§ 5.3.72 - Regolamento 19 marzo 2019, n. 452.
Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.3 disposizioni economiche e commerciali
Data:19/03/2019
Numero:452


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Meccanismi di controllo degli Stati membri
Art. 4.  Fattori che possono essere presi in considerazione dagli Stati membri e dalla Commissione
Art. 5.  Relazione annuale
Art. 6.  Meccanismo di cooperazione in relazione agli investimenti esteri diretti oggetto di un controllo in corso
Art. 7.  Meccanismo di cooperazione in relazione agli investimenti esteri diretti non oggetto di un controllo in corso
Art. 8.  Investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione
Art. 9.  Obblighi di informazione
Art. 10.  Riservatezza delle informazioni trasmesse
Art. 11.  Punti di contatto
Art. 12.  Gruppo di esperti in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea
Art. 13.  Collaborazione internazionale
Art. 14.  Trattamento dei dati personali
Art. 15.  Valutazione
Art. 16.  Esercizio della delega
Art. 17.  Entrata in vigore


§ 5.3.72 - Regolamento 19 marzo 2019, n. 452.

Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione

(G.U.U.E. 21 marzo 2019, n. LI 79)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) Gli investimenti esteri diretti contribuiscono alla crescita dell'Unione rafforzandone la competitività, creando posti di lavoro ed economie di scala, apportando capitali, tecnologie, innovazione e competenze e aprendo nuovi mercati per le esportazioni dell'Unione. Essi sostengono gli obiettivi del piano di investimenti per l'Europa e contribuiscono ad altri progetti e programmi dell'Unione.

(2) L'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea (TUE) precisa che, nelle relazioni con il resto del mondo, l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Inoltre, l'Unione e gli Stati membri presentano un contesto aperto agli investimenti, sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e incluso negli impegni internazionali dell'Unione e dai suoi Stati membri in relazione agli investimenti esteri diretti.

(3) Conformemente agli impegni internazionali assunti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e degli accordi commerciali e di investimento conclusi con paesi terzi, l'Unione e gli Stati membri possono adottare, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, misure restrittive nei confronti degli investimenti esteri diretti, purché siano rispettate alcune condizioni. Il quadro istituto dal presente regolamento si riferisce agli investimenti esteri diretti nell'Unione. Gli investimenti all'estero e l'accesso ai mercati dei paesi terzi sono disciplinati da altri strumenti di politica commerciale e di investimento.

(4) Il presente regolamento fa salvo il diritto degli Stati membri di derogare alla libera circolazione dei capitali previsto all'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), TFUE. Numerosi Stati membri hanno adottato misure in base alle quali possono imporre restrizioni a detta circolazione per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Tali misure rispecchiano gli obiettivi e le preoccupazioni degli Stati membri in relazione agli investimenti esteri diretti e potrebbero tradursi in una serie di meccanismi che variano per ambito di applicazione e procedure. Gli Stati membri che desiderano adottare tali meccanismi in futuro potrebbero tenere conto del funzionamento, delle esperienze e delle migliori prassi dei meccanismi già esistenti.

(5) Attualmente non esiste un quadro generale a livello di Unione per il controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, mentre i principali partner commerciali dell'Unione hanno già messo a punto quadri di questo tipo.

(6) Gli investimenti esteri diretti rientrano nell'ambito della politica commerciale comune. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva per quanto concerne la politica commerciale comune.

(7) È importante garantire la certezza del diritto per quanto riguarda i meccanismi di controllo degli Stati membri per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, nonché assicurare il coordinamento e la cooperazione a livello di Unione in merito al controllo degli investimenti esteri diretti che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Tale quadro comune non pregiudica la responsabilità esclusiva degli Stati membri per quanto riguarda la tutela della loro sicurezza nazionale, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, così come non pregiudica la tutela degli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri conformemente all'articolo 346 TFUE.

(8) Il quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti e per la cooperazione dovrebbe dotare gli Stati membri e la Commissione degli strumenti per affrontare in modo globale i rischi per la sicurezza o per l'ordine pubblico e per adeguarsi al mutare delle circostanze, mantenendo nel contempo la necessaria flessibilità per consentire agli Stati membri di controllare gli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e ordine pubblico, tenendo conto delle rispettive situazioni individuali e delle specificità nazionali. Spetta esclusivamente allo Stato membro interessato decidere se istituire un meccanismo di controllo o se controllare un investimento estero diretto determinato.

(9) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare un'ampia gamma di investimenti che stabiliscono o mantengono legami durevoli e diretti tra investitori di paesi terzi, comprese le entità statali, e imprese che esercitano un'attività economica in uno Stato membro. Il presente regolamento non dovrebbe tuttavia riguardare gli investimenti di portafoglio.

