§ 51.4.196 - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:10/10/2022
Numero:150


Sommario
Art. 1.  Modifiche al Libro I del codice penale
Art. 2.  Modifiche al Libro II del codice penale
Art. 3.  Modifiche al Libro III del codice penale
Art. 4.  Modifiche al Titolo I del Libro I del codice di procedura penale
Art. 5.  Modifiche al Titolo IV del Libro I del codice di procedura penale
Art. 6.  Modifiche al Titolo I del Libro II del codice di procedura penale
Art. 7.  Modifiche al Titolo II del Libro II del codice di procedura penale
Art. 8.  Inserimento del Titolo II bis del Libro II del codice di procedura penale
Art. 9.  Modifiche al Titolo III del Libro II del codice di procedura penale
Art. 10.  Modifiche al Titolo V del Libro II del codice di procedura penale
Art. 11.  Modifiche al Titolo VI del Libro II del codice di procedura penale
Art. 12.  Modifiche al Titolo III del Libro III del codice di procedura penale
Art. 13.  Modifiche al Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale
Art. 14.  Modifiche al Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale
Art. 15.  Modifiche al Titolo II del Libro V del codice di procedura penale
Art. 16.  Modifiche al Titolo III del Libro V del codice di procedura penale
Art. 17.  Modifiche al Titolo IV del Libro V del codice di procedura penale
Art. 18.  Modifiche al Titolo V del Libro V del codice di procedura penale
Art. 19.  Modifiche al Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale
Art. 20.  Modifiche al Titolo VI-bis del Libro V del codice di procedura penale
Art. 21.  Modifiche al Titolo VII del Libro V del codice di procedura penale
Art. 22.  Modifiche al Titolo VIII del Libro V del codice di procedura penale
Art. 23.  Modifiche al Titolo IX del Libro V del codice di procedura penale
Art. 24.  Modifiche al Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale
Art. 25.  Modifiche al Titolo II del Libro VI del codice di procedura penale
Art. 26.  Modifiche al Titolo III del Libro VI del codice di procedura penale
Art. 27.  Modifiche al Titolo IV del Libro VI del codice di procedura penale
Art. 28.  Modifiche al Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale
Art. 29.  Modifiche al Titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale
Art. 30.  Modifiche al Titolo II del Libro VII del codice di procedura penale
Art. 31.  Modifiche al Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale
Art. 32.  Modifiche al Titolo II del Libro VIII del codice di procedura penale
Art. 33.  Modifiche al Titolo I del Libro IX del codice di procedura penale
Art. 34.  Modifiche al Titolo II del Libro IX del codice di procedura penale
Art. 35.  Modifiche al Titolo III del Libro IX del codice di procedura penale
Art. 36.  Inserimento del Titolo III bis del Libro IX del codice di procedura penale
Art. 37.  Modifiche al Titolo IV del Libro IX del codice di procedura penale
Art. 38.  Modifiche al Titolo II del Libro X del codice di procedura penale
Art. 39.  Modifiche al Titolo III del Libro X del codice di procedura penale
Art. 40.  Modifiche al Titolo II del Libro XI del codice di procedura penale
Art. 41.  Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Art. 42.  Definizioni
Art. 43.  Principi generali e obiettivi
Art. 44.  Principi sull'accesso
Art. 45.  Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa
Art. 46.  Diritti e garanzie per le persone minori di età
Art. 47.  Diritto all'informazione
Art. 48.  Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa
Art. 49.  Diritto all'assistenza linguistica
Art. 50.  Dovere di riservatezza
Art. 51.  Inutilizzabilità
Art. 52.  Tutela del segreto
Art. 53.  Programmi di giustizia riparativa
Art. 54.  Attività preliminari
Art. 55.  Svolgimento degli incontri
Art. 56.  Disciplina degli esiti riparativi
Art. 57.  Relazione e comunicazioni all'autorità giudiziaria
Art. 58.  Valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa
Art. 59.  Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa
Art. 60.  Requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti
Art. 61.  Coordinamento dei servizi e Conferenza nazionale per la giustizia riparativa
Art. 62.  Livelli essenziali delle prestazioni
Art. 63.  Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa
Art. 64.  Forme di gestione
Art. 65.  Trattamento dei dati personali
Art. 66.  Vigilanza del Ministero della giustizia
Art. 67.  Finanziamento
Art. 68.  Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Art. 69.  Modifiche in materia di giustizia digitale
Art. 70.  Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283
Art. 71.  Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689
Art. 72.  Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Art. 73.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
Art. 74.  Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272
Art. 75.  Modifiche alla legge 28 aprile 2014, n. 67
Art. 76.  Modifiche al codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303)
Art. 77.  Modifiche alla legge 9 dicembre 1941, n. 1383
Art. 78.  Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 79.  Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie
Art. 80.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Art. 81.  Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244
Art. 82.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
Art. 83.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448
Art. 84.  Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121
Art. 85.  Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità
Art. 85 bis.  (Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile).
Art. 86.  Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante
Art. 87.  Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico
Art. 87 bis.  (Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze).
Art. 88.  Disposizioni transitorie in materia di restituzione nel termine
Art. 88 bis.  (Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari).
Art. 88 ter.  (Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere).
Art. 89.  Disposizioni transitorie in materia di assenza
Art. 89 bis.  (Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale).
Art. 90.  Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato
Art. 91.  Disposizioni transitorie in materia di rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo
Art. 92.  Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti
Art. 93.  Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Inserimento nell'elenco dei mediatori
Art. 93 bis.  (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento).
Art. 94.  Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione
Art. 95.  Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi
Art. 96.  Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti
Art. 97.  Disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie
Art. 97 bis.  (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive).
Art. 98.  Abrogazioni
Art. 99.  Disposizioni finanziarie
Art. 99 bis.  (Entrata in vigore).


§ 51.4.196 - D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

(G.U. 17 ottobre 2022, n. 243 - S.O. n. 38)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 14;

     Visto l'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

     Visti il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto del presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

     Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

     Visto il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, recante approvazione dei codici penali militari di pace e di guerra;

     Vista la legge 9 dicembre 1941, n. 1383, recante militarizzazione del personale civile e salariato in servizio presso la Regia guardia di finanza e disposizioni penali per i militari del suddetto Corpo;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante l'approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

     Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

     Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

     Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;

     Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468;

     Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

     Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

     Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

     Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio;

     Visto il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2022;

     Acquisito, per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997;

     Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge delega n. 134 del 2021;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2022;

     Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per la pubblica amministrazione, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, della difesa;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Titolo I

Modifiche al codice penale

 

Art. 1. Modifiche al Libro I del codice penale

     1. Al Libro I del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:

     «Art. 20 bis. (Pene sostitutive delle pene detentive brevi). - Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:

     1) la semilibertà sostitutiva;

     2) la detenzione domiciliare sostitutiva;

     3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;

     4) la pena pecuniaria sostitutiva.

     La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.

     Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.

     La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.»;

     b) all'articolo 62, primo comma, numero 6), dopo le parole: «le conseguenze dannose o pericolose del reato» sono aggiunte le seguenti: «; o l'avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati»;

     c) all'articolo 131-bis:

     1) al primo comma, le parole: «massimo a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti «minimo a due anni» e dopo le parole: «primo comma,» sono inserite le seguenti «anche in considerazione della condotta susseguente al reato,»;

     2) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

     3) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

     «L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:

     1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

     2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonchè per il delitto previsto dall'articolo 343;

     3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612- bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter;

     4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

     d) all'articolo 133-bis:

     1) nella rubrica, dopo la parola: «economiche» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali»;

     2) al primo e al secondo comma, dopo la parola: «economiche» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali»;

     e) all'articolo 133-ter, al primo comma, dopo la parola: «economiche» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali»; le parole «da tre a trenta» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a sessanta»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono dovuti interessi per la rateizzazione.»;

     f) all'articolo 135, le parole: «Quando, per qualsiasi effetto giuridico,» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico,»;

     g) l'articolo 136 è sostituito dal seguente:

     «Art. 136 (Conversione delle pene pecuniarie non eseguite). - «Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, si convertono a norma degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non eseguita entro lo stesso termine, si converte a norma dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»;

     h) all'articolo 152:

     1) al primo comma, la parola: «delitti» è sostituita dalla seguente: «reati»;

     2) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

     «Vi è altresì remissione tacita:

     1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;

     2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati.

     La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'articolo 90-quater del codice di procedura penale. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121.»;

     i) all'articolo 159:

     1) il numero 3-bis), è sostituito dal seguente «3-bis) pronuncia della sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di procedura penale»;

     2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157.»;

     l) all'articolo 163, ultimo comma, dopo le parole: «da lui eliminabili» sono inserite le seguenti: «nonchè qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo,»;

     m) all'articolo 168-bis, al primo comma, dopo le parole: «l'imputato» sono inserite le seguenti: «, anche su proposta del pubblico ministero,»;

     n) all'articolo 175, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La non menzione della condanna può essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma.».

 

     Art. 2. Modifiche al Libro II del codice penale

     1. Al Libro II del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 388-ter:

     1) nella rubrica, la parola: «dolosa» è sostituita dalla seguente: «fraudolenta»;

     2) al primo comma, le parole: «contenuta nel precetto» sono soppresse;

     b) all'articolo 582:

     1) al primo comma, dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»;

     2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.»;

     c) all'articolo 590-bis, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.»;

     d) all'articolo 605, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: «Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»;

     e) all'articolo 610, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.»;

     f) all'articolo 612, terzo comma, dopo le parole: «nell'articolo 339» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità»;

     g) all'articolo 614:

     1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.»;

     2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»;

     h) all'articolo 623-ter, le parole: «612, se la minaccia è grave,» sono soppresse;

     i) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis).»;

     l) all'articolo 626, nella rubrica, le parole: «punibili a querela dell'offeso» sono sostituite con la parola: «minori»;

     m) all'articolo 634:

     1) al primo comma, dopo le parole: «è punito», sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»;

     2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.»;

     n) all'articolo 635, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.»;

     o) all'articolo 640, al terzo comma, le parole: «o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7» sono soppresse;

     p) all'articolo 640-ter, quarto comma, le parole: «taluna delle circostanze previste» sono sostituite dalle seguenti: «la circostanza prevista» e le parole: «, e numero 7» sono soppresse;

     q) all'articolo 649-bis, primo comma, dopo le parole: «ad effetto speciale» sono inserite le seguenti «, diverse dalla recidiva,» e le parole: «o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità» sono soppresse.

 

     Art. 3. Modifiche al Libro III del codice penale

     1. Al Libro III del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 659, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.»;

     b) all'articolo 660:

     1) al primo comma, dopo le parole: «è punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»;

     2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.».

 

Titolo II

Modifiche al codice di procedura penale

Capo I

Modifiche al Libro I del codice di procedura penale

 

     Art. 4. Modifiche al Titolo I del Libro I del codice di procedura penale

     1. Al Titolo I del Libro I del codice di procedura penale, dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

     «Art. 24 bis. (Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio). - 1. Prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

     2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l'indicazione delle parti e dei difensori.

     3. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127 e, se dichiara l'incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

     4. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonchè al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

     5. Il termine previsto dall'articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4.

     6. La parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l'eccezione nel corso del procedimento.».

 

     Art. 5. Modifiche al Titolo IV del Libro I del codice di procedura penale

     1. Al Titolo IV del Libro I del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 60, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall'articolo 628-bis»;

     b) all'articolo 78:

     1) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «che giustificano la domanda», sono inserite le seguenti: «agli effetti civili»;

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il difensore cui sia stata conferita la procura speciale ai sensi dell'articolo 100, nonchè la procura per la costituzione di parte civile a norma dell'articolo 122, se in questa non risulta la volontà contraria della parte interessata, può conferire al proprio sostituto, con atto scritto, il potere di sottoscrivere e depositare l'atto di costituzione.»;

     c) all'articolo 79:

     1) al comma 1, le parole: «e, successivamente,» sono sostituite dalle seguenti: «, prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, o, quando manca l'udienza preliminare,» e, dopo le parole: «articolo 484», sono aggiunte le seguenti: «o dall'articolo 554-bis, comma 2»;

     2) al comma 2, le parole: «Il termine previsto dal comma 1 è stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «I termini previsti dal comma 1 sono stabiliti»;

     3) al comma 3, le parole: «Se la costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «Quando la costituzione di parte civile è consentita fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, se la stessa»;

     d) all'articolo 90, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.»;

     e) all'articolo 90-bis, comma 1:

     1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: «a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

     a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

     a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

     a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;»;

     2) alla lettera n) le parole: «, o attraverso la mediazione» sono soppresse;

     3) dopo la lettera n) è inserita la seguente: «n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;»;

     4) alla lettera p), dopo le parole: «alle vittime di reato» il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

     5) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti: «p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

     p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.»;

     f) dopo l'articolo 90-bis, è inserito il seguente:

     «Art. 90-bis.1 (Informazioni alla vittima di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134). - 1. La vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata in una lingua a lei comprensibile della facoltà di svolgere un programma di giustizia riparativa.».

 

Capo II

Modifiche al Libro II del codice di procedura penale

 

     Art. 6. Modifiche al Titolo I del Libro II del codice di procedura penale

     1. Al Titolo I del Libro II del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 110 è sostituito dal seguente:

     «Art. 110 (Forma degli atti). - 1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità, l'interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.

     2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l'accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

     3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.

     4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell'ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.»;

     b) all'articolo 111:

     1) alla rubrica, dopo la parola: «Data», sono inserite le seguenti: «e sottoscrizione»;

     2) al comma 1, dopo le parole: «un atto,» sono inserite le seguenti: «informatico o analogico,»;

     3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. L'atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

     2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l'attestazione da parte dell'autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso.

     2-quater. Quando l'atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa attestazione in fine dell'atto medesimo.»;

     c) dopo l'articolo 111, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 111 bis. (Deposito telematico). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

     2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonchè l'identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

     3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

     4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

 

     Art. 111 ter. (Fascicolo informatico e accesso agli atti). - 1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l'autenticità, l'integrità, l'accessibilità, la leggibilità, l'interoperabilità nonchè l'agevole consultazione telematica.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.

     3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.

     4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all'originale.»;

     d) all'articolo 116, al comma-3 bis, dopo le parole: «atti o documenti» sono inserite le seguenti: «redatti in forma di documento analogico»;

     e) all'articolo 122, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall'articolo 111-bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria.».

 

     Art. 7. Modifiche al Titolo II del Libro II del codice di procedura penale

     1. Al Titolo II del Libro II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 125, al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «redatto», sono inserite le seguenti «in forma di documento analogico» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.»;

     b) all'articolo 127, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Se l'interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'interessato vi consente. In caso contrario, l'interessato è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.»;

     c) dopo l'articolo 129 è inserito il seguente:

     «Art. 129 bis. (Accesso ai programmi di giustizia riparativa). - 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.

     2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

     3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.

     4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8, nonchè, in quanto compatibili, dell'articolo 304.

     5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.»;

     d) all'articolo 133, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.».

 

     Art. 8. Inserimento del Titolo II bis del Libro II del codice di procedura penale

     1. Al Libro II del codice di procedura penale, dopo il Titolo II, è inserito il seguente:

     «Titolo II-bis

     Partecipazione a distanza

 

     Art. 133 bis. (Disposizione generale). - 1. Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133-ter.

 

     Art. 133 ter. (Modalità e garanzie della partecipazione a distanza). - 1. L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate.

     2. Nei casi di cui al comma 1 è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza è equiparato all'aula di udienza.

     3. Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva.

     4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.

     5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.

     6. Sentite le parti, l'autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.

     7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purchè idoneo. È comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. È parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

     8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, nè hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonchè dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.».

 

     Art. 9. Modifiche al Titolo III del Libro II del codice di procedura penale

     1. Al Titolo III del Libro II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 134:

     1) al comma 1, dopo la parola: «verbale» sono inserite le seguenti: «e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica»;

     2) al comma 2, la parola: «meccanico» è sostituita dalle seguenti: «idoneo allo scopo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.»;

     3) al comma 3, le parole: «è effettuata anche la riproduzione fonografica» sono sostituite dalle seguenti: «o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.»;

     b) all'articolo 135, comma 2, la parola: «meccanico» è sostituita dalla parola: «idoneo»;

     c) all'articolo 141-bis, comma 1, le parole: «fonografica o audiovisiva» sono sostituite dalle seguenti: «audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica» e, dopo le parole: «strumenti di riproduzione», sono inserite le seguenti: «audiovisiva e fonografica».

 

     Art. 10. Modifiche al Titolo V del Libro II del codice di procedura penale

     1. Al Titolo V del Libro II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 148 è sostituito dal seguente:

     «Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalità telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identità del mittente e del destinatario, l'integrità del documento trasmesso, nonchè la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.

