§ 51.4.33 - L. 26 luglio 1975, n. 354.
Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:26/07/1975
Numero:354


Sommario
Art. 1.  (Trattamento e rieducazione).
Art. 2.  Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive.
Art. 3.  Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati.
Art. 4.  Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati.
Art. 4 bis.  Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.
Art. 5.  Caratteristiche degli edifici penitenziari.
Art. 6.  (Locali di soggiorno e di pernottamento).
Art. 7.  Vestiario e corredo.
Art. 8.  Igiene personale.
Art. 9.  Alimentazione.
Art. 10.  Permanenza all'aperto.
Art. 11.  Servizio sanitario.
Art. 11 bis.  (Comunicazioni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni).
Art. 12.  Attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione.
Art. 13.  Individualizzazione del trattamento.
Art. 13 bis.  (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori).
Art. 14.  Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati.
Art. 14 bis.  Regime di sorveglianza particolare.
Art. 14 ter.  Reclamo.
Art. 14 quater.  Contenuti del regime di sorveglianza particolare.
Art. 15.  Elementi del trattamento.
Art. 15 bis.  (Giustizia riparativa).
Art. 16.  Regolamento dell'istituto.
Art. 17.  Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativi.
Art. 18.  Colloqui, corrispondenza e informazione.
Art. 18 bis.  Colloqui a fini investigativi.
Art. 18 ter.  (Limitazioni e controlli della corrispondenza).
Art. 19.  Istruzione.
Art. 20.  (Lavoro).
Art. 20 bis.  Modalità di organizzazione del lavoro.
Art. 20 ter.  (Lavoro di pubblica utilità).
Art. 21.  Lavoro all'esterno.
Art. 21 bis.  (Assistenza all'esterno dei figli minori).
Art. 21 ter.  (Visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità).
Art. 22.  (Determinazione della remunerazione).
Art. 23.  Remunerazione e assegni familiari.
Art. 24.  Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione.
Art. 25.  Peculio.
Art. 25 bis.  Commissioni regionali per il lavoro penitenziario.
Art. 25 ter.  (Assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali).
Art. 26.  Religione e pratiche di culto.
Art. 27.  Attività culturali, ricreative e sportive.
Art. 28.  Rapporti con la famiglia.
Art. 29.  Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi.
Art. 30.  Permessi.
Art. 30 bis.  Provvedimenti e reclami in materia di permessi.
Art. 30 ter.  Permessi premio.
Art. 30 quater.  (Concessione dei permessi premio ai recidivi).
Art. 31.  (Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati).
Art. 32.  Norme di condotta dei detenuti e degli internati - Obbligo di risarcimento del danno.
Art. 33.  Isolamento.
Art. 34.  Perquisizione personale.
Art. 35.  (Diritto di reclamo).
Art. 35 bis.  (Reclamo giurisdizionale).
Art. 35 ter.  (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o [...]
Art. 36.  Regime disciplinare.
Art. 37.  Ricompense.
Art. 38.  Infrazioni disciplinari.
Art. 39.  Sanzioni disciplinari.
Art. 40.  Autorità competente a deliberare le sanzioni.
Art. 41.  Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione.
Art. 41 bis.  Situazioni di emergenza.
Art. 42.  Trasferimenti.
Art. 42 bis.  Traduzioni.
Art. 43.  Dimissione.
Art. 44.  Nascite, matrimoni, decessi.
Art. 45.  Assistenza alle famiglie e aiuti economico-sociali.
Art. 46.  Assistenza post-penitenziaria.
Art. 47.  Affidamento in prova al servizio sociale.
Art. 47 bis.  Affidamento in prova in casi particolari.
Art. 47 ter.  Detenzione domiciliare.
Art. 47 quater.  (Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria).
Art. 47 quinquies.  (Detenzione domiciliare speciale).
Art. 47 sexies.  (Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo).
Art. 48.  Regime di semilibertà.
Art. 49.  Ammissione obbligatoria al regime di semilibertà.
Art. 50.  Ammissione facoltativa alla semilibertà.
Art. 50 bis.  (Concessione della semilibertà ai recidivi).
Art. 51.  Sospensione e revoca del regime di semilibertà.
Art. 51 bis.  Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà.
Art. 51 ter.  Sospensione cautelativa delle misure alternative.
Art. 51 quater.  (Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative).
Art. 52.  Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà.
Art. 53.  Licenze agli internati.
Art. 53 bis.  Computo del periodo di permesso o licenza.
Art. 54.  Liberazione anticipata.
Art. 55.  Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata.
Art. 56.  Remissione del debito.
Art. 57.  (Legittimazione alla richiesta di misure).
Art. 58.  Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 58 bis.  Iscrizione nel casellario giudiziale.
Art. 58 ter.  Persone che collaborano con la giustizia.
Art. 58 quater.  Divieto di concessione di benefici.
Art. 58 quinquies.  (Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare).
Art. 59.  Istituti per adulti.
Art. 60.  Istituti di custodia preventiva.
Art. 61.  Istituti per l'esecuzione delle pene.
Art. 62.  Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive.
Art. 63.  Centri di osservazione.
Art. 64.  Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza.
Art. 65.  Istituti per infermi e minorati.
Art. 66.  Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti.
Art. 67.  Visite agli istituti.
Art. 67 bis.  (Visite alle camere di sicurezza).
Art. 68.  Uffici di sorveglianza.
Art. 69.  Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza.
Art. 69 bis.  (Procedimento in materia di liberazione anticipata).
Art. 70.  Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza.
Art. 70 bis.  Presidente del tribunale di sorveglianza.
Art. 70 ter.  Nuove denominazioni.
Art. 71.  Norme generali.
Art. 71 bis.  Udienza.
Art. 71 ter.  Ricorso per cassazione.
Art. 71 quater.  Comunicazioni.
Art. 71 quinquies.  Revoca.
Art. 71 sexies.  Inammissibilità.
Art. 72.  (Uffici locali di esecuzione penale esterna).
Art. 73.  Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.
Art. 74.  Consigli di aiuto sociale.
Art. 75.  Attività del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria.
Art. 76.  Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.
Art. 77.  Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.
Art. 78.  Assistenti volontari.
Art. 79.  Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza.
Art. 80.  Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.
Art. 81.  Attribuzioni degli assistenti sociali.
Art. 82.  Attribuzioni degli educatori.
Art. 83.  Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori.
Art. 84.  Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti.
Art. 85.  Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale.
Art. 86.  Personale per gli uffici di sorveglianza.
Art. 87.  Norme di esecuzione.
Art. 88.  Attuazione dei ruoli del personale.
Art. 89.  Norme abrogate.
Art. 90.  Esigenze di sicurezza.
Art. 91.  Copertura finanziaria.


§ 51.4.33 - L. 26 luglio 1975, n. 354.

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

(G.U. 9 agosto 1975, n. 212, S.O.).

 

Titolo I

TRATTAMENTO PENITENZIARIO

 

Capo I

PRINCIPI DIRETTIVI

 

     Art. 1. (Trattamento e rieducazione). [1]

     1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione.

     2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.

     3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.

     4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.

     5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

     6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

     7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

 

          Art. 2. Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive.

     Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato.

     Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.

     Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell'art. 213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di spedalità, richiamata nell'ultima parte dell'art. 213 del codice penale.

     Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo.

     Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il Ministro per la grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.

 

          Art. 3. Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati.

     Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.

 

          Art. 4. Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati.

     I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.

 

          Art. 4 bis. Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti. [2]

     1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati [3].

     1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purchè gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonchè il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa [4].

     1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purchè gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa [5].

     1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato [6].

     1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis [7].

     1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purchè non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni [8].

     1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata [9].

     1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonchè agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge [10].

     2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quinto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato [11].

     2 bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni [12].

     2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi più di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio [13].

     2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado. In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza [14].

     2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado [15].

     3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.

     3 bis. [L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3] [16].

 

Capo II

CONDIZIONI GENERALI

 

          Art. 5. Caratteristiche degli edifici penitenziari.

     Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati.

     Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose [17].

 

     Art. 6. (Locali di soggiorno e di pernottamento). [18]

     1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

     2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica.

     3. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.

     4. Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

     5. Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano, è preferibilmente consentito al condannato alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a più posti.

     6. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati è garantito il pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano.

     7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.

 

     Art. 6. Locali di soggiorno e di pernottamento. [19]

     I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

     I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.

     Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

     Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta.

     Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.

 

          Art. 7. Vestiario e corredo.

     Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

     L'abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. E' concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario dall'attività svolta.

     Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti. L'abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati.

     I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.

 

          Art. 8. Igiene personale. [20]

     È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonchè di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

     Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza.

     In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.

     Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

 

     Art. 8. Igiene personale. [21]

     E' assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

     In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.

     Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

 

          Art. 9. Alimentazione.

     Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso [22].

     Il vitto è somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.

     I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

     La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

     Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria.

     Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.

     Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto.

 

          Art. 10. Permanenza all'aperto.

     Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno [23].

     Per giustificati motivi la permanenza all'aperto può essere ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto. Il provvedimento è comunicato al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza [24].

     Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici [25].

     La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'art. 33 e nei numeri 4) e 5) dell'art. 39 ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

 

          Art. 11. Servizio sanitario. [26]

     1. Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria.

