§ 51.4.150 - D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 35.
Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:15/02/2016
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro
Art. 4.  Ricezione del provvedimento di blocco o di sequestro dall'autorità dello Stato di emissione
Art. 5.  Autorità giudiziaria competente
Art. 6.  Decisioni sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione
Art. 7.  Casi di rinvio dell'esecuzione
Art. 8.  Durata del vincolo conseguente all'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro
Art. 9.  Impugnazioni
Art. 10.  Responsabilità dello Stato derivante dall'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro
Art. 11.  Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro emessi dall'autorità giudiziaria italiana
Art. 12.  Trasmissione diretta. Certificato relativo alle informazioni contenute nel provvedimento di blocco o di sequestro
Art. 13.  Disposizioni finanziarie


§ 51.4.150 - D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 35.

Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.

(G.U. 11 marzo 2016, n. 59)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

     Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, lettera b);

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità [1]

     1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini della presente decreto, si intende per:

     a) «Stato di emissione»: lo Stato membro dell'Unione europea la cui autorità giudiziaria, secondo il diritto interno, ha emesso, convalidato o comunque confermato un provvedimento di blocco o di sequestro nell'ambito di un procedimento penale;

     b) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio si trova il bene o la prova;

     c) «provvedimento di blocco o di sequestro»: qualsiasi provvedimento adottato dalla competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione al fine di impedire provvisoriamente ogni operazione volta a distruggere, trasformare, spostare, trasferire o alienare beni previsti come corpo di reato o cose pertinenti al reato, che potrebbero essere oggetto di confisca nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 240 del codice penale;

     d) «bene»: ogni bene materiale o immateriale, mobile o immobile, nonchè ogni atto giuridico o documento attestante un titolo o un diritto su tale bene, che secondo la competente autorità giudiziaria dello Stato di emissione costituisca il prodotto di uno dei reati di cui all'articolo 3, ovvero rappresenti l'equivalente del valore di tale prodotto, ovvero sia stato lo strumento o l'oggetto di uno dei predetti reati;

     e) «prova»: gli oggetti, i documenti o i dati utilizzabili a fini probatori nei procedimenti penali per uno dei reati di cui all'articolo 3.

 

Titolo II

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO

Capo I

Procedura passiva di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro [2]

 

     Art. 3. Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco o di sequestro

     1. Indipendentemente dalla doppia incriminazione, si fa luogo al riconoscimento ed alla esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro per i seguenti reati, se puniti nello Stato di emissione con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni:

     a) associazione per delinquere;

     b) terrorismo;

     c) tratta di esseri umani;

     d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

     e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

     f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

     g) corruzione;

     h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

     i) riciclaggio;

     l) falsificazione e contraffazione di monete;

     m) criminalità informatica;

     n) criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

     o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;

     p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;

     q) traffico illecito di organi e tessuti umani;

     r) sequestro di persona;

     s) razzismo e xenofobia;

     t) furti organizzati o con l'uso di armi;

     u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

     v) truffa;

     z) estorsione;

     aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;

     bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

     cc) falsificazione di mezzi di pagamento;

     dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;

     ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

     ff) traffico di veicoli rubati;

     gg) violenza sessuale;

     hh) incendio;

     ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

     ll) dirottamento di nave o aeromobile;

     mm) sabotaggio.

     2. Fuori dai casi di cui al comma 1 e all'articolo 6, comma 4, lettera e), il riconoscimento delle decisioni di sequestro è consentito solo se i fatti, per i quali è stato emesso il provvedimento di blocco o di sequestro, sono puniti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione giuridica individuati dalla legge dello Stato di emissione.

     3. Nei casi di cui al comma 2, se il provvedimento è stato emesso a fini di confisca, il riconoscimento e l'esecuzione hanno luogo se per il reato previsto dalla legge italiana è consentito il sequestro di cui all'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale.

 

     Art. 4. Ricezione del provvedimento di blocco o di sequestro dall'autorità dello Stato di emissione

     1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene o, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore riceve il provvedimento di sequestro o di blocco dall'autorità dello Stato di emissione, unitamente al certificato previsto dall'articolo 12, comma 3, e alla richiesta di trasferimento o di confisca prevista dall'articolo 12, comma 2, ovvero alla richiesta di mantenimento del bene nel territorio dello Stato prevista dall'articolo 12, comma 3. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, è competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando il provvedimento di sequestro riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, è competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata. Se la competenza non può essere determinata ai sensi dei periodi precedenti, è competente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma [3].