(10) Gli Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo, dovrebbero provvedere, nel rispetto del diritto dell'Unione, alle misure necessarie ad evitare l'elusione dei loro meccanismi di controllo e delle relative decisioni. Tali misure dovrebbero riguardare gli investimenti realizzati nell'Unione tramite costruzioni artificiose che non riflettono la realtà economica ed eludono i meccanismi di controllo e le relative decisioni, ove l'investitore sia in ultima istanza di proprietà di una persona fisica o un'impresa di un paese terzo o da essa controllato, senza pregiudicare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali sancite dal TFUE.

(11) Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri valutare i rischi per la sicurezza o per l'ordine pubblico derivanti da cambiamenti significativi dell'assetto proprietario o delle caratteristiche fondamentali di un investitore estero.

(12) Al fine di orientare gli Stati membri e la Commissione nell'applicazione del presente regolamento, è opportuno indicare un elenco di fattori che potrebbero essere presi in considerazione nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Tale elenco migliorerà inoltre la trasparenza dei meccanismi di controllo degli Stati membri per gli investitori che stanno vagliando la possibilità di realizzare investimenti esteri diretti nell'Unione o che li hanno già realizzati. L'elenco di fattori che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico dovrebbe restare non esaustivo.

(13) Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri e la Commissione tenere conto di tutti i fattori pertinenti, compresi gli effetti sulle infrastrutture critiche, sulle tecnologie, comprese le tecnologie abilitanti fondamentali, e sui fattori produttivi che sono essenziali per la sicurezza o il mantenimento dell'ordine pubblico la cui perturbazione, disfunzione, perdita o distruzione avrebbe un impatto significativo in uno Stato membro o nell'Unione. A tale proposito, dovrebbe altresì essere possibile per gli Stati membri e la Commissione tenere conto del contesto e delle circostanze dell'investimento estero diretto, in particolare della possibilità che un investitore estero sia controllato direttamente o indirettamente, ad esempio attraverso finanziamenti consistenti, comprese le sovvenzioni, da parte del governo di un paese terzo, o persegua progetti o programmi all'estero a guida statale.

(14) Gli Stati membri o la Commissione, secondo il caso, possono prendere in considerazione le informazioni pertinenti ricevute da operatori economici, organizzazioni della società civile o parti sociali, come i sindacati, in relazione a un investimento estero diretto che può incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

(15) È opportuno definire gli elementi essenziali del quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti da parte di uno Stato membro in modo da consentire agli investitori, alla Commissione e agli altri Stati membri di comprendere le probabili modalità di controllo di tali investimenti. Tali elementi dovrebbero comprendere almeno i termini per il controllo e la possibilità per gli investitori esteri di presentare ricorso contro le decisioni di controllo. Le norme e le procedure connesse ai meccanismi di controllo dovrebbero essere trasparenti e non dovrebbero operare discriminazioni tra paesi terzi.

(16) È opportuno istituire un meccanismo che consenta agli Stati membri di cooperare e di assistersi reciprocamente qualora un investimento estero diretto in uno Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in altri Stati membri. Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri formulare osservazioni allo Stato membro in cui l'investimento in questione è in programma o è stato realizzato, indipendentemente dal fatto che tale Stato membro disponga di un meccanismo di controllo o che tale investimento sia oggetto di un controllo in corso. Le richieste di informazioni, le risposte e le osservazioni degli Stati membri dovrebbero inoltre essere trasmesse alla Commissione. Dovrebbe essere possibile per la Commissione, se del caso, emettere un parere ai sensi dell'articolo 288 TFUE destinato allo Stato membro in cui l'investimento è in programma o è stato realizzato. Dovrebbe essere altresì possibile per uno Stato membro chiedere alla Commissione l'emissione di un parere o per altri Stati membri formulare osservazioni su un investimento estero diretto realizzato nel suo territorio.

(17) Quando uno Stato membro riceve osservazioni da altri Stati membri o un parere dalla Commissione, dovrebbe tenerne debitamente conto, se del caso, mediante misure previste dalla legislazione nazionale o nel processo più ampio di elaborazione delle politiche, in linea con il suo obbligo di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

La decisione finale in merito a qualsiasi investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso o a qualsiasi misura adottata relativa a un investimento estero diretto non oggetto di un controllo in corso spetta esclusivamente allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato.

(18) Il meccanismo di cooperazione dovrebbe essere utilizzato esclusivamente allo scopo di tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico. Per tale ragione, gli Stati membri dovrebbero debitamente motivare qualsiasi richiesta di informazioni relativa a uno specifico investimento estero diretto in un altro Stato membro così come qualsiasi eventuale osservazione indirizzata a tale Stato membro. È opportuno che gli stessi requisiti si applichino anche quando la Commissione chiede informazioni in merito a un determinato investimento estero diretto o emette un parere indirizzato a uno Stato membro. Il rispetto di tali requisiti è importante anche quando un investitore di uno Stato membro è in concorrenza con gli investitori di paesi terzi per la realizzazione di un investimento in un altro Stato membro o l'acquisto di attività.

