§ 11.4.3 - Direttiva 9 dicembre 2002, n. 92.
Direttiva n. 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa.


Settore:Normativa europea
Materia:11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali
Capitolo:11.4 libera circolazione dei capitali
Data:09/12/2002
Numero:92


Sommario
Art. 1.  Ambito d'applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Registrazione
Art. 4.  Requisiti professionali
Art. 5.  Diritti acquisiti
Art. 6.  Notificazione dello stabilimento e della prestazione di servizi negli altri Stati membri
Art. 7.  Autorità competenti
Art. 8.  Sanzioni
Art. 9.  Scambio di informazioni tra Stati membri
Art. 10.  Mezzi di ricorso
Art. 11.  Risoluzione stragiudiziale delle controversie
Art. 12.  Informazioni fornite dall'intermediario assicurativo
Art. 13.  Modalità dell'informazione
Art. 14.  Ricorso giurisdizionale
Art. 15.  Abrogazione
Art. 16.  Attuazione
Art. 17.  Entrata in vigore
Art. 18.  Destinatari


§ 11.4.3 - Direttiva 9 dicembre 2002, n. 92. [1]

Direttiva n. 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa.

(G.U.C.E. 15 gennaio 2003, n. L 9).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 55,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Gli intermediari assicurativi e riassicurativi svolgono un ruolo centrale nella distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi nella Comunità.

     (2) Con la direttiva 77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività, è stato compiuto un primo passo al fine di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte degli agenti e dei mediatori d'assicurazione.

     (3) La direttiva 77/92/CEE doveva rimanere applicabile sino all'entrata in vigore prescrizioni relative al coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di accesso alle attività di agente e di mediatore d'assicurazione e di esercizio delle medesime.

     (4) La raccomandazione 92/48/CEE della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativa agli intermediari assicurativi,è stata ampiamente seguita dagli Stati membri ed ha contribuito al ravvicinamento delle disposizioni nazionali sui requisiti professionali e sulla registrazione degli intermediari assicurativi.

     (5) Ciononostante sussistono tuttora tra le normative nazionali notevoli differenze che ostacolano l'avvio e lo svolgimento delle attività d'intermediazione assicurativa e riassicurativa nel mercato interno. È pertanto opportuno sostituire la direttiva 77/92/CEE con una nuova direttiva.

     (6) Gli intermediari assicurativi e riassicurativi dovrebbero poter esercitare i diritti garantiti dal trattato relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.

     (7) Il fatto che gli intermediari assicurativi non possano operare liberamente nella Comunità ostacola il corretto funzionamento del mercato unico delle assicurazioni.

     (8) Il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti professionali ed alla registrazione dei soggetti che iniziano o svolgono l'attività di intermediazione assicurativa può quindi concorrere sia alla piena realizzazione del mercato unico dei servizi finanziari, sia ad una maggiore tutela dei consumatori in questo settore.

     (9) I prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, quali agenti, mediatori ed operatori di «bancassicurazione». La parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste categorie.

     (10) La presente direttiva contiene una definizione di «intermediario assicurativo collegato» che tiene conto delle caratteristiche di taluni mercati degli Stati membri ed il cui obiettivo è stabilire le condizioni di registrazione che possono essere applicate a detti intermediari. Tale definizione non è intesa a impedire agli Stati membri di avere nozioni analoghe relativamente a intermediari assicurativi che, pur agendo in nome e per conto di un'impresa di assicurazione e sotto la totale responsabilità della stessa, sono abilitati a percepire premi o somme destinati ai clienti secondo le condizioni di garanzia finanziaria previste dalla presente direttiva.

     (11) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire a terzi servizi di intermediazione assicurativa dietro compenso, che può essere pecuniario o sotto forma di altro beneficio economico concordato e connesso alla prestazione fornita.