     2. Garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati.

     3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, è messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicità.

     4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se il giudice è in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari; provvede il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo e fino alla presentazione dell'imputato in udienza per la contestuale convalida dell'arresto in flagranza. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato di sorveglianza. Il provvedimento può essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed è revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato.

     5. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura possono non essere sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della incolumità personale loro o altrui.

     6. Il detenuto o l'internato che si allontana dal luogo di diagnosi o di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale.

     7. All'atto dell'ingresso nell'istituto il detenuto e l'internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. Nella cartella clinica il medico annota immediatamente ogni informazione relativa a segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e, fermo l'obbligo di referto, ne dà comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno diritto altresì di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all'atto della rimessione in libertà. Durante la permanenza nell'istituto, l'assistenza sanitaria è prestata con periodici riscontri, effettuati con cadenza allineata ai bisogni di salute del detenuto, e si uniforma ai principi di metodo proattivo, di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, d'integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica.

     8. Il medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta quando risulta necessaria in base a criteri di appropriatezza clinica. L'Amministrazione penitenziaria assicura il completo espletamento delle attività sanitarie senza limiti orari che ne impediscono l'effettuazione. Il medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria della struttura penitenziaria, secondo le disposizioni attuative del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, controlla l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti. In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

     9. Quando i detenuti e gli internati sono trasferiti è loro garantita la necessaria continuità con il piano terapeutico individuale in corso.

     10. Ai detenuti e agli internati che, al momento della custodia cautelare in carcere o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, abbiano in corso un programma terapeutico ai fini di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono assicurati la prosecuzione del programma e il necessario supporto psicologico.

     11. Nel caso di diagnosi anche sospetta di malattia contagiosa sono messi in atto tutti gli interventi di controllo per evitare insorgenza di casi secondari, compreso l'isolamento. Il direttore dell'istituto è immediatamente informato dell'isolamento e ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza.

     12. I detenuti e gli internati, possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. L'autorizzazione per gli imputati è data dal giudice che procede, e per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati è data dal direttore dell'istituto. Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all'interno degli istituti, previ accordi con l'azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa.

     13. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria dispone la visita almeno due volte l'anno degli istituti di prevenzione e di pena, allo scopo di accertare, anche in base alle segnalazioni ricevute, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie degli istituti.

     14. Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria riferisce al Ministero della salute e al Ministero della giustizia sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare, informando altresì i competenti uffici regionali, comunali e il magistrato di sorveglianza.

 

     Art. 11 bis. (Comunicazioni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni). [27]

     1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.

     2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

     3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

 

          Art. 12. Attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione.

     Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.

     Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'art. 16.

     Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti e degli internati.

 

Capo III

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

 

          Art. 13. Individualizzazione del trattamento.

     Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale [28].

     Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento [29].

     Nell'ambito dell'osservazione è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonchè sulle possibili azioni di riparazione [30].

     Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa [31].

     L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione è redatta entro sei mesi dall'inizio dall'esecuzione [32].

     Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

     Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.

 

     Art. 13 bis. (Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori). [33]

     1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale,  nonchè agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione.

     1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari.

 

          Art. 14. Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati. [34]

     I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.

     L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere a trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.

     L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 42.

     E' assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

     E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

     Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali.

     Alle madri è consentito di tenere presso di sè i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

     L'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. È in ogni caso garantita la partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.

 

          Art. 14 bis. Regime di sorveglianza particolare. [35]

     1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:

     a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;

     b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;

     c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.

     2. Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'art. 80.

     3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita anche l'autorità giudiziaria che procede.

     4. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.

     5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di libertà. L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

     6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza.

 

          Art. 14 ter. Reclamo. [36]

     1. Avverso il provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento [37].

     2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo [38].

     3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del difensore e del pubblico ministero. L'interessato e l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie [39].

     4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni del capo II bis del titolo II.

 

          Art. 14 quater. Contenuti del regime di sorveglianza particolare. [40]

     1. Il regime di sorveglianza particolare comporta le restrizioni strettamente necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, all'esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati e alle regole di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.

     2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell'articolo 18-ter [41].

     3. Le restrizioni di cui ai commi precedenti sono motivatamente stabilite nel provvedimento che dispone il regime di sorveglianza particolare.

     4. In ogni caso le restrizioni non possono riguardare: l'igiene e le esigenze della salute; il vitto; il vestiario ed il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi ed oggetti permessi dal regolamento interno, nei limiti in cui ciò non comporta pericolo per la sicurezza; la lettura di libri e periodici; le pratiche di culto; l'uso di apparecchi radio del tipo consentito; la permanenza all'aperto per almeno due ore al giorno salvo quanto disposto dall'art. 10; i colloqui con i difensori, nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori, i fratelli.

     5. Se il regime di sorveglianza particolare non è attuabile nell'istituto ove il detenuto o l'internato si trova, l'amministrazione penitenziaria può disporre, con provvedimento motivato, il trasferimento in altro istituto idoneo, con il minimo pregiudizio possibile per la difesa e per i familiari, dandone immediato avviso al magistrato di sorveglianza. Questi riferisce al Ministro in ordine ad eventuali casi di infondatezza dei motivi posti a base del trasferimento.

 

          Art. 15. Elementi del trattamento.

     Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia [42].

     Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

     Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

 

     Art. 15 bis. (Giustizia riparativa). [43]

     1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.

     2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonchè della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

 

          Art. 16. Regolamento dell'istituto.

     In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.

     Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel quarto comma dell'art. 80.

     Il regolamento interno disciplina, altresì, i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.

     Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro per la grazia e giustizia.

 

          Art. 17. Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativi.

     La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.

     Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

     Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.

 

          Art. 18. Colloqui, corrispondenza e informazione. [44]

     I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici [45].

     I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti [46].

     I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici [47].

     Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

     L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

     Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

     I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

     Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento [48].

     L'informazione è garantita per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento [49].

     [La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore] [50].

     Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell'istituto [51].

     [Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorità possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa] [52].

 

          Art. 18 bis. Colloqui a fini investigativi. [53]

     1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2 del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.

     1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonchè agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico [54].

     2. Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis, l'autorizzazione ai colloqui è rilasciata [55]:

     a) quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;

     b) quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero.

     3. Le autorizzazioni ai colloqui indicati nel comma 2 sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'autorità competente al rilascio.

     4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della Polizia, l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non è richiesta, e del colloquio è data immediata comunicazione all'autorità ivi indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al comma 3.

     5. La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati è attribuita, senza necessità di autorizzazione, altresì al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'art. 371-bis, del codice di procedura penale; al medesimo Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale [56].

 

     Art. 18 ter. (Limitazioni e controlli della corrispondenza). [57]

     1. Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:

     a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa;

     b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;

     c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima.

     2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.

     3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto:

     a) nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza;

     b) nei confronti degli imputati, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del collegio o della corte di assise [58].

     4. L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente, può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

     5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati.

     6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale.

     7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato.

 

          Art. 19. Istruzione.

     Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.

     Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni.

     Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale [59].

     Speciale attenzione è dedicata all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali [60].

     Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

     Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonchè l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92 [61].

     E' favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.

 

          Art. 20. (Lavoro). [62]

     1. Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati.

     2. Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.

     3. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

     4. Presso ogni istituto penitenziario è istituita una commissione composta dal direttore o altro dirigente penitenziario delegato, dai responsabili dell'area sicurezza e dell'area giuridico-pedagogica, dal dirigente sanitario della struttura penitenziaria, da un funzionario dell'ufficio per l'esecuzione penale esterna, dal direttore del centro per l'impiego o da un suo delegato, da un rappresentante sindacale unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale. Per ogni componente viene indicato un supplente. La commissione delibera a maggioranza dei presenti. Ai componenti della commissione non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati.

     5. La commissione di cui al comma 4, dandone adeguata pubblicità, provvede a:

     a) formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute, e privilegiando, a parità di condizioni, i condannati, con esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis;

     b) individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a);

     c) stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

     6. Alle riunioni della commissione partecipa, senza potere deliberativo, un rappresentante dei detenuti e degli internati.

     7. Resta salvo il potere del direttore di derogare, per specifiche ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro di cui al comma 5, lettera a).

     8. Gli organi centrali e territoriali dell'amministrazione penitenziaria stipulano apposite convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le proposte di convenzione sono pubblicate a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale. I soggetti privati disponibili ad accettare le proposte di convenzione trasmettono al Dipartimento i relativi progetti di intervento unitamente al curriculum dell'ente. I progetti e i curriculum sono pubblicati a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sul proprio sito istituzionale. Della convenzione stipulata è data adeguata pubblicità con le forme previste dal presente comma. Agli operatori privati, che agiscono per conto degli enti menzionati al primo periodo, si applica l'articolo 78.

     9. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale e previa autorizzazione del Ministro della giustizia, possono vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie o rendere servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti o servizi corrispondenti nella zona in cui è situato l'istituto.

     10. I proventi delle manifatture carcerarie e il corrispettivo dei servizi, prodotti o forniti dall'amministrazione penitenziaria impiegando l'attività lavorativa dei detenuti e degli internati, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere annualmente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'apposito capitolo del Ministero della giustizia, allo scopo di promozione e sviluppo della formazione professionale e del lavoro dei detenuti e degli internati.

