§ 29.2.105 - D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203.
Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.2 cooperazione giudiziaria
Data:07/12/2023
Numero:203


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali
Art. 2.  Riconoscimento, esecuzione e trasmissione dei provvedimenti di sequestro
Art. 3.  Riconoscimento, esecuzione e trasmissione dei provvedimenti di confisca
Art. 4.  Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di assenza
Art. 5.  Modifiche al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137
Art. 6.  Modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35
Art. 7.  Norma transitoria
Art. 8.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 29.2.105 - D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203.

Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

(G.U. 22 dicembre 2023, n. 298)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca;

     Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021, e in particolare la disposizione di cui all'articolo 12, concernente principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

     Visto il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, con il quale è stata data attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

     Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, con il quale è stata data attuazione alla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2023;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

 

Art. 1. Disposizioni generali

     1. Nei rapporti con gli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, di seguito denominato «regolamento», la trasmissione, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca sono disciplinati dalle disposizioni seguenti. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari in quanto compatibili.

     2. Fermo quanto previsto dagli articoli 3, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, lettera e), e 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento, il riconoscimento e l'esecuzione sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione.

     3. Ai certificati di sequestro o di confisca trasmessi all'Italia per il riconoscimento e l'esecuzione è sempre allegata una copia autentica del provvedimento di sequestro o di confisca. L'autorità di esecuzione può comunque richiedere la trasmissione dell'originale, ove necessario ai fini della decisione.

     4. Ferma la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione, il Ministero della giustizia è autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento. Nei casi di trasmissione diretta, l'autorità giudiziaria nazionale informa, a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione. Quando riceve un certificato di sequestro da un'autorità appartenente a uno Stato membro che non partecipa alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, l'autorità giudiziaria nazionale ne trasmette copia alla Procura europea, se il certificato si riferisce a un reato in relazione al quale la Procura europea potrebbe esercitare la competenza ai sensi degli articoli 22 e 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017. In ogni caso, l'autorità giudiziaria nazionale trasmette copia dei certificati al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

     5. Il Ministro della giustizia è competente a richiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento. Gli importi ricevuti dallo Stato di emissione ai sensi del periodo precedente affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

     6. Il Ministero della giustizia provvede alla raccolta, alla conservazione e alla trasmissione alla Commissione europea dei dati statistici di cui all'articolo 35 del regolamento.

 

     Art. 2. Riconoscimento, esecuzione e trasmissione dei provvedimenti di sequestro

     1. Per i provvedimenti di sequestro autorità di esecuzione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento, è il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, è competente il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto dove la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando il provvedimento di sequestro riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, è competente il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata.

     2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1, è competente il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma.

     3. Una copia del certificato e del provvedimento di sequestro sono trasmessi dall'autorità di emissione anche al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dei commi 1 e 2.

     4. Sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro il giudice per le indagini preliminari decide con decreto motivato, acquisito il parere del pubblico ministero e assunta, anche tramite la polizia giudiziaria, ogni necessaria informazione. Il pubblico ministero esprime il parere entro dieci giorni e, nel caso previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento, entro ventiquattro ore. Decorsi tali termini, il giudice per le indagini preliminari provvede anche in assenza del parere del pubblico ministero.

     5. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo.

     6. Dell'esecuzione del sequestro e della proposizione di istanze di revoca e di atti di impugnazione l'autorità giudiziaria che procede dà tempestiva comunicazione all'autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero della cultura, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali può essere esercitata.

     7. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, nei casi di concorso di provvedimenti di cui all'articolo 26 del regolamento, quando i provvedimenti di sequestro sono stati riconosciuti da giudici per le indagini preliminari di distretti diversi, competente a individuare il provvedimento di sequestro da eseguire è il giudice che per primo ha ricevuto il certificato di congelamento. Se i certificati di congelamento sono stati emessi in pari data, si ha riguardo, nell'ordine, al certificato di congelamento relativo al provvedimento di sequestro emesso con data più risalente, al decreto di riconoscimento che ha ad oggetto il maggior numero di beni ovvero a quello emesso in data anteriore.

     8. Per i provvedimenti di sequestro autorità di emissione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento è la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro.

 

     Art. 3. Riconoscimento, esecuzione e trasmissione dei provvedimenti di confisca

     1. Per i provvedimenti di confisca autorità di esecuzione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento, è la corte di appello del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, è competente la corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando la decisione di confisca riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, è competente la corte di appello del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata.

     2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1, è competente la Corte di appello di Roma.

     3. Nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento, la corte di appello dispone il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità e ordina, contestualmente, il sequestro preventivo dei beni e delle somme di danaro oggetto del provvedimento di confisca.

     4. Quando non provvede ai sensi del comma 3, il presidente della corte di appello fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la decisione non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca. L'avviso della data di udienza è comunicato al procuratore generale e all'autorità di emissione ed è notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca è stato emesso, al suo difensore e a coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca. Quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso è altresì notificato al Ministero della cultura. Si osservano le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La corte di appello decide sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione con sentenza depositata nei quindici giorni successivi all'udienza e, in ogni caso, non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione del certificato.

     5. Contro la sentenza di cui al comma 4 è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso è presentato, a pena di inammissibilità, presso la cancelleria della corte di appello entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Entro i cinque giorni successivi alla proposizione del ricorso, la cancelleria della corte di appello trasmette gli atti alla Corte di cassazione che, nei trenta giorni successivi, decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611 del codice di procedura penale. In caso di annullamento con rinvio, la corte di appello decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.