 

     Art. 5. Autorità giudiziaria competente

     1. Il procuratore della Repubblica indicato nell'articolo 4, comma 1, provvede sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emesso a fini probatori, secondo le disposizioni dell'articolo 6.

     2. Se il provvedimento di blocco o di sequestro è stato emesso a fini di confisca, il procuratore della Repubblica di cui al comma 1 presenta le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari. Il giudice provvede secondo le disposizioni dell'articolo 6.

     3. Copia delle richieste è trasmessa senza ritardo, oltre che al Ministero della giustizia a fini statistici, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo se esse si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale e al procuratore generale presso la corte di appello se esse si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale [4].

     4. [Quando il provvedimento di blocco o di sequestro ha per oggetto beni o prove che si trovano in più circondari di tribunale, provvede il procuratore della Repubblica del luogo in cui si trova il maggior numero di beni o prove ovvero, a parità di numero, l'autorità giudiziaria che per prima ha ricevuto il provvedimento di blocco o di sequestro] [5].

     5. Il procuratore della Repubblica che, ricevuto un provvedimento di blocco o di sequestro, ovvero una richiesta di provvedere al riconoscimento ed esecuzione del predetto provvedimento, rileva che esso deve essere eseguito da altro procuratore della Repubblica, ai sensi dei commi 1, 2 e 4, trasmette immediatamente gli atti al medesimo, dandone comunicazione all'autorità dello Stato di emissione.

 

     Art. 6. Decisioni sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione

     1. Salve le disposizioni di cui al presente articolo, l'autorità giudiziaria individuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 e di cui all'articolo 5, comma 2, provvede senza ritardo a riconoscere, con proprio decreto o ordinanza, il provvedimento di blocco o di sequestro. Dispone altresì che sia data immediata esecuzione al provvedimento.

     2. Quando è necessario garantire la conformità della prova ottenuta ai requisiti dell'ordinamento dello Stato di emissione, fermo restando il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno, l'autorità osserva le formalità e le procedure espressamente indicate dall'autorità competente dello Stato di emissione per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro probatorio, mentre, nel caso di cui all'articolo 5, comma 2, si osservano le disposizioni del codice di procedura penale per l'esecuzione del sequestro preventivo. In ogni caso, l'avvenuta esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro è immediatamente comunicata all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.

     3. Le ulteriori misure rese necessarie dal provvedimento di blocco o di sequestro sono adottate secondo le disposizioni applicabili nello Stato di esecuzione.

     4. La richiesta di riconoscimento o esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro può essere rigettata con decreto motivato:

     a) se il certificato di cui all'articolo 12, comma 3, non è stato prodotto unitamente alla richiesta;

     b) se il predetto certificato risulta incompleto, ovvero se le informazioni ivi contenute risultano manifestamente non corrispondenti al provvedimento di blocco o di sequestro oggetto della richiesta;

     c) se la persona nei cui confronti deve essere eseguita una decisione di confisca gode di immunità riconosciute dallo Stato italiano che limitano l'esercizio o il proseguimento dell'azione penale;

     d) se dalle informazioni contenute nel certificato risulta evidente la violazione del divieto di un secondo giudizio, ai sensi dell'articolo 649 del codice di procedura penale;

     e) se non ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 3. Tuttavia, se il provvedimento di blocco o di sequestro è stato emesso in relazione a violazioni tributarie, doganali o valutarie, l'esecuzione non può essere rifiutata per il fatto che la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o per il fatto che la legislazione italiana in materia tributaria, valutaria o doganale è diversa da quella dello Stato di emissione.

     5. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, l'autorità giudiziaria può imporre all'autorità dello Stato di emissione un termine per la produzione del certificato completo o corretto, ovvero di un documento ad esso equipollente. L'autorità giudiziaria può altresì dispensare l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione dalla presentazione del certificato, se non vi è esigenza di acquisire altre informazioni.

     6. La decisione di rigetto è immediatamente comunicata all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. A tale autorità è altresì comunicata senza ritardo l'impossibilità di dare esecuzione al provvedimento di blocco o di sequestro nei casi in cui il bene o la prova sono scomparsi o sono stati distrutti, ovvero non si trovano nel luogo indicato nel certificato, ovvero l'ubicazione indicata in quest'ultimo è risultata insufficiente.

