, togliendo o diminuendo la sovrimposta stessa per quei soli Comuni che hanno in eccedenza pagata la imposta fondiaria dal 1° luglio 1902 per la provincia di Napoli, dal 1° luglio 1903 per quella di Torino e dal 1° luglio 1904 per quella di Cuneo; e ciò in proporzione dell'eccedenza e fino ad esaurimento delle rate depositate e dei relativi interessi dovuti alla Cassa di depositi e prestiti sui depositi volontari.

 

CAPO XX

FONDI DEI TRATTURI DEL TAVOLIERE DI PUGLIA

 

     Articolo 58. Legge 20 dicembre 1908, n. 746, art. 8.

     Gli avanzi annuali di gestione dell'azienda dei tratturi del Tavoliere di Puglia, disciplinata dalla legge 20 dicembre 1908, n. 746, potranno mantenersi impiegati sui fondi rimasti disponibili alla chiusura dell'esercizio, per essere erogati negli esercizi successivi, a favore dell'azienda medesima, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 10 della legge predetta.

     Qualora il ministero delle finanze, sentita la Commissione stessa, lo reputi conveniente, i detti avanzi potranno essere depositati alla Cassa depositi e prestiti e gl'interessi relativi saranno considerati come provenienti dall'azienda stessa in conformità dell'art. 7 della citata legge. La consistenza di tali depositi sarà inserita nel rendiconto consuntivo dello Stato.

     Con decreto del ministro delle finanze verrà ordinato, a misura delle occorrenze, il versamento in tesoreria, totale o parziale, dei depositi di cui sopra, da portarsi in aumento agli stanziamenti del bilancio.

 

CAPO XXI

FONDI PER LE PENSIONI ED I SUSSIDI

AL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

 

     Articolo 59. Testo unico 22 aprile 1909, n. 229, articoli 1, 2 e 3 e legge 9 luglio 1908, n. 418, art. 2, 2° comma.

     I residui attivi della gestione speciale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, istituita dal 1° gennaio 1906 con la legge 9 luglio 1908, n. 418, per il servizio delle pensioni e dei sussidi liquidati e da liquidare al personale ferroviario, sono versati alla Cassa dei depositi e prestiti ed investiti in titoli di Stato, e garantiti dallo Stato, od in altri modi stabiliti da apposite leggi.

     L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio delle pensioni e dei sussidi dispone delle seguenti entrate:

     a) delle ritenute ordinarie sugli stipendi, paghe ragguagliate ad anno, assegni e competenze accessorie degli agenti;

     b) delle ritenute straordinarie in occasione di assunzione in servizio in prova o stabile, o di aumento di stipendio e paga degli agenti;

     c) dei contributi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

     d) del 2 per cento dei prodotti lordi del traffico delle ferrovie dello Stato;

     e) degli introiti per gli aumenti di tasse previste dall'art. 22 della legge 29 marzo 1900, n. 101, sui trasporti che saranno effettuati dopo il 31 dicembre 1908, sulla ferrovia Brescia-Iseo;

     f) dell'importo delle multe inflitte in via disciplinare al personale;

     g) degli interessi delle somme costituenti al 31 dicembre 1908 i patrimoni della Cassa pensioni, del Consorzio di mutuo soccorso e dell'Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato;

     h) degli interessi delle somme raccolte presso la Cassa dei depositi e prestiti, a norma dell'art. 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101, per i proventi di cui è cenno nell'art. 21 della legge stessa e per gli aumenti di tasse stabiliti dal successivo art. 22, limitatamente ai trasporti effettuati a tutto il 31 dicembre 1908;

     i) degli interessi della somma che, a norma dell'art. 35 del capitolato d'esercizio della ex-rete Adriatica, annesso al contratto approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, risulterà dovuta dalla Società per le strade ferrate meridionali per colmare l'insufficienza dei versamenti fatti anteriormente al 1° luglio 1895 nelle Casse pensioni e di soccorso per la rete di sua proprietà;

     l) degli interessi delle somme che, in applicazione dell'art. 35 dei capitolati d'esercizio delle ex-reti adriatica e mediterranea e dell'art. 31 del capitolato d'esercizio della ex-rete sicula, annessi ai contratti approvati con la suindicata legge 27 aprile 1885, risultassero dovute dalle Società già esercenti le dette reti per i disavanzi verificatisi dopo il 30 giugno 1885 nelle casse pensioni e di soccorso per le ex reti medesime;

     m) degli interessi delle somme accumulate coi residui attivi di cui al 1° comma di questo articolo.

 

     Articolo 60. Testo unico 22 aprile 1909, n. 229, art. 4.

     I valori di cui alle lettere g), h), i), l), m), dell'articolo precedente, formano un fondo di dotazione per il servizio delle pensioni e dei sussidi per il personale delle ferrovie dello Stato, e sono investiti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato od in altri modi stabiliti da apposite leggi.

     I valori suindicati sono custoditi e gestiti gratuitamente dalla Cassa dei depositi e prestiti e gli effetti pubblici che li costituiscono sono esenti dalla tassa di custodia di cui al precedente articolo 17 di questa parte prima del libro II.

     La Cassa dei depositi e prestiti provvede, secondo le indicazioni date dal Ministero del tesoro, all'impiego dei fondi disponibili ed alla trasformazione di impiego dei valori già investiti.

 

     Articolo 61. Legge 14 luglio 1907, n. 553, articoli 1, 2, 5 e 8 e legge 13 aprile 1911, n. 310, art. 5.

     Una parte dei capitali di cui ai precedenti articoli 59 e 60, fino al limite massimo di 30 milioni, può essere investita in mutui all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, al fine di acquistare o costruire case economiche ad uso dei funzionari e agenti ferroviari in attività di servizio aventi uno stipendio o salario non superiore a L. 3000 ed in caso di deficienza di domande di ferrovieri in attività di servizio ad uso di ferrovieri pensionati o sussidiati, oppure, in caso di deficienza di domande anche da questi ultimi, di altre persone, ai termini dell'art. 8 della legge 14 luglio 1907, n. 553.

     Sui capitali così investiti sarà corrisposto l'interesse annuo del 3,75 per cento.

     Ai redditi provenienti dai mutui sono applicabili le disposizioni dell'art. 61 della legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, testo unico, 24 agosto 1877, n. 4021.

     Nel bilancio delle ferrovie dello Stato verranno iscritte, in apposito capitolo, le somme necessarie per ricostituire, in 50 anni, i capitali man mano prestati per le case economiche, le quali saranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

 

CAPO XXII

CONTO CORRENTE PER I FONDI DISPONIBILI IN BILANCIO

SU QUELLI ISCRITTI A FAVORE DELLA UNIVERSITA' DI MESSINA

 

     Articolo 62. Regio decreto 3 giugno 1909, n. 480, articoli 1, 2 e 3, convalidato in legge con l'art. 1 della legge 21 luglio 1910, n. 579.

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi 1909-910 e seguenti si continueranno ad iscrivere per l'Università di Messina, come per le altre Università, le somme concernenti le dotazioni dei gabinetti, le spese di segreteria e di manutenzione dei locali e dei mobili e quelle per gli stipendi e le retribuzioni del personale.

     Le somme che alla chiusura dell'esercizio 1908-909 e degli esercizi successivi rimarranno disponibili sui fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a favore della Università di Messina, sia per dotazioni ordinarie e sia per iscrizione nella parte straordinaria del bilancio, nonché le somme rappresentanti l'ammontare delle economie, che si conseguiranno per le rate degli stipendi, assegni e retribuzioni del personale, perito nella catastrofe del 28 dicembre 1908, saranno versate a titolo di provvisorio impiego alla Cassa depositi e prestiti in costituzione di deposito volontario.

     Qualora, dopo il versamento di cui al comma precedente, occorra di provvedere al pagamento di spese per l'Università medesima, oltre gli stanziamenti iscritti nella parte ordinaria del bilancio, il Ministero dell'istruzione autorizzerà i prelevamenti necessari dal detto deposito ed il relativo importo sarà versato nella tesoreria dello Stato, con imputazione al nuovo speciale capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata, per essere iscritto, mediante decreto del ministro del tesoro, in uno speciale capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa dell'istruzione pubblica, a carico del quale potranno disporsi i pagamenti anche in conto residui.

 

CAPO XXIII

AZIENDA SPECIALE DEL DEMANIO FORESTALE DI STATO

 

     Articolo 63. Legge 2 giugno 1910, n. 277, articoli 9, 10, 15 e 35.

     Presso la Cassa dei depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero a favore dell'azienda speciale del demanio forestale di Stato, istituita dalla legge 2 giugno 1910, n. 277, con bilancio proprio allegato al bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio e con contabilità separata da quella generale dello Stato, le cui norme sono stabilite dalla detta legge e dal regolamento speciale dell'azienda.

     Al suddetto conto corrente il Ministero di agricoltura, industria e commercio verserà ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale e comprese le dotazioni di cui all'art. 35 della legge menzionata.

     Il Ministero del tesoro verserà nel conto corrente stesso a norma del regolamento di cui sopra:

     a) il maggior reddito delle foreste demaniali inalienabili eccedente l'entrata attuale di L. 600,000;

     b) il maggior reddito dei terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale, in confronto al loro provento medio nel biennio precedente il 2 giugno 1910;

     c) il provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni agli agenti scopritori.

 

CAPO XXIV

QUOTE INDIVIDUALI DI PENSIONE SPETTANTI AL PERSONALE

LICENZIATO DELLA NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

 

     Articolo 64. Legge 13 giugno 1910, n. 306, articoli 15 e 16.

     Le quote individuali dovute dalla Navigazione italiana al personale licenziato, ai sensi dell'art. 15 della legge 13 giugno 1910, n. 306, sono provvisoriamente depositate in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti per essere convertite in altrettanti conti individuali di pensione, giusta le norme da fissarsi con decreto Reale, promosso dal ministro della marina.

 

CAPO XXV

CASSA DI COLONIZZAZIONE PER L'AGRO ROMANO

 

     Articolo 65. Legge 17 luglio 1910, n. 491, articoli 12 e 13.

     Presso la Cassa dei depositi e prestiti è istituita una sezione speciale, intitolata: Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, avente gestione autonoma.

     In tale Cassa verranno versati:

     a) un decimo degli utili netti annuali della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti, ai termini dell'art. 252 della parte prima, libro II, di questa legge;

     b) le somme che si sono rese disponibili su fondi impegnati anteriormente al 17 luglio 1910, o che tali diverranno successivamente sui capitoli del bilancio passivo del Ministero di agricoltura, riguardanti i mutui di favore, il bonificamento dell'Agro romano, le spese per l'impianto dei tenimenti e poderi modello per il bonificamento e la colonizzazione;

     c) i proventi e contributi eventuali.

     Il Ministero dell'agricoltura, entro i limiti del fondo disponibile della Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, potrà concedere, coi criteri e colle norme stabilite dal regolamento per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano:

     a) premi e sussidi per costruzione di strade poderali e per opere necessarie alla provvista di acqua potabile e di irrigazione;

     b) premi e sussidi alle associazioni di lavoratori che, mediante affitti od altri contratti di conduzione agraria per migliorie, eseguiscano felicemente opere di bonificamento agrario e di colonizzazione;

     c) premi alle famiglie di coltivatori che si stabiliscano, con fissa dimora, nelle aziende agrarie dell'Agro romano;

     d) premi per costruzione di centri di abitazione rurali, nella ragione di un quinto del loro costo;

     e) premi ai proprietari che concedano ad enfiteusi, con patti di notevole miglioramento, i loro terreni incolti o estensivamente coltivati, divisi in fondi non inferiori a venti ettari;

     f) premi per incoraggiare le iniziative di privati, di associazioni e di enti, dirette alla istituzione e al funzionamento di campi dimostrativi per facilitare la trasformazione delle colture;

     g) premi ad agenti di sorveglianza, a sanitari, a maestri ed a quanti altri, nel disimpegno degli uffici ed incarichi interessanti le diverse finalità specifiche delle leggi di bonifica, abbiano acquistato, per diligenza ed utilità di azione, titolo a ricompensa straordinaria;

     h) premi e sussidi per l'incremento dell'istruzione agraria e, generalmente, per favorire l'attuazione di qualunque iniziativa utile agli scopi del bonificamento e della colonizzazione.

 

     Articolo 66. Legge 17 luglio 1910, n. 491, articoli 5, 6, 7.

     Saranno anche pagati coi fondi della Cassa di colonizzazione:

     a) la differenza tra l'interesse del 4 per cento dovuto alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni occorrenti al Ministero di agricoltura, industria e commercio per i mutui destinati alla costruzione di centri di colonizzazione agraria o di borgate rurali nell'Agro romano e quello di favore a carico dei mutuatari;

     b) il contributo dello Stato nella somma non eccedente lire 60.000 corrispondente ai tre quinti della metà delle spese d'impianto dell'Istituto zootecnico laziale di cui all'art. 6 della legge 17 luglio 1910, n. 491;

     c) il contributo dello Stato nella somma annua non eccedente L. 36.000 corrispondente ai tre quinti della totalità delle spese di funzionamento dell'Istituto anzidetto.

 

CAPO XXVI

ANTICIPAZIONI ALLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI

CONTRO DEPOSITO DEI TITOLI

 

     Articolo 67. Legge 17 maggio 1863, n. 1270, articoli 19 e 25; legge 8 luglio 1897, n. 252, art. 5 e legge 31 dicembre 1907, n. 804, art. 6 ed art. 5 del relativo allegato B.

     La Cassa dei depositi e prestiti, sentito il Consiglio permanente di amministrazione, avrà facoltà di chiedere agli Istituti di credito nazionali ed esteri anticipazioni contro deposito di titoli da essa posseduti.

     Le domande di anticipazione alla Banca d'Italia, contro deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, dovranno essere autorizzate con decreto del Ministro del tesoro, il quale, volta per volta, ne fisserà limiti e condizioni [18].

     Il Ministro del tesoro, su deliberazione del consiglio di amministrazione e sentita la commissione di vigilanza, potrà anche far eseguire anticipazioni dal Tesoro dello Stato o autorizzare la contrazione di prestiti esteri, per far fronte ad eccezionali esigenze della Cassa depositi e prestiti [19].

 

TITOLO IV

DEI PRESTITI E DEGLI ALTRI IMPIEGHI DELLE SOMME DISPONIBILI

 

CAPO I

DEGLI IMPIEGHI IN GENERALE

 

     Articolo 68. Legge 17 maggio 1863, n. 1270, articoli 16, 22, 23 e 24; legge 27 maggio 1875, n. 2279 (serie 2°), art. 16; legge 26 luglio 1888, n. 5588 (serie 3°); legge 8 agosto 1895, n. 486, art. 23; legge 8 luglio 1904, n. 320, art. 2 e decreto legislativo 11 luglio 1904, n. 337, art. 5; legge 25 giugno 1905, n. 261, articoli 1 e 2; legge 23 dicembre 1906, n. 638, articoli 3 e 5; testo unico 5 settembre 1907, n. 751, articoli 2 (1° comma), 4 (3° comma) e 26; regio decreto 5 novembre 1909, n. 722, art. 9, convertito in legge con la legge 21 luglio 1910, n. 579, art. 1 e legge 12 luglio 1910, n. 341, art. 1.

     I fondi comunque affluiti alla Cassa depositi e prestiti potranno essere impiegati su deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'assenso del Ministro per il tesoro:

     a) in prestiti ad Amministrazioni statali, enti pubblici, regioni, comuni, province, comunità montane, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario, consorzi tra enti locali o altri enti pubblici, aziende speciali e società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi [20];

     b) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

     c) in cartelle di credito fondiario, agrario o di credito comunale e provinciale;

     d) in obbligazioni di Enti al cui capitale la Cassa partecipi per legge;

     e) in conto corrente con il Tesoro dello Stato;

     f) negli altri modi stabiliti da apposite leggi [21].

     Le rendite dovranno essere intestate alla Cassa dei depositi e prestiti in generale, e l'alienazione delle medesime potrà farsi sulla proposta dell'amministrazione generale, per ordine del ministro del tesoro.

     I fondi della Cassa non saranno considerati come eccedenti i bisogni del servizio, se non in quanto siano restituite le somme anticipate dal tesoro ai termini dell'ultimo comma del precedente art. 67.

 

     Articolo 69. Legge 8 agosto 1895, n. 486, art. 23. [22]

 

     Articolo 70. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 1 (1° comma, lettera c), e 2° comma) e legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 1.

     Possono essere impiegati in prestiti i fondi disponibili degli Istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale omonima.

     Possono anche essere impiegati in prestiti per mezzo della Cassa dei depositi e prestiti:

     a) i fondi della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai;

     b) i fondi delle Casse per gli invalidi della marina mercantile;

     c) il deposito della somma occorrente per il rimborso delle obbligazioni ed il servizio dei premi della prima serie del prestito-lotteria concesso alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai ed alla Società "Dante Alighieri".

 

     Articolo 71. Legge 17 maggio 1863, n. 1270, art. 26.

     Tanto sulle somme somministrate alla Cassa dei depositi e prestiti dal tesoro dello Stato a titolo di anticipazione, quanto per quelle di cui la stessa Cassa fosse creditrice dal medesimo in conto corrente, sarà corrisposta la media dell'interesse stabilito per i buoni del tesoro.

 

CAPO II

DEI PRESTITI A COMUNI, PROVINCIE E CONSORZI

 

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PRESTITI

 

Paragrafo 1

I MUTUATARI, OGGETTO DEI PRESTITI E SAGGIO D'INTERESSE

 

     Articolo 72. Testo unico, 5 settembre 1907, n. 751, art. 2. [23]

     I prestiti della Cassa depositi e prestiti possono avere per oggetto:

     a) l'esecuzione di opere di pertinenza degli enti mutuatari e delle loro aziende;

     b) l'acquisto di immobili da destinare a servizio pubblico;

     c) l'acquisto di mezzi di trasporto da destinare a servizio pubblico;

     d) l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria in immobili di proprietà destinati ad uso pubblico.

     Nel caso l'ente mutuatario alieni un immobile costruito o acquisito con mutuo della Cassa depositi e prestiti l'ente stesso deve estinguere contestualmente il residuo debito.

 

     Articolo 73. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 3 e legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 1.

     Nel mese di dicembre di ogni anno il ministro del tesoro fisserà, come è stabilito dall'art. 9 del libro I, l'interesse per le somme che saranno date a prestito nell'anno successivo.

 

Paragrafo 2

CONCESSIONE DEI PRESTITI

 

     Articolo 74. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 4; legge 13 luglio 1910, n. 431, art. 1 e legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 2. [24]

     Al ministro delle finanze sono presentati dal direttore generale della cassa depositi e prestiti, per la approvazione, gli elenchi dei prestiti deliberati dal consiglio d'amministrazione. In base a tali elenchi approvati, il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui mediante deliberazioni, le quali a tutti gli effetti, compreso quello del pagamento della tassa di concessione governativa, valgono come decreto di concessione.

 

Paragrafo 3

GARANZIA

 

     Articolo 75. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 5.

     Le annualità sono garantite con delegazioni sulla sovrimposta fondiaria o sulle tasse consorziali, rilasciate dagli enti mutuatari sugli agenti incaricati di riscuoterle.

     Possono accettarsi in garanzia dei prestiti anche le delegazioni sul tesoro dello Stato, per riscuotere interessi, annualità, contributi, concorsi o canoni da esso dovuti agli enti locali mutuatari, purché concorrano le seguenti condizioni:

     a) che il debito dello Stato sia liquido;

     b) che non vi siano crediti dello Stato verso gli stessi enti per rimborsi, contributi o altro;

     c) che non sia altrimenti vincolato l'uso che dovrà farsi dagli enti suddetti delle somme dallo Stato dovute.

     Può essere data garanzia anche mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato, o con deposito di detta rendita nella Cassa dei depositi e prestiti.

 

     Articolo 76. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 6; legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A, art. 2 e legge 11 dicembre 1910, n. 855, articolo 11.

     Allorquando l'aliquota della sovrimposta comunale raggiunga o superi il limite legale, salvo il disposto del penultimo comma del presente articolo, e insieme con le altre garanzie ammesse dal 2° e 3° comma dell'articolo precedente, non basti a coprire le annualità dei prestiti per riscatto di debiti e per l'esecuzione di opere pubbliche debitamente autorizzate, le relative delegazioni a garanzia possono essere tratte, per la parte eccedente la sovrimposta disponibile portata al limite legale, anche sul provento del dazio consumo, a condizione:

     a) che l'importo delle delegazioni non ecceda i tre quinti della previsione calcolata sull'introito medio dell'ultimo triennio;

     b) che per tutto il periodo dell'ammortamento l'esazione del dazio rimanga affidata agli agenti di riscossione delle imposte, o a mezzo di appalto con vincolo di non variare, senza il consenso del Governo, le aliquote o le tariffe in vigore, né il sistema di esazione per tutto il periodo suddetto;

     c) che non ne derivi inasprimento né di tariffa, né di numero di voti.

     Le delegazioni da rilasciarsi in corrispondenza alle annualità dei prestiti concessi ai comuni della Calabria potranno essere fatte, per la parte eccedente la sovrimposta disponibile, anche sul provento del dazio consumo, osservate le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

     I Comuni che hanno debiti verso la Cassa dei depositi e prestiti per mutui contratti con delegazioni sugli introiti daziari, dovranno sostituire od aggiungere, per la continuazione del mutuo, altre delegazioni su quelle somme delle quali i Comuni medesimi rimanessero creditori verso lo Stato, per effetto degli articoli 3, 15 e 22 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A.

 

     Articolo 77. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 7.

     L'ente mutuatario nel deliberare sull'emissione delle delegazioni dovrà pur deliberare per tutti gli anni cui queste si riferiscono l'imposizione e l'applicazione delle sovrimposte comunali e provinciali alle imposte dei terreni e dei fabbricati o delle tasse consorziali, ovvero del dazio consumo nella misura sufficiente ad eseguire l’intero pagamento delle delegazioni stesse.

     La deliberazione di cui sopra è irrevocabile per tutti gli anni ai quali si estendono le delegazioni, a meno che l'ente mutuatario non saldi il suo debito prima della loro scadenza.

 

     Articolo 78. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 8.

     Alla riscossione delle annualità garantite con delegazioni sulla sovrimposta fondiaria o sulle tasse consorziali, di cui negli articoli precedenti, sono estese le norme e i privilegi dell'imposta fondiaria.

     Alle delegazioni sul dazio consumo sono estesi i privilegi della legge 20 aprile 1871, n. 192, sulla riscossione delle imposte dirette.

     Per i consorzi di bonifica, di irrigazione e idraulici di 3a categoria le obbligazioni dei consorziati a garanzia di mutui sulla Cassa dei depositi e prestiti costituiscono un peso reale sui fondi vincolati al consorzio e le contribuzioni dell'anno in corso e del precedente godono privilegio a fronte di qualunque altro credito dopo il tributo fondiario, anche per fatti anteriori al trapasso della proprietà.

     Qualora le amministrazioni dei Consorzi omettano, per qualsiasi motivo o causa, di stanziare nei propri bilanci le annualità per l'estinzione dei prestiti loro concessi dalla Cassa depositi e prestiti e di compilare i relativi ruoli, la Giunta provinciale amministrativa stanzierà d'ufficio la somma corrispondente nel bilancio del Consorzio, ed i relativi ruoli saranno pure d'ufficio compilati e pubblicati dal prefetto, il quale provvederà per la riscossione col mezzo dell'esattore consorziale, e, ove occorra, col mezzo degli esattori comunali, o di un esattore speciale, mettendo le spese occorrenti a carico del Consorzio.

 

     Articolo 79. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 9.

     Le somme riscosse a titolo di sovrimposte o di tasse consorziali oppure di dazio consumo saranno dagli agenti incaricati della riscossione versate alla Cassa dei depositi e prestiti, man mano che giungano le scadenze per i versamenti delle imposte dirette sui terreni e sui fabbricati, e sino alla estinzione delle delegazioni per l'anno rispettivo.

     Prima che questa estinzione sia seguita, gli enti mutuatari non potranno destinare ad altri usi alcuna somma che provenga dalle sovrimposte o dalle tasse consorziali, oppure dal dazio consumo.

 

     Articolo 80. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 10.

     L'agente incaricato della riscossione delle sovrimposte comunali e provinciali, del dazio consumo e delle tasse consorziali, destinate alla estinzione di delegazioni, è responsabile personalmente della esecuzione del precedente art. 79, e non può coi proventi delegati fare alcun pagamento od altro impiego, prima che sia estinta la delegazione dell'anno rispettivo.

     Se, ciò nonostante, venisse a mancare l'integrale estinzione di una obbligazione e non fosse saldata altrimenti alla scadenza, la Cassa dei depositi e prestiti potrà procedere contro gli enti mutuatari, come è prescritto per i casi di mora dei Comuni al pagamento dei canoni del dazio consumo, salva qualunque altra via legale per essere soddisfatta.

 

     Articolo 81. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 11.

     Sulle delegazioni rilasciate per l'ammortamento dei prestiti della Cassa dei depositi e prestiti non sono ammessi sequestri, opposizioni o altro impedimento qualsiasi.

 

Paragrafo 4

SOMMINISTRAZIONE DEI PRESTITI

 

     Articolo 82. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 12. [25]

     I prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti hanno sempre specifica destinazione e sono somministrati in una o più volte secondo le esigenze, su richiesta del rappresentante legale dell'ente mutuatario corredata dai documenti giustificativi della spesa, vistati dal capo dell'ufficio tecnico, o quando questi manchi, dal direttore dei lavori.

     I mandati di pagamento vengono emessi a favore dell'ente mutuatario, con quietanza del rispettivo tesoriere, vidimata dal rappresentante dell'ente medesimo, o a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario alla Cassa depositi e prestiti, all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

     Il rappresentante dell'ente è altresì responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale il mutuo è stato concesso ed inoltrata la domanda di somministrazione.

     Sono abrogati il primo ed il secondo comma dell'art. 168 e l'art. 169 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Cassa depositi e prestiti, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

     La competenza al rilascio di tutte le attestazioni necessarie ai fini istruttori, per i mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti, è attribuita al segretario o all'organo corrispondente degli enti mutuatari.

 

Paragrafo 5

MODO E PERIODO D'AMMORTAMENTO

 

     Articolo 83. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 13.

     I prestiti sono ammortizzabili ad annualità in un periodo che, in caso di provata necessità, può estendersi fino a 50 anni, eccettuati quelli per l'acquisto di stabili per pubblico servizio, per i quali il periodo di ammortamento non può essere superiore ai 35 anni.

 

     Articolo 84. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 14.

     I prestiti sono di due tipi:

     a) ad annualità costante, comprensiva degli interessi e del rimborso;

     b) ad annualità decrescente, comprensiva di rimborso in somma costante e di interessi degressivi.

     Le operazioni riguardanti uno stesso ente possono essere effettuate sotto una sola o sotto ambedue le forme. Dovrà applicarsi, a giudizio della Giunta provinciale amministrativa, il sistema dell'annualità decrescente, quando la potenzialità finanziaria o economica dell'ente mutuatario lo consenta.

 

     Articolo 85. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 15.

     La decorrenza dell'ammortamento dei prestiti comincia dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la parziale o integrale somministrazione della somma mutuata.

     Nel caso in cui l'ente mutuatario abbia compiuto entro il mese di dicembre tutti gli adempimenti per il vincolo della sovrimposta e del provento del dazio consumo, e rilasciate le relative delegazioni, può il periodo di ammortamento cominciare dall'anno immediatamente successivo, anche se non abbia avuto luogo la parziale o integrale somministrazione.

 

     Articolo 86. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 16.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a ricevere in anticipazione il rimborso integrale dei prestiti e anche il rimborso parziale, ove l'importo corrisponda a una o più delegazioni intere successive a quella in corso; ha però facoltà di esigere un preavviso fino a tre mesi dalla fatta domanda al ricevimento della somma.

 

Paragrafo 6

TRASFORMAZIONE DI PRESTITI

 

     Articolo 87. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 17 e legge 11 dicembre 1910, n. 855, art. 10.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in un periodo che, in caso di provata necessità, può estendersi fino a 50 anni, i mutui da essa concessi a tutto il 1906, eccettuati quelli per i quali i mutuatari pagano un interesse inferiore al 4 per cento, tenuto conto del concorso governativo.

     Questa eccezione non è applicabile ai prestiti contratti per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, ai sensi degli articoli 116, 117 e 119 della presente legge. La trasformazione di tali prestiti avrà luogo mantenendo fermo l'originario periodo d'ammortamento.

     La Cassa medesima è anche autorizzata a trasformare i mutui di favore da essa concessi in base a leggi speciali a determinati Comuni e Provincie, in altri mutui ammortizzabili in 50 anni dal giorno della trasformazione, mantenendo fermi i saggi e le altre condizioni della concessione originaria; e ciò per quei soli mutui anteriori alla legge 24 aprile 1898, n. 132, per i quali non furono autorizzate trasformazioni con leggi precedenti, e quando al pagamento delle annualità non concorra lo Stato in virtù di disposizioni generali di legge.

     Alle domande di trasformazione di prestiti a favore di Provincie e Comuni dichiarati insolventi, ai termini della legge 17 maggio 1900, n. 173, è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 72 di questa parte prima del libro II.

 

Paragrafo 7

INSEQUESTRABILITA' ED INTRANSIGIBILITA' DEI PRESTITI

 

     Articolo 88. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 18.

     Sui prestiti della Cassa dei depositi e prestiti non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

     I detti prestiti non possono mai essere ridotti per transazione.

 

SEZIONE II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI PRESTITI PER DETERMINATI SCOPI

 

Paragrafo 1

PER ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI

DA PARTE DEI COMUNI

 

     Articolo 89. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 55, e testo unico 21 maggio 1908, n. 269, art. 179.

     Quando manchino di altre risorse, i Comuni possono procurarsi i mezzi necessari per l'assunzione diretta dei pubblici servizi, ai sensi della legge 29 marzo 1903, n. 103, contraendo mutui con la Cassa dei depositi e prestiti.

     Gl'interessi di questi mutui non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal 1° comma dell'art. 179 della legge comunale e provinciale.

 

Paragrafo 2

PER ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI

DA PARTE DEI COMUNI

 

     Articolo 90. Testo unico 27 settembre 1908, n. 89, art. 18 e testo unico 21 maggio 1908, n. 269, art. 178.

     Quando sia riconosciuto il bisogno di provvedere alloggi per le classi meno agiate ed ove manchino le Società indicate negli articoli 2 e 3 della legge (testo unico) 27 febbraio 1908, n. 89 o gli Istituti considerati nell'art. 23 del testo unico predetto o ne sia insufficiente l'azione, i Comuni sono autorizzati a intraprendere la costruzione di case popolari soltanto per darle a pigione, conformandosi alle leggi vigenti ed a tutti i provvedimenti che disciplinano l'assunzione di pubblici servizi per parte di Municipi.

     I Comuni sono pure autorizzati, colle cautele indicate nel comma precedente, a imprendere la costruzione degli alberghi popolari da affidarsi per dimora giornaliera e di dormitori pubblici ad uso gratuito.

     Le case popolari indicate nella prima parte di questo articolo non potranno essere locate a famiglie le quali abbiano un'entrata complessiva superiore a L. 1500 oppure a L. 300 per ogni membro della famiglia.

     Alle aree e alle case indicate nella prima parte di questo articolo saranno applicate le disposizioni contenute nel terzo capoverso dell'art. 7 e nell'art. 8 del predetto testo unico. Per le costruzioni considerate nel primo capoverso di quest'articolo l'esenzione dell'imposta sui fabbricati è estesa a 20 anni.

     Per la costruzione degli alloggi per le classi meno agiate e degli alberghi popolari che i Comuni faranno entro 10 anni dall'11 gennaio 1908, essi possono ottenere prestiti dalla Cassa dei depositi e prestiti alla ragione d'interesse normale. Al pagamento delle quote annue d'interesse per i prestiti predetti concorrerà lo Stato in ragione non superiore ad un sesto della spesa relativa, mediante stanziamento all'uopo iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

     Per ottenere questi prestiti i Comuni devono dimostrare di non poterne sostenere l'intero onere, con le norme che sono stabilite dal regolamento delle case popolari od economiche.

     Lo stanziamento non dovrà eccedere L. 50.000 all'anno.

     Le rate corrispondenti agli interessi e agli ammortamenti dei mutui contratti dai Comuni per le dette opere devono essere coperte da delegazioni sul provento delle sovrimposte e, nella insufficienza di esse, sugli altri tributi comunali.

     La deliberazione del Consiglio, che sarà approvata dalle autorità tutorie, deve essere accompagnata dalla dimostrazione dell'esistenza delle condizioni di fatto che l'hanno determinata, nonché dal piano tecnico e finanziario dell'operazione e della disponibilità dei mezzi per effettuarla.

     Nel computo delle pigioni deve tenersi conto del frutto del capitale investito, di tutte le spese di amministrazione, riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte, sovrimposte locali, del deperimento, delle spese di assicurazione contro gli incendi e delle perdite sugli sfitti eventuali.

     Tutte le deliberazioni del Consiglio comunale devono adottarsi con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e con le norme prescritte ai numeri 1 e 2 dell'art. 178 della legge comunale e provinciale.

     Qualora un Comune, il quale si è assunto il servizio delle case popolari, sia nella forma di servizio pubblico ai sensi della prima parte del presente articolo, sia in economia ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103, abbia fondato o voglia fondare nel medesimo Comune un Istituto autonomo per le case popolari, può conferire al detto Istituto autonomo tutto o parte del capitale già assegnato al servizio diretto delle case popolari. La deliberazione deve essere presa nelle condizioni previste dal precedente capoverso del presente articolo.

 

     Articolo 91. Testo unico 27 febbraio 1908, n. 89, articoli 23 e 24.

     Sulle annualità che siano state assegnate agli Istituti autonomi per le case popolari, di cui all'art. 23 del testo unico 27 febbraio 1908, n. 89, dai Comuni o da enti pubblici sottoposti alla vigilanza dello Stato, per la costituzione del capitale di esercizio degli Istituti stessi, questi potranno fare operazioni di credito con la Cassa dei depositi e prestiti per conseguire l'anticipazione delle somme ad essi assegnate, a condizione che i relativi prestiti siano assunti e garantiti dai Comuni a termini della sezione I di questo capo II, salvo ai Comuni stessi il diritto di riserva verso gli altri enti che hanno concesso le annualità.

     I prestiti non potranno avere durata maggiore di cinquanta anni.

     Al pagamento degli interessi sui prestiti medesimi concorrerà lo Stato in ragione di un sesto della spesa annua, mediante assegnazioni da inscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro il limite indicato nell'articolo precedente.

 

     Articolo 92. Testo unico 27 febbraio 1908, n. 89, art. 30.

     Fa parte della Commissione centrale per le case popolari o economiche, di cui all'art. 30 del testo unico 27 febbraio 1908, n. 89, un rappresentante della Cassa dei depositi e prestiti.

 

Paragrafo 3

PER EDIFICI SCOLASTICI

 

SCUOLE ELEMENTARI, SECONDARIE E NORMALI

 

     Articolo 93. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 29 e legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 25, 3° comma.

     L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi della legge 18 luglio 1878, n. 4460 (serie 2°), ai Comuni del Regno per provvedere alla costruzione, all'ampliamento ed ai risarcimenti degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari, è stabilito in un periodo di tempo non eccedente 30 anni, all'interesse normale secondo il precedente articolo 73 (parte a carico dei Comuni e parte a carico dello Stato) ridotto dal 1° gennaio 1911 al saggio del 4 per cento.

     I Comuni devono estinguere i debiti così creati e pagarne gli interessi con rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento e dell'interesse del 2, 2,50 e 3 percento, ridotto dal 1° gennaio 1911 al 0,50, 0,75, 1, 1,25, 1,75 e 2 per cento, a seconda che il saggio dell'interesse normale di originaria concessione sia stato del 5,50, del 5,25, oppure del 5 per cento.

     Lo Stato corrisponde alla Cassa la differenza fra l'interesse pagato dai Comuni e quello normale di cui sopra.

     L'onere assunto dal Governo per le concessioni di mutui ad interesse ridotto, fatti in ciascun anno, non eccede le L. 50.000. La somma risultante a debito dello Stato è inscritta nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

 

     Articolo 94. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 30 e legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 25, 3° comma.

     L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 8 luglio 1888, n. 5516 (serie 3°), ai Comuni del Regno per provvedere alla costruzione, all'ampliamento ed ai restauri di edifici, o parte degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia dichiarati corpo morale, è stabilito in un periodo di tempo non eccedente 30 anni all'interesse normale fissato secondo il precedente art. 73 (parte a carico dei Comuni e parte a carico dello Stato), ridotto dal 1° gennaio 1911 al saggio del 4 per cento.

     I Comuni devono estinguere i debiti così creati e pagarne gl'interessi con rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento e dell'interesse ridotto fino al 2 per cento per le somme non superiori alle L. 50.000, al 2 e mezzo fino a L. 100.000, e a un interesse non minore del 3 per cento per le somme superiori a L. 100.000. I detti saggi dal 1° gennaio 1911 sono stati rispettivamente diminuiti all'1, 1,50 e 2 per cento.

     E' applicabile ai mutui di cui nel presente articolo la disposizione del 3° comma del precedente art. 93.

     Per i mutui destinati a favore di enti morali i Comuni, che ne ebbero la concessione, rimangono garanti del prestito.

     L'onere assunto dallo Stato per le concessioni dei mutui a interesse ridotto di cui al presente articolo, fatte in ciascun anno, per le scuole elementari e per gli asili, cumulativamente non eccede le L. 80.000, ed è inscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

 

     Articolo 95. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 31 e legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 25, 3° comma.

     Le disposizioni del 1°, 2°, 3° e 4° comma del precedente art. 94, sono applicabili ai mutui autorizzati, ai sensi della legge 8 luglio 1888, n. 5516 (serie 3°), alle Provincie ed ai Comuni per l'adempimento dell'obbligo di provvedere agli edifici per l'istruzione secondaria e normale e per i convitti.

     Le disposizioni stesse sono applicabili anche ai prestiti autorizzati in casi eccezionali, ai sensi della citata legge, ai Comuni ed alle Provincie per le scuole e convitti mantenuti a loro spese e dichiarati pareggiati.

     La somma corrispondente all'onere assunto dallo Stato per la differenza di interesse da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti per i mutui cui si riferisce il presente articolo, non eccedente in ciascun anno le L. 50.000, è iscritta in un capitolo speciale nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

 

     Articolo 96. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, articoli 32 e 34; articolo unico leggi 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501 e legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 25, 3° comma.

     L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi delle leggi 15 luglio 1900, n. 260, 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501, ai Comuni del Regno per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, allo ampliamento e ai restauri degli edifici o di parti di edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali, nel limite massimo di L. 70.000 per ogni mutuo e per ogni edificio, è stabilito in un periodo di tempo non maggiore di 35 anni, all'interesse normale secondo il precedente art. 73, ridotto dal 1° gennaio 1911 alla misura del 4 per cento.

     Il concorso dello Stato, nel pagamento degli interessi, concesso con decreto del ministro della istruzione pubblica, per un periodo di tempo corrispondente a quello di estinzione dei mutui, è stabilito per tutto il periodo stesso in una quota annua costante, corrispondente alla differenza fra il saggio normale dell'interesse di originaria concessione e quello del 2 per cento.

     L'onere assunto dallo Stato per il concorso di cui sopra, non eccedente L. 50.000 annue, è iscritto nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

     Il concorso viene dal Ministero dell'istruzione pubblica corrisposto annualmente alla Cassa dei depositi e prestiti, la quale lo paga ai Comuni mutuatari.

     Qualora gli edifici costruiti, ampliati o restaurati con prestiti di favore, si fossero destinati ad uso diverso da quello per il quale il mutuo fu conceduto, il Ministero dell'istruzione pubblica, ove non consenta al mutamento di destinazione, avrà diritto di revocare il concorso, rivalendosi contro il Comune per le somme già pagate, e cessando dal corrispondere il contributo alla Cassa dei depositi e prestiti, a cominciare dall'anno successivo a quello in cui la revoca fu decretata.

 

     Articolo 97. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 35; legge 26 dicembre 1909, n. 805, art. 7; articolo unico leggi 26 dicembre 1909, numero 812 e 17 luglio 1910, n. 501 e legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 25, 3° comma.

     Le disposizioni del 1°, 2° e 4° comma del precedente art. 96, sono applicabili ai mutui autorizzati, ai sensi delle leggi 15 luglio 1900, n. 260, 26 dicembre 1909, nn. 805 e 812 e 17 luglio 1910, n. 501, alle Provincie ed ai Comuni per l'adempimento dell'obbligo di provvedere agli edifici destinati all'istruzione secondaria classica, tecnica e normale, alle palestre ed ai campi di giuochi annessi agli edifici medesimi.

     Le disposizioni stesse sono applicabili anche ai prestiti autorizzati, ai sensi delle citate leggi, in casi eccezionali ed uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore di pubblica istruzione, alle Provincie ed ai Comuni per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi.

     L'onere a carico dello Stato per gli edifici menzionati in questo articolo, non eccedente L. 25.000 annue, è iscritto nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

 

     Articolo 98. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 36 e legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 27.

