§ 92.1.18 - Legge 14 aprile 1982, n. 164.
Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.


Settore:Normativa nazionale
Materia:92. Stato civile e anagrafe
Capitolo:92.1 stato civile e anagrafe
Data:14/04/1982
Numero:164


Sommario
Art. 1.      La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome
Art. 6.      Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l'attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, la domanda di rettificazione di [...]
Art. 7.      L'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico di cui all'articolo precedente


§ 92.1.18 - Legge 14 aprile 1982, n. 164.

Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.

(G.U. 19 aprile 1982, n. 164)

 

     Art. 1.

     La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. [1]

     Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate dall'articolo 31 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n.150 [2].

 

          Art. 2. [3]

     [La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso di cui all'art. 1 è proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha residenza l'attore.

     Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e ai figli.

     Al giudizio partecipa il pubblico ministero ai sensi dell'art. 70 del codice di procedura civile.

     Quando è necessario, il giudice istruttore dispone con ordinanza l'acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni psico-sessuali dell'interessato.

     Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.]

 

          Art. 3. [4]

     [Il tribunale, quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza con sentenza.

     In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la rettificazione in camera di consiglio.]

 

          Art. 4. [5]

     La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

 

          Art. 5.

     Le attestazioni di stato civile riferite a persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome.

 

          Art. 6.

     Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l'attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere proposta entro il termine di un anno dalla data suddetta [6].

     [Si applica la procedura di cui al secondo comma dell'art. 3] [7].

 

          Art. 7.

     L'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso estingue i reati cui abbia eventualmente dato luogo il trattamento medico-chirurgico di cui all'articolo precedente.


[1]  Comma così modificato dall'art. 110 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.

[2] Comma inserito dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[3] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150. La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 170, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.

[4] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 170, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore.

[6] Comma così modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[7] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.