 

     Art. 7. Casi di rinvio dell'esecuzione

     1. Il procuratore della Repubblica può disporre il rinvio dell'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro:

     a. se dall'esecuzione può derivare pregiudizio per le indagini nell'ambito di un procedimento penale già in corso, per un periodo non superiore a sei mesi;

     b. se i beni o la prova risultano già sottoposti a blocco o a sequestro nell'ambito di altro procedimento penale, fino alla revoca di tale provvedimento;

     c. se il bene oggetto di un provvedimento di blocco o di sequestro a fini di confisca è stato già oggetto di analogo provvedimento nell'ambito di altri procedimenti, fino alla sospensione dell'efficacia di tale provvedimento.

     2. La decisione di rinvio dell'esecuzione è immediatamente comunicata all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione.

     3. Al venir meno di una delle cause di rinvio di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dandone notizia all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. Quest'ultima è altresì informata sull'eventuale emissione di altri provvedimenti cautelari riguardanti il bene o la prova oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro.

 

     Art. 8. Durata del vincolo conseguente all'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro

     1. Il vincolo sul bene o sulla prova, derivante dal riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, rimane fermo fino alla decisione definitiva sulle richieste di cui all'articolo 12, comma 2.

     2. Nel caso di cui all'articolo 12, comma 3, se le richieste non pervengono nel termine previsto, il procuratore della Repubblica invita l'autorità dello Stato di emissione a formularle entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. In caso di mancata risposta, l'autorità giudiziaria revoca il provvedimento di blocco o di sequestro, disponendo la restituzione del bene o della prova all'avente diritto secondo le disposizioni di cui all'articolo 263 del codice di procedura penale e informandone senza ritardo lo Stato di emissione.

     3. L'autorità giudiziaria può invitare quella dello Stato di emissione, prima della decisione di cui al comma 1, a formulare osservazioni sulla concreta persistenza delle esigenze probatorie alla base del provvedimento di blocco o di sequestro. Se dalle osservazioni emerge il venir meno di tali esigenze, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi del comma 2, secondo periodo.

     4. Le autorità giudiziarie dello Stato di emissione comunicano senza ritardo a quelle dello Stato di esecuzione la revoca del provvedimento di blocco o di sequestro. In tal caso, lo Stato di esecuzione revoca immediatamente il proprio provvedimento.

 

     Art. 9. Impugnazioni

     1. L'indagato o imputato, il suo difensore, la persona alla quale la prova o il bene sono stati sequestrati e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, avverso il decreto di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro, ai sensi dell'articolo 324 del codice di procedura penale.

     2. È preclusa la contestazione dei motivi di merito su cui si fonda il provvedimento di blocco o di sequestro davanti all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione.

     3. L'avviso della data fissata per l'udienza, di cui all'articolo 324, comma 6, del codice di procedura penale, è tempestivamente notificato anche all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, che può presentare osservazioni fino alla data dell'udienza. A tale autorità giudiziaria è altresì comunicato l'esito del giudizio.

     4. Si applicano altresì le previsioni di cui agli articoli 322 bis e 325 codice di procedura penale.

 

     Art. 10. Responsabilità dello Stato derivante dall'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro

     1. In caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati nell'esecuzione di una decisione di sequestro, il Ministro della giustizia richiede senza ritardo allo Stato di emissione il rimborso degli importi versati alle parti a titolo di risarcimento, salvo che il danno sia dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato italiano in qualità di Stato di esecuzione.

     2. Gli importi di denaro ottenuti a titolo di rimborso affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

 

Capo II

Procedura attiva di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro [6]

 

     Art. 11. Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro emessi dall'autorità giudiziaria italiana

     1. L'autorità giudiziaria italiana che, nel corso di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio o preventivo il cui oggetto si trova nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, può richiedere il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento rivolgendosi direttamente all'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 3 e con le modalità previste dall'articolo 12. In tal caso, copia del certificato è trasmessa, a fini statistici, al Ministero della giustizia [7].

 

     Art. 12. Trasmissione diretta. Certificato relativo alle informazioni contenute nel provvedimento di blocco o di sequestro

     1. L'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di sequestro lo trasmette alla competente autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, avvalendosi, se del caso, anche ai fini dell'individuazione di quest'ultima, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea.