     11. I detenuti e gli internati, in considerazione delle loro attitudini, possono essere ammessi a esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche, nell'ambito del programma di trattamento.

     12. I detenuti e gli internati possono essere ammessi a esercitare attività di produzione di beni da destinare all'autoconsumo, anche in alternativa alla normale attività lavorativa. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'attività in autoconsumo, anche mediante l'uso di beni e servizi dell'amministrazione penitenziaria.

     13. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti.

     14. Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonchè per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili.

     15. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente.

 

          Art. 20 bis. Modalità di organizzazione del lavoro. [63]

     1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.

     2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale [64].

     3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.

     4. Sono abrogati l'art. 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e l'art. 611 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920, n 1908.

 

     Art. 20 ter. (Lavoro di pubblica utilità). [65]

     1. I detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative.

     2. La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le attività relative ai progetti possono svolgersi anche all'interno degli istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere ad oggetto la gestione o l'esecuzione dei servizi d'istituto.

     3. Le attività di cui al comma 2 possono essere organizzate dall'amministrazione penitenziaria anche affidando la direzione tecnica a persone estranee all'amministrazione, ai sensi dell'articolo 20-bis.

     4. La partecipazione a progetti di pubblica utilità deve svolgersi con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei condannati e degli internati.

     5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 4, e, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonchè quelle del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001.

     6. I detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste non possono essere assegnati a prestare la propria attività all'esterno dell'istituto. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Se si tratta di detenuti e internati per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, diversi da quelli indicati al primo periodo, ai fini di cui all'articolo 21, comma 4, per l'assegnazione al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno il magistrato di sorveglianza tiene prioritariamente conto delle esigenze di prevenire il pericolo di commissione di altri reati, della natura del reato commesso, della condotta tenuta, nonchè del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua.

     7. Il numero e la qualità dei progetti di pubblica utilità promossi dagli istituti penitenziari costituiscono titolo di priorità nell'assegnazione agli stessi dei fondi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n. 102, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle apposite disposizioni di attuazione adottate dalla Cassa delle ammende.

 

          Art. 21. Lavoro all'esterno. [66]

     1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'art. 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni [67].

     2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

     3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

     4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.

     4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari [68].

     4-ter. I detenuti e gli internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 [69].

 

          Art. 21 bis. (Assistenza all'esterno dei figli minori). [70]

     1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21.

     2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.

     3. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.

 

     Art. 21 ter. (Visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità). [71]

     1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo o il figlio affetto da handicap grave. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.

     2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, o di figlio affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.

     2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

     Art. 22. (Determinazione della remunerazione). [72]

     1. La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.

 

          Art. 23. Remunerazione e assegni familiari. [73]

     (Omissis) [74].

     (Omissis) [75].

     (Omissis) [76].

     Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.

     Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento.

 

          Art. 24. Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione.

     Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'art. 2.

     In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

     La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

 

          Art. 25. Peculio.

     Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

     Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali.

     Il peculio è tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto.

     Il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all'atto della dimissione dagli istituti.

 

          Art. 25 bis. Commissioni regionali per il lavoro penitenziario. [77]

     1. Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e sono composte dal dirigente del centro per la giustizia minorile, dal direttore dell'ufficio interdistrettuale dell'esecuzione penale esterna, dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative, dai rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della formazione professionale e da un rappresentante di ANPAL. Ai componenti delle commissioni, come sopra individuate, non spetta la corresponsione di alcun compenso, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati [78].

     2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonché le direzioni dei singoli istituti.

     3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell'istituto, nella quale sono separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole ed ai servizi di istituto.

     4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresì indicati i posti di lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche o private associazioni cooperative nonché i posti relativi alle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all'interno degli istituti.

     5. Annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive.

     6. La tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione, ed il piano di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.

     7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attività lavorative che possono aver esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata.

 

     Art. 25 ter. (Assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali). [79]

     1. L'amministrazione penitenziaria è tenuta a rendere disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all'espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro.

 

          Art. 26. Religione e pratiche di culto. [80]

 

          Art. 27. Attività culturali, ricreative e sportive.

     Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.

     Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell'istituto ai sensi dell'articolo 80, quarto comma, e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura l'organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale [81].

 

          Art. 28. Rapporti con la famiglia.

     Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.

 

          Art. 29. Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi.

     I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario o dell'avvenuto trasferimento.

     In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

 

          Art. 30. Permessi.

     Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall'autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell'articolo 11 [82].

     Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità [83].

     Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

     L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.

 

          Art. 30 bis. Provvedimenti e reclami in materia di permessi. [84]

     Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso, l'autorità competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l'istante chiede di recarsi. Nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, l'autorità competente, prima di pronunciarsi, chiede altresì il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Salvo ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non può essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta dei predetti pareri [85].

     La decisione sull'istanza è adottata con provvedimento motivato.

     Il provvedimento è comunicato immediatamente, senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato, i quali, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza, o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello.

     La sezione di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata comunicazione ai sensi del comma precedente.

     Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della corte d'appello, non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.

     Quando per effetto della disposizione contenuta nel precedente comma non è possibile comporre la sezione di sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del distretto, si procede all'integrazione della sezione ai sensi dell'art. 68, terzo e quarto comma.

     L'esecuzione del permesso è sospesa sino alla scadenza del termine stabilito dal terzo comma e durante il procedimento previsto dal quarto comma, sino alla scadenza del termine ivi previsto.

     Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell'art. 30. In tale caso è obbligatoria la scorta.

     Il procuratore generale presso la corte d'appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito con relazione trimestrale degli organi che li hanno rilasciati e, nel caso, di permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, ne dà comunicazione, rispettivamente, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna o ove ha sede il giudice che procede e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo [86].

 

          Art. 30 ter. Permessi premio. [87]

     1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione [88].

     1 bis. [89].

     2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i trenta giorni e la durata complessiva non può eccedere i cento giorni in ciascun anno di espiazione [90].

     3. L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.

     4. La concessione dei permessi è ammessa:

     a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto [91];

     b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena [92];

     c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni [93];

     d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni [94].

     5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto [95].

     6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'art. 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.

     7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'art. 30 bis [96].

     8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.

 

     Art. 30 quater. (Concessione dei permessi premio ai recidivi). [97]

     1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter: a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;

     b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;

     c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.

 

          Art. 31. (Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati). [98]

     1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto.

     2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata.

 

Capo IV

REGIME PENITENZIARIO

 

          Art. 32. Norme di condotta dei detenuti e degli internati - Obbligo di risarcimento del danno.

     I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

     Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.

     Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano l'acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri.

     I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

     I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

 

          Art. 33. Isolamento. [99]

     1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

     a) quando è prescritto per ragioni sanitarie;

     b) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;

     c) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela processuale; il provvedimento dell'autorità giudiziaria competente indica la durata e le ragioni dell'isolamento.

     2. Il regolamento specifica le modalità di esecuzione dell'isolamento.

     3. Durante la sottoposizione all'isolamento non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle funzionali alle ragioni che lo hanno determinato.

     4. L'isolamento non preclude l'esercizio del diritto di effettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati.

 

          Art. 34. Perquisizione personale.

     I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale per motivi di sicurezza.

     La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.

 

     Art. 35. (Diritto di reclamo). [100]

     I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

     1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;

     2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;

     3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;

     4) al presidente della giunta regionale;

     5) al magistrato di sorveglianza;

     6) al Capo dello Stato.

 

     Art. 35 bis. (Reclamo giurisdizionale). [101]

     1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso, oltre che al soggetto che ha proposto reclamo, anche all'amministrazione interessata, a cui è comunicato contestualmente il reclamo, e che può comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere osservazioni e richieste [102].

     2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) è proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

     3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio entro il termine indicato dal giudice.

     4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

     4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

     5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

     6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:

     a) ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;

     b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;

     c) (Omissis);

     d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta.

     7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

     8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.

 

     Art. 35 ter. (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati). [103]

     1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.

     2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.

     3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2.

 

          Art. 36. Regime disciplinare.

     Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.

     Nell'applicazione della sanzione si tiene conto del programma di trattamento in corso [104].

 

          Art. 37. Ricompense.

     Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di responsabilità dimostrato nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.

     Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento.

 

          Art. 38. Infrazioni disciplinari.

     I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.

     Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.

     Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.

     Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalità.

 

          Art. 39. Sanzioni disciplinari.

     Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:

     1) richiamo del direttore;

     2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;

     3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;

     4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;

     5) esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni.

     La sanzione della esclusione dalle attività in comune non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il soggetto escluso dalle attività in comune è sottoposto a costante controllo sanitario.

     L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che allattino la propria prole fino ad un anno.

 

          Art. 40. Autorità competente a deliberare le sanzioni.

     Le sanzioni del richiamo e dell'ammonizione sono deliberate dal direttore.

     Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado con funzioni di presidente, dall'educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi dell'articolo 80 [105].

 

          Art. 41. Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione.

     Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

     Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati, deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

     Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

     Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.

