§ 4.9.3 - L. 30 aprile 1962, n. 283.
Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250, e 262, del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: "Disciplina igienica [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:30/04/1962
Numero:283


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [7]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 12 bis. 
Art. 12 ter.  (Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore).
Art. 12 quater.  (Verifica dell'adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa).
Art. 12 quinquies.  (Prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa).
Art. 12 sexies.  (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore).
Art. 12 septies.  (Sospensione del procedimento penale).
Art. 12 octies.  (Estinzione del reato e richiesta di archiviazione del procedimento).
Art. 12 nonies.  (Adempimento tardivo della prescrizione).
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 


§ 4.9.3 - L. 30 aprile 1962, n. 283. [1]

Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250, e 262, del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".

(G.U. 4 giugno 1962, n. 139).

 

Art. 1. [2]

     Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distribuzione.

     Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori, all'uopo autorizzati [3].

     Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali [4].

     Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento, effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

     Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denunce all'Autorità giudiziaria [5].

     Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denunce all'Autorità giudiziaria [6].

 

     Art. 2. [7]

     [L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria.

     Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti.

     I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali.

     I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 1.500.000 [8].]

 

     Art. 3.

     Le ispezioni ed i prelievi di campioni, di cui all'art. 1, sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorità sanitaria provinciale o comunale.

     Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

 

     Art. 4.

     Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'art. 3, i campioni di tali sostanze, materiali e oggetti, da prelevarsi nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento [9].

     I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 30.000 a 300.000, salvo l'esecuzione coattiva del prelievo [10].

 

     Art. 5.

     E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

     a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;

     b) in cattivo stato di conservazione;

     c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;

     d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

     e) [11];

     f) [12].

     Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti;

     g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;

     h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

 

     Art. 6. [13]

     La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari.

     (Omissis) [14].

     Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.

     Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni [15].

     In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del codice penale.

     Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del codice penale.

 

     Art. 7.

     Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito.

 

     Art. 8. [16]

     I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione a carattere leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonché la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23, ed infine il quantitativo netto in peso o volume.

     Il regolamento determinerà altresì l'elenco dei prodotti alimentari o delle bevande confezionati per i quali, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, dovrà essere riportata anche la data di confezionamento secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento stesso.

     I prodotti alimentari o le bevande venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23.

     I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 [17].

 

     Art. 9.

     Le sostanze, il cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali che siano in diretta comunicazione con questi.

     I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 15.000.000 [18].

 

     Art. 10.

     Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, approva con proprio decreto l'elenco delle materie coloranti che possono essere impiegate nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari, nonché degli oggetti d'uso personale e domestico, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalità d'uso [19].

     Il Ministro per la sanità provvederà nello stesso modo ai successivi periodici necessari aggiornamenti.

     Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonché oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati è punito con l'ammenda da lire 600.000 a lire 15.000.000 [20].

 

     Art. 11.

     E' vietato produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari, nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con sostanze alimentari, che siano:

     a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10% di piombo ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;

     b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1%;

     c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'1% di acido acetico, cedano piombo alla temperatura ordinaria;

     d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10%; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti, leghe contenenti piombo in misura superiore al 10%, purché le aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilità da parte della lega saldante;

     e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;

     f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possono cedere sapori od odori che modifichino sfavorevolmente le proprietà organolettiche e rendano nocive le sostanze alimentari.

     Per le sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio al prodotto alimentare, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai fini indicati.

     Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti, utensili ed apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze alimentari durante la loro lavorazione o preparazione, nonché ai recipienti destinati a contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, che possa essere assorbita dalla cute o dalle mucose.

     I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 9.000.000 [21].

 

     Art. 12.

     E' vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge.

     I contravventori sono puniti con le pene previste dall'articolo 6 se le sostanze sono destinate al commercio. Negli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni [22].

 

     Art. 12 bis. [23]

     Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza,

dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

     Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.

     Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.

 

     Art. 12 ter. (Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore). [24]

     Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12- sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies [25].

