§ 69.2.49 - D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63.
Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.2 istituti di prevenzione e pena
Data:15/02/2006
Numero:63


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Funzioni dirigenziali
Art. 3.  Ruoli e qualifiche
Art. 4.  Accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria
Art. 5.  Formazione iniziale
Art. 6.  Attività formativa
Art. 7.  Conferimento degli incarichi superiori
Art. 8.  Nomina a dirigente generale penitenziario
Art. 9.  Individuazione dei posti di funzione
Art. 10.  Criteri di conferimento degli incarichi
Art. 11.  Competenze degli uffici dirigenziali generali
Art. 12.  Mobilità interna
Art. 13.  Valutazione annuale
Art. 14.  Commissione di valutazione
Art. 15.  Trattamento economico
Art. 16.  Retribuzione di posizione
Art. 17.  Retribuzione di risultato
Art. 18.  Patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato
Art. 19.  Comando e collocamento fuori ruolo
Art. 20.  Ambito di applicazione
Art. 21.  Delegazioni negoziali
Art. 22.  Materie di negoziazione
Art. 23.  Procedura di negoziazione
Art. 24.  Soluzione di questioni interpretative
Art. 25.  Fondo di finanziamento
Art. 26.  Inquadramenti nella carriera dirigenziale penitenziaria
Art. 27.  Prima applicazione del procedimento negoziale
Art. 28.  Clausole di salvaguardia
Art. 29.  Copertura finanziaria


§ 69.2.49 - D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63.

Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154.

(G.U. 3 marzo 2006, n. 52)

 

Capo I

Disposizioni ordinamentali generali

 

Art. 1. Definizioni

     1. Il presente decreto legislativo disciplina la carriera dirigenziale penitenziaria individuata dalla legge 27 luglio 2005, n. 154, e dà attuazione alla delega legislativa al Governo contenuta nella stessa legge.

     2. Ai fini del presente decreto legislativo, si intendono:

     a) per legge, la legge 27 luglio 2005, n. 154;

     b) per decreto, il presente decreto legislativo;

     c) per Ministro, il Ministro della giustizia;

     d) per Ministero, il Ministero della giustizia;

     e) per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria, in ogni sua articolazione, centrale e territoriale;

     f) per funzionari, il personale appartenente alla nuova carriera dirigenziale penitenziaria;

     g) per carriera, la nuova carriera dirigenziale penitenziaria disciplinata dal presente decreto;

     h) per Dipartimento, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

 

     Art. 2. Funzioni dirigenziali

     1. La carriera dirigenziale penitenziaria è unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari. Lo svolgimento della carriera è regolato dal presente decreto, e sussidiariamente ed in quanto compatibili, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

     2. I funzionari esercitano, secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati:

     a) direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria; direzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna, delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale penitenziario;

     b) attività di rappresentanza, nell'adempimento degli incarichi indicati sub a), dell'Amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, nonchè attività di riferimento, per gli affari di natura penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi statali e gli enti locali, nonchè, per gli aspetti e profili relativi alla sicurezza, per gli uffici territoriali del Governo (prefetture) e per le forze dell'ordine;

     c) coordinamento e trattazione delle attività di livello internazionale per i settori di competenza dell'Amministrazione penitenziaria; connessi rapporti con il Ministero degli affari esteri e del competente ufficio di diretta collaborazione con il Ministro;

     d) attività finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di:

     1) assicurare che il trattamento penitenziario previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte le professionalità impegnate negli istituti penitenziari;

     2) salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignità della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettività;

     3) garantire la tutela della salute delle persone detenute ed internate, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari del territorio;

     4) sviluppare iniziative volte al sostegno dei soggetti ammessi a misure alternative all'esecuzione penale in carcere e, comunque, di coloro nei cui confronti siano stati adottati, da parte dell'autorità giudiziaria, provvedimenti limitativi della libertà personale che debbano essere eseguiti fuori dagli istituti penitenziari;