     I Comuni delle Provincie meridionali continentali, della Sicilia e della Sardegna, per la costruzione, per l'ampliamento e il restauro degli edifici destinati alle scuole elementari, potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti mutui di favore alle condizioni seguenti:

     a) la spesa per la costruzione degli edifici scolastici agli effetti del concorso e dei mutui di cui nelle lettere b) e c) non potrà eccedere la somma di L. 100.000 per ogni Comune;

     b) il concorso dello Stato sarà sempre di un terzo della spesa;

     c) i mutui di favore potranno raggiungere i due terzi della spesa, essere concessi a tutto l'anno 1916, e l'interesse a carico del Comune sarà ridotto all'uno per cento nei Comuni che hanno meno di 5000 abitanti e all'uno e mezzo per gli altri;

     d) i due benefici nel concorso della spesa e nel pagamento degli interessi di cui alle lettere b) e c) possono essere cumulati a favore dello stesso Comune e per la costruzione dello stesso edificio.

     La differenza tra il detto interesse di favore e quello normale sarà dal Ministero della pubblica istruzione corrisposta irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti per tutti gli anni di ammortamento del prestito, che potrà essere consentito sino al limite massimo di 50 anni.

     Per le somme rappresentanti il costo degli edifici scolastici, eccedenti le L. 100.000 si applicheranno le disposizioni dei seguenti articoli 101 e 104.

 

     Articolo 99. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 37.

     Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il concorso dello Stato, di cui al precedente art. 98, lettera a), sarà iscritta per un decennio, in apposito capitolo, la somma di un milione.

     Le somme non impegnate alla fine di ciascun esercizio potranno essere erogate per il medesimo fine negli esercizi successivi.

     La quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore, concessi per l'art. 98 ai Comuni, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in aumento alla somma di cui al comma 3 dell'art. 96.

 

     Articolo 100. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 38 e legge 4 giugno 1911, n. 487, articoli 27 e 92.

     Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritta la somma di annue L. 530.000 allo scopo anche di estendere le disposizioni dei precedenti articoli 98 e 99 alle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma e alle isole d'Elba, Capraia e Giglio, eccettuato il comune di Roma.

 

     Articolo 101. Legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 24.

     Per provvedere all'acquisto delle aree, alla costruzione od acquisto, all'adattamento e al restauro e all'arredamento principale relativo (banchi e cattedre) degli edifici scolastici per le scuole elementari e per i giardini ed asili d'infanzia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai Comuni o ad enti morali che provvedano a scuole elementari e popolari, o giardini od asili d'infanzia, la somma di L. 240.000.000 in 12 anni, a far tempo dal 1° gennaio 1911.

     La concessione sarà fatta nella somma di L. 20.000.000 all'anno. La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi.

     La concessione ai Comuni ed agli enti morali sarà garantita secondo le norme che regolano la concessione dei mutui da parte della Cassa dei depositi e prestiti. Per gli enti morali, e quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'Amministrazione comunale, sarà accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo.

     La concessione dei mutui è fatta per un periodo massimo di 50 anni, oppure di 30 anni, quando la garanzia sia costituita con vincoli su rendita consolidata dello Stato.

 

     Articolo 102. Legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 25, 1° e 2° comma.

     Il servizio degli interessi delle somme mutuate, a norma dell'articolo precedente sarà assunto per intero dallo Stato e farà carico al bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

     Farà carico ai bilanci comunali la sola quota per l'ammortamento del mutuo, ed i Comuni dovranno garantirne il versamento.

     I versamenti delle somme a carico dello Stato a titolo di interessi saranno fatti, in quote annue costanti, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti.

 

     Articolo 103. Legge 4 giugno 1911, n. 487, articoli 26 e 98.

     Sulla quota di concessione annua di L. 20.000.000 per gli edifici scolastici, sarà assegnata in ciascun esercizio a ciascuna Provincia una quota, stabilita per decreto Reale, tenuto conto della popolazione, delle particolari condizioni dei locali scolastici e del numero delle scuole da istituire per i bisogni dell'istruzione obbligatoria.

     Nel limite di tale quota, la delegazione governativa, sulla proposta del Consiglio scolastico, stabilirà quali siano gli edifici ai quali si debba per il carattere di urgenza provvedere nell'anno, e ne darà comunicazione ai Comuni interessati per i provvedimenti di loro competenza.

     La costruzione o l'acquisto, l'adattamento, il restauro, l'arredamento principale degli edifici scolastici per le scuole elementari e popolari, nei limiti e secondo le norme della legge 4 giugno 1911 n. 487, sono obbligatori per i Comuni contro i quali, in caso di ritardo o di rifiuto a prendere i provvedimenti necessari per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvederà d'ufficio, sentita la Cassa depositi e prestiti nei riguardi della garanzia dei mutui.

     Negli edifici per scuole rurali in località ove difettino case di abitazione civile sarà obbligatoria anche la costruzione dell'alloggio per l'insegnante.

     La disposizione del precedente comma si applica anche agli edifici per le scuole urbane nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, finché difettino case di abitazione civile.

 

     Articolo 104. Legge 4 giugno 1911, n. 487, articoli 27 e 28.

     I mutui saranno concessi su richiesta del ministro dell'istruzione e con decreto Reale su proposta del ministro del tesoro.

     I progetti per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento e il restauro degli edifici scolastici compilati a norma delle disposizioni ministeriali, sono approvati con decreto del prefetto su conforme parere dell'ufficio del genio civile, del medico provinciale e della Delegazione governativa, ai sensi dell'art. 13 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

     L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

     Alle espropriazioni occorrenti si applicheranno le norme degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

     Con decreto di approvazione saranno stabiliti i termini entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

     Tutti gli atti e contratti relativi all'acquisto delle aree e alla costruzione, all'adattamento e al restauro degli edifici di cui ai precedenti articoli 98, 100, 101 e 103 saranno registrati col diritto fisso di una lira.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai mutui di cui agli articoli 98 e 100.

 

     Articolo 105. Legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 67.

     Per la costruzione di nuovi edifici destinati alle scuole normali e per il restauro e l'ampliamento degli edifici esistenti, i Comuni godranno le stesse facilitazioni concesse dai precedenti articoli 101 al 104, per quanto riguarda gli edifici delle scuole elementari. La somma occorrente sarà concessa in mutuo ai Comuni dalla Cassa dei depositi e prestiti in aumento alla somma stabilita all'articolo 101.

 

     Articolo 106. Legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 31.

     Le Provincie e i Comuni potranno valersi delle disposizioni dei precedenti articoli 101, 102 e 104 di questa parte prima del libro II per le palestre di ginnastica e per gli edifici destinati all'istruzione secondaria classica e tecnica, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere.

     L'onere da assumersi dallo stato per gli edifici menzionati in questo articolo non potrà eccedere L. 50.000 annue, e i relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

     La somma non impegnata in ciascun anno si cumulerà con quella degli anni successivi.

 

     Articolo 107. Legge 4 giugno 1911, n. 487, art. 29.

     Gli effetti delle disposizioni dei precedenti articoli 101 a 106 si intendono estesi anche a quei Comuni che al momento dell'attuazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, avevano presso la Cassa dei depositi e prestiti procedimenti non ancora definiti in ordine alla concessione dei mutui per edifici scolastici.

 

SCUOLE AGRARIE

 

     Articolo 108. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 39.

     Le disposizioni del 1°, 2° e 3° comma del precedente art. 93 sono applicabili ai mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi della legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3°), per le scuole pratiche e speciali di agricoltura istituite dal Governo, eccettuato quanto riguarda la riduzione dell'interesse normale di concessione alla misura del 4 per cento, nonché la riduzione dell'interesse di favore.

     L'onere dello Stato per tali concessioni non eccede L. 50.000 annue.

     Le disposizioni del 1°, 2°, 3° e 4° comma del precedente art. 31 sono applicabili ai mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 30 giugno 1896, n. 250, per gli scopi di cui al 1° comma del presente articolo, fermo rimanendo che l'onere dello Stato non ecceda le L. 50.000 all'anno ed eccettuato quanto riguarda la riduzione dell'interesse normale di concessione alla misura del 4 per cento, nonché la riduzione dell'interesse di favore.

 

     Articolo 109. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 40.

     Per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento o al restauro degli edifici, esclusivamente destinati alle scuole agrarie regolate dalla legge 9 giugno 1885, n. 3141, le Provincie e i Comuni, nell'interesse proprio o di altri enti ai quali per tale legge spetta fornire i terreni e i fabbricati stessi, potranno ottenere dallo Stato un concorso nel pagamento degli interessi per i mutui loro concessi entro dieci anni dal 29 luglio 1907 dalla Cassa dei depositi e prestiti alle condizioni prescritte nei precedenti articoli dal 72 all'88.

     I prestiti saranno accordati sulle proposte del ministro di agricoltura, industria e commercio a quello del tesoro.

     Il concorso dello Stato verrà concesso con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio per un periodo di tempo non inferiore di 35 anni, e per tutto il periodo stesso sarà stabilito in una quota costante corrispondente alla differenza tra il saggio normale dell'interesse e quello del due per cento sui prestiti non eccedenti le L. 50.000; del 2,50 per cento per i prestiti non eccedenti le L. 100.000 e del tre per cento per i prestiti eccedenti le L. 100.000.

     Nella determinazione dei concorsi sarà tenuto conto dei prestiti precedentemente concessi in base al precedente art. 108.

 

     Articolo 110. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 41.

     Il Ministero di agricoltura, industria e commercio corrisponderà annualmente ed irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti la differenza tra l'interesse di favore e quello normale per i prestiti di cui nel precedente articolo.

     L'onere assunto dallo Stato per il concorso sopraddetto, iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, non potrà eccedere la somma di L. 50.000 annue, compresa la somma che già figura nel capitolo 37 del bilancio dell'esercizio 1906-907.

 

     Articolo 111. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 42.

     Qualora i terreni e i fabbricati acquistati, costruiti, ampliati e restaurati con i prestiti contratti in base ai precedenti articoli 109 e 110, abbiano destinazione diversa da quella per la quale il mutuo fu concesso, senza che tale mutamento sia consentito dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, questo avrà diritto di revocare il proprio concorso in rapporto all'ente mutuatario e potrà rivalersi contro l'ente stesso, tanto per la somma pagata, quanto per l'onere assunto per il servizio del presente verso la Cassa dei depositi e prestiti.

 

SCUOLE FORESTALI

 

     Articolo 112. Legge 14 luglio 1912, n. 834, art. 24.

     Per provvedere alla costruzione ed all'ampliamento degli edifici per l'Istituto superiore forestale nazionale e per le scuole contemplate nella legge 14 luglio 1912, n. 834, gli enti locali potranno ottenere mutui di favore secondo il disposto dei precedenti articoli 109, 110 e 111.

     L'onere che a questo titolo potrà assumere lo Stato non eccederà la somma annua di L. 10.000, e andrà a carico dell'Amministrazione dell'azienda del demanio forestale dello Stato.

 

SCUOLE PROFESSIONALI

 

     Articolo 113. Legge 14 luglio 1912, n. 854, art. 10, 1° comma.

     Le disposizioni dei precedenti articoli 109, 110 e 111 sono estese a favore degli enti tenuti a fornire i locali per le scuole professionali a norma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1907, n. 414, e dell'art. 5 del regio decreto 22 marzo 1908, n. 187.

 

Paragrafo 4

PER OPERE RIGUARDANTI LA PUBBLICA IGIENE

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Articolo 114. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 43.

     L'ammortamento dei mutui, ciascuno non superiore a L. 20.000, autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 14 luglio 1887, n. 4791 (serie 3°), a favore dei Comuni del Regno al di sotto di 10.000 abitanti, affine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, è stabilito in un periodo di tempo non eccedente i 30 anni e sull'interesse del 3 per cento.

     I Comuni devono estinguere i debiti così creati e pagarne gli interessi in rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento.

     Lo Stato corrisponde alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico dei Comuni e quello stabilito per i prestiti a scopo igienico, e la somma risultante a debito dello Stato è inscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.

     L'onere dello Stato per la concessione dei mutui di cui al presente articolo, fatti in ciascun anno, non eccede le L. 50.000.

 

     Articolo 115. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 44.

     Le disposizioni del 1°, 2° e 3° comma del precedente articolo 114 sono applicabili ai mutui con ammortamento non eccedente i 35 anni, autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 8 febbraio 1900, n. 50, a favore dei Comuni del Regno al di sotto di 10.000 abitanti, secondo il censimento del 1881, al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene.

     L'onere dello Stato per la concessione di mutui ad interesse ridotto fatti, in ciascun anno, ai termini del presente articolo, non eccede le L. 50.000.

 

     Articolo 116. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 45.

     Il concorso dello Stato concesso per tempo non maggiore di 35 anni, ai sensi della legge 8 febbraio 1900, n. 50, ai Comuni del Regno aventi una popolazione non maggiore di 20.000 abitanti, secondo il censimento del 1881, ed ai loro consorzi per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acqua potabile, è stabilito in una quota d'interesse annuo, in misura non superiore all'uno e mezzo per cento, sulle somme che entro i limiti del progetto presentato al Governo per ottenere il concorso, risultassero effettivamente impiegate alla costruzione delle opere strettamente necessarie.

     Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sarà fatto dallo Stato un anno dopo la data del collaudo.

     I concorsi di cui al presente articolo, concessi in ciascun esercizio per somme non eccedente le L. 50.000, sono iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno.

     Ai prestiti di cui al presente articolo è applicabile la disposizione del 2° comma del precedente art. 114.

 

     Articolo 117. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 46.

     Il primo comma del precedente art. 116 è applicabile al concorso dello Stato assegnato, ai sensi della legge 28 dicembre 1902, n. 566, ai Comuni, anche eccedenti i 20 mila abitanti, ma non oltre i 50 mila, in base al censimento del 1901, i quali intrapresero l'esecuzione di opere riguardanti la provvista d'acqua potabile dopo il 28 dicembre 1902.

     L'onere dello Stato in ciascun esercizio è fissato per questo concorso in L. 30.000, il quale fondo è stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno, congiuntamente all'atto indicato nel 3° comma dell'art. 116.

 

     Articolo 118. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, articoli 47 e 48.

     L'ammortamento dei mutui, ciascuno non superiore a L. 40.000, autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 13 luglio 1905, n. 399, a favore dei Comuni del Regno al disotto di 15.000 abitanti, secondo il censimento del 1901, al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, è stabilito in un periodo di tempo non eccedente i 50 anni e all'interesse del 3 per cento.

     I Comuni devono estinguere i prestiti di cui al precedente comma e pagarne l'interesse in rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento, osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle disposizioni sulla Cassa dei depositi e prestiti.

     Lo Stato corrisponde alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico dei Comuni e quello normale stabilito per i prestiti.

     L'onere dello Stato per la concessione dei mutui di cui al presente articolo, fatti in ciascun anno, non eccede la somma di L. 50.000.

     La somma risultante a debito dello Stato è iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.

 

     Articolo 119. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, articoli 49 e 50.

     Il concorso dello Stato, concesso per tempo non maggiore di 50 anni ai sensi delle leggi 13 luglio 1905, n. 399 e 14 luglio 1907, n. 544, ai Comuni del Regno aventi una popolazione inferiore ai 100.000 abitanti, secondo il censimento del 1901, ed ai loro Consorzi per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, è stabilito in una quota d'interesse annuo, in misura non superiore all'uno e mezzo per cento, sulle somme che, entro i limiti del progetto presentato al Governo per ottenere il concorso, risultassero effettivamente impiegate nell'esecuzione delle opere strettamente necessarie.

     I Comuni devono estinguere i debiti per l'esecuzione delle predette opere e pagarne gli interessi in rate uguali calcolate in ragione del tempo accordato per l'ammortamento e garantite anche con la sovrimposta provinciale, in caso di insufficienza di quella comunale.

     Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sarà fatto dallo Stato un anno dopo la data del collaudo.

     Il concorso complessivo dello Stato, tenuto conto del rateale ammortamento annuo del capitale da parte dei Comuni, sarà pagato in rate annue costanti.

     L'onere dello Stato per i concorsi di cui al presente articolo, concessi in ciascun esercizio, non può eccedere la somma di L. 120.000. I relativi stanziamenti sono iscritti nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno.

 

     Articolo 120. Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 7.

     Al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, sino al 30 giugno 1924, ai Comuni del Regno, al disotto di 25.000 abitanti, secondo il censimento del 1901, con la precedenza in favore dei Comuni di popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, mutui all'interesse del due per cento, estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni e, soltanto in caso di assoluta necessità, giustificata dalle condizioni economiche del Comune, in 50 anni.

     Ogni singolo prestito all'interesse ridotto non potrà eccedere la somma di L. 50.000 e sarà accordato secondo le norme vigenti, in seguito al decreto del Ministero dell'interno.

 

     Articolo 121. Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 8.

     Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili anche a quei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, secondo il censimento del 1901, che intendano costruire o sistemare ospedali comunali o consorziali.

 

     Articolo 122. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 48 (1° e 2° comma) e legge 25 giugno 1911, n. 586, articoli 9 e 15.

     I Comuni dovranno estinguere i prestiti di cui ai precedenti articoli 120 e 121 e pagarne l'interesse in rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento, osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni sulla Cassa dei depositi e prestiti.

     Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico dei Comuni e quello normale stabilito per i prestiti.

     Nel bilancio del Ministero dell'interno sarà stanziata, per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, la somma di lire 80.000 per i prestiti indicati nel precedente articolo 120, e di lire 40.000 per i prestiti di cui al successivo articolo 121.

 

     Articolo 123. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 49 (3° e 5° comma) e legge 25 giugno 1911, n. 586, articoli 1, 2 e 15.

     Al fine di provvedere alla esecuzione delle opere e alle spese occorrenti per la provvista di acque potabili, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai Comuni del Regno, isolati od uniti in Consorzio, per la somma complessiva di lire 250 milioni, in ragione di 15 milioni per ognuno degli anni solari 1912 e 1913, 20 milioni per ognuno degli anni dal 1914 al 1919, 25 milioni per ognuno degli anni dal 1920 al 1923.

     La parte delle dette quote che non venisse mutuata in un anno, dovrà andare in aumento alle quote degli anni successivi.

     I mutui saranno estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni e, soltanto in caso di assoluta necessità, giustificata dalle condizioni economiche del Comune, potranno essere estinti in 50 anni. I mutui saranno garantiti secondo le disposizioni legislative in vigore per la Cassa dei depositi e prestiti.

     Per i Comuni la cui sovrimposta sia insufficiente a garantire i prestiti, potrà la Cassa dei depositi e prestiti accettare, per la somma necessaria ad integrare le rispettive annualità, una corrispondente delegazione della sovrimposta provinciale.

     Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche.

 

     Articolo 124. Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 2.

     Per gli effetti del precedente articolo i Comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti sono divisi in quattro categorie in base alla rispettiva popolazione, secondo il censimento del 1901, e cioè:

     1a Comuni con popolazione fra 50.001 e 100.000 abitanti;

     2a Comuni con popolazione fra 25.001 e 50.000 abitanti;

     3a Comuni con popolazione fra 10.001 e 25.000 abitanti;

     4a Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

     I Comuni con popolazione fra i 50.001 e i 100.000 abitanti garantiranno alla Cassa dei depositi e prestiti e pagheranno l'annualità costante, comprensiva della quota di ammortamento e degli interessi, al saggio di favore del 2 per cento, e lo Stato corrisponderà alla Cassa stessa, in quote annue costanti, la differenza fra l'interesse posto a carico dei Comuni e quello normale.

     Per i Comuni della 1° categoria la Cassa accantonerà il decimo della somma totale di 250 milioni di cui al precedente art. 123. Sono a carico dello Stato gli interessi dei mutui che si concederanno nel limite dei nove decimi dell'anzidetta somma, cioè 225 milioni ai Comuni della categoria 2°, 3° e 4°. Lo Stato corrisponderà detti interessi direttamente e irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti in quote annue eguali, quanti sono gli anni di ammortamento del mutuo.

     La quota di 225 milioni di lire, pari ai nove decimi della somma complessiva dei mutui destinati alla provvista di acque potabili, spettanti ai comuni delle categorie 2°, 3° e 4°, sarà devoluta a preferenza ai Comuni della 4°, e ai Comuni della 3° su quelli della 2°.

     L'ammontare di ciascun mutuo non potrà eccedere la spesa strettamente necessaria ai fini indicati nell'art. 123, esclusa qualsiasi spesa per opere ornamentali, e tale condizione dovrà essere riconosciuta nei progetti tecnici approvati dal genio civile.

     Nella sua relazione al progetto il genio civile dovrà esaminare e riferire anche sul sistema più economico per il Comune di provvedere alla fornitura dell'acqua potabile, sia isolatamente, sia in consorzio con altri enti locali. In caso di rifiuto degli enti interessati alla costituzione dei Consorzi suggeriti dal genio civile, si potranno applicare le disposizioni del successivo art. 127.

     Il concorso dello Stato, tanto per i mutui senza carico d'interesse, quanto per i mutui all'interesse del 2 per cento, è consentito con decreto del ministro dell'interno.

 

     Articolo 125. Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 3.

     I Comuni e i Consorzi che si costituiscono in base alle disposizioni dei precedenti articoli 123 e 124 potranno, mediante particolari convenzioni, associarsi privati che abbiano interesse alla provvista dell'acqua potabile.

     In tal caso la spesa occorrente alla esecuzione dell'opera dovrà ripartirsi tra i Comuni e i privati in ragione del rispettivo grado di interesse.

     Il mutuo sarà accordato solamente per la parte di spesa che debba andare a carico dei Comuni e Consorzi.

     Nel regolamento di cui all'art. 16 della legge 25 giugno 1911, n. 586, saranno stabilite le norme e condizioni per la validità delle convenzioni anzidette che saranno soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

 

     Articolo 126. Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 5.

     L'onere dello Stato per il carico degli interessi sui mutui che si concederanno ai Comuni della 2°, 3° e 4° categoria, anche se contratti indipendentemente dalla Cassa dei depositi e prestiti, ai termini dell'art. 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586, non potrà in ciascun esercizio eccedere le seguenti somme:

     Per l'esercizio finanziario 1912-13 L.358.000, id.1913-14 L.358.000, id.1914-15 L. 478.000, id.1915-16 L. 478.000, id.1916-17 L.478.000, id.1917-18 L.478.000, id.1918-19 L. 478.000, id.1919-20 L. 478.000, id.1920-21 L. 597.000, id.1921-22 L. 597.000, id.1922-23 L. 597.000, id.1923-24 L. 597.000,

     sino, cioè, a raggiungere al dodicesimo esercizio l'onere massimo di L. 5.972.000.

     Per i mutui da concedersi ai Comuni della 1° categoria, anche se contratti indipendentemente dalla Cassa dei depositi e prestiti, ai termini dell'art. 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586, l'onere dello Stato per la differenza tra il saggio di favore del 2 per cento a carico dei Comuni e quello normale, non potrà eccedere L. 22.000 per ognuno degli esercizi finanziari 1912-13 e 1913-14, L. 29.500 per ognuno degli esercizi dal 1914-15 al 1919-20 e L. 36.800 per ognuno degli esercizi dal 1920-21 al 1923-24, cioè sino a raggiungere al dodicesimo esercizio l'onere massimo di L. 368.200.

     I relativi stanziamenti saranno iscritti nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno, e le somme non impegnate in un esercizio andranno ad accrescere gli stanziamenti degli esercizi successivi.

 

     Articolo 127. Legge 25 giugno 1911, n. 586, articoli 6 e 16.

     Il Ministero dell'interno, sentiti la Cassa dei depositi e prestiti, per la garanzia dei mutui, il Consiglio provinciale sanitario e la Giunta provinciale amministrativa, può dichiarare obbligatoria, anche nei riguardi delle frazioni, l'esecuzione delle opere di cui all'art. 123, nonché dei lavori suppletivi per conservazione, miglioramento e aggiunte ad approvvigionamento idrico già esistenti.

     Nello stesso modo può essere dichiarata obbligatoria la costituzione del Consorzio.

     In caso di rifiuto da parte del Comune o degli enti consorziati ad adottare i provvedimenti necessari, per la contrattazione dei mutui e per l'esecuzione delle opere, il prefetto provvederà d'ufficio ai termini delle vigenti leggi e del regolamento di cui all'art. 16 della legge 25 giugno 1911, n. 568.

     I provvedimenti indicati nel presente articolo sono definitivi.

 

     Articolo 128. Legge 25 giugno 1911, n. 586, articoli 10 e 11.

     L'approvazione dei progetti delle opere contemplate negli articoli 120, 121, 123 e 130 della presente legge equivale, nei riguardi delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica utilità.

     I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni, potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto, da pubblicarsi a norma di legge.

     Salvi gli obblighi nascenti dalle disposizioni in vigore sulla polizia stradale a carico di chi abbia ottenuto concessioni di occupare e attraversare strade per condutture di acqua potabile, qualsiasi controversia circa le misure del canone che gli enti, cui le strade appartengono, vogliano stabilire in corrispettivo di tali concessioni, è risoluta dal prefetto della Provincia dov'è la strada attraversata od occupata, udite le parti interessate.

     Contro la decisione del prefetto non è ammesso gravame né in sede amministrativa, né in via giudiziaria.

 

     Articolo 129. Legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 14.

     I benefici dei precedenti articoli 123 a 128 si intendono applicabili anche:

     1) a quei Comuni che hanno già in corso lavori per provvista d'acqua potabile, ma non abbiano ancora ottenuto il mutuo a norma della legge 13 luglio 1905, n. 399;

     2) a quei Comuni che, pur avendo ottenuto e accettato il mutuo, non abbiano ancora ricevuto alcuna somministrazione e facciano la dichiarazione allo scopo di rinnovare il mutuo;

     3) a quei Comuni che, pur avendo già accettato il mutuo ed anche conseguita la somministrazione, abbiano compiuto o si propongano di eseguire lavori suppletivi per i quali occorra un nuovo mutuo; nel qual caso il beneficio dell'art. 124 riguarderà il solo mutuo suppletivo, ancorchè sia stato già concesso, purché non sia già stata iniziata la somministrazione;

     4) alle somme rimaste da somministrare nel giorno 1° luglio 1910, sui mutui già concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti o da altri Istituti o da privati col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi dei precedenti articoli 116 e 119 di questa legge.

     All'uopo verrà dal Ministero dell'interno, con effetto dal 1912, integrato il concorso stesso e pagato direttamente agli enti mutuatari.

 

     Articolo 130. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 51; testo unico 21 maggio 1908, n. 269, art. 179 e legge 25 giugno 1911, n. 586, articolo 15.

     Nella concessione dei prestiti e dei concorsi contemplati negli articoli 120, 121 e 123 sarà data la preferenza a quei Comuni nei quali sia più elevata la misura delle imposte, siano più difficili le condizioni economiche, e sia maggiore l'urgenza delle opere nei riguardi della pubblica igiene.

     Nei casi degli articoli 120, 121 e 124 (2° comma) il limite di cui al 1° comma dell'art. 179 della legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con regio decreto 21 maggio 1908, n. 269, sarà del terzo anzichè del quinto delle entrate ordinarie.

     Se nella esecuzione delle opere di cui sopra si rendesse necessaria una maggiore spesa, sia per lavori nuovi non previsti in progetto ed indispensabili per il compimento dell'opera stessa o per il notevole suo miglioramento, sia per lavori dipendenti da causa di forza maggiore, il Ministero potrà autorizzare un supplemento di mutuo od accordare un concorso sul nuovo prestito.

     Tali concessioni non potranno in ogni caso aver luogo che per una somma non maggiore del quinto di quella contemplata dal progetto già presentato al Ministero.

 

DISPOSIZIONI SPECIALI

 

     Articolo 131. Legge 26 luglio 1888, n. 5515 (serie 3°), articoli 1 e 2.

     L'ammortamento del prestito di L. 1.550.000 autorizzato sulla Cassa dei depositi e prestiti con la legge 26 luglio 1888, n. 5615, a favore del comune di Grosseto per opere di miglioramento delle sue condizioni igieniche, è stabilito col concorso dello Stato nella proporzione di due settimi della rata annua dovuta per interessi e rimborso del capitale.

     La somma risultante a debito dello Stato è iscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.

 

     Articolo 132. Legge 23 giugno 1906, n. 255, articoli 26 (3° comma) e 42; legge 9 luglio 1908, n. 445, articoli 41 e 43 e legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 13.

     Ai Comuni della Calabria che inizieranno e completeranno entro dieci anni dal 27 giugno 1906 i lavori per la provvista di acqua potabile, viene accordato un sussidio pari alla metà degli interessi e della quota di ammortamento sui mutui contratti a questo scopo.

     Il periodo di ammortamento di tali mutui non potrà mai essere inferiore a 35 anni.

     Avranno diritto al sussidio, di cui al primo comma, e limitatamente per le annualità non ancora pagate a tutto il 1906, anche quei Comuni della Calabria che anteriormente al 27 giugno 1906 abbiano contratti mutui per conduttura di acque potabili, i cui lavori fossero in corso di esecuzione alla data stessa.

     Al pagamento del concorso dello Stato nei mutui, di cui al presente articolo, sarà provveduto mediante apposito stanziamento nel bilancio del Ministero dell'interno da fissarsi, per ogni esercizio finanziario, con la legge annuale di bilancio.

     I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, le verifiche, i certificati ipotecari e tutti gli atti che possono concorrere alla esecuzione di quanto sopra, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia, saranno stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

     Alla parte dei mutui previsti nel presente articolo, che rimane a carico dei Comuni, sono applicabili le disposizioni del precedente art. 124. Sono del pari applicabili ai Comuni della Calabria le disposizioni dei precedenti articoli 123 a 129 per tutto quanto essi contengono di maggiore giovamento ai Comuni medesimi.

 

     Articolo 133. Legge 19 luglio 1906, n. 390, articoli 5 e 8.

     L'ammortamento dei mutui di complessive L. 800.000 autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 luglio 1906, n. 390, a favore dei comuni di Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e San Gennaro di Palma per la provvista di acqua potabile, è stabilito in 50 anni e le relative annualità comprensive degli interessi e degli ammortamenti per metà sono a carico dello Stato, con inscrizione nel bilancio del Ministero dell'interno, e per metà a carico degli enti mutuatari.

     Le opere di cui sopra saranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche.

     Ai prestiti di cui al presente articolo sono applicabili, per quanto del caso, le disposizioni contenute nei comma 5° e seguenti del successivo art. 148 di questa legge.

 

     Articolo 134. Testo unico 10 novembre 1907, n. 844, art. 81 e legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 13.

     Per le condutture d'acqua potabile o pozzi artesiani che si costruiranno nei Comuni della Sardegna, lo Stato concorrerà con un contributo in ragione della metà della spesa, oppure col pagamento della metà della quota d'ammortamento dei mutui che i Comuni stessi fossero per contrarre al detto scopo.

     Ai Comuni ed ai mutui di cui sopra si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 132.

 

     Articolo 135. Legge 2 gennaio 1908, n. 9, articolo unico.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Parma per la costruzione delle opere di fognatura, di un foro boario e per l'ampliamento e completamento del macello pubblico, un mutuo di L. 2.750.000, all'interesse di favore del 3,50 per cento, estinguibile in 50 anni.

     Lo Stato corrisponderà alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico del Comune e quello normale stabilito per i prestiti conceduti dal menzionato Istituto e la relativa somma sarà stanziata nel bilancio del tesoro.

 

     Articolo 136. Legge 9 luglio 1908, n. 445, art. 19 e legge 25 giugno 1911, n. 586, art. 13.

     Ai Comuni di Basilicata, non compresi nella tabella E della legge 31 marzo 1904, n. 140, i quali essendo sforniti di acqua potabile o essendone dotati in quantità insufficiente abbiano iniziato e completato entro il decennio dal 30 luglio 1908 la costruzione di nuove condutture, sarà accordato un sussidio pari alla metà degli interessi e della quota di ammortamento sui mutui contratti a tale scopo.

     Eguale sussidio sarà concesso a quei Comuni i quali abbiano iniziato e completato mediante mutui, nello stesso periodo di tempo, opere straordinarie intese alla ricostruzione od al miglioramento delle condutture esistenti.

     Il termine per l'ammortamento dei mutui non potrà essere inferiore ai 25 anni.

     Alla relativa spesa sarà provveduto con un fondo da inscriversi per ciascun esercizio finanziario nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le singole concessioni non potranno però superare, annualmente, il fondo all'uopo stanziato.

     Ai Comuni ed ai mutui di cui sopra si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 132.

 

     Articolo 137. Legge 13 luglio 1911, n. 738, art. 4.

     Il comune di Bagni di Montecatini, per provvedere alla fognatura dell'abitato è autorizzato a contrarre con la Cassa dei depositi e prestiti due mutui estinguibili in 30 anni: uno di L. 125.000 all'interesse del 3 per cento da garantirsi con la sovrimposta comunale e l'altro di L. 225.000 all'interesse normale della Cassa stessa.

     La differenza tra l'interesse normale dovuto alla Cassa e quello del 3 per cento a carico del Comune sarà corrisposta dalla Amministrazione demaniale, la quale provvederà, per intero, all'ammortamento dell'altro mutuo di L. 225.000 mediante un annuo contributo pari all'annualità di ammortamento del prestito.

     I due contributi del demanio saranno prelevati dalla quota degli utili ad esso spettanti dell'esercizio delle regie terme di Montecatini, in termini della legge 13 luglio 1911, n. 738, e dell'annessa convenzione e, qualora non bastasse, dal bilancio delle finanze.

     All'uopo sarà iscritto nel bilancio per la spesa del Ministero delle finanze un apposito capitolo, per memoria, a principiare dall'esercizio 1912-913 fino all'estinzione dei mutui.

     La somma mutuata sarà pagata al Comune in base allo stato di avanzamento dei lavori ed al nulla osta del demanio.

     Il progetto della fognatura dovrà riportare la preventiva approvazione del demanio ed i lavori dovranno essere ultimati entro cinque anni dal 22 luglio 1911.

     In caso d'inadempimento o di ritardo per parte del Comune nella esecuzione delle opere di fognatura, potrà il demanio sostituirsi al Comune nella esecuzione delle opere medesime, fermo nel Comune l'obbligo della estinzione delle somme impiegate e del contributo negli annui interessi.

 

     Articolo 138. Legge 13 luglio 1911, n. 774, art. 31.

     Nei progetti tecnici per la bonifica delle paludi e dei terreni paludosi potrà anche essere tenuto conto delle opere necessarie per la provvista di acqua potabile.

     Però la spesa necessaria per la loro esecuzione non sarà compresa nel preventivo di spesa per l'esecuzione della bonifica.

     I Comuni, nei quali sia territorialmente compresa la bonifica, per provvedere d'acqua potabile il terreno bonificato, potranno ottenere dalla Cassa dei depositi e prestiti, con le norme stabilite nei precedenti articoli dal 72 all'88, mutui all'interesse del 2 per cento.

     Lo Stato, con stanziamenti in uno speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, corrisponderà alla Cassa, a quote annue costanti, la differenza tra l'interesse posto a carico dei Comuni e quello normale stabilito per i prestiti.

     Il concorso dello Stato nel pagamento dell'interesse dei mutui verrà concesso con decreto del Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio provinciale sanitario, attestante che la provvista di acqua potabile deve considerarsi come accessorio completamento della bonifica nel riguardo dell'igiene.

     I Comuni potranno essere facoltizzati ad imporre sopra i terreni, che sono compresi nel perimetro della bonifica, una tassa speciale per concorrere alla estinzione del mutuo e duratura per il numero di anni stabiliti nel piano di ammortamento del mutuo stesso, non superiore ad una lira per ettaro. Questa facoltà s'intende estesa a qualsiasi mutuo colla Cassa depositi e prestiti oltre quello di cui al 3° comma di questo articolo, che possa essere contratto dai Comuni nei quali sia territorialmente compresa, in tutto o in parte, la bonifica, quando il mutuo stesso sia fatto per provvedere di acqua potabile il territorio bonificato.

     La facoltà e la misura di questo contributo speciale verranno stabilite nel decreto Ministeriale di concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del mutuo. La riscossione del detto contributo, che diverrà obbligatorio dalla data di decorrenza dell'estinzione del mutuo, verrà fatta dal Comune con la forma ed i privilegi dell'imposta fondiaria e figurerà in un capitolo a sè fra le entrate del Comune.

     Saranno determinate nel regolamento esecutivo della legge 13 luglio 1911, n. 774, le norme per l'applicazione delle presenti disposizioni.

 

     Articolo 139. Legge 13 luglio 1911, n. 774, art. 32.

     I Consorzi già costituiti o che si costituiscano per la esecuzione o per la manutenzione di opere di bonifica nel territorio di uno o più Comuni potranno sostituirsi ai Comuni stessi per la provvista di acqua potabile nel territorio consorziato e saranno in questo caso applicate a loro favore le disposizioni del precedente articolo.

 

Paragrafo 5

PER OPERE STRADALI E PER OPERE NEI PORTI DI 4° CLASSE

 

STRADE DI ACCESSO ALLE STAZIONI FERROVIARIE ED AI PORTI

 

     Articolo 140. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 52 e legge 21 luglio 1910, n. 580, art. 17.

     I Comuni che costruiranno la strada o parte della strada di accesso alla stazione ferroviaria omonima o all'approdo omonimo del piroscafo postale, avranno diritto ad un sussidio dello Stato in ragione della metà della spesa effettiva, e ad un sussidio della Provincia in ragione di un quarto, e, quando per tale costruzione assumessero somme a mutuo dalla Cassa dei depositi e prestiti, potranno dare in delegazione alla stessa il sussidio dello Stato. Potrà essere accettata la garanzia della sovrimposta provinciale per la parte riferibile al sussidio della Provincia.

     Le disposizioni del precedente comma sono applicabili anche:

     a) ai Comuni che costruiranno la strada di accesso alla più vicina stazione ferroviaria, ma soltanto nel caso in cui la strada misuri una lunghezza non maggiore di 25 chilometri, compresa quella delle strade esistenti, qualora ad esse si debba collegare;

     b) ai Comuni che procedono all'ultimazione delle strade rimaste in sospeso per la legge 19 luglio 1894, n. 338, e destinate a raccordare frazioni o borgate con la stazione centrale ferroviaria dello stesso Comune;

     c) per i porti marittimi e lacuali pareggiati ai marittimi di I, II e III classe per la loro congiunzione col Comune omonimo o coi Comuni viciniori a distanza massima di 15 chilometri.

 

     Articolo 141. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 53.

     I Comuni, i quali entro dieci anni dal 23 luglio 1903 completeranno le strade per essi obbligatorie in base alla legge 30 agosto 1868, n. 4613, rimaste incompiute per effetto delle disposizioni della legge 19 luglio 1894, n. 338, avranno diritto al sussidio dello Stato nella misura di un quarto della spesa, che da essi a tale scopo sarà sostenuta.

     Tale sussidio potrà darsi in delegazione alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia di mutui che i Comuni anzidetti assumessero per lo scopo di cui al presente articolo.

 

     Articolo 142. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 54.

     Per le strade interessanti più Comuni, costruite per oltre la metà della loro lunghezza e per quelle ancorchè costruite per meno della metà, per le quali il Comune o i Comuni, nel cui territorio la strada si svolge, deliberino la continuazione fino a raggiungere la metà del percorso, potrà essere dichiarata l'obbligatorietà con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, qualora la Giunta provinciale amministrativa abbia accertato che i bilanci dei Comuni interessati potranno sostenere la relativa quota di spesa.

     L'obbligatorietà avrà effetto anche per i Comuni che avessero rifiutato di continuare la costruzione della strada o non avessero aderito all'invito loro fatto per deliberarla.

     Alle strade indicate nel presente articolo sono applicabili le disposizioni della legge 30 agosto 1868, n. 4613, e il secondo comma dell'art. 141.

     Agli effetti delle disposizioni del presente e dei precedenti articoli 140 e 141, sarà mantenuto in vigore l'art. 4 della legge 19 luglio 1894, n. 338, in quanto riguarda lo stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici dell'annua somma di L. 1.500.000 da erogarsi nel pagamento dei sussidi spettanti ai Comuni.

 

OPERE NEI PORTI DI 4° CLASSE

 

     Articolo 143. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 56.

     Per la sollecita esecuzione delle opere nei porti di 4° classe, ai termini della legge 14 luglio 1907, n. 542, i Comuni potranno ottenere dalla Cassa depositi e prestiti mutui ammortizzabili in 35 anni fino all’intero ammontare della spesa a loro carico, secondo i progetti debitamente approvati.

     Eguale autorizzazione è data per la concessione di mutui alle Provincie che sono obbligate ad una quota di concorso per l'esecuzione delle dette opere.

     Il concorso straordinario dello Stato nella misura del 50 per cento della spesa per le opere di cui al presente articolo, sarà corrisposto ai Comuni in proporzione dell'avanzamento dei lavori in base ai relativi certificati.

 

COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE STRADE

DI ALLACCIAMENTO PER I COMUNI ISOLATI

 

     Articolo 144. Legge 2 gennaio 1910, n. 5, articoli 1, 2, 3 e 5.