(19) Dovrebbe inoltre essere possibile per la Commissione emettere un parere ai sensi dell'articolo 288 TFUE per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti e programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. In questo modo la Commissione disporrebbe di uno strumento per tutelare i progetti e i programmi che sono funzionali agli obiettivi dell'Unione nel suo complesso e che offrono un contributo importante alla crescita economica, all'occupazione e alla competitività dell'Unione. Dovrebbero essere compresi in particolare i progetti e i programmi che comportano un finanziamento consistente da parte dell'Unione o che sono stati istituiti dal diritto dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici. Tali progetti o programmi di interesse per l'Unione dovrebbero essere elencati nel presente regolamento. Il parere indirizzato ad uno Stato membro dovrebbe essere inviato contemporaneamente agli altri Stati membri.

Lo Stato membro dovrebbe tenere nella massima considerazione il parere della Commissione, se del caso mediante misure previste dal diritto nazionale o nel processo più ampio di elaborazione delle politiche, e fornire alla Commissione una spiegazione qualora non segua detto parere, in linea con l'obbligo di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE. La decisione finale in merito a qualsiasi investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso o a qualsiasi misura adottata relativa a un investimento estero diretto non oggetto di un controllo in corso spetta esclusivamente allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato.

(20) Al fine di tenere conto degli sviluppi relativi ai progetti e ai programmi di interesse per l'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco di progetti e programmi di interesse per l'Unione di cui all'allegato del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (4). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.

(21) Per fornire maggiore certezza agli investitori, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di formulare osservazioni e la Commissione dovrebbe poter emettere un parere in relazione a investimenti già realizzati e non oggetto di un controllo in corso per un periodo fino a 15 mesi dalla realizzazione dell'investimento estero diretto. Il meccanismo di cooperazione non dovrebbe applicarsi agli investimenti esteri diretti realizzati prima del 10 aprile 2019.

(22) Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione i propri meccanismi di controllo nonché le eventuali modifiche a essi apportate e presentare relazioni sull'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo con cadenza annuale, anche per quanto riguarda le decisioni che consentono, vietano, o sottopongono gli investimenti esteri diretti a condizioni o a misure di mitigazione dei rischi e le decisioni in materia di investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione. Tutti gli Stati membri dovrebbero riferire in merito agli investimenti esteri diretti realizzati nel loro territorio, sulla base delle informazioni a loro disposizione. Al fine di migliorare la qualità e la comparabilità delle informazioni fornite dagli Stati membri e di facilitare il rispetto degli obblighi di notifica e in materia di relazioni, la Commissione dovrebbe fornire moduli standardizzati, tenendo conto, tra l'altro, dei pertinenti moduli applicati ai fini della trasmissione di relazioni a Eurostat, se del caso.

(23) Per garantire l'efficacia del meccanismo di cooperazione, è altresì importante garantire in tutti gli Stati membri un livello minimo di informazioni e coordinamento per quanto riguarda gli investimenti esteri diretti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione dagli Stati membri per gli investimenti esteri diretti oggetto di un controllo in corso come pure, su richiesta, per altri investimenti esteri diretti. Tra le informazioni pertinenti dovrebbero figurare aspetti quali l'assetto proprietario dell'investitore estero e il finanziamento dell'investimento in programma o già realizzato, comprese, ove disponibili, informazioni sulle sovvenzioni concesse da paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per fornire informazioni accurate, complete e affidabili.

(24) Su richiesta di uno Stato membro in cui è in programma o è stato realizzato un investimento estero diretto, l'investitore estero o l'impresa in questione dovrebbe fornire le informazioni richieste. In casi eccezionali, quando malgrado tutti i suoi sforzi non è in grado di ottenere tali informazioni, uno Stato membro dovrebbe darne notifica senza ritardo agli Stati membri interessati o alla Commissione. In tal caso, dovrebbe essere possibile che le osservazioni formulate da un altro Stato membro o il parere emesso dalla Commissione nel quadro del meccanismo di cooperazione siano resi sulla base delle informazioni a loro disposizione.

(25) Nel rendere disponibili le informazioni richieste, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell'Unione e il diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione.

(26) La comunicazione e la cooperazione a livello di Stati membri e di Unione dovrebbero essere rafforzate mediante l'istituzione di un punto di contatto per l'attuazione del presente regolamento in ciascuno Stato membro e presso la Commissione.