 

          Art. 41 bis. Situazioni di emergenza. [106]

     1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto [107].

     2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, l’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l’associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'articolo 4-bis [108].

     2 bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia, anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sè, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa [109].

     2 ter. [Se anche prima della scadenza risultano venute meno le condizioni che hanno determinato l’adozione o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il Ministro della giustizia procede, anche d’ufficio, alla revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non accoglie l’istanza presentata dal detenuto, dall’internato o dal difensore è reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del provvedimento a seguito di istanza del detenuto, dell’internato o del difensore, la stessa si intende non accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione] [110].

     2 quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede [111]:

     a) l’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

     b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 11. I colloqui vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa motivata autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo secondo comma dell’articolo 11; solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell’istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dall’autorità giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione, un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione. I colloqui sono comunque videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari [112];

     c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall’esterno;

     d) l’esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

     e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia [113];

     f) la limitazione della permanenza all’aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi [114].

     2-quater.1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, quale meccanismo nazionale di prevenzione (NPM) secondo il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 9 novembre 2012, n. 195, accede senza limitazione alcuna all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolge con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater [115].

     2-quater.2. I garanti regionali dei diritti dei detenuti, comunque denominati, accedono, nell'ambito del territorio di competenza, all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo e svolgono con essi colloqui visivi esclusivamente videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-quater [116].

     2-quater.3. I garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati, nell'ambito del territorio di propria competenza, accedono esclusivamente in visita accompagnata agli istituti ove sono ristretti i detenuti di cui al presente articolo. Tale visita è consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti. Non sono consentiti colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui al presente articolo [117].

     2 quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l'applicazione del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento [118].

     2 sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono essere altresì svolte da un rappresentante dell'ufficio del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d'appello, il detenuto, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento ed è trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo [119].

     2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 [120].

 

          Art. 42. Trasferimenti. [121]

     I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari.

     Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga.

     Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni.

     I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.

 

          Art. 42 bis. Traduzioni. [122]

     1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.

     2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più breve possibile, dal Corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.

     3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del Corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia.

     4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.

     5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga è compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.

     6. Nelle traduzioni collettive è sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale. E' vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.

     7. Nelle traduzioni individuali e collettive è consentito, nei casi indicati dal regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti civili.

 

          Art. 43. Dimissione.

     La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

     Il direttore dell'istituto dà notizia della prevista dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali. Nel caso in cui il momento della dimissione non possa essere previsto tre mesi prima, il direttore dà le prescritte notizie non appena viene a conoscenza della relativa decisione.

     Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge, il direttore informa anticipatamente il magistrato di sorveglianza, il questore e l'ufficio di polizia territorialmente competente di ogni dimissione anche temporanea dall'istituto [123].

     Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.

     I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

     I detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di identità validi, ove sussistano i presupposti per il rilascio. L'amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale della collaborazione degli enti locali [124].

 

          Art. 44. Nascite, matrimoni, decessi.

     Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenute in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.

     La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia.

     La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti.

 

Capo V

ASSISTENZA

 

          Art. 45. Assistenza alle famiglie e aiuti economico-sociali. [125]

     Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

     Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale.

     E' utilizzata, all'uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

     Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L'opzione può essere in ogni tempo modificata.

 

          Art. 46. Assistenza post-penitenziaria.

     I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

     Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti indicati nell'articolo precedente.

     I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

     Coloro che hanno terminato l'espiazione della pena o che non sono più sottoposti a misura di sicurezza detentiva e che versano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del citato decreto, se ne fanno richiesta nel termine di sei mesi dalla data della dimissione [126].

 

Capo VI

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

E REMISSIONE DEL DEBITO

 

          Art. 47. Affidamento in prova al servizio sociale. [127]

     1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare [128].

     2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati [129].

     3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2 [130].

     3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2 [131].

     3-ter. L'affidamento in prova può altresì essere concesso al condannato alle pene sostitutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'espiazione di almeno metà della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in quanto compatibile [132].

     4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni [133].

     5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

     6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

     7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

     8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10 [134].

     9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

     10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto [135].

     11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

     12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche e patrimoniali, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita [136].

     12 bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3 [137].

 

          Art. 47 bis. Affidamento in prova in casi particolari. [138]

 

          Art. 47 ter. Detenzione domiciliare. [139]

     01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purchè non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza nè sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale [140].

     1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonchè la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di [141]:

     a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente [142];

     b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole [143];

     c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

     d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

     e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

     1.1. [Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, può essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni] [144].

     1 bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis [145].

     1 ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare [146].

     1 quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1-bis e 1-ter è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4 [147].

     1-quinquies. Nei confronti dei detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale o sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, prima di provvedere in ordine al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale con applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi del comma 1-ter, o alla sua proroga, chiede il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di condanna e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, anche quello del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. I pareri sono resi al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza nel termine, rispettivamente, di due giorni e di quindici giorni dalla richiesta. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini, e, al comma 7, le parole: "nei commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1, 1-bis e 1-ter" [148].

     2. [149].

     3. [150].

     4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare [151].

     4 bis. [Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale] [152].

     5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

     6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

     7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1 bis [153].

     8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'art. 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo [154].

     9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio [155].

     9 bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura [156].

 

          Art. 47 quater. (Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria). [157]

     1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-ter possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

     2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

     3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma.

     4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l'attività di sostegno e controllo circa l'attuazione del programma.

     5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno.

     6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto a misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.

     7. Il giudice, quando non applica o quando revoca la misura alternativa per uno dei motivi di cui ai commi 5 e 6, ordina che il soggetto sia detenuto presso un istituto carcerario dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.

     8. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 47-ter.

     9. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis e 3 dello stesso articolo.

     10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate.

 

          Art. 47 quinquies. (Detenzione domiciliare speciale). [158]

     1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, secondo le modalità di cui al comma 1-bis [159].

     1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite [160].

     2. Per la condannata nei cui confronti è disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale.

     3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalità di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona può trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale [161].

     4. All'atto della scarcerazione è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale.

     5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

     6. La detenzione domiciliare speciale è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura.

     7. La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre [162].

     8. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può:

     a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semilibertà di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5;

     b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonché della durata della misura e dell'entità della pena residua.

 

          Art. 47 sexies. (Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo). [163]

     1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.

     2. Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

     3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell'articolo 47-quinquies, comma 7.

 

          Art. 48. Regime di semilibertà. [164]

     Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

     I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

     (Omissis) [165].

 

          Art. 49. Ammissione obbligatoria al regime di semilibertà. [166]

 

          Art. 50. Ammissione facoltativa alla semilibertà. [167]

     1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.

     2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'art. 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena [168].

     3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

     4. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.

     5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.

     6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile [169].

     7. Se l'ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all'ultimo comma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

 

     Art. 50 bis. (Concessione della semilibertà ai recidivi). [170]

     [1. La semilibertà può essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, soltanto dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre quarti di essa [171].]

 

          Art. 51. Sospensione e revoca del regime di semilibertà.

     Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.

     Il condannato, ammesso al regime di semilibertà, che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

     Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a norma del primo comma dell'art. 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

     La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

     All'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 53.

 

          Art. 51 bis. Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà. [172]

     1. Quando, durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655 del codice di procedura penale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene, se rileva che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione; in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l'accompagnamento del condannato in istituto [173].

     2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis.

 

          Art. 51 ter. Sospensione cautelativa delle misure alternative. [174]

     1. Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinchè decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura.

     2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

 

     Art. 51 quater. (Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative). [175]

     1. In caso di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, sono eseguite anche le pene accessorie, salvo che il giudice che ha concesso la misura, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato, ne disponga la sospensione.

     2. In caso di revoca della misura, ove disposta l'applicazione delle pene accessorie ai sensi del comma 1, l'esecuzione ne viene sospesa, ma il periodo già espiato è computato ai fini della loro durata.

 

          Art. 52. Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà.

     Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno.

     Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

     Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.

     Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.

 

          Art. 53. Licenze agli internati.

     Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.

     Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.

     Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell'articolo precedente.

     Durante la licenza l'internato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

     Se l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.

     L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e, se in regime di semilibertà, può subire la revoca della concessione.

 

          Art. 53 bis. Computo del periodo di permesso o licenza. [176]

     1. Il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o licenza è computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della libertà personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si è dimostrato meritevole del beneficio. In questi casi sull'esclusione dal computo decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza.

     2. Avverso il decreto può essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui all'art. 14-ter. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.

 

          Art. 54. Liberazione anticipata. [177]

     1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

     2. La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

     3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca [178].

     4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo.

 

          Art. 55. Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata. [179]

     Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale.

 

          Art. 56. Remissione del debito. [180]

 

          Art. 57. (Legittimazione alla richiesta di misure). [181]

     1. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-ter, 52, 53 e 54 nonchè all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento.

 

          Art. 58. Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza.

     Dei provvedimenti previsti dal presente capo ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza, è data immediata comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza a cura della cancelleria [182].

     Alle attività di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l'autorità di pubblica sicurezza. Tali attività riguardano esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi [183].

     Le attività di controllo sono svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti dell'interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative [184].

 

          Art. 58 bis. Iscrizione nel casellario giudiziale. [185]

     [Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva].