     Ai Comuni, eccettuati quelli della Basilicata e della Calabria, che intendano di anticipare la costruzione o la ricostruzione delle loro strade di allacciamento, inscritte nel piano regolatore della rispettiva Provincia e che non possano essere dallo Stato appaltate nel primo triennio dal 17 gennaio 1910, lo Stato rimborserà una somma corrispondente all'importo del progetto approvato, ivi compresa la quota per lavori imprevisti, salvo il ricupero spettante dei contributi a carico delle Provincie e dei Comuni interessati.

     Tale somma sarà accresciuta della spesa occorrente per la compilazione del progetto e per la direzione e sorveglianza dei lavori, calcolandola in ragione del decimo dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni e non potrà subire variazioni qualunque abbia a risultare l'effettivo importo della costruzione, la quale avrà luogo sotto la vigilanza dei competenti uffici del genio civile.

     Con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, saranno stabiliti, nei limiti degli stanziamenti di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1910, n. 5, i modi e i termini di tale rimborso, il quale non potrà mai iniziarsi prima del settimo anno dalla data di detto decreto.

     Nel caso previsto nei precedenti comma, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai Comuni un mutuo non superiore all'importo del progetto approvato.

     La somma mutuata verrà rimborsata alla Cassa predetta dallo Stato nei modi e termini stabiliti dal suddetto decreto del ministro dei lavori pubblici.

     Gli interessi dovuti alla Cassa mutuante, tanto nel periodo che precede l'ammortamento dei prestiti, quanto durante l'ammortamento medesimo, saranno determinati in una somma annua costante e staranno per metà a carico dei Comuni e per metà a carico dello Stato, che preleverà le somme occorrenti dal fondo complessivo di L. 39.500.000 di cui all'art. 1 della citata legge 2 gennaio 1910, n. 5.

 

     Articolo 145. Legge 2 gennaio 1910, n. 5, art. 7.

     Le disposizioni dell'articolo precedente saranno pure applicabili alle Amministrazioni provinciali, le quali si sostituiscano ai Comuni per l'anticipata costruzione o ricostruzione delle strade comprese nel piano regolatore provinciale approvato.

 

     Articolo 146. Legge 2 gennaio 1910, n. 5, art. 8.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 144 e 145 della presente legge sono applicabili ai Comuni isolati delle Provincie di Basilicata e della Calabria, compresi nella tabella D della legge 31 marzo 1904, n. 140, e nella tabella C della legge 25 giugno 1906, n. 255.

     Il rimborso delle somme che da essi saranno anticipate, per la costruzione delle rispettive strade di allacciamento all'esistente rete stradale, sarà effettuato nei modi e nei termini da stabilirsi con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto col ministro del tesoro, senza riferimento al limite massimo di sette anni di cui al citato art. 144.

     Il contributo governativo nel pagamento degli interessi sui mutui di cui allo stesso art. 144, sarà pagato con i fondi autorizzati in favore della Basilicata e della Calabria per la costruzione delle strade sovraccennate.

 

Paragrafo 6

PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I DANNI CAUSATI

DA INFORTUNI STRAORDINARI

 

PRESTITI PER SOSPENSIONE DI SOVRIMPOSTA SUI TERRENI

 

     Articolo 147. Testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 57.

     Nei compartimenti catastali, nei quali, secondo le norme in essi vigenti, sia già stato riconosciuto in caso d'infortuni straordinari il diritto alla sospensione ed all'abbuono dell'imposta erariale sui terreni, potranno le Provincie ed i Comuni concedere ai danneggiati lo sgravio delle rispettive sovrimposte nella stessa misura proporzionale stabilita nella verifica agli effetti dell'abbuono dell'imposta erariale.

     Durante le pratiche per la liquidazione degli abbuoni, i Comuni e le Provincie potranno acconsentire alla sospensione della riscossione delle rispettive sovrimposte.

     Le stesse disposizioni si estendono anche a quelle provincie ove vige il nuovo catasto a termini però e con le norme dell'art. 38 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

     Le imposte erariali e le sovrimposte provinciali e comunali messe in tolleranza o sospese e non comprese negli sgravi definitivi, saranno ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere dopo la liquidazione degli sgravi suddetti.

     Le quote delle sovrimposte abbuonate o sospese a termini del presente articolo, se trovasi vincolate verso la Cassa dei depositi e prestiti o verso la sezione autonoma di credito comunale o provinciale a garanzia di mutui, saranno ripartite, col carico dei relativi interessi, in non più di sessanta rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere a cominciare dall'anno successivo a quello del concesso sgravio.

     Alle Provincie ed ai Comuni, ai quali in conseguenza dell'esonero o della sospensione della sovrimposta sui terreni, di cui sopra, venissero a mancare i mezzi necessari per provvedere alle spese obbligatorie, la Cassa dei depositi e prestiti è, per tale oggetto, autorizzata a concedere mutui alle condizioni stabilite dai precedenti articoli 72 e 88.

 

ALLUVIONI E FRANE

 

     Articolo 148. Legge 7 luglio 1901, n. 341, articoli 7, 10 (1°, 2°, 3°, 6° e 7° comma), 11 (ultimo comma) e 12, legge 8 luglio 1903, n. 311, art. 11.

     L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 7 luglio 1901, n. 341, a favore dei Consorzi di Comuni e di Comuni per la riparazione e la ricostruzione di strade e fabbricati ed opere pubbliche consorziali e comunali danneggiate dalle alluvioni e frane del 1900 e 1° semestre 1901, è stabilito in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni.

     Al pagamento delle annualità di tali prestiti lo Stato contribuisce in ragione di L. 2 per cento sopra ogni 100 lire di capitale iniziale mutuato.

     Questi contributi fanno carico ad una somma annua iscritta, ai termini della citata legge 7 luglio 1901, n. 341, nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio in L. 20.000 per la durata di 35 anni, e all'altra somma annua di L. 25.000 iscritta, ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 311, in aumento alla prima, nel bilancio stesso, anche per 35 anni.

     Le eventuali eccedenze sulle predette somme annue da inserirsi nel bilancio del predetto Ministero, rimarranno vincolate fino alla completa estinzione dei mutui in garanzia e pagamento dei crediti degli enti ed Istituti sovventori per i capitali e per gli accessori.

     La somma consentita a mutuo, se i lavori di riparazione o di ricostruzione risultano già interamente eseguiti all'atto della domanda, può essere dalla Cassa dei depositi e prestiti somministrata su presentazione di un certificato del competente ufficio del genio, civile, che attesti la completa esecuzione dei lavori di riparazione o di ricostruzione.

     Se invece si tratta di lavori da iniziare o soltanto in parte compiuti all'atto della domanda, la somma consentita a mutuo può essere dalla Cassa dei depositi e prestiti versata per un terzo alla data del contratto di mutuo, e per gli altri due terzi su presentazione del predetto certificato del competente ufficio del genio civile.

     Nel caso della somministrazione del mutuo a rate, il contributo dello Stato è commisurato alle somme effettivamente anticipate.

     L'ammortamento di tali prestiti comincia dall'anno successivo a quello della somministrazione della prima rata.

     Tutti gli atti occorrenti all'esecuzione di quanto sopra sono stesi su carta libera, rilasciati e compilati gratuitamente dai pubblici uffici.

 

     Articolo 149. Legge 3 luglio 1902, n. 298, articoli 6 e 8 e legge 7 luglio 1901, n. 341, art. 12.

     Sono estese ai Consorzi di Comuni ed ai Comuni danneggiati dalle alluvioni e frane del secondo semestre 1901, le disposizioni del 1° e 2° comma del precedente art. 148.

     Il contributo dello Stato per i prestiti di cui al presente articolo fa carico ad una somma annua di L. 150.000 iscritta per la durata di 35 anni, nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

     Alle eventuali eccedenze sulla predetta somma si estende la disposizione del 4° comma del precedente art. 148.

 

     Articolo 150. Legge 8 luglio 1903, n. 311, articoli 7, 9 e 10.

     L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 311, a favore delle Provincie, dei Consorzi di Comuni e di Comuni, per la riparazione e ricostruzione di strade, fabbricati ed opere pubbliche provinciali, consorziali e comunali danneggiate dalle alluvioni e frane del 2 semestre 1902, è stabilito in un periodo di 35 anni.

     Il contributo dello Stato per i mutui di cui al presente articolo fa carico ad una somma annua iscritta nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio in L. 170.000 per la durata di 35 anni.

     Sono estese a tali prestiti le disposizioni dell'art. 148 meno i comma 1° e 3°.

 

     Articolo 151. Legge 3 luglio 1904, n. 313, articoli 7, 8 e 10.

     L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 3 luglio 1904, n. 313, a favore delle Provincie, dei Consorzi di Comuni e di Comuni, per riparazioni e ricostruzioni di opere pubbliche e fabbricati provinciali, consorziali e comunali, danneggiati dalle alluvioni e frane del secondo semestre del 1903, è stabilito in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni.

     Il contributo dello Stato per i prestiti di cui al presente articolo fa carico ad una somma annua di L. 40.000 iscritta, per la durata di 35 anni, nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dall'esercizio finanziario 1904-905.

     Sono applicabili a tali prestiti le disposizioni dell'art. 148, meno i comma 1° e 3°.

 

     Articolo 152. Legge 13 luglio 1905, n. 400, articoli 9 e 20 e legge 28 giugno 1906, n. 271, art. 2.

     L'ammortamento dei mutui autorizzati sulla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 9 della legge 13 luglio 1905, n. 400, a Provincie, Comuni e loro Consorzi ed ai Consorzi di scolo, di bonifica, di irrigazione, di derivazione e di uso di acqua a scopo industriale, ed ai Consorzi per opere idrauliche, contemplate dal testo unico approvato con regi decreto 25 giugno 1904, n. 523, per la riparazione e la ricostruzione di opere pubbliche, provinciali, consorziali e comunali, danneggiate dalle alluvioni del 1° semestre 1905, è stabilito in un periodo di 35 anni estensibile, nei casi di comprovata necessità nei modi di legge, fino a 50 anni.

     I mutui autorizzati sulla Cassa predetta alle Provincie e ai Comuni, che accordarono la sospensione delle sovrimposte ripartendole in 60 rate eguali bimestrali, ai termini dell'art. 19 della legge 13 luglio 1905, n. 400, sono garantiti da delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni suddetti sulle 60 rate bimestrali destinate al pagamento delle sovrimposte sospese, e per la differenza, sulle rate delle sovrimposte normali.

     Per i mutui di cui al presente articolo è fissato l'interesse del 4 per cento netto. Al pagamento di tali interessi lo Stato contribuisce in ragione di un terzo, al quale intento è inscritta la somma di L. 60.000 nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio a cominciare dall'esercizio 1905-906.

 

     Articolo 153. Legge 29 dicembre 1907, n. 810, articoli 14 e 15.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare prestiti ammortizzabili in 25 annualità e nei casi di provata necessità in 50 anni, a favore delle Provincie, dei Comuni, dei Consorzi di Comuni e dei Consorzi idraulici per la spesa risultante a loro carico, detratto l'eventuale sussidio governativo, e relativa tanto alla riparazione di danni arrecati dalle frane dopo il 31 dicembre 1903 e dalle alluvioni dopo il 30 giugno 1905, ad opere pubbliche stradali ed idrauliche e ad abitati di Comuni e frazioni, quanto all'esecuzione di lavori di consolidamento e di difesa per ovviare a nuovi danni nelle opere e negli abitati medesimi.

     Al pagamento degli interessi sui mutui che saranno concessi in base al presente articolo alle Provincie, Comuni e Consorzi di Comuni, lo Stato contribuirà in ragione della metà degli interessi medesimi versandone l'importo alla Cassa depositi e prestiti in annualità ridotte costanti per tutto il periodo di ammortamento dei mutui.

     A tale scopo sarà inscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici (parte straordinaria), per tutta la durata degli anzidetti mutui, la somma corrispondente al contributo dello Stato.

 

     Articolo 154. Legge 7 luglio 1901, n. 341, art. 14; legge 3 luglio 1904, n. 313, art. 10 e legge 29 dicembre 1907, n. 810, art. 16.

     Le domande per il conseguimento del concorso governativo nel pagamento degli interessi dovranno essere presentate al Ministero dei lavori pubblici, per mezzo delle prefetture, nel termine perentorio di un anno dalla data dell'infortunio.

     Per la presentazione e documentazione di tali domande, di quelle per il conseguimento di mutui e di quelle presentate nel termine perentorio di un anno dal 25 gennaio 1908 per danni causati da frane e da alluvioni avvenute anteriormente alla legge 29 dicembre 1907, n. 810, saranno osservate le norme stabilite dal regolamento approvato con regio decreto 22 gennaio 1905, n. 116, per l'applicazione della legge 3 luglio 1904, n. 313, e su di esse sarà sentita la Commissione Reale, con sede in Roma, istituita a termini dell'art. 10 della citata legge 3 luglio 1904 con decreto Reale e composta di cinque membri, i cui poteri si intendono prorogati agli effetti della citata legge del 29 dicembre 1907, n. 810.

     Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre, ove ne riconosca il bisogno, modificazioni ed aggiunte al citato regolamento; esse saranno approvate con regio decreto, previo parere del Consiglio di Stato.

     La somministrazione dei mutui verrà autorizzata dal Ministero dei lavori pubblici in corrispondenza all'avanzamento delle opere, accertate dal competente ufficio del genio civile mediante appositi certificati.

 

ALLUVIONI E FRANE (DISPOSIZIONI SPECIALI)

 

     Articolo 155. Legge 26 luglio 1888, n. 5600, serie 3°, art. 1.

     L'ammortamento del prestito di L. 64.500 autorizzato sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore del comune di Campomaggiore allo scopo di abilitarlo a ricostruire nella nuova area del Comune gli edifici comunali stati distrutti dalla frana del 10 febbraio 1885, è sottoposto alle condizioni tutte indicate nel 1° e 2° comma dell'art. 162 di questo paragrafo.

 

     Articolo 156. Legge 7 aprile 1889, n. 6018, serie 3°, articoli 9 e 11.

     L'ammortamento dei prestiti autorizzati fino all'importo di lire 200.000 sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore dei comuni di Castellammare Adriatico, Montesilvano, Città Sant'Angelo e Rosciano, nella provincia di Teramo, ed a favore dei comuni di Pescara e Francavilla a Mare in quella di Chieti, agli esclusivi scopi di fare le opere necessarie per riparare i danni causati dalla inondazione dell'ottobre 1888, o prevenire danni futuri, è stabilito in 25 anni.

     L'interesse di tali prestiti è corrisposto alla Cassa dei depositi e prestiti, quanto al 3,50 per cento a carico dei Comuni mutuatari, e quanto al rimanente, fino a raggiungere la misura normale, mediante assegnazione fatta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

 

     Articolo 157. Legge 7 luglio 1901, n. 325, articoli 1, 2 e 3.

     L'ammortamento del prestito di L. 44.000 autorizzato sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore del comune di Acerenza per abilitarlo ad eseguire le opere di consolidamento della frana accaduta il 14 maggio 1901 e di difesa dell'abitato, è stabilito in 35 anni.

     Al pagamento delle relative annualità lo Stato contribuisce in ragione di L. 2 sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato; ed a tale scopo sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici la somma annua di L. 880 per la durata di 35 anni.

     Le opere anzidette dovranno eseguirsi a cura e su progetti del genio civile, approvati dal Consiglio comunale.

 

     Articolo 158. Legge 7 luglio 1902, n. 301, articoli 1, 2 e 3.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere prestiti fino alla concorrenza di L. 138.500 al comune di Roscigno e di lire 62.000 al comune di Colliano in provincia di Salerno, per metterli in grado di provvedere alla completa esecuzione delle opere di ricostruzione degli edifici pubblici e delle case dei proprietari meno agiati, rese inabitabili dal pericolo di franamenti; e fino alla concorrenza di lire 15.000 al comune di Aliano, in provincia di Potenza, per metterlo in grado di provvedere alla completa esecuzione delle opere di consolidamento della frana minacciante l'abitato. Queste opere dovranno eseguirsi a cura e su progetti del genio civile, sentiti i rispettivi Consigli comunali.

     Tali mutui saranno accordati ai tre Comuni per la durata di anni 35.

     Al pagamento dell'annualità dei mutui lo Stato contribuirà in ragione di lire 2 sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato; e, a tale scopo, sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per la durata di 35 anni, la somma di lire 4310.

     Le opere di cui al presente articolo ed al precedente 157, sono dichiarate di pubblica utilità.

 

     Articolo 159. Legge 13 aprile 1911, n. 311, articoli 3, 4 e 28.

     Le Amministrazioni provinciali e comunali delle provincie di Torino, Forlì, Napoli, Salerno, Genova, Parma e Porto Maurizio danneggiate dalle alluvioni, dai nubifragi e dalle mareggiate dell'ultimo quadrimestre del 1910, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le spese strettamente necessarie a riparare i danni alle loro opere pubbliche, possono contrarre mutui, estinguibili in 50 anni, con la Cassa dei depositi e prestiti alle condizioni di cui ai precedenti articoli dal 72 all'88.

     Lo Stato concorrerà nel pagamento degli interessi in ragione del 50 per cento. Il contributo dello Stato sarà inscritto nel bilancio del Ministero del tesoro.

     Per l'esecuzione delle opere suddette, l'approvazione dei progetti avrà valore di dichiarazione di pubblica utilità.

 

     Articolo 160. Legge 13 aprile 1911, n. 311, articoli 21 e 28.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo al comune di Brisighella (provincia di Ravenna) fino alla concorrenza di L. 200.000 per la costruzione in nuova sede di quella parte dell'abitato denominato "Rione Trebbio" minacciata da movimenti franosi del sottosuolo e per estinzione di un prestito di lire 40.000 già contratto dal Comune per lo stesso scopo con la Cassa di Risparmio di Ravenna.

     Tale mutuo sarà accordato per la durata di anni 50 e con l'interesse del 4 per cento.

     Al pagamento delle annualità comprensive dell'interesse e delle rate di ammortamento, lo Stato contribuirà nella misura del 2 per cento sul capitale iniziale mutuato. La somma all'uopo occorrente sarà inscritta nel bilancio dei lavori pubblici a partire dall'esercizio 1911-912.

     Alle opere di cui al presente articolo è applicabile la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 159.

 

     Articolo 161. Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (convertito in legge con la legge 12 luglio 1912, n. 772, articoli 1, lettera b), 5 e 9 e legge 12 luglio 1912, n. 772, articoli 1 e 2, lettera a) e art. 21, 2° comma.

     Le disposizioni del presente articolo 159 si estendono alle Amministrazioni provinciali e comunali delle provincie di Sondrio, Como, Genova e Porto Maurizio (per il solo comune di Perinaldo), Napoli, Cagliari e Sassari per le opere di difesa degli abitati, per quelle stradali ed idrauliche, provinciali, comunali e consortili e per quelle di ripristino degli edifici pubblici, rese necessarie in conseguenza dei nubifragi, delle alluvioni e delle mareggiate dell'estate-autunno 1911.

     Tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione del precedente comma, saranno stesi su carta libera, compiuti e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici, con annotazione su ciascun atto dello scopo cui serve e con riferimento alla legge 12 luglio 1912, n. 772.

 

TERREMOTI ED ERUZIONI VULCANICHE

 

     Articolo 162. Legge 31 maggio 1887, n. 4511 (serie 3°), art. 8 e legge 6 agosto 1893, n. 173, art. 1, lettera a).

     L'ammortamento dei prestiti autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 31 maggio 1887, n. 4511 (serie 3°), a favore delle provincie di Genova e Porto Maurizio e dei Comuni delle medesime, anche nell'interesse delle Opere pie o di altri enti morali, nonché a favore della provincia di Cuneo e dei Comuni di essa, allo scopo esclusivo di abilitarli a sgombrare le macerie, a riattare le vie e ricostruire o riparare i loro edifici danneggiati dai terremoti del febbraio e marzo 1887, è stabilito in un periodo di 25 anni, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma di quest'articolo all'interesse del 3,50 per cento, per annualità, di cui le prime cinque a totale carico dello Stato.

     Per i rimanenti 20 anni le Provincie ed i Comuni pagano, con la garanzia delle delegazioni sulle sovrimposte, una parte delle annualità corrispondente al 2,74 per cento, rimanendo a carico del bilancio della spesa del Ministero del tesoro la differenza a compimento dell'annualità intera dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti.

     I Comuni che, in base alla legge 6 agosto 1893, n. 473, ottennero il prolungamento del periodo di ammortamento del proprio debito dipendente dai prestiti suddetti estingueranno il debito stesso mediante il pagamento di 45 annualità dell'1,731 per cento ciascuna, sull'ammontare dei singoli mutui di quella parte delle 20 annualità poste a loro carico dal 2° comma del presente articolo.

 

     Articolo 163. Legge 20 febbraio 1899, n. 53, articoli 1 e 4.

     L'ammortamento dei prestiti autorizzati dalla legge 20 febbraio 1899, n. 53, sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore dei Comuni dei circondari di Rieti e di Cittaducale, allo scopo esclusivo di abilitarli a sgombrare le macerie, a riattare le vie, ricostruire e riparare i loro edifici e tutte le altre opere pubbliche danneggiate dal terremoto del 28 giugno 1898, è stabilito in 35 annualità, nel pagamento delle quali concorre lo Stato in ragione del 2 per cento.

     A tale scopo per la durata di 35 anni è iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, incominciando dall'esercizio 1899-900, la somma annua di lire 50.000, devoluta, in concorso agli altri Istituti assuntori di operazioni a favore di privati, alla Cassa dei depositi e prestiti in garanzia e pagamento dei suoi crediti in capitale ed accessori.

 

     Articolo 164. Legge 18 agosto 1902, n. 356, articoli 5, 8, 9, 10 e legge 28 marzo 1907, n. 133, articolo unico.

     L'ammortamento dei prestiti autorizzati sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore del comune di Salò allo scopo esclusivo di abilitarlo a compiere le espropriazioni nei limiti del piano regolatore, di cui all'art. 4 della legge 18 agosto 1902, n. 356, ed a favore dello stesso comune di Salò e degli altri Comuni danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1901, allo scopo esclusivo di abituarli a riattare le vie, a riparare e ricostruire fabbricati ed opere pubbliche comunali, è stabilito fino a 35 anni.

     Al pagamento delle annualità dei prestiti lo Stato contribuisce in ragione di lire 2 sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato.

     Questi contributi fanno carico ad una somma iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per la durata di 35 anni in lire 24.000 ai sensi della legge 18 agosto 1902, n. 356, succitata, ed all'altra somma di lire 6000 autorizzata in aumento alla prima e iscritta come sopra ai sensi della legge 28 marzo 1907, n. 133.

     Però nei primi dieci anni il contributo è aumentato fino al 3 per cento e negli ultimi dieci anni diminuito invece fino all'1 per cento, in maniera che complessivamente non superi la misura predetta del 2 per cento per ciascun mutuo e che la media degli stanziamenti da farsi in bilancio nell'intero periodo dei 35 anni, ai sensi della stessa legge 18 agosto 1902, non oltrepassi le indicate cifre.

     Le eventuali eccedenze sulle predette somme annue rimarranno vincolate fino alla completa estinzione dei mutui anche in garanzia e pagamento dei crediti degli enti sovventori ai privati e della Cassa dei depositi e prestiti per il capitale e per gli accessori.

     A tali prestiti sono applicabili le disposizioni del precedente articolo 148, eccettuati i primi quattro comma.

 

     Articolo 165. Legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 1, 2, 3, 12 e 94; legge 19 luglio 1906, n. 369, articolo unico; regio decreto 29 luglio 1906, n. 403, art. 1 e legge 14 luglio 1907, n. 538, art. 1, 1° comma.

     Per i Comuni delle tre Provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria le rate 5° e 6° dell'anno 1905 e quelle del 1906 d'imposta fondiaria e delle relative sovrimposte provinciali e comunali sospese per il terremoto del settembre 1905 in Calabria e non comprese negli sgravi definitivi e negli abbuoni concessi ai contribuenti con imponibile complessivo non superiore a L. 5000, sono ripartite in 48 rate eguali e pagate con quelle a scadere negli anni dal 1907 al 1914.

     Le quote di sovrimposte sospese o sgravate, vincolate alla Cassa dei depositi e prestiti e alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale a garanzia di mutui, sono ripartite col carico dei relativi interessi, in non più di 48 rate bimestrali uguali e pagate con quelle a scadere a cominciare dall'anno 1907.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione, purché ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

     Gli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico sul bilancio del Ministero del tesoro, nel quale sarà iscritto apposito capitolo nella spesa straordinaria.

     Per le anticipazioni di cui al presente articolo non occorre il parere del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, né il decreto Reale di autorizzazione.

     Le disposizioni del presente articolo, meno l'abbuono ai contribuenti con imponibile non superiore a L. 5000, sono estese ai seguenti Comuni della provincia di Messina danneggiati dal terremoto del settembre 1905: Alì, Barcellona, Bauso, Calvaruso, Castroreale, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Lipari, Messina, Milazzo, Monforte San Giorgio, Roccavaldina, Rometta, Santa Lucia del Mela, Saponara, Villafranca, Spadafora, San Martino, Tripi, Valdina e Venetico.

 

     Articolo 166. Legge 14 luglio 1907, n. 538, articoli 3 (1° e 3° comma), 4 e 5.

     A cominciare dal 1° gennaio 1907, per tutti i Comuni della Calabria, le sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati, sgravato in causa del terremoto del settembre 1905 e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante, staranno a carico del tesoro.

     Quando per effetto delle disposizioni del presente articolo rimanga insoddisfatta una quota della complessiva sovrimposta vincolata alla Cassa dei depositi e prestiti o alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale in garanzia di prestiti, il tesoro verserà direttamente la quota stessa agl'Istituti suddetti.

     Per il pagamento delle sovrimposte ai Comuni ed alle Provincie, di cui al presente articolo, si provvederà con apposito stanziamento nel bilancio passivo del Ministero del tesoro.

     I crediti della Cassa depositi e prestiti o della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, per quote già in tolleranza a tutto il 1906, e per relativi interessi scaduti in ordine a delegazioni sull'imposta fondiaria rilasciate a garanzia di prestiti concessi a Provincie e Comuni, sono dichiarati esigibili agli effetti dell'articolo 1287 del Codice civile.

     I crediti stessi possono, in quanto occorre, ridursi o estinguersi anche con trattenute su quelli che gli enti mutuatari abbiano verso il tesoro, in dipendenza del primo comma del presente articolo.

 

     Articolo 167. Legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 13, 14 e 26 (ultimo comma); legge 19 luglio 1906, n. 364, art. 5; regolamento 24 dicembre 1906, n. 670, art. 5; legge 11 luglio 1907, n. 534, art. 1; legge 19 luglio 1907, n. 549, art. 4 e legge 9 luglio 1908, n. 445, articolo 47.

     Le Provincie e i Comuni della Calabria, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per riparare i danni a loro causati dal terremoto del settembre 1905, possono, su domande presentate entro il 6 gennaio 1909, contrarre mutui con la Cassa dei depositi e prestiti, nei limiti strettamente necessari.

     Questi mutui saranno ammortizzabili in 50 anni e le relative annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento, saranno per metà a carico dell'ente mutuatario e per metà a carico dello Stato.

     L'ammontare complessivo dei mutui considerati nel presente articolo non potrà superare la somma di 5 milioni di lire.

     Per le spese a carico dello stato saranno fatte le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

     I ricorsi, i documenti e tutti gli atti che possono occorrere alla esecuzione del presente articolo e dei precedenti 165 e 166,m saranno stesi su carta libera, rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

     Il disposto del precedente comma di quest'articolo si applica anche ai prestiti che le Provincie e i Comuni della Calabria assumano con la Cassa dei depositi e prestiti e con la sezione autonoma di credito comunale e provinciale, sia per trasformare debiti contratti da detti enti con la stessa Cassa e con la stessa sezione autonoma, fino a tutto l'anno 1905, sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati a tutto l'anno suddetto.

 

     Articolo 168. Legge 25 giugno 1908, n. 355, art. 2.

     Nei Comuni danneggiati dal terremoto del 23 ottobre 1907 in provincia di Reggio Calabria, indicati nell'elenco annesso alla legge 25 giugno 1908, n. 355, a cominciare del 1° gennaio 1908, il maggior carico di sovrimposta sia comunale e sia provinciale, derivante dal minor reddito inscritto nei ruoli di imposta sui fabbricati in dipendenza dei discarichi operati a causa del terremoto, e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante, va a carico del tesoro.

 

     Articolo 169. Legge 12 gennaio 1909, n. 12, art. 8 (4° e 5° comma); regio decreto 6 ottobre 1909, n. 700, art. 1, convertito in legge con la legge 21 luglio 1910, n. 579; legge 13 luglio 1910, n. 466, art. 74 e Regi decreti 17 novembre 1909, n. 723 e 6 febbraio 1910, n. 58.

     A carico dello Stato, con iscrizione nel bilancio del Ministero del tesoro, sarà corrisposta alle Provincie di Messina, Reggio Calabria e Catanzaro ed ai Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per i cinque anni dal 1909 al 1913, la differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata negli anni suddetti, in seguito agli sgravi dipendenti dal terremoto.

     Nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, dove per le verifiche già eseguite fu constatata una percentuale di case distrutte o inabitabili in proporzione non minore del 50 per cento, è concesso l'esonero delle imposte e delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati urbani e rustici fino al 31 dicembre 1913 a tutti i contribuenti il cui reddito imponibile complessivo non supera le L. 5000.

     Le sovrimposte condonate saranno inscritte nei bilanci provinciali e comunali e rimborsate alle Provincie ed ai Comuni sui proventi di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

 

     Articolo 170. Legge 12 gennaio 1909, n. 12, art. 11, 1° comma.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle provincie di Messina e di Reggio Calabria ed ai Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prestiti ammortizzabili nel periodo di 50 anni, sia per trasformare debiti già contratti con la stessa Cassa, sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati fino a tutto il 1908.

 

     Articolo 171. Legge 13 luglio 1910, n. 466, articoli 39 (1°, 2° e 3° comma) e 40; legge 28 luglio 1911, n. 842, art. 8 (ultimo comma) e legge 6 luglio 1912, n. 801, art. 16, 1° comma.

     I Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, indicati nell'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, che, entro cinque anni dal 21 luglio 1910, abbiano fatto piani regolatori e di ampliamento del loro centro urbano e rispettive frazioni, sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa dei depositi e prestiti, delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo e di altri cespiti comunali aventi carattere continuativo.

     I mutui saranno ammortizzabili in 50 anni e lo Stato contribuirà per metà nel pagamento delle annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento, quando i Comuni non possano provvedere alle relative spese con le risorse dei loro bilanci, eventualmente integrate con i proventi dell'addizionale stabilita a favore dei danneggiati dal terremoto di cui al primo comma di questo articolo.

     All'atto dell'approvazione del piano o con successivo regio decreto sarà stabilito il limite massimo della somma, che potrà essere chiesta a mutuo ai sensi del 1° comma. Entro tali limiti potranno esser contratti uno o più mutui a seconda delle esigenze dipendenti dallo svolgimento del programma da attuare, debitamente accertate dal ministro dei lavori pubblici di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

     Contro i decreti Reali che approvano i piani regolatori non è ammesso alcun gravame.

     I mutui di cui al presente articolo sono esenti dalla tassa sulle concessioni governative e tutti gli atti relativi sono del pari esenti dalla tassa di bollo.

 

     Articolo 172. Legge 13 luglio 1910, n. 466, art. 41.

     Nello stato di previsione del tesoro per l'esercizio 1910-911 è inscritta la somma di L. 450.000 per provvedere al pagamento della metà a carico dello Stato delle annualità dei mutui di cui all'articolo precedente.

     Negli esercizi successivi le nuove assegnazioni progressive destinate al medesimo scopo non potranno superare le L. 450.000 annue.

     La somma non impegnata in ciascun esercizio si porterà in aumento a quella dell'anno seguente.

 

     Articolo 173. Legge 13 luglio 1910, n. 466, art. 42; legge 28 luglio 1911, n. 842, art. 47 (1°, 2° e 3° comma) e legge 7 marzo 1912, n. 190, articolo unico.

     La parte straordinaria del bilancio dei Comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi relativa ai lavori del piano regolatore e di ampliamento dovrà essere approvata anche dal Ministero dell'interno; e i verbali di espropriazione, i contratti di appalto e le deliberazioni con le quali si autorizzano i pagamenti delle relative spese, prima di essere approvati dalle competenti autorità dovranno essere sottoposti al visto di un delegato del Ministero dei lavori pubblici.

     La predetta disposizione potrà con decreto Reale essere estesa ad altri Comuni di cui al primo comma dell'art. 171.

     A cominciare dall'anno 1912 e per tutto il periodo di applicazione dei proventi straordinari stabiliti con l'art. 2 della legge del 12 gennaio 1909, n. 12 e con l'art. 1 della legge 28 luglio 1911, n. 842, i bilanci dei Comuni danneggiati dal terremoto, eccetto quelli di Messina e di Reggio Calabria, rimarranno di regola invariati di biennio in biennio, salvo gli stanziamenti relativi ad opere pubbliche.

     Qualunque modificazione occorresse d'introdurre durante il biennio dovrà essere approvata con le forme prescritte per l'approvazione dei bilanci dei suddetti Comuni dal regio decreto 19 maggio 1910, n. 283, convertito nella legge 7 marzo 1912, n. 190.

     Con le stesse forme sarà approvata la parte straordinaria dei bilanci relativa ai lavori del piano regolatore e di ampliamento nei Comuni di cui ai due primi comma di quest'articolo.

 

     Articolo 174. Legge 13 luglio 1910, n. 466, articoli 43 e 55.

     Con i decreti Reali di approvazione dei piani regolatori e di ampliamento nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, o con gli altri successivi, potrà essere concessa la facoltà di estendere la espropriazione ai beni confinanti ed attigui in una determinata zona, con diritto al Comune di rivendere le aree per tal modo acquistate.

     Tale facoltà di espropriazione e di rivendita potrà essere estesa in generale a tutti i beni cadenti entro le zone destinate alla fabbricazione, quando la si ritenga indispensabile ai fini del piano.

     I Comuni di cui all'articolo precedente, che abbiano ottenuto il concorso dello Stato nella spesa per l'attuazione del loro piano, e che abbiano alienato aree in base alla facoltà loro concessa dal primo e secondo comma, dovranno restituire allo Stato la metà dell'indennità pagata per l'espropriazione di esse, quando a questa siasi provveduto coi fondi del mutuo sussidiato. Qualora il ricavato dell'alienazione fosse inferiore all'indennità pagata, sarà versata invece la metà del ricavato stesso.

     L'approvazione dei progetti di tutte le opere contemplate in quest'articolo e nei precedenti 171 e 173 equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

 

     Articolo 175. Legge 28 luglio 1911, n. 842, articoli 1 (1° comma) e 8, 1°, 2° e 3° comma.

     I mutui di cui al precedente articolo 171 potranno essere garantiti anche coi proventi dell'addizionale, assegnati ad integrazione dei bilanci comunali. All'uopo il Ministero dell'interno è autorizzato a provvedere, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione per il riparto dell'addizionale medesima, all'assegnazione sui detti proventi della somma corrispondente all'annualità del mutuo, per la parte a carico del Comune, con impegno irrevocabile per tutta la durata dell'addizionale.

     In tal caso il mutuo verrà diviso in due parti, di cui una corrispondente al contributo dello Stato, sarà estinta in 50 anni e l'altra, relativa alla quota a carico del Comune, sarà estinta in tanti anni quanti ancora rimangono fino al 1923, termine dell'addizionale.

     La stessa facoltà è accordata al Ministero dell'interno per le quote a carico dei Comuni rispetto ai mutui che saranno da essi chiesti per condutture d'acqua potabile e per opere igieniche e nei quali interviene il contributo dello Stato. Si seguirà anche in tal caso il procedimento indicato nel presente articolo.

 

     Articolo 176. Legge 13 luglio 1910, n. 467, articoli 4 (1°, 2°, 3° 4° e 5° comma), 5 (2° comma) e legge 13 aprile 1911, n. 311, art. 14.

     A carico dello Stato sarà corrisposto alle provincie di Avellino e di Potenza, ai comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano, in provincia di Salerno, ed ai Comuni di cui all'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 467, per le rate di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati scaduti e da scadere nel periodo di cinque anni dalla data del terremoto del 7 giugno 1910, la differenza fra l'ammontare dei tributi riscossi nel 1909 e quelli applicati nel periodo medesimo in seguito agli sgravi di cui nella legge predetta. Per tale spesa si faranno le occorrenti iscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

     Le rate 3°, 4°, 5° e 6° dell'imposta erariale e della sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati e sui terreni per l'anno 1910, sospese e non comprese negli sgravi, saranno ripartite in 24 rate e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1912 al 1915.

     Le quote di sovrimposte sospese e non sgravate che siano vincolate a favore della Cassa dei depositi e prestiti o della sezione autonoma di credito comunale e provinciale saranno ripartite, col carico dei relativi interessi, in 24 rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere dal 1912 al 1915.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare ai Comuni di cui al primo comma del presente articolo ed alle provincie di Avellino, Salerno e Potenza, le somme corrispondenti alle sovrimposte 1910, delle quali rimane sospesa la riscossione, purché ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

     Gli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico sul bilancio del Ministero del tesoro, nel quale sarà iscritto apposito capitolo di spesa straordinaria.

     Per le anticipazioni di cui sopra non occorre il parere del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, né il decreto Reale di autorizzazione prescritto dal precedente articolo 74.

 

     Articolo 177. Legge 13 luglio 1910, n. 467, articoli 5 (1° comma), 6 e 8 e legge 13 aprile 1911, n. 311, art. 6.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai Comuni di cui al primo comma del precedente articolo 176, ed al comune di Candela, in provincia di Foggia, danneggiati dal terremoto del 7 giugno 1910 ed ai Comuni danneggiati dal terremoto del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto, prestiti ammortizzabili nel periodo di 50 anni, sia per trasformare debiti già contratti con la Cassa stessa, sia per riscattare debiti assunti con altri enti o privati fino al 6 giugno 1910.

     Gli anzidetti Comuni, anche nell'interesse di Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le somme a loro carico necessarie a riparare i danni del terremoto, possono contrarre mutui con la Cassa dei depositi e prestiti nei limiti strettamente necessari.

     Questi mutui saranno rimborsabili in 50 anni col sistema delle semestralità costanti, comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento, col concorso dello Stato che pagherà la metà degl'interessi.

 

     Articolo 178. Legge 21 luglio 1911, n. 841, art. 3.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui estinguibili in 35 anni alla provincia ed al comune di Catania fino alla concorrenza di L. 300.000, al tasso del 4 per cento, per la costruzione di una strada dall'abitato di Nicolosi all'Osservatorio astronomico etneo.

     La ripartizione tra la provincia ed il comune di Catania degli oneri da assumersi per l'estinzione dei mutui e per la costruzione e la manutenzione della strada sarà regolata da apposita convenzione tra i due enti.

 

     Articolo 179. Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (convertito in legge con la legge 12 luglio 1912, n. 772, articoli 1, lettera d), 5 e 9 e legge 12 luglio 1912, n. 772, articoli 1, 2 lettera b) e 21, 2° comma.

     Le disposizioni del precedente art. 161 si estendono all'Amministrazione provinciale di Catania ed ai Comuni di quella Provincia per le opere stradali, provinciali, comunali e consortili, rese necessarie in conseguenza della eruzione dell'Etna del settembre e del terremoto dell'ottobre 1911 nella anzidetta Provincia, con special riguardo alle comunicazioni nelle terre incolte o a coltura non intensiva per la ricostituzione delle proprietà distrutte.

 

     Articolo 180. Legge 12 luglio 1912, n. 772, articoli 9, 10 e 21, 2° comma.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Castiglione di Sicilia un mutuo fino al massimo di L. 20.000 per soddisfare gli oneri assunti per il mancato provento del taglio del bosco comunale distrutto dalla lava e per far fronte al mancato introito del 1911 dei censi comunali sulle quote di terreni demaniali distrutti dalla lava.

     Il mutuo sarà ammortizzabile in cinquanta anni e lo Stato concorrerà nel pagamento degli interessi e della quota di ammortamento in misura della metà, mediante apposita assegnazione da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     Al prestito di cui sopra si estende la disposizione del 2° comma del precedente art. 161.

     A carico dello Stato sarà corrisposta al comune di Castiglione di Sicilia, per le rate di sovrimposta sui terreni e fabbricati scadute e da scadere nel periodo di cinque anni dalla data della eruzione dell'Etna del settembre 1911, la differenza fra l'ammontare dei tributi riscossi nel 1910 e quello applicato nel periodo medesimo.

     Per tale spesa si faranno le occorrenti inscrizioni nel bilancio del Ministero del tesoro.

 

Paragrafo 7

PRESTITI VARI A FAVORE DI DETERMINATE

PROVINCIE E COMUNI

 

PROVINCIE E COMUNI DELLA SICILIA, DELLA SARDEGNA

E COMUNI DELLE ISOLE D'ELBA E DEL GIGLIO

 

     Articolo 181. Legge 21 dicembre 1896, n. 551, articoli 1, 5 e 2, 1° comma.