     2. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purchè ne sia fatta menzione nel verbale.

     3. Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

     4. In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.

     5. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

     6. La notificazione è eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.

     7. Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorità giudiziaria può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

     8. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.»;

     b) l'articolo 149 è sostituito dal seguente:

     «Art. 149 (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo). - 1. Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.

     2. Dell'attività svolta è redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si dà atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell'ora della telefonata.

     3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.

     4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.

     5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma.»;

     c) all'articolo 152, al comma 1, dopo le parole: «essere sostituite» sono inserite le seguenti: «dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero» e, dopo le parole «dell'atto», sono inserite le seguenti: «in forma di documento analogico»;

     d) all'articolo 153:

     1) al comma 1:

     a) al primo periodo, la parola: «anche» è sostituita dalle seguenti: «con le modalità previste dall'articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4,» e dopo le parole: «dell'atto» sono inserite le seguenti: «in forma di documento analogico»;

     b) al secondo periodo, la parola: «Il» è sostituita dalle seguenti: «In tale ultimo caso, il»;

     2) al comma 2, secondo periodo, la parola: «Il» è sostituita dalle seguenti: «In tal caso, il»;

     e) dopo l'articolo 153 è inserito il seguente:

     «Art. 153 bis. (Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante.). - 1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

     2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall'articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

     3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.

     4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.

     5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.»;

     f) all'articolo 154:

     1) al comma 1:

     a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8.»;

     b) al secondo periodo dopo la parola: «nella» sono aggiunte le seguenti: «segreteria o nella»;

     c) al terzo periodo, le parole: «o di dimora» sono sostituite dalle seguenti: «, di dimora o di lavoro abituale» e dopo la parola: «Stato» sono aggiunte le seguenti: «, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato»;

     d) al quarto periodo, le parole: «la dichiarazione o l'elezione» sono sostituite dalle seguenti: «alcuna dichiarazione o elezione» e dopo la parola: «nella» sono aggiunte le seguenti: «segreteria o nella»;

     e) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3»;

     2) al comma 2, dopo la parola: «eseguita» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4,»;

     3) al comma 4, al secondo periodo, le parole: «devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto nella cancelleria del giudice competente» sono sostituite dalle seguenti: «quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente»;

     g) all'articolo 155, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto, che la notificazione sia eseguita mediante pubblicazione dell'atto nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato. Nel decreto da notificare unitamente all'atto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.»;

     h) all'articolo 156:

     1) al comma 1, dopo la parola: «detenuto» sono aggiunte le seguenti: «, anche successive alla prima,» e dopo la parola: «sono» è inserita la seguente: «sempre»;

     2) al comma 3, dopo la parola: «penitenziari» sono inserite le seguenti: «, anche successive alla prima,» e dopo la parola: «157» sono inserite le seguenti: «, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1»;

     i) all'articolo 157:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, è eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna è eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, se non è possibile consegnare personalmente la copia, la consegna è eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.»;

     2) il comma 6 è sostituito dal seguente: «La consegna a persona diversa dal destinatario è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 8»;

     3) al comma 8, al terzo periodo, le parole «dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «, inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato»;

     4) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti: «8-ter. Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorità giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonchè del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonchè di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

     8-quater. L'omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell'atto notificato all'assistito, ove imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.»;

     l) dopo l'articolo 157, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 157 bis. (Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima). - 1. In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonchè del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.

     2. Se l'imputato è assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia già ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede.»;

     «Art. 157 ter. (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto). - 1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonchè del decreto penale di condanna sono effettuate al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalità di cui all'articolo 148, comma 1.

     2. Quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonchè del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

     3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater.»;

     m) all'articolo 159, al comma 1:

     1) al primo periodo, la parola «Se» è sostituita dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, se» e le parole «le notificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «la notificazione»;

     2) al secondo periodo, le parole: «la notificazione sia eseguita» sono sostituite dalle seguenti: «le notificazioni siano eseguite»;

     n) all'articolo 160, al comma 1, le parole: «pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa» sono sostituite dalle seguenti: «notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo»;

     o) all'articolo 161:

     1) prima del comma 1, è inserito il seguente: «01. La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonchè di informarlo di ogni successivo mutamento.»;

     2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonchè del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonchè nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.»;

     3) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonchè degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale.»;

     4) al comma 3, al primo periodo, le parole: «dell'istituto.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'istituto, che procede a norma del comma 1.» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.»;

     5) al comma 4, il primo periodo è soppresso ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.»;

     6) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.»;

     p) all'articolo 162:

     1) al comma 1, dopo le parole: «che procede,» sono inserite le seguenti: «con le modalità previste dall'articolo 111-bis o»;

     2) al comma 4-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.»;

     q) all'articolo 163, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 148 e»;

     r) all'articolo 164, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio» e le parole: «per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli articoli 156 e 613 comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonchè del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1»;

     s) all'articolo 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 157, se l'imputato è evaso o si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalità indicate dai commi da 1 a 6 dell'articolo 157, se l'imputato si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio.»;

     t) all'articolo 167 il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 148, si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.»;

     u) all'articolo 168, al comma 1, la parola: «Salvo» è sostituita dalle seguenti: «Per le notificazioni effettuate con modalità telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione. Quando la notificazione non è eseguita con modalità telematiche, salvo»;

     v) all'articolo 169, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando l'autorità giudiziaria non può procedere alla notificazione con modalità telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all'estero la stessa esercita abitualmente l'attività lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorità che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui è stato commesso, nonchè l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.»;

     z) all'articolo 170, al comma 1 la parola: «Le» è sostituita dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all'articolo 157-ter, le»;

     aa) all'articolo 171, al comma 1:

     1) alla lettera b), dopo la parola: «privata» sono inserite le seguenti: «mittente o»;

     2) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148;»;

     3) alla lettera c), dopo la parola: «notificata» sono inserite le seguenti: «con modalità non telematiche»;

     4) alla lettera e), le parole: «dall'articolo 161 commi 1, 2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3»;

     5) alla lettera f), le parole: «data la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «inviata copia dell'atto con le modalità» e la parola: «prescritta» è sostituita dalla parola: «prescritte»;

     6) la lettera h) è soppressa.

 

     Art. 11. Modifiche al Titolo VI del Libro II del codice di procedura penale

     1. Al Titolo VI del Libro II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 172, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.

     6-ter. Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso è effettuato fuori dell'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio.»;

     b) all'articolo 175:

     1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2.1. L'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.»;

     2) al comma 2-bis, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2.1»;

     3) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilità di cui all'articolo 344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.»;

     c) dopo l'articolo 175, è inserito il seguente:

     «Art. 175 bis. (Malfunzionamento dei sistemi informatici). - 1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità.

     2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.

     3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.

     4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.

     5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175.».

 

Capo III

Modifiche al Libro III del codice di procedura penale

 

     Art. 12. Modifiche al Titolo III del Libro III del codice di procedura penale

     1. Al Titolo III del Libro III del codice di procedura penale, dopo l'articolo 252, è inserito il seguente:

     «Art. 252 bis. (Opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero). - 1. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.

     2. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione.

     3. Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.».

 

Capo IV

Modifiche al Libro IV del codice di procedura penale

 

     Art. 13. Modifiche al Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale

     1. Al Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 293, comma 1, lettera i), dopo le parole «la revoca» il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;

     b) all'articolo 294:

     1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all'interrogatorio.»;

     2) al comma 5, dopo le parole: «procedere personalmente», sono inserite le seguenti: «e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4,»;

     3) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Alla documentazione dell'interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 133-ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all'interrogatorio.»;

     c) all'articolo 295, al comma 2, le parole: «nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi e con le modalità previste» e, dopo la parola: «latitanza», sono aggiunte le seguenti: «, altrimenti dispone la prosecuzione delle ricerche»;

     d) all'articolo 296:

     1) al comma 2, prima delle parole: «Con il provvedimento» sono inseriti i seguenti periodi: «La latitanza è dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi.»;

     2) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza è eseguito, se il processo è in corso, all'imputato è comunicata la data dell'udienza successiva.»;

     e) all'articolo 300:

     1) nella rubrica, dopo la parola: «Estinzione» sono inserite le seguenti: «o sostituzione»;

     2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ancorchè sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, non può essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un'altra meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell'articolo 299.»;

     f) all'articolo 304, al comma 1:

     1) alla lettera c-bis), dopo le parole: «commi 2 e 3» il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

     2) dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente: «c-ter) nei casi previsti dall'articolo 545- bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l'udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall'articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.»;

     g) all'articolo 309, al comma 4, le parole: «dagli articoli 582 e 583» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 582» e, al comma 8-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi consenta»;

     h) all'articolo 311, al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si osservano le forme previste dall'articolo 582.».

 

     Art. 14. Modifiche al Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale

     1. Al Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 316, comma 1, le parole: «della pena pecuniaria,» sono soppresse;

     b) all'articolo 317, comma 4, nel primo periodo, la parola: «Gli» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 578, gli»;

     c) all'articolo 320:

     1) al comma 1, le parole: «diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando» sono soppresse;

     2) al comma 2, all'ultimo periodo, le parole: «le pene pecuniarie,» sono soppresse.

 

Capo V

Modifiche al Libro V del codice di procedura penale

 

     Art. 15. Modifiche al Titolo II del Libro V del codice di procedura penale

     1. Al Titolo II del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 335:

     1) al comma 1, le parole: «nonchè, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.» sono sostituite dalle seguenti: «, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.»;

     2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

     1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.»;

     b) dopo l'articolo 335, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 335 bis. (Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi). - 1. La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.

 

     Art. 335 ter. (Ordine di iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini). - 1. Quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione.

     2. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all'articolo 335-quater.

 

     Art. 335 quater. (Accertamento della tempestività dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato). - 1. La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.

     2. La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato.

     3. La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.

     4. Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta è proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari.

     5. Durante le indagini preliminari, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento del pubblico ministero e della persona sottoposta alle indagini e la retrodatazione è rilevante ai fini della decisione, la richiesta può anche essere presentata nell'ambito del relativo procedimento e trattata e decisa nelle forme di questo.

     6. Salvo che sia proposta in udienza oppure ai sensi del comma 5, la richiesta è depositata presso la cancelleria del giudice, con la prova dell'avvenuta notificazione al pubblico ministero. Il pubblico ministero, entro sette giorni, può depositare memorie e il difensore del richiedente può prenderne visione ed estrarne copia. Entrambe le parti hanno facoltà di depositare ulteriori memorie entro i sette giorni successivi. Decorso tale ultimo termine, il giudice, se ritiene che non sia necessario un contraddittorio orale, provvede sulla richiesta; altrimenti, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero e al difensore del richiedente. All'udienza, il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. La decisione è adottata con ordinanza.

     7. Nel corso dell'udienza preliminare o del giudizio, se non è proposta in udienza, la richiesta è depositata nella cancelleria del giudice e viene trattata e decisa in udienza.

     8. In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

     9. Fermo quanto disposto nel secondo periodo del comma 3, la parte la cui richiesta di retrodatazione è stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della richiesta, il pubblico ministero e la parte civile possono, a pena di decadenza, chiedere che la questione sia nuovamente esaminata prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Nel dibattimento preceduto da udienza preliminare, la domanda di nuovo esame della richiesta di retrodatazione può essere proposta solo se già avanzata nell'udienza preliminare.

     10. L'ordinanza del giudice dibattimentale può essere impugnata nei casi e nei modi previsti dai primi due commi dell'articolo 586.».

 

     Art. 16. Modifiche al Titolo III del Libro V del codice di procedura penale

     1. Al Titolo III del Libro V del codice di procedura penale, all'articolo 344-bis, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 159», sono inserite le seguenti: «o dell'articolo 598-ter, comma 2,».

 

     Art. 17. Modifiche al Titolo IV del Libro V del codice di procedura penale

     1. Al Libro V, Titolo IV, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 349, al comma 3, dopo le parole: «l'articolo 161» sono inserite le seguenti:

     «, nonchè ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità»;

     b) all'articolo 350, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 133-ter.»;

     c) all'articolo 351, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

     «1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica»;

     d) all'articolo 352:

     1) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.»;

     2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo 252-bis, comma 3.»;

     e) all'articolo 357, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

     3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

     3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3- bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria.».

 

     Art. 18. Modifiche al Titolo V del Libro V del codice di procedura penale

     1. Al Titolo V del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 360, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o agli accertamenti.»;

     b) all'articolo 362, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: «1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni è sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.»;

     c) all'articolo 369:

     1) al comma 1, le parole: «invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno,» sono sostituite dalla seguente: «notifica»;

     2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il pubblico ministero avvisa inoltre la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;

     d) all'articolo 370:

     1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell'interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1.»;

     2) al comma 2, dopo le parole: «365 e 373», sono aggiunte le seguenti: «e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell'articolo 133-ter in quanto compatibili»;

     3) al comma 3, dopo le parole: «altro tribunale,» le parole: «il pubblico ministero,» sono soppresse e dopo le parole: «procedere personalmente», sono inserite le seguenti: «e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero»;

     e) all'articolo 373:

     1) al comma 1, lettera d), la parola: «sommarie» è soppressa;

     2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

     2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

     2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

     2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.».

 

     Art. 19. Modifiche al Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale

     1. Al Titolo VI del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 386:

     1) al comma 1, alla lettera i) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente «;» e, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;

     2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. La comunicazione scritta di cui al comma 1 viene allegata agli atti in forma di documento informatico. Se l'originale è redatto in forma di documento analogico, si osservano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.»;

     b) all'articolo 391, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando l'arrestato, il fermato o il difensore ne fanno richiesta il giudice può autorizzarli a partecipare a distanza.».

 

     Art. 20. Modifiche al Titolo VI-bis del Libro V del codice di procedura penale

     1. Al Titolo VI-bis del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 391-ter, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 sono documentate anche mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

     3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

     3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile.»;

     b) all'articolo 391-octies, comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La documentazione di cui ai commi 1 e 2 è inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore. I documenti redatti e depositati in forma di documento analogico sono conservati in originale o, se il difensore ne chiede la restituzione, in copia, presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari.».

 

     Art. 21. Modifiche al Titolo VII del Libro V del codice di procedura penale

     1. Al Titolo VII del Libro V del codice di procedura penale, all'articolo 401, comma 5, dopo la parola «assunte» sono inserite le seguenti: «e documentate».

 

     Art. 22. Modifiche al Titolo VIII del Libro V del codice di procedura penale

     1. Al Titolo VIII del Libro V del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 405:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Termini per la conclusione delle indagini preliminari.»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415- bis, il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2.»;

     b) all'articolo 406:

     1) al comma 1, le parole: «per giusta causa» sono sostituite dalle seguenti: «quando le indagini sono complesse»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «La proroga può essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi.»;

     3) nella rubrica le parole: «del termine» sono sostituite dalle seguenti: «dei termini»;

     c) all'articolo 407:

     1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, se si procede per una contravvenzione, un anno»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415- bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.»;

     d) dopo l'articolo 407, è inserito il seguente:

     «Art. 407 bis. (Inizio dell'azione penale. Forme e termini). - 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V- bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.

     2. Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis, commi 3 e 4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2.»

     e) all'articolo 408:

     1) al comma 1, le parole: «Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata» sono sostituite dalle seguenti: «Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero»;

     2) al comma 2, le parole: «L'avviso» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso»;

     3) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;

     f) all'articolo 409, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresì informate della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;

     g) all'articolo 412:

     1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l'avocazione delle indagini preliminari, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, 415- bis, comma 5-ter, 415-ter, comma 3.» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 415- bis, commi 5-quater e 5-quinquies, e 415-ter, commi 1 e 3.»;

     2) al comma 2, le parole: «della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e 415-bis, comma 5-quater.»;

     h) all'articolo 414:

     1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La richiesta di riapertura delle indagini è respinta quando non è ragionevolmente prevedibile la individuazione di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'esercizio dell'azione penale.»;

     2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Gli atti di indagine compiuti in assenza di un provvedimento di riapertura del giudice sono inutilizzabili.»;

     i) all'articolo 415, al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

     l) all'articolo 415-bis:

     1) al comma 1, la parola: «Prima» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima»;

     2) al comma 3, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Con l'avviso l'indagato e la persona offesa alla quale lo stesso è notificato sono altresì informati che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;

     3) al comma 5, le parole: «per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione» sono soppresse;

     4) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell'avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello:

     a) quando è stata richiesta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita;

     b) quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all'accertamento dei fatti, all'individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca.

     5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.

     5-quater. Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, nè richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta.

     5-quinquies. Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'ordine emesso ai sensi del comma 5-quater.

