§ 76.1.1 - R.D. 24 dicembre 1922, n. 1677.
Disposizioni per la prescrizione depositi e modificazioni alla legge sulle casse postali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:24/12/1922
Numero:1677


Sommario
Art. 1.      All'articolo 23 della legge 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, parte prima, è sostituito l'articolo seguente
Art. 2.      All'art. 24 della legge 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, parte prima, è sostituito l'articolo seguente
Art. 3.  [1]
Art. 4.      Sono abrogati il decreto-legge 17 gennaio 1918, n. 190, convertito in legge 30 gennaio 1921, n. 81, e, in genere, tutte le altre disposizioni precedenti alla presente [...]
Art. 5.      Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1923


§ 76.1.1 - R.D. 24 dicembre 1922, n. 1677.

Disposizioni per la prescrizione depositi e modificazioni alla legge sulle casse postali.

(G.U. 31 dicembre 1922, n. 306)

 

 

     Art. 1.

     All'articolo 23 della legge 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, parte prima, è sostituito l'articolo seguente:

     "I versamenti che si riceveranno negli uffici postali come risparmio per conto dello stesso individuo, non potranno essere inferiori a 5 lire. I depositi stessi non potranno essere fatti che per cifre di lire intere, esclusi, quindi, i centesimi.

     "Il disposto del precedente comma non si applica ai depositi giudiziari, né a quelli che rappresentano rate di interessi su certificati di rendita nominativa riscosse dalle poste.

     "Le somme versate in eccedenza alle lire 10.000 non produrranno interessi.

     "Sono fruttiferi, senza limite di somme, i depositi ordinati dall'autorità giudiziaria nell'interesse di minorenni, di incapaci, e di assenti; quelli fatti nell'interesse di comuni, province, istituzioni pubbliche di beneficenza e di altri enti morali costituiti e riconosciuti giuridicamente, nonché quelli fatti ai termini dell'art. 26 della prima parte del libro II di questa legge.

     "Per i depositi provenienti dall'estero alle casse postali di risparmio fatti in conformità del regio decreto 7 novembre 1889, n. 6540, il limite massimo del credito fruttifero è di lire 50.000".

 

          Art. 2.

     All'art. 24 della legge 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, parte prima, è sostituito l'articolo seguente:

     "Sulle somme versate a titolo di risparmio è corrisposto un interesse la cui ragione è determinata, nel modo stabilito dall'art. 9 del libro I, per ciascun anno ed anche semestralmente, quando lo esigano le condizioni del mercato, dal ministro del tesoro, di concerto col ministro di industria e commercio e col ministro delle poste e dei telegrafi.

     "L'interesse decorre dal 16 del mese in corso, per i versamenti eseguiti fra il 1° ed il 15 del mese stesso; e dal 1° del mese successivo per i versamenti eseguiti fra il 16 ed il 31.

     "L'interesse cessa dal 1° del mese in corso per i rimborsi eseguiti fra il 1° ed il 15 del mese stesso; e dal 16 pure del mese in corso, per i rimborsi eseguiti dal 16 al 31.

     "Alla fine dell'anno, l'interesse maturato si aggiunge al capitale versato e diventa fruttifero.

     "Nella somma che rappresenta interessi da capitalizzare alla chiusura annuale dei conti correnti, si computano i centesimi soltanto per le cifre indicanti decine, e non se ne calcolano le unità.

     "Le frazioni di lira non portano interesse.

     "Negli uffici postali sarà mantenuto affisso apposito avviso, indicante il saggio d'interesse annuo dovuto ai depositanti del risparmio postale, nel suo importo netto dall'imposta di ricchezza mobile.

     "E' obbligatoria, per parte degli interessati, la presentazione annuale dei libretti, perché siano confrontati con le scritture del ministero delle poste e dei telegrafi, e vi siano inscritti gli interessi maturati.

     "L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma, oltre agli effetti di cui al successivo articolo 29 di questa prima parte del libro II, libera l'amministrazione da ogni responsabilità in caso di errori, o di frodi, verificatisi nel tempo successivo all'ultima presentazione del libretto".

 

          Art. 3. [1]

     All'art. 29 della legge 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, parte prima, è sostituito l'articolo seguente:

     "Sono prescritti a favore del bilancio autonomo dell'azienda delle poste e dei telegrafi i crediti dei libretti nominativi ordinari ed al portatore delle casse di risparmio postali col decorso;

     a) di un anno, quando non siano superiori a lire cinque fra capitale e interessi;

     b) di tre anni quando non siano superiori a lire dieci fra capitale e interessi;

     c) di cinque anni quando non siano superiori a lire venti fra capitale e interessi o quando siano costituiti da un capitale non superiore a lire due o da interessi da iscrivere oppure rappresentino soltanto interessi da iscrivere dopo l'ultima operazione per effetto della quale tutto il credito liquido inscritto era stato ritirato dal libretto;

     d) di trenta anni quando si tratti di crediti di qualsiasi altra specie ed importo.

     "I detti periodi di prescrizione si computano per interi anni solari a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione di versamento o domanda di rimborso o presentazione del libretto, ai sensi del penultimo comma del precedente art. 24 di questa prima parte del libro II.

     "Per i libretti lasciati in custodia al ministero la sola iscrizione degli interessi maturati è valida ad interrompere il corso della prescrizione.

     "Per i libretti appartenenti ai minorenni, i termini non decorrono finché i titolari non abbiano raggiunta la maggiore età.

     "Per i libretti caduti in successione e per i quali sia sorta controversia sui diritti a succedere, nonché per quelli colpiti da opposizione, i termini decorrono dal giorno in cui la controversia sia stata legalmente definita, o altrimenti rimossa.

     "Le prescrizioni di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo non si applicano alle somme versate a titolo di deposito giudiziario.

     "Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione della presente legge, per il compimento delle quali, secondo le leggi anteriori, si richiederebbe un tempo maggiore di quello fissato dal presente articolo, si compiono col decorso del più breve tempo in questo indicato.

     "Il decorso della prescrizione resterà tuttavia sospeso a favore di coloro i quali, entro il 31 gennaio 1931, eseguiranno operazioni sui libretti ai sensi del citato art. 24 della legge 2 gennaio 1913, n. 453".

 

          Art. 4.

     Sono abrogati il decreto-legge 17 gennaio 1918, n. 190, convertito in legge 30 gennaio 1921, n. 81, e, in genere, tutte le altre disposizioni precedenti alla presente legge, in quanto siano in contrasto con la medesima.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1923.


[1]  Articolo così modificato dall'art. 1 del R.D.L. 13 novembre 1930, n. 1471.