     Sono ammortizzabili in 50 anni i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai termini della legge 24 dicembre 1896, n. 551, alle provincie ed ai comuni della Sicilia e della Sardegna ed ai comuni delle isole d'Elba e del Giglio per dimettere debiti portanti un interesse non superiore al 4 per cento, e per trasformare, mantenendo fermi i saggi della concessione originaria, i mutui di favore concessi dalla Cassa medesima ad un interesse inferiore al 4 per cento.

 

COMUNE DI ROMA

 

     Articolo 182. Legge 11 luglio 1907, n. 502, art. 4.

     E' autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere al comune di Roma un mutuo di L. 15 milioni ammortizzabile in 50 anni, alle più favorevoli condizioni consentite dai precedenti articoli dal 72 all'88 e da prelevarsi in una o più volte, allo scopo di facilitare al Comune la costruzione degli edifici scolastici, impianto di servizi pubblici, mercati, fognature, caserme, agro romano e diverse, compreso il trasporto delle forze motrici idrauliche e termiche.

     E' del pari autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere all'Asilo Savoia per l'infanzia abbandonata, un mutuo fino a L. 500.000 alle condizioni suindicate, per la costruzione di un edificio a sede dell'Istituto con che ne sia fatta domanda dal comune di Roma che ne offra le garanzie stabilite dalla presente legge, articoli dal 72 all'88.

 

     Articolo 183. Legge 11 luglio 1907, n. 502, art. 10.

     E' autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere al comune di Roma un altro mutuo di 15 milioni ammortizzabile in 50 anni, alle più favorevoli condizioni consentite dagli articoli dal 72 all'88 e da prelevarsi in una o più volte, allo scopo di acquistare, anche ai sensi dell'art. 9 della legge 11 luglio 1907, n. 502, aree fabbricabili da destinarsi all'ampliamento edilizio della città.

 

     Articolo 184. Legge 11 luglio 1907, n. 502, art. 13, ed allegato C, art. 1.

     Il mutuo concesso al comune di Roma, per conto dell'Istituto delle case popolari, ai termini dell'art. 13 della legge 11 luglio 1907, n. 502, per l'anticipazione della somma di L. 3.000.000 assegnata all'Istituto predetto dall'Amministrazione comunale, è estinguibile in dieci annualità di L. 300.000 ognuna, garantite sull'anticipazione dello Stato al Comune, stabilita dall'art. 3 della detta legge.

 

     Articolo 185. Legge 6 aprile 1908, n. 116, art. 6.

     E' autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere al comune di Roma, alle condizioni di cui al precedente art. 183, un altro prestito di L. 10.000.000 da destinarsi dal Comune a favore dell'Istituto delle case popolari di Roma, alle condizioni e con le garanzie stabilite con decreto Reale.

 

     Articolo 186. Legge 15 luglio 1914, n. 755, art. 4 ed annesso allegato B.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui ammortizzabili in un periodo estensibile sino a 50 anni per l'esecuzione delle opere e per le provviste dei materiali di cui al seguente elenco.

     Salva l'osservanza delle prescrizioni di queste e di altre leggi, i detti mutui saranno concessi in seguito a parere favorevole del ministro dei lavori pubblici e previo l'adempimento delle condizioni stabilite dal regolamento esecutivo della legge 15 luglio 1911, n. 755, nel quale sono altresì stabilite le norme speciali per i prelevamenti dell'ammontare dei mutui:

     a) costruzione di nuovi edifici per le scuole elementari urbane L. 3.500.000;

     b) costruzione di nuovi edifici per le scuole elementari dell'Agro L. 2.000.000;

     c) costruzione di nuovi edifici per le scuole secondarie lire 4.000.000;

     d) acquisto di nuovo materiale per il servizio della nettezza urbana L. 800.000;

     e) opere di ampliamento e sistemazione del cimitero del Verano, costruzione di un nuovo cimitero e di un ospedale per le malattie infettive diffusive L. 1.500.000;

     f) acquisto di nuovo materiale per il mattatoio L. 400.000;

     g) costruzione di caserme ed acquisto di materiale per il servizio dei vigili L. 1.200.000;

     h) costruzione di mercati L. 4.000.000, ivi comprese L. 2.500.000, facenti parte del mutuo di L. 15 milioni autorizzato col precedente art. 182;

     i) costruzione di nuovi acquedotti e sistemazione di quelli esistenti L. 1.100.000;

     k) costruzione dei collettori delle fogne L. 6.500.000.

 

COMUNE DI NAPOLI

 

     Articolo 187. Legge 7 luglio 1902, n. 318, articoli 1, 2 e 3; legge 5 luglio 1908, n. 351, articoli 1 e 3 e annessa convenzione, art. 4 e legge 12 marzo 1911, n. 258, art. 11.

     L'ammortamento delle residue L. 9.142.524,08 al 31 dicembre 1908 del prestito di originarie L. 9.500.000 autorizzato sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore del comune di Napoli per l'estinzione di passività fluttuanti di bilancio risultanti a tutto l'esercizio 1900, in conformità della tabella annessa alla legge 7 luglio 1902, n. 318, è stabilito all'interesse del 4 per cento in 50 annualità, con decorrenza dal 1909, di L. 418.609, 54 ciascuna garantite:

     a) col pagamento diretto da parte del Ministero del tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti della somma annua di L. 400.000 da esso dovuta al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza, giusta la transazione 6 maggio 1899, approvata con la legge 12 maggio 1901, n. 164;

     b) col rilascio alla Cassa stessa, da parte del Comune, di 50 delegazioni di L. 18.609, 54 sulla sovrimposta fondiaria con la decorrenza dal 1° gennaio 1909.

     L'annualità di cui alla lettera a) è dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per tutti i 50 anni della durata del prestito ed è pagabile il 30 giugno di ogni anno dal 1909 al 1958 inclusivo.

     E' ammessa compensazione tra le categorie di spese indicate nella suddetta tabella.

     Ove dalle liquidazioni definitive risulti una somma totale di debito minore delle L. 9.500.000, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad invertire la somma residua destinandola al pagamento parziale della rimanenza del debito di L. 1.284.048, contratto dal Comune con la Cassa di risparmio del Banco di Napoli nel 1904 per soddisfare gli arretrati dovuti ai maestri elementari.

     L'ammortamento del residuo debito liquidato al 31 dicembre 1908 di L. 47.287.844, 76, proveniente dai mutui concessi a tutto il 1900 dalla Cassa dei depositi e prestiti al comune di Napoli, meno il prestito 29 giugno 1883 per costruzione di edifici scolastici, è stabilito in 50 annualità decorrende dal 1° gennaio 1909, calcolate al saggio d'interesse del 3,80 per cento.

     Il pagamento delle annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti per servizio dei prestiti suddetti, concessi con regio decreto 24 dicembre 1908 di L. 47.287.844, 76 e L. 9.142.524,08, e dell'altro mutuo di L. 441.000, concesso con regio decreto 6 febbraio stesso anno al 4 per cento, è anticipato dal tesoro a principiare dal 1911 fino al 1920, e l'importo delle annualità medesime, coi relativi interessi composti, a decorrere dal 1921, sarà riscosso dal tesoro in 50 anni al saggio d'interesse corrente.

     Le somme occorrenti per le anzidette anticipazioni verranno prelevate dalle disponibilità di cassa e inscritte mediante decreto del ministro del tesoro ad uno speciale capitolo della categoria "Movimento di capitali" nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro.

 

     Articolo 188. Legge 8 luglio 1904, n. 351, art. 6; legge 27 giugno 1907, n. 400, art. 4; legge 5 luglio 1908, n. 351, art. 1, nonché annessa convenzione, art. 2; legge 29 gennaio 1911, n. 10, art. 3 (1° comma) e legge 12 marzo 1911, n. 258, art. 8.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Napoli coll'interesse del 3,50 per cento una serie di successivi mutui fino alla concorrenza di L. 15.500.000, ed estinguibili entro il termine di 50 anni, per provvedere, ai termini della legge 8 luglio 1904, n. 351, e dell'art. 2 della convenzione approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351, alla esecuzione delle opere dichiarate di pubblica utilità, necessarie alla creazione di una zona aperta agli effetti del dazio consumo e destinata alla costruzione di case operaie e popolari e di stabilimenti industriali giusta il piano approvato con regio decreto 14 ottobre 1906, n. 570.

     Per il rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti della differenza tra l'interesse normale per i mutui e quello di favore fissato nel presente articolo è autorizzato analogo stanziamento nel bilancio del Ministero del tesoro.

     L'approvazione dei progetti nei riguardi tecnici di competenza del genio civile e le attribuzioni che gli spettano per i mutui di cui al presente articolo e per i versamenti di cui al successivo art. 192, sono affidati al funzionario del genio civile aggregato alla sezione speciale di Napoli della direzione generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.

 

     Articolo 189. Legge 8 luglio 1904, n. 351, articoli 18 (1° comma) e 26; legge 27 giugno 1907, n. 400, art. 4 e legge 12 marzo 1911, n. 258, art. 10, 1° comma.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Napoli il prestito del capitale occorrente alla esecuzione delle opere ed all'impianto completo del servizio pubblico relativo alla derivazione di tutta la forza idraulica ricavabile dalle sorgenti del Volturno situate alla quota di 548 metri sul livello del mare, in territorio di Rocchetta, provincia di Campobasso, allo scopo di condurre la forza predetta, trasformata in energia elettrica, nel territorio del comune di Napoli, ai termini della legge 8 luglio 1904, n. 351, nonché un altro prestito per la somma occorrente alla esecuzione delle opere dell'impianto idroelettrico sul tratto del Volturno compreso tra il Rivo di Rocchetta ed il Vandra, concessa dalla legge 5 luglio 1908, n. 351, in sostituzione della derivazione del fiume Tusciano accordata dalla predetta legge 8 luglio 1904.

     I prestiti si faranno in più rate da determinarsi a seconda dell'avanzamento dei lavori, con l'interesse del 3,50 per cento, e saranno autorizzati per ciascuna rata in cinquanta anni.

     Nei primi dieci anni di ciascun mutuo l'interesse sarà del 2,50 per cento.

     Nei primi dieci anni dalla corresponsione di ciascuna rata il Municipio pagherà soltanto l'annualità d'interesse sulla rata stessa; negli ulteriori quaranta anni pagherà le annualità comprensive dell'interesse e della quota di ammortamento del capitale.

     Le annualità come sopra dovute costituiranno il primo stanziamento nella parte passiva del bilancio dell'azienda riguardante il servizio pubblico di cui sopra e saranno garantite con le prescritte delegazioni sulla sovrimposta fondiaria.

     Ai mutui di cui al presente articolo è applicabile il 2° comma dell'art. 188.

 

     Articolo 190. Legge 5 luglio 1908, n. 351, art. 1, ed annessa convenzione, art. 3; legge 29 gennaio 1911, n. 10, art. 3 (1° comma) e legge 12 marzo 1911, n. 258, articoli 8 e 12.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Napoli un altro prestito di complessive L. 14.200.000 alle condizioni più favorevoli fra le normali, per mettere in grado il Comune stesso:

     a) di eseguire opere pubbliche urgenti e cioè: completamento dell'ospedale per malattie infettive, ampliamento di cimiteri, lastricature di importanti strade cittadine e piazze, scogliera di difesa a mare della via Caracciolo ed apertura di nuove vie;

     b) di estinguere due debiti antichi a gravose condizioni, uno dei quali di circa L. 2.200.000 con la Società di credito immobiliare, succeduta a quella dei mercati e macelli, e l'altro di circa L. 600.000 con la Società dei tramways;

     c) di pagare al tesoro le quote di concorso per le opere di risanamento della città, di L. 500.000 per l'anno 1907, di L. 1.000.000 per il 1908 e di L. 1.000.000 per il 1909;

     d) di costruire un ospedale per i tubercolotici preventivato in L. 1.200.000.

     Tale prestito sarà fatto in più rate e da determinarsi rispettivamente:

     1) a seconda dell'approvazione dei progetti e degli appalti, del graduale avanzamento, ultimazione e collaudo delle opere di cui ai precedenti comma a) e d), in base a dichiarazione del prefetto, inteso l'avviso del funzionario del genio civile delegato del Ministero dei lavori pubblici aggregato alla sezione di cui all'ultimo comma del precedente art. 188, al quale funzionario spetta l'approvazione dei progetti tecnici nei riguardi della competenza del genio civile;

     2) in corrispondenza dei debiti da estinguere e del pagamento delle quote di concorso di cui ai comma b) e c).

 

     Articolo 191. Legge 5 luglio 1908, n. 351, art. 1 e annessa convenzione, art. 5.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Napoli, alle condizioni più favorevoli fra le normali, mutui fino alla concorrenza di L. 5.000.000 per la costruzione di edifici per le scuole elementari.

 

     Articolo 192. Legge 5 luglio 1908, n. 351, art. 1, ed annessa convenzione, articoli 6, 7 e 8; legge 29 gennaio 1911, n. 10, art. 3 (1° comma) e legge 12 marzo 1911, n. 258, art. 8.

     Le rate dei mutui concessi al Comune di cui ai precedenti articoli 188 e 190 saranno versate nella sezione di regia tesoreria provinciale di Napoli.

     Presso la detta sezione di regia tesoreria verrà aperto apposito conto corrente per il fondo destinato all'esecuzione delle opere, alla estinzione dei debiti ed ai pagamenti delle quote di concorso, di cui ai succitati articoli.

     Tal conto corrente sarà tenuto separato e distinto dall'altro speciale per le opere di risanamento, di cui all'art. 7 della legge 15 gennaio 1885 ed in esso si iscriveranno a debito (dare) le somme provenienti dai mandati della Cassa depositi e prestiti a misura che vengono versate, ed a credito (avere) i pagamenti che verranno eseguiti a carico del fondo predetto.

     I pagamenti da farsi a carico del fondo speciale, di cui ai precedenti comma di questo articolo, non potranno essere altrimenti eseguiti che per mandati emessi dal sindaco di Napoli, o da chi ne fa le veci, col visto del capo della sezione, di cui all'ultimo comma del precedente art. 188, e corredati di regolari liquidazioni e certificazioni, ove occorrano, vistate dal funzionario del genio civile aggregato alla sezione stessa.

     I collaudi di tutte le opere contemplate nei precedenti articoli 188, 190 e 191 saranno eseguiti da una Commissione di tre ingegneri, dei quali uno sarà nominato dal Municipio e due, cioè un commissario ed il presidente, per decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici.

 

COMUNE DI PALERMO

 

     Articolo 193. Legge 14 luglio 1887, n. 4760 (serie 3°), articoli 1, 2 e 3; legge 24 dicembre 1896, n. 551, art. 7 (2° comma) e legge 19 maggio 1904, n. 185, art. 8.

     L'ammortamento dei prestiti autorizzati per la somma di 30 milioni ai sensi della legge 14 luglio 1887, n. 4760 (serie 3a), modificata dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1896, n. 551, sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore del comune di Palermo in corrispondenza alle opere già fatte e da farsi per il risanamento della città, previa estinzione dei debiti del Comune esistenti al 14 luglio 1887 verso la Cassa medesima, è stabilito in un periodo non eccedente i 50 anni coll'interesse del 3,50 per cento all'anno e con garanzia di delegazioni sulla sovraimposta comunale alla imposta fondiaria.

     Per la residua parte di lire 10.500.000 i prestiti di cui sopra sono destinati, ai sensi della legge 19 maggio 1904, n. 185, all'esecuzione delle seguenti opere in sostituzione di quelle rimaste da compiere del piano particolareggiato approvato con la legge 19 luglio 1894, n. 344, di risanamento e conseguenziale ampliamento della città di Palermo, ferme restando, per le opere sostituite, le disposizioni dell'art. 2 della legge predetta:

     1) costruzione della via Roma dalla stazione centrale alla via Cavour L.4.376.180

     2) pavimentazione e fognatura delle strade esterne L.4.323.820

     3) costruzione di un nuovo macello L.800.000

     4) concorso per la costruzione d'un nuovo ospedale L.1.000.000 L.10.500.000

     Il piano particolareggiato delle predette opere e l'elenco delle opere da rinviare dovranno essere approvati per decreto Reale sopra proposta dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'interno.

     Le annualità dovute per interessi ed ammortizzazione dei prestiti di cui al presente articolo per quella parte che non può essere compresa nelle delegazioni corrispondenti alla sovraimposta comunale all'imposta fondiaria, saranno garantite con delegazione che, in luogo e vece del comune di Palermo, rilascerà la provincia di Palermo sulla sovrimposta provinciale.

 

COMUNE DI PISA

 

     Articolo 194. Legge 14 luglio 1887, n. 4760 (serie 3°), articoli 1 e 3 e legge 6 giugno 1907, n. 320, articoli 1 e 2.

     Ai termini della legge 6 giugno 1907, n. 320, è stabilito in 50 anni al saggio del 3,50 per cento all'anno l'ammortamento del residuo debito del comune di Pisa verso la Cassa dei depositi e prestiti in dipendenza dei mutui che fino alla concorrenza di 20 milioni gli furono concessi in base alla legge del 14 luglio 1887, n. 4760 (serie 3a) e dei quali fu già prolungato l'ammortamento in base all'art. 23 della legge 24 aprile 1898, n. 132.

     Nel bilancio del Ministero del tesoro, a partire dal 1908-909, sarà stanziato il concorso dello Stato nel pagamento degl'interessi del prestito trasformato, nella misura dell'1,50 per cento in corrispondenza dell'originaria differenza tra il saggio normale vigente nel 1887 e quello ridotto del 3,50 per cento.

     Le annualità dovute per interessi ed ammortizzazione dei prestiti di cui al presente articolo per quella parte che non è compresa nelle delegazioni corrispondenti alla sovrimposta comunale alla imposta fondiaria, sono garantite con delegazioni rilasciate dalla provincia di Pisa sulla sovrimposta provinciale in luogo e vece del comune di Pisa.

     Per un periodo di 15 anni, in esecuzione della legge 6 giugno 1907, n. 320, il comune di Pisa sarà sottoposto alla tutela della Commissione Reale per il credito comunale e provinciale, ai sensi delle leggi 17 maggio 1900, n. 173 e 19 maggio 1904, n. 185. Il bilancio normale del Comune e le sue variazioni annuali verranno, per l'anzidetto periodo, approvati dalla Commissione Reale, sentita la Cassa dei depositi e prestiti.

 

COMUNE DI SCANSANO

 

     Articolo 195. Legge 20 luglio 1897, n. 321, art. 3.

     L'ammortamento dei mutui autorizzati con la legge 20 luglio 1897, n. 321, sulla Cassa dei depositi e prestiti a favore del comune di Scansano in lire 56.598,25 per trasformare il residuo al 31 dicembre 1896 del prestito 6 novembre 1882 di lire 90.000, e in lire 105.031,79, per dimissione di debiti e per saldare la spesa dell'edificio scolastico e di lavori edilizi, è stabilito in 50 annualità, al saggio del 2,50 per cento con la garanzia di delegazioni sulla sovrimposta fondiaria.

     La differenza tra l'interesse a carico del Comune e quello normale dovuto alla Cassa dei depositi e prestiti è corrisposto dallo Stato con l'assegnazione di lire 3032,88 nel bilancio del Ministero dell'interno a cominciare dall'esercizio 1897-98.

 

COMUNE DI COMACCHIO

 

     Articolo 196. Legge 23 agosto 1900, n. 315, art. 1.

     L'ammortamento del mutuo di L. 675.000 autorizzato sulla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi della legge 23 agosto 1900, n. 315, a favore del comune di Comacchio, è stabilito in 50 annualità al tasso normale.

     L'ammortamento del capitale comincierà a decorrere soltanto dall'undecimo anno. Gli interessi annuali del mutuo graveranno per due terzi sul bilancio del Comune e per un terzo sul bilancio del Ministero dell'interno.

 

COMUNE DI TORINO

 

     Articolo 197. Legge 18 agosto 1904, n. 521, articoli 1 e 2 ed annessa convenzione, articoli 5 (2° comma), 6 (1°, 4°, 5° e 6° comma) e 7-bis.

     Sui primi quattro milioni della somma di L. 8.000.000 mutuata dalla Cassa dei depositi e prestiti al comune di Torino, giusta la convenzione 14 aprile 1904, approvata con la legge 18 agosto 1904, n. 521, tra l'Amministrazione della guerra ed il municipio di Torino, per cessioni e permute d'immobili, lo Stato contribuirà al pagamento degli interessi nella misura dell'uno per cento e con stanziamenti nel bilancio del Ministero della guerra.

     La somma di due milioni da anticipare al Ministero della guerra sarà dallo Stato rimborsata al Municipio in dieci rate annuali di 200.000 lire ciascuna, e la prima rata sarà corrisposta dopo un anno computato a decorrere dal giorno in cui venne effettuato il versamento dell'ultima rata di anticipazione.

     Per i primi cinque anni non saranno corrisposti interessi di sorta sui due milioni; sul residuo milione saranno invece corrisposti gli interessi scalari semplici in ragione del 2 per cento all'anno.

 

     Articolo 198. Legge 30 giugno 1912, n. 747, art. 3 ed annessa convenzione 23 aprile 1912, art. 11, 2° comma.

     E' autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a mutuare al comune di Torino la somma di lire 4 milioni, al saggio del 4 per cento, oltre la somma di lire 2 milioni, già somministratagli, ai sensi dell'art. 16 della precedente convenzione stipulata in esecuzione della legge 21 luglio 1907, n. 581.

     Il mutuo stesso sarà ammortizzato in 35 anni o in altro periodo di tempo, secondo gli accordi che saranno presi all'uopo colla Cassa dei depositi e prestiti.

     La somministrazione del nuovo mutuo è subordinata alla dimostrazione da parte del Comune della erogazione della somma di lire 2 milioni già mutuata, e sarà fatta ratealmente a misura che progrediranno i lavori di costruzione dell'edificio ad uso degli uffici finanziari e di quello per la officina governativa delle carte-valori, secondo accordi da prendersi con la Cassa dei depositi e prestiti.

 

     Articolo 199. Legge 21 luglio 1911, n. 802, articolo unico.

     Le delegazioni da rilasciarsi in corrispondenza alle annualità dei prestiti, da concedere al comune di Torino sulla Cassa dei depositi e prestiti, potranno essere tratte, per la parte eccedente la sovrimposta disponibile, anche sul provento del dazio consumo alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 76.

 

COMUNE DI ANCONA

 

     Articolo 200. Legge 22 giugno 1905, n. 294, art. 3 ed annessa convenzione 20 maggio 1904, articoli 8, 9, 10 e 13.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata, giusta la convenzione 20 maggio 1904, tra l'Amministrazione dello Stato ed il municipio di Ancona, approvata con la legge 25 giugno 1905, n. 294, a concedere al comune di Ancona in corrispondenza all'onere massimo dello Stato per la costruzione di un palazzo in quella città ad uso esclusivo degli uffici della posta, del telegrafo e del telefono, un mutuo di L. 312.000 con ammortamento in 25 anni.

     Il Comune riceverà ogni anno dallo Stato l'annualità che il Comune dovrà versare per delegazioni alla Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo delle L. 312.000.

     Finché non sarà stata liquidata la contabilità finale della spesa, l'ammontare delle annualità da corrispondersi, in via di rimborso, dallo Stato al Comune, verrà ragguagliato a un venticinquesimo della somma di L. 312.000, coi relativi interessi, salvo a determinare l'esatto ammontare delle annualità residuali qualora dalla detta liquidazione la spesa effettivamente sostenuta dal Comune risultasse inferiore a L. 312.000.

     Il pagamento della prima annualità avrà luogo quando il palazzo sarà ultimato e collaudato.

     Il municipio di Ancona è esonerato dal pagamento di imposte o tasse dipendenti dalla stipulazione ed esecuzione della suddetta convenzione.

 

COMUNE DI VICENZA

 

     Articolo 201. Legge 13 luglio 1911, n. 843, articoli 2 e 3.

     E' autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere al comune di Vicenza, alle condizioni e con le garanzie di cui ai precedenti articoli dal 72 all'88 un mutuo da estinguersi in 50 anni, di un milione di lire, da destinarsi al pagamento del contributo in contanti da parte del Comune per l'accasermamento delle truppe in quella città, di cui all'art. 5 del compromesso approvato con legge 13 luglio 1911, n. 843.

     Il contributo in contanti di un milione di lire, che sarà corrisposto in due rate di L. 500.000 ciascuna, sarà versato in tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata intitolato: "Ricavo dalle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti ecc.", per essere nelle forme di legge assegnato in aumento ai fondi del capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra, intitolato: "Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazione, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, ecc.".

 

COMUNI SILANI

 

     Articolo 202. Legge 27 giugno 1912, n. 766, art. 1.

     Ai 55 Comuni delle provincie di Cosenza e di Catanzaro che vi hanno diritto (Cosenza, Aprigliano, Pietrafitta, Piane-Crati, Figline Vegliaturo, Cellara, Rogliano, Marzi, Belsito, Mangone, Santo Stefano di Rogliano, Parenti, Scigliano, Carpanzano, Colosimi, Bianchi Pedivigliano, Panettieri, Grimaldi, Altilia, Malito, Dipignano, Paterno Calabro, Castiglione Cosentino, San Pietro in Guarano, Celico, Rovito, Lappano, Zumpano, Spezzano Grande, Spezzano Piccolo, Trenta, Casole, Pedace, Serra Pedace, San Giovanni in Fiore, Longobucco, Decollatura, Soveria Mannelli, Carlopoli, Taverna, Magisano, Sorbo San Basile, Albi, Cicala, Petilia Policastro, Mesuraca, Petrona, Cotronei, Savelli, Sersale, Zagarise, Marcedusa, Fossato Serralta, Pentone) saranno annualmente attribuiti, al netto delle spese di amministrazione, gli interessi del fondo di sussidio per le strade e per l'istruzione costituito in applicazione dell'art. 14 della legge 25 maggio 1876.

     Le somme così attribuite sono destinate:

     1) al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui per gli edifici scolastici e per la provvista di acqua potabile;

     2) alla esecuzione di altre opere riguardanti l'igiene.

 

     Articolo 203. Legge 27 giugno 1912, n. 766, art. 2.

     Il riparto degli interessi ai singoli Comuni verrà fatto in conformità della sentenza del Collegio arbitrale Silano 24 marzo 1886, omologata con sentenza del tribunale civile di Cosenza 26 marzo 1886, cioè in ragione della popolazione di ciascun Comune e dell'estensione delle terre ad esso attribuite.

     Tale reparto risulterà da tabella approvata, entro un mese dalla promulgazione della legge 27 giugno 1912, n. 766, con decreto del Ministero delle finanze e che sarà comunicata alla Cassa dei depositi e prestiti ed ai Comuni interessati.

 

     Articolo 204. Legge 27 giugno 1912, n. 766, art. 3.

     A favore della Cassa dei depositi e prestiti per i pagamento della quota di ammortamento di cui al precedente articolo 202, provvederà direttamente ed irrevocabilmente fino alla concorrenza del credito spettante a ciascun Comune la direzione generale del demanio.

     I Comuni non sono tenuti a prestare garanzie alla Cassa depositi e prestiti se non per la differenza eventuale tra la somma ad essi attribuita a norma dell'art. 202 e l'ammontare della quota annuale di ammortamento del mutuo contratto.

 

     Articolo 205. Legge 27 giugno 1912, n. 766, art. 4.

     La quota d'interesse spettante ai Comuni che non avessero a contrarre mutui per gli scopi prefissi nella legge 27 giugno 1912, numero 766, sarà dalla direzione generale del demanio conteggiata od impiegata all'acquisto di rendita intestata a ciascun Comune, con il vincolo che la somma relativa non potrà essere erogata se non ai fini della detta legge.

 

     Articolo 206. Legge 27 giugno 1912, n. 766, art. 5.

     Avvenuta la completa liquidazione e riscossione di tutti i crediti dell'azienda Silana, potrà con Reale decreto, sentito il Consiglio di Stato, essere disposto il passaggio della gestione del fondo Silano dalla direzione generale del demanio alla Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.

 

COMUNE DI COSENZA

 

     Articolo 207. Legge 30 giugno 1912, n. 746, art. 4.

     Per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Cosenza, di cui nella legge 30 giugno 1912, n. 746, il comune di Cosenza è autorizzato a contrarre mutuo con la Cassa dei depositi e prestiti delegando a garanzia anche i proventi del dazio consumo e di altri cespiti comunali aventi carattere continuativo. Esso sarà ammortizzabile in 50 anni e lo Stato contribuirà in ragione del quindici per cento nel pagamento delle annualità comprensive degli interessi e dell'ammortamento.

 

PROVINCIA DI NAPOLI

 

     Articolo 208. Legge 27 dicembre 1903, n. 502, articoli 1 e 2; legge 10 luglio 1906, n. 364, art. 1, 2° comma.

     E' stabilito in 50 anni, in base alla legge 19 luglio 1906, n. 364, mantenuto fermo il beneficio fino al 1912 della riduzione delle annualità di cui al 2° comma del presente articolo, l'ammortamento del prestito autorizzato sulla Cassa dei depositi e prestiti per trasformare i seguenti debiti:

     a) il residuo del prestito di L. 4.946.697,27 concesso ai sensi della legge 27 dicembre 1903, n. 502, con ammortamento in 50 anni all'interesse del 4,50 per cento, per la trasformazione di altri mutui che la provincia di Napoli aveva verso la Cassa stessa al 31 dicembre 1902;

     b) il residuo del prestito di L. 853.000 concesso, come sopra, con ammortamento in 50 anni al saggio ordinario d'interesse, alla Provincia medesima per colmare i disavanzi del bilancio a tutto l'esercizio 1903.

     Per gli anni 1903 e successivi nei quali è devoluta nei limiti dell'art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290, al fondo per il risanamento della città di Napoli la sovrimposta provinciale sui fabbricati attualmente in proprietà o che per il compimento dell'opera diverranno proprietà della Società per il risanamento, l'annualità complessiva dovuta dalla Provincia alla Cassa dei depositi e prestiti è ridotta in base all'art. 2 della legge 27 dicembre 1903 predetta di L. 100.000 da capitalizzarsi ed estinguersi insieme coi relativi interessi, accrescendo del correlativo importo le successive annualità.

 

CAPO III

ANTICIPAZIONI AL TESORO DELLO STATO

 

SEZIONE I

PER IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI

 

     Articolo 209. Legge 22 luglio 1894, n. 339, articoli 1 e 3 dell'allegato M.

     La somma anticipata al tesoro dello Stato dalla Cassa dei depositi e prestiti per il pagamento delle pensioni, ai termini dell'art. 2 della legge 15 giugno 1893, n. 279, fino a tutto l'esercizio 1894-895, aumentata degli interessi accumulati al 4 per cento netto durante gli esercizi 1895-896 e 1896-897, le è rimborsata a cominciare dall'esercizio 1897-898 e mediante una annualità fissa di L. 5.000.000 pagabile in rate semestrali posticipate, nette da ogni tassa, per tanto tempo quanto occorre per la completa estinzione del credito, computato un saggio d'interesse del 4 per cento netto.

 

SEZIONE II

PER LAVORI PUBBLICI URGENTI

 

     Articolo 210. Legge 28 dicembre 1902, n. 547, art. 2 e legge 6 giugno 1907, n. 300, art. 3.

     Le somme dovute alla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito col tesoro in dipendenza dell'art. 2 della legge 28 dicembre 1902, n. 547, modificato con l'art. 3 della legge 6 giugno 1907, n. 300, concernente l'anticipata esecuzione dei lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica, approvati da leggi dello Stato, saranno rimborsate entro otto esercizi a decorrere dal 1907-908.

     Sulle somme stesse è corrisposto l'interesse del 4 per cento.

     Sugl'interessi non è dovuta l'imposta di ricchezza mobile.

 

SEZIONE III

PER LE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

 

     Articolo 211. Legge 12 febbraio 1903, n. 42, articoli 1 e 2.

     Per provvedere all'acquisto ed alla costruzione di edifici ad uso delle scuole italiane all'estero, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili con rate di ammortamento da pagarsi coi relativi interessi a carico del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri.

     L'ammontare dei mutui di cui sopra dovrà essere limitato in guisa che le quote di ammortamento, i relativi interessi e i fitti da pagarsi per le sedi delle scuole italiane all'estero non di proprietà dello Stato, siano contenuti nella complessiva somma di L. 125.000.

 

SEZIONE IV

PER L'ASSETTO ED IL MIGLIORAMENTO

DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA

 

     Articolo 212. Legge 10 gennaio 1904, n. 26, articoli 1 e 2 (1° e 2° comma) e articolo 3.

     La Cassa dei depositi e prestiti somministrerà al tesoro dello Stato la somma di L. 1.100.000 secondo le richieste che le verranno dal ministro del tesoro su proposta di quello dell'istruzione pubblica, nella misura necessaria alla esecuzione dei lavori di cui nella convenzione approvata con l'art. 1 della legge 10 gennaio 1904, n. 26, per l'assetto ed il miglioramento della regia Università di Padova.

     Le somme fornite dalla Cassa dei depositi e prestiti e quelle versate dalla provincia e dal comune di Padova, ai termini della convenzione predetta, per la corresponsione dei loro contributi fissati rispettivamente in L. 250.000 per la Provincia e L. 500.000 per il Comune, verranno imputate ad apposito capitolo istituito nel bilancio dell'entrata.

     L'annualità da corrispondersi alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione delle somme fornite come sopra e per il pagamento dei relativi interessi, nella ragione del 4,25 per cento, sarà iscritta per un periodo di 40 anni nel bilancio della spesa del Ministero della istruzione pubblica, a cominciare dall'esercizio 1903-904.

 

SEZIONE V

PER LA FRANA DI CAMPOMAGGIORE

 

     Articolo 213. Legge 31 marzo 1904, n. 140, art. 58, lett. c) e legge 14 luglio 1907, n. 554, art. 8.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Ministero di agricoltura, industria e commercio, ai termini degli articoli 58, lettera c), della legge 31 marzo 1904, n. 140, e 8 dell'altra, legge 14 luglio 1907, n. 554, relativi alla frana di Campomaggiore, secondo i bisogni, tutta la somma corrispondente ad un'annualità costante per 25 anni comprendente ammortamento ed interessi al 4,50 per cento, da iscriversi nel bilancio del detto Ministero ed eguale a quella di L. 25.000 stabilita dall'art. 2 della legge 26 luglio 1888, n. 5600.

 

     Articolo 214. Legge 14 luglio 1907, n. 554, art. 1.

     La Cassa dei depositi e prestiti oltre l'anticipazione di cui all'articolo precedente è autorizzata ad anticipare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i maggiori fondi occorrenti per completare, ai termini della legge 14 luglio 1907, n. 554, le opere di riparazione dei danni causati dalla frana nel comune di Campomaggiore fino alla concorrenza di una somma corrispondente ad una annualità di L. 27.000, comprendente ammortamento ed interessi al saggio stabilito per i mutui con la Cassa predetta, da inscriversi per 25 anni nel bilancio passivo del Ministero stesso, e da pagarsi non più tardi del mese di dicembre di ciascun anno.

 

SEZIONE VI

PER LAVORI E FORNITURE FERROVIARIE

 

     Articolo 215. Legge 22 aprile 1905, n. 137, articoli 9 e 10 e legge 19 aprile 1906, n. 127, articoli 1 e 4, 1° comma.

     I mutui assunti dal tesoro dello Stato sulla Cassa dei depositi e prestiti per la provvista dei fondi occorrenti ai lavori e alle forniture ferroviarie, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 22 aprile 1905, n. 137, e 1 della legge 19 aprile 1906, n. 127, all'interesse annuo del 3,75 per cento netto per i primi 5 anni e del 3,50 per gli anni successivi, sono ammortizzabili in 40 anni.

     Le annualità necessarie per l'estinzione e relativi interessi dei mutui sono inscritte nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, al quale saranno rimborsate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

 

SEZIONE VII

PER IL RISCATTO DEL BENADIR E PER LA SOMALIA ITALIANA

 

     Articolo 216. Legge 2 luglio 1905, n. 319, art. 7; legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 8 e legge 6 luglio 1911, n. 764, articolo unico, ultimo comma.

     La somma di L. 2.761.595,96 ancora dovuta al 30 giugno 1910 alla Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento dell'anticipazione ordinaria di L. 3.600.000 occorsa per il riscatto del Benadir, anzichè, essere estinta con le residue annualità pagabili dal 1910-911 al 1918-919 secondo la tabella annessa alla legge 30 giugno 1907, n. 499, sarà corrisposta alla Cassa medesima, a cura del Ministero degli affari esteri, in 35 annualità posticipate di L. 147.958,91 calcolate al saggio d'interesse del 4 per cento, pagabili entro il 30 giugno di ogni anno, a cominciare dal 1911 sino al 1945 incluso.

     Il credito della Cassa dei depositi e prestiti dipendente dall'anzidetta anticipazione è rappresentato da un certificato speciale valutabile tra gli impieghi in titoli di Stato agli effetti del precedente art. 69.

     L'annualità predetta sarà inscritta in uno speciale capitolo del bilancio della Somalia italiana e sarà versata alla Cassa mutuante dal Ministero degli affari esteri con prelevamento sul contributo dello Stato.

 

     Articolo 217. Legge 5 aprile 1908, n. 161, art. 4 e legge 6 luglio 1911, n. 764, articolo unico.

     E' data facoltà al Governo del Re di contrarre mutui e di accendere debiti per la Colonia della Somalia italiana con esenzione di qualsiasi imposta per provvedere ad opere di pubblica utilità per qualsiasi scopo. L'onere complessivo annuo del bilancio della Colonia per interessi e quote di rimborso non potrà superare una somma equivalente a tre quarti delle proprie entrate ordinarie della Colonia computate sulla media dell'ultimo quinquennio.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere le somme occorrenti a richiesta del Governo ed alle condizioni normali stabilite per le operazioni a favore delle Provincie e dei Comuni; ed agli effetti del servizio del prestito avrà valore di giustificazione della somma e della sua destinazione l'osservanza del procedimento di cui al presente articolo ed agli articoli 5, 6 e 7 della legge 5 aprile 1908, n. 161.

     Le annualità comprensive d'interesse e di una quota di capitale dei mutui da concedere saranno inscritte in uno speciale articolo del bilancio della Somalia italiana insieme con le annualità del mutuo di L. 3.600.000 contratto per il riscatto della Colonia, e saranno versate alla Cassa mutuante dal Ministero degli affari esteri con prelevamento sul contributo dello Stato.

 

SEZIONE VIII

PER IL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO

 

     Articolo 218. Testo unico 10 novembre 1905, n. 647, art. 27 e legge 17 luglio 1910, n. 491, articoli 3 e 4, 4° comma.

     Per il pagamento dei fondi espropriati in virtù dell'art. 13 del testo unico di legge 10 novembre 1905, n. 647, la Cassa dei depositi e prestiti anticiperà al Governo le somme occorrenti in misura non superiore a due milioni di lire.

     Il credito della Cassa dei depositi e prestiti per tali anticipazioni e per quelle già fatte per le espropriazioni eseguite prima della pubblicazione della legge 13 dicembre 1903, n. 474, sarà ammortizzato in un numero maggiore di 50 annualità comprendendovi la quota di ammortamento e gli interessi calcolati al saggio non superiore al 4 per cento.

     Al pagamento delle dette annualità sarà provveduto entro il mese di giugno di ciascun anno con gli appositi stanziamenti da farsi nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

     Il Ministero di agricoltura, industria e commercio farà uso dei fondi di cui al presente articolo anche per la espropriazione per pubblica utilità del terreno occorrente a chiunque otterrà dal Ministero stesso di costituire centri di colonizzazioni o borgate rurali nell'Agro romano, ai sensi della legge 17 luglio 1910, n. 491, obbligandosi a depositare presso la Cassa dei depositi e prestiti la somma che verrà stabilita, prima di addivenire all'espropriazione.

 

     Articolo 219. Testo unico 10 novembre 1905, n. 647, articoli 28 e 29.

     A termini degli articoli 28 e 29 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, ai proprietari ed agli acquirenti, esclusi quelli che godono il beneficio del pagamento rateale del prezzo, come all'art. 17 del citato testo unico, i quali assumono l'esecuzione dei progetti di bonifica agraria e dei lavori di bonifica idraulica messi a loro carico secondo le norme stabilite nelle leggi 11 dicembre 1878, n. 4692, 8 luglio 1883, n. 1489, 22 marzo 1900, n. 195, e 7 luglio 1902, n. 533 compresa la costruzione dei fabbricati rurali, possono essere concessi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio mutui di favore con l'interesse del 2 e mezzo per cento, rimborsabili in 45 annualità a far tempo dal quinto anno dopo la concessione del mutuo. Nei primi cinque anni i mutuatari pagheranno i soli interessi; nei 45 anni successivi agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento.

     La somma occorrente per questi mutui è somministrata al Ministero di agricoltura, industria e commercio dalla Cassa dei depositi e prestiti e non potrà eccedere i 2.000.000 di lire all'anno.

     La Cassa dei depositi e prestiti esige sulla somma mutuata l'interesse non superiore al 4 per cento.

     La differenza fra questo interesse ed il tasso di favore viene pagata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, prelevandola dal fondo di cui all'art. 31 del predetto testo unico.