(27) I punti di contatto istituiti dagli Stati membri e dalla Commissione dovrebbero essere opportunamente collocati all'interno delle rispettive amministrazioni e disporre di personale qualificato, nonché delle competenze necessarie per assolvere le proprie funzioni nel quadro del meccanismo di coordinamento e al fine di garantire una gestione appropriata delle informazioni riservate.

(28) L'elaborazione e l'attuazione di politiche efficaci e a vasto raggio dovrebbero essere sostenute dal gruppo di esperti della Commissione in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea, istituito dalla decisione della Commissione del 29 novembre 2017 (5), composto da rappresentanti degli Stati membri. Tale gruppo dovrebbe discutere, in particolare, delle questioni relative al controllo degli investimenti esteri diretti, condividere le migliori prassi e gli insegnamenti appresi nonché scambiare opinioni sulle tendenze e le questioni di interesse comune attinenti agli investimenti esteri diretti, nonché esaminare questioni sistemiche relative all'attuazione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe consultare il gruppo di esperti in merito ai progetti di atti delegati, secondo i principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

(29) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere incoraggiati a cooperare con le autorità responsabili dei paesi terzi che condividono gli stessi principi su questioni riguardanti il controllo degli investimenti esteri diretti che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Tale cooperazione amministrativa dovrebbe puntare a rafforzare l'efficacia del quadro di controllo degli investimenti esteri diretti da parte degli Stati membri e della cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione a norma del presente regolamento. Dovrebbe altresì essere possibile per la Commissione monitorare gli sviluppi nei paesi terzi in materia di meccanismi di controllo.

(30) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare tutte le misure necessarie a garantire la protezione delle informazioni riservate, in conformità, in particolare, della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (6), della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (7) e dell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (8). Ciò comprende, in particolare, l'obbligo di non declassare o declassificare informazioni classificate senza il previo consenso scritto dell'originatore (9). Tutte le informazioni di natura sensibile ma non classificate o che sono fornite a titolo riservato dovrebbero essere trattate come tali dalle autorità.

(31) Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali da parte dei punti di contatto e di altri soggetti all'interno degli Stati membri dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(32) Basandosi tra l'altro sulle relazioni annuali presentate da tutti gli Stati membri, e nel dovuto rispetto del carattere riservato di alcune delle informazioni contenute in dette relazioni, la Commissione dovrebbe redigere una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento e presentarla al Parlamento europeo e al Consiglio. Per maggiore trasparenza, tali relazioni dovrebbero essere rese pubbliche.

(33) Il Parlamento europeo dovrebbe poter invitare la Commissione a una riunione della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni sistemiche connesse con l'attuazione del presente regolamento.

(34) Entro il 12 ottobre 2023 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione dovrebbe valutare il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe includere una valutazione sulla necessità di modificare o meno il presente regolamento. Qualora proponga di modificare il presente regolamento, la relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa.

(35) L'attuazione del presente regolamento da parte dell'Unione e degli Stati membri dovrebbe conformarsi alle pertinenti prescrizioni per l'imposizione di misure restrittive per motivi di sicurezza e di ordine pubblico di cui agli accordi OMC, compresi in particolare l'articolo XIV, lettera a), e l'articolo XIV bis dell'accordo generale sugli scambi di servizi (12) (GATS). Dovrebbe inoltre conformarsi al diritto dell'Unione e essere coerente con gli impegni assunti nel quadro di altri accordi o intese commerciali e di investimento di cui l'Unione o i suoi Stati membri sono parte e di accordi e intese commerciali cui l'Unione o i suoi Stati membri aderiscono.

(36) Se un investimento estero diretto costituisce una concentrazione che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (13), il presente regolamento dovrebbe essere applicato facendo salva l'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004. Il presente regolamento e l'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 dovrebbero essere applicati in modo coerente. Qualora gli ambiti di applicazione di tali regolamenti si sovrappongano, i motivi del controllo di cui all'articolo 1 del presente regolamento e il concetto di interessi legittimi ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 139/2004 dovrebbero essere interpretati in maniera uniforme, fatta salva la valutazione della compatibilità dei provvedimenti nazionali intesi a tutelare tali interessi con i principi generali e le altre disposizioni del diritto dell'Unione.

(37) Il presente regolamento non incide sulle regole dell'Unione per la valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario, che costituisce una procedura distinta con un obiettivo specifico (14).

(38) Il presente regolamento è coerente con le altre procedure di controllo e notifica stabilite nel diritto settoriale dell'Unione e non le pregiudica,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione da parte degli Stati membri per motivi di sicurezza o di ordine pubblico e per un meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione con riguardo agli investimenti esteri diretti che possono incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico. Esso prevede altresì la possibilità che la Commissione emetta pareri su tali investimenti.

2. Il presente regolamento fa salva la competenza esclusiva di Stato membri perla sicurezza nazionale, come stabilito nell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, nonché il diritto degli Stati membri di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346 TFUE.