     5) garantire il trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna, coordinandosi con le istituzioni, i servizi e gli organismi interessati presenti nel territorio di competenza;

     e) attività finalizzate all'accrescimento delle professionalità operanti in ambiente penitenziario e di quanti siano autorizzati a prestare opera, anche a titolo gratuito e volontario, nel medesimo contesto;

     f) attività di controllo e verifica dei risultati e degli obiettivi conseguiti nell'adempimento dei compiti dei dirigenti penitenziari e del personale operante nelle strutture penitenziarie;

     g) con riferimento agli incarichi di dirigente responsabile degli istituti ed uffici interessati, attività di coordinamento e di indirizzo del personale di polizia penitenziaria operante nelle medesime articolazioni;

     h) attività di coordinamento delle diverse aree funzionali, comunque denominate e qualunque ne sia la specifica competenza tecnica ed operativa, operanti negli uffici centrali e periferici, negli istituti penitenziari, negli uffici locali di esecuzione penale esterna, negli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle scuole di formazione ed aggiornamento;

     i) attività di studio, ricerca e produzione di documentazioni comunque utili al miglioramento dei servizi penitenziari ed all'innalzamento qualitativo dell'attività prestata negli ambienti penitenziari;

     j) attività di diretta collaborazione con i capi degli uffici, degli istituti penitenziari, delle scuole di formazione, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna.

 

     Art. 3. Ruoli e qualifiche

     1. I funzionari si ripartiscono nei ruoli di dirigente di istituto penitenziario, dirigente di esecuzione penale esterna e dirigente medico psichiatra.

     2. Ogni ruolo prevede la qualifica di dirigente penitenziario; all'apice i ruoli convergono nella qualifica unitaria di dirigente generale.

     3. La dotazione organica del personale è stabilita nella tabella A allegata al presente decreto.

     4. L'individuazione delle funzioni, come indicate nella tabella A, può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, per sopravvenute esigenze organizzative e nel rispetto delle disposizioni concernenti la variazione delle dotazioni organiche.

     5. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera è attribuita, per il periodo di frequenza del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5, la qualifica di consigliere penitenziario.

 

     Art. 4. Accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria

     1. Alla carriera si accede dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.

     2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica, conseguita nei corsi di studio ad indirizzo giuridico, economico, sociale e scientifico, ovvero di diplomi di laurea rilasciati secondo l'ordinamento vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individuati con regolamento del Ministro da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso regolamento sono individuati gli eventuali diplomi di specializzazione richiesti per la partecipazione in ragione della peculiarità delle funzioni e sono stabilite le forme di preselezione per la partecipazione ai concorsi, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a tre, nonchè le modalità di svolgimento del concorso e di formazione della graduatoria e la composizione dalla commissione esaminatrice.

     3. Per l'ammissione al concorso è richiesta la cittadinanza italiana, un'età non superiore a quella stabilita dal regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonchè il possesso delle qualità morali e di condotta prescritte dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     4. Nel concorso per il ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario il quindici per cento dei posti è riservato ai dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nell'area funzionale C ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso del titolo di studio previsto dal decreto del Ministro di cui al comma 2 e con almeno tre anni di effettivo servizio in tali posizioni.

     5. Nel concorso per il ruolo dei dirigenti di esecuzione penale esterna il quindici per cento dei posti è riservato ai dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nell'area C - profilo professionale di assistente sociale, in possesso del titolo di studio previsto dal decreto del Ministro di cui al comma 2, con almeno tre anni di servizio in tale posizione funzionale.

     6. Nell'ambito del medesimo concorso, i posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei.

     7. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5.

 

     Art. 5. Formazione iniziale

     1. Con regolamento del Ministro sono stabiliti le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, della durata di diciotto mesi, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, le modalità di svolgimento degli esami al termine del primo anno di corso, anche ai fini del superamento del periodo di prova, nonchè le modalità di svolgimento degli esami al termine del corso ed i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario risultato idoneo.