 

     Articolo 220. Legge 17 luglio 1910, n. 491, art. 5, 2°, 3° e 4° comma.

     Ai privati, proprietari, alle associazioni ed a qualsiasi ente legalmente costituito, i quali intraprendano la costruzione di centri di colonizzazione agraria o di borgate rurali, ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 491, sono estese le disposizioni del precedente articolo 219 e le altre del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, per l'Agro romano, concernenti la concessione di mutui di favore.

     La somma occorrente per questi mutui sarà somministrata al Ministero d'agricoltura dalla Cassa depositi e prestiti, e non potrà eccedere un milione di lire all'anno, per 5 esercizi, a partire dal 1° luglio 1910, all'interesse non superiore al 4 per cento.

     La differenza tra questo interesse e quello di favore a carico dei mutuatari sarà pagata coi fondi della Cassa di colonizzazione, di cui al precedente art. 65 su decreto del ministro d'agricoltura.

 

     Articolo 221. Legge 17 luglio 1910, n. 491, art. 16.

     Il Governo del Re è autorizzato ad estendere le leggi di bonifica dell'Agro romano alle zone di territori di altri Comuni finitimi con l'Agro stesso, per la superficie che, secondo il parere della Commissione centrale di vigilanza per l'Agro romano, sarà giudicata necessaria ad un razionale integramento delle opere di bonifica igienica, idraulica ed agraria.

 

SEZIONE IX

PER L'ISTITUTO "VITTORIO EMANUELE III"

DI CREDITO AGRARIO NELLE CALABRIE

 

     Articolo 222. Legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 45 (comma 1° e 2°), 46 (1° comma) e 47 (1° e 3° comma).

     Alla formazione del capitale di ciascuna delle tre sedi di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria dell'Istituto di credito agrario nelle Calabrie, intitolato Istituto di credito "Vittorio Emanuele III" ed avente carattere di ente morale autonomo, verrà destinata una somma eguale alla metà dell'imposta erariale su i terreni iscritta nei ruoli per il 1905. Tale somma sarà, su decreti del ministro del tesoro, versata dalla Cassa dei depositi e prestiti, a rate, secondo il bisogno, mercè anticipazioni, da estinguersi, con l'interesse del 4 per cento, entro 25 anni.

     Il 30 per cento del tributo fondiario sui terreni, riscosso nelle Provincie calabresi sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, verrà iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro. Tale fondo sarà destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti per le operazioni consentite dal presente articolo.

     Se, col pagamento del nuovo catasto, venga meno, in tutto od in parte, nelle Provincie calabresi il fondo destinato alle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti, si provvederà iscrivendo annualmente, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, le rate di ammortizzazione non ancora scadute.

 

SEZIONE X

PER IL CREDITO AGRARIO IN UNDICI PROVINCIE

DELL'ITALIA MERIDIONALE

 

     Articolo 223. Legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 (1° e 2° comma), 7 (1° e 3° comma), 8 (1°, 2° e 3° comma) e legge 2 febbraio 1911, n. 70, articoli 1 (1° e 2° comma), 5, 8 e 13.

     Il capitale delle Casse provinciali di credito agrario, istituite con la legge 15 luglio 1906, n. 383, nelle provincie di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserta, Chieti, Foggia, Lecce, Salerno e Teramo, che ammonta a L. 10.017.298,93, somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli per il 1905, è amministrato, sino a che non siano costituite in enti morali e non siano in grado di provvedervi da sè, dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, la quale deve impiegarlo, in ciascuna delle Provincie indicate e nella misura spettante a ciascuna delle rispettive Casse, nelle operazioni di credito agrario di esercizio contemplate dalla legge sopraindicata. La Cassa di risparmio del Banco di Napoli si varrà dei Consorzi ed Istituti contemplati nell'art. 1 della legge 7 luglio 1901, n. 334, e terrà per ciascuna Provincia contabilità separata delle operazioni compiute col capitale delle Casse provinciali. La Cassa stessa può fare operazioni dirette di credito agrario in quelle località, nelle quali gli enti intermediari non esistano, o siano inattivi, o non possano convenientemente assumere tali operazioni.

     Tale somma di L. 10.017.298,93, sarà, su decreti del ministro del tesoro, versata dalla Cassa dei depositi e prestiti, a rate, secondo il bisogno, alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, mercè anticipazioni da estinguersi, con l'interesse del 3,50 per cento, entro 25 anni.

     Il 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nelle Provincie indicate sulle rendite imponibili superiori a L. 6000, verrà iscritto in apposito capitolo del bilancio dell'entrata e in un corrispondente capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro. Tale fondo sarà destinato all'estinzione delle anticipazioni ed al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti per le operazioni consentite dal precedente comma di questo articolo.

     Per le Provincie nelle quali, col compimento del nuovo catasto, venga meno, in tutto od in parte, il fondo destinato ad estinguere le anticipazioni fatte dalla Cassa dei depositi e prestiti, si provvederà inscrivendo annualmente, nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro, le rate di ammortizzazione non ancora scadute.

 

SEZIONE XI

PER IL CREDITO AGRARIO NELLE PROVINCIE SICILIANE

 

     Articolo 224. Legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 (1° e 2° comma), 7 (1° e 3° comma) e 8 (1°, 2° e 3° comma) e legge 2 febbraio 1911, n. 70, articoli 3 (1° e 2° comma), 5, 7 (1° e 2° comma), 8 e 13.

     Il capitale delle Casse provinciali di credito agrario instituite con la legge 15 luglio 1906, n. 383, nelle Provincie siciliane, e che ammonta a L. 3.809.467,29, somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni iscritta sui ruoli per il 1905, è amministrato, fino a che non siano costituite in enti morali e non siano in grado di provvedervi da sè, dalla sezione per l'esercizio del credito agrario del Banco di Sicilia, la quale deve impiegarlo, in ciascuna delle Provincie siciliane e nella misura spettante a ciascuna delle rispettive Casse, nelle operazioni di credito agrario, contemplate dalla legge sopraindicata. Il Banco di Sicilia potrà impiegare giusta l'articolo 7 della legge 2 febbraio 1911, n. 70, i fondi suddetti in operazioni di credito agrario per mezzo degl'Istituti indicati nel regolamento esecutivo della predetta legge e terrà per ciascuna Provincia contabilità separata delle operazioni compiute col capitale delle Casse provinciali. IL Banco di Sicilia può fare operazioni dirette di credito agrario in quelle località, nelle quali gli enti intermediari non esistano, o siano inattivi, o non possano convenientemente assumere tali operazioni.

     Tale somma di L. 3.809.467, 29, sarà su decreti del ministro del tesoro, versata dalla Cassa dei depositi e prestiti, a rate, secondo il bisogno, alla sezione del credito agrario del Banco di Sicilia, mercè anticipazioni da estinguersi, con l'interesse del 3,50 per cento, entro 25 anni.

     Alle anticipazioni di cui al precedente comma sono applicabili le disposizioni dei due ultimi comma del precedente art. 223.

 

SEZIONE XII

PER IL CREDITO AGRARIO NELLA SARDEGNA

 

     Articolo 225. Legge 15 luglio 1906, n. 383, art. 6 (1° e 2° comma), art. 7 (1° e 3° comma); legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844, art. 1 (1° e 2° comma), art. 2, n. 3 e legge 2 febbraio 1911, n. 70, art. 13.

     Una somma eguale alla metà dell'imposta erariale sui terreni iscritta nei ruoli per il 1905 per le Provincie di Cagliari e di Sassari è assegnata alle Casse adempibili istituite nelle Provincie stesse, costituite in ente morale autonomo ed incaricate, ai termini della legge 10 novembre 1907, n. 844 (testo unico), di tener luogo e compiere gli uffici delle Casse provinciali di credito agrario create con la legge 15 luglio 1906, n. 383.

     Tale somma sarà, su decreti del ministro del tesoro, versata dalla Cassa dei depositi e prestiti, a rate, secondo il bisogno, mercé anticipazioni, da estinguersi con l'interesse del 3,50 per cento entro 25 anni.

     Alle anticipazioni di cui al precedente comma sono applicabili le disposizioni di cui ai due ultimi comma del precedente articolo 223.

 

SEZIONE XIII

PER LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

 

     Articolo 226. Legge 29 luglio 1906, n. 446, articolo unico, ed annessa convenzione art. 2.

     Il mutuo di L. 200.000, fatto dalla Cassa dei depositi e prestiti alla Repubblica di San Marino all'interesse annuo del 4 per cento netto, è ammortizzabile in 50 annualità di L. 9310, 04.

     Tali annualità vengono alle rispettive scadenze versate dalla Repubblica di San Marino al tesoro italiano, il quale le riscuote a entrate del bilancio, e provvede, con apposito stanziamento nel bilancio della spesa, a corrisponderle alla Cassa dei depositi e prestiti.

     La Repubblica di San Marino concede al tesoro italiano, per la corresponsione delle annualità di cui sopra, e fino a concorrenza del loro ammontare, la garanzia del canone daziario che l'Italia ad essa corrisponde attualmente a termini degli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897, o avesse a corrispondere in seguito e, in quanto potesse occorrere, anche la garanzia della propria imposta fondiaria.

 

SEZIONE XIV

PER LA ZONA MONUMENTALE DI ROMA

 

     Articolo 227. Legge 11 luglio 1907, n. 502, art. 21 (1° e 2° comma) e legge 15 luglio 1911, n. 755, art. 5 (1° e 3° comma).

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 6.000.000, ammortizzabile in 35 anni, per il completamento dei lavori concernenti la sistemazione della zona monumentale di Roma.

     La spesa per l'annualità di estinzione della anticipazione suddetta fissata in L. 300.000 comprensiva dell'ammortamento e degli interessi, già posta per L. 200.000 a carico dello Stato e per lire 100.000 a carico del comune di Roma, è, in virtù dell'art. 5 della legge 15 luglio 1911, n. 755, assunta per intero dalla Stato e iscritta nel bilancio per la spesa del Ministero della pubblica istruzione e pagata a rate semestrali anticipate.

 

SEZIONE XV

PER ASSEGNI VITALIZI AI SUPERSTITI

DELLE GUERRE PER L'INDIPENDENZA ITALIANA

 

     Articolo 228. Legge 14 luglio 1907, n. 537, articoli 3 e 5 e legge 4 giugno 1911, n. 486, articoli 1 e 7.

     Le somme che occorressero in ogni esercizio, oltre lo stanziamento di L. 6.000.000 di cui all'art. 1 della legge 4 giugno 1911, n. 486 per l'esecuzione della detta legge concernente gli assegni vitalizi ai superstiti delle guerre per l'indipendenza italiana, verranno anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti e portate in aumento a quelle già anticipate dalla Cassa stessa in virtù dell'art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 537.

     Le somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti verranno imputate, mediante decreto del ministro del tesoro, ad un capitolo speciale del bilancio dell'entrata, ed inscritte contemporaneamente in un capitolo speciale del bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

     Allorquando tutti i veterani inscritti avranno conseguito il massimo assegno di L. 360, e la spesa annuale sarà rientrata nei limiti dello stanziamento di bilancio di L. 6.000.000, le economie che si verificheranno in ogni esercizio sullo stanziamento stesso, saranno versate alla Cassa dei depositi e prestiti in estinzione di tutte le anticipazioni che avrà fatte, e in pagamento dei relativi interessi al saggio che sarà annualmente stabilito dal ministro del tesoro.

 

SEZIONE XVI

PER GLI OSPEDALI RIUNITI DI ROMA

 

     Articolo 229. Legge 18 giugno 1908, n. 286, art. 1.

     Il mutuo di L. 11.400.000, che la Cassa dei depositi e prestiti è stata autorizzata dalla legge 18 giugno 1908, n. 286, a somministrare al tesoro dello Stato per fornirlo all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per provvedere alla conversione ed alla unificazione dei debiti nonché alle necessità di cassa, è estinguibile in 50 anni.

     Al pagamento degl'interessi del detto mutuo contribuirà annualmente lo Stato, nella misura di un ottavo della quota d'interessi corrispondente al saggio normale, rimanendo la restante quota di interessi e l'intera quota di ammortamento del mutuo a carico dell'Istituto assuntore.

 

     Articolo 230. Legge 18 giugno 1908, n. 286, art. 2.

     La Cassa dei depositi e prestiti è inoltre autorizzata a somministrare al tesoro, per fornirla all'Istituto medesimo, la somma dei mutui che potranno occorrere per la costruzione di nuovi ospedali che siano riconosciuti necessari dai Ministeri dell'interno e del tesoro, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

     Ciascuno di tali mutui sarà estinguibile entro il periodo di 50 anni.

     Per i detti mutui, e solo nel caso di comprovata insufficienza di mezzi per l'Istituto, debitamente riconosciuta dai Ministeri dell'interno e del tesoro, il contributo dello Stato può essere aumentato fino alla concorrenza della somma, da determinarsi annualmente con la legge di bilancio, occorrente per il pagamento delle annualità di estinzione dei mutui stessi, comprensive degl'interessi e della quota di ammortamento.

 

     Articolo 231. Legge 18 giugno 1908, n. 286, art. 3.

     Le annualità per l'estinzione dei mutui autorizzati con i due precedenti articoli 229 e 230, saranno pagate dal tesoro alla Cassa di depositi e prestiti, portandole in diminuzione degli assegni e dei contributi da corrispondersi all'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, giusta l'art. 1 della legge 31 maggio 1900, numero 211, e gli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321.

 

SEZIONE XVII

PER GLI EDIFICI AD USO DI SEDE DELLE REGIE AMBASCIATE

DI PIETROBURGO E DI COSTANTINOPOLI

 

     Articolo 232. Legge 7 luglio 1910, n. 402, articoli 1, 2 e 4.

     Per il rimborso dell'anticipazione di L. 3.800.000 fatta, in esecuzione della legge 7 luglio 1910, n. 402, per provvedere all'acquisto, adattamento e arredamento di due palazzi ad uso di sede delle Regie ambasciate a Pietroburgo e a Costantinopoli, dalla Cassa dei depositi e prestiti, all'interesse del 4 per cento annuo e rimborsabile in 10 annualità, sarà stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro, alla categoria "Movimento di capitali", per 10 esercizi consecutivi a cominciare da quello 1911-912, la somma di lire 468.505,59, da pagarsi alla Cassa stessa il 15 di luglio di ognuno dei suddetti esercizi finanziari.

 

SEZIONE XVIII

PER IL COMPLETAMENTO DEL PALAZZO DESTINATO A SEDE

DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

 

     Articolo 233. Legge 17 luglio 1910, n. 548, art. 1, 2 e 3.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni, fino al limite della somma di L. 1.600.000, al Ministero di agricoltura, industria e commercio in corrispondenza alla maggiore assegnazione per la costruzione di un edificio per collocarvi tutti gli uffici centrali del Ministero stesso.

     L'anticipazione sarà rimborsata in dieci annualità eguali, comprensive ciascuna del capitale e degli interessi 4 per cento, a cominciare dall'esercizio successivo a quello nel quale l'edificio sarà dichiarato abitabile. Nel capitale si comprenderanno anche gli interessi capitalizzati dal giorno della somministrazione del denaro al 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui verrà corrisposta la prima annualità.

     Le somme ricavate dall'anticipazione saranno imputate in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata; una somma corrispondente sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio sul capitolo già esistente per la costruzione dell'edificio suddetto.

 

SEZIONE XIX

PER LA CAMERA AGRUMARIA DI MESSINA

 

     Articolo 234. Legge 17 luglio 1910, n. 492, art. 9, 1°, 2° e 3° comma.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni alla Camera agrumaria di Messina alle condizioni normali e nei limiti della somma di due milioni di lire conferitale dal tesoro dello Stato per gli scopi di cui all'art. 8 della legge 17 luglio 1910, n. 492, in dieci assegnazioni annuali di L. 200.000 ciascuna a cominciare dall'esercizio 1913-914.

     La gestione della detta somma è affidata al Banco di Sicilia. Le norme e le condizioni per le anticipazioni della Cassa dei depositi e prestiti e per la gestione predetta sono determinate dal ministro di agricoltura, industria e commercio d'accordo col ministro del tesoro, sentito il Banco di Sicilia.

 

SEZIONE XX

PER ACQUISTI E LAVORI RIGUARDANTI

L'AMMINISTRAZIONE DEI TELEFONI

 

     Articolo 235. Legge 27 aprile 1911, n. 389, articoli 1 e 2 e legge 6 luglio 1911, n. 677, articoli 1 e 2.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato le somme di L. 2.050.000 e L. 3.210.000 per acquisti e lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni, ai termini delle leggi 27 aprile 1911, n. 389, e 6 luglio 1911, n. 677.

     Le anzidette somme verranno imputate a speciali capitoli corrispondenti a quelli iscritti nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1910-911.

     Le anticipazioni di cui al primo comma di questo articolo sono estinguibili in 15 annualità uguali posticipate di rispettive lire 184.379, 26 e L. 288.710,93 ciascuna, comprendenti capitale e interessi al saggio del 4 per cento, e pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli anni dal 1912 al 1926.

     Le somme occorrenti per pagare alla Cassa dei depositi e prestiti le 15 annualità saranno inscritte, con decreto del ministro del tesoro, nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, a cominciare dall'esercizio 1911-912.

 

     Articolo 236. Legge 21 luglio 1911, n. 773, articoli 1 e 2.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata, ai termini della legge 21 luglio 1911, n. 773, ad anticipare al tesoro, per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni, la somma di L. 3.700.000, la quale sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1911-912.

     Sarà pure iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario suddetto un capitolo speciale per imputarvi le somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per le spese autorizzate dalla anzidetta legge.

     L'anticipazione di cui al primo comma di questo articolo è estinguibile in quindici annualità uguali posticipate, di L. 332.782, 07 ciascuna, comprendenti capitale ed interesse al saggio del 4 per cento e pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli anni dal 1913 al 1927.

     Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti durante il 1912, sarà corrisposto il solo interesse, nell'anzidetta misura, dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.

     La somma occorrente per pagare alla Cassa dei depositi e prestiti le quindici annualità e gli anzidetti interessi, sarà inscritta, con decreto del ministro del tesoro, nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, a cominciare dall'esercizio 1911-912.

 

     Articolo 237. Legge 30 giugno 1912, n. 729, articoli 1 e 2.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata, ai termini della legge 30 giugno 1912, n. 729, ad anticipare al tesoro, per lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni, la somma di L. 4.000.000, la quale sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913.

     Sarà pure inscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario suddetto un capitolo speciale per imputarvi le somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per le spese autorizzate dall'anzidetta legge.

     L'anticipazione di cui al primo comma di questo articolo è estinguibile in quindici annualità posticipate di L. 359.764,40 ciascuna, comprendenti capitale e interesse al saggio del quattro per cento e pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli anni dal 1914 al 1928.

     Sulle somme che verranno somministrate dalla Cassa dei depositi e prestiti durante il 1913 sarà corrisposto il solo interesse, nell'anzidetta misura, dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.

     Con decreto del ministro del tesoro sarà inscritta nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari 1912-913 e 1913-914 la somma occorrente per il pagamento alla Cassa dei depositi e prestiti degli anzidetti interessi. A decorrere dall'esercizio finanziario 1914-915 sarà inscritta nel bilancio medesimo la somma per l'estinzione delle predette 15 annualità posticipate.

 

SEZIONE XXI

PER LA REGIA STAZIONE DI GRANICOLTURA DI RIETI

 

     Articolo 238. Legge 8 giugno 1911, n. 550, articoli 3 e 4, 1° comma e legge 6 luglio 1912, n. 803, articolo unico.

     Per provvedere all'acquisto del campo sperimentale di Rieti, ed alla sistemazione completa del medesimo in servizio della regia stazione di granicoltura, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a mutuare alle condizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, la somma di L. 155.000.

     Per provvedere al pagamento degli interessi annuali del prestito di L. 155.000, della quota di ammortamento in 35 anni, nonché alle spese d'impianto e di funzionamento di altri campi sperimentali, sarà aumentato di L. 31.200 il capitolo 128 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1910-911 e il capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

 

SEZIONE XXII

PER IL RISCATTO DELLE INDENNITA' CINESI

 

     Articolo 239. Legge 18 giugno 1911, n. 543, art. 9.

     Il tesoro dello Stato è autorizzato a rendersi cessionario dell'indennità dovuta dalla Cina alle missioni ed ai cittadini, in conformità del protocollo di pace firmato a Pechino il 7 settembre 1901.

     Con decreto del ministro del tesoro saranno, caso per caso, approvate le singole cessioni e sarà determinato l'importo del valore attuale di ognuna delle indennità cedute, il quale potrà essere anticipato al tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti al saggio d'interesse stabilito per i mutui dalla Cassa stessa e l'ammortamento di esso avrà una durata corrispondente a quella delle indennità predette, salva la facoltà al tesoro di estinguere in anticipazione, in tutto od in parte, il residuo debito verso la Cassa.

     Nel decreto di approvazione della cessione della quota d'indennità assegnata all'Associazione nazionale per soccorrere i missionari italiani sarà determinata la somma che questa dovrà destinare, con norme da stabilirsi, ad erigere ospedali o infermerie nelle località estere più frequentate da italiani, che saranno indicate dal Governo.

     La direzione generale del tesoro pubblicherà nella Gazzetta Ufficiale del Regno l'elenco dei privati beneficiari di quote d'indennità cinesi da essa riconosciuti. Decorso un anno dalla pubblicazione nessuna opposizione o reclamo, per qualsiasi ragione, sarà ammesso contro l'elenco medesimo, e la designazione dei privati intestatari, nonché la ripartizione delle quote saranno definitive a tutti gli effetti giuridici.

     Le annualità delle indennità cedute verranno iscritte nel bilancio dell'entrata in aggiunta a quella dovuta dalla Cina al Governo per spese militari e per la Legazione, mentre l'annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti, in corrispondenza alle somme anticipate, sarà iscritta in apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro e pagata non più tardi del 25 giugno di ciascun anno.

     Nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa verranno istituiti due capitoli: l'uno destinato ad accogliere le anticipazioni che eventualmente farà la Cassa dei depositi e prestiti, e l'altro destinato per il pagamento del valore attuale delle indennità cedute.

 

SEZIONE XXIII

PER LA FERROVIA ERITREA DA ASMARA A CHEREN

 

     Articolo 240. Legge 6 luglio 1911, n. 763, articolo unico.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato la somma di L. 12.540.000 occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del relativo materiale rotabile.

     La somministrazione della somma sarà fatta in entrata del bilancio dello Stato, a rate, in base al piano di esecuzione dei lavori e su richiesta del ministro del tesoro.

     Ad incominciare dall'esercizio 1911-912 sarà inscritto nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro apposito capitolo corrispondente alle somme che risulteranno dal piano dei lavori e che verranno anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti.

     Sull'importo delle anticipazioni saranno corrisposti dallo Stato alla Cassa predetta gl'interessi del 4 per cento con stanziamenti nel bilancio della spesa del Ministero del tesoro.

     Dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il tronco di strada ferrata sarà aperto all'esercizio, la complessiva somma anticipata verrà ripartita in 35 annualità costanti, comprensive degli interessi e della quota di ammortamento. L'importo di ognuna delle annualità sarà pagato dal tesoro con stanziamenti come sopra, rivalendosi di una somma corrispondente a due quinti dell'annualità mediante riduzione del contributo dello Stato per le spese della Colonia eritrea.

 

SEZIONE XXIV

PER LA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI AD USO DEI MINISTERI

E DELLA FACOLTA' MEDICA DELLA REGIA UNIVERSITA' DI ROMA

 

     Articolo 241. Legge 18 luglio 1911, n. 836, articoli 1, 2 lettera c) e 3 e legge 26 maggio 1912, n. 506, art. 1.

     Le anticipazioni che eventualmente potranno richiedersi alla Cassa dei depositi e prestiti, ai sensi delle leggi 18 luglio 1911, n. 336 e 26 maggio 1912, n. 506, per la costruzione degli edifici da destinarsi a sede:

     1) del Ministero dell'interno;

     2) del Ministero della pubblica istruzione;

     3) del Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

     4) del Ministero della marina, con attigua caserma per il distaccamento del corpo regio equipaggi;

     5) della Corte dei conti (Ministero del tesoro);

     6) del locale ad uso di esami (Ministero delle finanze);

     7) della Facoltà medica della regia Università di Roma, verranno concesse alle migliori condizioni generali, che per le contrattazioni di mutui saranno stabilite per l'anno in cui sarà iniziata la costruzione dei fabbricati ed, in ogni caso, all'interesse annuo non superiore al 4 per cento.

     Costruito ogni edificio e riconosciuto idoneo all'uso per il quale fu eretto, e, ad ogni modo, non più tardi di 6 anni dall'inizio delle opere verrà liquidato il corrispondente debito dello Stato per somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti ed interessi relativi capitalizzati di anno in anno e l'ammontare complessivo di esso, a principiare dal 1° gennaio dell'anno successivo, verrà trasformato in un mutuo da estinguersi in 35 annualità fisse al saggio anzidetto.

     L'importo di ogni annualità dovrà essere pagato alla Cassa mutuante entro il 31 dicembre di ogni anno, e la somma all'uopo necessaria sarà stanziata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero all'uso del quale dovrà l'edificio costruito servire.

 

     Articolo 242. Legge 18 luglio 1911, n. 836, articoli 5 (3° comma) e 6 e legge 26 maggio 1912, n. 506, art. 1.

     Ove dovesse farsi ricorso alle anticipazioni di cui all'articolo precedente le corrispondenti somme saranno con decreto del ministro del tesoro, di concerto coi ministri interessati, versate dalla Cassa depositi e prestiti nella tesoreria centrale del Regno ed inscritte in apposito capitolo nella parte straordinaria dello stato di previsione dell'entrata, distintamente per ogni edificio, e, contemporaneamente, verranno assegnate in dotazione a speciali capitoli della parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per essere erogate nelle costruzioni autorizzate dal precedente articolo.

     Il Governo del Re è autorizzato a vendere gli immobili attualmente occupati da amministrazioni e da uffici dipendenti dai Ministeri indicati nell'articolo precedente che si renderanno disponibili in seguito alla costruzione di nuovi edifici di cui ai numeri 1 a 6 del precedente articolo, e che non saranno più ritenuti necessari per uso o servizi governativi.

     Le somme che saranno ricavate dalle predette vendite di stabili ed i contributi dovuti dal Comune per la costruzione e per la sistemazione stradale nelle zone del piano regolatore approvato con regio decreto 29 agosto 1909, n. 1024, dovranno versarsi al tesoro per essere iscritte in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio dell'entrata.

     Qualora la spesa di costruzione degli edifici di cui all'articolo precedente si provveda con anticipazioni della Cassa dei depositi e prestiti, le somme anzidette verranno portate in aumento agli stanziamenti di cui è cenno nell'ultimo comma del precedente articolo, dovendo le somme stesse essere integralmente destinate alla riduzione dei mutui concessi dalla Cassa predetta a favore del Ministero al cui servizio i fabbricati ceduti o le aree occupate erano assegnate.

 

SEZIONE XXV

PER RIPARAZIONE, RICOSTRUZIONE O NUOVA COSTRUZIONE DI

EDIFICI PUBBLICI DELLO STATO NEI COMUNI COLPITI DAL

TERREMOTO DEL 28 DICEMBRE 1908, E PROVVEDIMENTI A

FAVORE DEI COMUNI DI MESSINA, REGGIO CALABRIA E PALMI

 

     Articolo 243. Legge 28 luglio 1911, n. 842, art. 1 (2° comma) e art. 5.

     Per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici da eseguirsi a cura del Ministero dei lavori pubblici, nonché per quella delle case per l'abitazione nei centri urbani di Messina, Reggio Calabria e Palmi degli impiegati dello Stato, colà residenti per ragioni di ufficio, esclusi quelli dipendenti dal Ministero della guerra, e di case economiche in Messina, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2 della legge 28 luglio 1911, n. 842, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni al tesoro dello Stato per un importo non eccedente la somma di L. 10.000.000 all'interesse normale stabilito dal ministro del tesoro per i mutui a Comuni, Provincie e Consorzi.

     Le somme anticipate, coi relativi interessi, saranno rimborsate, mediante stanziamento della spesa nel bilancio del Ministero del tesoro, su fondi dell'addizionale il cui termine stabilito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, modificata dalla legge 27 giugno 1909, n. 411, è prorogato di 10 anni con l'art. 1 della citata legge 28 luglio 1911, n. 842.

 

SEZIONE XXVI

PER LA CONCESSIONE ITALIANA IN TIENTSIN

 

     Articolo 244. Legge 30 giugno 1912, n. 707, art. 1.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni al tesoro dello Stato per un valore capitale non superiore a L. 400.000, destinate a provvedere ad urgenti lavori di bonifica di parte delle aree fabbricabili ed al compimento di lavori stradali e di fognatura nella concessione italiana in Tientsin (Cina).

     Dette anticipazioni saranno concesse all'interesse del 4% annuo e rimborsabili in 30 annualità a partire dal 1° gennaio successivo alla data delle eseguite somministrazioni. Sulle somme dalla Cassa depositi e prestiti somministrate nel corso dell'anno sarà corrisposto il solo interesse nell'anzidetta misura dalla data di ogni mandato al 31 dicembre successivo.

 

     Articolo 245. Legge 30 giugno 1912, n. 707, art. 2.

     Le somme delle anticipazioni di cui al precedente articolo 244, saranno dalla Cassa depositi e prestiti versate in tesoreria nelle epoche che saranno indicate di volta in volta, e contemporaneamente inscritte, con decreto del Ministero del tesoro, nel bilancio dell'entrata alla categoria "movimento di capitali" e in apposito capitolo della categoria "movimento di capitali" dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per esser messe a disposizioni di quell'Amministrazione per le anticipazioni autorizzate dal precedente art. 244.

 

     Articolo 246. Legge 30 giugno 1912, n. 707, art. 3.

     Le somme che annualmente la concessione italiana di Tientsin sarà tenuta a corrispondere per il rimborso delle anticipazioni di cui al precedente art. 244, ed i relativi interessi, saranno inscritte al bilancio dell'entrata nella categoria "movimento di capitali" ed in corrispondenza uguali somme saranno stanziate nel bilancio del Ministero degli affari esteri pure alla stessa categoria "movimento di capitali" per provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti delle annualità di ammortamento.

 

     Articolo 247. Legge 30 giugno 1912, n. 707, art. 4.

     I proventi straordinari derivanti dalla vendita dei terreni bonificati della concessione italiana di Tientsin, che si verificheranno nel periodo di ammortamento delle anticipazioni, saranno interamente versati a scomputo del residuo debito e l'annualità di ammortamento verrà analogamente ridotta.

     Gl'importi di tali versamenti saranno imputati nel bilancio dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri conformemente a quanto è indicato al precedente art. 246 per le annualità di ammortamento.

 

     Articolo 248. Legge 30 giugno 1912, n. 707, art. 5.

     Sino a completa estinzione del debito, le somme rappresentanti le annualità comprensive delle quote di ammortamento e di interessi costituiranno la prima assegnazione da farsi in ciascun anno nel bilancio passivo della concessione italiana in Tientsin.

 

CAPO IV

ANTICIPAZIONI AD ALTRI ENTI

 

SEZIONE I

ALLA NUOVA OPERA PIA DEL MONTE DI PIETA' DI ROMA

 

     Articolo 249. Legge 28 giugno 1874, n. 2054 (serie 2°), articoli 1, 4 e 7.

     La dotazione della nuova Opera pia del Monte di pietà di Roma, formata in base alla legge 28 giugno 1874, n. 2054 (serie 2°), dal valore di perizia del palazzo in cui ha sede e dalla somma di lire 3.500.000 anticipata dalla Cassa dei depositi e prestiti, viene a questa rimborsata dal Monte di pietà corrispondente oltre l'interesse del 3 per cento la quota di ammortamento dell'uno per cento all'anno.

 

SEZIONE II

ANTICIPAZIONI ALL'ISTITUTO COOPERATIVO

PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO IN ROMA

 

     Articolo 250. Legge 11 luglio 1907, n. 502, art. 14 e legge 15 luglio 1911, n. 755, art. 9.

     La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad accordare mutui sino alla somma di 10 milioni di lire all'Istituto cooperativo per le case degl'impiegati in Roma, alle condizioni, nei termini e con le garanzie stabilite nel capo IX del regolamento per l'esecuzione della legge 11 luglio 1907, n. 502, approvato con regio decreto 12 marzo 1908, n. 151.

     La stessa Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di cui al precedente comma per una somma complessiva di 10 milioni di lire mutui occorrenti per la prosecuzione della costruzione degli edifici ad uso d'abitazione degl'impiegati dello Stato in Roma. I mutui saranno dati in aggiunta a quelli concessi come al precedente comma in due rate di cinque milioni di lire ciascuna, e alle condizioni, nei termini e con le garanzie di cui al comma stesso. La prima rata, quando sia dimostrato d'avere impegnato nelle costruzioni i 10 milioni di cui al primo comma, e la seconda saranno somministrate in base a speciali concessioni date con decreti Ministeriali, sentito il Consiglio dei ministri.

     Lo statuto dell'Istituto è approvato con decreto Reale.

 

TITOLO V

RENDICONTI E PROFITTI NETTI ANNUALI, FONDO DI RISERVA. [26]

 

     Articolo 251. Legge 17 maggio 1863, n. 1270, articoli 29 e 30. [27]

 

     Articolo 252. Legge 17 maggio 1863, n. 1270, articoli 27 e 29; legge 11 agosto 1870, n. 5784, art. 1° dell'allegato D; legge 11 giugno 1896, n. 461, art. 5 e legge 17 luglio 1910, n. 491, art. 12. [28]

 

     Articolo 253. Legge 11 giugno 1896, n. 461, art. 5; legge 8 luglio 1904, n. 320, art. 2 e regio decreto 11 luglio 1904, n. 337, art. 5; legge 17 marzo 1907, n. 74, art. 2; testo unico 5 settembre 1907, n. 751, art. 26; legge 30 maggio 1909, n. 280, articolo unico e legge 11 dicembre 1910, n. 855, art. 4. [29]

 

PARTE SECONDA

DELLA SEZIONE AUTONOMA DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE. [30]

 

 

     Articoli 1. - 19. [31]

 

PARTE TERZA

DELLA SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO A BREVE TERMINE. [32]

 

     Articoli 1. - 9. [33]

 

 

LIBRO III

DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA. [34]

 

     Artt. 1. - 61. [35]

 

 

 

TABELLE

 

TABELLA A

PENSIONI DA LIQUIDARSI AGLI INSEGNANTI INSCRITTI AL MONTE-PENSIONI PER OGNI LIRA DI STIPENDIO

SAGGIO D'INTERESSE DEL 3,50% ED ELIMINAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE MAGISTRALE (1895-904), DURANTE IL PERIODO DELL'ACCUMULAZIONE DEI CAPITALI E DEI PENSIONATI DELLO STATO (1882-92), DURANTE IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE

 

     Norme per l'applicazione della tabella A

     La pensione a favore dell'insegnante si ottiene:

     1) se lo stipendio, stabilito agli effetti della presente legge, è rimasto costante nell’intera durata del servizio, moltiplicando lo stipendio stesso per il coefficiente della presente tabella, in corrispondenza all'età e agli anni di servizio alla data del collocamento a riposo;

     2) se invece l'insegnante ha conseguito durante il servizio aumenti o diminuzioni di stipendio, in primo luogo si determina, con la norma precedente, la quota di pensione dovuta allo stipendio iniziale, stabilito agli effetti suaccennati, come se esso fosse rimasto invariato durante l’intero servizio, e poi si calcola, per ciascuno aumento o diminuzione di stipendio, la quota parte di pensione relativa, da determinarsi ugualmente con la norma precedente, in ragione però, oltre che dell'età, degli anni di servizio trascorsi dalla data in cui avvenne la variazione sino alla data del collocamento a riposo. La pensione effettiva è costituita dalla somma delle quote di pensione dovute allo stipendio iniziale ed ai successivi aumenti di stipendio, ridotta delle quote di pensione che si riferiscono alle eventuali diminuzioni di stipendio.

     Gli stipendi stabiliti dalle leggi 11 aprile 1886, n. 3798 e 8 luglio 1904, n. 407, si considerano goduti per intero rispettivamente dal 1° novembre 1886 e dal 1° luglio 1904.

 

 

TABELLA A

1. PENSIONI DA LIQUIDARSI AGLI INSEGNANTI INSCRITTI AL MONTE-PENSIONI PER OGNI LIRA DI STIPENDIO

 

     (Omissis).

 

 

TABELLA A

2. PENSIONI DA LIQUIDARSI AGLI INSEGNANTI INSCRITTI AL MONTE-PENSIONI PER OGNI LIRA DI STIPENDIO

 

     (Omissis).

 

 

TABELLA A

3. PENSIONI DA LIQUIDARSI AGLI INSEGNANTI INSCRITTI AL MONTE-PENSIONI PER OGNI LIRA DI STIPENDIO

 

     (Omissis).

 

 

TABELLA B

VALORE CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA LIRA DI PENSIONE VITALIZIA LIQUIDATA O DA LIQUIDARSI A FAVORE DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI IN BASE ALLA TABELLA A

 

     (Omissis).

 

 

PARTE SECONDA

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SUL "FONDO

UNICO PER LA EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE DEGLI ORFANI

DEGLI INSEGNANTI" RELATIVE ALLA GESTIONE ATTRIBUITA

ALLA DIREZIONE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA,

COORDINATE ALLE LEGGI 13 LUGLIO 1910, N. 431

E 18 GIUGNO 1911, N. 543

 

     Articolo 1. Art. 29, legge 8 luglio 1904, n. 407; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431 e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543.

     Ciascun insegnante o direttore didattico, definito dall'art. 19 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, verserà alla Cassa depositi e prestiti per conto della direzione generale degli Istituti di previdenza la somma annua corrispondente a una giornata di stipendio al netto, maturato al 1° gennaio.

     Il prodotto sarà impiegato a rendere più larga e proficua la educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane degl'insegnanti elementari nei modi stabiliti dalla legge 5 luglio 1908, n. 391.

 

     Articolo 2. Art. 1, legge 5 luglio 1908, n. 391; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431 e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543.

     In applicazione dell'articolo 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407, è costituito in Roma, ed eretto in ente morale autonomo, l'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari.

     L'Istituto è amministrato da un Consiglio direttivo, composto:

      di un presidente;

     di due rappresentanti il Ministero della pubblica istruzione;

     di un rappresentante la direzione generale degli Istituti di previdenza;

     di tre rappresentanti la classe magistrale, designati dalla classe medesima.

     Fanno parte del Consiglio, con voto consultivo, il sindaco di Assisi e il direttore del Convitto nazionale "Principe di Napoli", il sindaco di Anagni e la direttrice del Convitto "Regina Margherita", ove si tratti di discutere materie inerenti alla gestione interna dei rispettivi Istituti.

     Il presidente è nominato con decreto reale promosso dal Ministro della pubblica istruzione.

     Il Consiglio direttivo dura in ufficio 3 anni.

     I membri che scadono sono rieleggibili.

 

     Articolo 3. Art. 2, legge 5 luglio 1908, n. 391; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543.

     Il Consiglio direttivo amministra il patrimonio dell'Istituto, costituito dai proventi della giornata di stipendio e dagli altri contributi dei maestri elementari; dalle attività dei convitti di Assisi e di Anagni; dalle somme stanziate nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione ai fini dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1908, n. 391; dai lasciti, dalle donazioni e da ogni altro provento con destinazione a favore degli orfani dei maestri elementari.

     Tali somme sono versate alla Cassa depositi e prestiti, per conto della Direzione generale degli Istituti di previdenza, che gestisce il "Fondo unico", e formano il fondo unico per l'educazione e l'istruzione degli orfani degli insegnanti. Le eventuali eccedenze di bilancio dell'Istituto nazionale costituiscono il fondo di riserva.

     La Direzione generale degli Istituti di previdenza, la quale assume gratuitamente la gestione dei fondi dell'Istituto nazionale, provvederà al migliore impiego dei fondi stessi da parte della Cassa depositi e prestiti.

     Il Consiglio direttivo dell'Istituto potrà disporre del fondo di riserva per le eccezionali necessità riconosciute dal Consiglio direttivo con due terzi dei voti.

 

     Articolo 4. Art. 14, legge 5 luglio 1908, n. 391.

     Le quietanze o ricevute per stipendi, rilasciate da ciascun insegnante o direttore didattico, definito dall'articolo 19 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, dovranno essere munite, oltrechè del bollo ordinario, di un bollo supplementare di centesimi cinque, rappresentato da una marca speciale.

     I proventi della marca speciale andranno a beneficio dell'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari.

     Per la riscossione di tale entrate si osserveranno la norme stabilite dal regolamento approvato con regio decreto 10 giugno 1909, n. 612, modificato con regio decreto 13 giugno 1912, n. 990.

 

     Articolo 5. Art. 15, legge 5 luglio 1908, n. 391.