3. Nessuna disposizione del presente regolamento limita il diritto di ciascuno Stato membro di decidere se controllare o meno un particolare investimento estero diretto nel quadro del presente regolamento.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «investimento estero diretto», un investimento di qualsiasi tipo da parte di un investitore estero inteso a stabilire o mantenere legami durevoli e diretti tra l'investitore estero e l'imprenditore o l'impresa cui è messo a disposizione il capitale al fine di esercitare un'attività economica in uno Stato membro, compresi gli investimenti che consentono una partecipazione effettiva alla gestione o al controllo di una società che esercita un'attività economica;

2) «investitore estero», una persona fisica di un paese terzo o un'impresa di un paese terzo che intende realizzare o ha realizzato un investimento estero diretto;

3) «controllo», una procedura che consente di valutare, esaminare, autorizzare, sottoporre a condizioni, vietare o liquidare investimenti esteri diretti;

4) «meccanismo di controllo», uno strumento di applicazione generale, come una legge o un regolamento, accompagnato dalle relative prescrizioni amministrative o norme di attuazione o dai relativi orientamenti, che definisce i termini, le condizioni e le procedure per valutare, esaminare, autorizzare, sottoporre a condizioni, vietare o liquidare investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza o di ordine pubblico;

5) «investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso», un investimento estero diretto oggetto di una valutazione o di un esame formale in corso ai sensi di un meccanismo di controllo;

6) «decisione di controllo», una misura adottata in applicazione di un meccanismo di controllo;

7) «impresa di un paese terzo», un'impresa costituita o comunque organizzata conformemente alla legislazione di un paese terzo.

 

     Art. 3. Meccanismi di controllo degli Stati membri

1. Conformemente al presente regolamento, gli Stati membri possono mantenere, modificare o adottare meccanismi per controllare gli investimenti esteri diretti nel loro territorio per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.

2. Le norme e le procedure connesse ai meccanismi di controllo, compresi i termini temporali pertinenti, devono essere trasparenti e non operano discriminazioni tra paesi terzi. Gli Stati membri stabiliscono in particolare le circostanze che danno luogo al controllo, i motivi del controllo e le regole procedurali dettagliate applicabili.

3. Gli Stati membri applicano termini temporali nel quadro dei rispettivi meccanismi di controllo. I meccanismi di controllo consentono agli Stati membri di tenere conto delle osservazioni degli altri Stati membri di cui agli articoli 6 e 7 e dei pareri della Commissione di cui agli articoli 6,7 e 8.

4. Le informazioni riservate, comprese le informazioni commerciali sensibili, messe a disposizione dello Stato membro che effettua il controllo sono protette.

5. Gli investitori esteri e le imprese interessati hanno la possibilità di presentare ricorso contro le decisioni di controllo delle autorità nazionali.

6. Gli Stati membri che dispongono di un meccanismo di controllo mantengono, modificano o adottano le misure necessarie a individuare e prevenire l'elusione dei meccanismi di controllo e delle decisioni di controllo.

7. Gli Stati membri notificano alla Commissione i propri meccanismi di controllo esistenti al più tardi entro il 10 maggio 2019. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche apportate a un meccanismo di controllo esistente o l'adozione di un nuovo meccanismo di controllo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo meccanismo di controllo o delle eventuali modifiche a un meccanismo di controllo esistente.

8. Al più tardi entro tre mesi dal ricevimento delle notifiche di cui al paragrafo 7, la Commissione rende disponibile al pubblico un elenco dei meccanismi di controllo degli Stati membri. La Commissione tiene aggiornato tale elenco.

 

     Art. 4. Fattori che possono essere presi in considerazione dagli Stati membri e dalla Commissione

1. Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di:

a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;

b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (15), tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;

c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;

d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; o

e) libertà e pluralismo dei media.

2. Nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione tengono altresì conto, in particolare, se:

a) l'investitore estero sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un paese terzo, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti;

b) l'investitore estero sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro; o

c) vi sia un grave rischio che l'investitore intraprenda attività illegali o criminali.

 

     Art. 5. Relazione annuale

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale riguardante l'anno civile precedente, che includa informazioni aggregate sugli investimenti esteri diretti realizzati nei rispettivi territori, sulla base delle informazioni a loro disposizione, nonché informazioni aggregate sulle richieste ricevute da altri Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 7, paragrafo 5.

2. Per ciascun periodo di riferimento, gli Stati membri che dispongono di meccanismi di controllo forniscono, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, informazioni aggregate sull'applicazione dei rispettivi meccanismi di controllo.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. La relazione è resa pubblica.

4. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a una riunione della propria commissione competente per presentare e illustrare le questioni sistemiche connesse con l'attuazione del presente regolamento.