     (12) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai soggetti che svolgono un'altra attività professionale, quali ad esempio consulenti fiscali o contabili, che forniscono consulenze in materia di assicurazione a titolo accessorio nell'ambito di detta altra attività professionale, né ai soggetti che forniscono semplici informazioni di carattere generale sui prodotti assicurativi, sempre che l'obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il consumatore nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto assicurativo o riassicurativo, né la gestione a titolo professionale dei sinistri di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, né attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri.

     (13) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai soggetti che esercitano, sussistendo determinate rigorose condizioni, l'intermediazione assicurativa come attività secondaria.

     (14) Gli intermediari assicurativi e riassicurativi dovrebbero essere registrati presso l'autorità competente dello Stato membro in cui hanno la propria residenza o la propria sede principale a condizione che siano in possesso di rigorosi requisiti professionali attinenti alla competenza, onorabilità, copertura della responsabilità professionale e capacità finanziaria.

     (15) Tale registrazione dovrebbe consentire agli intermediari assicurativi e riassicurativi di operare in altri Stati membri secondo i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, previo espletamento di un'adeguata procedura di notificazione tra le autorità  competenti.

     (16) È necessario prevedere adeguate sanzioni nei confronti dei soggetti che esercitano l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa senza essere registrati, nei confronti delle imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono dei servizi prestati da intermediari non registrati, nei confronti di intermediari che violano le disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.

     (17) La cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti costituiscono strumenti indispensabili per tutelare i consumatori e garantire lo svolgimento corretto dell'attività assicurativa e riassicurativa nel mercato unico.

     (18) Per il consumatore è importantissimo sapere se l'intermediario con cui sta trattando fornisce consulenze su prodotti offerti da una vasta gamma di imprese di assicurazione ovvero su prodotti forniti da un numero limitato di siffatte imprese.

     (19) La presente direttiva dovrebbe precisare gli obblighi degli intermediari assicurativi in materia di informazioni da fornire ai consumatori. Al riguardo, uno Stato membro può mantenere o adottare disposizioni più rigorose che possono essere imposte agli intermediari assicurativi, indipendentemente dal loro luogo di residenza, che esercitano le loro attività di intermediazione sul suo territorio, a condizione che dette disposizioni più rigorose siano conformi al diritto comunitario, compresa la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»).

     (20) Qualora dichiari di fornire consulenze su prodotti offerti da una vasta gamma di imprese di assicurazione, l'intermediario dovrebbe svolgere un'analisi imparziale e sufficientemente ampia dei prodotti disponibili sul mercato. Tutti gli intermediari dovrebbero inoltre indicare le ragioni su cui si fondano le scelte consigliate.

     (21) Le esigenze informative appaiono minori nell'ipotesi in cui i consumatori siano società richiedenti l'assicurazione o la riassicurazione contro rischi commerciali o industriali.

     (22) Appaiono necessarie adeguate ed efficaci procedure di reclamo e ricorso negli Stati membri per la risoluzione delle controversie tra intermediari assicurativi e consumatori, utilizzando, se del caso, le procedure già  esistenti.

     (23) Fatto salvo il diritto dei consumatori di adire l'autorità  giudiziaria, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli organi pubblici o privati istituiti per la risoluzione stragiudiziale delle liti a cooperare per la soluzione delle controversie transfrontaliere. Questa cooperazione potrebbe essere finalizzata, ad esempio, a consentire ai consumatori di sottoporre agli organi stragiudiziali del proprio Stato membro di residenza i reclami relativi ad intermediari assicurativi stabiliti in altri Stati membri. La creazione della rete FIN-NET offre un'ulteriore assistenza ai consumatori che fanno ricorso a servizi transfrontalieri. Nelle disposizioni relative alle procedure, si dovrebbe tener conto della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.

     (24) La direttiva 77/92/CEE dovrebbe di conseguenza essere abrogata,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

CAPO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Ambito d'applicazione

     1. La presente direttiva detta disposizioni per l'assunzione e l'esercizio delle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi.