 

          Art. 58 ter. Persone che collaborano con la giustizia. [186]

     1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'art. 21, del comma 4 dell'art. 30-ter e del comma 2 dell'art. 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati [187].

     2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.

 

          Art. 58 quater. Divieto di concessione di benefici. [188]

     1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale [189].

     2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11, dell'art. 47 ter, comma 6, o dell'art. 51, primo comma [190].

     3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2 [191].

     4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni [192].

     5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'art. 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione [193].

     6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato [194].

     7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura [195].

     7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale [196].

 

     Art. 58 quinquies. (Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare). [197]

     1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

 

Capo I

ISTITUTI PENITENZIARI

 

          Art. 59. Istituti per adulti.

     Gli istituti per adulti dipendenti dall'amministrazione penitenziaria si distinguono in:

     1) istituti di custodia preventiva;

     2) istituti per l'esecuzione delle pene;

     3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;

     4) centri di osservazione.

 

          Art. 60. Istituti di custodia preventiva.

     Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali.

     Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.

     Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

     Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall'autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.

     Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.

 

          Art. 61. Istituti per l'esecuzione delle pene.

     Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:

     1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.

     Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;

     2) case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.

     Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.

     Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.

 

          Art. 62. Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive.

     Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in :

     colonie agricole;

     case di lavoro;

     case di cura e custodia;

     ospedali psichiatrici giudiziari.

     In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'art. 215 del codice penale.

     Possono essere istituite:

     sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;

     sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;

     sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

 

          Art. 63. Centri di osservazione.

     I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

     I predetti svolgono direttamente le attività di osservazione indicate nell'art. 13 e prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli istituti.

     Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.

     Su richiesta dell'autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per l'esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale.

     I centri di osservazione svolgono, altresì, attività di ricerca scientifica.

 

          Art. 64. Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza.

     I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

 

          Art. 65. Istituti per infermi e minorati.

     I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.

     A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

 

          Art. 66. Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti.

     La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonché delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.

 

          Art. 67. Visite agli istituti.

     Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

     a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale;

     b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

     c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

     d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;

     e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;

     f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;

     g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

     h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;

     i) l'ispettore dei cappellani;

     l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;

     l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati [198];

     l-ter) i membri del Parlamento europeo [199];

     l-quater) Il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227 [200].

     L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'art. 18 bis [201].

     Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

     Possono accedere agli istituti con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

 

     Art. 67 bis. (Visite alle camere di sicurezza). [202]

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza.

 

Capo II

GIUDICI DI SORVEGLIANZA

 

          Art. 68. Uffici di sorveglianza. [203]

     1. Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.

     2. Ai suddetti uffici, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente elencate negli articoli 69, 70 e 70-bis, sono assegnati magistrati di cassazione, di appello e di tribunale nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno. Il personale amministrativo di cui al periodo precedente non può essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza [204].

     3. Con decreto del presidente della Corte di appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale.

     4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie. Possono altresì avvalersi, con compiti meramente ausiliari nell'esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo 78, la cui attività non può essere retribuita [205].

 

          Art. 69. Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza. [206]

     1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo.

     2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

     3. Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.

     4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.

     5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'art. 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati [207].

     6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:

     a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, è valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;

     b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti [208].

     7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare.

     8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale [209].

     9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti.

     10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

 

     Art. 69 bis. (Procedimento in materia di liberazione anticipata). [210]

     1. Sull'istanza di concessione della liberazione rtanticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.

     2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.

     3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

     4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.

     5. [Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, può trasmetterla al magistrato di sorveglianza] [211].

 

          Art. 70. Funzioni e provvedimenti del tribunale di sorveglianza. [212]

     1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge [213].

     2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio.

     3. Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'art. 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche.

     4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili.

     5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4.

     6. Uno dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere.

     7. La composizione dei collegi giudicanti è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

     8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     9. [214].

 

          Art. 70 bis. Presidente del tribunale di sorveglianza. [215]

     1. Le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono conferite a un magistrato di cassazione o, per i tribunali istituiti nelle sezioni distaccate di corte d'appello, a un magistrato d'appello.

     2. Il presidente del tribunale, fermo l'espletamento delle funzioni di magistrato di sorveglianza nell'ufficio di appartenenza, provvede:

     a) a dirigere e ad organizzare le attività del tribunale di sorveglianza;

     b) a coordinare, in via organizzativa, in funzione del disbrigo degli affari di competenza del tribunale, l'attività degli uffici di sorveglianza compresi nella giurisdizione del tribunale medesimo;

     c) a disporre le applicazioni dei magistrati e del personale ausiliario nell'ambito dei vari uffici di sorveglianza nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio;

     d) a richiedere al presidente della corte di appello l'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 dell'art. 68;

     e) a proporre al Consiglio superiore della magistratura la nomina degli esperti effettivi o supplenti componenti del tribunale e a compilare le tabelle per gli emolumenti loro spettanti;

     f) a svolgere tutte le altre attività a lui riservate dalla legge e dai regolamenti.

 

          Art. 70 ter. Nuove denominazioni. [216]

     1. Le denominazioni "sezione di sorveglianza" e "giudice di sorveglianza" di cui alle leggi vigenti sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "tribunale di sorveglianza" e "magistrato di sorveglianza".

     2. Per il funzionamento del tribunale di sorveglianza nonché degli uffici di sorveglianza di cui all'art. 68 si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dagli appositi capitoli del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

 

Capo II bis

PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA [217]

 

          Art. 71. Norme generali. [218]

     1. Per l'adozione dei provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza espressamente indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 70, nonché dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito, di ricoveri di cui all'art. 148 del codice penale, di applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca anche anticipata delle misure di sicurezza e di quelli relativi all'accertamento dell'identità personale ai fini delle dette misure, si applica il procedimento di cui ai commi e agli articoli seguenti.

     2. Il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di proposta ovvero di ufficio, invita l'interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Se l'interessato non vi provvede entro cinque giorni dalla comunicazione dell'invito, il difensore è nominato di ufficio dal presidente del tribunale o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della trattazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito.

     3. La competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta o all'inizio d'ufficio del procedimento.

     4. Se l'interessato non è detenuto o internato, la competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione nel luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio. Nel caso in cui non sia possibile determinare la competenza secondo il criterio sopra indicato, si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 635 del codice di procedura penale.

     5. Le disposizioni contenute nel capo I del titolo V del libro IV del codice di procedura penale sono applicabili in quanto non diversamente disposto dalla presente legge. L'art. 641 del codice di procedura penale resta in vigore limitatamente ai casi di cui all'art. 212 dello stesso codice.

 

          Art. 71 bis. Udienza. [219]

     L'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.

     Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

     I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento nonché, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.

     L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione.

 

          Art. 71 ter. Ricorso per cassazione. [220]

     1. Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza, il pubblico ministero, l'interessato e, nei casi di cui agli articoli 14-ter e 69, comma 6, l'amministrazione penitenziaria, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 640 del codice di procedura penale. Si applica, altresì, l'ultimo comma dell'art. 631 del codice di procedura penale.

 

          Art. 71 quater. Comunicazioni. [221]

     Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono effettuati ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura penale.

 

          Art. 71 quinquies. Revoca. [222]

 

          Art. 71 sexies. Inammissibilità. [223]

     Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma dell'art. 71, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l'istanza e dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza.

     Il decreto è comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facoltà di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione.

     A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione dà corso al procedimento di sorveglianza.

 

Capo III

ESECUZIONE PENALE ESTERNA ED ASSISTENZA [224]

 

          Art. 72. (Uffici locali di esecuzione penale esterna). [225]

     1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

     2. Gli uffici:

     a) svolgono, su richiesta dell'autorità giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;

     b) svolgono le indagini socio-familiari e l'attività di osservazione del comportamento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati [226];

     c) propongono all'autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;

     d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorità giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;

     e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;

     f) svolgono ogni altra attività prescritta dalla legge e dal regolamento.

 

          Art. 73. Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

     Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

     La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

     Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

     La cassa è amministrata da un consiglio composto:

     1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;

     2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

     3) da un rappresentante del Ministero dell'interno.

     Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, competente per l'assistenza.

     Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.

     Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'art. 23.

     I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

 

          Art. 74. Consigli di aiuto sociale.

     Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato, e composto dal presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno designato dal prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, da un delegato dell'ordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal presidente del tribunale fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

     Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

     I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in un unico ente.

     Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:

     1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

     2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;

     3) [con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del Ministro per il tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare] [227];

     4) con i fondi ordinari di bilancio;

     5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.

     Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo precedente e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevute dall'ente a tale scopo.

     Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale, che delibera con la presenza di almeno sette componenti.

 

          Art. 75. Attività del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria.

     Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:

     1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;

     2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;

     3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'art. 77, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;

     4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e attività lavorative per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro; promuove altresì la frequenza dei liberati ai normali corsi di addestramento e di avviamento professionale predisposti dalle regioni;

     5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;

     6) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;

     7) concede sussidi in denaro o in natura;

     8) collabora con i competenti organi per il coordinamento dell'attività assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonché delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati.

 

          Art. 76. Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

     Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.