     5-sexies. Nei casi di cui al comma 5-quater, se non ha già ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l'avviso previsto dal comma 1 dell'articolo 415-ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter.»;

     m) dopo l'articolo 415-bis, è inserito il seguente:

     «Art. 415 ter. (Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 4, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, nè ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è altresì immediatamente notificato avviso dell'avvenuto deposito e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L'avviso contiene altresì l'indicazione della facoltà di cui al comma 3. Copia dell'avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello.

     2. Quando, decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, non riceve la comunicazione prevista al comma 1, se non dispone l'avocazione delle indagini preliminari, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.

     3. Se dalla notifica dell'avviso di deposito indicato al comma 1 o del decreto indicato al comma 2 è decorso un termine pari a un mese senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull'azione penale, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere. Il termine è pari a tre mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2. Si applicano il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 5-quater nonchè il comma 5-quinquies dell'articolo 415-bis. Quando, in conseguenza dell'ordine emesso dal giudice, è notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, sono ridotti di due terzi.

     4. Prima della scadenza dei termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis, il pubblico ministero può presentare richiesta motivata di differimento del deposito e della notifica dell'avviso di deposito di cui al comma 1 al procuratore generale. Sulla richiesta il procuratore generale provvede ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 415-bis. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando il pubblico ministero ha già presentato la richiesta di differimento prevista dal comma 5-bis dell'articolo 415-bis.».

 

     Art. 23. Modifiche al Titolo IX del Libro V del codice di procedura penale

     1. Al Libro V, Titolo IX, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 419:

     1) al comma 1, le parole: «e 420-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «, 420-quinquies e 420-sexies»;

     2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. L'imputato e la persona offesa sono altresì informate che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;

     3) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Quando la dichiarazione è presentata a mezzo di procuratore speciale, si osservano le modalità previste dall'articolo 111-bis, commi 1 e 2.»;

     b) all'articolo 420, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. In caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non è presente e non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'articolo 420-ter, il giudice procede ai sensi dell'articolo 420-bis.

     2-ter. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore. È altresì considerato presente l'imputato che richiede per iscritto, nel rispetto delle forme di legge, di essere ammesso ad un procedimento speciale o che è rappresentato in udienza da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale.»;

     c) l'articolo 420-bis è sostituito dal seguente:

     «Art. 420 bis. (Assenza dell'imputato). - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza, il giudice procede in sua assenza:

     a) quando l'imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto;

     b) quando l'imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell'articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.

     2. Il giudice procede in assenza dell'imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall'imputato prima dell'udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.

     3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l'imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.

     4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l'imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.

     5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

     6. L'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. L'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

     a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

     b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto;

     c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.

     7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d'ufficio, l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato e provvede ai sensi del comma 5.»;

     d) all'articolo 420-ter:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta ad una udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, anche d'ufficio, rinvia con ordinanza ad una nuova udienza e dispone la notificazione dell'ordinanza medesima all'imputato.»;

     2) al comma 4, le parole «la citazione e» sono soppresse;

     e) l'articolo 420-quater è sostituito dal seguente:

     «Art. 420-quater (Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

     2. La sentenza contiene:

     a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

     b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonchè le generalità delle altre parti private;

     c) l'imputazione;

     d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate;

     e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa;

     f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;

     g) la data e la sottoscrizione del giudice.

     3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

     4. La sentenza contiene altresì:

     a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

     b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata:

     1) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;

     2) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno;

     c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà;

     d) l'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.

     5. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 546.

     6. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata.

     7. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.»;

     f) l'articolo 420-quinquies è sostituito dai seguenti:

     «Art. 420 quinquies. (Atti urgenti). - 1. Finchè le ricerche della persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater sono in corso, il giudice che l'ha pronunciata assume, a richiesta di parte, le prove non rinviabili nelle forme di cui all'articolo 401. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico ministero, alla persona offesa e ai difensori già nominati nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza.

     2. Per lo stesso periodo di tempo indicato nel comma 1, il giudice che ha pronunciato la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater resta competente a provvedere sulle misure cautelari e sui provvedimenti di sequestro fino alla perdita di efficacia prevista dal comma 7 dell'articolo 420-quater.

 

     Art. 420 sexies. (Revoca della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo). - 1. Quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le dà avviso della riapertura del processo, nonchè della data dell'udienza, individuata ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), nella quale è citata a comparire davanti all'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza.

     2. La polizia giudiziaria provvede altresì agli adempimenti previsti dall'articolo 161 e, quando la persona rintracciata risulta priva del difensore, procede ai sensi dell'articolo 97, comma 4, comunicando alla persona rintracciata il nominativo del difensore di ufficio nominato. In ogni caso, la persona rintracciata è avvisata che al difensore sarà notificato avviso della data di udienza individuata ai sensi del comma 1. Delle attività svolte e degli avvisi dati alla persona rintracciata la polizia giudiziaria redige processo verbale.

     3. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo al giudice la relazione di notificazione della sentenza e il verbale di cui al comma 2.

     4. Il giudice con decreto revoca la sentenza e, salvo quanto previsto al comma 6, fa dare avviso al pubblico ministero, al difensore dell'imputato e alle altre parti della data dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b). L'avviso è comunicato o notificato almeno venti giorni prima della data predetta.

     5. Nell'udienza fissata per la prosecuzione ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Salva l'applicazione degli articoli 420 e 420-ter, si procede sempre ai sensi dell'articolo 420-bis, comma 1, lettera a).

     6. Quando la sentenza è revocata nei confronti di un imputato che, all'atto della sua pronuncia, era destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, il giudice fissa l'udienza per la prosecuzione e dispone che l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza sia notificato all'imputato, al difensore dell'imputato e alle altre parti, nonchè comunicato al pubblico ministero, almeno venti giorni prima. All'udienza il giudice procede alla verifica della regolare costituzione delle parti. Si applicano gli articoli 420, 420-bis e 420-ter.»;

     g) all'articolo 421:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, se rileva una violazione dell'articolo 417, comma 1, lettera b), il giudice, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione. Qualora il pubblico ministero non provveda, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero.»;

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'imputazione modificata è inserita nel verbale di udienza e contestata all'imputato se presente in aula, anche mediante collegamento a distanza. In caso contrario, il giudice sospende il processo e rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.»;

     3) al comma 2, prima del primo periodo, è inserito il seguente: «Se non dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero, il giudice dichiara aperta la discussione.»;

     h) all'articolo 422, comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il giudice dispone che l'esame si svolga a distanza. Il giudice può altresì disporre che l'esame si svolga a distanza quando le parti vi consentono.»;

     i) all'articolo 423:

     1) al comma 1, le parole: «e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è presente, la modificazione della imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione» sono soppresse;

     2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell'imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d'ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero.

     1-ter. Nei casi di modifica dell'imputazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 421, comma 1-bis.»;

     l) all'articolo 425, al comma 3, le parole: «risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna»;

     m) all'articolo 428, comma 3-quater, le parole: «contravvenzioni punite» sono sostituite dalle seguenti: «reati puniti» e le parole: «dell'ammenda» sono sostituite dalla seguente: «pecuniaria»;

     n) all'articolo 429, al comma 1:

     1) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;».

     2) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento;»;

 

Capo VI

Modifiche al Libro VI del codice di procedura penale

 

     Art. 24. Modifiche al Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale

     1. Al Titolo I del Libro VI del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 438:

     1) al comma 3, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore»;

     2) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «il giudizio abbreviato se» sono inserite le seguenti: «, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili,» e le parole: «compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale»;

     3) al comma 6-ter, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l'imputato può riproporre la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.»;

     b) all'articolo 441, al comma 6, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le prove dichiarative sono documentate nelle forme previste dall'articolo 510.»;

     c) all'articolo 442, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Quando nè l'imputato, nè il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione.».

 

     Art. 25. Modifiche al Titolo II del Libro VI del codice di procedura penale

     1. Al Titolo II del Libro VI del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 444:

     1) al comma 1, la parola: «sanzione» è sostituita con la seguente: «pena» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.»;

     2) al comma 2, dopo le parole: «circostanze prospettate dalle parti,» sono inserite le seguenti «le determinazioni in merito alla confisca,» e le parole: «congrua la pena indicata» sono sostituite dalle seguenti: «congrue le pene indicate,»;

     b) all'articolo 445, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.»;

     c) all'articolo 446:

     1) al comma 1, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o all'udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo»;

     2) al comma 3, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore»;

     d) all'articolo 447, comma 1, al primo periodo le parole: «in calce alla richiesta» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»;

     e) all'articolo 448:

     1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi previsti dal comma 1, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2.»;

     2) al comma 3, dopo le parole «dell'articolo 578» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1».

 

     Art. 26. Modifiche al Titolo III del Libro VI del codice di procedura penale

     1. Al Titolo III del Libro VI del codice di procedura penale, all'articolo 450, comma 3, le parole: «dall'articolo 429 comma 1 lettere a), b), c), f),», sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 429, comma 1, lettere a), b), c), d-bis), f),».

 

     Art. 27. Modifiche al Titolo IV del Libro VI del codice di procedura penale

     1. Al Titolo IV del Libro VI del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 456, comma 2, dopo le parole: «giudizio abbreviato», la parola: «ovvero» è sostituita dal seguente segno di interpunzione: «,» e, dopo le parole: «dell'articolo 444», sono aggiunte le seguenti: «ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova»;

     b) all'articolo 458:

     1) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «Il giudice fissa», sono inserite le seguenti: «in ogni caso» e, dopo le parole: «camera di consiglio», sono inserite le seguenti: «per la valutazione della richiesta,»; al terzo periodo, le parole: «commi 3 e 5», sostituite dalle seguenti «commi 3, 5 e 6-ter»;

     2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, l'imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, comma 1, l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.

     2-ter. Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.»;

     c) dopo l'articolo 458, è inserito il seguente:

     «Art. 458 bis. (Richiesta di applicazione della pena). - 1. Quando è formulata la richiesta prevista dall'articolo 446, il giudice fissa in ogni caso con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa.

     2. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l'imputato, nella stessa udienza, può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova oppure il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438. Se il giudice dispone il giudizio abbreviato, si applica l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 458. Nel caso di rigetto delle richieste, si applica l'articolo 458, comma 2-ter.».

 

     Art. 28. Modifiche al Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale

     1. Al Titolo V del Libro VI del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 459:

     1) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

     2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l'indagato, prima dell'esercizio dell'azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente.»;

     3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza formulare l'atto di opposizione. Con l'istanza, l'imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell'ente o dell'associazione di cui all'articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato.»;

     b) all'articolo 460:

     1) al comma 1:

     a) alla lettera d), dopo le parole: «il dispositivo» sono aggiunte le seguenti: «, con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter)»;

     b) alla lettera h), dopo le parole: «lo assiste», il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

     c) dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti: «h-bis) l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; h-ter) l'avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione.»;

     2) al comma 5:

     a) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione.»;

     b) la parola: «Anche» è sostituita dalle seguenti: «Il decreto, anche»;

     c) dopo le parole: «Il reato è estinto se», sono inserite le seguenti: «il condannato ha pagato la pena pecuniaria e,»;

     d) dopo le parole: «il decreto concerne una contravvenzione,», le parole: «l'imputato» sono soppresse;

     c) all'articolo 461, comma 1, le parole: «mediante dichiarazione ricevuta» sono sostituite dalle seguenti: «con le forme previste dall'articolo 582»;

     d) all'articolo 462, comma 1, le parole: «dell'articolo 175» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 175 e 175-bis».

 

     Art. 29. Modifiche al Titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale

     1. Al Titolo V bis del Libro VI del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 464-bis:

     1) al comma 1, dopo la parola: «l'imputato», sono inserite le seguenti: «, anche su proposta del pubblico ministero,» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Se il pubblico ministero formula la proposta in udienza, l'imputato può chiedere un termine non superiore a venti giorni per presentare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.»;

     2) al comma 2, le parole: «e nel procedimento di citazione diretta a giudizio», sono sostituite dalle seguenti: «oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis»»;

     3) al comma 3, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3» sono sostituite dalle seguenti «da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore»;

     4) al comma 4, lettera c), dopo le parole: «la mediazione con la persona offesa», sono aggiunte le seguenti: «e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa»;

     b) dopo l'articolo 464-ter, è inserito il seguente:

     «Art. 464 ter.1 (Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari). - 1. Il pubblico ministero, con l'avviso previsto dall'articolo 415-bis, può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale. Ove lo ritenga necessario per formulare la proposta, il pubblico ministero può avvalersi dell'ufficio di esecuzione penale esterna.

     2. Nel caso previsto dal comma 1, entro il termine di venti giorni, la persona sottoposta ad indagini può aderire alla proposta con dichiarazione resa personalmente o a mezzo di procuratore speciale, depositata presso la segreteria del pubblico ministero.

     3. Quando la persona sottoposta ad indagini aderisce alla proposta, il pubblico ministero formula l'imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, dando avviso alla persona offesa dal reato della facoltà di depositare entro dieci giorni memorie presso la cancelleria del giudice.

     4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice per le indagini preliminari, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 e quando ritiene che la proposta del pubblico ministero cui ha aderito l'imputato sia conforme ai requisiti indicati dall'articolo 464-quater, comma 3, primo periodo, richiede all'ufficio di esecuzione penale esterna di elaborare il programma di trattamento d'intesa con l'imputato.

     5. Nel caso previso dal comma 4, l'ufficio di esecuzione penale esterna trasmette al giudice entro novanta giorni il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'imputato.

     6. Quando lo ritiene necessario ai fini della decisione, il giudice per le indagini preliminari fissa udienza ai sensi dell'articolo 127. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.

     7. Il giudice, valutata l'idoneità del programma trattamentale elaborato ai sensi del comma 5, eventualmente integrato o modificato con il consenso dell'imputato nel corso dell'udienza prevista dal comma 6, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento con messa alla prova.»;

     c) all'articolo 464-septies, al comma 2, la parola «processo» è sostituita dalla seguente: «procedimento».

 

Capo VII

Modifiche al Libro VII del codice di procedura penale

 

     Art. 30. Modifiche al Titolo II del Libro VII del codice di procedura penale

     1. Al Titolo II del Libro VII del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 477, nella rubrica la parola: «prosecuzione» è sostituita dalla seguente: «organizzazione» e il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede sulle richieste di prova, sentite le parti, stabilisce il calendario delle udienze, assicurando celerità e concentrazione e indicando per ciascuna udienza le specifiche attività da svolgere.»;

     b) all'articolo 483, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il verbale redatto in forma di documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto secondo le modalità di cui all'articolo 111 e sottoposto al presidente per l'apposizione del visto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata.»;

     c) all'articolo 484, al comma 2-bis le parole: «degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 420, comma 2-ter, primo periodo, e 420-ter, nonchè, nei casi in cui manca l'udienza preliminare, anche le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies»;

     d) all'articolo 489:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Se vi è la prova che nel corso dell'udienza preliminare l'imputato è stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità del decreto di rinvio a giudizio e restituisce gli atti al giudice dell'udienza preliminare.»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La nullità prevista dal comma 1 è sanata se non è eccepita dall'imputato che è comparso o ha rinunciato a comparire, ferma la possibilità dello stesso di essere restituito nel termine per formulare le richieste di procedimenti speciali e di esercitare le ulteriori facoltà dalle quali sia decaduto. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era nelle condizioni di comparire all'udienza preliminare.»;

     3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

     a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare la facoltà dalla quale è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

     b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non esser potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.»;

     4) nella rubrica, le parole: «Dichiarazioni dell'imputato» sono sostituite dalle seguenti: «Rimedi per l'imputato»;

     e) all'articolo 493, al comma 1, dopo le parole: «l'ammissione delle prove» sono aggiunte le seguenti: «, illustrandone esclusivamente l'ammissibilità ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1»;

     f) all'articolo 495, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente: «4-ter. Se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere l'esame delle persone che hanno già reso dichiarazioni nel medesimo dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, salvo che il precedente esame sia stato documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva. In ogni caso, la rinnovazione dell'esame può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze.»;

     g) all'articolo 496:

     1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice può disporre, con il consenso delle parti, che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza.»;

     2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ordine e modalità dell'assunzione delle prove»;

     h) all'articolo 501:

     1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per il suo esame, il perito autorizzato ai sensi dell'articolo 227, comma 5, deposita in cancelleria la propria relazione scritta. Nello stesso termine la parte che ha nominato un consulente tecnico deposita in cancelleria l'eventuale relazione scritta del consulente.