 

     Art. 6. Meccanismo di cooperazione in relazione agli investimenti esteri diretti oggetto di un controllo in corso

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti gli investimenti esteri diretti nel loro territorio che sono oggetto di un controllo in corso fornendo il prima possibile le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento. La notifica può includere un elenco degli Stati membri in cui si ritiene che la sicurezza o l'ordine pubblico possano subire effetti negativi. Nel quadro della notifica, se del caso, lo Stato membro che procede al controllo si adopera per indicare se ritiene che l'investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004.

2. Uno Stato membro, se ritiene che un investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso in un altro Stato membro possa incidere sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico, ovvero se dispone di informazioni pertinenti per tale controllo, può formulare osservazioni allo Stato membro che effettua il controllo. Lo Stato membro che formula osservazioni le invia contestualmente alla Commissione.

La Commissione notifica agli altri Stati membri in merito all'avvenuta formulazione di osservazioni.

3. La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto oggetto di un controllo in corso possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro, ovvero se dispone di informazioni pertinenti in relazione a tale investimento estero diretto, può emettere un parere destinato allo Stato membro che effettua il controllo. La Commissione può emettere un parere indipendentemente dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni. La Commissione può emettere un parere a seguito delle osservazioni formulate da altri Stati membri. La Commissione emette il parere ove giustificato, alla luce del fatto che almeno un terzo degli Stati membri ritenga che un investimento estero diretto possa incidere sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico.

La Commissione notifica agli altri Stati membri in merito all'avvenuta emissione di un parere.

4. Uno Stato membro che ritenga debitamente che un investimento estero diretto nel suo territorio possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico può chiedere alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni.

5. Le osservazioni di cui al paragrafo 2 e i pareri di cui al paragrafo 3 sono debitamente motivate.

6. Al più tardi entro 15 giorni civili dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, gli altri Stati membri e la Commissione notificano allo Stato membro che effettua il controllo la loro intenzione di formulare osservazioni ai sensi del paragrafo 2 o l'emissione di un parere ai sensi del paragrafo 3. La notifica può comprendere una richiesta di informazioni supplementari oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1.

Le eventuali richieste di informazioni supplementari sono debitamente giustificate, si limitano alle informazioni necessarie per la formulazione di osservazioni ai sensi del paragrafo 2 o per l'emissione di un parere ai sensi del paragrafo 3, sono proporzionate alla finalità della richiesta e non sono indebitamente onerose per lo Stato membro che effettua il controllo. Le richieste di informazioni e le risposte fornite dagli Stati membri sono inviate contestualmente alla Commissione.

7. Le osservazioni di cui al paragrafo 2 o i pareri di cui al paragrafo 3 sono indirizzati allo Stato membro che effettua il controllo e gli sono inviati entro un termine ragionevole, e comunque entro 35 giorni civili dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1.

In deroga al primo comma, se sono state richieste informazioni supplementari ai sensi del paragrafo 6, tali osservazioni o pareri sono emessi entro 20 giorni civili dal ricevimento delle informazioni aggiuntive o della notifica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5.

In deroga al paragrafo 6, la Commissione può emettere un parere a seguito delle osservazioni formulate da altri Stati membri se possibile entro il termine di cui al presente paragrafo, e in ogni caso entro cinque giorni dalla scadenza di tale termine.

8. Se eccezionalmente lo Stato membro che effettua il controllo ritiene che la sua sicurezza o il suo ordine pubblico richieda un'azione immediata, notifica agli altri Stati membri e alla Commissione la sua intenzione di emettere una decisione di controllo prima dei termini di cui al paragrafo 7 e motiva debitamente la necessità di un'azione immediata. Gli altri Stati membri e la Commissione si adoperano per formulare osservazioni o emettere un parere in tempi rapidi.

9. Lo Stato membro che effettua il controllo tiene in debita considerazione le osservazioni degli altri Stati membri di cui al paragrafo 2 e il parere della Commissione di cui al paragrafo 3. La decisione di controllo finale è adottata dallo Stato membro che effettua il controllo.

10. La cooperazione a norma del presente articolo si svolge attraverso i punti di contatto istituiti a norma dell'articolo 11.

 

     Art. 7. Meccanismo di cooperazione in relazione agli investimenti esteri diretti non oggetto di un controllo in corso

1. Uno Stato membro, se ritiene che un investimento estero diretto in programma o già realizzato in un altro Stato membro e che non è oggetto di un controllo in corso possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico nel suo territorio, ovvero se dispone di informazioni pertinenti in relazione a detto investimento estero diretto, può formulare osservazioni a tale altro Stato membro. Lo Stato membro che formula osservazioni le invia contestualmente alla Commissione.

La Commissione notifica agli altri Stati membri in merito all'avvenuta formulazione di osservazioni.