     La riscossione dell'ammontare delle giornate di stipendio è fatta con le norme e le condizioni di cui al testo unico delle leggi sul Monte-pensioni, approvato col regio decreto stesso approvante il presente testo unico, estensibili per questa parte anche ai comuni aventi regolamento speciale per le pensioni. Però le relative multe e gli interessi di mora vanno a beneficio dell'ammontare della giornata di stipendio.

 

PARTE TERZA

TESTO UNICO DELLE LEGGI DELLA CASSA DI PREVIDENZA

PER LE PENSIONI DEI SANITARI

 

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA,

CONTRIBUTI, CONTI INDIVIDUALI

 

     Articolo 1. Art. 1, legge 14 luglio 1898, n. 335; n. 1 art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 513.

     La Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, istituita sotto la denominazione: "Cassa pensioni a favore dei medici condotti", con legge 14 luglio 1898, n. 335, estesa poi ai veterinari municipali con legge 26 giugno 1902, n. 272, ed agli ufficiali sanitari con legge 25 febbraio 1904, n. 57, provvede pure ai medici od altri sanitari in servizio continuativo con nomina regolare in posti legalmente instituiti alla dipendenza dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza che disimpegnano un servizio sanitario anche non a sgravio dell'obbligo dei comuni, nonché ai medici in servizio dello Stato che non abbiano altrimenti diritto a pensione.

     Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e possedere. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa di previdenza spettano al Direttore generale degli Istituti di previdenza.

     Per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti, stabiliti da leggi generali e speciali, è considerata come Amministrazione dello Stato.

     Le relative spese di amministrazione sono a carico della detta Cassa di previdenza.

 

     Articolo 2. Art. 1, legge 18 giugno 1911, n. 543.

     Spetta alla Commissione di vigilanza sulla Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, il quale, parificato dalla Corte dei conti, sarà presentato in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

 

     Articolo 3. Art. 2, legge 14 luglio 1898, n. 335; e n. 2 art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti i medici condotti o altri sanitari muniti di laurea, nominati regolarmente dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, se si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 con stipendio non inferiore alle lire 300 annue, e che non abbiano servizi anteriori alla data di istituzione della Cassa, o a quella di estensione delle relative disposizioni di legge alle altre classi di sanitari.

     L'iscrizione è pure obbligatoria per i medici regolarmente nominati presso istituti di beneficenza, costituiti in ente morale, con reddito annuo non inferiore alle lire 5000.

     L'iscrizione stessa è facoltativa per i medici condotti o altri sanitari muniti di laurea, con stipendio inferiore alle lire 300 annue o con servizi anteriori rispettivamente alle date predette, nonché per i medici alla dipendenza di istituti di beneficenza, pure costituiti in ente morale, con reddito annuo inferiore alle lire 5000.

 

     Articolo 4. Art. 3, legge 14 luglio 1898, n. 335; e n. 4 art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     Il patrimonio della Cassa è formato:

     a) dal contributo dei medici condotti e degli altri sanitari:

     b) dal contributo dei comuni e degli istituti di beneficenza, nonché delle provincie e dello Stato, per i medici condotti ed altri sanitari al loro servizio che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1;

     c) dalle ritenute sulle pensioni;

     d) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario;

     e) dagli interessi composti accumulati sui proventi, indicati nei precedenti capoversi.

 

     Articolo 5. Art. 4, legge 14 luglio 1898, n. 335; e n. 4 art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     Il contributo dei medici condotti o altri sanitari, iscritti alla Cassa, è stabilito in lire 132 annue.

     I sanitari, o altri a loro favore, possono fare versamenti volontari da accreditarsi a parte nei rispettivi conti individuali, nell'ammontare però non superiore in media a 400 lire annue.

     Il capitale formato coi depositi volontari è liquidato a favore del sanitario o dei suoi eredi all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. Quando la durata sia superiore a 25 anni, è data facoltà al sanitario di chiedere che tutto o parte del capitale stesso venga trasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione.

 

     Articolo 6. Art. 5, legge 14 luglio 1898, n. 335; n. 5 art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744; art. 5, legge 19 maggio 1907, n. 270.

     Il contributo a carico degli enti di cui all'articolo 1, nonché degli istituti di beneficenza, i quali abbiano una rendita non inferiore a quella di 5 mila lire, indicata nell'articolo 3 della legge 19 maggio 1907, n. 270, è fissato in lire 132 annue, ed è per essi obbligatorio per ogni posto di sanitario legalmente istituito, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 8 del presente testo unico.

     Detti istituti di beneficenza sono esonerati da ogni contributo quando si valgono di medici già inscritti alla Cassa di previdenza dei sanitari.

     Quando trattasi di sanitari dipendenti da istituti di beneficenza con reddito inferiore a lire 5000, il contributo indicato nel primo comma è pagato dall'istituto se esso intende valersi della facoltà datagli dall'articolo 3; in caso contrario è pagato dal sanitario che intende di inscriversi alla Cassa.

 

     Articolo 7. Art. 6, legge 14 luglio 1898, n. 335.

     Nel caso di servizi prestati da un medico condotto od altro sanitario simultaneamente presso due o più comuni o altri enti, di cui all'articolo 1, riuniti o no in consorzio, il contributo stabilito nell'articolo 5 verrà ripartito in ragione degli stipendi corrisposti dai comuni od enti stessi.

 

     Articolo 8. Art. 7, legge 14 luglio 1898, n. 335; e n. 7 art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     I contributi, nella misura complessiva stabilita dalla presente legge, saranno pagati direttamente dai comuni, dalle provincie e dallo Stato, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico dei sanitari iscritti alla Cassa.

     I comuni, le provincie e lo Stato sono obbligati al pagamento dei contributi nella misura anzidetta anche per i posti vacanti, e del solo contributo di cui all'articolo 6 per i posti che siano provvisti ai titolari non iscritti alla Cassa.

     Qualora lo stipendio assegnato per il posto di medico condotto o di altro sanitario alla dipendenza di un comune sia inferiore alle lire 300 annue non è dovuto alcun contributo dall'ente, salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

     L'ufficio sanitario provinciale compilerà ogni anno nel mese di settembre l'elenco dei contributi dovuti dagli enti, di cui all'articolo 1, e dai rispettivi sanitari, per l'anno successivo.

     Un estratto di detto elenco sarà trasmesso ai singoli comuni ed all'Amministrazione della provincia; questa e quelli verseranno l’intera somma nella Sezione di regia tesoreria una volta all'anno nel mese di giugno.

     Il ruolo generale sarà rimesso alla Sezione di regia tesoreria per la riscossione.

 

     Articolo 9. Art. 8, legge 14 luglio 1898, n. 335; e n. 8 art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     Se l'Amministrazione del comune o della provincia non ha eseguito entro il mese di giugno, il pagamento della somma annua dovuta alla Cassa, l'esattore o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'Intendente di finanza, ne riterrà l'ammontare sulla prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale o, in difetto di questa, sulla prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore provinciale.

     La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore o il ricevitore dal predetto obbligo.

     In tal caso, essi dovranno anticipare le somme necessarie e ne percepiranno a carico del comune o della provincia l'interesse al saggio legale dalla data dei pagamenti.

     Nel caso che l'esattore od il ricevitore provinciale non facciano la ritenuta o ritardino il versamento, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 81 del testo unico approvato con regio decreto 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette, e si potrà procedere contro di essi all'esecuzione, per mezzo dell'Intendenza di finanza.

     Le multe a carico degli esattori o dei ricevitori provinciali andranno a beneficio della Cassa.

     Se il procedimento privilegiato di cui sopra non può aver luogo, perchè l'esattoria è sprovvista del titolare, o perchè l'esattore non ha in riscossione proventi liberi da vincoli e in misura sufficiente, la Delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dal comune sia liquidato l'interesse di mora nella misura del 4 per cento, dal giorno della scadenza a quello del pagamento.

     Durante l'anno potranno essere compilati elenchi e ruoli suppletivi, secondo le norme da determinarsi nel regolamento.

     I contributi dello Stato saranno versati alla Cassa a rate semestrali anticipate.

 

     Articolo 10. Art. 9, legge 14 luglio 1898, n. 335; e prima parte dell'art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     Tutti i contributi a carico degli istituti di beneficenza e dei rispettivi sanitari saranno compresi dagli uffici provinciali sanitari negli elenchi di cui all'articolo precedente, e dovranno essere versati dai comuni e dalle provincie, dove gli istituti si trovano, alla stessa epoca e colle identiche norme stabilite nel medesimo articolo, tenuti fermi gli obblighi e le responsabilità degli esattori e dei ricevitori provinciali, in quell'articolo determinati.

     I comuni e le provincie avranno in ogni caso diritto di rivalsa verso gli istituti della intera somma pagata. Gli istituti stessi, se iscritti alla Cassa, potranno rivalersi sugli stipendi dei propri sanitari del contributo a questi spettante, e se non iscritti alla Cassa, dell'intero contributo.

 

     Articolo 11. Art. 10, legge 14 luglio 1898, n. 335; n. 10 art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744, art. 1 e 2, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 11 giugno 1911, n. 543.

     Quando entro sei mesi dalla data del pagamento eseguito dal comune o dalla provincia per conto degli istituti di beneficenza con reddito inferiore a lire 5000, e dei rispettivi medici condotti od altri sanitari, l'Amministrazione dell'istituto non abbia rimborsato il comune o la provincia della somma pagata, il Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza dovrà dichiarare decaduti l'istituto ed i relativi sanitari dai benefici della Cassa di previdenza.

     Pronunciata la decadenza, ove il sanitario non intenda rimanere iscritto assumendosi l'onere anche del contributo in precedenza corrisposto dall'ente, si farà luogo, su domanda, al rimborso in di lui favore dei contributi personali versati, con la perdita però del diritto ad ogni eventuale valutazione avvenire, di cui al successivo articolo 19, del periodo di tempo trascorso in servizio dell'istituto di beneficenza.

     Nel caso, invece, che la decadenza sia pronunciata a carico di un istituto di beneficenza, il cui sanitario si fosse già assunto l'onere del pagamento del duplice contributo, questi non potrà conseguire alcun rimborso, conservando però il diritto alla valutazione dei servizi, agli effetti del succitato articolo.

 

     Articolo 12. Art. 11, legge 14 luglio 1898, n. 335; e n. 11 art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     I medici condotti ed altri sanitari, che godranno una pensione a carico della Cassa di previdenza, saranno soggetti alla ritenuta dell'1 per cento per le pensioni inferiori alle lire 1000, del 2 per cento per quelle comprese tra 1001 e 2000, e del 3 per cento per le superiori.

     La ritenuta del 2 e 3 per cento non potrà far scendere le pensioni al disotto rispettivamente di quelle a cui fu applicata la ritenuta dell'1 e del 2 per cento.

 

     Articolo 13. Art. 12, legge 14 luglio 1898, n. 335; n. 12 art. 1 legge 2 dicembre 1909, n. 744; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543.

     La Cassa depositi e prestiti, per conto della Direzione Generale degli Istituti di previdenza rappresentante della Cassa per le pensioni dei sanitari, riceverà i contributi degli enti e dei sanitari, i lasciti, le donazioni ed in genere tutti gli elementi attivi, per collocarli in impiego fruttifero.

     I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, perverranno alla Cassa di previdenza, saranno alienati e convertiti in denaro, per essere anche questo collocato in impiego fruttifero.

     Detti impieghi si faranno:

     1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da intestare alla Direzione Generale degli Istituti di previdenza per conto della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;

     2) in prestiti alle provincie ed ai comuni, concessi dalla Cassa depositi e prestiti secondo la propria istituzione.

 

     Articolo 14. Art. 2, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     Per ogni medico condotto od altro sanitario inscritto alla Cassa di previdenza è istituito un conto individuale, al quale vengono ogni anno accreditati:

     1) i contributi obbligatori dell'ente e personali, nella misura di lire 200;

     2) la quota parte dei capitali individuali che si resero disponibili nel corso dell'anno per morte od eliminazione definitiva dal servizio dei titolari senza diritto a indennità o a pensione, e quella parte del conto individuale eccedente l'indennità;

     3) la quota parte del fondo degli utili di cui al successivo articolo 16;

     4) gli interessi delle somme accumulate negli anni precedenti.

     Gli interessi delle quote versate nel corso dell'anno decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo.

     Gli accreditamenti degli interessi si fanno in base al saggio medio di investimento dei capitali della Cassa ricavato nell'anno precedente.

 

     Articolo 15. Art. 3, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     Oltre ai conti individuali sono istituiti presso la Cassa di previdenza tre fondi speciali:

     1) fondo delle pensioni dirette, nel quale è versato il 96 per cento dei capitali costituiti nei conti individuali al momento in cui i titolari saranno ammessi alla liquidazione della indennità o della pensione;

     2) fondo delle pensioni indirette, costituito dalla quota di lire 50 dei contributi obbligatori, dell'ente e personali a favore delle vedove e degli orfani dei sanitari morti in servizio od in pensione;

     3) fondo di riserva, nel quale si accrediteranno: il 4 per cento dei capitali individuali accumulati all'atto del collocamento a riposo, i contributi che non hanno speciale destinazione, e tutti gli altri proventi che pervengono alla Cassa non accreditati nei conti individuali o nei due fondi delle pensioni.

 

     Articolo 16. Art. 4, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     Il fondo delle pensioni dirette provvede al pagamento degli assegni di riposo ai sanitari; il fondo delle pensioni indirette provvede al pagamento degli assegni per le vedove e per gli orfani minorenni dei sanitari e dei pensionati.

     Col fondo di riserva, dopo aver prelevato l'ammontare delle spese di amministrazione e le somme necessarie alla eventuale integrazione delle pensioni, si provvede alla costituzione della riserva di garanzia dei due fondi pensioni, la quale riserva non può superare il 10 per cento del capitale complessivamente impegnato nei fondi stessi.

     I sopravanzi del fondo di riserva costituiscono un fondo utili, da ripartirsi, insieme alle somme di cui al n. 2 del precedente articolo 14, a favore dei titolari dei conti individuali, in ragione composta del loro capitale già costituito e dei coefficienti di eliminazione corrispondenti alle rispettive età.

 

TITOLO II

PENSIONI ED INDENNITA' AI SANITARI

E ALLE LORO VEDOVE ED ORFANI

 

     Articolo 17. Art. 13, legge 14 luglio 1898, n. 335.

     Acquistano il diritto di essere collocati a riposo e di conseguire la pensione di cui all'articolo 20:

     a) i medici condotti ed altri sanitari, di cui all'articolo 3, che hanno prestato un servizio valutabile in 25 o più anni;

     b) i medici condotti ed altri sanitari che per ferite riportate e per infermità contratte a cagione delle loro funzioni, sono diventati inabili a prestare ulteriormente servizio, qualunque sia la durata del servizio stesso.

 

     Articolo 18. Art. 14, legge 14 luglio 1898, n. 335; e n. 14, art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     Acquistano diritto all'indennità, di cui all'articolo 21, i sanitari che abbiano prestato un servizio valutabile non minore di 10, né maggiore di 24 anni e sei mesi compiuti, e siano ritenuti inabili a continuare il servizio per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate alla lettera b) dell'articolo precedente, o cessino dal servizio per soppressione di posto o per condanna, o per passaggio al servizio dello Stato, e siano in quest'ultimo caso applicabili le disposizioni delle leggi sulle pensioni civili o militari.

 

     Articolo 19. Art. 15, legge 14 luglio 1898, n. 335; e n. 15, art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     Il servizio utile per il conseguimento della pensione o della indennità è quello prestato con nomina regolare in un posto legalmente istituito, con percezione di stipendio e pagamento dei contributi.

     Per gli effetti della presente legge, si cumula il servizio prestato successivamente dai sanitari in diversi comuni, provincie od istituti di beneficenza, ovvero presso lo Stato purché non abbiano altrimenti diritto a pensione.

     Quando dall'insieme del servizio prestato risultino 24 anni, sei mesi ed un giorno, il titolare del conto individuale ha diritto al conseguimento della pensione.

     Per la determinazione del servizio utile alla pensione e dell'età dei sanitari, nell'applicazione delle tabelle A e B, quando risulti una frazione d'anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero; in caso diverso non è calcolato.

 

     Articolo 20. Art. 16, legge 14 luglio 1898, n. 335; n. 16, art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744; e art. 15, primo comma, legge 11 dicembre 1910, n. 855.

     La pensione da corrispondersi ai sanitari che abbiano prestato un servizio, valutabile in 25 o più anni, è liquidata in ragione del capitale accumulato nel conto individuale e destinato al fondo pensioni mediante i coefficienti della tabella A, purché essa non riesca inferiore a quella risultante dall'applicazione della tabella B, nel qual caso la pensione stessa si eleva a questa somma, e non potrà mai superare le lire 3000.

     Nel caso di cessazione dal servizio per provata infermità, non contratta per le cause di cui alla lettera b) dell'articolo 17, la pensione del sanitario non potrà essere inferiore a lire 1800, se esso abbia cessato con 30 anni o più di servizio utile agli effetti della pensione; a lire 1100, se tale servizio sia compreso tra i 28 e i 30 anni; e a lire 900, se il servizio stesso sia compreso tra i 25 e i 28 anni.

     Ai medici condotti od altri sanitari che siano nelle condizioni indicate nella lettera b) dell'articolo 17 verrà liquidata una pensione minima di lire 900; ma la Cassa non sarà tenuta a pagare per proprio conto che l'assegno determinato con le norme suindicate. La rimanente parte di pensione verrà posta a carico degli enti presso i quali il sanitario ha prestato servizio valutabile fino all'atto del collocamento a riposo, in ragione dei singoli servizi ed in proporzione dei relativi stipendi.

     Il pagamento sarà integralmente eseguito dalla Cassa, la quale si rivarrà sui comuni, sulle provincie e sugli istituti di beneficenza delle quote messe a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

 

     Articolo 21. Art. 17, legge 14 luglio 1898, n. 335; n. 17, art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744; e art. 15, primo comma, legge 11 dicembre 1910, n. 855.

     L'indennità, di cui è parola nell'articolo 18, consiste in una somma per una volta, ragguagliata ai due terzi del capitale accumulato sul conto individuale.

     Nel caso di condanna, l'indennità è concessa nella misura della metà del capitale anzidetto.

     In ambedue i casi l'indennità non deve risultare inferiore rispettivamente ai due terzi o alla metà del valore capitale della pensione teorica ottenuto, mediante l'applicazione delle tabelle A e B, con le norme da stabilirsi col regolamento.

 

     Articolo 22. Art. 8, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     La Cassa di previdenza provvede anche al servizio delle pensioni e delle indennità a favore delle vedove e degli orfani minorenni dei sanitari inscritti.

 

     Articolo 23. Art. 9, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     La vedova del sanitario inscritto alla Cassa di previdenza, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per colpa di lei, ha diritto, in concorso con la prole minorenne, ad una indennità, se il sanitario muore dopo un numero di anni di servizio non inferiore a 10, né superiore a 24 anni e sei mesi compiuti, purché il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima del giorno in cui il sanitario cessò dal servizio, ovvero vi sia prole, benchè postuma, di matrimonio più recente.

     In mancanza della vedova, l'indennità spetta agli orfani minorenni.

     L'indennità è pari alla metà di quella che sarebbe spettata al sanitario al giorno della morte, secondo la disposizione stabilita dal precedente articolo 21.

     L'indennità sarà ripartita, secondo le norme e la misura da determinarsi dal regolamento, fra la vedova ed i figli minorenni quando questi, per essere di altro letto o per altra ragione, non coabitassero con essa.

 

     Articolo 24. Art. 10, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     La vedova che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, quando il sanitario venga a morire dopo 24 anni e sei mesi di servizio, o in pensione, avrà diritto di conseguire, in concorso con la prole minorenne, una pensione reversibile per intero sul gruppo degli orfani.

     In mancanza della vedova, la pensione spetta agli orfani minorenni.

     La vedova che passi a seconde nozze, perde il diritto alla pensione, la quale sarà devoluta a favore degli orfani.

     Perdono la pensione anche gli orfani quando raggiungono l'età maggiore.

     Saranno determinate col regolamento le norme e la misura secondo le quali si dovrà dividere la pensione tra la vedova ed i figli, quando questi, per essere di altro letto o per altra ragione, non coabitassero con essa.

     Le quote della vedova e degli orfani di un sanitario, i quali cessino di vivere o perdano il diritto alla pensione, spettano agli altri aventi diritto.

 

     Articolo 25. Art. 11, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     La pensione, di cui all'articolo precedente, per le vedove e per gli orfani minorenni dei sanitari inscritti alla Cassa, morti in servizio o in pensione, sarà liquidata in ragione della metà di quella che sarebbe spettata o che fu conferita al sanitario.

 

     Articolo 26. Art. 12, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     La vedova in concorso con la prole minorenne, o, in mancanza della vedova, gli orfani del sanitario morto per causa avveratasi dopo il matrimonio, e che sia fra quelle considerate nella lettera b) dell'articolo 17, hanno diritto ad una pensione, vitalizia per la vedova, temporanea per gli orfani, pari nella misura e nelle modalità del riparto a quella che venne conferita o che sarebbe spettata al rispettivo marito o padre, ai sensi del 3° comma dell'articolo 20.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Articolo 27. Art. 21, legge 14 luglio 1898, n. 335; art. 2, 3, 7, legge 7 luglio 1902, n. 276; art. 2, 3, 6, legge 30 giugno 1908, n. 335.

     Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa lo stipendio del sanitario.

     Le pensioni liquidate saranno pagate a mesi maturati secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

     Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

     Né le pensioni, né gli arretrati di esse, né le indennità possono cedersi od essere sequestrate eccettuati i casi contemplati dalle leggi 7 luglio 1902, n. 276, e 30 giugno 1908, n. 335.

 

     Articolo 28. Art. 22, legge 14 luglio 1898, n. 335; e n. 22, art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     Gli aventi diritto a pensione, se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe incominciarne il godimento senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, o dei titoli.

     I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

 

     Articolo 29. Art. 6, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     Quando il sanitario, a favore del quale sia stata già liquidata la indennità o la pensione, riprenda servizio presso un ente di cui all'articolo 1, potrà essere reiscritto ed ottenere in seguito la valutazione del tempo totale passato in servizio, rifondendo all'Istituto le somme pagategli a titolo di indennità o di pensione, coi relativi interessi composti, per la ricostituzione del conto individuale, rinunciando altresì al godimento della pensione già liquidata.

 

     Articolo 30. Art. 7, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     Il servizio militare con interruzione di carriera, ed i servizi interinali e provvisori, nonché i servizi effettivi non riscattati, saranno calcolati utili ai soli effetti del raggiungimento del diritto a pensione, secondo le norme da stabilirsi col regolamento.

 

     Articolo 31. Art. 13, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     Ai sanitari, alle vedove ed agli orfani aventi diritto alla pensione si potrà dalla Cassa di previdenza accordare, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull'assegno definitivo che sarà loro dovuto.

     L'acconto non potrà in alcun caso eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

 

     Articolo 32. Art. 24, legge 14 luglio 1898, n. 335; n. 24, art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744; e art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431.

     Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compila il bilancio tecnico, ed al termine di ciascun anno sono introdotti nel bilancio stesso i mutamenti corrispondenti al movimento statistico dei sanitari.

     Il regolamento stabilirà le norme e le notizie che dovranno essere raccolte ogni anno per facilitare la compilazione dei bilanci tecnici.

     La Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza esamina i bilanci tecnici e le statistiche dei sanitari, ed in base ai risultati ottenuti propone ai Ministeri competenti le opportune variazioni alle disposizioni della presente legge.

     Tali variazioni non possono mai diminuire le pensioni in corso di godimento.

 

     Articolo 33. Art. 25, legge 14 luglio 1898, n. 335; e art. 1 e 2, legge 13 luglio 1910, n. 431.

     Le istanze per l'ammissione dei medici condotti e di altri sanitari al godimento della pensione o della indennità dovranno essere presentate all'ufficio sanitario provinciale, il quale le trasmetterà alla Direzione Generale degli Istituti di previdenza regolarmente istruite.

     Le pensioni e le indennità saranno liquidate dalla Cassa di previdenza e deliberate dal Consiglio di amministrazione.

 

     Articolo 34. Art. 26, legge 14 luglio 1898, n. 335; e art. 2, legge 13 luglio 1910, n. 431.

     Entro novanta giorni dalla comunicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvede colle forme della sua giurisdizione contenziosa.

     Questo diritto di ricorso è dato anche alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, alle provincie, ai comuni ed agli istituti di beneficenza.

 

     Articolo 35. Art. 27, legge 14 luglio 1898, n. 335; e art. 1 e 2, legge 13 luglio 1910, n. 431.

     Finché non siano definitive, o per decorrenza di termini o per dichiarazione delle parti interessate o per decisione della Corte dei conti, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, la Cassa pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per il sanitario al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e, per la Cassa, alla restituzione delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risultasse inferiore a quella liquidata precedentemente.

     Le indennità non saranno pagate che dopo divenute definitive le liquidazioni corrispondenti.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Articolo 36. Art. 28, legge 14 luglio 1898, n. 335; e n. 28 art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744

     I medici condotti od altri sanitari che, avendone la facoltà, aderirono alla Cassa di previdenza anteriormente alla promulgazione della legge 2 dicembre 1909, n. 744 hanno diritto al riconoscimento dei servizi prestati, presso gli enti di cui all'articolo 1, anteriormente al 1° gennaio 1899 o alle successive date di estensione della legge ai veterinari ed agli ufficiali sanitari, per un periodo non superiore ai 15 anni, con le modalità di cui all'articolo seguente.

 

     Articolo 37. Art. 5, legge 2 dicembre 1909, n. 744 e art. 15, primo comma, della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

     Per i sanitari inscritti alla Cassa di previdenza dal 1° gennaio 1899 in poi saranno, con effetto dal 1° gennaio 1909, impiantati i conti individuali, accreditando a ciascun titolare del conto la riserva matematica corrispondente ai contributi normali pagati e ai servizi prestati utili alla pensione, colle norme da stabilirsi con il regolamento.

 

     Articolo 38. Art. 30, legge 14 luglio 1898, n. 335; e n. 30 art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     Le disposizioni della legge 14 luglio 1898, n. 335, applicate alle provincie ed ai comuni presso i quali, alla data dell'istituzione della Cassa, erano in vigore regolamenti speciali per il conferimento di assegni di riposo ai rispettivi medici condotti od altri sanitari, sono estese agli istituti di beneficenza con reddito non inferiore alle lire 5000.

     Se presso tali istituti sono in vigore consimili regolamenti speciali essi dovranno corrispondere alla Cassa il contributo di cui all'articolo 6 per i sanitari che alla data di attuazione della presente legge si avvalgano della facoltà di iscrizione di cui all'articolo 3.

 

     Articolo 39. Art. 31, legge 14 luglio 1898, n. 335.

     Sarà riconosciuto utile alla liquidazione della pensione o della indennità il servizio prestato prima della iscrizione alla Cassa presso i comuni, le provincie e gli istituti di beneficenza dove esistono regolamenti speciali per le pensioni alla data della istituzione della Cassa o delle successive leggi di estensione.

     La pensione o indennità sarà in tal caso liquidata ai termini della presente legge, e ripartita a carico della Cassa e degli enti interessati, in ragione dei servizi prestati dal sanitario agli effetti della pensione ed in proporzione dei relativi stipendi.

     Il pagamento dell'intera pensione o della indennità liquidata sarà sempre fatto direttamente dalla Cassa di previdenza, la quale si rivarrà sui comuni, sulle provincie, sugli istituti di beneficenza delle quote messe a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

 

     Articolo 40. Art. 32, legge 14 luglio 1898, n. 335; n. 32, art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744; e art. 14, legge 11 dicembre 1910, n. 855.

     Nessuna assegnazione d'indennità o di pensione potrà esser fatta ai medici condotti o ad altri sanitari e alle loro vedove ed orfani, quando non siano stati pagati i contributi alla Cassa almeno per 10 anni, eccezione fatta per i casi di cui agli articoli 17, lettera b), 26 e 39.

 

     Articolo 41. Art. 36, legge 14 luglio 1898, n. 335; n. 36, art. 1, legge 2 dicembre 1909, n. 744; e art. 1 e 2, legge 13 luglio 1910, n. 431.

     I medici condotti od altri sanitari che abbiano prestato un servizio maggiore di 15 anni alla data di istituzione della Cassa di previdenza, e siano rimasti a questa iscritti per 5 anni almeno durante il decennio 1899-1908, ove debbano abbandonare il servizio per inabilità debitamente constatata, potranno continuare ad essere inscritti alla Cassa con le stesse condizioni dei sanitari in servizio, sino al compimento del decennio di contributo.

     Quando entro sei mesi dal giorno della maturazione del pagamento il sanitario non avrà rimborsato l'ente del proprio contributo il Consiglio d'Amministrazione lo dovrà dichiarare decaduto dai benefici di conseguire la pensione, e dal diritto alla liquidazione dell'indennità di cui all'articolo 21.

     Nei casi previsti dal 1° comma del presente articolo il contributo di cui all'articolo 6 dovrà, per il periodo di tempo occorrente al compimento del decennio anzidetto, essere pagato per conto dei sanitari dagli enti presso i quali i sanitari stessi hanno prestato i servizi valutabili, in ragione di tali servizi ed in proporzione dei relativi stipendi.

 

     Articolo 42. Art. 14, legge 11 dicembre 1910, n. 855.

     Ai medici condotti che si trovavano in regolare servizio alla entrata in vigore della legge 14 luglio 1898, n. 335, o alla data di estensione della legge istitutiva della Cassa pensioni dei medici condotti ad altre categorie di sanitari, e che, pur avendone la facoltà, non si iscrissero fin dall'inizio o si iscrissero in ritardo, è concesso il riconoscimento, agli effetti della misura del trattamento di riposo, di tanti anni di servizio effettivo quanti ne occorrano ad essi per completare un quindicennio anteriore alla loro iscrizione alla Cassa.

     A tale effetto, come premio di riscatto, il sanitario deve assoggettarsi al pagamento, entro un decennio, del capitale corrispondente ai complessivi contributi, di cui ai precedenti articoli 5 e 6, con le quote mutue e gli interessi composti.

     Per i sanitari che alla data della loro iscrizione abbiano oltrepassato il 60° anno di età e i 25 di servizio, e si avvalgano della facoltà concessa con la prima parte del presente articolo, potrà essere liquidata la pensione dopo un quinquennio di iscrizione alla Cassa. In tale caso la pensione risultante dalla chiusura del conto individuale non potrà mai essere inferiore a quella dedotta mediante l'applicazione della tabella B, in base all'età del sanitario e a 20 anni di servizio costituiti dal quindicennio riscattato e dal quinquennio posteriore alla data di iscrizione, purché in questo ultimo periodo di 5 anni sia stato completato il pagamento del premio di riscatto.

 

     Articolo 43. Art. 15, legge 11 dicembre 1910, n. 855.

     Le riduzioni delle pensioni dei medici condotti, di cui all'articolo 28 della legge 14 luglio 1898, n. 335, sono soppresse agli effetti del disposto degli articoli 1 (numero 16 e 17) e 5 della legge 2 dicembre 1909, n. 744, con decorrenza dal 1° gennaio 1909.

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è inscritta per un decennio dal 1° luglio 1910 in un capitolo speciale: "Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari" l'annua somma di lire 250.000, per sopperire all'onere derivante alla Cassa medesima da quanto è disposto nel comma precedente.

 

     Articolo 44. Art. 2 e 3, legge 21 luglio 1910, n. 579.

     Gli inscritti alla Cassa di previdenza morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del 28 dicembre 1908, sono considerati morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni agli effetti della pensione privilegiata.

     La differenza fra gli assegni che saranno corrisposti in dipendenza della presente disposizione e quelli normali sarà corrisposta a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

 

     Articolo 45. Art. 14, legge 2 dicembre 1909, n. 744.

     Le disposizioni della legge 2 dicembre 1909, n. 744, comprese nel presente testo unico, hanno effetto dal 1° gennaio 1909; dalla stessa data saranno conferite anche le pensioni privilegiate a favore delle vedove e degli orfani dei sanitari di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1910, n. 579.

     Il Governo del Re provvederà alla formazione del regolamento, nel quale saranno anche disciplinate le norme per attribuire le quote relative alle soppresse categorie, di cui all'articolo 4 della legge 14 luglio 1898, n. 335, e per la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi resi dai sanitari nel periodo di transizione interceduto fra la pubblicazione della legge sanitaria 25 febbraio 1904, n. 57, ed i relativi regolamenti approvati con reali decreti 22 agosto 1904, n. 481, e 19 luglio 1906, n. 466.

 

 

 

Tabelle

 

TABELLA A

AMMONTARE DELLA PENSIONE VITALIZIA CORRISPONDENTE AD UNA LIRA DI CAPITALE ACCUMULATO A FAVORE DEI SANITARI ISCRITTI ALLA CASSA

 

     (Omissis).

 

 

TABELLA B

PENSIONI DA LIQUIDARSI A FAVORE DEI SANITARI INSCRITTI ALLA CASSA DI PREVIDENZA CALCOLATE IN BASE ALLA TAVOLA DI ELIMINAZIONE COMPLESSIVA DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (1881-92) E DEI PENSIONATI CIVILI E MILITARI (1885-94), A 200 LIRE DI CONTRIBUTO ED AL SAGGIO D'INTERESSE DEL 3,50%

 

     (Omissis).

 

 

PARTE QUARTA

TESTO UNICO DELLE LEGGI RIGUARDANTI

LA CASSA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE TECNICO

AGGIUNTO DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI DI FINANZA

 

     Articolo 1. Art. 5, legge 7 luglio 1902, n. 302; art. 1, regio decreto 18 gennaio 1903, n. 16; art. 9 e 10, legge 14 luglio 1907, n. 543; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543.

     Dal 1° gennaio 1903 è istituita una Cassa di previdenza a conti individuali, combinati con la mutualità, per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza.

     Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e possedere, ed ha sede in Roma. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa spettano al Direttore generale degli Istituti di previdenza.

     E' considerata come Amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali.

 

     Articolo 2. Art. 1, legge 18 giugno 1911, n. 543.

     Spetta alla Commissione di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici finanziari, il quale rendiconto, parificato dalla Corte dei conti, sarà presentato in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

 

     Articolo 3. Art. 6, legge 7 luglio 1902, n. 302; art. 2, regio decreto 18 gennaio 1903, n. 16; e art. 17, legge 14 luglio 1907, n. 543.

     Il contributo ordinario alla Cassa di previdenza, da parte degli impiegati tecnici indicati nell'articolo 1, è costituito dalle ritenute del 6 per cento operate e da operarsi sulle loro retribuzioni, con riserva però dei diritti dello Stato sulle ritenute per i debiti dei tecnici aggiunti catastali riguardo ai lavori da essi eseguiti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 235 del regolamento 20 gennaio 1898, n. 118, e dell'articolo 137 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76. La contabilità relativa sarà tenuta dal Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici).

     Il contributo dello Stato a favore della Cassa è stabilito nella misura del 6 per cento della retribuzione mensile liquidata a ciascuno degli impiegati inscritti alla Cassa medesima.

     L'ammontare di tale contributo sarà prelevato dai fondi stanziati nell'apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero delle finanze.

 

     Articolo 4.

     Le norme per il funzionamento della Cassa di previdenza sono stabilite con apposito regolamento, sentito il Consiglio di Stato e la Commissione tecnica permanente degli Istituti di previdenza. Il regolamento stesso determina i casi di decadenza del personale che vi è inscritto dalla compartecipazione al contributo dello Stato e ad ogni altro provento eventuale e dipendente dalla mutualità.

 

     Articolo 5. Art. 2, 3 e 7, legge 7 luglio 1902, n. 276; e art. 2, 3 e 6, legge 30 giugno 1908, n. 335.

     Le indennità liquidate dalla Cassa di previdenza non possono essere cedute, né pignorate o sequestrate se non nei casi stabiliti dalle leggi 7 luglio 1902, n. 276, e 30 giugno 1908, n. 335.

 

     Articolo 6. Art. 1, 2 e 3, legge 21 luglio 1910, n. 579.

     Gli inscritti alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici finanziari, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del 28 dicembre 1908, sono considerati morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni, agli effetti degli assegni privilegiati.

     La differenza tra gli assegni privilegiati che saranno corrisposti e quelli normali che spetterebbero agli iscritti, sarà corrisposta a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

 

 

PARTE QUINTA

TESTO UNICO DELLE LEGGI RIGUARDANTI

LA CASSA DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI A FAVORE

DEI SEGRETARI ED ALTRI IMPIEGATI DEI COMUNI,

DELLE PROVINCIE E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA

 

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E CONTRIBUTI

 

     Articolo 1. Articoli 1 e 40, legge 6 marzo 1904, n. 88; 1, 2, 6 e 7, legge 19 maggio 1907, n. 270; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543.

     Dal 1° gennaio 1904 è istituita una Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari comunali ed altri impiegati nominati dal Consiglio comunale agli uffici stabiliti per legge o per organico.

     Agli impiegati delle amministrazioni provinciali e alle amministrazioni stesse, nonché agli impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza e alle istituzioni stesse, sono estese, col 1° gennaio 1908, le disposizioni relative alla Cassa di previdenza predetta.

     Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione spettano al Direttore generale degli istituti di previdenza. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e di altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, è considerata come Amministrazione dello Stato.

     Il presente testo unico di legge non è applicabile agli insegnanti elementari, ai medici e a quelle altre categorie di personale, per le quali provvedono leggi speciali.

 

     Articolo 2. Art. 35, legge 6 marzo 1904, n. 88; e art. 1, legge 18 giugno 1911, n. 543.

     Spetta alla Commissione di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati dei comuni, delle provincie e delle opere pie, il quale, parificato dalla Corte dei conti, sarà presentato in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

 

     Articolo 3. Art. 2, legge 6 marzo 1904, n. 88; art. 3 e 5, legge 19 maggio 1907, n. 270.

     L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gl'impiegati dei comuni, che non hanno servizi anteriori al 1° gennaio 1904, nonché per gli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza entrati per la prima volta in servizio dal 1° gennaio 1908 in poi, con uno stipendio annuo eguale o superiore a lire 300, anche se corrisposto da più comuni o da più istituzioni pubbliche di beneficenza, salvo quanto è disposto negli articoli successivi 4, 5 e 7.

     L'iscrizione è facoltativa per gl'impiegati di cui al comma precedente, con servizi anteriori alle date anzidette, e per quelli i cui stipendi annuali, anche se corrisposti da più comuni o da più istituzioni pubbliche di beneficenza, non raggiungano la somma di lire 300. Questi ultimi però, iscrivendosi, debbono versare alla Cassa, oltre ai contributi personali, anche quelli propri dell'ente, che non si fosse volontariamente assunto tale onere.

 

     Articolo 4. Art. 3, legge 6 marzo 1904, n. 88; e art. 1 e 2, legge 19 maggio 1907, n. 270.

     L'iscrizione alla Cassa non è però obbligatoria per gli impiegati di nuova nomina dei comuni, presso i quali al 1° gennaio 1904 erano in vigore regolamenti speciali per le pensioni, finché tali regolamenti non siano abrogati.

     Tale disposizione è estesa agli impiegati di nuova nomina delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, presso le quali al 1° gennaio 1908 erano in vigore detti regolamenti.

     Gli enti hanno facoltà d'inscrivere alla cassa i propri impiegati di nomina anteriore all'abrogazione dei regolamenti speciali, rimanendo salva, a carico degli enti stessi, l'applicazione delle disposizioni o convenzioni più favorevoli agl'impiegati.

     Il regolamento determinerà le norme e le condizioni di tali iscrizioni.

 

     Articolo 5. Art. 3, legge 19 maggio 1907, n. 270.

     Le istituzioni pubbliche di beneficenza, le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente, dispongono di una rendita netta inferiore alle lire cinquemila, non sono obbligate a corrispondere né il contributo annuale di cui all'art. 11 né quello straordinario stabilito dall'art. 43.

     Gl'impiegati di dette istituzioni, quando vogliono iscriversi alla Cassa, debbono corrispondere, oltre al proprio, anche il contributo che farebbe carico all'istituzione pubblica di beneficenza.

 

     Articolo 6. Art. 4, legge 19 maggio 1907, n. 270.

     Le istituzioni pubbliche di beneficenza contemplate dall'articolo precedente non possono assumere l'onere di alcun contributo, se non sono autorizzate dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

     Tale autorizzazione è pure necessaria nel caso in cui, ai termini dell'ultima parte del capoverso del precedente art. 3, la iscrizione alla Cassa è facoltativa, qualunque sia l'ammontare della rendita delle istituzioni predette.

 

     Articolo 7. Art. 5, legge 19 maggio 1907, n. 270.

     Quando le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza si valgano di insegnanti elementari, medici, segretari ed impiegati comunali e di altre categorie di personale, per le quali provvedono leggi speciali in riguardo alla pensione, sono esonerate da ogni contributo.

     I funzionari anzidetti possono iscriversi alla Cassa di previdenza nella loro qualità di impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza, corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'ente.

 

     Articolo 8. Art. 2, legge 6 marzo 1904, n. 88; art. 1 e 2, legge 19 maggio 1907, n. 270; art. 1, n. 5, regio decreto 27 febbraio 1908, n. 208.

     L'iscrizione a carico dell'ente o dell'impiegato è irrevocabile, salvo per le istituzioni pubbliche di beneficenza i casi in cui l'ente perda il carattere di istituzione di beneficenza o la sua rendita netta sia inferiore alle lire cinquemila.