     2. La presente direttiva non si applica a soggetti che propongono servizi di intermediazione per contratti assicurativi ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

     a) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla garanzia assicurativa fornita;

     b) non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita;

     c) il contratto di assicurazione non copre i rischi di responsabilità civile;

     d) l'attività professionale principale del proponente il contratto non consiste nell'intermediazione assicurativa;

     e) l'assicurazione è complementare rispetto al prodotto o servizio fornito dall'intermediario e copre:

     i) i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento dei beni forniti dall'intermediario, o

     ii) danneggiamento o perdita del bagaglio e altri rischi connessi con il viaggio prenotato presso l'intermediario, anche se si tratta di un contratto che assicura il ramo vita o i rischi di responsabilità civile, purché la garanzia abbia natura accessoria rispetto alla garanzia principale relativa ai rischi connessi con tale viaggio;

     f) l'importo del premio annuale non eccede 500 EUR e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni.

     3. La presente direttiva non si applica ai servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori della Comunità.

     La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro in materia di attività di intermediazione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi e riassicurativi stabiliti in un paese terzo, che operano sul suo territorio in base al principio della libera prestazione di servizi, purché sia garantita la parità di trattamento per tutti i soggetti che esercitino o siano autorizzati ad esercitare attività di intermediazione assicurativa nel mercato in questione.

     La presente direttiva non disciplina le attività di intermediazione assicurativa esercitate in paesi terzi né le attività delle imprese di assicurazione o riassicurazione comunitarie, quali definite nella prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, e nella prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio, esercitate tramite intermediari assicurativi in paesi terzi.

 

     Art. 2. Definizioni

     Ai fini della presente direttiva si intende per:

     1) «impresa di assicurazione»: un'impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o all'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

     2) «impresa di riassicurazione»: un'impresa, diversa da un'impresa di assicurazione o da un'impresa di assicurazione di un paese terzo, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione di un paese terzo o da altre imprese di riassicurazione;

     3) «intermediazione assicurativa»: le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione. Sono escluse le attività esercitate dalle imprese di assicurazione nonché dagli impiegati di un'impresa di assicurazione che agiscono sotto la responsabilità di tale impresa. Sono altresì escluse le attività di informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale, sempre che l'obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione o la gestione di sinistri per un'impresa di assicurazione su base professionale o le attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri;

     4) «intermediazione riassicurativa»: le attività consistenti nel presentare o proporre contratti di riassicurazione, o compiere altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione. Sono escluse le attività esercitate dalle imprese di riassicurazione nonché dagli impiegati di un'impresa di riassicurazione che agiscono sotto la responsabilità di tale impresa. Sono altresì escluse le attività di informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale sempre che l'obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di riassicurazione o la gestione di sinistri per un'impresa di riassicurazione su base professionale o le attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri;

     5) «intermediario assicurativo»: qualsiasi persona fisica o giuridica che inizi o svolga a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa;

     6) «intermediario riassicurativo»: qualsiasi persona fisica o giuridica che inizi o svolga a titolo oneroso l'attività di intermediazione riassicurativa;

     7) «intermediario assicurativo collegato»: qualsiasi soggetto che eserciti un'attività di intermediazione assicurativa in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, se i prodotti di assicurazione non entrano in concorrenza, ma che non percepisca né i premi né le somme destinati al cliente e agisca sotto la piena responsabilità di tali imprese di assicurazione per i prodotti che le riguardano rispettivamente. Si considera inoltre come intermediario assicurativo collegato, che agisce sotto la responsabilità di una o più imprese di assicurazione, per i prodotti che le riguardano rispettivamente, qualsiasi soggetto, che eserciti un'attività  di intermediazione assicurativa a complemento della sua attività professionale principale, allorché l'assicurazione integri i beni e i servizi forniti nel quadro di tale occupazione principale, e che non percepisca né i premi né le somme destinati al cliente;

     8) «grandi rischi»: i rischi di cui all'articolo 5, lettera d), della direttiva 73/239/CEE;

     9) «Stato membro d'origine»:

     a) se l'intermediario è una persona fisica, lo Stato membro nel quale esso risiede e nel quale esercita l'attività;

     b) se l'intermediario è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del proprio diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;