     1-ter. Fuori dai casi previsti al comma 1-bis, la parte che ha chiesto l'esame di un consulente tecnico deposita l'eventuale relazione almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per quell'esame.»;

     2) al comma 2, dopo le parole: «e pubblicazioni,», sono inserite le seguenti: «nonchè le relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter,» e la parola: «acquisite» è sostituita dalla parola: «acquisiti»;

     i) all'articolo 510:

     1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. L'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'articolo 210, nonchè gli atti di ricognizione e confronto, sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.»;

     2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. La trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al comma 2-bis è disposta solo se richiesta dalle parti.».

     l) all'articolo 519:

     1) al comma 1, dopo le parole: «per la difesa» sono aggiunte le seguenti: «e formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonchè di richiedere l'ammissione di nuove prove»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Se l'imputato fa richiesta di un termine per la difesa, il presidente sospende il dibattimento per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può, a pena di decadenza entro l'udienza successiva, formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonchè richiedere l'ammissione di nuove prove.»;

     m) all'articolo 520:

     1) nella rubrica, la parola: «assente» è sostituita dalle seguenti: «non presente»:

     2) al comma 1, la parola: «assente» è sostituita dalle seguenti: «che non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza» e, dopo le parole: «all'imputato» sono aggiunte le seguenti: «, con l'avvertimento che entro l'udienza successiva può formulare richiesta di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 o di sospensione del procedimento con messa alla prova, nonchè richiedere l'ammissione di nuove prove».

 

     Art. 31. Modifiche al Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale

     1. Al Titolo III del Libro VII del codice di procedura penale, dopo l'articolo 545, è inserito il seguente:

     «Art. 545 bis. (Condanna a pena sostitutiva). - 1. Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.

     2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonchè ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato. Il giudice può richiedere, altresì, all'ufficio di esecuzione penale esterna, il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità con la relativa disponibilità dell'ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì, dai soggetti indicati dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria

     3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, sentite le parti presenti, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato è data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.

     4. Quando il processo è sospeso ai sensi del comma 1, la lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo integrato o confermato e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva. Fuori dai casi di cui all'articolo 544, comma 1, i termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dalla lettura del dispositivo, confermato o integrato, di cui al comma 3.».

 

Capo VIII

Modifiche al Libro VIII del codice di procedura penale

 

     Art. 32. Modifiche al Titolo II del Libro VIII del codice di procedura penale

     1. Al libro VIII, Titolo II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 550, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonchè quando si procede per i reati previsti:

     a) dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

     b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

     c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

     d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

     e) dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

     f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

     g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.»;

     b) all'articolo 552:

     1) al comma 1:

     a) alla lettera d), le parole: «per il giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «per l'udienza di comparizione predibattimentale» e le parole: «in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza»;

     b) alla lettera f), le parole: «, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il termine di cui all'articolo 554-ter, comma 2,» e le parole: «e 444» sono sostituite dalle seguenti: «, 444 e 464-bis»;

     c) alla lettera g), le parole: «segreteria del pubblico ministero» sono sostituite dalle seguenti: «cancelleria del giudice»;

     d) alla lettera h) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente «;» e, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: «h-bis) l'avviso che l'imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa.»;

     2) al comma 3, dopo la parola: «notificato», sono inserite le seguenti: «, a pena di nullità,» e dopo le parole: «di comparizione», è inserita la seguente: «predibattimentale»;

     3) al comma 4, le parole: «unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2» sono soppresse;

     c) all'articolo 553:

     1) al comma 1, le parole: «con il» sono sostituite dalle seguenti: «, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al»;

     2) alla rubrica, le parole: «in dibattimento» sono sostituite dalla seguente: «predibattimentale»;

     d) dopo l'articolo 554, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 554 bis. (Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta). - 1. L'udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

     2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità. Se l'imputato non è presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.

     3. Le questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 491.

     4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione.

     5. In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

     6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione è inserita nel verbale di udienza. Quando l'imputato non è presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza.

     7. Se, a seguito della modifica dell'imputazione, il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anzichè monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso indicato nell'ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma. Se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, la relativa eccezione è proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini indicati nel periodo che precede.

     8. Il verbale dell'udienza predibattimentale è redatto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2.

 

     Art. 554 ter. (Provvedimenti del giudice). - 1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

     2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonchè la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non è possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2.

     3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero.

     4. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.

 

     Art. 554 quater. (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

     a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2;

     b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

     2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 552, comma 3.

     3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

     4. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.

     5. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.

     6. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

 

     Art. 554 quinquies. (Revoca della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Se dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l'utile svolgimento del giudizio, il giudice su richiesta del pubblico ministero dispone la revoca della sentenza.

     2. Con la richiesta di revoca il pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.

     3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

     4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza e quando revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'articolo 554-ter, commi 3 e 4. In questo caso, le istanze di cui all'articolo 554-ter, comma 2, sono proposte, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento.

     5. Si applica l'articolo 437.»;

     e) all'articolo 555:

     1) alla rubrica, le parole: «di comparizione» sono sostituite dalla seguente: «dibattimentale»;

     2) al comma 1, le parole: «di comparizione» sono sostituite dalla seguente: «dibattimentale»;

     3) al comma 4, le parole: «Se deve procedersi al giudizio le parti» sono sostituite dalle seguenti: «Le parti» e dopo le parole: «l'ammissione delle prove» sono inserite le seguenti: «, illustrandone esclusivamente l'ammissibilità, ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1»;

     f) dopo l'articolo 558, è inserito il seguente:

     «Art. 558 bis. (Giudizio immediato). - 1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.

     2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis».

 

Capo IX

Modifiche al Libro IX del codice di procedura penale

 

     Art. 33. Modifiche al Titolo I del Libro IX del codice di procedura penale

     1. Al Titolo I del Libro IX del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 573:

     1) al comma 1, le parole: «i soli» sono sostituite dalla parola: «gli»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.»;

     b) all'articolo 578:

     1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344- bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.»;

     2) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: «1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione.»;

     c) dopo l'articolo 578-bis, è inserito il seguente:

     «Art. 578 ter. (Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione). - 1. Il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-bis, dispongono la confisca nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente anche quando non è stata pronunciata condanna.

     2. Fuori dai casi di cui al comma 1, se vi sono beni in sequestro di cui è stata disposta confisca, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-bis, dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

     3. Il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2, non è disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;

     d) all'articolo 581, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. L'appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione.

     1-ter. Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

     1-quater. Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.»;

     e) all'articolo 582:

     1) al comma 1, le parole: «personalmente ovvero a mezzo di incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «mediante deposito con le modalità previste dall'articolo 111- bis» ed è soppresso il secondo periodo;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Le parti private possono presentare l'atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione.»;

     f) all'articolo 585, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.» e, al comma 4, le parole: «nel numero di copie necessarie per tutte le parti» sono sostituite dalle seguenti: «, con le forme previste dall'articolo 582»;

     g) all'articolo 589, al comma 3, le parole: «581, 582 e 583,» sono sostituite dalle seguenti: «581 e 582»;

     h) all'articolo 591, comma 1, lettera c), la parola: «583,» è soppressa.

 

     Art. 34. Modifiche al Titolo II del Libro IX del codice di procedura penale

     1. Al Titolo II del Libro IX del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 593, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonchè le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.»;

     b) all'articolo 595, comma 2, le parole: «, 583» sono soppresse;

     c) dopo l'articolo 598, è inserito il seguente:

     «Art. 598 bis. (Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti). - 1. La corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545.

     2. L'appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all'udienza. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.

     3. La corte può disporre d'ufficio che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all'articolo 601.

     4. La corte, in ogni caso, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale a norma dell'articolo 603.»;

     d) dopo l'articolo 598-bis, è inserito il seguente:

     «Art. 598 ter. (Assenza dell'imputato in appello). - 1. In caso di regolarità delle notificazioni, l'imputato appellante non presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'articolo 420-bis.

     2. In caso di regolarità delle notificazioni, se l'imputato non appellante non è presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 e le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, la corte dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione. L'ordinanza contiene gli avvisi di cui all'articolo 420-quater, comma 4, lettere b), c) e d). Non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 420-quater, nonchè gli articoli 420-quinquies e 420-sexies.

     3. Durante la sospensione del processo la corte, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

     4. Nell'udienza di cui all'articolo 598-bis, la corte accerta la regolarità della notificazione e, quando nei confronti dell'imputato non appellante le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell'articolo 420-bis commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, provvede ai sensi del comma 2.»;

     e) all'articolo 599:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede con le forme previste dall'articolo 127, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l'appello ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442 o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.» [1];

     2) nella rubrica, dopo le parole: «camera di consiglio» sono aggiunte le seguenti: «con la partecipazione delle parti»;

     f) all'articolo 599-bis:

     1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di» sono sostituite dalle seguenti: «Le parti possono dichiarare di»; dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza.»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Quando procede nelle forme di cui all'articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza.»;

     3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio.

     3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo.»;

     g) all'articolo 601:

     1) al comma 1, le parole: «pubblico ministero,» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico ministero o» e le parole: «o se l'appello è proposto per i soli interessi civili» sono soppresse;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto è altresì indicato se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.»;

     3) al comma 3, al primo periodo, le parole: «dall'articolo 429 comma 1 lettere a), f), g)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g)» e dopo le parole: «giudice competente» sono inserite le seguenti: «e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l'avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l'appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l'avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore»; al secondo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quaranta»;

     4) al comma 5, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quaranta»;

     h) all'articolo 602, al comma 1, prima delle parole: «Nell'udienza» sono inserite le seguenti: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 599, quando dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede in pubblica udienza.»;

     i) all'articolo 603:

     1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.»;

     2) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. Il giudice dispone altresì la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 604, commi 5-ter e 5-quater. Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato ai sensi dell'articolo 420-bis, comma 3, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell'articolo 190- bis.»;

     l) all'articolo 604:

     1) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. La nullità è sanata se non è stata eccepita nell'atto di appello. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.»;

     2) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti: «5-ter. Fuori dai casi previsti dal comma 5-bis, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato è sempre restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:

     a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell'assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell'impedimento senza sua colpa;

     b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

     5-quater. Nei casi di cui al comma 5-ter, il giudice di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo che questi chieda l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 ovvero l'oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In questi casi provvede il giudice di appello. Quando il giudice di appello rigetta l'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 o di oblazione, le stesse non possono essere riproposte.».

 

     Art. 35. Modifiche al Titolo III del Libro IX del codice di procedura penale

     1. Al Titolo III del Libro IX del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 611:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.»;

     2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Nei procedimenti per la decisione sui ricorsi contro le sentenze pronunciate nel dibattimento o ai sensi dell'articolo 442 il procuratore generale e i difensori possono chiedere la trattazione in pubblica udienza. Gli stessi possono chiedere la trattazione in camera di consiglio con la loro partecipazione per la decisione:

     a) sui ricorsi per i quali la legge prevede la trattazione con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127;

     b) sui ricorsi avverso sentenze pronunciate all'esito di udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, a norma dell'articolo 598-bis, salvo che l'appello abbia avuto esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

     1-ter. Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono presentate, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza. Quando ritiene ammissibile la richiesta proposta, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. La cancelleria dà avviso del provvedimento al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà trattato in udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127.

     1-quater. Negli stessi casi di cui al comma 1-bis, la corte può disporre d'ufficio la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione del procuratore generale e dei difensori per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, dandone comunicazione alle parti mediante l'avviso di fissazione dell'udienza.

     1-quinquies. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127, l'avviso di fissazione dell'udienza è comunicato o notificato almeno venti giorni prima dell'udienza e i termini di cui ai commi 1 e 1-ter sono ridotti a cinque giorni per la richiesta di intervenire in udienza, a dieci giorni per le memorie e a tre giorni per le memorie di replica.

     1-sexies. Se ritiene di dare al fatto una definizione giuridica diversa, la corte dispone con ordinanza il rinvio per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, indicando la ragione del rinvio e dandone comunicazione alle parti con l'avviso di fissazione della nuova udienza.» [2];

     3) nella rubrica le parole «in camera di consiglio» sono soppresse;

     b) all'articolo 623, comma 1:

     1) alla lettera b), le parole: «, 4 e 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «e 4»;

     2) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice del grado e della fase in cui si è verificata la nullità o, nei casi previsti dall'articolo 604, comma 5-ter, al giudice del grado e della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l'imputato è decaduto, salvo risulti che l'imputato era a conoscenza della pendenza del processo e nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata;».

 

     Art. 36. Inserimento del Titolo III bis del Libro IX del codice di procedura penale

     1. Dopo il Titolo III del Libro IX del codice di procedura penale è inserito il seguente:

     «Titolo III-bis

     Rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

 

     Art. 628 bis. (Richiesta per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali). - 1. Il condannato e la persona sottoposta a misura di sicurezza possono richiedere alla Corte di cassazione di revocare la sentenza penale o il decreto penale di condanna pronunciati nei loro confronti, di disporre la riapertura del procedimento o, comunque, di adottare i provvedimenti necessari per eliminare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione accertata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, quando hanno proposto ricorso per l'accertamento di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione e la Corte europea ha accolto il ricorso con decisione definitiva, oppure ha disposto la cancellazione dal ruolo del ricorso ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato.

     2. La richiesta di cui al comma 1 contiene l'indicazione specifica delle ragioni che la giustificano ed è presentata personalmente dall'interessato o, in caso di morte, da un suo congiunto, a mezzo di difensore munito di procura speciale, con ricorso depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna nelle forme previste dall'articolo 582, entro novanta giorni dalla data in cui è divenuta definitiva la decisione della Corte europea che ha accertato la violazione o dalla data in cui è stata emessa la decisione che ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo. Unitamente alla richiesta sono depositati, con le medesime modalità, la sentenza o il decreto penale di condanna, la decisione emessa dalla Corte europea e gli eventuali ulteriori atti e documenti che giustificano la richiesta.

     3. Le disposizioni del comma 2, primo periodo, si osservano a pena di inammissibilità.

     4. Sulla richiesta la Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611. Se ne ricorrono i presupposti, la corte dispone la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 635.

     5. Fuori dei casi di inammissibilità, la Corte di cassazione accoglie la richiesta quando la violazione accertata dalla Corte europea, per natura e gravità, ha avuto una incidenza effettiva sulla sentenza o sul decreto penale di condanna pronunciati nei confronti del richiedente. Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto o comunque risulta superfluo il rinvio, la Corte assume i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla violazione, disponendo, ove occorra, la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna. Altrimenti trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o dispone la riapertura del processo nel grado e nella fase in cui si procedeva al momento in cui si è verificata la violazione e stabilisce se e in quale parte conservano efficacia gli atti compiuti nel processo in precedenza svoltosi.

     6. La prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia della Corte di cassazione che dispone la riapertura del processo davanti al giudice di primo grado.

     7. Quando la riapertura del processo è disposta davanti alla corte di appello, fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 344-bis e il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 128.

     8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la violazione accertata dalla Corte europea riguarda il diritto dell'imputato di partecipare al processo.»;

 

     Art. 37. Modifiche al Titolo IV del Libro IX del codice di procedura penale

     1. Al Titolo IV del Libro IX del codice di procedura penale, l'articolo 629-bis è sostituito dal seguente:

     «Art. 629 bis. (Rescissione del giudicato). - 1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 628-bis, il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.

     2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza.

     3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase o del grado in cui si è verificata la nullità.

     4. Si applicano gli articoli 635 e 640.».

 

Capo X

Modifiche al Libro X del codice di procedura penale

 

     Art. 38. Modifiche al Titolo II del Libro X del codice di procedura penale

     1. Al Libro X, Titolo II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 656:

     1) al comma 3, dopo le parole: «necessarie all'esecuzione» sono inserite le seguenti: «nonchè l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa»;

     2) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.»;

     b) all'articolo 657, al comma 3, dopo le parole: «pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice», la parola: «sanzione» è sostituita dalla parola: «pena» e la parola: «sanzioni», ovunque ricorra, è sostituita dalla parola: «pene»;

     c) l'articolo 660 è sostituito dal seguente:

     «Art. 660 (Esecuzione delle pene pecuniarie). - 1. Quando deve essere eseguita una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento.