     Per consentire l'estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l'organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

     Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

     Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica.

     Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni.

     Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, può disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse.

 

     Art. 12 quater. (Verifica dell'adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa). [26]

      Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, l'organo che ha impartito le prescrizioni verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati nella prescrizione.

     Quando la prescrizione è adempiuta, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato.

     Al più tardi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonchè il pagamento della somma di denaro.

     Quando la prescrizione non è adempiuta, o la somma di denaro non è stata pagata, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

 

     Art. 12 quinquies. (Prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa). [27]

     Entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 12-quater, il contravventore che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, può richiedere al pubblico ministero, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilità presso lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'impossibilità di provvedere al pagamento è comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal contravventore ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     La richiesta di cui al primo comma è comunicata all'organo accertatore. Con essa è depositata la documentazione attestante la manifestazione di disponibilità dell'ente a impiegare il contravventore nello svolgimento di lavoro di pubblica utilità.

     La durata e il termine per iniziare e per concludere il lavoro di pubblica utilità sono determinati dal pubblico ministero con decreto notificato al contravventore e comunicato all'organo accertatore, nonchè all'autorità di pubblica sicurezza incaricata di controllare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il ragguaglio ha luogo calcolando 250 euro per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità. Un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro. Il lavoro di pubblica utilità non può avere durata superiore a sei mesi. L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il contravventore e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del contravventore. Tuttavia, se il contravventore lo richiede, il pubblico ministero può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

     Il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità è effettuato dall'ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, dal comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

     Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del lavoro di pubblica utilità, l'autorità indicata nel quinto comma comunica all'organo accertatore e al pubblico ministero l'avvenuto svolgimento o meno dell'attività lavorativa.

     Il contravventore può in ogni momento interrompere la prestazione del lavoro di pubblica utilità pagando una somma di denaro pari a un sesto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro già prestato. In tal caso il contravventore attesta l'avvenuto pagamento all'organo accertatore e all'autorità incaricata dei controlli sullo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, che ne dà immediata comunicazione al pubblico ministero.

 

     Art. 12 sexies. (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore). [28]

     Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo accertatore e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo accertatore o alla polizia giudiziaria affinchè provvedano agli adempimenti di cui agli articoli 12-ter e 12-quater.

     Nel caso previsto dal primo comma, l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla data in cui hanno ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

 

     Art. 12 septies. (Sospensione del procedimento penale). [29]

     Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 12-quater, commi terzo e quarto. Nel caso in cui il contravventore abbia richiesto di svolgere il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 12-quinquies, il procedimento è sospeso sino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 12-quinquies, commi sesto e settimo.

     Nel caso previsto dall'articolo 12-sexies, primo comma, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo accertatore con funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero che non ritengono di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'articolo 12-sexies, secondo comma, se l'organo accertatore o la polizia giudiziaria omettono di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informino il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal primo comma del presente articolo.

     La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, nè gli atti urgenti di indagine preliminare, nè il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

     Se è presentata richiesta di archiviazione, l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità è sospesa fino alla decisione del giudice per le indagini preliminari.

 

     Art. 12 octies. (Estinzione del reato e richiesta di archiviazione del procedimento). [30]

     La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo accertatore o dalla polizia giudiziaria nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 12-quater, secondo comma, ovvero presta il lavoro di pubblica utilità nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 12-quinquies.

     Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del primo comma.

 

     Art. 12 nonies. (Adempimento tardivo della prescrizione). [31]

     Se la prescrizione è adempiuta in un tempo superiore a quello stabilito, la pena è diminuita. Prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, l'adempimento di cui al comma che precede, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo accertatore, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

 

     Art. 13.

     E' vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni, o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose.

     I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 600.000 a lire 15.000.000 [32].

     Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande.

 

     Art. 14. [33]

     [Il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica [34].

     E' vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto di idoneità sanitaria.

     I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire 60.000, ed i contravventori alle disposizioni di cui al secondo comma con l'ammenda fino a lire 150.000 [35].