     10) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui un intermediario assicurativo o riassicurativo ha una succursale o presta servizi;

     11) «autorità competenti»: le autorità designate da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 7;

     12) «supporto durevole»: qualsiasi mezzo che consenta al cliente di registrare le informazioni a lui personalmente destinate in modo che siano accessibili per la consultazione futura e riproducibili senza alterazioni durante un periodo di tempo commisurato ai fini cui sono preordinate. In particolare, il supporto durevole comprende i dischetti informatici, i CD-ROM, i DVD e il disco fisso del computer del consumatore che tiene in memoria messaggi di posta elettronica, ma non comprende i siti web Internet, a meno che essi soddisfino i criteri di cui al primo paragrafo.

 

CAPO II

REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

 

     Art. 3. Registrazione

     1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere registrati presso un'autorità competente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, nello Stato membro d'origine.

     Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri possono prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione o altri organismi possano collaborare con le autorità competenti nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché nell'applicazione a tali intermediari dei requisiti di cui all'articolo 4. In particolare, nel caso degli intermediari assicurativi collegati, essi possono essere registrati presso un'impresa di assicurazione o un'associazione di imprese di assicurazione sotto il controllo di un'autorità competente.

     Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo e al secondo comma a tutte le persone fisiche che lavorano per un'impresa ed esercitano un'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

     Nel caso delle persone giuridiche, gli Stati membri le registrano ed indicano inoltre nel registro il nome delle persone fisiche, in seno alla dirigenza, che sono responsabili delle attività di intermediazione.

     2. Gli Stati membri possono istituire più registri per gli intermediari assicurativi e riassicurativi, purché siano stabiliti criteri in base ai quali gli intermediari devono essere iscritti.

     Gli Stati membri provvedono a creare uno sportello unico, che consenta di accedere agevolmente e velocemente all'informazione proveniente da tali diversi registri istituiti elettronicamente e aggiornati costantemente. Lo sportello consente anche di identificare le autorità competenti di ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1, primo comma. Inoltre, tale registro indica il paese o i paesi in cui l'intermediario opera in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi.

     3. Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione degli intermediari assicurativi, compresi gli intermediari assicurativi collegati, e riassicurativi sia subordinata al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.

     Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli intermediari assicurativi, compresi gli intermediari assicurativi collegati, e riassicurativi che non sono più in possesso di tali requisiti siano cancellati dal registro. La validità della registrazione è soggetta a regolare revisione da parte dell'autorità competente. Ove necessario, lo Stato membro di origine informa con ogni mezzo appropriato lo Stato membro ospitante di tale cancellazione.

     4. Le autorità competenti possono rilasciare all'intermediario assicurativo e riassicurativo un documento tale da consentire agli interessati di verificare, consultando il o i registri di cui al paragrafo 2, la sua regolare registrazione.

     Detto documento contiene, almeno, le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a) e b) e, nel caso di una persona giuridica, il nome o i nomi della o delle persone fisiche di cui al paragrafo 1, quarto comma, del presente articolo.

     Lo Stato membro richiede che il documento sia riconsegnato all'autorità competente che lo ha rilasciato qualora l'intermediario assicurativo o riassicurativo non sia più registrato.

     5. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi registrati sono ammessi ad iniziare e a svolgere l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa nella Comunità in regime di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

     6. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di assicurazione si avvalgano unicamente dei servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa prestati da intermediari assicurativi o riassicurativi iscritti negli appositi registri, nonché dai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

 

     Art. 4. Requisiti professionali

     1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono possedere adeguate cognizioni e capacità, determinate dai rispettivi Stati membri d'origine.

     Gli Stati membri di origine possono modulare le condizioni imposte in materia di cognizioni e capacità in base all'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa e ai prodotti offerti, più particolarmente se l'intermediario esercita un'attività  professionale principale diversa dall'intermediazione assicurativa. In quest'ultimo caso, l'interessato può esercitare un'attività  di intermediazione assicurativa solo se un intermediario assicurativo che soddisfa le condizioni di cui al presente articolo o un'impresa di assicurazione assumono l'intera responsabilità dei suoi atti.

