§ 80.4.162 – D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240.
Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:29/05/2003
Numero:240


Sommario
Art. 1.  Bilancio di previsione, esercizio finanziario.
Art. 2.  Preventivo economico.
Art. 3.  Entrate e spese.
Art. 4.  Riscossione delle entrate, ordinazione e pagamento delle spese.
Art. 5.  Fondi di riserva.
Art. 6.  Variazioni al bilancio annuale di previsione.
Art. 7.  Scritture contabili.
Art. 8.  Conto consuntivo.
Art. 9.  Residui.
Art. 10.  Disciplina dei beni d'uso.
Art. 11.  Consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
Art. 12.  Disciplina del servizio di tesoreria o di cassa.
Art. 13.  Anticipazioni in contanti.
Art. 14.  Attività contrattuale.
Art. 15.  Norme finali


§ 80.4.162 – D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240. [1]

Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale

(G.U. 29 agosto 2003, n. 200)

 

     Art. 1. Bilancio di previsione, esercizio finanziario.

     1. La gestione finanziaria della soprintendenza speciale si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa.

     2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

     3. Il bilancio di previsione è composto dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e dal preventivo economico. Costituiscono allegati al bilancio di previsione annuale il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione e la relazione del collegio dei revisori dei conti.

     4. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale.

     5. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio di previsione indica:

     a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;

     b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

     c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui.

     6. Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta dell'entrata l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

     7. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative della soprintendenza.

     8. Il consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 della soprintendenza, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.

     9. Il bilancio di previsione, redatto dal soprintendente, almeno quindici giorni prima della delibera dell'organo collegiale, è sottoposto all'attenzione del collegio dei revisori che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone o negandone l'approvazione.

     10. Il consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 della soprintendenza, entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del soprintendente e del collegio dei revisori dei conti e ad una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione di rispettiva competenza.

     11. Quando l'approvazione del bilancio di previsione non interviene prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, il Ministero per i beni e le attività culturali può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio sulla base dei dati del bilancio del precedente anno finanziario, fissandone i limiti di importo.

     12. La gestione finanziaria della soprintendenza è assoggettata al controllo successivo della Corte dei conti.

 

          Art. 2. Preventivo economico.

     1. Il preventivo economico, redatto in conformità al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, espone il saldo finanziario di parte corrente e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione. Il conto economico è articolato per centri di costo nei casi in cui l'organizzazione dei servizi della soprintendenza contempli tale articolazione.

 

          Art. 3. Entrate e spese.

     1. Per le entrate e per le spese il consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 determina la denominazione e la numerazione dei capitoli in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative della soprintendenza.

 

          Art. 4. Riscossione delle entrate, ordinazione e pagamento delle spese.

     1. Le entrate pervengono alla soprintendenza mediante ordini di pagamento del competente centro di responsabilità.

     2. Le altre entrate da proventi diversi sono riscosse dalla banca che gestisce il servizio di tesoreria o di cassa mediante reversali di incasso.

     3. Al fine di consentire il riequilibrio finanziario nell'ambito delle soprintendenze speciali ed autonome, il Ministro per i beni e le attività culturali può annualmente disporre con proprio decreto che una quota non superiore al trenta per cento delle entrate di cui al comma 2 sia versata in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale quota è ripartita tra le soprintendenze interessate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in relazione alle rispettive esigenze finanziarie.

     4. Le entrate eventuali pervenute direttamente alla soprintendenza sono annotate nel registro di cassa di cui all'articolo 7 e versate alla banca che svolge il servizio di tesoreria entro il giorno lavorativo successivo alla loro riscossione, previa emissione della reversale d'incasso.

     5. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo e munite del numero del capitolo di entrata, devono essere firmate dal soprintendente o da un suo delegato.

     6. Il pagamento delle spese è disposto mediante l'emissione di mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo e muniti del numero del capitolo del bilancio sul quale grava il relativo onere.

     7. Ogni mandato di pagamento deve essere corredato della documentazione giustificativa della spesa.

     8. I mandati di pagamento sono firmati dal soprintendente o da un suo delegato.

     9. I mandati non pagati alla fine dell'esercizio finanziario sono restituiti, tramite la banca tesoriere, alla soprintendenza per il trasferimento dal conto della competenza al conto dei residui o per il loro annullamento.

 

          Art. 5. Fondi di riserva.

     1. Nel bilancio annuale sono iscritti, in appositi capitoli, un fondo di riserva per le spese impreviste ed uno per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione.

     2. Gli stanziamenti iscritti nei fondi di riserva di cui al comma 1 possono essere utilizzati previa delibera del consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 e non possono superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione.

 

          Art. 6. Variazioni al bilancio annuale di previsione.

     1. Il consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, previo parere del collegio dei revisori dei conti, delibera le opportune variazioni alle iniziali previsioni di bilancio qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze della soprintendenza.