     Nel primo caso gl'impiegati cessano di essere iscritti alla Cassa ed hanno diritto al rimborso dei contributi personali, coi relativi interessi, accreditati nel conto individuale.

     Nel secondo caso gl'impiegati stessi possono rimanere iscritti alla Cassa mediante il pagamento dei contributi propri e di quelli dell'ente, oppure ottenere il rimborso dei contributi personali, coi relativi interessi, accreditati nel conto individuale.

 

     Articolo 9. Art. 4, legge 6 marzo 1904, n. 88; e art. 1 e 2, legge 19 maggio 1907, n. 270.

     Il patrimonio della Cassa è costituito:

     a) dai contributi ordinari e straordinari degli impiegati;

     b) dai contributi ordinari e straordinari degli enti;

     c) dalla ritenuta sulle pensioni;

     d) dai depositi volontari;

     e) dalla tassa di cui all'art. 2, n. 6, della legge sui segretari ed altri impiegati comunali, in data 7 maggio 1902, n. 144;

      f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

     g) dagli interessi accumulati sui proventi indicati sotto le lettere precedenti.

 

     Articolo 10. Art. 5, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     Il contributo annuale a carico degli impiegati iscritti alla Cassa è fissato nella misura del 6 per cento sui relativi stipendi e viene corrisposto mediante ritenuta all'atto del loro pagamento rateale.

     Nei casi di aumento di stipendio, l'impiegato è assoggettato ad una ritenuta straordinaria in ragione del 25 per cento sull'aumento stesso.

     La riscossione di questa ritenuta straordinaria si effettua in rate uguali nei primi dodici mesi.

 

     Articolo 11. Art. 6, legge 6 marzo 1904, n. 88; e art. 1 e 2, legge 19 maggio 1907, n. 270.

     Il contributo annuale a carico degli enti è fissato nella misura del 6 per cento sugli stipendi corrispondenti ai posti stabiliti per legge o per organico.

     Quando i posti siano vacanti, gli enti sono tenuti a versare alla Cassa, oltre il contributo, di cui al comma precedente, anche quello dell'impiegato prescritto dall'art. 10.

 

     Articolo 12. Art. 7, legge 6 marzo 1904, n. 88; e art. 2, legge 19 maggio 1907, n. 270.

     In caso di servizio prestato da un impiegato simultaneamente presso più comuni o più istituzioni pubbliche di beneficenza, il contributo ordinario stabilito dagli articoli 10 e 11, nonché i contributi straordinari di cui agli articoli 41, 42 e 43, tanto per gli impiegati che per gli enti, è ripartito in ragione degli stipendi corrisposti all'impiegato medesimo.

 

     Articolo 13. Art. 8, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     Gli impiegati o altri a loro favore possono fare depositi volontari da accreditarsi a parte nei singoli conti individuali.

     Il capitale formato coi depositi volontari dell'impiegato è consegnato al titolare ovvero agli eredi legittimi o testamentari all'atto della cessazione del servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi, il capitale stesso è devoluto al fondo degli utili della Cassa di previdenza. Tali depositi non possono mai eccedere per ogni anno il quarto dello stipendio; solo in caso di riammissione in servizio l'impiegato ha la facoltà di versare alla Cassa, come deposito volontario, il capitale precedentemente riscosso a titolo d'indennità, allo scopo di cumulare, agli effetti della pensione, i due periodi di servizio.

     I depositanti, ai quali venga conferita una pensione, possono chiedere che il capitale costituito coi depositi volontari personali sia trasformato in rendita vitalizia da aggiungersi alla pensione.

     Il capitale, formato coi depositi volontari fatti da altri, è liquidato a favore dell'impiegato o della sua vedova o dei suoi orfani all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque la durata del servizio prestato. Quando la durata sia superiore a 25 anni, il capitale stesso viene trasformato in assegno vitalizio a supplemento della pensione quando non vi sia disposizione contraria da parte del depositante.

 

     Articolo 14. Art. 9, legge 6 marzo 1904, n. 88; e art. 8, regio decreto 27 febbraio 1908, n. 208.

     Le Prefetture devono compilare ogni anno, nel mese di febbraio, gli elenchi dei contributi a carico degli enti e dei rispettivi impiegati, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa per i comuni e per le amministrazioni provinciali e dalla Commissione provinciale di beneficenza e di assistenza pubblica per le istituzioni pubbliche di beneficenza.

     Durante l'anno possono compilarsi elenchi e ruoli suppletivi per il versamento dei contributi spettanti alla Cassa; come pure mediante appositi elenchi e corrispondenti ruoli suppletivi, si provvede al versamento dei depositi volontari.

     Un estratto dell'elenco è trasmesso ai singoli enti. I ruoli generali e i ruoli suppletivi sono rimessi alla regia Tesoreria provinciale per la riscossione.

     Contro i risultati dell'elenco è ammesso il ricorso in via gerarchica entro trenta giorni tanto per gli enti quanto per gl'impiegati. Il termine decorre per gli enti dal giorno in cui l'estratto dell'elenco è ad essi pervenuto, e per gli impiegati dal giorno della comunicazione ad essi fatta dall'amministrazione relativa.

     I contributi e le ritenute, nella misura complessiva stabilita dal presente testo unico, sono pagati direttamente dagli enti, salvo il diritto di rivalsa sugli stipendi per le quote a carico degl'impiegati iscritti alla Cassa.

     Gli enti devono versare nella Tesoreria provinciale dello Stato l'importo dell'elenco principale una volta all'anno, nel mese di settembre, e quello degli elenchi suppletivi nei termini stabiliti dal regolamento.

 

     Articolo 15. Art. 10, legge 6 marzo 1904, n. 88; art. 6, legge 19 maggio 1907, n. 270; e art. 11, regio decreto 27 febbraio 1908, n. 208.

     Se l'amministrazione del comune o della provincia non abbia eseguito nei termini di cui all'articolo precedente il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale o il ricevitore provinciale, dietro ordine dell'Intendente di finanza, ne ritiene l'ammontare nel versamento della prima rata bimestrale successiva della sovrimposta comunale o provinciale, o, in difetto di questa, della prima rata degli altri proventi comunali o provinciali, la cui riscossione sia affidata all'esattore o al ricevitore predetti.

     Analogamente se l'amministrazione dell'istituzione pubblica di beneficenza non abbia eseguito nei termini suindicati il pagamento delle somme dovute alla Cassa, l'esattore comunale, od il tesoriere o cassiere speciale ne ritiene l'ammontare sulla prima rata successiva delle rendite della istituzione stessa, la cui riscossione sia ad esso affidata.

     La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore comunale, il ricevitore provinciale ed il tesoriere o cassiere speciale dal predetto obbligo. In tale caso essi devono anticipare le somme necessarie e ne percepiscono, a carico dell'ente, l'interesse al saggio legale della data dei pagamenti.

     Se l'esattore, il ricevitore e il tesoriere speciale non eseguiscono l'ordine di ritenuta o ritardano il versamento, si applicano le disposizioni dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette, e si può procedere contro di loro all'esecuzione per mezzo dell'Intendenza di finanza.

     Le multe a carico degli esattori, dei ricevitori e dei tesorieri speciali vanno a beneficio della Cassa.

     Se l'esattoria comunale, la ricevitoria provinciale e la tesoreria speciale dell'istituzione di beneficenza sono sprovviste di titolare, oppure se l'esattore, il ricevitore e il tesoriere speciale, non avendo in riscossione rendite dell'ente libere da vincoli e in misura sufficiente perchè possa aver luogo il procedimento privilegiato di cui sopra, non hanno l'obbligo di anticipare le somme dovute alla Cassa, la Delegazione del tesoro dispone che sulle somme dovute dall'ente sia liquidato l'interesse di mora nella misura legale dal giorno della scadenza a quella del pagamento.

     Le disposizioni di questo articolo e del precedente sono applicabili anche agli esattori comunali nominati anteriormente al 1° gennaio 1904 e, ai ricevitori provinciali ed ai tesorieri o cassieri speciali delle istituzioni pubbliche di beneficenza nominati anteriormente al 1° gennaio 1908.

     Quando sia stata esperita la procedura privilegiata senza aver potuto ottenere il pagamento dei contributi spettanti alla Cassa, il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza potrà dichiarare decadute le istituzioni pubbliche di beneficenza e i rispettivi impiegati dai benefici della Cassa di previdenza.

     In tal caso gli impiegati avranno diritto al rimborso dei contributi personali coi relativi interessi, accreditati nel conto individuale, oppure rimanere inscritti alla Cassa pagando, oltre i propri, anche i contributi dell'ente.

     Le istituzioni pubbliche di beneficenza che hanno un tesoriere o cassiere speciale, alla scadenza degli attuali contratti, stabiliranno nei nuovi capitolati, da stipularsi coi tesorieri o cassieri, la clausola di decadenza per il caso di mancato versamento dei contributi alla Cassa di previdenza.

 

     Articolo 16. Art. 11, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     Sono esenti da ritenuta le pensioni delle vedove e degli orfani; quelle degli impiegati, se eccedono lire 300, vanno sottoposte alla ritenuta dell'1 per cento e del 2 per cento le quote superiori a lire 100.

     In nessun caso però le pensioni al netto dell'1 per cento possono discendere sotto le lire 300.

 

     Articolo 17. Art. 12, legge 6 marzo 1904, n. 88; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543.

     La Cassa depositi e prestiti, per conto della Direzione generale degli Istituti di previdenza rappresentante della Cassa di previdenza, riscuote le entrate previste nell'articolo 9 per collocarle in impiego fruttifero a favore dell'Istituto.

     I beni immobili o mobili infruttiferi, che per donazione, legato o qualsiasi altro titolo pervengano alla Cassa di previdenza, sono alienati e convertiti in denaro per essere collocati in impiego infruttifero, in conformità della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

     I fondi sono impiegati nel più breve tempo possibile e nel migliore interesse della Cassa di previdenza, conformemente a quanto si pratica per gli altri Istituti amministrati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

 

     Articolo 18. Art. 13, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     Per ciascun iscritto viene istituito un conto individuale formato dal 10 per cento sugli stipendi, annualmente capitalizzato al saggio medio di investimento dei capitali della Cassa di previdenza, in misura però non superiore al 3.50 per cento.

     I depositi volontari, indicati dall'articolo 13, sono capitalizzati annualmente al saggio medio anzidetto, anche se superiori al 3.50 per cento.

     Il fondo di riversibilità viene formato mediante il 2 per cento sugli stipendi corrispondenti ai posti stabiliti per legge o per organico.

 

     Articolo 19. Art. 14, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     La mutualità viene esercitata mediante uno speciale fondo degli utili.

     Costituiscono questo fondo, dopo aver prelevato l'ammontare delle spese di amministrazione, le eccedenze che si verifichino per interessi superiori al 3.50 per cento nell'impiego dei capitali; per conferimento d'indennità o di pensione, il cui valore capitale sia inferiore a quello accreditato nel conto individuale; per morte in servizio degl'impiegati senza moglie e senza figli; per abbandono del servizio; nonché le somme provenienti dalla ritenuta straordinaria di cui all'articolo 10, dalla ritenuta sulle pensioni, dai legati, dalle elargizioni, e, in generale da quelle somme che non debbono essere accreditate né ai conti individuali, né al fondo di riversibilità.

 

     Articolo 20. Art. 15, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     Il fondo degli utili, salvo il disposto dell'articolo 29, è ripartito per la prima volta alla fine del primo decennio decorrente dal 1° gennaio 1904 e successivamente di anno in anno nel fondo di invalidità e nella riserva di garanzia.

 

     Articolo 21. Art. 16, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     La quota del fondo d'invalidità spettante all'impiegato che si trovi nelle condizioni previste all'articolo 26 è assegnata in aumento del capitale accumulato nel conto individuale, e il capitale complessivo è trasformato in assegno vitalizio.

 

     Articolo 22. Art. 17, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     Le norme per la distribuzione del fondo degli utili nella riserva di garanzia e nel fondo d'invalidità e le norme per la distribuzione del fondo d'invalidità a favore degl'iscritti, saranno stabilite su proposta della Commissione tecnica di cui all'articolo 40, con decreto reale promosso dal Ministro del tesoro, d'accordo col Ministro dell'interno.

     Le eventuali eccedenze del fondo d'invalidità restano acquisite al fondo stesso.

 

     Articolo 23. Art. 18, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     Il capitale corrispondente a ciascuna pensione liquidata si versa all'atto della liquidazione dell'assegno di riposo nel fondo delle pensioni.

     Nello stesso fondo sono versati anche i capitali corrispondenti alle pensioni liquidate a favore delle vedove e degli orfani, ai sensi dell'articolo 29.

 

TITOLO II

PENSIONI E INDENNITA'

 

     Articolo 24. Art. 19, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     Ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione l'impiegato:

     a) che abbia compiuto 40 anni di servizio, ovvero 65 anni di età con 25 anni di servizio;

     b) che, dopo 25 anni di servizio, sia divenuto per infermità inabile a continuarlo o a riassumerlo;

     c) che, dopo 25 anni di servizio, sia dispensato dall'impiego o cessi dal servizio per soppressione di posto.

 

     Articolo 25. Art. 20, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     La pensione è liquidata trasformando in assegno il capitale accreditato nel conto individuale dell'impiegato alla data del suo collocamento a riposo, aumentato eventualmente della quota parte del fondo di invalidità, nonché del capitale costituito dai depositi volontari fatti da altri a favore dell'impiegato, e, a richiesta dell'interessato, del capitale costituito mediante i depositi volontari personali.

     La trasformazione si eseguisce in base ad apposita tabella proposta dalla Commissione tecnica, al termine del primo decennio e da approvarsi con regio decreto nei modi stabiliti dall'articolo 22.

     La pensione stessa, astrazione fatta dall'aumento per la conversione in assegno vitalizio dei depositi volontari, non può mai eccedere i nove decimi della media degli stipendi goduti dall'impiegato durante gli ultimi tre anni di servizio.

     Se la pensione annuale risulta minore di lire 180, l'impiegato ha facoltà di chiedere che gli sia conferito, in luogo della pensione, il capitale corrispondente.

 

     Articolo 26. Art. 21, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     Il capitale corrispondente alla pensione liquidata a favore dell'impiegato collocato a riposo in base al disposto delle lettere b) e c) dell'articolo 24, purché la dispensa non sia avvenuta per ragioni disciplinari, prima di essere trasformato in assegno vitalizio, è aumentato di una quota del fondo d'invalidità nei modi stabiliti dall'articolo 22.

     Questa disposizione è pure applicabile all'impiegato che, contando almeno 65 anni d'età e 25 di servizio, si trovi anche nelle condizioni d'invalidità.

 

     Articolo 27. Art. 22, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     Ha diritto ad una indennità per una sola volta:

     a) l'impiegato che, avendo servito meno di 25 anni, sia divenuto inabile a continuare il servizio per ferite riportate o per infermità contratte, a cagione delle sue funzioni;

     b) l'impiegato che avendo servito più di 10 anni e meno di 25 anni, sia divenuto inabile a continuare il servizio per infermità contratte per cause diverse da quelle indicate alla lettera precedente;

     c) l'impiegato che, avendo servito meno di 25 anni, sia dispensato dall'impiego o cessi dal servizio per soppressione di posto.

     L'indennità dovuta all'impiegato di cui alla lettera a), è uguale all'intero capitale accreditato nel suo conto individuale; quella spettante all'impiegato, di cui alla lettera b), è uguale ai due terzi del capitale stesso, e quella dovuta all'impiegato di cui alla lettera c), è uguale ai due terzi del capitale accreditato nel conto individuale, se abbia servito più di 10 anni, e alla metà in caso contrario.

 

     Articolo 28. Art. 23, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     L'inabilità fisica dell'impiegato è accertata da visita medica collegiale e con le norme determinate nel regolamento.

     La spesa della visita medica è a carico di chi la chiede.

 

     Articolo 29. Art. 24, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     Quando contro la vedova di un impiegato non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale per sua colpa, spetta ad essa, o, in sua mancanza, agli orfani minorenni una indennità od una pensione per l'avvenuta morte del marito, purché il matrimonio sia stato contratto almeno un anno prima della cessazione del servizio, ovvero sia nata prole, benchè postuma, di matrimonio più recente. Le norme sono le seguenti:

     a) se l'impiegato è morto con meno di 25 anni e con più di 10 anni di servizio un'indennità nella misura della metà del capitale accumulato nel conto individuale, ai sensi della prima parte dell'articolo 18;

     b) se l'impiegato è morto con 25 o più anni di servizio, una pensione corrispondente ai due terzi del capitale accreditato nel conto individuale;

     c) se l'impiegato è morto per una delle cause di cui alla lettera a) dell'articolo 27, avendo meno di 25 anni di servizio, un'indennità costituita dall'intero capitale accumulato nel conto individuale; avendo 25 o più anni di servizio, una pensione corrispondente al capitale anzidetto.

     Alla vedova del pensionato, la quale si trovi nelle condizioni di cui alla prima parte del presente articolo, e, in mancanza di essa, agli orfani minorenni, viene liquidata una pensione nella misura dei due quinti di quella goduta dal marito o dal padre. Al capitale corrispondente provvede il fondo di riversibilità eventualmente integrato dal fondo degli utili.

     La vedova che passa a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale è devoluta a beneficio degli orfani.

     La pensione a favore degli orfani cessa col raggiungimento dell'età maggiore, e per le orfane durante la minore età quando contraggono matrimonio.

     Saranno determinate col regolamento le norme e la misura secondo le quali l'indennità o la pensione si deve tra la vedova e i figli quando questi per qualsiasi legittimo motivo non abitassero con essa.

     La trasformazione in pensione dei capitali di cui alle precedenti lettere b) e c), è fatta secondo le norme da stabilirsi col regolamento e in base alle tabelle che verranno proposte dalla Commissione tecnica alla fine del primo decennio di vita dell'Istituto, e approvate nei modi stabiliti dall'art. 22.

     Se la pensione della vedova e degli orfani risulti inferiore a lire 100, viene pagato in una sola volta il capitale corrispondente.

 

     Articolo 30. Art. 25, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     Il servizio utile per il conseguimento della pensione o della indennità, a partire dalla prima nomina regolare dell'impiegato comunale, assunto in servizio dopo il 1° gennaio 1904, e dell'impiegato delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, assunto in servizio dopo il 1° gennaio 1908, è quello al quale corrisponde il pagamento dei contributi eseguito da qualsiasi ente.

     E' pure calcolato utile il servizio militare che l'impiegato presti senza diritto a pensione dello Stato posteriormente alle date anzidette, purché paghi il contributo proprio e quello dell'ente, per il tempo della permanenza sotto le armi.

     Agli effetti del raggiungimento del diritto a collocamento a riposo, ogni campagna di guerra, riconosciuta per legge, è considerata come un anno di servizio.

     Nessun conferimento di assegno di riposo potrà essere fatto all'impiegato che non abbia contribuito alla Cassa almeno per 10 anni, né alle vedove e orfani, eccezione fatta per i casi indicati alle lettere a) e c) dell'articolo 27 e dell'art. 34.

     Nella determinazione degli anni di età e di servizio utile per il conseguimento della pensione, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero, in caso diverso non è calcolato.

 

     Articolo 31. Art. 26, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     Il diritto a conseguire la pensione o l'indennità, e il godimento della pensione già conseguita si perde dall'impiegato:

     1) per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

     2) per condanna a qualunque pena per reati di peculato, corruzione o concussione. Il diritto perduto viene reintegrato nei casi di riabilitazione, a cominciare dalla data del relativo decreto.

 

     Articolo 32. Art. 27, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     L'esercizio del diritto a conseguire o a godere la pensione, o a conseguire l'indennità, rimane sospeso nel caso di condanna, che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici fino a che non sia intieramente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la condanna non sia estinta.

 

     Articolo 33. Art. 28, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     Nei casi di perdita o di sospensione del diritto a conseguire o a godere la pensione o del diritto a conseguire l'indennità, per effetto di condanna penale, al coniuge ed alla prole si liquida la pensione o l'indennità a cui avrebbero avuto diritto, se l'impiegato fosse morto il giorno in cui la condanna divenne irrevocabile.

     Qualora l'impiegato venga a riacquistare il diritto al conseguimento dell'indennità o della pensione già conseguita, se al coniuge o alla prole erasi liquidata l'indennità, ne viene detratto l'ammontare da quella da pagarsi all'impiegato stesso; se erasi liquidata la pensione, questa cessa immediatamente.

 

     Articolo 34. Art. 29, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     Il periodo di anni di servizio necessari per l'ammissione al godimento della pensione o dell'indennità da conferirsi all'impiegato iscritto alla Cassa, e rispettivamente alla sua vedova o ai suoi orfani, si computa tenendo conto anche del servizio prestato presso gli enti provvisti di regolamenti speciali al 1° gennaio 1904, per i comuni, e al 1° gennaio 1908, per le amministrazioni provinciali e per le istituzioni pubbliche di beneficenza, quando non sia stato anteriormente liquidato alcun assegno d'indennità o di pensione per tale servizio.

     La pensione o l'indennità è in tal caso liquidata ai termini del presente testo unico di legge, e ripartita a carico della Cassa di previdenza e degli enti con regolamento speciale per le pensioni in ragione della somma totale degli stipendi che gli enti iscritti e quelli non iscritti alla Cassa abbiano corrisposto all'impiegato.

     Il pagamento dell'intera pensione o dell'indennità è sempre fatto direttamente dalla Cassa, la quale si rivale sugli enti della quota messa a loro carico, con quella medesima procedura che è stabilita per l'esazione dei contributi.

 

     Articolo 35. Art. 30, legge 6 marzo 1904, n. 88; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543.

     Le istanze per l'ammissione degli impiegati al conseguimento della pensione o dell'indennità devono essere presentate al Prefetto, il quale le trasmette alla Amministrazione della Cassa di previdenza, regolarmente istruite.

     Le pensioni e le indennità sono liquidate dalla Amministrazione predetta, e deliberate dal Consiglio permanente di amministrazione, del quale fa parte il Direttore generale degli Istituti di previdenza.

     Gl'impiegati, le loro vedove e i loro orfani se lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui potrebbe incominciare il godimento della pensione rispettiva, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non sono ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli. I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

 

     Articolo 36. Art. 31, legge 6 marzo 1904, n. 88; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543.

     Entro 90 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza gl'interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni riunite, la quale provvede con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

     Lo stesso diritto di ricorrere compete alla Amministrazione della Cassa di previdenza.

 

     Articolo 37. Art. 32, legge 6 marzo 1904, n. 88; legge 7 luglio 1902, n. 276; e legge 30 giugno 1908, n. 335.

     Finché le deliberazioni del Consiglio permanente della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza non siano divenute definitive o per decorrenza di termini o per dichiarazione delle parti interessate o per decisione della Corte dei conti, la Cassa di previdenza pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'impiegato, al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e per la Cassa, alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risultasse inferiore a quella liquidata precedentemente.

     Le indennità non sono pagate che dopo divenute definitive le corrispondenti liquidazioni.

     Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa lo stipendio.

     Le pensioni, gli arretrati di esse e le indennità liquidate non possono essere cedute, pignorate o sequestrate, eccettuati i casi contemplati dalle leggi 7 luglio 1902, n. 276, e 30 giugno 1908, n. 335.

     Le pensioni sono pagate a mesi maturati, secondo le norme stabilite per i pensionati dello Stato.

     Le rate di pensioni non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

 

     Articolo 38. Art. 33, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     La Cassa di previdenza può corrispondere agli impiegati, alla vedova e agli orfani aventi diritto alla pensione, nell'intervallo di tempo occorrente alla liquidazione, un acconto mensile da imputarsi sull'assegno vitalizio definitivo che sarà loro dovuto.

     L'acconto non può eccedere i due terzi dell'importo della pensione presumibilmente dovuta.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

 

     Articolo 39. Art. 34, legge 6 marzo 1904, n. 88; e art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431.

     L'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza raccoglie annualmente le osservazioni statistiche sugl'impiegati in servizio, sui pensionati e sulle famiglie rispettive ed eseguisce ogni 5 anni il bilancio tecnico del fondo d'invalidità, nonché di quelli della riversibilità e delle pensioni liquidate dalla Cassa di previdenza.

 

     Articolo 40. Art. 35, legge 6 marzo 1904, n. 88; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 513.

     Una Commissione tecnica per gl'Istituti di previdenza, composta almeno di due rappresentanti ciascuna delle due Camere legislative e di due funzionari della Direzione generale degli Istituti di previdenza, oltre ad esercitare le attribuzioni ad essa affidate col presente testo unico di legge, esamina i programmi dei bilanci tecnici, quelli delle statistiche degl'inscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone ai Ministri competenti le opportune variazioni alle disposizioni della medesima. Tali variazioni non possono mai diminuire le pensioni in corso di godimento.

     Fanno parte della Commissione tecnica anche un funzionario di ciascuno dei Ministeri dai quali dipendono le classi degl'iscritti e due degli iscritti medesimi scelti con le norme determinate dal regolamento. Gli uni e gli altri intervengono e hanno voto deliberativo nelle adunanze della Commissione in cui si tratti dell'Istituto nell'interesse del quale furono nominati.

     Possono essere chiamati a far parte della Commissione tecnica altri che, per ragione di pubblico ufficio, specialmente si occupino di Istituti di previdenza, in numero non maggiore di quattro.

 

     Articolo 41. Art. 36, legge 6 marzo 1904, n. 88; art. 2, legge 29 giugno 1905, n. 333; art. 4, regio decreto 27 febbraio 1908, n. 208 e art. 13, legge 11 dicembre 1910, n. 855.

     E' riconosciuto utile per la liquidazione della pensione il periodo di servizio, non superiore ai quindici anni, prestato anteriormente al 1° gennaio 1904 o al 1° gennaio 1908, dall'impiegato per il quale l'iscrizione alla Cassa è facoltativa giusta il disposto dell'art. 3, purché esso versi il contributo straordinario di cui al secondo comma dell'articolo seguente.

     Il termine perentorio per chiedere il detto riconoscimento è fissato col 30 giugno 1911.

     I contributi personali non pagati dai segretari ed altri impiegati comunali possono essere versati, con i rispettivi interessi composti al saggio legale, in rate annuali nel triennio 1911-1913.

     I contributi personali non pagati dagli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere versati, con i rispettivi interessi composti al saggio legale, in rate annuali nel settennio 1911-1917.

     Per gli impiegati comunali, che non si trovavano in servizio al 1° gennaio 1904 e per quelli alla dipendenza di comuni, presso i quali a quella data erano in vigore regolamenti speciali per le pensioni che non abbiano potuto esercitare la facoltà di cui sopra entro il termine stabilito, questo scade dopo un anno dalla data della loro assunzione in servizio presso comuni sprovvisti dei regolamenti predetti. Da questa data decorre il decennio per il pagamento del contributo relativo agli anni riscattabili.

     Per gli impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, che non si trovavano in servizio al 1° gennaio 1908 e per quelli alla dipendenza di amministrazioni provinciali o di istituzioni pubbliche di beneficenza, o di comuni, presso i quali alla data anzidetta erano in vigore regolamenti speciali per le pensioni, che non abbiano potuto esercitare la facoltà di cui sopra entro il termine stesso, questo scadrà dopo due anni dalla data della loro assunzione in servizio presso enti sprovvisti dei regolamenti predetti.

     Da questa data decorre il decennio per il pagamento del contributo relativo agli anni riscattabili.

 

     Articolo 42. Art. 37, legge 6 marzo 1904, n. 88; e art. 6 e 7, regio decreto 27 febbraio 1908, n. 208.

     L'impiegato comunale che si inscriverà alla Cassa nel primo quindicennio dalla promulgazione della legge 6 marzo 1904, n. 88, e l'impiegato delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza che si inscriverà entro il primo quindicennio dal 1° gennaio 1908, saranno assoggettati al contributo straordinario del 2 per cento sullo stipendio per dieci anni consecutivi.

     Per l'impiegato che si valga della facoltà concessa con l'articolo precedente, detto contributo straordinario è elevato al 6 per cento per tanti anni quanti sono quelli che si vogliono riscattare.

     E' invece dovuto nella misura del 12 per cento per il riscatto dei servizi prestati presso istituzioni pubbliche di beneficenza che, pur non avendo regolamenti speciali per le pensioni, non corrispondono i contributi propri per tutti i posti iscrivibili alla Cassa.

     L'importo complessivo dei contributi straordinari 6 oppure 12 per cento può anche essere versato alla Cassa ratealmente nei primi dieci anni a partire dal 1° gennaio 1904 per gl'impiegati comunali e dal 1° gennaio 1908, per quelli delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

     Il contributo 6 per cento nella misura di 5 sesti è accreditato all'impiegato nel rispettivo conto individuale; il sesto rimanente è accreditato al fondo di riversibilità.

     Il contributo del 12 per cento è accreditato per 5 dodicesimi nel conto individuale, per un dodicesimo nel fondo di riversibilità ed i rimanenti 6 dodicesimi nel fondo dei riscatti.

 

     Articolo 43. Art. 38, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     Per il riconoscimento di cui all'articolo 41 gli enti corrispondono alla Cassa con le stesse norme stabilite per il contributo ordinario, durante i primi quindici anni dal 1° gennaio 1904 per i comuni e dal 1° gennaio 1908 per le amministrazioni provinciali e per le istituzioni pubbliche di beneficenza, un contributo straordinario del 2 per cento sugli stipendi corrispondenti alle date medesime ai posti stabiliti per legge o per organico.

     Tale contributo è separatamente capitalizzato nel fondo dei riscatti, per essere distribuito alla fine del primo decennio e successivamente di anno in anno sino al quindicesimo, nei singoli conti individuali a favore degl'impiegati che si valgono della facoltà concessa dall'art. 41. La distribuzione è fatta proporzionatamente alle somme accumulate nei conti stessi coi cinque sesti del contributo straordinario personale di cui all'articolo precedente, e in misura che non ecceda tali somme.

     Nel fondo dei riscatti è anche versato il contributo straordinario del 2 per cento sugli stipendi degl'impiegati che non si valgano della facoltà concessa dall'art. 41, non che di quelli che entreranno in servizio dopo il 1° gennaio 1904, o dopo il 1° gennaio 1908, e di coloro che hanno compiuto il versamento relativo al periodo di riscatto prima della scadenza del decennio.

     Esaurito il periodo di funzionamento del fondo dei riscatti, le somme in esso eventualmente rimaste, come pure le entrate annuali di cui al comma precedente, saranno versate nel fondo di riversibilità.

 

     Articolo 44. Art. 39, legge 6 marzo 1904, n. 88.

     I conferimenti e le liquidazioni delle pensioni e delle indennità incominceranno col 1° gennaio 1914 per gl'impiegati comunali, e col 1° gennaio 1918 per gl'impiegati delle amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

     Per gl'impiegati che si saranno valsi della facoltà concessa dall'articolo 41, oltre il periodo di servizio non superiore ai quindici anni prestato anteriormente al 1° gennaio 1904 ovvero al 1° gennaio 1908, e reso utile alla liquidazione degli assegni di riposo, sarà tenuto conto anche del maggior numero di anni di servizio anteriori a quelli riscattati per calcolare il tempo necessario a conseguire il diritto alla pensione.

     Detto servizio anteriore oltre a quello riscattato sarà pure ritenuto utile per la pensione, se prestato presso enti, che al 1° gennaio 1904, per i comuni, o al 1° gennaio 1908 per le amministrazioni provinciali e per le istituzioni pubbliche di beneficenza, avevano regolamenti speciali per il conferimento di assegni di riposo, purché per tale periodo non abbiano conseguito pensione o indennità dagli enti medesimi.

 

     Articolo 45. Art. 2 e 3, legge 21 luglio 1910, n. 5793.

     Gli inscritti alla Cassa di previdenza, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del 28 dicembre 1908, sono considerati morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni agli effetti della pensione privilegiata.

     Gli assegni conferiti in dipendenza del precedente comma saranno corrisposti a carico del Ministero del tesoro.

 

PARTE SESTA

TESTO UNICO DELLE LEGGI RIGUARDANTI

LA CASSA DI PREVIDENZA

PER LE PENSIONI AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI

 

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E CONTRIBUTI

 

     Articolo 1. Art. 1, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543.

     E' istituita una Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.

     Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ed ha sede in Roma. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione spettano al Direttore generale degli Istituti di previdenza.

     E' considerata come amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali.

     Sono a suo carico le spese di amministrazione.

 

     Articolo 2. Art. 1, legge 18 gennaio 1911, n. 543.

     Spetta alla Commissione di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, il quale, parificato dalla Corte dei conti, sarà presentato in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

 

     Articolo 3. Art. 2, legge 12 dicembre 1907, n. 754.

     L'iscrizione alla Cassa di previdenza è obbligatoria per tutti gli ufficiali giudiziari entrati o che entreranno in servizio dopo la promulgazione della legge 12 dicembre 1907, n. 754; è facoltativa per quelli già in servizio prima di questa data, che ne hanno fatto domanda entro un anno dal giorno che andrà in vigore la legge stessa.

 

     Articolo 4. Art. 3, legge 12 dicembre 1907, n. 754; e art. 17, legge 19 marzo 1911, n. 201.

     Le attività della Cassa sono costituite:

     a) dal contributo annuo degli iscritti, nella misura del 6 per cento dei proventi da essi percepiti per atti di ufficio di qualunque specie e delle indennità eventualmente pagate dallo Stato per raggiungere i minimi garantiti per le varie categorie di ufficiali giudiziari;

     b) dal contributo ordinario annuo dello Stato in misura eguale al totale dei contributi versati dagli ufficiali giudiziari, di cui al precedente alinea a);

     c) dal contributo straordinario dello Stato da versarsi annualmente alla Cassa, quale premio di riscatto a favore degli ufficiali giudiziari ammessi alla inscrizione facoltativa nei limiti stabiliti dall'articolo 26;

     d) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

     e) dagli interessi composti dei capitali formati con le entrate precedenti.

 

     Articolo 5. Art. 4, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 17, legge 19 marzo 1911, n. 201; e art. 1, 8 e 9, legge 2 luglio 1912, n. 675.

     A partire dal 1° luglio 1912 i contributi personali degli ufficiali giudiziari alla Cassa di previdenza saranno prelevati:

     a) dai cancellieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti sui depositi fatti dalle parti o dai loro procuratori od avvocati, in conformità degli articoli 248, 269, 275 e 280 della tariffa civile di cui nella legge 19 marzo 1911, n. 201, e dell'articolo 8 della legge 2 luglio 1912, n. 675, per diritti di chiamata spettanti agli ufficiali giudiziari e resi disponibili;

     b) dai ricevitori del registro sui proventi spettanti agli ufficiali giudiziari sulle spese di giustizia ricuperate e sulle indennità supplementari ad essi pagate dallo Stato per raggiungere i minimi garantiti per le varie categorie.

     Ove le somme prelevate sui diritti di chiamata, sui proventi per spese di giustizia ricuperate e sulle indennità supplementari fossero insufficienti o manchevoli, gli ufficiali giudiziari dovranno versare al cancelliere la differenza od anche l'intera quota del loro contributo personale.

     In caso di mancato versamento, dopo la diffida con l'assegnazione di congruo termine, l'ufficiale giudiziario in stato di morosità potrà essere ammonito e ripreso disciplinarmente e, persistendo o ricadendo abitualmente in stato di morosità, potrà essere tramutato ad altra sede o venire sospeso dalle funzioni.

     I pretori ed i rappresentanti del Pubblico Ministero dovranno vigilare acciò gli ufficiali giudiziari adempiano al loro obbligo ed applicare o promuovere i provvedimenti amministrativi o disciplinari che siano del caso.

     Con regolamento saranno determinati la misura, i termini e le altre norme per i prelievi ed i versamenti anzidetti.

     I contributi ordinari e straordinari dello Stato di cui agli alinea b) e c) dell'articolo precedente, saranno prelevati dai fondi stanziati in bilancio per le spese di giustizia.

 

     Articolo 6. Art. 5, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543.

     La Cassa depositi e prestiti, per conto della Direzione generale degli Istituti di previdenza rappresentante e amministratrice della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, collocherà in impiego fruttifero a favore di questa tutte le attività indicate nell'articolo 4.

     I beni immobili o mobili infruttiferi, che pervengano alla Cassa di previdenza per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, saranno alienati e convertiti in danaro, che a sua volta sarà collocato in impiego fruttifero.

 

     Articolo 7. Art. 6, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543.

     Per ciascun ufficiale giudiziario inscritto alla Cassa di previdenza che non sia già pensionato, è aperto un conto individuale al quale vengono accreditati i 9 decimi dei contributi pagati dall'ufficiale stesso e dallo Stato, come è prescritto dall'articolo 5.

     Ad ogni conto individuale viene pure annualmente accreditata la quota parte dei capitali che si resero disponibili nel corso dell'anno per la morte od eliminazione dal servizio dei titolari senza diritto a pensione, comprendendo in questi capitali disponibili, quando ne sia il caso, il sopravanzo dei fondi di riserva, di cui all'articolo 24.

     Nel regolamento sono precisate le norme da seguire nello sviluppo dei conti individuali, tenendo presente: 1° che il saggio d'interesse dei capitali assegnati ai conti stessi deve essere ragguagliato al saggio medio d'investimento dell'anno precedente dei capitali della Cassa di previdenza, fatta eccezione per i primi due anni d'istituzione della Cassa, durante i quali il saggio dell'interesse è stabilito al 3.50 per cento; 2° che il riparto dei capitali individuali, che rimangono disponibili nel corso dell'anno, debba farsi, tra i rimanenti impiegati, a conto individuale, in ragione composta del loro capitale già costituito e dei coefficienti di eliminazione corrispondenti alla rispettiva età; 3° che l'interesse dei versamenti parziali eseguiti nel corso dell'anno debba decorrere dal primo dell'anno successivo a quello in cui furono effettivamente compiuti.

 

     Articolo 8. Art. 7, legge 12 dicembre 1907, n. 754.

     Oltre ai conti individuali, la Cassa di previdenza costituisce altri due fondi speciali, quello delle pensioni e quello di riserva.

     Nel fondo delle pensioni sarà versato il 99 per cento dei capitali costituiti sui conti individuali al momento in cui i titolari saranno ammessi alla liquidazione della pensione.

     Nel fondo di riserva saranno versati il decimo dei contributi personali e di quelli concessi dallo Stato, che non furono già impegnati nei conti individuali, e vi sarà pure versato l'uno per cento dei capitali individuali di cui all'alinea precedente e tutti gli altri proventi, sia ordinari, sia straordinari, che provengono alla Cassa senza una precisa assegnazione ai conti individuali od al fondo pensioni.

 

     Articolo 9. Art. 8, legge 12 dicembre 1907, n. 754.

     Il fondo pensioni provvede al pagamento delle pensioni vitalizie liquidate, ed ai capitali riservati a favore degli eredi o legatari degli impiegati stessi già pensionati di cui all'articolo 11.

     Il fondo di riserva provvede alle spese d'amministrazione, ed a quelle eccezionali alle quali non provvedono direttamente i fondi individuali e quello delle pensioni, e serve anche di garanzia per la sicurezza finanziaria della Cassa.

 

TITOLO II

PENSIONI E INDENNITA' DIRETTE - CAPITALI AGLI EREDI

 

     Articolo 10. Art. 9, legge 12 dicembre 1907, n. 754.

     Hanno diritto ad essere collocati a riposo con pensione vitalizia in seguito a loro domanda, o per qualsiasi altro motivo, gli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa di previdenza aventi 25 o più anni di servizio.

 

     Articolo 11. Art. 10, legge 12 dicembre 1907, n. 754; e art. 5 e 9, legge 2 luglio 1912, n. 675.

     Nella liquidazione della pensione di cui all'articolo precedente, l'amministrazione della Cassa procederà nel modo seguente:

     Dal capitale costituito nel conto individuale dell'ufficiale giudiziario il conto da cui decorre il suo collocamento a riposo, se ne preleva l'uno per cento che è versato al fondo di riserva, il resto è accreditato al fondo pensioni e convertito, per un terzo, in capitale riservato intestato al titolare, e per due terzi in pensione vitalizia mediante la tabella annessa alla presente legge. Al titolare del capitale riservato vien corrisposto, colla pensione, l'interesse annuo del 3,50 per cento del capitale stesso.

     Alla morte del pensionato, l'amministrazione della Cassa, prelevandolo dal fondo pensioni, rimborserà agli eredi o legatari del titolare il capitale rimasto riservato.

     L'interesse del 3,50 per cento, sopra indicato, con decreto reale promosso dal Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 25, potrà essere ridotto, allorquando il saggio medio d'interesse dei capitali impiegati dalla Cassa dei depositi e prestiti per conto della Cassa di previdenza scendesse al di sotto del 3,50 per cento.

     Qualora l'ammontare complessivo dell'assegno vitalizio da conferirsi e costituito dalla pensione e dagli interessi del capitale riservato a favore degli eredi, risulti inferiore a 180 lire, sarà corrisposto, a richiesta, il relativo valore capitale, applicando a detto assegno il coefficiente unitario desunto, in base all'età del pensionato dalla tabella annessa alla legge 12 dicembre 1907, n. 754, e riportata nel presente testo unico.