     Gli Stati membri possono prevedere che, per i casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, l'impresa di assicurazione verifichi se le cognizioni e le capacità degli intermediari interessati sono conformi ai requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo e, eventualmente, impartisca a tali intermediari una formazione corrispondente ai requisiti relativi ai prodotti proposti dagli intermediari in questione.

     Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo a tutte le persone fisiche che lavorano per un'impresa che esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. Gli Stati membri provvedono affinché la dirigenza di tali imprese comprenda una proporzione ragionevole di persone responsabili dell'intermediazione in materia di prodotti assicurativi e affinché ogni altra persona che partecipi direttamente all'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa abbia dato prova delle cognizioni e delle capacità necessarie per l'assolvimento dei propri compiti.

     2. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono possedere il requisito dell'onorabilità. Essi devono possedere almeno un certificato penale immacolato o analogo requisito nazionale in riferimento a gravi illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio o altri reati in relazione ad attività finanziarie e non devono essere stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale.

     Gli Stati membri possono consentire, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, che l'impresa di assicurazione verifichi l'onorabilità degli intermediari assicurativi.

     Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo a tutte le persone fisiche che lavorano per un'impresa ed esercitano l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa. Essi provvedono affinché la dirigenza di tali imprese nonché i dipendenti che partecipano direttamente all'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa siano in possesso di tale requisito.

     3. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere in possesso di un'assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il territorio della Comunità o di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell'esercizio della loro professione per un importo di almeno 1 000 000 di EUR per ciascun sinistro e di 1 500 000 EUR all'anno globalmente per tutti i sinistri, salvo che tale assicurazione o analoga garanzia sia già fornita dall'impresa di assicurazione, dall'impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscono o sono autorizzati ad agire, ovvero tale impresa abbia assunto la piena responsabilità per i loro atti.

     4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per tutelare i consumatori contro l'incapacità dell'intermediario assicurativo di trasferire i premi all'impresa di assicurazione o di trasferire all'assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio.

     Tali misure assumono una o più delle forme seguenti:

     a) disposizioni di legge o contrattuali secondo cui gli importi corrisposti dal cliente all'intermediario si considerano versati all'impresa di assicurazione o riassicurazione, mentre gli importi corrisposti da quest'ultima all'intermediario non si considerano versati all'assicurato finché questi non li riceva effettivamente;

     b) norme secondo cui gli intermediari assicurativi devono possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4 % della somma dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a 15 000 EUR;

     c) norme secondo cui le somme del cliente devono essere trasferite attraverso conti-cliente rigorosamente separati e non utilizzabili, in caso di fallimento, per il soddisfacimento di altri creditori;

     d) l'istituzione di un fondo di garanzia.

     5. L'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa presuppone il possesso permanente dei requisiti professionali di cui al presente articolo.

     6. Gli Stati membri possono rendere più rigorosi i requisiti di cui al presente articolo o aggiungerne altri per gli intermediari assicurativi o riassicurativi registrati nel loro territorio.

     7. Gli importi di cui ai paragrafi 3 e 4 formano oggetto di una revisione periodica per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo, quale pubblicato da Eurostat. La prima revisione ha luogo cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e le revisioni successive sono effettuate con cadenza quinquennale.

     Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l'importo di base in euro della variazione percentuale dell'indice summenzionato nel periodo tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la data della prima revisione o tra la data dell'ultima revisione e la data della nuova revisione, e sono arrotondati all'euro superiore.

 

     Art. 5. Diritti acquisiti

     Gli Stati membri possono prevedere che i soggetti che esercitavano un'attività di intermediazione anteriormente al 1° settembre 2000, erano iscritti in un registro ed erano in possesso di una formazione e di un livello di esperienza analoghi a quelli richiesti dalla presente direttiva siano iscritti automaticamente nell'istituendo registro, previo soddisfacimento dei requisiti stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4.