     2. L'ordine è notificato al condannato e al suo difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, e contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento, l'indicazione dell'ammontare della pena, nonchè le modalità del pagamento, che può avvenire in un'unica soluzione ovvero in rate mensili ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, secondo quanto disposto dal giudice nella sentenza o nel decreto di condanna. Nei casi dell'articolo 534, l'ordine di esecuzione è notificato altresì al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

     3. L'ordine di esecuzione contiene altresì l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essere eseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ordine di esecuzione contiene inoltre l'avviso al condannato che, quando non è già stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, entro venti giorni, può depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale. Se è presentata istanza di pagamento rateale, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente, che procede ai sensi dell'articolo 667, comma 4. Con l'avviso il condannato è informato che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. Nell'avviso il condannato è altresì informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

     4. Quando con la sentenza o con il decreto di condanna è stato disposto il pagamento in rate mensili, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, l'ordine di esecuzione contiene l'indicazione del numero delle rate, dell'importo e delle scadenze di ciascuna per il pagamento. Con l'ordine di esecuzione il pubblico ministero ingiunge al condannato di pagare la prima rata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, avvertendolo che in caso di mancato tempestivo pagamento della prima rata sono previsti l'automatica decadenza dal beneficio e il pagamento della restante parte della pena in un'unica soluzione, da effettuarsi, a pena di conversione ai sensi del comma 3, entro i sessanta giorni successivi.

     5. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

     6. Entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento della multa o dell'ammenda da parte del condannato e dichiara l'avvenuta esecuzione della pena. In caso di pagamento rateale, il pubblico ministero accerta l'avvenuto pagamento delle rate e, dopo l'ultima, dichiara l'avvenuta esecuzione della pena.

     7. Quando accerta il mancato pagamento della pena pecuniaria, ovvero di una rata della stessa, entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando si tratta di pena pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell'articolo 71 della medesima legge n. 689 del 1981. In ogni caso, se il pagamento della pena pecuniaria è stato disposto in rate mensili, è convertita la parte non ancora pagata.

     8. Il procedimento per la conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva, è disciplinato dall'articolo 667, comma 4. Per la conversione della pena pecuniaria, ai sensi degli articoli 71, 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2.

     9. Il magistrato di sorveglianza provvede alla conversione della pena pecuniaria con ordinanza, previo accertamento della condizione di insolvenza ovvero di insolvibilità del condannato. A tal fine dispone le opportune indagini nel luogo del domicilio o della residenza, ovvero dove si ha ragione di ritenere che il condannato possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari o di polizia giudiziaria.

     10. Quando il mancato pagamento della pena pecuniaria è dovuto a insolvibilità, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza il differimento della conversione per un tempo non superiore a sei mesi, rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura. Ai fini della estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale la conversione è stata differita.

     11. Se vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 534 ed è accertata l'insolvibilità del condannato, il magistrato di sorveglianza ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale ordina al civilmente obbligato per la pena pecuniaria di provvedere al pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui al comma 3, ovvero, in caso di pagamento rateale, entro il termine di cui al comma 4. Qualora il civilmente obbligato per la pena pecuniaria non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il pubblico ministero ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza che provvede alla conversione della pena nei confronti del condannato.

     12. L'ordinanza di conversione è eseguita dal magistrato di sorveglianza, ai sensi degli articoli 62 e 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

     13. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione.

     14. Per l'esecuzione delle pene sostitutive conseguenti alla conversione della pena pecuniaria si applica l'articolo 107 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     15. Le pene sostitutive, conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, sono immediatamente revocate dal magistrato di sorveglianza quando risulta che il condannato ha pagato la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena conseguente alla conversione già espiata. Durante l'esecuzione, il condannato può chiedere al magistrato di sorveglianza di essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale. In tal caso, dopo il pagamento della prima rata, l'esecuzione della pena conseguente alla conversione è sospesa e riprende in caso di mancato pagamento di una delle rate.»;

     d) all'articolo 661:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo ai sensi dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fino alla decisione del magistrato di sorveglianza, se il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare è in custodia cautelare, permane nello stato detentivo in cui si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. In tutti gli altri casi, le misure cautelari disposte perdono immediatamente efficacia.»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. L'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è ordinata dal giudice che ha applicato la pena, il quale provvede ai sensi dell'articolo 63 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»

     3) nella rubrica, la parola «sanzioni» è sostituita dalla seguente: «pene».

 

     Art. 39. Modifiche al Titolo III del Libro X del codice di procedura penale

     1. Al Titolo III del Libro X del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 666, comma 4, le parole: «; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice,» sono sostituite dalle seguenti: «. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all'audizione mediante collegamento a distanza, l'interessato»;

     b) all'articolo 676, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «e all'applicazione della riduzione della pena prevista dall'articolo 442, comma 2-bis»;

     c) all'articolo 678, al comma 1-bis, le parole: «della semidetenzione e della libertà controllata» sono sostituite dalle seguenti: «delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare e delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria».

 

Capo XI

Modifiche al Libro XI del codice di procedura penale

 

     Art. 40. Modifiche al Titolo II del Libro XI del codice di procedura penale

     1. Al Titolo II del Libro XI del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 703, al comma 2, dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti: «Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il procuratore generale dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Il procuratore generale può altresì autorizzare a partecipare a distanza all'interrogatorio l'interessato e il difensore quando ne fanno richiesta.»;

     b) all'articolo 717, al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Quando una particolare disposizione di legge lo prevede, il presidente della corte di appello dispone che l'interessato partecipi a distanza all'interrogatorio. Può altresì autorizzare l'interessato e il difensore a partecipare a distanza all'interrogatorio quando questi ne fanno richiesta.».

 

Titolo III

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

 

     Art. 41. Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

     1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo l'articolo 3, abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è inserito il seguente:

     «Art. 3 bis. (Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale). - 1. Nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio.»;

     b) all'articolo 28, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.»;

     c) all'articolo 45-bis, al comma 3, le parole: «commi 2, 3, 4, 4-bis e 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-bis, e dall'articolo 133-ter del codice» e, dopo l'articolo 45-bis, è inserito il seguente:

     «Art. 45 ter. (Giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa). - 1. A seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.»;

     d) all'articolo 55, al comma 2, le parole: «e il testo del fonogramma» sono soppresse;

     e) dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:

     «Art. 56 bis. (Notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore). - 1. La notificazione con modalità telematiche è eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi.

     2. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ed allegato al messaggio inviato con le modalità di cui al comma 1. La relazione deve contenere:

     a) il nome e il cognome dell'avvocato notificante;

     b) il nome e il cognome della parte che lo ha nominato o nel cui interesse è stato nominato;

     c) il nome e cognome del destinatario;

     d) il domicilio digitale a cui l'atto viene notificato;

     e) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto domicilio digitale è stato estratto;

     f) l'ufficio giudiziario, l'eventuale sezione e il numero del procedimento.

     3. Quando l'atto da notificarsi è redatto in forma di documento analogico, l'avvocato provvede ad estrarne copia informatica, sulla quale appone attestazione di conformità nel rispetto delle modalità previste per i procedimenti civili.

     4. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore documenta l'avvenuta notificazione dell'atto con modalità telematiche depositando in cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell'atto inviato, unitamente all'attestazione di conformità all'originale, la relazione redatta con le modalità di cui al comma 2, nonchè le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema.»;

     f) dopo l'articolo 63 è inserito il seguente:

     «Art. 63 bis. (Comunicazione di cortesia). - 1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l'esito.»;

     g) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

     «Art. 64 (Comunicazione di atti). - 1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalità telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.

     2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che ha sede diversa da quella del giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con le modalità telematiche di cui all'articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     3. Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, del codice, quando ricorre una situazione di urgenza o l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dall'articolo 149 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.»;

     h) dopo l'articolo 64-bis è inserito il seguente:

     «Art. 64 ter. (Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini). - 1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

     2. Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante.».

     3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante.»;

     i) all'articolo 86:

     1) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili.»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente.»;

     l) all'articolo 104-bis:

     1) al comma 1, le parole: «Nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi» e la parola: «abbia» è sostituita dalle seguenti: «o la confisca abbiano»;

     2) al comma 1-bis le parole: «Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca»;

     3) al comma 1-quater, l'ultimo periodo è soppresso;

     4) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente: «1-sexies. In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice.»;

     5) nella rubrica, le parole «a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari» sono sostituite dalle seguenti: «a sequestro e confisca»;

     m) dopo l'articolo 110-bis, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 110 ter. (Informazione sulle iscrizioni). - 1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato è attribuito.

 

     Art. 110 quater. (Riferimenti alla persona iscritta nel registro delle notizie di reato contenuti nelle disposizioni civili e amministrative). - 1. Le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l'azione penale.»;

     n) l'articolo 127 è sostituito dal seguente:

     «Art. 127 (Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale). - 1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi:

     a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, nè ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'articolo 407-bis, comma 2, del codice;

     b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo, del codice;

     c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, nè richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.

     2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell'articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.

     3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica:

     a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla;

     b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini;

     c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla;

     d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa;

     e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti;

     f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonchè, se risultano, la data e il luogo del fatto.»;

     o) dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

     «Art. 127 bis. (Avocazione e criteri di priorità). - 1. Nel disporre l'avocazione delle notizie di reato nei casi previsti dagli articoli 412 e 421-bis, comma 2, del codice, il procuratore generale presso la corte di appello tiene conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio della procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato.»;

     p) dopo l'articolo 132-bis è inserito il seguente:

     «Art. 132 ter. (Fissazione dell'udienza per la riapertura del processo). - 1. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, nonchè alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo 598-ter, comma 2, del codice.»;

     q) all'articolo 141, al comma 4-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 517 e 518 del codice.»;

     r) all'articolo 141-bis:

     1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il pubblico ministero può formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dall'articolo 464-ter.1 del codice, in occasione della notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415-bis del codice.»;

     2) nella rubrica, dopo le parole: «alla messa alla prova» sono aggiunte le seguenti: «. Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero»;

     s) all'articolo 141-ter dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Gli uffici di esecuzione penale esterna forniscono le indicazioni loro richieste dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 464-ter.1, comma 1, del codice entro il termine di trenta giorni.»

     t) all'articolo 142:

     1) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita»; alla lettera e), dopo le parole: «l'avvertimento che,» sono inserite le seguenti: «fuori del caso previsto dalla lettera d-bis),»;

     2) al comma 4, dopo le parole: «previsti dal comma 3 lettere b), c), d),» sono inserite le seguenti: «d-bis),»;

     u) all'articolo 143-bis:

     1) alla rubrica, le parole «sospensione del processo per assenza» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte»;

     2) al comma 1 le parole da «Quando il giudice» fino a «sono trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «Quando il giudice emette la sentenza di cui all'articolo 420-quater del codice, ne dispone la trasmissione»;

     v) all'articolo 145, al comma 2, le parole: «può stabilire» sono sostituite dalla seguente: «stabilisce»;

     z) all'articolo 146-bis, al comma 4-bis, la parola: «altre» è soppressa e dopo la parola: «parti» è inserita la seguente: «private»;

     aa) all'articolo 147-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza»;

     bb) dopo l'articolo 147-ter, è inserito il seguente:

     «Art. 147 quater. (Requisiti tecnici di sicurezza in caso di partecipazione a distanza). - 1. Il Ministero della giustizia assicura che, nei casi di partecipazione a distanza al compimento di atti del procedimento ovvero alla celebrazione delle udienze, i collegamenti telematici agli uffici giudiziari siano realizzati attraverso reti o canali di comunicazione idonei a garantire l'integrità e la sicurezza della trasmissione dei dati.»

     cc) all'articolo 154, al comma 2, le parole: «consegna la minuta» sono sostituite dalle seguenti: «rende disponibile la bozza» e, al comma 4, le parole: «, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta,» sono soppresse;

     dd) dopo l'articolo 165-bis, è inserito il seguente:

     «Art. 165 ter. (Monitoraggio dei termini di cui all'articolo 344-bis del codice). - 1. I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-bis.»;

     ee) dopo l'articolo 167, è inserito il seguente:

     «Art. 167 bis. (Adempimenti connessi all'udienza di cui all'articolo 598-bis del codice). - 1. L'avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all'articolo 598-bis del codice, contenente l'indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.»;

     ff) dopo l'articolo 175, è inserito il seguente:

     «Art. 175 bis. (Decisione sulla improcedibilità ai sensi dell'articolo 344-bis del codice). - 1. Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-bis, e 578-ter, comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-bis del codice.»;

     gg) dopo l'articolo 181, abrogato dall'articolo 299 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, è inserito il seguente:

     «Art. 181 bis. (Modalità di pagamento delle pene pecuniarie). - 1. Le modalità di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il decreto di condanna sono indicate dal pubblico ministero, anche in via alternativa, nell'ordine di esecuzione di cui all'articolo 660 del codice. Esse comprendono, in ogni caso, il pagamento attraverso un modello precompilato, allegato all'ordine di esecuzione.

     2. Le modalità tecniche di pagamento, anche per via telematica, sono individuate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.»;

     hh) all'articolo 205-ter:

     1) al comma 1 le parole: «146-bis» sono sostituite dalle seguenti: «133-ter del codice»;

     2) al comma 5, le parole: «147-bis» sono sostituite dalle seguenti: «133-ter del codice».

 

Titolo IV

Disciplina organica della giustizia riparativa

Capo I

Principi e disposizioni generali

Sezione I

Definizioni, principi e obiettivi

 

     Art. 42. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intende per:

     a) giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore;

     b) vittima del reato: la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonchè il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona;

     c) persona indicata come autore dell'offesa:

     1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela;

     2) la persona sottoposta alle indagini;

     3) l'imputato;

     4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale;

     5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile;

     6) la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato;

     d) familiare: il coniuge, la parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76, il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della stessa legge, la persona che è legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell'offesa da un vincolo affettivo stabile, nonchè i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell'offesa;

     e) esito riparativo: qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti;

     f) servizi per la giustizia riparativa: tutte le attività relative alla predisposizione, al coordinamento, alla gestione e all'erogazione di programmi di giustizia riparativa;

     g) Centro per la giustizia riparativa: la struttura pubblica di cui al capo V, sezione II, cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa.

     2. I diritti e le facoltà attribuite alla vittima del reato sono riconosciuti anche al soggetto giuridico offeso dal reato.

 

     Art. 43. Principi generali e obiettivi

     1. La giustizia riparativa in materia penale si conforma ai seguenti principi:

     a) la partecipazione attiva e volontaria della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato e degli altri eventuali partecipanti alla gestione degli effetti pregiudizievoli causati dall'offesa;

     b) l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa;

     c) il coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia riparativa;

     d) il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa;

     e) la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa;

     f) la ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti;

     g) l'indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa;

     h) la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma.

     2. I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità.

     3. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è assicurato ai soggetti che vi hanno interesse con le garanzie previste dal presente decreto ed è gratuito.

     4. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona. Può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma.

 

Sezione II

Accesso ai programmi di giustizia riparativa

 

     Art. 44. Principi sull'accesso

     1. I programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità.

     2. Ai programmi di cui al comma 1 si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato.

     3. Qualora si tratti di delitti perseguibili a querela, ai programmi di cui al comma 1 si può accedere anche prima che la stessa sia stata proposta.

 

     Art. 45. Partecipanti ai programmi di giustizia riparativa

     1. Possono partecipare ai programmi di giustizia riparativa, con le garanzie di cui al presente decreto:

     a) la vittima del reato;

     b) la persona indicata come autore dell'offesa;

     c) altri soggetti appartenenti alla comunità, quali familiari della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell'offesa, enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni, enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali;

     d) chiunque altro vi abbia interesse.

 

Sezione III

Persone minori di età

 

     Art. 46. Diritti e garanzie per le persone minori di età

     1. Nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età, le disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili, sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze del minorenne, tenuto in considerazione il suo superiore interesse conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

     2. Allo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età sono assegnati mediatori dotati di specifiche attitudini, avuto riguardo alla formazione e alle competenze acquisite.

 

Capo II

Garanzie dei programmi di giustizia riparativa

Sezione I

Disposizioni in materia di diritti dei partecipanti

 

     Art. 47. Diritto all'informazione

     1. La persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato vengono informate senza ritardo da parte dell'autorità giudiziaria, in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili.

     2. L'informazione di cui al comma 1 è altresì fornita agli interessati dagli istituti e servizi, anche minorili, del Ministero della giustizia, dai servizi sociali del territorio, dai servizi di assistenza alle vittime, dall'autorità di pubblica sicurezza, nonchè da altri operatori che a qualsiasi titolo sono in contatto con i medesimi soggetti.

     3. I soggetti di cui all'articolo 45 hanno diritto di ricevere dai mediatori una informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti. Vengono inoltre informati in merito alle garanzie e ai doveri previsti nel presente decreto.

     4. Le informazioni di cui al presente articolo sono fornite all'esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, all'amministratore di sostegno, al curatore speciale nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, nonchè ai difensori della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa, ove nominati.

     5. Le informazioni vengono fornite ai destinatari in una lingua comprensibile e in modo adeguato all'età e alle capacità degli stessi.