 

          Art. 77. Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

     Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'ente di cui al quarto comma dell'art. 74, è istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

     Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro rappresentanti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all'art. 72.

     I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale.

     Il comitato delibera con la presenza di almeno cinque componenti.

 

          Art. 78. Assistenti volontari.

     L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.

     Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

     L'attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita.

     Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 79. Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza. [228]

     Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.

     Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.

     Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'art. 68.

 

          Art. 80. Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

     Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'art. 72.

     L'amministrazione penitenziaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro.

     Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.

     Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonchè di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate [229].

     Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari, previsti dall'art. 59, è assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri [230].

     A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.

     Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.

 

          Art. 81. Attribuzioni degli assistenti sociali.

     Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, anche nell'ambito dei centri di servizio sociale previsti dall'art. 72 della presente legge.

     Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell'art. 72 della presente legge nell'ambito dei centri di servizio sociale. Essi espletano compiti di vigilanza e di assistenza nei confronti dei sottoposti a misure alternative alla detenzione nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata; partecipano, inoltre, alle attività di assistenza ai dimessi [231].

 

          Art. 82. Attribuzioni degli educatori.

     Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.

     Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati.

     Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali.

 

          Art. 83. Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori.

     La tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

     Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

     Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono stabilite rispettivamente dalle tabelle C e D allegate alla presente legge.

     Al personale delle carriere suddette si applicano le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni; lo stesso personale dipende direttamente dall'amministrazione penitenziaria e dai suoi organi periferici.

     Gli impiegati della carriera direttiva di servizio sociale che al 1° luglio 1970 rivestivano la qualifica di direttore, al conseguimento dell'anzianità di cui al primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono esonerati, per la nomina alla qualifica di primo dirigente, dalla partecipazione al corso previsto dagli articoli 22 e 23 del decreto stesso.

     La nomina è effettuata, nei limiti dei posti disponibili, con decreto del Ministro, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione sulla base dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi conseguiti dagli interessati.

 

          Art. 84. Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per la grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.

     Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà indetto un concorso pubblico di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, nel limite del residuo cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso. A tale concorso sono ammessi anche gli assistenti sociali immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.

     Il concorso previsto al primo comma è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano attività retribuita di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti e siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado nonché di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale.

     Il concorso consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:

     1) teoria e pratica del servizio sociale;

     2) psicologia;

     3) nozioni di diritto e procedura penale;

     4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

     La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed è composta dai seguenti membri:

     un magistrato di corte d'appello addetto alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

     un docente universitario in neuropsichiatra o in psicologia o in criminologia o in antropologia criminale;

     un ispettore generale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

     un docente di materie di servizio sociale.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta amministrazione con qualifica non inferiore a direttore alla seconda classe di stipendio (ex coefficiente 257).

     La prova si considera superata dai candidati che hanno riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

     I vincitori del concorso sono nominati:

     a) alla prima classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato servizio continuativo ai sensi del terzo comma del presente articolo per almeno due anni;

     b) alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno quattro anni;

     c) alla terza classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno otto anni.

     Nei confronti di coloro che sono inquadrati nella prima o nella seconda classe di stipendio, ai sensi del comma precedente, gli anni di servizio di assistente sociale prestato in modo continuativo, ai sensi del terzo comma del presente articolo, oltre i limiti rispettivi di due e quattro anni sono computati ai fini dell'inquadramento nella classe di stipendio immediatamente superiore.

     Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio prestato ai sensi del terzo comma del presente articolo, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita.

 

          Art. 85. Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale.

     Alla lettera e) dell'art. 5 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, sono soppresse le parole "istituita o autorizzata a norma di legge".

 

          Art. 86. Personale per gli uffici di sorveglianza.

     Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, è determinato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il contingente dei magistrati e del personale di cui all'art. 68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

 

          Art. 87. Norme di esecuzione.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia dell'istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emanato di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione.

     Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.

     Entro il termine indicato nel primo comma dovranno essere emanate le norme che disciplinano l'ingresso in carriera del personale di concetto dei ruoli degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

     Le disposizioni concernenti l'affidamento al servizio sociale e il regime di semilibertà entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 88. Attuazione dei ruoli del personale.

     L'istituzione del ruolo organico del personale di concetto di servizio sociale per adulti, l'ampliamento del ruolo organico del personale direttivo di servizio sociale, l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti e l'ampliamento del ruolo degli operai specializzati addetti agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti dalla presente legge, saranno attuati entro un periodo di sette anni.

 

          Art. 89. Norme abrogate.

     Sono abrogati gli articoli 141, 142, 143, 144, 149 e l'ultimo capoverso dell'art. 207 del codice penale, l'art. 585 del codice di procedura penale nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

 

          Art. 90. Esigenze di sicurezza. [232]

 

          Art. 91. Copertura finanziaria.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella A [233]

 

Tabella B. [234]

 

Tabella C.

 

RUOLO ORGANICO DEGLI EDUCATORI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

 

Parametro

Qualifica

Organico

370

Educatore capo

41

297

Educatore principale

185

255

 

 

218

Educatore

184

178

 

 

160

 

 

 

 

410

 

 

Tabella D

 

RUOLO ORGANICO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI

CONCETTO

 

Parametro

Qualifica

Organico

370

Assistente sociale capo

37

297

Assistente sociale principale

167

255

 

 

218

Assistente sociale

166

178

 

 

160

 

 

 

 

370

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152. La rubrica è stata così modificata dall'art. 15 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306. La Corte costituzionale con sentenza 30 dicembre 1997, n. 445 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che il beneficio della semilibertà possa essere concesso nei confronti dei condannati che prima della entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

[3] Comma sostituito dall'art. 15 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, dall'art. 1 della L. 23 dicembre 2002, n. 279, sostituito con i commi da 1 a 1 quater per effetto dell'art. 3 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, già modificato dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94, dall'art. 1 della L. 23 febbraio 2015, n. 19, dall'art. 3 bis del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla L. 17 aprile 2015, n. 43, dall'art. 1 della L. 9 gennaio 2019, n. 3, dall'art. 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50. La Corte costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2014, n. 239, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47-quinquies della presente legge, nonché nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, ferma restando la condizione dell’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2019, n. 253, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter della presente legge, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti; nonchè nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all’art. 416-bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter della presente legge, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio 2020, n. 32, ha dichiarato in parte l'illegittimità dell'ultima modifica.

[4] Il previgente comma 1 è stato sostituito con i commi da 1 a 1 quater per effetto dell'art. 3 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla L. 23 aprile 2009, n. 38. Il presente comma è stato ulteriormente sostituito dagli attuali commi da 1 bis a 1-bis.2 per effetto dell'art. 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199 e così modificato dall'art. 8 del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.

[5] Il previgente comma 1 bis è stato così sostituito dagli attuali commi da 1 bis a 1-bis.2 per effetto dell'art. 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[6] Il previgente comma 1 bis è stato così sostituito dagli attuali commi da 1 bis a 1-bis.2 per effetto dell'art. 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[7] Il previgente comma 1 bis è stato così sostituito dagli attuali commi da 1 bis a 1-bis.2 per effetto dell'art. 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[8] Il previgente comma 1 è stato sostituito con gli attuali commi da 1 a 1 quater per effetto dell'art. 3 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla L. 23 aprile 2009, n. 38. Il presente comma è stato così modificato dall'art. 15 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

[9] Il previgente comma 1 è stato sostituito con gli attuali commi da 1 a 1 quater per effetto dell'art. 3 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla L. 23 aprile 2009, n. 38. Il presente comma, già modificato dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94, dall'art. 7 della L. 1 ottobre 2012, n. 172 è stato così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L. 19 luglio 2019, n. 69.

[10] Comma inserito dall'art. 7 della L. 1 ottobre 2012, n. 172 e così modificato dall'art. 12 della L. 19 luglio 2019, n. 69.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[12] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, già modificato dall'art. 1 della L. 23 dicembre 2002, n. 279, dall'art. 3 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[13] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[14] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[15] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, in attesa di conversione.

[16] Comma inserito dall'art. 15 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 e abrogato dall'art. 1 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[17] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3. Per il testo previgente, vedi infra.

[19] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 1 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124.

[20] Articolo così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3. Per il testo previgente, vedi infra.

[21] Testo previgente alla modifica apportata dall'art. 1 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124.

[22] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[23] L'originario primo comma è stato così sostituito dagli attuali commi dal primo al terzo per effetto dell'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[24] L'originario primo comma è stato così sostituito dagli attuali commi dal primo al terzo per effetto dell'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[25] L'originario primo comma è stato così sostituito dagli attuali commi dal primo al terzo per effetto dell'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[26] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[27] Articolo inserito dall'art. 15 bis del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[28] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[29] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[30] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[31] Comma inserito dall'art. 78 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 92.

[32] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[33] Articolo inserito dall'art. 7 della L. 1 ottobre 2012, n. 172 e così modificato dall'art. 17 della L. 19 luglio 2019, n. 69.

[34] Articolo così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[35] Articolo inserito dall'art. 1 della L. 10 ottobre 1986, n. 663.

[36] Articolo inserito dall'art. 2 della L. 10 ottobre 1986, n. 663.

[37] La Corte costituzionale, con sentenza 16 febbraio 1993, n. 53 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio.