     2. Al termine del periodo di formazione iniziale, previo giudizio di idoneità, il consigliere penitenziario è nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima assegnazione, secondo il ruolo, ad un istituto penitenziario, un ufficio locale di esecuzione penale esterna, o un ospedale psichiatrico giudiziario. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'Amministrazione, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascuno secondo l'ordine di ruolo determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a tre anni.

     3. Salvo che si tratti di personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione, nel caso di mancato superamento del corso di formazione iniziale, il rapporto di lavoro è risolto di diritto ed il relativo provvedimento è adottato dal direttore generale del personale e della formazione.

 

     Art. 6. Attività formativa

     1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei funzionari sono assunti dall'Amministrazione, per la durata dell'intera carriera, come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 sono previsti:

     a) la formazione iniziale di durata di diciotto mesi;

     b) corsi obbligatori di formazione permanente su tematiche di interesse dell'Amministrazione da tenersi almeno ogni due anni;

     c) iniziative di aggiornamento e formazione per i dirigenti generali penitenziari su tematiche di specifico interesse professionale.

     3. Le attività formative dei funzionari sono effettuate a cura dell'Istituto superiore di studi penitenziari.

     4. L'Amministrazione promuove e programma anche lo sviluppo di percorsi di formazione presso le scuole delle altre amministrazioni statali, nonchè presso soggetti pubblici e privati, e può inviare, con trattamento di missione, funzionari a seguire studi in particolari materie in Italia o presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

 

     Art. 7. Conferimento degli incarichi superiori

     1. Il conferimento degli incarichi superiori, quali previsti nella tabella A, nel limite dei posti in organico, avviene mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i dirigenti penitenziari con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio senza demerito dall'ingresso in carriera.

     2. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento, sono determinati con cadenza triennale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge, le categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione con riferimento agli incarichi espletati, alle responsabilità assunte, nonchè ai percorsi formativi seguiti, i punteggi da attribuire alle stesse, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli, nonchè il coefficiente minimo di idoneità all'incarico che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli. Non sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre anni precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare superiore alla censura di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o, nel giudizio di valutazione annuale di cui all'articolo 13, comma 3, un punteggio inferiore a sessanta centesimi.

     3. La commissione prevista dall'articolo 14, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 2, individua i funzionari idonei al conferimento degli incarichi superiori ed informa il direttore generale del personale e della formazione per l'emissione del provvedimento di conferimento dell'incarico.

 

     Art. 8. Nomina a dirigente generale penitenziario

     1. La nomina a dirigente generale penitenziario può essere conferita ai funzionari con qualifica di dirigente che abbiano svolto incarichi di particolare rilevanza, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5. Resta altresì fermo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

     Art. 9. Individuazione dei posti di funzione

     1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, i posti di funzione che possono essere conferiti ai dirigenti penitenziari ed ai dirigenti con incarichi superiori, nell'ambito degli uffici centrali e degli uffici territoriali dell'Amministrazione, sono individuati con decreto del Ministro, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti delle dotazioni organiche individuate dalla tabella A.

     2. Con lo stesso decreto, è definita la diversa rilevanza degli uffici centrali e territoriali di livello dirigenziale non generale, tenendo conto:

     a) del numero dei detenuti, dei condannati presi in carico o degli internati;

     b) del personale assegnato;

     c) della misura delle risorse materiali gestite;

     d) della complessità di gestione.

     3. Alla rideterminazione dei posti di funzione per sopravvenute esigenze organizzative e funzionali, si provvede con decreto del Ministro ai sensi del comma 1, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2.

     4. Negli uffici individuati ai sensi del comma 1, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di impedimento o assenza, è assicurata da altro funzionario dello stesso ruolo.

