§ 12.4.9 - R.D.L. 3 marzo 1927, n. 296.
Modificazioni al servizio dei depositi amministrativi dalla cassa dei depositi e prestiti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.4 cassa depositi e prestiti
Data:03/03/1927
Numero:296


Sommario
Art. 1.      In dipendenza dei depositi, da eseguirsi, per l'esercizio del commercio, ai termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, le intendenze di finanza, su richiesta delle [...]
Art. 2.      Gli obblighi dell'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti, derivanti dalla costituzione dei depositi, eseguiti a norma del menzionato Regio Decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, [...]
Art. 3.      Le sezioni di regia tesoreria provinciale, qualora per nuove esigenze ritengano conveniente di avere pronte altre cartelle al portatore, oltre quelle di cui al secondo comma dell'art. 1, [...]
Art. 4.      Le disposizioni contenute negli articoli precedenti sono estese ai depositi cauzionali sopra menzionati, che si ricevono dalla tesoriera centrale del regno per essere iscritti sui registri della [...]
Art. 5.      I diritti di bollo, stabiliti dall'art. 49, lettere a e b, della tariffa (allegato A) annessa al testo di legge approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, per le operazioni di [...]
Art. 6.      Gli interessati sui depositi in effetti pubblici o in numerario sono liquidati a semestri maturati con scadenza al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno, quando il capitale nominale o effettivo [...]
Art. 7.      I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni tendenti ad impedire il pagamento degli interessi o la restituzione dei depositi hanno efficacia unicamente se fatti nei modi e nei casi [...]
Art. 8.      La cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a riscuotere, per le spese relative all'emissione della polizza, un diritto fisso di lire 5, per una sola volta, su ciascun deposito in titoli o in [...]
Art. 9.      L'art. 17, libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi sull'amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, approvato con Regio Decreto 2 gennaio 1913, [...]
Art. 10.      Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Esso sarà presentato al parlamento per la conversione in legge


§ 12.4.9 - R.D.L. 3 marzo 1927, n. 296. [1]

Modificazioni al servizio dei depositi amministrativi dalla cassa dei depositi e prestiti.

(G.U. 16 marzo 1927, n. 62).

 

Art. 1.

     In dipendenza dei depositi, da eseguirsi, per l'esercizio del commercio, ai termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, le intendenze di finanza, su richiesta delle rispettive sezioni di regia tesoriera provinciale, potranno promuovere, soltanto per tali depositi, dopo allestiti i titoli definitivi del prestito del littorio, la riunione o la sostituzione dei certificati provvisori di sottoscrizione al detto prestito con titoli da intestare sul gran libro del debito pubblico alla cassa dei depositi e prestiti, con l'indicazione dell'intendenza di finanza presso la quale sono inscritti i depositi stessi.

     Le intendenze di finanza autorizzano le sezioni di regia tesoriera provinciale a conservare parte dei certificati provvisori depositati per sostituirli con cartelle al portatore allo scopo di provvedere ad immediate possibili esigenze dipendenti da restituzioni o incameramenti, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1926, anno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello stesso giorno.

 

     Art. 2.

     Gli obblighi dell'amministrazione della cassa dei depositi e prestiti, derivanti dalla costituzione dei depositi, eseguiti a norma del menzionato Regio Decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, rimarranno immutati, nonostante la riunione e la sostituzione dei certificati provvisori, anzichè con le cartelle al portatore ad essi corrispondenti, con titoli nominativi, giusta quanto è detto nel precedente art. 1.

 

     Art. 3.

     Le sezioni di regia tesoreria provinciale, qualora per nuove esigenze ritengano conveniente di avere pronte altre cartelle al portatore, oltre quelle di cui al secondo comma dell'art. 1, promuoveranno, dall'intendente di finanza, l'autorizzazione al tramutamento parziale o totale del certificato di rendita formato a norma del precedente art. 1.

     Siffatta autorizzazione non potrà essere concessa senza il preventivo nulla osta della direzione generale della cassa depositi e prestiti, salvo casi di urgenza, nei quali il nulla osta potrà essere chiesto direttamente dalla amministrazione del debito pubblico prima di far luogo al tramutamento.

 

     Art. 4.

     Le disposizioni contenute negli articoli precedenti sono estese ai depositi cauzionali sopra menzionati, che si ricevono dalla tesoriera centrale del regno per essere iscritti sui registri della direzione generale della cassa dei depositi e prestiti.

 

     Art. 5.

     I diritti di bollo, stabiliti dall'art. 49, lettere a e b, della tariffa (allegato A) annessa al testo di legge approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, per le operazioni di tramutamento, di cui agli articoli 1, 3 e 4 del presente decreto, saranno assunti a carico dello Stato.

 

     Art. 6.

     Gli interessati sui depositi in effetti pubblici o in numerario sono liquidati a semestri maturati con scadenza al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno, quando il capitale nominale o effettivo di detti depositi superi le lire 50.000 [2].

     Se invece il capitale nominale o effettivo non supera le lire 50.000, il pagamento degli interessi viene effettuato annualmente alla scadenza del 1° gennaio [3].

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono estese ai depositi costituiti da titoli con scadenza di interessi diversa da quelle suindicate. Pertanto i mandati degli interessi relativi a tali depositi aventi un capitale superiore alle lire 50.000 saranno ammessi alle debite scadenze semestrali; e per quelli riferentisi a capitali fino a lire 50.000 sarà emesso unico mandato alla prima scadenza dell'anno solare [4].

     E' abrogata ogni disposizione contraria al presente articolo.

 

     Art. 7.

     I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni tendenti ad impedire il pagamento degli interessi o la restituzione dei depositi hanno efficacia unicamente se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge e regolarmente notificati all'ufficio presso cui esiste l'iscrizione del deposito. Soltanto in questi casi l'ufficio depositario sospende ogni operazione, sia di pagamento che di restituzione.

     Nessun impedimento ha efficacia se costituisce mediante semplici inibitorie o diffide.

     Le disposizioni contenute nel presente articolo vigono anche per gli impedimenti fatti prima della pubblicazione di questo decreto.

 

     Art. 8.

     La cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a riscuotere, per le spese relative all'emissione della polizza, un diritto fisso di lire 5, per una sola volta, su ciascun deposito in titoli o in numerario effettuato dal 1° gennaio 1927 in poi, mediante ritenuta sul pagamento della prima rata di scadenza degli interessi semestrali spettante al titolare dei depositi stessi [5].

     Sono esenti dal detto contributo i depositi per affrancazione di canoni, censi, livelli, nonchè quelli per altro titolo di ammontare inferiore a lire 500, sia in numerario, che in titoli calcolabili al valore nominale.

 

     Art. 9.

     L'art. 17, libro II, parte I, titolo II, del testo unico di leggi sull'amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, approvato con Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è modificato come appresso:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Esso sarà presentato al parlamento per la conversione in legge.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] L’importo di cui al presente comma è stato così elevato dall'art. 3 della L. 6 luglio 1949, n. 466.

[3] L’importo di cui al presente comma è stato così elevato dall'art. 3 della L. 6 luglio 1949, n. 466.

[4] L’importo di cui al presente comma è stato così elevato dall'art. 3 della L. 6 luglio 1949, n. 466.

[5] Per modifiche all’importo indicato nel presente comma, vedi l'art. 5 della L. 6 luglio 1949, n. 466 e l'art. 13 quinquies del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6.