[38] La Corte costituzionale, con sentenza 16 febbraio 1993, n. 53 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio.

[39] La Corte costituzionale, con sentenza 16 febbraio 1993, n. 53 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio.

[40] Articolo inserito dall'art. 3 della L. 10 ottobre 1986, n. 663.

[41] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 8 aprile 2004, n. 95.

[42] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[43] Articolo inserito dall'art. 78 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 92.

[44] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 12 gennaio 1977, n. 1. La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1997, n. 212 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena. La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2024, n. 10, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie.

[45] Comma sostituito dall'art. 12 bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 e così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[46] Comma inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[47] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[48] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[49] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[50] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 8 aprile 2004, n. 95.

[51] Comma già sostituito dall'art. 4 della L. 10 ottobre 1986, n. 663 e così ulteriormente sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[52] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 8 aprile 2004, n. 95.

[53] Articolo inserito dall'art. 16 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

[54] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

[55] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

[56] Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito dalla L. 17 aprile 2015, n. 43.

[57] Articolo inserito dall'art. 1 della L. 8 aprile 2004, n. 95.

[58] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[59] Comma inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[60] Comma inserito dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[61] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[62] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124.

[63] Articolo inserito dall'art. 2 del D.L. 14 giugno 1993, n. 187.

[64] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124.

[65] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124.

[66] Articolo sostituito dall'art. 6 della L. 10 ottobre 1986, n. 663.

[67] Comma sostituito dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 e così modificato dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

[68] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 14 giugno 1993, n. 187 e così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124.

[69] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 94 e così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124.

[70] Articolo inserito dall'art. 5 della L. 8 marzo 2001, n. 40. La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 174, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all’art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, della presente legge, non consente l’accesso all’assistenza all’esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 58-ter della medesima legge.

[71] Articolo inserito dall'art. 2 della L. 21 aprile 2011, n. 62 e così modificato dall'art. 14 della L. 16 aprile 2015, n. 47.

[72] Articolo già sostituito dall'art. 7 della L. 10 ottobre 1986, n. 663 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124.

[73] La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1992, n. 49 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti e, dopo la sua soppressione, alle regioni ed agli enti locali (province e comuni).

[74] Comma abrogato dall'art. 29 della L. 10 ottobre 1986, n. 663.

[75] Comma abrogato dall'art. 29 della L. 10 ottobre 1986, n. 663.

[76] Comma abrogato dall'art. 29 della L. 10 ottobre 1986, n. 663.

[77] Articolo inserito dall'art. 2 del D.L. 14 giugno 1993, n. 187.

[78] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124.

[79] Articolo inserito dall'art. 2 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124.

[80] Articolo modificato dall'art. 8 della L. 10 ottobre 1986, n. 663 e ora abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[81] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[82] Comma sostituito dall'art. 3 della L. 12 gennaio 1977, n. 1 e così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[83] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 20 luglio 1977, n. 450.

[84] Articolo inserito dall'art. 2 della L. 20 luglio 1977, n. 450. La Corte costituzionale, con sentenza 16 febbraio 1993, n. 53 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale, nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio.

[85] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla L. 25 giugno 2020, n. 70.

[86] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla L. 25 giugno 2020, n. 70.

[87] Articolo inserito dall'art. 9 della L. 10 ottobre 1986, n. 663.

[88] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

[89] Comma inserito dall'art. 13 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e abrogato dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

[90] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 94.

[91] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 94.

[92] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 94.

[93] Lettera così modificata dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94. La Corte costituzionale, con sentenza 30 dicembre 1998, n. 450 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

[94] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152. La Corte costituzionale, con sentenza 6 giugno 1995, n. 227 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede l'ammissione al permesso premio dei condannati alla reclusione militare.

[95] La Corte costituzionale, con sentenza 30 dicembre 1997, n. 403 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

[96] La Corte costituzionale, con sentenza 12 giugno 2020, n. 113, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni.

[97] Articolo inserito dall'art. 7 della L. 5 dicembre 2005, n. 251. La Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 2006, n. 257, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso sulla base della normativa previgente nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto.

[98] Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[99] Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[100] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.

[101] Articolo inserito dall'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.

[102] Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[103] Articolo inserito dall'art. 1 del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 117.

[104] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[105] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[106] Articolo inserito dall'art. 10 della L. 10 ottobre 1986, n. 663.

[107] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

[108] Comma aggiunto dall'art. 19 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 e così modificato dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94. I previgenti commi 2 e 2 bis sono stati sostituiti dagli attuali commi da 2 a 2 sexies per effetto dell'art. 2 della L. 23 dicembre 2002, n. 279.

[109] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 7 gennaio 1998, n. 11 con decorrenza 31 dicembre 2002 per effetto dell'art. 6 della stessa legge, come modificato dall'art. 12 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341 e così sostituito dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94. I previgenti commi 2 e 2 bis sono stati sostituiti dagli attuali commi da 2 a 2 sexies per effetto dell'art. 2 della L. 23 dicembre 2002, n. 279.

[110] I previgenti commi 2 e 2 bis sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 2 a 2 sexies per effetto dell'art. 2 della L. 23 dicembre 2002, n. 279. Il presente comma è stato abrogato dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

[111] Alinea così modificato dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

[112] Lettera così modificata dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94. La Corte costituzionale, con sentenza 20 giugno 2013, n. 143, ha dichiarato l'illegittimità dell'ultimo periodo della presente lettera, limitatamente alle parole «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari».

[113] La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio 2022, n. 18, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori.

[114] I previgenti commi 2 e 2 bis sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 2 a 2 sexies per effetto dell'art. 2 della L. 23 dicembre 2002, n. 279. La presente lettera è stata così modificata dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94. La Corte costituzionale, con sentenza 12 ottobre 2018, n. 186, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, limitatamente alle parole «e cuocere cibi». La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio 2020, n. 97, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede l’adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità».

[115] Comma inserito dall'art. 2 sexies del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla L. 25 giugno 2020, n. 70.

[116] Comma inserito dall'art. 2 sexies del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla L. 25 giugno 2020, n. 70.

[117] Comma inserito dall'art. 2 sexies del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla L. 25 giugno 2020, n. 70.

[118] I previgenti commi 2 e 2 bis sono stati sostituiti dagli attuali commi da 2 a 2 sexies per effetto dell'art. 2 della L. 23 dicembre 2002, n. 279. Il presente comma è stato così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

[119] I previgenti commi 2 e 2 bis sono stati sostituiti dagli attuali commi da 2 a 2 sexies per effetto dell'art. 2 della L. 23 dicembre 2002, n. 279. Il presente comma è stato così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

[120] Comma aggiunto dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

[121] Articolo già modificato dall'art. 1 della L. 12 dicembre 1992, n. 492 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[122] Articolo inserito dall'art. 2 della L. 12 dicembre 1992, n. 492.

[123] Comma così sostituito dall'art. 18 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

[124] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[125] Articolo così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[126] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124.

[127] Articolo sostituito dall'art. 11 della L. 10 ottobre 1986, n. 663. La Corte costituzionale, con sentenza 16 marzo 2007, n. 78, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, ove interpretato nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste.

[128] La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio 1989, n. 386 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tener conto anche della pena espiata. Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 14 bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

[129] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[130] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 27 maggio 1998, n. 165.

[131] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.

[132] Comma inserito dall'art. 78 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

[133] Comma già sostituito dall'art. 2 della L. 27 maggio 1998, n. 165 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.

[134] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.

[135] La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre 1987, n. 343 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova.

[136] Comma già modificato dall'art. 4 vicies semel del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, dall'art. 1 della L. 9 gennaio 2019, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 78 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 92. Il testo previgente reca: "12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.".

[137] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 19 dicembre 2002, n. 277.

[138] Articolo inserito dall'art. 4 ter del D.L. 22 aprile 1985, n. 144, sostituito dall'art. 12 della L. 10 ottobre 1986, n. 663 e ora abrogato dall'art. 3 della L. 27 maggio 1998, n. 165.

[139] Articolo inserito dall'art. 13 della L. 10 ottobre 1986, n. 663. La Corte costituzionale, con sentenza 19 novembre 1991, n. 414 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che la reclusione militare sia espiata in detenzione domiciliare quando trattasi di persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali.

[140] Comma premesso dall'art. 7 della L. 5 dicembre 2005, n. 251. La Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo 2021, n. 56, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «né sia stato mai condannato con l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale».

[141] Alinea così modificato dall'art. 3 della L. 21 aprile 2011, n. 62.

[142] La Corte costituzionale, con sentenza 12 giugno 2009, n. 177, ha dichiarato l'illegittimità della seconda parte della presente lettera, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, comma 2, della presente legge, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

[143] La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2018, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell’art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall’art. 47-sexies, commi 2 e 4, della presente legge, sul presupposto, di cui all’art. 47-quinquies, comma 1, della presente legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

[144] Il preesistente comma 1, modificato dall'art. 3 del D.L. 14 giugno 1993, n. 187 e già sostituito dall'art. 4 della L. 27 maggio 1998, n. 165, è stato ulteriormente sostituito dagli attuali commi 1 e 1.1 per effetto dell'art. 7 della L. 5 dicembre 2005, n. 251. Il comma 1.1. è stato soppresso dall'art. 2 del D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 94

[145] Comma inserito dall'art. 4 della L. 27 maggio 1998, n. 165, sostituito dall'art. 7 della L. 5 dicembre 2005, n. 251 e così modificato dall'art. 2 del D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 94.