     5. Nei limiti della dotazione organica, possono essere conferiti ai dirigenti generali penitenziari, per un contingente non superiore a cinque unità, compiti di studio, di consulenza e di ricerca, attività valutativa, comprese quelle di controllo interno ed ispettivo di particolare interesse per il Ministero. Gli stessi compiti possono essere conferiti ai restanti funzionari, nei limiti delle dotazioni organiche, per un contingente non superiore a quindici unità. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

     Art. 10. Criteri di conferimento degli incarichi

     1. Gli incarichi sono conferiti ai dirigenti penitenziari per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.

     2. Lo stesso incarico può essere rinnovato una volta sola, per non oltre cinque anni.

     3. Il conferimento degli incarichi si compie in applicazione dei seguenti criteri:

     a) risultati conseguiti nei programmi e negli obiettivi precedentemente assegnati;

     b) attitudini e capacità professionali del funzionario;

     c) natura e caratteristica degli obiettivi da conseguire.

     4. Gli incarichi possono essere revocati:

     a) quando, per qualsiasi causa, anche senza colpa, i funzionari non possano svolgere efficacemente il loro incarico nella sede che occupano;

     b) quando i funzionari non abbiano raggiunto gli obiettivi assegnati.

     5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono fissate le procedure di comunicazione dei posti disponibili, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilità ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale dell'Amministrazione.

     6. Gli incarichi ai dirigenti penitenziari sono conferiti, con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione, su proposta del titolare dell'ufficio di livello generale al quale i funzionari sono assegnati. Il conferimento degli incarichi superiori è effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

     7. Gli incarichi ai dirigenti generali penitenziari sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento.

 

     Art. 11. Competenze degli uffici dirigenziali generali

     1. Ferme restando le competenze del Capo del Dipartimento previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, e dagli articoli 9 e 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, ai titolari degli uffici centrali di livello dirigenziale generale spetta stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici ai quali sono preposti, nonchè il potere di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di grave ritardo per i settori di rispettiva competenza.

     2. Nell'ambito territoriale di competenza, i provveditori regionali operano nelle materie loro devolute sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dagli uffici centrali.

 

     Art. 12. Mobilità interna

     1. Per favorire la mobilità dei funzionari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni ed agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modifiche.

 

     Art. 13. Valutazione annuale

     1. Ai fini della valutazione annuale, i funzionari presentano entro il 31 gennaio una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I contenuti della relazione ed i criteri per la relativa compilazione sono determinati con decreto del Ministro da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini della verifica dei risultati conseguiti secondo le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della progressione in carriera.

     2. La relazione è presentata dai funzionari di cui al comma 1, in relazione alla struttura di rispettiva appartenenza, al provveditore regionale, al direttore generale e al Capo del Dipartimento.

     3. Per i funzionari indicati al comma 1, i responsabili delle strutture, individuati ai sensi del comma 2, redigono una scheda di valutazione complessiva sulla base della relazione predisposta dall'interessato e degli elementi forniti dal titolare dell'ufficio presso cui il funzionario presta servizio. La scheda di valutazione, comunicata all'interessato e corredata della relazione dallo stesso presentata ai sensi del comma 1, è inoltrata entro il 31 marzo alla commissione di cui all'articolo 14 per l'attribuzione del punteggio complessivo entro il limite massimo di cento. Il consiglio di amministrazione attribuisce il punteggio complessivo, motivando le decisioni adottate in difformità dalla proposta della commissione.

     4. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono determinati specifici criteri per la formulazione delle schede valutative di cui al comma 3.

     5. La verifica dei risultati conseguiti dai funzionari nell'espletamento degli incarichi di funzione è effettuata sulla base delle modalità e delle garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito negativo della verifica comporta per ciascun funzionario la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 10.

     6. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il funzionario, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro, da ogni incarico per un periodo massimo di tre anni e collocato a disposizione. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere della commissione di cui all'articolo 14.