     Quest'ultima ammenda si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze alimentari.]

 

     Art. 15.

     Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento [36].

     Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale è ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni.

 

     Art. 16.

     L'autorità sanitaria, quando accerti la nocività di sostanze di qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina il sequestro e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirne l'utilizzazione per scopi diversi dall'alimentazione umana.

 

     Art. 17.

     I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti con l'ammenda fino a lire 1.500.000 [37].

 

     Art. 18.

     Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9, 10, 11, 12 e 17 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.

 

     Art. 19.

     Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.

 

     Art. 20.

     Sono abrogati gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 21.

     La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanità: a tale scopo è costituita, presso il Ministero della sanità una Commissione permanente, di cui fanno parte:

     a) un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede;

     b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

     c) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

     d) un rappresentante del Ministero delle finanze;

     e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

     f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

     g) un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

     h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane;

     i) un direttore di istituto di chimica agraria.

     Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni.

     La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame.

 

     Art. 22.

     Il Ministro per la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi [38].

     Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.

     Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti.

 

     Art. 23.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     (Omissis) [39].

     E' concesso il termine massimo di diciotto mesi dalla data della predetta pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti alimentari disciplinati dall'art. 8 della legge non confezionati con le norme prescritte.

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.

 


[1] Abrogata dall'art. 18 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, fatti salvi gli articoli ivi previsti.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza n. 149 del 3 dicembre 1969, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, per la revisione delle analisi, esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 10 ottobre 1990, n. 434 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede che, per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili, il laboratorio provinciale di igiene e profilassi od altro laboratorio all'uopo autorizzato, dia avviso dell'inizio delle operazioni alle persone interessate, affinché queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 17 novembre 1971, n. 179 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alla parte in cui esclude l'obbligo della comunicazione dell'esito dell'analisi a quei soggetti che in base agli atti di polizia giudiziaria già compiuti, risultino indiziati di reato.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 26 febbraio 1963, n. 441.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 26 febbraio 1963, n. 441.

[7] Articolo abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193.

[8] Comma sostituito dall'art. 2 della L. 26 febbraio 1963, n. 441 e così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[9] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155.

[10] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[11] Lettera abrogata dall'art. 3 della L. 26 febbraio 1963, n. 441.

[12] Lettera abrogata dall'art. 57 della L. 19 febbraio 1992, n. 142.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 26 febbraio 1963, n. 441.

[14] Comma abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514.

[15] Comma modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 26 febbraio 1963, n. 441.

[17] Comma così modificato dall'art. 38 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[18] Comma sostituito dall'art. 6 della L. 26 febbraio 1963, n. 441 e così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[19] Comma già modificato dall'art. 7 della L. 26 febbraio 1963, n. 441 e così ulteriormente modificato dall'art. 57 della L. 19 febbraio 1992, n. 142.

[20] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[21] Comma sostituito dall'art. 8 della L. 26 febbraio 1963, n. 441 e così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[22] Comma già sostituito dall'art. 9 della L. 26 febbraio 1963, n. 441 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[23] Articolo aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

[24] Articolo inserito dall'art. 70 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

[25] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

[26] Articolo inserito dall'art. 70 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

[27] Articolo inserito dall'art. 70 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

[28] Articolo inserito dall'art. 70 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

[29] Articolo inserito dall'art. 70 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

[30] Articolo inserito dall'art. 70 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

[31] Articolo inserito dall'art. 70 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

[32] Comma sostituito dall'art. 10 della L. 26 febbraio 1963, n. 441 e così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[33] Articolo abrogato dall'art. 42 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

[34] Comma già modificato dall'art. 32 della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L. 14 ottobre 1999, n. 362.

[35] Comma così modificato dall'art. 38 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[36] Comma così sostituito dall'art. 11 della L. 26 febbraio 1963, n. 441.

[37] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[38] Comma modificato dall'art. 12 della L. 26 febbraio 1963, n. 441.

[39] Comma abrogato dall'art. 28 della L. 26 febbraio 1963, n. 441