[146] Comma inserito dall'art. 4 della L. 27 maggio 1998, n. 165. La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2019, n. 99, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l’applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

[147] Comma inserito dall'art. 4 della L. 27 maggio 1998, n. 165 e così sostituito dall'art. 2 del D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 94.

[148] Comma inserito dall'art. 2 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla L. 25 giugno 2020, n. 70.

[149] Comma abrogato dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

[150] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 27 maggio 1998, n. 165.

[151] Comma modificato dall'art. 4 della L. 27 maggio 1998, n. 165.

[152] Comma inserito dall'art. 17 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341 e abrogato dall'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.

[153] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 27 maggio 1998, n. 165.

[154] La Corte costituzionale, con sentenza 12 giugno 2009, n. 177, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, comma 2, della presente legge, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti. La Corte costituzionale, con sentenza 22 novembre 2018, n. 211, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell’art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall’art. 47-sexies, commi 2 e 4, della presente legge, sul presupposto, di cui all’art. 47-quinquies, comma 1, della presente legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

[155] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 94. La Corte costituzionale con sentenza 13 giugno 1997, n. 173 aveva dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui faceva derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato previsto dal comma ottavo dello stesso articolo.

[156] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 27 maggio 1998, n. 165.

[157] Articolo inserito dall'art. 5 della L. 12 luglio 1999, n. 231.

[158] Articolo inserito dall'art. 3 della L. 8 marzo 2001, n. 40.

[159] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 21 aprile 2011, n. 62. La Corte costituzionale, con sentenza 14 febbraio 2020, n. 18, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma,  nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, ritualmente accertato in base alla medesima legge. La Corte costituzionale, con sentenza 3 febbraio 2022, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, della presente legge.

[160] Comma inserito dall'art. 3 della L. 21 aprile 2011, n. 62. La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2017, n. 76, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4-bis,».

[161] La Corte costituzionale, con sentenza 3 febbraio 2022, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, della presente legge.

[162] La Corte costituzionale, con sentenza 3 febbraio 2022, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, della presente legge.

[163] Articolo inserito dall'art. 4 della L. 8 marzo 2001, n. 40.

[164] La Corte costituzionale, con sentenza 16 marzo 2007, n. 78, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, ove interpretato nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste.

[165] Comma abrogato dall'art. 29 della L. 10 ottobre 1986, n. 663.

[166] Articolo abrogato dall'art. 110 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[167] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L. 10 ottobre 1986, n. 663. La Corte costituzionale, con sentenza 16 marzo 2007, n. 78, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, ove interpretato nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste.

[168] Comma sostituito dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, già modificato dall'art. 5 della L. 27 maggio 1998, n. 165 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

[169] Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 1998, n. 165. La Corte costituzionale, con sentenza 24 aprile 2020, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell’art. 47, comma 4, ordin. penit., in quanto compatibile, anche nell’ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 del presente articolo.

[170] Articolo inserito dall'art. 7 della L. 5 dicembre 2005, n. 251 e abrogato dall'art. 2 del D.L. 1 luglio 2013, n. 78, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 94.

[171] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

[172] Articolo inserito dall'art. 15 della L. 10 ottobre 1986, n. 663 e così sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.

[173] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[174] Articolo inserito dall'art. 16 della L. 10 ottobre 1986, n. 663 e così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[175] Articolo inserito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[176] Articolo inserito dall'art. 17 della L. 10 ottobre 1986, n. 663.

[177] Articolo modificato dall'art. 5 della L. 12 gennaio 1977, n. 1 e ora così sostituito dall'art. 18 della L. 10 ottobre 1986, n. 663.

[178] La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio 1995, n. 186 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio anziché stabilire che la liberazione anticipata è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.

[179] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 12 gennaio 1977, n. 1.

[180] Articolo sostituito dall'art. 19 della L. 10 ottobre 1986, n. 663 e ora abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[181] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[182] Comma così modificato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2002.

[183] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[184] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[185] Articolo inserito dall'art. 74 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza stabilita dall'art. 55 dello stesso D.P.R. 313/2002.

[186] Articolo inserito dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

[187] Comma già modificato dall'art. 21 della L. 13 febbraio 2001, n. 45 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

[188] Articolo inserito dall'art. 1 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

[189] Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 5 dicembre 2005, n. 251. La Corte costituzionale, con sentenza 16 marzo 2007, n. 79, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che i benefici in esso indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti. La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2019, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo nella parte in cui prevede che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall’art. 47-quinquies della presente legge, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 del presente articolo; nonché ove prevede che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall’art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 del presente articolo, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

[190] La Corte costituzionale, con sentenza n. 436 del 1° dicembre 1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si riferisce ai minorenni. La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2019, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo nella parte in cui prevede che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall’art. 47-quinquies della presente legge, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 del presente articolo; nonché ove prevede che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall’art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 del presente articolo, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

[191] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2019, n. 187, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo nella parte in cui prevede che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall’art. 47-quinquies della presente legge, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 del presente articolo; nonché ove prevede che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall’art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della presente legge, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 del presente articolo, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.

[192] La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio 2018, n. 149, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui agli artt. 630 e 289-bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato. La Corte costituzionale, con sentenza 8 novembre 2019, n. 229, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui agli artt. 630 e 289-bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato.

[193] Comma inserito dall'art. 14 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 e così modificato dall'art. 2 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

[194] Comma inserito dall'art. 14 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

[195] Comma inserito dall'art. 14 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

[196] Comma aggiunto dall'art. 7 della L. 5 dicembre 2005, n. 251. La Corte costituzionale, con sentenza 16 marzo 2007, n. 79, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che i benefici in esso indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti.

[197] Articolo inserito dall'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.

[198] Lettera aggiunta dall'art. 12 bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[199] Lettera inserita dall'art. 2 bis del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9.

[200] Lettera aggiunta dall'art. 8 del D.Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20.

[201] Comma così modificato dall'art. 16 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306.

[202] Articolo inserito dall'art. 2 bis del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9.

[203] Articolo modificato dall'art. 7 della L. 12 gennaio 1977, n. 1 e sostituito dall'art. 20 della L. 10 ottobre 1986, n. 663.

[204] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

[205] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 117.

[206] Articolo modificato dall'art. 8 della L. 12 gennaio 1977, n. 1 e sostituito dall'art. 21 della L. 10 ottobre 1986, n. 663. La Corte costituzionale, con sentenza 11 febbraio 1999, n. 26, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.

[207] Comma così modificato dall'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.

[208] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.

[209] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 19 dicembre 2002, n. 277.

[210] Articolo inserito dall'art. 1 della L. 19 dicembre 2002, n. 277.

[211] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[212] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L. 10 ottobre 1986, n. 663.

[213] Comma già modificato dall'art. 8 della L. 8 marzo 2001, n. 40 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 19 dicembre 2002, n. 277.

[214] Comma abrogato dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

[215] Articolo inserito dall'art. 23 della L. 10 ottobre 1986, n. 663.

[216] Articolo inserito dall'art. 24 della L. 10 ottobre 1986, n. 663.

[217] Intitolazione del Capo aggiunta dall'art. 10 della L. 12 gennaio 1977, n. 1.

[218] Articolo già sostituito dall'art. 11 della L. 12 gennaio 1977, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 25 della L. 10 ottobre 1986, n. 663.

[219] Articolo inserito dall'art. 11 della L. 12 gennaio 1977, n. 1.

[220] Articolo inserito dall'art. 11 della L. 12 gennaio 1977, n. 1 e ora così sostituito dall'art. 26 della L. 10 ottobre 1986, n. 663.

[221] Articolo inserito dall'art. 11 della L. 12 gennaio 1977, n. 1.

[222] Articolo inserito dall'art. 11 della L. 12 gennaio 1977, n. 1 e ora abrogato dall'art. 27 della L. 10 ottobre 1986, n. 663.

[223] Articolo inserito dall'art. 11 della L. 12 gennaio 1977, n. 1.

[224] Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L. 27 luglio 2005, n. 154.

[225] Articolo sostituito dall'art. 3 della L. 27 luglio 2005, n. 154.

[226] Lettera così modificata dall'art. 9 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[227] Numero abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124.

[228] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 12 gennaio 1977, n. 1.

[229] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123.

[230] Comma così sostituito dall'art. 14 del D.L. 14 aprile 1978, n. 111.

[231] Gli originari commi secondo e terzo sono stati così sostituiti dall’attuale comma secondo per effetto dell'art. 13 della L. 12 gennaio 1977, n. 1.

[232] Articolo abrogato dall'art. 10 della L. 10 ottobre 1986, n. 663.

[233] Tabella già sostituita dall'art. 14 della L. 12 gennaio 1977, n. 1, modificata dall'art. 1 della L. 5 febbraio 1992, n. 170, sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, con la decorrenza ivi prevista all'art. 11 e così ulteriormente sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14.

[234] Sostituisce la tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale annessa alla L. 16 luglio 1962, n. 1085.