 

     Art. 48. Consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa

     1. Il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa è personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. È sempre revocabile anche per fatti concludenti.

     2. Per la persona minore d'età che non ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso, previo ascolto e assenso della stessa, tenuto conto della sua capacità di discernimento, dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale.

     3. Per la persona minore d'età che ha compiuto gli anni quattordici, il consenso è espresso dalla stessa e dall'esercente la responsabilità genitoriale o, nei casi di cui all'articolo 121 del codice penale, dal curatore speciale. Qualora l'esercente la responsabilità genitoriale o il curatore speciale non prestino il consenso, il mediatore, sentiti i soggetti interessati e considerato l'interesse della persona minore d'età, valuta se procedere sulla base del solo consenso di quest'ultima. Restano fermi i limiti inerenti alla capacità di agire del minore.

     4. Nel caso di interdetto giudiziale, il consenso è espresso dal tutore, sentito l'interdetto. Nel caso di inabilitato, il consenso è espresso dallo stesso e dal curatore. Nel caso di persona sottoposta ad amministrazione di sostegno, il consenso è espresso da quest'ultima, da sola o con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, sulla base delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti di cui agli articoli 405 e 407, comma 4, del codice civile.

     5. Il consenso per l'ente è espresso dal legale rappresentante pro tempore o da un suo delegato.

     6. Il consenso viene raccolto nel corso del primo incontro dal mediatore designato, alla presenza del difensore della vittima del reato e del difensore della persona indicata come autore dell'offesa, quando questi lo richiedono.

 

     Art. 49. Diritto all'assistenza linguistica

     1. La persona indicata come autore dell'offesa, la vittima del reato e gli altri partecipanti che non parlano o non comprendono la lingua italiana hanno diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di prendere parte consapevolmente ai programmi di giustizia riparativa.

     2. Negli stessi casi è disposta la traduzione della relazione del mediatore.

     3. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. L'impiego di una lingua diversa dalla lingua madre dell'interessato è consentito solo laddove l'interessato ne abbia una conoscenza sufficiente ad assicurare la partecipazione effettiva al programma. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dal mediatore.

     4. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il mediatore ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

     5. Si applicano le disposizioni degli articoli 144 e 145 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

 

Sezione II

Doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti

 

     Art. 50. Dovere di riservatezza

     1. I mediatori e il personale dei Centri per la giustizia riparativa sono tenuti alla riservatezza sulle attività e sugli atti compiuti, sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per sè reato.

     2. I partecipanti sono tenuti a non divulgare le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa prima della sua conclusione e della definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili.

     3. Dopo la conclusione del programma di giustizia riparativa e la definizione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili, la pubblicazione delle dichiarazioni e delle informazioni acquisite è ammessa con il consenso dell'interessato e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

 

     Art. 51. Inutilizzabilità

     1. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma non possono essere utilizzate nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena, fatti salvi i contenuti della relazione di cui all'articolo 57 e fermo quanto disposto nell'articolo 50, comma 1.

 

     Art. 52. Tutela del segreto

     1. Il mediatore non può essere obbligato a deporre davanti all'autorità giudiziaria nè a rendere dichiarazioni davanti ad altra autorità sugli atti compiuti, sui contenuti dell'attività svolta, nonchè sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione o il mediatore ritenga questa assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e quando le dichiarazioni integrino di per sè reato. Al mediatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale.

     2. Presso i mediatori e nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto del programma, salvo che costituiscano corpo del reato.

     3. Non è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei luoghi in cui si svolge il programma di giustizia riparativa, nè di conversazioni o comunicazioni dei mediatori che abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione o nel corso del medesimo programma.

     4. I risultati dei sequestri e delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni eseguiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati, salvo che costituiscano corpo di reato o, nel caso di intercettazioni, abbiano ad oggetto fatti sui quali i mediatori abbiano deposto o che gli stessi abbiano in altro modo divulgato.

     5. Il mediatore non ha obblighi di denuncia in relazione ai reati dei quali abbia avuto notizia per ragione o nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per sè reato.

 

Capo III

Programmi di giustizia riparativa

Sezione I

Svolgimento dei programmi di giustizia riparativa

 

     Art. 53. Programmi di giustizia riparativa

     1. I programmi di giustizia riparativa si conformano ai principi europei e internazionali in materia e vengono svolti da almeno due mediatori con le garanzie previste dal presente decreto. Essi comprendono:

     a) la mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, anche estesa ai gruppi parentali, ovvero tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede;

     b) il dialogo riparativo;

     c) ogni altro programma dialogico guidato da mediatori, svolto nell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa.

 

     Art. 54. Attività preliminari

     1. Il primo incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa è preceduto da uno o più contatti con i mediatori e da colloqui tra il mediatore e ciascuno dei partecipanti diretti a fornire le informazioni previste dall'articolo 47, comma 3, a raccogliere il consenso, nonchè a verificare la fattibilità dei programmi stessi.

     2. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di intervenire ai colloqui preliminari, su richiesta delle persone interessate.

 

     Art. 55. Svolgimento degli incontri

     1. I programmi di giustizia riparativa si svolgono in spazi e luoghi adeguati allo svolgimento dei programmi e idonei ad assicurare riservatezza e indipendenza.

     2. Nello svolgimento degli incontri i mediatori assicurano il trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo dei partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessità del caso.

     3. Gli interessati partecipano personalmente a tutte le fasi del programma e possono essere assistiti da persone di supporto, anche in relazione alla loro capacità, fermo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2.

     4. Il mediatore, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria procedente, invia comunicazioni sullo stato e sui tempi del programma.

 

     Art. 56. Disciplina degli esiti riparativi

     1. Quando il programma si conclude con un esito riparativo, questo può essere simbolico o materiale.

     2. L'esito simbolico può comprendere dichiarazioni o scuse formali, impegni comportamentali anche pubblici o rivolti alla comunità, accordi relativi alla frequentazione di persone o luoghi.

     3. L'esito materiale può comprendere il risarcimento del danno, le restituzioni, l'adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori.

     4. È garantita alle parti l'assistenza dei mediatori per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico.

     5. I difensori della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato hanno facoltà di assistere i partecipanti nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.

 

Sezione II

Valutazione dell'autorità giudiziaria

 

     Art. 57. Relazione e comunicazioni all'autorità giudiziaria

     1. Al termine del programma viene trasmessa all'autorità giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso.

     2. Il mediatore comunica all'autorità giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 58.

 

     Art. 58. Valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa

     1. L'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo.

     2. In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.

 

Capo IV

Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e requisiti per l'esercizio dell'attività

Sezione I

Formazione dei mediatori esperti

 

     Art. 59. Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa

     1. La formazione dei mediatori esperti assicura l'acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e dei principi deontologici necessari a svolgere, con imparzialità, indipendenza, sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa.

     2. I mediatori esperti ricevono una formazione iniziale e continua.

     3. La formazione iniziale consiste in almeno duecentoquaranta ore, di cui un terzo dedicato alla formazione teorica e due terzi a quella pratica, seguite da almeno cento ore di tirocinio presso uno dei Centri per la giustizia riparativa di cui all'articolo 63.

     4. La formazione continua consiste in non meno di trenta ore annuali, dedicate all'aggiornamento teorico e pratico, nonchè allo scambio di prassi nazionali, europee e internazionali.

     5. La formazione teorica fornisce conoscenze su principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonchè nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate.

     6. La formazione pratica mira a sviluppare capacità di ascolto e di relazione e a fornire competenze e abilità necessarie alla gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili.

     7. La formazione pratica e quella teorica sono assicurate dai Centri per la giustizia riparativa e dalle Università che operano in collaborazione, secondo le rispettive competenze. Ai Centri per la giustizia riparativa è affidata in particolare la formazione pratica, che viene impartita attraverso mediatori esperti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 60 i quali abbiano un'esperienza almeno quinquennale nei servizi per la giustizia riparativa e siano in possesso di comprovate competenze come formatori.

     8. L'accesso ai corsi è subordinato al possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e al superamento di una prova di ammissione culturale e attitudinale.

     9. I partecipanti al corso di formazione acquisiscono la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa in seguito al superamento della prova finale teorico-pratica.

     10. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le forme e i tempi della formazione pratica e teorica di cui al comma 7, nonchè le modalità delle prove di cui ai commi 8 e 9. Gli oneri per la partecipazione alle attività di formazione ed alla prova finale teorico-pratica sono posti a carico dei partecipanti.

 

Sezione II

Requisiti per l'esercizio dell'attività

 

     Art. 60. Requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto. Elenco dei mediatori esperti

     1. Oltre alla qualifica di cui all'articolo 59, comma 9, per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa è necessario l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2.

     2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero della giustizia l'elenco dei mediatori esperti. L'elenco contiene i nominativi dei mediatori esperti, con l'indicazione della eventuale qualifica di formatori. Il decreto stabilisce anche i criteri per la valutazione delle esperienze e delle competenze dei mediatori esperti, al fine dell'ammissione allo svolgimento dell'attività di formazione, nonchè i criteri per l'iscrizione e la cancellazione, anche per motivi sopravvenuti, dall'elenco, le modalità di revisione dell'elenco, nonchè la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui all'articolo 59 costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività di mediatore esperto. Lo stesso decreto disciplina le incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto, nonchè i requisiti di onorabilità e l'eventuale contributo per l'iscrizione nell'elenco.

     3. L'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 2 avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Capo V

Servizi per la giustizia riparativa

Sezione I

Coordinamento dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni

 

     Art. 61. Coordinamento dei servizi e Conferenza nazionale per la giustizia riparativa

     1. Il Ministero della giustizia provvede al coordinamento nazionale dei servizi per la giustizia riparativa, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio dei servizi erogati. A tali fini si avvale della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa.

     2. La Conferenza nazionale è presieduta dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ad essa partecipano un rappresentante per ogni Regione o Provincia autonoma, un sindaco o un suo delegato per ciascuna Regione o Provincia autonoma, designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani, un rappresentante della Cassa delle ammende e sei esperti con funzioni di consulenza tecnico-scientifica.

     3. La Conferenza nazionale è convocata annualmente dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.

     4. La Conferenza redige annualmente una relazione sullo stato della giustizia riparativa in Italia, che viene presentata al Parlamento dal Ministro della giustizia.

     5. Gli esperti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, tra personalità di riconosciuta competenza ed esperienza nell'ambito della giustizia riparativa, tenuto conto della necessità di assicurare una equilibrata rappresentanza di mediatori esperti e di docenti universitari. L'incarico di esperto ha durata biennale, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio.

     6. All'attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

 

     Art. 62. Livelli essenziali delle prestazioni

     1. Mediante intesa assunta nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, in conformità ai principi e alle garanzie stabiliti dal presente decreto, nel limite delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 67, comma 1.

 

Sezione II

Centri di giustizia riparativa

 

     Art. 63. Istituzione dei Centri per la giustizia riparativa e Conferenza locale per la giustizia riparativa

     1. I Centri per la giustizia riparativa sono istituiti presso gli enti locali, individuati a norma del presente articolo.

     2. Per ciascun distretto di Corte di appello è istituita la Conferenza locale per la giustizia riparativa cui partecipano, attraverso propri rappresentanti:

     a) il Ministero della giustizia;

     b) le Regioni o le Province autonome sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello;

     c) le Province o le Città metropolitane sul territorio delle quali si estende il distretto della Corte di appello;

     d) i Comuni, sedi di uffici giudiziari, compresi nel distretto di Corte di appello;

     e) ogni altro Comune, compreso nel distretto di Corte di appello, presso il quale sono in atto esperienze di giustizia riparativa.

     3. La Conferenza locale è convocata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato, con cadenza almeno annuale.

     4. La Conferenza locale è coordinata dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e si svolge mediante videoconferenza.

     5. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, sentiti gli esperti di cui all'articolo 61, comma 2, il Presidente della Corte di appello, il Procuratore generale presso la Corte di appello e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati del Comune sede dell'ufficio di Corte di appello, anche in rappresentanza degli Ordini distrettuali, individua, mediante protocollo d'intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa in base ai seguenti criteri:

     a) il fabbisogno di servizi sul territorio;

     b) la necessità che l'insieme dei Centri assicuri per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale, l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa;

     c) la necessità che i Centri assicurino, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni e il rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dal presente decreto.

     6. All'attuazione delle attività di cui al presente articolo le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività della Conferenza locale per la giustizia riparativa non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

 

     Art. 64. Forme di gestione

     1. I Centri per la giustizia riparativa assicurano, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali e uniformi di cui all'articolo 62.

     2. I Centri possono avvalersi di mediatori esperti dell'ente locale di riferimento. Possono, altresì, dotarsi di mediatori esperti mediante la stipula di contratti di appalto ai sensi degli articoli 140 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero avvalendosi di enti del terzo settore ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o mediante una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 56 del medesimo decreto.

     3. Nel contratto di appalto o nella convenzione sono indicati, tra l'altro, le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, la durata, gli obblighi e le modalità di copertura assicurativa, i rapporti finanziari, le forme del controllo amministrativo dell'ente locale di riferimento, i casi di decadenza e di risoluzione per inadempimento, tra i quali il mancato rispetto dei principi e delle garanzie disciplinati nel presente decreto.

     4. In ogni caso, il personale che svolge i programmi di giustizia riparativa deve possedere la qualifica di mediatore esperto ed essere inserito nell'elenco di cui all'articolo 60, comma 2.

 

     Art. 65. Trattamento dei dati personali

     1. I Centri per la giustizia riparativa trattano i dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, strettamente necessari all'esercizio delle competenze e al raggiungimento degli scopi di cui al presente decreto, per le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e assumono la qualità di titolari del trattamento.

     2. Il trattamento è effettuato nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

     3. Le tipologie dei dati che possono essere trattati, le categorie di interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali, le operazioni di trattamento, nonchè le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati sono definiti con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 66. Vigilanza del Ministero della giustizia

     1. La Conferenza locale presenta annualmente al Ministero della giustizia una relazione sull'attività svolta. È, in ogni caso, nella facoltà del Ministero di richiedere in qualunque momento informazioni sullo stato dei servizi per la giustizia riparativa.

     2. Le informazioni acquisite sono valutate ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'articolo 67, comma 1.

 

     Art. 67. Finanziamento

     1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita ogni anno la quota da trasferire agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa e per la prestazione dei relativi servizi, nel limite delle disponibilità del fondo istituito ai sensi del presente comma.

     2. Le Regioni e le Province autonome, le Città metropolitane, le Province, i Comuni e la Cassa delle Ammende, nel quadro delle rispettive politiche e competenze, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci, al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.

     3. Nel limite delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti di cui all'articolo 63, comma 5, tiene conto, sulla base di criteri di proporzionalità, dell'ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza nazionale di cui all'articolo 61.

     4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 27 settembre 2021, n. 134.

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Titolo V

Ulteriori interventi e modifiche alle leggi speciali

Capo I

Modifiche in materia di procedimento per decreto

 

     Art. 68. Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

     1. All'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

 

Capo II

Modifiche in materia di giustizia digitale

 

     Art. 69. Modifiche in materia di giustizia digitale

     1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Allo stesso modo si procede per le notificazioni da eseguire a norma dell'articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale.»;

     b) al comma 6, dopo le parole «ai soggetti» sono inserite le seguenti: «diversi dall'imputato»;

     c) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Nei procedimenti penali quando l'imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi di mancata consegna dei messaggi di posta elettronica certificata per cause non imputabili al destinatario, si applicano per l'imputato le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale e per le altre parti private le disposizioni di cui al comma 6 del presente decreto.»;

     d) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, le disposizioni dell'articolo 148, comma 4, del codice di procedura penale.».

 

Capo III

Modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni, di pene sostitutive delle pene detentive brevi e di pene pecuniarie

 

     Art. 70. Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283

     1. Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo l'articolo 12-bis, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 12 ter. (Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore). - Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta a quella dell'arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12- sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies.

     Per consentire l'estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l'organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

     Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

     Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica.

     Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni.

     Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, può disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse.

 

     Art. 12 quater. (Verifica dell'adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa). - Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, l'organo che ha impartito le prescrizioni verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati nella prescrizione.

     Quando la prescrizione è adempiuta, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato.

     Al più tardi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonchè il pagamento della somma di denaro.

     Quando la prescrizione non è adempiuta, o la somma di denaro non è stata pagata, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

 

     Art. 12 quinquies. (Prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa). - Entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 12-quater, il contravventore che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, può richiedere al pubblico ministero, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilità presso lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'impossibilità di provvedere al pagamento è comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal contravventore ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     La richiesta di cui al primo comma è comunicata all'organo accertatore. Con essa è depositata la documentazione attestante la manifestazione di disponibilità dell'ente a impiegare il contravventore nello svolgimento di lavoro di pubblica utilità.