 

     Art. 14. Commissione di valutazione

     1. Ai fini del conferimento degli incarichi superiori di cui all'articolo 7, con decreto del Ministro è istituita una commissione presieduta dal Capo del Dipartimento, da un Vice Capo del Dipartimento, dal direttore generale del personale e della formazione e da tre dirigenti generali in servizio presso i provveditorati e l'Amministrazione centrale, scelti secondo il criterio della rotazione biennale. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario. La partecipazione alla commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, indennità, emolumenti o rimborsi spese.

 

     Art. 15. Trattamento economico

     1. La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari è articolata nelle seguenti componenti:

     a) stipendio tabellare e indennità integrativa speciale;

     b) retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile correlata alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilità esercitate;

     c) retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate.

     2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio attribuite ai funzionari.

     3. La determinazione del trattamento economico omnicomprensivo è effettuata attraverso il procedimento negoziale di cui agli articoli 20 e seguenti.

 

     Art. 16. Retribuzione di posizione

     1. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle responsabilità esercitati è attribuita a tutti i funzionari. Con decreto del Ministro si provvede alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il predetto decreto, è effettuata attraverso il procedimento negoziale.

     2. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di diversa rilevanza, nonchè le sedi disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto.

 

     Art. 17. Retribuzione di risultato

     1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è attribuita secondo parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto.

 

     Art. 18. Patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato

     1. L'Amministrazione garantisce, nei riguardi dei funzionari, il patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato in tutte le controversie insorte per motivi di servizio con estranei all'Amministrazione.

 

     Art. 19. Comando e collocamento fuori ruolo

     1. Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti da disposizioni speciali, i funzionari possono essere collocati in posizione di fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le autorità indipendenti, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali dell'Amministrazione. Il procedimento resta regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè dalle relative disposizioni di attuazione. Il numero dei funzionari comandati o collocati fuori ruolo non può superare complessivamente le quindici unità.

     2. Ai funzionari possono essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato con le modalità di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per la durata dell'incarico, il funzionario è collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

 

Capo II

Procedimento negoziale

 

     Art. 20. Ambito di applicazione

     1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria oggetto di negoziazione.

     2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dall'articolo 23, comma 5.

     3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo [1].

     4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei Ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 22 e non disciplinate per i funzionari da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

     Art. 21. Delegazioni negoziali

     1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei funzionari individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego avuto riguardo al solo dato associativo.

 

     Art. 22. Materie di negoziazione

     1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

     a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;

     b) l'orario di lavoro;

     c) il congedo ordinario e straordinario;

     d) la reperibilità;

     e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

     f) i permessi brevi per esigenze personali;

     g) i distacchi, le aspettative e di permessi sindacali;

     h) la copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera.

     2. [L'ipotesi di accordo può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego] [2].

 

     Art. 23. Procedura di negoziazione

     1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 20, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 21 e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.

     2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 21, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato complessivo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.

     3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

     4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonchè la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria votato dal Parlamento nella legge finanziaria, nonchè nella legge di bilancio.

     5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo quadriennale ed il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottare e lo sottopone al controllo di competenza della Corte dei conti, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

     6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi decentrati a livello centrale e territoriale che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e territoriali individuati dall'Amministrazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5, ed una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo quadriennale di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell'Amministrazione.

 

     Art. 24. Soluzione di questioni interpretative

     1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 23, comma 5, insorgono contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale interessato, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, nonchè l'Amministrazione, possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, formulando apposita richiesta scritta di esame della questione controversa, con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. Di ciascun contrasto interpretativo di rilevanza generale è data comunicazione alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo.

     2. Nei trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta di cui al comma 1, il Ministro per la funzione pubblica può far ricorso alle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale che hanno sottoscritto l'accordo poi recepito nel decreto del Presidente della Repubblica. L'esame non determina interruzione delle attività e dei procedimenti amministrativi e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali il Ministro per la funzione pubblica emana appositi atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 25. Fondo di finanziamento

     1. Per il finanziamento della retribuzione accessoria può essere istituito un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse finanziarie con finalità retributive destinate ai funzionari, diverse da quelle relative alla retribuzione di base.