2. La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto in programma o già realizzato in uno Stato membro e che non è oggetto di un controllo in corso in tale Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in più di uno Stato membro, ovvero se dispone di informazioni pertinenti in relazione a tale investimento estero diretto, può emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato. La Commissione può emettere un parere indipendentemente dal fatto che altri Stati membri abbiano formulato osservazioni. La Commissione può emettere un parere a seguito delle osservazioni formulate da altri Stati membri. La Commissione emette il parere ove giustificato, alla luce del fatto che almeno un terzo degli Stati membri ritenga che un investimento estero diretto possa incidere sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico.

La Commissione notifica agli altri Stati membri in merito all'avvenuta emissione di un parere.

3. Uno Stato membro che giustificatamente ritenga che un investimento estero diretto nel suo territorio possa incidere sulla propria sicurezza o sul proprio ordine pubblico può chiedere alla Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare osservazioni.

4. Le osservazioni di cui al paragrafo 1 e i pareri di cui al paragrafo 2 sono debitamente motivati.

5. Uno Stato membro o la Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto che non è oggetto di un controllo in corso possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico di cui al paragrafo 1 o 2, può richiedere allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato le informazioni di cui all'articolo 9.

Le eventuali richieste di informazioni sono debitamente motivate, si limitano alle informazioni necessarie per la formulazione di osservazioni ai sensi del paragrafo 1 o per l'emissione di un parere ai sensi del paragrafo 2, sono proporzionate alla finalità della richiesta e non sono indebitamente onerose per lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato.

Le richieste di informazioni e le risposte fornite dagli Stati membri sono inviate contestualmente alla Commissione.

6. Le osservazioni ai sensi del paragrafo 1 o i pareri ai sensi del paragrafo 2 sono destinati allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato e gli sono trasmessi entro un termine ragionevole, e comunque entro 35 giorni civili dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 5 o della notifica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5. Se il parere della Commissione fa seguito alle osservazioni di altri Stati membri, la Commissione dispone di 15 giorni civili supplementari per emettere tale parere.

7. Lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato tiene in debita considerazione le osservazioni degli altri Stati membri e il parere della Commissione.

8. Gli Stati membri possono formulare osservazioni ai sensi del paragrafo 1 e la Commissione può formulare un parere ai sensi del paragrafo 2 al più tardi entro 15 mesi dalla realizzazione dell'investimento estero diretto.

9. La cooperazione a norma del presente articolo si svolge attraverso i punti di contatto istituiti a norma dell'articolo 11.

10. Il presente articolo non si applica agli investimenti esteri diretti già realizzati prima del 10 aprile 2019.

 

     Art. 8. Investimenti esteri diretti che possono incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione

1. La Commissione, se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere su progetti o programmi di interesse per l'Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, può emettere un parere destinato allo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato.

2. Le procedure di cui agli articoli 6 e 7 si applicano mutatis mutandis, fatte salve le modifiche seguenti:

a) nell'ambito della notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o delle osservazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 1, uno Stato membro può indicare se ritiene che un investimento estero diretto possa incidere sui progetti o programmi di interesse per l'Unione;

b) il parere della Commissione è trasmesso agli altri Stati membri;

c) lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato prende nella massima considerazione il parere della Commissione e fornisce a quest'ultima una spiegazione qualora non lo segua.

3. Ai fini del presente articolo, tra i progetti o programmi di interesse per l'Unione figurano quelli che comportano un importo consistente o una quota significativa di finanziamenti dell'Unione o quelli che rientrano nel diritto dell'Unione in materia di infrastrutture critiche, tecnologie critiche o fattori produttivi critici che sono essenziali per la sicurezza e l'ordine pubblico. L'elenco dei progetti o programmi di interesse per l'Unione figura nell'allegato.

4. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 16 riguardo alla modifica dell'elenco di progetti e programmi di interesse per l'Unione.

 

     Art. 9. Obblighi di informazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni comunicate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, o richieste dalla Commissione e dagli altri Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, e dell'articolo 7, paragrafo 5, siano messe a disposizione della Commissione e degli Stati membri richiedenti senza indebito ritardo.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) l'assetto proprietario dell'investitore estero e dell'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato, comprese informazioni sull'investitore finale e sulla partecipazione al capitale;

b) il valore approssimativo dell'investimento estero diretto;

c) i prodotti, i servizi e le attività commerciali dell'investitore estero e dell'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato;

d) gli Stati membri in cui l'investitore estero e l'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato esercitano attività commerciali pertinenti;

e) il finanziamento dell'investimento e la sua fonte, sulla base delle migliori informazioni di cui dispone lo Stato membro;

f) la data in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato.

3. Gli Stati membri si adoperano per fornire agli Stati membri richiedenti e alla Commissione, senza indebito ritardo, tutte le eventuali informazioni supplementari oltre a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, ove disponibili.