 

     Art. 6. Notificazione dello stabilimento e della prestazione di servizi negli altri Stati membri

     1. Qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo che intenda esercitare per la prima volta in uno o più Stati membri la propria attività in regime di libera prestazione di servizi o di libero stabilimento ne informa le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

     Entro un mese a decorrere da tale notificazione le suddette autorità comunicano alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti che lo desiderano l'intenzione dell'intermediario assicurativo o riassicurativo e ne informano contestualmente l'intermediario interessato.

     L'intermediario assicurativo o riassicurativo può iniziare la sua attività un mese dopo la data alla quale è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine della comunicazione di cui al secondo comma del presente paragrafo. Tuttavia, detto intermediario può iniziare immediatamente la sua attività se lo Stato membro ospitante non desidera essere informato.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione che desiderano essere informati ai sensi del paragrafo 1. A sua volta la Commissione ne informa gli altri Stati membri.

     3. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono adottare i provvedimenti necessari per l'adeguata pubblicazione delle condizioni in cui, nell'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nel loro territorio.

 

     Art. 7. Autorità competenti

     1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando qualsiasi eventuale ripartizione di tali funzioni.

     2. Le autorità di cui al paragrafo 1 possono essere pubbliche autorità, enti riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dalla legislazione nazionale. Esse non comprendono le imprese di assicurazione o riassicurazione.

     3. Le autorità competenti devono disporre dei poteri necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Qualora nel suo territorio esistano più autorità competenti, lo Stato membro provvede a far sì che queste operino in stretta collaborazione per garantire l'effettivo espletamento delle rispettive funzioni.

 

     Art. 8. Sanzioni

     1. Gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate nei confronti di chiunque eserciti l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa senza essere registrato in uno degli Stati membri e non contemplato dall'articolo 1, paragrafo 2.

     2. Gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate nei confronti delle imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgano di servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa prestati da soggetti non registrati in uno degli Stati membri e non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 2.

     3. Gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate nei confronti degli intermediari assicurativi o riassicurativi che violino le disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva.

     4. La presente direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri ospitanti di adottare misure idonee a prevenire o a reprimere i comportamenti tenuti nel loro territorio contrari alle disposizioni legislative o regolamentari da essi adottate per motivi di interesse generale. Ciò implica la possibilità di impedire agli intermediari assicurativi o riassicurativi in questione di avviare nuove attività nel loro territorio.

     5. Qualsiasi misura adottata che comporti sanzioni o restrizioni per le attività dell'intermediario assicurativo o riassicurativo deve essere debitamente motivata e comunicata all'intermediario interessato. Ciascuna di tali misure è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stata adottata.

 

     Art. 9. Scambio di informazioni tra Stati membri

     1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

     2. Le autorità competenti si scambiano informazioni riguardo agli intermediari assicurativi e riassicurativi a cui siano state irrogate le sanzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, o abbiano formato oggetto di una misura di cui all'articolo 8, paragrafo 4, informazioni che possono condurre alla cancellazione dal registro di tali intermediari. Inoltre, le competenti autorità possono scambiarsi ogni informazione pertinente su richiesta di una di esse.

     3. Le persone competenti a ricevere o comunicare le informazioni di cui alla presente direttiva sono tenute al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita), e dell'articolo 15 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita).

 

     Art. 10. Mezzi di ricorso

     Gli Stati membri provvedono ad istituire procedure che consentano ai consumatori e ad altri interessati, in particolare le associazioni di consumatori, di presentare ricorso contro gli intermediari assicurativi o riassicurativi. In ogni caso, ai ricorsi viene data risposta.

 

     Art. 11. Risoluzione stragiudiziale delle controversie

     1. Gli Stati membri promuovono l'istituzione di adeguate ed efficaci procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra gli intermediari assicurativi e i consumatori, avvalendosi eventualmente di organi già esistenti.