 

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 26. Inquadramenti nella carriera dirigenziale penitenziaria

     1. I dirigenti generali dell'Amministrazione sono inquadrati nella nuova carriera con la qualifica di dirigente generale penitenziario, secondo l'ordine di ruolo.

     2. I direttori generali non provenienti dai ruoli dell'Amministrazione, ai quali è stato conferito l'incarico ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, o dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono inquadrati, a domanda da presentare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel ruolo della nuova carriera, con la qualifica corrispondente all'incarico rivestito che mantengono. Il suddetto inquadramento decorre dalla data di presentazione della domanda ed è disposto, secondo i principi della invarianza della dotazione organica complessiva, con decreto del Ministro.

     3. Il personale già inquadrato nella qualifica di dirigente superiore dell'Amministrazione e inquadrato nella nuova carriera con la qualifica di dirigente penitenziario, secondo l'ordine di ruolo, nel rispettivo ruolo professionale, ed è riconosciuto idoneo a ricoprire gli incarichi superiori di cui alla tabella A.

     4. Il personale già inquadrato nella qualifica di dirigente dell'Amministrazione è inquadrato nella nuova carriera con la qualifica di dirigente penitenziario secondo l'ordine di ruolo e, in relazione alle esigenze di copertura della dotazione organica, è ammesso al primo scrutinio per il conferimento degli incarichi superiori senza l'osservanza dei termini di cui all'articolo 7.

     5. I dipendenti nominati dirigenti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge, sono inquadrati nella qualifica di dirigente penitenziario del rispettivo ruolo professionale. L'inquadramento è disposto secondo l'ordine di ruolo, dopo i dirigenti di cui al comma 4.

     6. I dipendenti già appartenenti agli ex profili professionali di direttore penitenziario, direttore di servizio sociale, direttore medico, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge, sono inquadrati, previa ricognizione delle effettive vacanze nella dotazione organica definita nella tabella A, nella qualifica di dirigente penitenziario del rispettivo ruolo professionale. Essi seguono in ruolo i funzionari indicati nel comma 5.

 

     Art. 27. Prima applicazione del procedimento negoziale

     1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, ai funzionari individuati dall'articolo 26 si applica il trattamento economico acquisito.

 

     Art. 28. Clausole di salvaguardia

     1. Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza.

     2. Ai fini della copertura degli incarichi di cui all'articolo 7, successivamente allo scrutinio di cui all'articolo 26, comma 4, il requisito dell'anzianità di cui all'articolo 7, comma 1, è calcolato tenendo conto della pregressa anzianità maturata complessivamente nell'ex carriera direttiva e dirigenziale.

     2. Sono fatti salvi gli effetti degli inquadramenti disposti ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

 

     Art. 29. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato complessivamente in euro 5.868.825 annui, si provvede:

     a) quanto a euro 4.021.784 annui, a decorrere dall'anno 2006, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 2005, n. 154;

     b) quanto a euro 1.847.041 annui, a decorrere dall'anno 2006, a valere sulle risorse di cui all'articolo 50, comma 9, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè mediante riduzione della dotazione organica delle aree funzionali in un numero di posti tale da determinare una riduzione di spesa di ammontare equivalente; ai predetti fini si può procedere all'inquadramento progressivo nella qualifica di dirigente penitenziario di tutti i soggetti in possesso dei requisiti prescritti contestualmente alle cessazioni del personale delle predette aree funzionali.