     2. Tutte le proposte di variazione al bilancio di previsione sono deliberate dal consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 non oltre il 31 ottobre dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce e trasmesse, per l'approvazione, al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

     3. In ogni caso, le spese complessivamente impegnate non possono superare le entrate complessivamente accertate.

 

          Art. 7. Scritture contabili.

     1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza che per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

     2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione dello stato dei beni di cui all'articolo 10.

     3. Il sistema di scritture della soprintendenza si compone dei seguenti registri:

     a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

     b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale e le variazioni, le somme impegnate e quelle rimaste da pagare;

     c) un partitario dei residui, contenente per ciascun capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

     d) un giornale cronologico sia per le riversali che per i mandati emessi, con indicazioni separate delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui;

     e) i registri degli inventari.

     4. Le scritture contabili di cui alle lettere d) ed e) devono essere effettuate su registri numerati e vidimati dal soprintendente o dal suo delegato. Nell'ipotesi di scritture tenute con l'utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica dei dati deve essere comunque garantita l'inalterabilità dei dati archiviati.

 

          Art. 8. Conto consuntivo.

     1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.

     2. Il conto consuntivo è redatto secondo la classificazione di cui all'articolo 1.

     3. Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione della soprintendenza.

     Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione ed espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

     4. Il conto economico, redatto in conformità al preventivo economico di cui all'articolo 2, deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.

     5. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa che deve evidenziare i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 3.

     6. Il conto consuntivo, redatto dal soprintendente, è sottoposto, unitamente ad una nota illustrativa del soprintendente stesso, all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione, almeno quindici giorni prima della riunione fissata dal consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 per la deliberazione di competenza.

     7. Il consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

     8. Entro quindici giorni dalla delibera il conto consuntivo è trasmesso, unitamente alle relazioni di cui al comma 6, ad una copia dell'estratto conto della banca tesoriere ed alla deliberazione del consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'approvazione di competenza.

 

          Art. 9. Residui.

     1. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi.

     2. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi.

     3. Annualmente è compilata, distintamente per esercizio di provenienza e per capitoli di bilancio, la situazione dei residui attivi e passivi riferiti agli esercizi anteriori a quello di competenza. La situazione dei residui deve indicare la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o accreditate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perché non più realizzabili, nonché quelle rimaste da riscuotere o da versare.

     4. La variazione dei residui attivi e passivi deve formare oggetto di apposita deliberazione del consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Sulle variazioni dei residui il collegio dei revisori dei conti è tenuto ad esprimere il suo parere.

     5. La situazione dei residui e la deliberazione di cui al precedente comma sono allegate al conto consuntivo.

     6. Costituiscono economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto nel corso dell'esercizio.

     7. Ai fini della perenzione amministrativa si applica la disciplina dettata per le spese iscritte nel bilancio dello Stato.

 

          Art. 10. Disciplina dei beni d'uso.

     1. I beni della soprintendenza appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso alla soprintendenza stessa.

     2. Per tali beni si osservano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle emanate in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

     3. I beni sono assunti in consegna, con debito di vigilanza, dal soprintendente. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.

     4. Quando il soprintendente cessa il suo ufficio, il passaggio di gestione avviene mediante ricognizione generale dei beni, in contraddittorio tra il consegnatario uscente ed il consegnatario subentrante, con l'intervento di un funzionario incaricato dal Ministero per i beni e le attività culturali. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

 

          Art. 11. Consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

     1. Il consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 della soprintendenza speciale od autonoma si riunisce in via ordinaria una volta al mese ed è convocato in via straordinaria dal presidente o su richiesta degli altri due componenti.

     2. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

          Art. 12. Disciplina del servizio di tesoreria o di cassa.

     1. Il servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un'unica banca di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

     2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. La banca tesoriere o cassiere della soprintendenza è incaricata:

     a) di riscuotere le entrate;

     b) di pagare le spese stanziate in bilancio.

 

          Art. 13. Anticipazioni in contanti.

     1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario il consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 delibera l'assegnazione al soprintendente o ad un suo delegato di un fondo cassa.

     2. Con il fondo di cui al comma 1 si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni, delle spese postali, nonché al pagamento di piccoli acconti per spese di viaggio e per indennità di missione.

     3. Le eventuali integrazioni al fondo cassa devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

 

          Art. 14. Attività contrattuale.

     1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività negoziale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigente in materia.

     2. Le spese da farsi in economia sono disciplinate secondo il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.

     3. I contratti sono stipulati dal soprintendente e approvati dal consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

 

          Art. 15. Norme finali [2].

     1. Il presente regolamento si applica esclusivamente agli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 [3].

     2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

     3. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina recata in materia di approvazione dei bilanci degli enti pubblici istituzionali dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.


[1] Nel presente decreto, la locuzione «consiglio di amministrazione» è stata sostituita dalla seguente «consiglio di amministrazione o amministratore unico di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106» per effetto dell'art. 41 del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171.

[2] Rubrica così sostituita dall'art. 41 del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171.

[3] Comma così sostituito dall'art. 41 del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171.