     2. La richiesta di riconoscimento di un provvedimento di blocco o di sequestro è corredata da una richiesta di trasferimento della prova nello Stato di emissione, ovvero da una richiesta di confisca.

     3. In alternativa, l'autorità indicata nel comma 1 può dare indicazioni, nel certificato di cui al comma 4, per il mantenimento del bene nel territorio dello Stato fino alla formulazione delle richieste di trasferimento o di confisca. La data prevista per tale formulazione è indicata nel medesimo certificato.

     4. Il provvedimento di blocco o di sequestro è trasmesso, unitamente ad un certificato, redatto secondo il formulario allegato al presente decreto e tradotto dalla lingua italiana nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione, con cui la medesima autorità attesta l'esattezza delle informazioni contenute nel provvedimento.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

     Art. 13. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Allegato

 

     Certificato previsto dall'articolo 12

 

     a) Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di blocco o di sequestro:

     Denominazione ufficiale:

     Nome del rappresentante:

     Funzione (titolo/grado):

     Numero di riferimento del fascicolo:

     Indirizzo:

     Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) (...)

     Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) (...)

     E-mail:

     Lingua (o lingue) in cui è possibile comunicare con l'autorità giudiziaria di emissione:

     Estremi della(e) persona(e) da contattare (comprese le lingue in cui è possibile comunicare) per ottenere, ove necessario, informazioni supplementari sull'esecuzione del provvedimento o per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative al trasferimento della prova (se del caso):

     b) Autorità competente per l'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro nello Stato di emissione [se diversa dall'autorità di cui alla lettera a)]:

     Denominazione ufficiale:

     Nome del rappresentante:

     Funzione (titolo/grado):

     Numero di riferimento del fascicolo:

     Indirizzo:

     Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) (...)

     Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) (...)

     E-mail:

     Lingua (o lingue) in cui è possibile comunicare con l'autorità competente per l'esecuzione:

     Estremi della(e) persona(e) da contattare (comprese le lingue in cui è possibile comunicare) per ottenere, ove necessario, informazioni supplementari sull'esecuzione del provvedimento o per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative al trasferimento della prova (se del caso):

     c) Qualora siano state completate le lettere a) e b), indicare qui se occorre contattare una sola (precisando quale) o entrambe le autorità:

     - Autorità di cui alla lettera a)

     - Autorità di cui alla lettera b)

     d) In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrativa del provvedimento di blocco o di sequestro (unicamente per l'Irlanda e il Regno Unito):

     Denominazione dell'autorità centrale:

     Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome):

     Indirizzo:

     Numero di riferimento del fascicolo:

     Numero di telefono: (codice del paese) (codice della zona/città)

     Numero di fax: (codice del paese) (codice della zona/città)

     E-mail:

     e) Provvedimento di blocco o di sequestro:

     1. Data e, se del caso, numero di riferimento

     2. Scopo del provvedimento di blocco o di sequestro

     2.1. Successiva confisca

     2.2. Acquisizione di prove

     3. Descrizione delle formalità e delle procedure da espletare nell'esecuzione di un provvedimento di sequestro probatorio (se del caso)

     f) Informazioni relative al bene o alla prova nello Stato di esecuzione oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro:

     Descrizione del bene o della prova e dell'ubicazione:

     1. a) descrizione precisa del bene e, se del caso, importo massimo per cui si chiede il recupero di tale bene (laddove tale importo massimo sia indicato nel provvedimento concernente il valore dei proventi di reato)

     b) descrizione precisa della prova

     2. ubicazione esatta del bene o della prova (se sconosciuta, ultimo luogo noto)

     3. parte che detiene in custodia il bene o la prova o, se diverso dalla persona indiziata o condannata, proprietario noto effettivo del bene o della prova (ove applicabile in virtù del diritto nazionale dello Stato di emissione)

     g) (Se disponibili) informazioni relative all'identità delle persone (1) fisiche o (2) giuridiche, indiziate o condannate (ove applicabile in virtù del diritto nazionale dello Stato di emissione) e/o delle persone oggetto del provvedimento di blocco o di sequestro (se disponibile):

     1. Persone fisiche

     Cognome:

     Nome(i):

     Cognome da nubile, se del caso:

     Pseudonimi, se del caso:

     Sesso:

     Cittadinanza:

     Data di nascita:

     Luogo di nascita:

     Residenza e/o indirizzo noto (se sconosciuto, ultimo indirizzo noto):

     Lingue che la persona in questione comprende (se note):

     2. Persone giuridiche

     Nome:

     Tipo di persona giuridica:

     Numero di registrazione:

     Sede statutaria:

     h) Provvedimento dello Stato di esecuzione in seguito all'esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro:

     Confisca

     1.1. il bene va conservato nello Stato di esecuzione per la sua successiva confisca

     1.1.1. si allega la richiesta di esecuzione del provvedimento di confisca pronunciata dallo Stato di emissione il (data)

     1.1.2. si allega la richiesta concernente la confisca nello Stato di esecuzione e la successiva esecuzione di tale provvedimento

     1.1.3. data prevista per la presentazione della richiesta di cui ai punti 1.1.1 o 1.1.2

     o

     Acquisizione di prove

     2.1. il bene va trasferito nello Stato di emissione per fungere da prova

     2.1.1. si allega la richiesta di trasferimento

     oppure

     2.2. il bene va conservato nello Stato di esecuzione per la successiva utilizzazione quale prova nello Stato di emissione

     2.2.2. data prevista per la presentazione della richiesta di cui al punto 2.1.1

     i) Reati:

     Descrizione dei motivi pertinenti per il provvedimento di blocco o di sequestro e sintesi dei fatti a conoscenza dell'autorità giudiziaria che emette il provvedimento di blocco o di sequestro e il certificato:

     Natura e qualificazione giuridica dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili sulla cui base è stato emesso il provvedimento di blocco o di sequestro:

     1. Contrassegnare, se del caso, una o più delle seguenti menzioni corrispondenti ai reati summenzionati, se questi sono passibili nello Stato di emissione di una pena privativa della libertà della durata massima di almeno tre anni:

     - partecipazione a un'organizzazione criminale

     - terrorismo

     - tratta di esseri umani

     - sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile

     - traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope

     - traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi

     - corruzione

     - frode, compresa quella che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

     - riciclaggio di proventi di reato

     - falsificazione e contraffazione di monete, tra cui l'euro; "

     - criminalità informatica

     - criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette

     - favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali

     - omicidio volontario, lesioni personali gravi

     - traffico illecito di organi e tessuti umani

     - rapimento, sequestro e presa di ostaggi

     - razzismo e xenofobia

     - furti organizzati o con l'uso di armi

     - traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte

     - truffa

     - racket e estorsioni

     - contraffazione e pirateria in materia di prodotti

     - falsificazione di atti amministrativi e traffico dl documenti falsi

     - falsificazione di mezzi di pagamento

     - traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita

     - traffico illecito di materie nucleari e radioattive

     - traffico di veicoli rubati

     - stupro

     - incendio doloso

     - reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale

     - dirottamento di aereo/nave

     - sabotaggio

     2. Descrizione circostanziata del reato/dei reati che esulano dalle fattispecie enumerate al precedente punto 1:

     j) Mezzi di impugnazione contro i provvedimenti di blocco o di sequestro a disposizione delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, nello Stato di emissione:

     Descrizione dei mezzi di impugnazione comprese le necessarie procedure (...) da espletare

     Autorità giudiziaria dinanzi alla quale l'azione può essere promossa

     Informazioni sui soggetti che possono promuovere l'azione

     Termine entro il quale promuovere l'azione

     Autorità referente nello Stato di emissione per ulteriori informazioni sulle procedure di ricorso ivi applicabili e sulla disponibilità del patrocinio a spese dello Stato e del servizio di traduzione:

     Nome:

     Persona da contattare (se del caso):

     Indirizzo:

     Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città)

     Numero di fax: (codice del paese) (codice della città)

     E-mail:

     k) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):

     l) Il testo del provvedimento di blocco o di sequestro è allegato al certificato.

     Firma dell'autorità giudiziaria di emissione e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte:

     Nome:

     Funzione (titolo/grado):

     Data:

     Timbro ufficiale (se disponibile)


[1] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203.

[2] Rubrica così sostituita dall'art. 6 del D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203.

[3] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203.

[4] Comma già modificato dall'art. 2 bis del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203.

[5] Comma abrogato dall'art. 6 del D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203.

[6] Rubrica così sostituita dall'art. 6 del D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203.

[7] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203.