     2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle differenze stipendiali per passaggi di qualifica, valutate in euro 5.868.825, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

 

     Tabella A

     (Art. 3, comma 3)

 

RUOLI E QUALIFICHE DELLA CARRIERA DIRIGENZIALE PENITENZIARIA FUNZIONI CONFERIBILI

 

I Dirigenti generali

 

Qualifica

Dotazione organica

Funzioni

 

 

 

Dirigente generale penitenziario

25

Capo di Dipartimento;vice capo di Dipartimento; direttore generale; direttore istituto superiore studi penitenziari;provveditore regionale

 

 

II Ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario [3]

 

Qualifica

Dotazione organica

Funzioni

 

 

 

Dirigente penitenziario

431

 

- di cui con incarichi superiori

70

Direttore di quattro uffici presso l'ufficio del capo del Dipartimento; Direttore di nove uffici presso le direzioni generali del Dipartimento; Direttore di un ufficio presso l'istituto superiore di studi penitenziari; Direttore dell'ufficio della segreteria e degli affari generali presso i provveditorati regionali; Direttore degli istituti penitenziari di: Milano S. Vittore C.C., Milano Opera C.R., Torino Le Vallette C.C., Padova C.R., Parma Istituti penali, Bologna C.C., Firenze Sollicciano I C.C., Spoleto C.R., Roma Rebibbia Nuovo Complesso C.C., Roma Regina Coeli C.C., Napoli Secondigliano C.C., Napoli Poggioreale C.C., Lecce Nuovo Complesso C.C., Palermo Pagliarelli C.C., Genova Marassi C.C.

 

 

 

Dirigente

386

Direttore di istituto penitenziario, ad eccezione degli istituti individuati come sede di incarico superiore; Direttore di ufficio presso l'ufficio del capo del Dipartimento, ad eccezione degli uffici individuati come sede di incarico superiore; Direttore di ufficio presso le direzioni generali del Dipartimento, ad eccezione degli uffici individuati come sede di incarico superiore; Direttore di scuola di formazione; Direttore aggiunto di ufficio, centrale o territoriale, individuato come incarico superiore; Direttore dell'ufficio del personale e della formazione e dei detenuti e del trattamento presso i provveditorati regionali; Vice direttore di istituto penitenziario.

 

 

III Ruolo dei dirigenti medici psichiatri

 

Qualifica

Dotazione organica

Funzioni

 

 

 

Dirigente penitenziario

15

 

- di cui con incarichi superiori

3

Direttore dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa; Direttore dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino;Direttore dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia.

 

 

 

Dirigente

12

Direttore dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto; Direttore dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Napoli; Direttore aggiunto negli ospedali psichiatrici giudiziari,individuati come sede di incarico superiore; Vice direttore di Ospedale psichiatrico giudiziario.

 

 

IV Ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna

 

Qualifica

Dotazione organica

Funzioni

 

 

 

Dirigente penitenziario

55

 

- di cui con incarichi superiori

8

Direttore di un ufficio presso la direzione generale dell'esecuzione penale esterna del Dipartimento Direttore di un ufficio presso l'istituto superiore di studi penitenziari;Direttore dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna presso i provveditorati regionali della Lombardia, Veneto,Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia,Toscana, Lazio, Campania,Sicilia.

 

 

 

Dirigenti

47

Direttore dell'ufficio dell'esecuzione penale esterna presso i provveditorati regionali di: Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Umbria,Abruzzo e Molise, Puglia,Basilicata, Calabria e Sardegna; Direttore degli uffici locali di esecuzione penale esterna di: Ancona, Avellino,Bari, Bologna, Brescia,Cagliari, Caserta,Catania, Catanzaro, Como,Cosenza, Firenze, Genova,L'Aquila, Lecce, Livorno,Messina, Milano, Napoli,Padova, Palermo, Perugia,Pescara, Pisa, Potenza,Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Salerno,Taranto, Torino, Trento,Trieste, Udine, Venezia,Verona, Viterbo.

 

 

 

 

Totale: 526

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 63 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

[2] Comma abrogato dall'art. 66 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

[3] Sezione così modificata dall'art. 5 bis del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.