4. Lo Stato membro in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato può chiedere all'investitore estero o all'impresa in cui l'investimento estero diretto è in programma o è stato realizzato di fornire le informazioni di cui al paragrafo 2. L'investitore estero o l'impresa in questione fornisce le informazioni richieste senza indebito ritardo.

5. Uno Stato membro comunica senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri interessati se, in casi eccezionali e malgrado tutti i suoi sforzi, non è in grado di ottenere le informazioni di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro indica chiaramente nella comunicazione il motivo per cui non ha fornito tali informazioni e illustra in che modo si è adoperato per ottenere le informazioni richieste, inclusa la richiesta di cui al paragrafo 4.

Nel caso in cui nessuna informazione sia fornita, le osservazioni formulate da un altro Stato membro o il parere emesso dalla Commissione possono basarsi sulle informazioni a loro disposizione.

 

     Art. 10. Riservatezza delle informazioni trasmesse

1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione delle informazioni riservate acquisite in applicazione del presente regolamento in conformità del diritto dell'Unione e del rispettivo diritto nazionale.

3. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.

 

     Art. 11. Punti di contatto

1. Ogni Stato membro e la Commissione istituiscono un punto di contatto per l'attuazione del presente regolamento. Gli Stati membri e la Commissione coinvolgono detti punti di contatto in tutte le questioni relative all'attuazione del presente regolamento.

2. La Commissione fornisce un sistema sicuro e criptato per sostenere la cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra i punti di contatto.

 

     Art. 12. Gruppo di esperti in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea

Il gruppo di esperti in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea che fornisce consulenza e competenze alla Commissione continua a discutere delle questioni relative al controllo degli investimenti esteri diretti, a condividere le migliori prassi e gli insegnamenti appresi e a scambiare opinioni sulle tendenze e le questioni di interesse comune attinenti agli investimenti esteri diretti. La Commissione valuta inoltre la possibilità di chiedere la consulenza di tale gruppo su questioni sistemiche relative all'attuazione del presente regolamento.

Le discussioni all'interno del gruppo sono tenute riservate.

 

     Art. 13. Collaborazione internazionale

Gli Stati membri e la Commissione possono cooperare con le autorità responsabili dei paesi terzi su questioni riguardanti il controllo degli investimenti esteri diretti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

 

     Art. 14. Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento è effettuato in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, e soltanto nella misura in cui ciò sia necessario ai fini del controllo degli investimenti esteri diretti da parte degli Stati membri e per garantire l'efficacia della cooperazione di cui al presente regolamento.

2. I dati personali relativi all'attuazione del presente regolamento sono conservati soltanto per il periodo necessario a realizzare i fini per i quali sono stati raccolti.

 

     Art. 15. Valutazione

1. Entro il 12 ottobre 2023 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta il funzionamento e l'efficacia del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri partecipano a quest'esercizio e, se necessario, forniscono alla Commissione informazioni supplementari per la stesura della relazione.

2. Qualora nella relazione si raccomandi di modificare il presente regolamento, detta relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa in tal senso.

 

     Art. 16. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 10 aprile 2019.

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 17. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica dall'11 ottobre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

(1) GU C 262 del 25.7.2018, pag. 94.

(2) GU C 247 del 13.7.2018, pag. 28.

(3) Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 marzo 2019.

(4) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(5) Decisione della Commissione, del 29 novembre 2017, che istituisce il gruppo di esperti in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (non pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(6) Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(7) Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72, del 17.3.2015, pag. 53).

(8) GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 13.

(9) Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea e articolo 4, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2015/444.

(10) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(11) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(12) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 191.

(13) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(14) Come introdotta da Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338); Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1); Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(15) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

 

ALLEGATO

Elenco dei progetti o programmi di interesse per l'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 3

1. Programmi europei GNSS (Galileo ed EGNOS):

Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).

2. Copernicus:

Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).

3. Orizzonte 2020:

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104), comprese le iniziative relative a tecnologie abilitanti fondamentali quali l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori e la cibersicurezza.

4. Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T):

Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

5. Reti transeuropee dell'energia (TEN-E):

Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

6. Reti transeuropee delle telecomunicazioni:

Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

7. Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa:

Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30).

8. Cooperazione strutturata permanente (PESCO):

Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (GU L 65 dell'8.3.2018, pag. 24).

Dichiarazione della Commissione

A seguito della richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea si impegna a:

- condividere con il Parlamento europeo, una volta messi a punto, i moduli standardizzati che la Commissione europea provvederà a predisporre al fine di facilitare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi relativi alla relazione annuale a norma dell'articolo 5 del regolamento; e

- condividere tali moduli standardizzati con il Parlamento europeo ogni anno, parallelamente alla presentazione della relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento.