§ 51.4.3B - Legge 20 luglio 1977, n. 450.
Modifiche al regime dei permessi ai detenuti ed agli internati previsto dall'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354.


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:20/07/1977
Numero:450


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Dopo l'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 51.4.3B - Legge 20 luglio 1977, n. 450.

Modifiche al regime dei permessi ai detenuti ed agli internati previsto dall'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

(G.U. 1 agosto 1977, n. 209)

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, è sostituito dal seguente:

     "Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità".

 

          Art. 2.

     Dopo l'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

     "Art. 30-bis (Provvedimenti e reclami in materia di permessi). Prima di pronunciarsi sull'istanza di permesso, l'autorità competente deve assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti, a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, anche del luogo in cui l'istante chiede di recarsi.

     La decisione sull'istanza è adottata con provvedimento motivato.

     Il provvedimento è comunicato immediatamente, senza formalità, anche a mezzo del telegrafo o del telefono, al pubblico ministero e all'interessato, i quali, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono proporre reclamo, se il provvedimento è stato emesso dal magistrato di sorveglianza, alla sezione di sorveglianza, o, se il provvedimento è stato emesso da altro organo giudiziario, alla corte di appello.

     La sezione di sorveglianza o la corte di appello, assunte, se del caso, sommarie informazioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione del reclamo dandone immediata comunicazione ai sensi del comma precedente.

     Il magistrato di sorveglianza, o il presidente della corte d'appello, non fa parte del collegio che decide sul reclamo avverso il provvedimento da lui emesso.

     Quando per effetto della disposizione contenuta nel precedente comma non è possibile comporre la sezione di sorveglianza con i magistrati di sorveglianza del distretto, si procede all'integrazione della sezione ai sensi dell'art. 68, terzo e quarto comma.

     L'esecuzione del permesso è sospesa sino alla scadenza del termine stabilito dal terzo comma e durante il procedimento previsto dal quarto comma, sino alla scadenza del termine ivi previsto.

     Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai permessi concessi ai sensi del primo comma dell'art. 30. In tale caso è obbligatoria la scorta.

     Il procuratore generale presso la corte d'appello è informato dei permessi concessi e del relativo esito, con relazione trimestrale, degli organi che li hanno rilasciati".

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.