     La durata e il termine per iniziare e per concludere il lavoro di pubblica utilità sono determinati dal pubblico ministero con decreto notificato al contravventore e comunicato all'organo accertatore, nonchè all'autorità di pubblica sicurezza incaricata di controllare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il ragguaglio ha luogo calcolando 250 euro per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità. Un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro. Il lavoro di pubblica utilità non può avere durata superiore a sei mesi. L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il contravventore e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del contravventore. Tuttavia, se il contravventore lo richiede, il pubblico ministero può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     Il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità è effettuato dall'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, dal comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

     Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del lavoro di pubblica utilità, l'autorità indicata nel quinto comma comunica all'organo accertatore e al pubblico ministero l'avvenuto svolgimento o meno dell'attività lavorativa.

     Il contravventore può in ogni momento interrompere la prestazione del lavoro di pubblica utilità pagando una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro già prestato. In tal caso il contravventore attesta l'avvenuto pagamento all'organo accertatore e all'autorità incaricata dei controlli sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che ne dà immediata comunicazione al pubblico ministero.

 

     Art. 12 sexies. (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore). - Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo accertatore e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo accertatore o alla polizia giudiziaria affinchè provvedano agli adempimenti di cui agli articoli 12-ter e 12-quater.

     Nel caso previsto dal primo comma, l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data in cui hanno ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

 

     Art. 12 septies. (Sospensione del procedimento penale). - Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 12-quater, commi terzo e quarto. Nel caso in cui il contravventore abbia richiesto di svolgere il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 12-quinquies, il procedimento è sospeso sino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 12-quinquies, commi sesto e settimo.

     Nel caso previsto dall'articolo 12-sexies, primo comma, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo accertatore con funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero che non ritengono di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'articolo 12-sexies, secondo comma, se l'organo accertatore o la polizia giudiziaria omettono di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informino il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal primo comma del presente articolo.

     La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, nè gli atti urgenti di indagine preliminare, nè il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

     Se è presentata richiesta di archiviazione, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è sospesa fino alla decisione del giudice per le indagini preliminari.

 

     Art. 12 octies. (Estinzione del reato e richiesta di archiviazione del procedimento). - La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo accertatore o dalla polizia giudiziaria nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 12-quater, secondo comma, ovvero presta il lavoro di pubblica utilità nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 12-quinquies.

     Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del primo comma.

 

     Art. 12 nonies. (Adempimento tardivo della prescrizione). - Se la prescrizione è adempiuta in un tempo superiore a quello stabilito, la pena è diminuita. Prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, l'adempimento di cui al comma che precede, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo accertatore, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.».

 

     Art. 71. Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689

     1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

     «Art. 53 (Sostituzione delle pene detentive brevi). - Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater.

     Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell'indagato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei commi 1-bis e 1- ter dell'articolo 459 del codice di procedura penale.

     Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale.»

     b) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

     «Art. 55 (Semilibertà sostitutiva). - La semilibertà sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale, secondo il programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti.

     I condannati alla semilibertà sostitutiva sono assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari, di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino. Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo periodo, il condannato è sottoposto alle norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto compatibili. Nei casi di cui all'articolo 66, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

     Il semilibero è sottoposto a un programma di trattamento predisposto dall'ufficio di esecuzione penale esterna ed approvato dal giudice, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attività da svolgere all'esterno.

     L'ufficio di esecuzione penale esterna è incaricato della vigilanza e dell'assistenza del condannato in libertà, secondo le modalità previste dall'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

     Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 101, commi 1, 2 e da 5 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

     c) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

     «Art. 56 (Detenzione domiciliare sostitutiva). - La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice.

     Il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale.

     Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non può essere un immobile occupato abusivamente. Se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l'ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare.

     Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. La temporanea indisponibilità di tali mezzi non può ritardare l'inizio della esecuzione della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

     Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

     d) dopo l'articolo 56, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 56 bis. (Lavoro di pubblica utilità sostitutivo). - Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

     L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

     Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.

     Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.

     Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

     Art. 56 ter. (Prescrizioni comuni). - La semilibertà, la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità comportano, in ogni caso, le seguenti prescrizioni:

     1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

     2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che espongano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;

     3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva;

     4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;

     5) l'obbligo di conservare, di portare con sè e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

     Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, il giudice può altresì prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si applica l'articolo 282-ter del codice di procedura penale, in quanto compatibile.

 

     Art. 56 quater. (Pena pecuniaria sostitutiva). - Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.

     Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.»;

     e) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

     «Art. 57 (Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio). - La durata della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilità corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed è determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 56-bis. Per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semilibertà sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

     La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.»;

     f) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

     «Art. 58 (Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive). - Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

     Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.

     Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria.

     In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all'articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonchè delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall'articolo 47-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.»;

     g) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

     «Art. 59 (Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva). - La pena detentiva non può essere sostituita:

     a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive; è fatta comunque salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata;

     b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103;

     c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di sicurezza personale, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;

     d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni.»;

     h) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

     «Art. 61 (Condanna a pena sostitutiva). - Nel dispositivo della sentenza di condanna, della sentenza di applicazione della pena e del decreto penale, il giudice indica la specie e la durata della pena detentiva sostituita e la specie, la durata ovvero l'ammontare della pena sostitutiva.»;

     i) dopo l'articolo 61 è inserito il seguente:

     «Art. 61 bis. (Esclusione della sospensione condizionale della pena). - Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive previste dal presente Capo.»;

     l) l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

     «Art. 62 (Esecuzione della semilibertà e della detenzione domiciliare sostitutive). - Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato. Il provvedimento di esecuzione è notificato altresì al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore della fase del giudizio. Il magistrato di sorveglianza procede a norma dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale e, previa verifica dell'attualità delle prescrizioni, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena. L'ordinanza è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato è domiciliato ovvero, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. L'ordinanza è trasmessa anche all'ufficio di esecuzione penale esterna e, nel caso di semilibertà, al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.

     Appena ricevuta l'ordinanza prevista al secondo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in essa contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente alla durata della pena.

     Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. La pena sostitutiva inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.

     Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del terzo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dello stesso terzo comma. Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonchè al direttore dell'istituto presso cui si trova il condannato alla semilibertà.»;

     m) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

     «Art. 63 (Esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo). - La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo che applicano il lavoro di pubblica utilità sono immediatamente trasmessi per estratto a cura della cancelleria all'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede, nonchè all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico il condannato. La sentenza penale irrevocabile o il decreto penale esecutivo sono altresì trasmessi al pubblico ministero per gli adempimenti di cui all'articolo 70.

     Appena ricevuto il provvedimento di cui al primo comma, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alle prescrizioni in esso contenute e di presentarsi immediatamente all'ufficio di esecuzione penale esterna. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia del provvedimento è comunicata altresì al direttore dell'istituto, il quale informa anticipatamente l'organo di polizia e l'ufficio di esecuzione penale esterna della dimissione del condannato. Immediatamente dopo la dimissione, il condannato si presenta all'ufficio di esecuzione penale esterna per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.

     Con la sentenza o con il decreto penale, il giudice incarica l'ufficio di esecuzione penale esterna e gli organi di polizia indicati al primo comma di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce periodicamente al giudice che ha applicato la pena sulla condotta del condannato e sul percorso di reinserimento sociale.

     Al termine del lavoro di pubblica utilità, l'ufficio di esecuzione penale esterna riferisce al giudice che, fuori dai casi previsti dall'articolo 66, dichiara eseguita la pena ed estinto ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue, e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'articolo 56-bis, quinto comma.»;

     n) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

     «Art. 64 (Modifica delle modalità di esecuzione delle pene sostitutive). - Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62, su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal magistrato di sorveglianza, che procede nelle forme dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale.

     Le prescrizioni imposte con la sentenza che applica il lavoro di pubblica utilità, su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna, possono essere modificate per comprovati motivi dal giudice che ha applicato la pena sostitutiva, il quale provvede a norma dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

     I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma sono immediatamente trasmessi all'ufficio di esecuzione penale esterna, all'organo di polizia o al direttore dell'istituto competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni.

     Non possono essere modificate le prescrizioni di cui all'articolo 56-ter, primo comma, numeri 1, 2, 4 e 5.»;

     o) all'articolo 65:

     1) al primo comma, le parole: «la semidetenzione o la libertà controllata o» sono sostituite dalle seguenti: «le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ovvero»; la parola: «verifica» è sostituita dalle seguenti: «, e il nucleo di Polizia penitenziaria presso l'ufficio di esecuzione penale esterna verificano» e la parola: «tiene» è sostituita dalla seguente: «tengono»;

     2) al secondo comma, le parole: «custoditi l'estratto della» sono sostituite dalle seguenti: «custodite la» e dopo la parola «condanna» il segno di interpunzione «,» è sostituito dalle seguenti parole: «che applica il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero» e dopo le parole: «modalità di esecuzione» sono inserite le seguenti: «della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva»; nel secondo periodo, la parola: «semidetenzione» è sostituita dalla seguente: «semilibertà» e le parole: «29 aprile 1976, n. 431» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2000, n. 230»;

     3) nel terzo comma, le parole: «o della sezione ivi indicata» sono soppresse;

     4) nella rubrica, le parole: «imposte con la sentenza di condanna» sono soppresse;

     p) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

     «Art. 66 (Revoca per inosservanza delle prescrizioni). - Salvo quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave.

     Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto a cui il condannato è assegnato o il direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna informano, senza indugio, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, ovvero il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.

     Il magistrato di sorveglianza compie, ove occorra, sommari accertamenti e, qualora ritenga doversi disporre la revoca della semilibertà o della detenzione domiciliare e la conversione previste dal primo comma, procede a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Allo stesso modo procede il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità.»;

     q) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

     «Art. 67 (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione). - Salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 3-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della medesima legge n. 354 del 1975, non si applicano al condannato in espiazione di pena sostitutiva.

     Salvo che si tratti di minori di età al momento della condanna, le misure di cui al primo comma non si applicano altresì, prima dell'avvenuta espiazione di metà della pena residua, al condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi dell'articolo 66 o del quarto comma dell'articolo 72.»;

     r) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

     «Art. 68 (Sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive). - L'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; l'esecuzione è altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva.

     L'ordine di esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo emesso nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o l'esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezza detentive, nè il corso della custodia cautelare.

     Nei casi previsti dal primo comma, il giudice ovvero il magistrato di sorveglianza determinano la durata residua della pena sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell'istituto in cui si trova il condannato; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.

     La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessità di viaggio e alle condizioni dei trasporti.»;

     s) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

     «Art. 69 (Licenze ai condannati alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Sospensione e rinvio delle pene sostitutive). - Per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Si applica il terzo comma dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto o nel luogo indicato nell'articolo 56, primo comma, è applicabile l'articolo 66, primo comma.

     Per gli stessi giustificati motivi di cui al primo comma ovvero per cause riconducibili all'attività dei soggetti di cui all'articolo 56-bis, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere sospesa per un periodo non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Al condannato che, allo scadere della sospensione, non si presenta al lavoro è applicabile l'articolo 66 secondo comma.

     Per il rinvio dell'esecuzione della pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare nei casi di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale si applica l'articolo 684 del codice di procedura penale. Al condannato alla semilibertà può essere applicata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ove compatibile. In tal caso, l'esecuzione della pena prosegue durante la detenzione domiciliare.

     Quando le condizioni di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale non sono compatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità, nelle forme previste di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, dispone il rinvio dell'esecuzione della pena.

     Nelle medesime forme di cui al terzo e al quarto comma si provvede quando occorre disporre la proroga del termine del rinvio dell'esecuzione.»;

     t) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

     «Art. 70 (Esecuzione di pene sostitutive concorrenti). - Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze o decreti penali di condanna a pena sostitutiva, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale.

     Se più reati importano pene sostitutive, anche di specie diversa, e il cumulo delle pene detentive sostituite non eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applicano le singole pene sostitutive distintamente, anche oltre i limiti di cui all'articolo 53 per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilità.

     Se il cumulo delle pene detentive sostituite eccede complessivamente la durata di quattro anni, si applica per intero la pena sostituita, salvo che la pena residua da eseguire sia pari o inferiore ad anni quattro.

     Le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo le pene detentive e, nell'ordine, si eseguono la semilibertà, la detenzione domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità.

     Per l'esecuzione delle pene sostitutive concorrenti si applica, in quanto compatibile, l'articolo 663 del codice di procedura penale. È tuttavia fatta salva, limitatamente all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche concorrente con pene sostitutive di specie diversa, la competenza del giudice che ha applicato tale pena.»;

     u) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

     «Art. 71 (Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva. Revoca e conversione per mancato pagamento). - Alla pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva si applicano le disposizioni dell'articolo 660 del codice di procedura penale.

     Il mancato pagamento della pena pecuniaria sostitutiva, entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, ne comporta la revoca e la conversione nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applica l'articolo 58. Se è stato disposto il pagamento rateale, il mancato pagamento di una rata, alla scadenza stabilita, comporta la revoca della pena pecuniaria sostitutiva e la conversione ha luogo per la parte residua.

     Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento entro il termine indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria sostitutiva è revocata e convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva. Si applicano le disposizioni del terzo periodo del secondo comma.»;

     v) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

     «Art. 72 (Ipotesi di responsabilità penale e revoca). - Il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 è punito ai sensi del primo comma dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 385 del codice penale.

     Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona è punito ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

     La condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo importa la revoca della pena sostitutiva, salvo che il fatto sia di lieve entità.

     La condanna a pena detentiva per un delitto non colposo commesso durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58.

     La cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza di cui al quarto comma informa senza indugio il magistrato di sorveglianza competente per la detenzione domiciliare sostitutiva o per la semilibertà sostitutiva, ovvero il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.»;

     z) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

     «Art. 75 (Disposizioni relative ai minorenni). - Le disposizioni del presente Capo si applicano anche, in quanto compatibili, agli imputati minorenni. Si applica l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.»;

     aa) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

     «Art. 75 bis. (Disposizioni relative ai reati militari). - Le disposizioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, ai reati militari quando le prescrizioni risultano in concreto compatibili con la posizione soggettiva del condannato.»;

     bb) l'articolo 76 è sostituito dal seguente:

     «Art. 76 (Norme applicabili). - Alle pene sostitutive previste dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.»;

     cc) alla rubrica del Capo III, le parole: «Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi» sono sostituite dalle seguenti: «Pene sostitutive delle pene detentive brevi»;

     dd) l'articolo 102 è sostituito dal seguente:

     «Art. 102 (Conversione delle pene pecuniarie principali per mancato pagamento). - Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta la conversione nella semilibertà sostitutiva.

     Il ragguaglio si esegue a norma dell'articolo 135 del codice penale. In ogni caso la semilibertà sostitutiva non può avere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell'ammenda.

     Se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria.

     Il condannato può sempre far cessare l'esecuzione della semilibertà pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata; a tal fine, può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale.»;

     ee) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

     «Art. 103 (Mancato pagamento della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato). - Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva.

     Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita è l'ammenda.

     Se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria.

     Il condannato può in ogni caso far cessare l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata. A tal fine può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale.»;

     ff) dopo l'articolo 103 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 103 bis. (Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione). - Le misure alternative alla detenzione, di cui al Capo VI del Titolo I della legge 26 luglio 1975 n. 354, non si applicano al condannato alla semilibertà sostitutiva o alla detenzione domiciliare sostitutiva derivanti da conversione della pena pecuniaria ai sensi del presente Capo.

 

     Art. 103 ter. (Disposizioni applicabili). - Alla semilibertà sostitutiva, alla detenzione domiciliare sostitutiva e al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene da conversione della multa e dell'ammenda ai sensi del presente Capo, si applicano, in quanto compatibili e non espressamente derogate, le disposizioni del Capo III della presente legge e le ulteriori disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscono alle corrispondenti pene sostitutive.

 

     Art. 103 quater. (Disposizioni relative ai minorenni). - La pena pecuniaria, anche sostitutiva, applicata per un reato commesso da persona minore di età, in caso di mancato pagamento si converte nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se vi è il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione. In caso contrario, si converte nella detenzione domiciliare sostitutiva.

     La durata della pena da conversione non può superare un anno, se la pena convertita è la multa, ovvero sei mesi, se la pena convertita è l'ammenda. Tuttavia, in caso di insolvibilità del condannato la durata massima della pena da conversione non può superare sei mesi, se la pena convertita è la multa, ovvero tre mesi, se la pena convertita è l'ammenda.

     Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 71, 102 e 103, nonchè l'articolo 103-ter. Si applica altresì, in quanto compatibile, l'articolo 660 del codice di procedura penale. Non si applica l'articolo 103-bis e il minore, nel corso dell'esecuzione della detenzione domiciliare sostitutiva, può essere affidato in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.»;

     gg) l'articolo 107 è sostituito dal seguente:

     «Art. 107 (Esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda). - Per l'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva e del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, quali pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda, si applicano gli articoli 62, 63, 64, 65, 68 e 69. Competente è il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale.»;

     hh) l'articolo 108 è sostituito dal seguente:

     «Art. 108 (Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda). - La mancata esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della pena pecuniaria, anche sostitutiva di una pena detentiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad esse inerenti, ne comporta la revoca e la parte residua si converte in uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. La detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, tuttavia, possono essere convertiti in altra pena sostitutiva più grave. Competente per la conversione è il magistrato di sorveglianza, che provvede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale. Si applicano, in quanto compatibili, il secondo e il terzo comma dell'articolo 66.

     Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 72.»;

 

     Art. 72. Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274

     1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 29, al comma 4, le parole: «di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dei Centri per la giustizia riparativa presenti sul territorio»;

     b) dopo l'articolo 42, abrogato dall'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

     «Art. 42 bis. (Esecuzione delle pene pecuniarie). - Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell'articolo 660 del codice di procedura penale.»;

     c) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

     «Art. 55 (Conversione delle pene pecuniarie). - 1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione si converte, a richiesta del condannato, in lavoro di pubblica utilità da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate nell'articolo 54.

     2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro di pubblica utilità equivale a 250 euro di pena pecuniaria.

     3. Quando è violato l'obbligo del lavoro di pubblica utilità conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 5.

     4. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro di pubblica utilità, ovvero se il mancato pagamento di cui al primo comma non è dovuto a insolvibilità, le pene pecuniarie non eseguite si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'articolo 53, comma 1, e in questo caso non è applicabile al condannato il divieto di cui all'articolo 53, comma 3.

     5. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a 250 euro di pena pecuniaria e la durata della permanenza non può essere superiore a quarantacinque giorni.

     6. Il condannato può sempre far cessare la pena del lavoro di pubblica utilità o della permanenza domiciliare pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata.».

 

     Art. 73. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448

     1. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:

     «Art. 30 (Pene sostitutive). - 1. Con la sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a quattro anni, può sostituirla con la semilibertà o con la detenzione domiciliare, previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di dover applicare una pena detentiva non superiore a tre anni, può sostituirla, se vi è il consenso del minore non più soggetto ad obbligo di istruzione, con il lavoro di pubblica utilità previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla, altresì, con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso, nel sostituire la pena detentiva e nello scegliere la pena sostitutiva, il giudice tiene conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonchè delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

     2. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza al magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo di abituale dimora del condannato. Il magistrato di sorveglianza convoca, entro tre giorni dalla comunicazione, il minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e provvede in ordine alla esecuzione della pena sostitutiva a norma delle leggi vigenti, tenuto conto anche delle esigenze educative del minorenne.

     3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 59, e le funzioni attribuite all'ufficio di esecuzione penale esterna sono esercitate dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.

     4. Al compimento del venticinquesimo anno di età, se è in corso l'esecuzione di una pena sostitutiva, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della pena, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.».

 

     Art. 74. Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272

     1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 11, al comma 1 e nella rubrica le parole «e semidetenzione» sono soppresse;

     b) all'articolo 24, comma 1, la parola «sanzioni» è sostituita dalla seguente: «pene».

 

     Art. 75. Modifiche alla legge 28 aprile 2014, n. 67

     1. All'articolo 7 della legge 28 aprile 2014, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole «del presente capo» sono inserite le seguenti: «e del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134» e le parole: «Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità»;

     b) al comma 2, dopo le parole «alla prova» sono aggiunte le seguenti: «e di pene sostitutive delle pene detentive, nonchè sullo stato generale dell'esecuzione penale esterna»;

     c) nella rubrica, le parole: «Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità».

 

     Art. 76. Modifiche al codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303)

     1. Al codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 174, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.»;

     b) all'articolo 215, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.»;

     c) dopo l'articolo 261-quater è inserito il seguente:

     «Art. 261 quinquies. (Malfunzionamento dei sistemi informatici degli uffici giudiziari militari). - Il malfunzionamento dei sistemi informatici in uso presso gli uffici giudiziari militari è certificato dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa, attestato sul portale della Giustizia militare e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità.

     Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al primo comma contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa.

     Nei casi di cui al primo e al secondo comma, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3, del codice di procedura penale.

     La disposizione di cui al terzo comma si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del primo comma, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data di inizio e della fine del malfunzionamento.

     Se la scadenza di un termine previsto a pena di decadenza si verifica nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi del primo e del secondo comma o accertato ai sensi del quarto comma 4, si applicano le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale».

 

     Art. 77. Modifiche alla legge 9 dicembre 1941, n. 1383

     1. Alla legge 9 dicembre 1941, n. 1383, all'articolo 3, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «Non si applica l'articolo 131-bis del codice penale.».

 

     Art. 78. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

     1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 13, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Nei confronti dei condannati e degli internati è favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa.»;

     b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

     «Art. 15 bis. (Giustizia riparativa). - 1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei condannati e degli internati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.

     2. La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonchè della liberazione condizionale. Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.»;

     c) all'articolo 47:

     1. dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente: «3-ter. L'affidamento in prova può altresì essere concesso al condannato alle pene sostitutive della semilibertà sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'espiazione di almeno metà della pena, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in quanto compatibile.»;

     2. al comma 12, dopo le parole «pene accessorie perpetue.» è inserito il seguente periodo: «A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo.»; dopo le parole «in disagiate condizioni economiche» sono inserite le seguenti: «e patrimoniali» e dopo le parole «già riscossa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita».

 

     Art. 79. Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie

     1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione in merito all'attuazione del presente decreto in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie.

     2. Al fine di un compiuto monitoraggio, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di effettività ed efficienza perseguiti dal presente decreto, i dati statistici relativi alle sentenze e ai decreti di condanna a pena pecuniaria, anche sostitutiva, alla riscossione, alla rateizzazione, alla sospensione condizionale e alla conversione, per insolvenza o insolvibilità del condannato, alla estinzione per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'articolo 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla prescrizione ai sensi degli articoli 172 e 173 del codice penale, sono pubblicati periodicamente sul sito del Ministero della giustizia e sono trasmessi annualmente al Parlamento, unitamente alla relazione di cui al comma 1.

 

Capo IV

Modifiche in materia di spese di giustizia

 

     Art. 80. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «delle pene pecuniarie,» sono soppresse;

     b) all'articolo 200, comma 1, le parole: «le pene pecuniarie,» sono soppresse;

     c) all'articolo 211, comma 1, le parole: «per le pene pecuniarie,» sono soppresse;

     d) all'articolo 235:

     1) al comma 1, le parole: «e alle pene pecuniarie,» sono soppresse;

     2) al comma 2, le parole: «e delle pene pecuniarie» sono soppresse.

 

     Art. 81. Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244

     1. All'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e alle pene pecuniarie» sono soppresse.

 

Capo V

Modifiche in materia di iscrizione nel casellario giudiziale [3]

 

     Art. 82. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

     1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle pene sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 66, terzo comma, e 72, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;» e dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 71, 102, 103 e 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;».

 

Capo VI

Modifiche in materia di giustizia riparativa in ambito minorile

 

     Art. 83. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448

     1. All'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo le parole «persona offesa dal reato» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè formulare l'invito a partecipare a un programma di giustizia riparativa, ove ne ricorrano le condizioni».

 

     Art. 84. Modifiche al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121

     1. Al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 2, le parole «percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato» sono sostituite dalle seguenti: «i programmi di giustizia riparativa di cui al decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134»;

     b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 1 bis. (Giustizia riparativa). - 1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria può disporre l'invio dei minorenni condannati, previa adeguata informazione e su base volontaria, ai programmi di giustizia riparativa.

     2. Il giudice, ai fini dell'adozione delle misure penali di comunità, delle altre misure alternative e della liberazione condizionale, valuta la partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo. In ogni caso, non tiene conto della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.».

 

Titolo VI

Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni

 

     Art. 85. Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità

     1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

     2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi [4].

     2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale [5].

     2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto [6].

 

     Art. 85 bis. (Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile). [7]

     1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 86. Disposizioni transitorie in materia di notificazioni al querelante

     1. Per le querele presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, le notificazioni al querelante sono eseguite ai sensi dell'articolo 33 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

     2. Quando il querelante non ha nominato un difensore, le notificazioni si eseguono presso il domicilio dichiarato o eletto dal querelante. In mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni sono eseguite a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, del codice di procedura penale.

 

     Art. 87. Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico

     1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto.

     2. Nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori regole tecniche possono essere adottate con atto dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

     3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonchè i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione.

     4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonchè le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

     5. Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma 2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del presente decreto, nonchè le comunicazioni previste dal comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con le forme ivi previste in alternativa al deposito in via telematica.

     6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato [8].

     6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonchè della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza [9].

     6-ter. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis [10].

     6-quater. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche [11].

     6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge [12].

     7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in relazione agli atti del procedimento penale militare, ma i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio della magistratura militare e il Garante per la protezione dei dati personali. Le ulteriori regole tecniche di cui al comma 2 possono essere adottate, d'intesa con il Consiglio della magistratura militare, con atto dirigenziale del responsabile della transizione al digitale del Ministero della difesa.

 

     Art. 87 bis. (Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze). [13]

     1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

     2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.

     3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

     4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.

     5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.

     6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

     7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile:

     a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

     b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1;

     c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.

     8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

     9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2.

 

     Art. 88. Disposizioni transitorie in materia di restituzione nel termine

     1. Nei procedimenti che hanno ad oggetto reati commessi prima del 1° gennaio 2020, nei quali sia disposta la restituzione nel termine prevista dall'articolo 175, comma 2.1, del codice di procedura penale non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la scadenza dei termini per impugnare di cui all'articolo 585 del codice di procedura penale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

 

     Art. 88 bis. (Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari). [14]

     1. Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonchè in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 88 ter. (Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere). [15]

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 89. Disposizioni transitorie in materia di assenza

     1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato.

     2. Quando, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420-quater, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non è stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-quinquies e 420-sexies del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto.

     3. Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto.

     4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis), del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

     5. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale, si applica la disposizione dell'ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente decreto legislativo.

     5-bis. In tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale come modificato dal presente decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-quater, comma 3, del codice di procedura penale è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede [16].

 

     Art. 89 bis. (Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale). [17]

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma l, lettera d), relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 90. Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato

     1. La disposizione dell'articolo 32, comma 1, lettera a), del presente decreto, che comporta l'estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati, si applica anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

     2. Se sono già decorsi i termini di cui all'articolo 464-bis, comma 2, del codice di procedura penale, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, può formulare la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto non è fissata udienza, la richiesta è depositata in cancelleria, a pena di decadenza, entro il predetto termine.

     3. Nel caso in cui sia stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova in forza dei commi precedenti, non si applica l'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.

 

     Art. 91. Disposizioni transitorie in materia di rimedi per l'esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

     1. Quando, in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, è divenuta definitiva la decisione con cui la Corte europea ha accertato una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dai Protocolli addizionali alla Convenzione, ovvero la Corte europea ha disposto, ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione, la cancellazione dal ruolo del ricorso a seguito del riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Stato, il termine indicato nell'articolo 628-bis, comma 2, del codice di procedura penale decorre dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Per i reati commessi in data anteriore al 1° gennaio 2020, la prescrizione riprende il suo corso in ogni caso in cui la Corte di cassazione dispone la riapertura del processo ai sensi dell'articolo 628-bis, comma 5, del codice di procedura penale.

 

     Art. 92. Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Servizi esistenti

     1. La Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici [18].

     2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1 con riferimento all'esperienza maturata almeno nell'ultimo quinquennio e il curricolo degli operatori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, verificando altresì la coerenza delle prestazioni erogate e dei requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto dagli articoli 42, 64 e 93, e redige al termine un elenco da cui attingono gli enti locali per la prima apertura dei centri di cui all'articolo 63 [19].

     2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all'articolo 7, comma 1, lettera c), all'articolo 13, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all'articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all'articolo 25, comma 1, lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all'articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all'articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all'articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all'articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all'articolo 41, comma 1, lettera c), all'articolo 72, comma 1, lettera a), all'articolo 78, comma l, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [20].

 

     Art. 93. Disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa. Inserimento nell'elenco dei mediatori

     1. Sono inseriti nell'elenco di cui all'articolo 60 coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti [21]:

     a) avere completato una formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di una esperienza almeno quinquennale, anche a titolo volontario e gratuito, acquisita nel decennio precedente presso soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici;

     b) avere completato una formazione teorica e pratica, seguita da tirocinio, nell'ambito della giustizia riparativa in materia penale, equivalente o superiore a quella prevista dal presente decreto;

     c) prestare servizio presso i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna, avere completato una adeguata formazione alla giustizia riparativa ed essere in possesso di adeguata esperienza almeno quinquennale acquisita in materia nel decennio precedente.

     2. L'inserimento nell'elenco, ai sensi del comma 1, è disposto a seguito della presentazione, a cura dell'interessato, di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti e, nel caso di cui alla lettera b), previo superamento di una prova pratica valutativa, il cui onere finanziario è a carico dei partecipanti, come da successiva regolamentazione a mezzo di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.

     3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabilite altresì le modalità di svolgimento e valutazione della prova di cui al comma 2, nonchè di inserimento nell'elenco di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 93 bis. (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento). [22]

     1. La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023.

 

     Art. 94. Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i), si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [23].

     2. Per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo [24].

 

     Art. 95. Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi

     1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.

     2. Le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, già applicate o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva.

     3. Sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 56-bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151.

 

     Art. 96. Disposizioni transitorie in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti

     1. Le disposizioni dell'articolo 70 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto nei quali sia già stata esercitata l'azione penale.

     2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 4, della legge 30 aprile 1962, n. 283, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151.

 

     Art. 97. Disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie

     1. Salvo che risultino più favorevoli al condannato, le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall'articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificate dal presente decreto, si applicano ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

     2. Fermo quanto previsto dal comma 1, ai reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 660 del codice di procedura penale e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogate o modificate dal presente decreto, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore.

 

     Art. 97 bis. (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive). [25]

     1. Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 98. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 134, comma 4, 150, 151, 157, comma 8-bis, 158, 161, comma 2, 369, comma 2, 405, comma 1, 406, commi 2-bis e 2-ter, 407, comma 3-bis, 415, comma 2-bis, 416, comma 2-bis, 420-ter, comma 3, 429, commi 2-bis e 4, 442, comma 3, 552, comma 1-bis, 555, commi 2 e 3, 582, comma 2, 583, 599-bis, comma 2, 602, comma 1-bis, del codice di procedura penale;

     b) gli articoli 45-bis, comma 2, 125, 133, comma 1, 134, 146-bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 147-bis, comma 4, 154, comma 3, 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

     c) gli articoli 105 e 106 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

     d) gli articoli 236, 237, 238 e 238-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

 

     Art. 99. Disposizioni finanziarie

     1. Salvo quanto previsto all'articolo 67, le amministrazioni interessate nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 99 bis. (Entrata in vigore). [26]

     1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022.


[1] Lettera così modificata dall'art. 5 terdecies del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[2] Numero così modificato dall'art. 5 terdecies del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[3] Rubrica così modificata dall'art. 5 terdecies del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[4] Comma così sostituito dall'art. 5 bis del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[5] Comma aggiunto dall'art. 5 bis del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[6] Comma aggiunto dall'art. 5 bis del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[7] Articolo inserito dall'art. 5 ter del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[8] Comma così modificato dall'art. 5 quater del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[9] Comma inserito dall'art. 5 quater del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[10] Comma inserito dall'art. 5 quater del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[11] Comma inserito dall'art. 5 quater del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[12] Comma inserito dall'art. 5 quater del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[13] Articolo inserito dall'art. 5 quinquies del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[14] Articolo inserito dall'art. 5 sexies del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[15] Articolo inserito dall'art. 5 septies del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[16] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

[17] Articolo inserito dall'art. 5 octies del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[18] Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 27 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[19] Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 27 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[20] Comma aggiunto dall'art. 5 novies del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[21] Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 27 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[22] Articolo inserito dall'art. 5 decies del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[23] Comma così modificato dall'art. 5 undecies del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[24] Comma già sostituito dall'art. 5 duodecies del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, ulteriormente sostituito dall'art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 e così modificato dall'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

[25] Articolo inserito dall'art. 5 terdecies del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

[26] Articolo inserito dall'art. 6 del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.