     2. Gli Stati membri promuovono la cooperazione tra tali organi ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere.

 

CAPO III

OBBLIGHI D'INFORMAZIONE DEGLI INTERMEDIARI

 

     Art. 12. Informazioni fornite dall'intermediario assicurativo

     1. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione iniziale e, se necessario, in occasione della relativa modifica o rinnovo, l'intermediario assicurativo fornisce al consumatore quanto meno le seguenti informazioni:

     a) la sua identità ed il suo indirizzo;

     b) il registro in cui egli è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato;

     c) se sia detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;

     d) se una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, sia detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo;

     e) le procedure di cui all'articolo 10, che consentono ai consumatori e agli altri interessati di presentare ricorso nei confronti degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché, se del caso, le procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale di cui all'articolo 11.

     Inoltre, l'intermediario assicurativo fornisce al consumatore le seguenti informazioni riguardo al contratto proposto:

     i) se egli fornisca consulenze fondate sull'obbligo di cui al paragrafo 2 di fornire un'analisi imparziale; o

     ii) se sia tenuto, in virtù di un obbligo contrattuale, a esercitare l'attività di intermediazione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione. In tal caso, egli comunica, su richiesta del consumatore, la denominazione di tali imprese; ovvero

     iii) se non sia vincolato ad alcun obbligo contrattuale di esercitare attività di intermediazione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione e non fornisca consulenze fondate sull'obbligo di cui al paragrafo 2 di fornire un'analisi imparziale. In tal caso, egli comunica, su richiesta del consumatore, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari.

     Nei casi in cui si preveda che determinate informazioni debbano essere fornite soltanto su richiesta del consumatore, quest'ultimo è informato del suo diritto di richiedere tali informazioni.

     2. Quando l'intermediario assicurativo comunica al consumatore di fornire consulenze fondate su un'analisi imparziale, egli deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore.

     3. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto, l'intermediario assicurativo deve, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal consumatore, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale consumatore e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto. Tali precisazioni si articolano secondo la complessità del contratto assicurativo proposto.

     4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non devono essere fornite dagli intermediari assicurativi che operano nel settore dell'assicurazione dei grandi rischi, né dagli intermediari riassicurativi.

     5. Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più rigorose per quanto riguarda le esigenze in materia di informazione di cui al paragrafo 1, se tali disposizioni sono conformi al diritto comunitario.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni nazionali di cui al primo comma.

     Al fine di realizzare un livello elevato di trasparenza con ogni mezzo idoneo, la Commissione provvede affinché le informazioni relative alle disposizioni nazionali che le sono comunicate siano trasmesse anche ai consumatori e agli intermediari assicurativi.

 

     Art. 13. Modalità dell'informazione

     1. Qualsiasi informazione da fornire ai clienti a norma dell'articolo 12 deve essere comunicata:

     a) su supporto cartaceo o altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il consumatore;

     b) in un modo chiaro e preciso che sia comprensibile per il consumatore;

     c) in una lingua ufficiale dello Stato membro dell'impegno oppure in un'altra lingua concordata dalle parti.

     2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'informazione di cui all'articolo 12 può essere fornita verbalmente a richiesta del consumatore o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali casi, l'informazione è fornita al consumatore a norma del paragrafo 1 subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.

     3. In caso di vendita per telefono, l'informazione preliminare fornita al consumatore deve essere conforme alle norme comunitarie applicabili alla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Inoltre l'informazione è fornita al consumatore a norma del paragrafo 1 subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 14. Ricorso giurisdizionale

     Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate nei confronti di un intermediario assicurativo o riassicurativo o di un'impresa di assicurazione ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a norma della presente direttiva siano impugnabili in sede giurisdizionale.

 

     Art. 15. Abrogazione

     La direttiva 77/92/CEE è abrogata con effetto a decorrere dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

 

     Art. 16. Attuazione

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 gennaio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Tali disposizioni contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. In tale comunicazione essi forniscono una tabella che indichi, a fronte della presente direttiva, le disposizioni nazionali corrispondenti.

 

     Art. 17. Entrata in vigore

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 18. Destinatari

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 


[1] Abrogata dall'art. 44 della Direttiva 20 gennaio 2016, n. 97, con la decorrenza ivi prevista.