     Quest'ultima disposizione ha effetto dal 1° luglio 1912.

 

     Articolo 12. Art. 11, legge 12 dicembre 1907, n. 754.

     Ha pure diritto al collocamento a riposo con pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio, l'ufficiale giudiziario inscritto alla Cassa che per ferite riportate a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni sia diventato inabile a prestare ulteriore servizio.

     In questo caso si procede alla liquidazione nel modo seguente:

     colla tabella annessa alla presente legge, l'amministrazione della Cassa di previdenza determina quale dovrebbe essere l'importo del capitale individuale, il quale, applicando la liquidazione di cui all'articolo 11, procurerebbe all'ufficiale giudiziario pensionando un reddito annuo, fra pensione ed interesse del capitale riservato, pari ai tre quarti dei proventi accertati nel suo ultimo anno di servizio, ed a questo capitale calcolato viene applicata la liquidazione di cui all'articolo 11.

     La differenza fra il capitale individuale calcolato, e quello effettivamente costituito nel conto individuale dell'ufficiale giudiziario, sarà accreditata al fondo delle pensioni prelevandola dal fondo di riserva.

     Qualora all'ufficiale giudiziario considerato nel presente articolo, per la sua lunga carriera già percorsa, riuscisse più favorevole la liquidazione normale di cui all'articolo 11, gli sarà applicata questa liquidazione.

 

     Articolo 13. Art. 12, legge 12 dicembre 1907, n. 754.

     Qualunque sia la causa per cui l'ufficiale giudiziario è collocato a riposo con pensione, nella liquidazione normale di cui all'articolo 11 non gli sarà mai assegnata, fra pensione vitalizia e interesse del capitale riservato, una rendita annua superiore alla media dei proventi effettivamente percepiti negli ultimi tre anni del suo servizio. Verificandosi questa eccedenza, la pensione vitalizia dapprima liquidata sarà ridotta di quanto è necessario per raggiungere il limite sopra indicato. In questo caso la riduzione sarà convertita in capitale che dal fondo delle pensioni sarà passato al fondo di riserva.

     Analoga riduzione nella pensione vitalizia sarà applicata, occorrendo, al pensionato che, valendosi della facoltà concessagli dall'articolo 14, convertisse tutto o parte del suo capitale libero in pensione vitalizia.

 

     Articolo 14. Art. 13, legge 12 dicembre 1907, n. 754.

     Agli ufficiali giudiziari pensionati, qualunque sia il tempo trascorso dopo la liquidazione di cui agli articoli 11 e 12, è fatta facoltà di modificare la ripartizione del rispettivo capitale individuale fra pensione e capitale riservato, estendendola fino al punto di fare conversione in intero capitale riservato o in intera pensione vitalizia.

     Per ottenere queste modificazioni nella ripartizione del capitale individuale, l'ufficiale interessato dovrà inoltrarne domanda all'amministrazione della Cassa, avvertendo che la conversione del capitale riservato in pensione vitalizia avrà effetto appena inoltrata la domanda, mentre la conversione della pensione vitalizia riservato avrà effetto soltanto due anni dopo la data della inoltrata domanda.

 

     Articolo 15. Art. 14, legge 12 dicembre 1907, n. 754.

     Alla morte del pensionato il capitale riservato intestato al pensionato stesso sarà dalla Cassa pagato agli eredi del defunto, colle norme di successione stabilite dal codice civile, prelevandone l'importo dal fondo pensioni.

 

     Articolo 16. Art. 15, legge 12 dicembre 1907, n. 754.

     Hanno diritto ad una indennità per una sola volta gli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa, che prima d'aver compiuti i 25 anni di servizio, e non siano stati pensionati per i motivi di cui all'articolo 12, abbandonano il servizio per le seguenti cause:

     1) per riduzione negli organici. In questo caso l'indennità è uguale all'intero capitale costituito nel rispettivo conto individuale;

     2) per constata inabilità a prestare ulteriori servizi per ferite ed infermità contratte per cause diverse da quelle considerate nell'articolo 12. In questi casi l'indennità è pari ai tre quarti del capitale costituito nel rispettivo conto individuale;

     3) per volontaria dimissione o per disposizioni disciplinari o per condanne. In questi casi l'indennità è concessa solo quando l'ufficiale giudiziario ha superato i 10 anni di servizio, ed è pari alla metà del capitale costituito nel rispettivo conto individuale.

 

     Articolo 17. Art. 16, legge 12 dicembre 1907, n. 754.

     Gli eredi legittimi o legatari, a norma del codice civile, dell'ufficiale giudiziario che muore durante il periodo del suo servizio per qualsiasi causa, esclusa quella considerata all'articolo seguente, hanno diritto di riscuotere dalla Cassa la terza parte del capitale individuale accumulato dal defunto.

 

     Articolo 18. Art. 17, legge 12 dicembre 1907, n. 754.

     L'ufficiale giudiziario inscritto alla Cassa, qualunque siano i suoi anni di servizio, che muore per causa di ferite riportate a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni, trasmette ai suoi eredi legittimi o legatari il diritto di riscuotere dalla Cassa una indennità pari a quattro volte i proventi del suo ultimo anno di servizio. La differenza fra il capitale pagato e quello accreditato sul conto individuale del defunto è prelevata dal fondo di riserva.

 

     Articolo 19. Art. 4 e 9, legge 2 luglio 1912, n. 675.

     Qualora i capitali, di cui ai precedenti articoli 15, 17 e 18, non vengano reclamati dagli eredi dell'iscritto o del pensionato entro cinque anni dalla morte di questi, saranno ripartiti fra i conti individuali ai sensi del precedente articolo 7.

     La presente disposizione ha vigore dal 1° luglio 1912.

 

     Articolo 20. Art. 18, legge 12 dicembre 1907, n. 754; e art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431.

     Le pensioni, le indennità ed i capitali, di cui agli articoli precedenti saranno liquidati dall'amministrazione della Cassa di previdenza e conferiti dal Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, con l'intervento di un funzionario del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, il quale avrà voto deliberativo.

 

     Articolo 21. Art. 19, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543.

     Entro 90 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio permanente d'amministrazione gl'interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvederà con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

     Questo diritto di ricorso spetta anche alla amministrazione della Cassa di previdenza.

 

     Articolo 22. Art. 20, legge 12 dicembre 1907, n. 754.

     Per gli ufficiali giudiziari, nominati dopo l'attuazione della legge 12 dicembre 1907, n. 754, il servizio utile per il conseguimento degli assegni previsti nei precedenti articoli, decorre dalla data della loro iscrizione alla Cassa medesima.

     Nella determinazione dell'età e degli anni di servizio utile per il conseguimento degli assegni di cui sopra, il periodo di tempo frazionario, che eccede sei mesi, è calcolato per un anno intero; in caso diverso non è calcolato.

 

     Articolo 23. Art. 21, legge 12 dicembre 1907, n. 754; e art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431.

     Finché le deliberazioni del Consiglio permanente d'amministrazione non siano divenute definitive, o per decorrenza di termini o per dichiarazione delle parti interessate o per decisione della Corte dei conti, la Cassa di previdenza pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'interessato al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli possono spettare per la liquidazione definitiva, e per la Cassa, alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risulti inferiore a quella liquidata precedentemente.

     Le indennità non sono pagate che dopo che siano divenute definitive le corrispondenti liquidazioni.

     Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa il servizio.

     Le pensioni saranno pagate a mesi maturati, secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

     Le rate di pensione non domandate entro due anni dalla loro scadenza sono prescritte.

     Le pensioni, le relative quote arretrate, le indennità e i capitali dovuti agli ufficiali giudiziari, ai loro eredi o legatari, ai termini della presente legge, non possono essere ceduti né sequestrati, salvo il caso di debiti contratti dagli ufficiali stessi verso lo Stato, in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni, o di alimenti dovuti per legge, e non mai rispettivamente oltre il quinto od il terzo dell'ammontare degli assegni anzidetti.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

 

     Articolo 24. Art. 22, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 7 e 9 legge 2 luglio 1912, n. 675.

     Ogni quinquennio l'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compilerà il bilancio tecnico della Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.

     Il regolamento determinerà i particolari per la compilazione di detto bilancio tecnico.

     Qualora dal bilancio tecnico risulti che il fondo di riserva sia superiore al decimo del capitale impegnato nel fondo pensioni, il sopravanzo sarà ripartito fra detti conti individuali nel modo indicato nell'articolo 7.

 

     Articolo 25. Art. 23, legge 12 dicembre 1907, n. 754; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543.

     La Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza, costituita come è stabilito dall'articolo 40 del presente testo unico, libro III, Parte quinta, esaminerà i bilanci tecnici, ed occorrendo proporrà al Ministro di grazia e giustizia, le modificazioni giudicate opportune da introdursi nel regolamento e nella legge stessa, per il funzionamento della Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.

 

     Articolo 26. Art. 24, legge 12 dicembre 1907, n. 754.

     Gli ufficiali giudiziari che si saranno valsi della facoltà loro concessa giusta il precedente articolo 3, di inscriversi alla Cassa di previdenza, hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti degli inscritti di nuova nomina, ed il loro conto individuale è aperto dal giorno stesso della loro iscrizione.

 

     Articolo 27. Art. 25, legge 12 dicembre 1907, n. 754.

     Chiuso il periodo delle iscrizioni facoltative, il Ministero di grazia e giustizia istituisce un ruolo degli ufficiali giudiziari ammessi alla iscrizione, coll'indicazione per ciascuno di essi del numero degli anni per i quali fu concesso il riscatto e l'importo annuale del premio stesso.

     Il numero degli anni, per il quale viene concesso il riscatto, è uguale agli anni di servizio già prestati al momento dell'iscrizione, limitato però ad un massimo di 15 anni.

     Il premio annuale di riscatto concesso dallo Stato è del 6 per cento dei proventi che l'ufficiale ha effettivamente percetto nell'ultimo anno intero di servizio che precedette la data della sua iscrizione facoltativa.

     L'importo complessivo annuale di tutti i premi di riscatto è dallo Stato versato alla fine d'ogni anno alla Cassa di previdenza, la quale lo accredita al suo fondo di riserva; e la somma occorrente è corrisposta dal bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

     I premi annuali del riscatto sono dallo Stato versati alla Cassa anche quando gli ufficiali giudiziari iscritti nel ruolo sopra indicato, per morte o collocamento a riposo, sono eliminati dal servizio prima che siano trascorsi tutti gli anni di riscatto loro concessi.

 

     Articolo 28. Art. 6, legge 2 luglio 1912, n. 675.

     Agli effetti della misura del conferimento degli assegni di riposo, il periodo di servizio precedente all'iscrizione facoltativa alla Cassa di previdenza, per cui è stato concesso il premio di riscatto, e la misura di questo, sono considerati definitivi dopo la relativa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

 

     Articolo 29. Art. 26, legge 12 dicembre 1907, n. 754.

     L'amministrazione della Cassa di previdenza, al momento dell'apertura del conto individuale degli ufficiali giudiziari ammessi al riscatto, inscrive in una sola volta a loro credito i nove decimi del totale dei premi che furono loro assegnati, depurati dallo sconto valutato al saggio del 3,50 per cento, onde compensare la Cassa della perdita degli interessi annuali dei premi che lo Stato paga a rate successive.

     Gli assegnamenti speciali inscritti in una sola volta ai conti individuali sono dalla Cassa prelevati dal fondo di riserva.

 

     Articolo 30. Art. 27, legge 12 dicembre 1907, n. 754.

     Agli ufficiali giudiziari, già in esercizio al 12 dicembre 1907, che si saranno valsi della facoltà loro accordata dall'art. 3, sarà tenuto conto di tutti gli anni di servizio prestati anteriormente all'inscrizione, nel calcolare il tempo necessario per conseguire i diritti alla pensione od alla indennità che saranno però liquidate sul capitale costituito nei rispettivi conti individuali.

 

     Articolo 31. Art. 2 e 9, legge 2 luglio 1912, n. 675.

     Nei conti individuali degli ufficiali giudiziari iscritti verranno accreditati, per il periodo anteriore al 1° luglio 1912, i soli contributi personali che risulteranno effettivamente pagati alla data stessa.

     Il periodo di servizio prestato dall'istituzione della Cassa al 1° luglio 1912, senza pagamento del corrispondente contributo personale è considerato utile al solo fine del raggiungimento del diritto ad assegno di riposo.

 

     Articolo 32. Art. 28, legge 12 dicembre 1907, n. 754.

     A tutti gli ufficiali giudiziari inscritti alla Cassa di previdenza è fatta facoltà di aumentare il loro contributo personale fino a duplicare quello ordinario del sei per cento dei loro proventi.

     Questi contributi volontari saranno versati ai rispettivi conti individuali ed al fondo di riserva nella misura già stabilita agli articoli 7 e 8, e cioè 9 decimi del loro importo al conto individuale ed un decimo al fondo di riserva.

 

     Articolo 33. Art. 29, legge 12 dicembre 1907, n. 754 e art. 17, legge 19 marzo 1911, n. 201.

     Non è portata alcuna innovazione relativamente agli assegni accordati, prima della pubblicazione della legge 12 dicembre 1907, n. 754, a vedove e ad orfani di ufficiali giudiziari e ad ufficiali giudiziari fuori servizio in base all'art. 177 della tariffa penale.

     Rimane ferma la facoltà nel Ministero di grazia e giustizia di accordare assegni ad ufficiali giudiziari fuori servizio, a vedove ed orfani in base al citato articolo della tariffa penale, limitatamente però al primo decennio dal 1° gennaio 1908, data di istituzione della Cassa.

 

     Articolo 34. Articoli 1, 2 e 3, legge 21 luglio 1910, n. 579.

     Gli inscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del 28 dicembre 1908, sono considerati morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni, agli effetti della pensione privilegiata.

     La differenza tra gli assegni privilegiati che saranno corrisposti e quelli normali che spetterebbero agli iscritti o ai loro eredi, sarà corrisposta a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

 

     Articolo 35. Articoli 3 e 9, legge 2 luglio 1912, n. 675.

     Agli ufficiali giudiziari già in servizio prima della promulgazione della legge 12 dicembre 1907, n. 754, che non si sono valsi della facoltà di cui al precedente art. 3 nel termine stabilito, è nuovamente concessa la facoltà d'iscriversi alla Cassa di previdenza, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data della relativa domanda, e col riscatto, fino al massimo di 15, degli anni di servizio prestati precedentemente al 1° gennaio 1908, purché ne facciano domanda entro sei mesi dal 1° luglio 1912, o dalla loro riassunzione in servizio, se non vi si trovano alla data di promulgazione della legge 2 luglio 1912, n. 675.

     Per gli ufficiali giudiziari però che non furono in servizio per l'intero anno 1908 e che, avendolo riassunto prima del 1° luglio 1912, abbiano già fatta domanda di adesione alla Cassa, l'iscrizione avrà effetto dalla data di tale domanda.

 

 

 

TABELLA

AMMONTARE DELLA PENSIONE ANNUA, PAGABILE A RATE MENSILI POSTICIPATE, CORRISPONDENTE AD UNA LIRA DI CAPITALE ACCUMULATO A FAVORE DEL PENSIONANDO. I CALCOLI SONO STATI FATTI IN BASE ALLA ELIMINAZIONE COMPLESSIVA DEI PENSIONATI CIVILI DELLO STATO, OSSERVATA DURANTE IL DECENNIO 1885-1894

 

     (Omissis).

 

 

 

PARTE SETTIMA

TESTO UNICO DELLE LEGGI RIGUARDANTI

LA CASSA DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI

AGLI IMPIEGATI DEGLI ARCHIVI NOTARILI

 

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA E CONTRIBUTI

 

     Articolo 1. Art. 1, legge 12 dicembre 1907, n. 755; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2 legge 18 giugno 1911, n. 543.

     E' instituita una Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili.

     Essa è un corpo morale con facoltà di acquistare e di possedere, ed ha sede in Roma. La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione spettano al Direttore generale degli Istituti di previdenza.

     E' considerata come amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali.

     Sono a suo carico le spese di amministrazione.

 

     Articolo 2. Art. 1, legge 18 giugno 1911, n. 543.

     Spetta alla Commissione di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili, il quale, parificato dalla Corte dei conti, sarà presentato in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

 

     Articolo 3. Art. 2, legge 12 dicembre 1907, n. 755.

     L'inscrizione alla Cassa di previdenza è obbligatoria per tutti gli impiegati degli archivi notarili entrati o che entreranno in servizio dopo la promulgazione della legge 12 dicembre 1907, n. 755; è facoltativa per quelli già in servizio prima di questa data, che ne hanno fatto domanda entro un anno dal giorno che andò in vigore la legge stessa.

     Non possono, però, essere iscritti alla Cassa gl'impiegati che hanno diritto alla pensione.

 

     Articolo 4. Art. 3, legge 12 dicembre 1907, n. 755.

     Le attività della cassa sono costituite:

     a) dal reddito del capitale di fondazione di lire 1,500,000 prelevate dai sopravanzi degli archivi notarili, esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti;

     b) dalla metà delle multe ed ammende inflitte ai notari per contravvenzione alla legge notarile;

     c) dal contributo annuo degl'impiegati, inscritti alla Cassa, nella misura del 4 per cento dello stipendio;

     d) dal contributo ordinario annuo degli archivi nella misura del 4 per cento del totale degli stipendi degl'impiegati inscritti alla Cassa;

     e) dal contributo straordinario degli archivi versato alla Cassa a titolo di premio di riscatto, come è stabilito all'articolo 28 della presente legge;

     f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento straordinario;

     g) dagl'interessi composti dei capitali, formati colle entrate precedenti.

 

     Articolo 5. Art. 4, legge 12 dicembre 1907, n. 755.

     I contributi personali di cui all'alinea c) dell'articolo precedente saranno prelevati dagli stipendi degl'impiegati colle norme che saranno precisate dal regolamento.

     I contributi ordinari e straordinari di cui agli alinea d) ed e) dell'articolo precedente saranno prelevati dal sopravanzo annuo complessivo degli archivi notarili, depositato presso la Cassa depositi e prestiti.

 

     Articolo 6. Art. 5, legge 12 dicembre 1907, n. 755; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543.

     La Cassa depositi e prestiti, per conto della Direzione generale degli Istituti di previdenza rappresentante e amministratrice della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili, collocherà in impiego fruttifero a favore di questa tutte le attività indicate nell'articolo 4.

     I beni immobili o mobili infruttiferi, che pervengono alla Cassa di previdenza per donazione, legato o qualsiasi altro titolo, saranno alienati e convertiti in danaro, che a sua volta sarà collocato in impiego fruttifero.

 

     Articolo 7. Art. 6, legge 12 dicembre 1907, n. 755; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543.

     Per ciascun impiegato inscritto alla Cassa di previdenza, che non sia già pensionato, è aperto un conto individuale al quale vengono ogni anno accreditati i nove decimi dei contributi pagati dall'impiegato stesso e dagli archivi come è prescritto agli alinea c) e d) dell'articolo 4, oltre al 5.4 per cento dello stipendio, prelevandolo dal complesso del reddito, e delle multe ed ammende di cui agli alinea a) e b) dello stesso articolo 4.

     Ad ogni conto individuale viene annualmente accreditata la quota parte dei capitali individuali che si resero disponibili nel corso dell'anno per morte od eliminazione dal servizio dei titolari senza diritto a pensione; comprendendo in questi capitali disponibili, quando ne sia il caso, il sopravanzo dei fondi di riserva, di cui all'articolo 25.

     Nel regolamento sono precisate le norme da seguire nello sviluppo dei conti individuali, tenendo presente: 1) che il saggio d'interesse dei capitali assegnati ai conti stessi deve esser ragguagliato al saggio medio d'investimento dell'anno precedente dei capitali della Cassa di previdenza, fatta eccezione per i primi due anni d'istituzione della Cassa, durante i quali il saggio dell'interesse è stabilito al 3.50 per cento; 2) che il reparto dei capitali individuali, che rimangono disponibili nel corso dell'anno, debba farsi, fra i rimanenti impiegati a conto individuale, in ragione composta del loro capitale già costituito e dei coefficienti di eliminazione corrispondenti alla rispettiva età; 3) che l'interesse dei versamenti parziali eseguiti nel corso dell'anno debba decorrere dal 1° dell'anno successivo a quello in cui furono effettivamente compiuti.

 

     Articolo 8. Art. 7, legge 12 dicembre 1907, n. 755.

     Oltre ai conti individuali, la Cassa di previdenza costituisce altri due fondi speciali, quello delle pensioni e quello di riserva.

     Nel fondo delle pensioni sarà versato il 99 per cento dei capitali costituiti nei conti individuali al momento in cui i titolari saranno ammessi alla liquidazione della pensione.

     Al fondo di riserva saranno accreditati: 1) il decimo dei contributi personali e di quelli corrisposti dagli archivi notarili di cui ali alinea c) e d) dell'art. 4; 2) l'uno per cento dei capitali individuali di cui all'alinea precedente; 3) la rimanenza annua del reddito e delle multe di cui agli alinea a) e b) dello stesso art. 4, che risultano dopo aver corrisposto il 5.4 per cento degli stipendi ai conti individuali come è detto all'articolo precedente; 4) tutti gli altri proventi, sia ordinari sia straordinari, che pervengono alla Cassa senza una precisa assegnazione ai conti individuali od al fondo pensioni.

 

     Articolo 9. Art. 8, legge 12 dicembre 1907, n. 755.

     Il fondo pensioni provvede al pagamento delle pensioni vitalizie liquidate, ed ai capitali riservati a favore degli eredi o legatari degli impiegati stessi, già pensionati di cui all'art. 11.

     Il fondo di riserva provvede alle spese di amministrazione ed a quelle eccezionali, alle quali non provvedano direttamente i fondi individuali e quello delle pensioni, e serva anche di garanzia per la sicurezza finanziaria della Cassa.

 

TITOLO II

PENSIONI E INDENNITA' DIRETTE.

CAPITALI AGLI EREDI

 

     Articolo 10. Art. 9, legge 12 dicembre 1907, n. 755; e art. 5 e 9, legge 2 luglio 1912, n. 675.

     Hanno diritto a liquidare una pensione vitalizia gli impiegati degli archivi notarili iscritti alla Cassa, collocati a riposo in seguito a loro domanda, o per qualsiasi altro motivo, quando hanno raggiunto i 25 anni di servizio.

 

     Articolo 11. Art. 10, legge 12 dicembre 1907, n. 755.

     Nella liquidazione della pensione di cui all'articolo precedente, l'amministrazione della Cassa procederà nel modo seguente:

     Dal capitale costituito nel conto individuale dell'impiegato, il giorno da cui decorre il suo collocamento a riposo, se ne preleva l'uno per cento che è versato al fondo di riserva; il resto è accreditato al fondo pensioni e convertito, per un terzo, in capitale riservato intestato al titolare e per due terzi in pensione vitalizia, mediante la tabella annessa alla presente legge. Al titolare del capitale riservato vien corrisposto colla pensione l'interesse annuo del 3.50 per cento del capitale stesso.

     Alla morte del pensionato l'amministrazione della Cassa, prelevandolo dal fondo pensioni, rimborserà agli eredi o legatari del titolare il capitale rimasto riservato.

     L'interesse del 3.50 per cento sopra indicato, con decreto reale promosso dal ministro di grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 26, potrà essere ridotto, allorquando il saggio medio d'interesse dei capitali impiegati dalla Cassa dei depositi e prestiti per conto della Cassa di previdenza scendesse al di sotto del 3.50 per cento.

     Qualora l'ammontare complessivo dell'assegno vitalizio da conferirsi, e costituito dalla pensione e dagli interessi del capitale riservato a favore degli eredi, risulti inferiore a 180 lire, sarà corrisposto, a richiesta, il relativo valore capitale, applicando al detto assegno il coefficiente unitario desunto, in base all'età del pensionando dalla tabella annessa alla legge 12 dicembre 1907, n. 755, e riportata nel presente testo unico.

     Quest'ultima disposizione ha effetto dal 1° luglio 1912.

 

     Articolo 12. Art. 11, legge 12 dicembre 1907, n. 755.

     Ha pure diritto al collocamento a riposo con pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio, l'impiegato iscritto alla Cassa che per ferite riportate a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni, sia divenuto inabile a prestare ulteriore servizio.

     In questo caso si procede alla liquidazione nel modo seguente:

     colla tabella annessa alla presente legge, l'amministrazione della Cassa di previdenza determina quale dovrebbe essere l'importo del capitale individuale, il quale, applicando la liquidazione di cui all'articolo 11, procurerebbe all'impiegato pensionando un reddito annuo, fra pensione e interesse del capitale riservato, pari ai tre quarti dello stipendio del suo ultimo anno di servizio, ed a questo capitale calcolato viene applicata la liquidazione di cui all'articolo 11.

     La differenza tra il capitale individuale calcolato e quello effettivamente costituito nel conto individuale dell'impiegato, sarà accreditata al fondo delle pensioni prelevandola dal fondo di riserva.

     Qualora all'impiegato considerato nel presente articolo, per la sua lunga carriera già percorsa, riuscisse più favorevole la liquidazione normale di cui all'articolo 11, gli sarà applicata questa liquidazione.

 

     Articolo 13. Art. 12, legge 12 dicembre 1907, n. 755.

     Qualunque sia la causa per cui l'impiegato degli archivi è collocato a riposo con pensione, nella liquidazione normale di cui all'articolo 11, non gli sarà mai assegnata, fra pensione vitalizia e interesse del capitale riservato, una rendita annua superiore alla media degli stipendi effettivamente percepiti negli ultimi tre anni del suo servizio. Verificandosi questa eccedenza, la pensione vitalizia dapprima liquidata sarà ridotta di quanto è necessario per raggiungere il limite sopra indicato. In questo caso la riduzione sarà convertita in capitale che dal fondo delle pensioni sarà passato al fondo di riserva.

     Analoga riduzione nella pensione vitalizia sarà applicata, occorrendo, al pensionato che, valendosi della facoltà concessagli dall'articolo 14, convertisse tutto o parte del suo capitale libero in pensione vitalizia.

 

     Articolo 14. Art. 13, legge 12 dicembre 1907, n. 755.

     Agli impiegati pensionati, qualunque sia il tempo trascorso dopo la liquidazione di cui agli articoli 11 e 12, è fatta facoltà di modificare la ripartizione del rispettivo capitale individuale fra pensione e capitale riservato, estendendola fino al punto di fare la conversione in intero capitale riservato o in intera pensione vitalizia.

     Per ottenere questa modificazione nella ripartizione del capitale individuale l'impiegato interessato dovrà inoltrarne domanda all'amministrazione della Cassa, avvertendo che la conversione del capitale riservato in pensione vitalizia avrà effetto appena inoltrata la domanda, mentre la conversione della pensione vitalizia in capitale riservato avrà effetto soltanto due anni dopo la data della inoltrata domanda, se l'impiegato è tuttora vivente.

 

     Articolo 15. Art. 14, legge 12 dicembre 1907, n. 755.

     Alla morte del pensionato il capitale riservato intestato al pensionato stesso, sarà dalla Cassa pagato agli eredi del defunto colle norme di successione stabilite dal codice civile, prelevandone l'importo dal fondo pensioni.

 

     Articolo 16. Art. 15, legge 12 dicembre 1907, n. 755.

     Hanno diritto ad un'indennità per una sola volta gl'impiegati inscritti alla Cassa che, prima di aver compiuto i 25 anni di servizio e non siano stati pensionati per i motivi di cui all'articolo 12, abbandonano il servizio per le seguenti cause:

     1) per riduzione negli organici. In questo caso l'indennità è uguale all'intero capitale costituito nel rispettivo conto individuale;

     2) per constatata inabilità a prestare ulteriori servizi per ferite od infermità contratte per cause diverse da quelle considerate nell'articolo 12. In questi casi l'indennità è pari ai tre quarti del capitale costituito nel rispettivo conto individuale;

     3) per volontaria dimissione o per disposizioni disciplinari o per condanne. In questi casi l'indennità è concessa solo quando l'impiegato ha superato i 10 anni di servizio, ed è pari alla metà del capitale costituito nel rispettivo conto individuale.

 

     Articolo 17. Art. 16, legge 12 dicembre 1907, n. 755.

     Gli eredi legittimi o legatari, a norma del codice civile, dell'impiegato che muore durante il periodo del suo servizio, per qualsiasi causa, esclusa quella considerata all'articolo seguente, hanno diritto di riscuotere dalla Cassa la terza parte del capitale individuale accumulato dal defunto.

 

     Articolo 18. Art. 17, legge 12 dicembre 1907, n. 755.

     L'impiegato inscritto alla Cassa, qualunque siano i suoi anni di servizio, che muore per cause di ferite riportate a cagione diretta ed immediata delle sue funzioni, trasmette ai suoi eredi legittimi o legatari il diritto di riscuotere dalla Cassa un'indennità pari a quattro volte lo stipendio del suo ultimo anno di servizio. La differenza fra il capitale pagato e quello accreditato sul conto individuale del defunto è prelevato dal fondo di riserva.

 

     Articolo 19. Art. 4 e 9, legge 9 luglio 1912, n. 675.

     Qualora i capitali di cui ai precedenti articoli 15, 17 e 18 non vengano reclamati dagli eredi dell'iscritto o del pensionato entro cinque anni dalla morte di questi, saranno ripartiti fra i conti individuali, ai sensi del precedente articolo 7.

     La presente disposizione ha vigore dal 1° luglio 1912.

 

     Articolo 20. Art. 18, legge 12 dicembre 1907, n. 755; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431.

     Le pensioni, le indennità e i capitali, di cui agli articoli precedenti, in seguito a domanda degli aventi diritto, saranno liquidati dall'amministrazione della Cassa di previdenza e conferiti dal Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza con l'intervento di un funzionario del Ministero di grazia e giustizia, il quale avrà voto deliberativo.

 

     Articolo 21. Art. 19, legge 12 dicembre 1907, n. 755; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543.

     Entro 90 giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio permanente d'amministrazione, gl'interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti in sezioni unite, la quale provvederà con le forme della sua giurisdizione contenziosa.

     Questo diritto di ricorso spetta anche alla amministrazione della Cassa di previdenza.

 

     Articolo 22. Art. 20, legge 12 dicembre 1907, n. 755.

     Per gli impiegati degli archivi notarili, nominati dopo l'attuazione della legge 12 dicembre 1907, n. 755, il servizio utile per il conseguimento degli assegni previsti nei precedenti articoli, decorre dalla data della loro iscrizione alla Cassa medesima.

     Nella determinazione dell'età e degli anni di servizio utile per il conseguimento degli assegni di cui sopra, il periodo di tempo frazionario che eccede sei mesi è calcolato per un anno intero; in caso diverso non è calcolato.

 

     Articolo 23. Art. 21, legge 12 dicembre 1907, n. 755; e art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431.

     Finché le deliberazioni del Consiglio permanente d'amministrazione non siano divenute definitive, o per decorrenza dei termini o per dichiarazione delle parti interessate o per decisione della Corte dei conti, la Cassa di previdenza pagherà provvisoriamente le pensioni sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto per l'interessato al pagamento delle maggiori quote di pensione che gli possano spettare per la liquidazione definitiva e, per la Cassa, alla restituzione eventuale delle quote di pensione pagate in più, quando la pensione definitiva risulti inferiore a quella liquidata precedentemente.

     Le indennità non sono pagate che dopo che siano divenute definitive le corrispondenti liquidazioni.

     Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui cessa lo stipendio.

     Le pensioni saranno pagate a mese maturato, secondo le norme stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

     Le rate di pensione, non domandate entro due anni dalla loro scadenza, sono prescritte.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

 

     Articolo 24. Art. 22, legge 12 dicembre 1907, n. 755.

     Gli stipendi, le pensioni, le relative quote arretrate, le indennità e i capitali riservati, considerati negli articoli precedenti, dovuti agli impiegati degli archivi notarili ed ai loro eredi o legatari, non possono esser ceduti, pignorati o sequestrati se non nei casi e colle forme previste e regolate dalle leggi vigenti per la cessione, pignoramento o sequestro degli stipendi e pensioni degli impiegati dello Stato.

     Sono estese agli impiegati degli archivi notarili le facoltà di parziale pignoramento e sequestro concesse a favore dello Stato per i debiti contratti in dipendenza dell'esercizio delle loro funzioni.

     Sono altresì applicabili agl'impiegati degli archivi notarili le disposizioni vigenti per gl'impiegati civili dello Stato in ordine agli aumenti sessennali degli stipendi ed alla misura della imposta di ricchezza mobile.

 

     Articolo 25. Art. 23, legge 12 dicembre 1907, n. 755; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 7 e 9, legge 2 luglio 1912, n. 675.

     Ogni quinquennio l'ufficio tecnico degli Istituti di previdenza compilerà il bilancio tecnico della Cassa di previdenza per gl'impiegati degli archivi notarili.

     Il regolamento determinerà i particolari per la compilazione di detto bilancio tecnico.

     Qualora dal bilancio tecnico risulti che il fondo di riserva sia superiore al decimo del capitale impegnato nel fondo pensioni, il sopravanzo sarà ripartito fra detti conti individuali nel modo indicato nell'art. 7.

 

     Articolo 26. Art. 24, legge 12 dicembre 1907, n. 755; art. 1, legge 13 luglio 1910, n. 431; e art. 2, legge 18 giugno 1911, n. 543.

     La Commissione tecnica per gli Istituti di previdenza, costituita come è stabilito dall'art. 40 del presente testo unico, Libro III, Parte quinta, esaminerà i bilanci tecnici, ed occorrendo proporrà al Ministro di grazia e giustizia le modificazioni giudicate opportune da introdursi nel regolamento e nella legge stessa, per migliorare il funzionamento della Cassa di previdenza per gli impiegati degli archivi notarili.

 

     Articolo 27. Art. 25, legge 12 dicembre 1907, n. 755.

     Gli impiegati, che si sono valsi della facoltà loro concessa giusta il precedente art. 3 di inscriversi alla Cassa di previdenza, hanno gli stessi obblighi e gli stessi diritti degli inscritti di nuova nomina, ed il loro conto individuale è aperto dal giorno stesso della loro inscrizione.

 

     Articolo 28. Art. 26, legge 12 dicembre 1907, n. 755.

     Chiuso il periodo delle iscrizioni facoltative, il Ministero di grazia e giustizia istituirà un ruolo degli impiegati ammessi alla iscrizione colla indicazione per ciascuno di essi del numero degli anni per i quali fu concesso il riscatto e l'importo annuale del premio stesso.

     Il numero degli anni, per i quali viene concesso il riscatto, è uguale agli anni di servizio già prestati al momento dell'inscrizione, limitato però ad un massimo di 15 anni.

     Il premio annuale di riscatto concesso è del 6 per cento dello stipendio che l'impiegato ha ricevuto nell'ultimo anno intero di servizio che precedette la data della sua inscrizione facoltativa.

     L'importo complessivo annuale di tutti i premi di riscatto è dal Ministero versato alla fine di ogni anno alla Cassa di previdenza la quale lo accredita al suo fondo di riserva; e la somma occorrente è prelevata dal sopravanzo degli archivi notarili, come è detto nell'art. 5.

     I premi annuali del riscatto sono versati alla Cassa anche quando gli impiegati inscritti nel ruolo sopra indicato, per morte o collocamento a riposo, sono eliminati dal servizio prima che siano trascorsi tutti gli anni di riscatto loro concessi.

 

     Articolo 29. Art. 6, legge 2 luglio 1912, n. 675.

     Agli effetti della misura del conferimento degli assegni di riposo, il periodo di servizio precedente l'iscrizione facoltativa alla Cassa di previdenza, per cui è stato concesso il premio di riscatto, e la misura di questo, sono considerati definitivi dopo la relativa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

 

     Articolo 30. Art. 27, legge 12 dicembre 1907, n. 755.

     L'amministrazione della Cassa di previdenza, al momento dell'apertura del conto individuale degli ammessi al riscatto, inscrive in una sol volta a loro credito, i nove decimi del totale dei premi che loro furono assegnati, depurati dallo sconto valutato al saggio del 3,50 per cento, onde compensare la Cassa della perdita degli interessi annuali dei premi che sono pagati dal sopravanzo degli archivi a rate successive.

     Gli assegnamenti speciali inscritti in una sol volta ai conti individuali sono dalla Cassa prelevati dal fondo di riserva.

 

Art.31. Art. 28, legge 12 dicembre 1907, n. 755.

     Agli impiegati, già in servizio al 12 dicembre 1907, che si saranno valsi della facoltà loro concessa dall'articolo 3, sarà tenuto conto di tutti gli anni di servizio prestati anteriormente alla inscrizione, nel calcolare il tempo necessario per conseguire i diritti alla pensione od all'indennità, che saranno però liquidate sul capitale costituito nei rispettivi conti individuali.

 

     Articolo 32. Art. 29, legge 12 dicembre 1907, n. 755.

     A tutti gli impiegati inscritti alla Cassa di previdenza è fatta facoltà di aumentare il loro contributo personale fino a triplicare quello ordinario del 4 per cento del loro stipendio.

     Questi contributi volontari saranno versati ai rispettivi conti individuali ed al fondo di riserva nella misura già stabilita agli articoli 7 e 8, e cioè 9 decimi del loro importo al conto individuale ed un decimo al fondo di riserva.

 

     Articolo 33. Art. 1, 2 e 3, legge 21 luglio 1910, n. 579.

     Gli inscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del 28 dicembre 1908, sono considerati morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni, agli effetti della pensione privilegiata.

     La differenza tra gli assegni privilegiati che saranno corrisposti e quelli normali che spetterebbero agli iscritti o ai loro eredi sarà corrisposta a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

 

 

 

TABELLA

AMMONTARE DELLA PENSIONE ANNUA, PAGABILE A RATE MENSILI POSTICIPATE, CORRISPONDENTE AD UNA LIRA DI CAPITALE ACCUMULATO A FAVORE DEL PENSIONANDO. I CALCOLI SONO STATI FATTI IN BASE ALLA ELIMINAZIONE COMPLESSIVA DEI PENSIONATI CIVILI DELLO STATO, OSSERVATA DURANTE IL DECENNIO 1885-1894

 

     (Omissis).


[1] Articolo abrogato dall’art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

[2] Articolo abrogato dall’art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

[3] Articolo già sostituito dall’art. 1 della L. 6 giugno 1973, n. 327 e così ulteriormente sostituito dall’art. 19 bis del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, come modificato dalla L. 8 gennaio 1979, n. 3.

[4] Articolo abrogato dall’art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

[5] Articolo abrogato dall’art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

[6] Articolo abrogato dall’art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

[7] Articolo abrogato dall’art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

[8] Titolo abrogato dall’art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

[9] Articolo abrogato dall’art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

[10] Articolo abrogato dall’art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

[11] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L. 6 luglio 1949, n. 466.

[12] Articolo già sostituito dall’art. unico del D.Lgs. 12 aprile 1917, n. 328 e così ulteriormente sostituito dall’art. 7 della L. 6 luglio 1949, n. 466.

[13] Per modifiche all’importo indicato nel presente comma, vedi l’art. 2 della L. 6 luglio 1949, n. 466.

[14] Articolo così modificato dall’art. 9 del R.D.L. 3 marzo 1927, n. 296.

[15] Articolo così sostituito dall’art. 2 del R.D. 24 dicembre 1922, n. 1677.

[16] Articolo così sostituito dall’art. 2 del R.D. 24 dicembre 1922, n. 1677.

[17] Articolo così sostituito dall’art. 1 del R.D.L. 13 novembre 1930, n. 1471, come modificato dalla L. 22 dicembre 1930, n. 1730 e dall’art. 3 del R.D. 24 dicembre 1922, n. 1677.

[18] Per effetto dell’art. 9 bis del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38 i presenti commi 2 e 3 così sostituiscono gli originari commi 2, 3, 4 e 5.

[19] Per effetto dell’art. 9 bis del D.L. 28 febbraio 1981, n. 38 i presenti commi 2 e 3 così sostituiscono gli originari commi 2, 3, 4 e 5.

[20] Lettera modificata dall’art. 6 della L. 22 dicembre 1984, n. 887 e così sostituita dall’art. 49 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[21] Comma così sostituito dall’art. 1 della L. 15 aprile 1965, n. 344.

[22] Articolo abrogato dall’art. 2 della L. 15 aprile 1965, n. 344.

[23] Articolo così sostituito dall’art. 19 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702 come modificato dalla L. 8 gennaio 1979, n. 3.

[24] Articolo modificato dal R.D. 20 ottobre 1921, n. 1576 e così sostituito dall’art. 3, R.D. 8 febbraio 1923, n. 287.

[25] Articolo così sostituito dall’art. 16 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115, come modificato dalla L. 27 giugno 1974, n. 247.

[26] Titolo abrogato dall’art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

[27] Articolo abrogato dall’art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

[28] Articolo abrogato dall’art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

[29] Articolo abrogato dall’art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

[30] Parte abrogata dall’art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

[31] Articoli abrogati dall’art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, abrogativo dell’intera parte II.

[32] Parte abrogata dall’art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

[33] Articoli abrogati dall’art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, abrogativo dell’intera parte II.

[34] Libro abrogato dall’art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

[35] Articoli abrogati dall’art. 7 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 che ha abrogato l’intero Libro III.