     6. La sentenza irrevocabile di riconoscimento del provvedimento di confisca è immediatamente trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137.

     7. Nei casi di concorso di provvedimenti di cui all'articolo 26 del regolamento, quando oltre a un provvedimento di sequestro è stato riconosciuto anche un provvedimento di confisca, è eseguito il provvedimento di confisca. Quando concorrono uno o più provvedimenti di sequestro e più provvedimenti di confisca, ovvero quando concorrono più provvedimenti di confisca, la corte di appello competente a individuare il provvedimento di confisca da eseguire è determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 6 7.

     8. Fermo quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento, per la destinazione dei beni confiscati, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137.

     9. Per i provvedimenti di confisca, autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento, è il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione, e, nei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca.

     10. Quando la confisca è ordinata con una sentenza di condanna emessa all'esito di un processo in cui l'imputato non è comparso personalmente, se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), punti i) e ii) del regolamento, il pubblico ministero dispone la notifica della sentenza al condannato, informandolo delle condizioni e dei termini per chiedere la rescissione del giudicato ai sensi dell'articolo 629-bis del codice di procedura penale e della possibilità che il nuovo giudizio comporti una diversa statuizione sulla confisca. Il pubblico ministero emette il certificato di confisca quando l'interessato, ricevuta la notifica, dichiara espressamente di non opporsi alla confisca o non presenta richiesta di rescissione nel termine di cui all'articolo 629-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero quando diviene irrevocabile l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rescissione. Su richiesta del pubblico ministero, il giudice dell'esecuzione può disporre il sequestro preventivo dei beni oggetto di confisca.

     11. Le disposizioni del comma 10 si applicano, altresì, nei casi di confisca ordinata dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenza emessa all'esito di un processo in cui l'imputato non è comparso personalmente. In tal caso, unitamente all'ordinanza che ordina la confisca, all'imputato è altresì notificata la sentenza.

 

     Art. 4. Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di assenza

     1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 419, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede»;

     b) all'articolo 429, comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;»;

     c) all'articolo 552, comma 1, lettera d), dopo le parole «in assenza» sono aggiunte le seguenti: «e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;».

 

Capo II

Modifiche al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, e al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35

 

     Art. 5. Modifiche al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137

     1. Al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sulla richiesta di esecuzione è competente a provvedere la corte di appello del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, è competente la corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando la decisione di confisca riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, è competente la corte di appello del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata.»;

     b) all'articolo 5:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fuori dei casi di cui all'articolo 7, il presidente della corte di appello fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la decisione non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca. L'avviso della data di udienza è comunicato al procuratore generale e all'autorità di emissione ed è notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca è stato emesso, al suo difensore e a coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca. Quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso è altresì notificato al Ministero della cultura. Si osservano le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La corte di appello decide sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione con sentenza depositata nei quindici giorni successivi all'udienza e, in ogni caso, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della decisione di confisca e del certificato ad essa relativo.»;

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Contro la sentenza di cui al comma 1 è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso è presentato, a pena di inammissibilità, presso la cancelleria della corte di appello entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Entro i cinque giorni successivi alla proposizione del ricorso, la cancelleria della corte di appello trasmette gli atti alla Corte di cassazione che, nei trenta giorni successivi, decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento è trasmessa al Ministero della giustizia. In caso di annullamento con rinvio, la corte di appello decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti, informando senza indugio della decisione l'autorità competente dello Stato di emissione.»;

     3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La sentenza irrevocabile di riconoscimento del provvedimento di confisca è immediatamente trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello.»;

     c) l'articolo 8 è abrogato;

     d) all'articolo 9, nella rubrica, le parole: «di confisca» sono soppresse e, al comma 1, le parole «Se più decisioni di confisca sono state riconosciute contro la stessa persona e per i medesimi beni e se questa non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni, la Corte di appello decide quale, tra le più decisioni, debba essere eseguita» sono sostituite dalle seguenti: «Quando sono stati riconosciuti una decisione di confisca e un provvedimento di sequestro contro la stessa persona e per i medesimi beni, se la persona non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di entrambi, è eseguita la decisione di confisca. Quando concorrono uno o più provvedimenti di sequestro e più provvedimenti di confisca, ovvero quando concorrono più provvedimenti di confisca, la corte di appello competente a individuare il provvedimento di confisca da eseguire è determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1. La corte provvede».

 

     Art. 6. Modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35

     1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     «Art. 1 (Finalità). - 1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.»;

     b) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Procedura passiva di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro»;

     c) all'articolo 4, comma 1, le parole «nel cui territorio si trova il bene o la prova» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene o, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore», dopo le parole «12, comma 3» le parole: «dall'autorità» sono soppresse e, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, è competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando il provvedimento di sequestro riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, è competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata. Se la competenza non può essere determinata ai sensi dei periodi precedenti, è competente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.»;

     d) all'articolo 5:

     1) al comma 3, dopo le parole «senza ritardo», sono aggiunte le seguenti: «, oltre che al Ministero della giustizia a fini statistici,»;

     2) il comma 4 è abrogato;

     e) all'articolo 11, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In tal caso, copia del certificato è trasmessa, a fini statistici, al Ministero della giustizia.»;

     f) la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: «Procedura attiva di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro».

 

Capo III

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 7. Norma transitoria

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorità nazionali di emissione e di esecuzione hanno già trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati già emessi.

 

     Art. 8. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.