§ 71.2.195 - D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.
Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:71. Ordinamento giudiziario
Capitolo:71.2 organizzazione
Data:21/02/2011
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Funzionamento dei sistemi del dominio giustizia
Art. 4.  Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia
Art. 5.  Gestore dei servizi telematici
Art. 6.  Portale dei servizi telematici
Art. 7.  Registro generale degli indirizzi elettronici
Art. 7 bis.  (Portale dei depositi telematici e delle notizie di reato).
Art. 8.  Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni
Art. 9.  Fascicolo informatico
Art. 10.  Infrastruttura di comunicazione
Art. 11.  (Formato dell'atto del procedimento in forma di documento informatico).
Art. 12.  Formato dei documenti informatici allegati
Art. 13.  Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento civile
Art. 13 bis.  (Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale).
Art. 14.  (Documenti e allegati in forma di documento analogico).
Art. 15.  (Deposito dell'atto del procedimento da parte dei soggetti abilitati interni).
Art. 16.  (Comunicazioni o notificazioni per via telematica dall'ufficio giudiziario).
Art. 17.  (Notificazioni per via telematica tramite UNEP).
Art. 18.  (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati)
Art. 19.  Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari
Art. 20.  Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno
Art. 21.  (Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti).
Art. 22.  Servizi di consultazione
Art. 23.  Punto di accesso
Art. 24.  Elenco pubblico dei punti di accesso
Art. 25.  Iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di accesso
Art. 26.  Requisiti di sicurezza
Art. 27.  Visibilità delle informazioni
Art. 28.  Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati
Art. 29.  Orario di disponibilità dei servizi di consultazione
Art. 30.  Pagamenti
Art. 31.  Diritto di copia
Art. 32.  Registrazione, trascrizione e voltura degli atti
Art. 33.  Pagamento dei diritti di notifica
Art. 34.  Specifiche tecniche
Art. 35.  Disposizioni finali e transitorie
Art. 36.  Adeguamento delle regole tecnico-operative
Art. 37.  Efficacia


§ 71.2.195 - D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.

Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.

(G.U. 18 aprile 2011, n. 89)

 

     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

     di concerto con

     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

     Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 »;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, recante «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge n. 16 gennaio 2003, n. 3»;

     Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008, recante «Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile»;

     Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia»;

     Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»;

     Rilevata la necessità di adottare le regole tecniche previste dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto, in sostituzione delle regole tecniche adottate con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e con il decreto del Ministro della Giustizia 17 luglio 2008;

     Acquisito il parere espresso in data 15 luglio 2010 dal Garante per la protezione dei dati personali;

     Acquisito il parere espresso in data 20 luglio 2010 da DigitPA;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2010 e quello espresso nell'adunanza del 20 dicembre 2010;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 gennaio 2011;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Capo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario» ed in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

     a) dominio giustizia: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura;

     b) portale dei servizi telematici: piattaforma informatica che fornisce l'accesso o il collegamento ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto [1];

     b-bis): portale dei depositi telematici: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati [2];

     b-ter): portale delle notizie di reato: piattaforma informatica che consente il deposito di atti e documenti in formato digitale riservata agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ed a ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato [3];

     c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto;

     d) gestore dei servizi telematici: sistema informatico, interno al dominio giustizia, che consente l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia;

     e) posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

     e-bis): servizio elettronico di recapito certificato qualificato: il servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) [4];

     f) identificazione informatica: processo di identificazione dell'utente abilitato interno o esterno per l'accesso ai servizi, alle piattaforme e alle risorse del dominio giustizia, mediante autenticazione elettronica, in conformità alle disposizioni dettate in materia di identificazione e autenticazione elettronica dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) [5];

     g) firma digitale: firma elettronica qualificata, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [6];

     g-bis): firma elettronica qualificata: firma elettronica avanzata, creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche, di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) [7];

     h) fascicolo informatico: fascicolo contenente gli atti e i documenti redatti in forma di documento informatico nonchè le copie informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento analogico, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente [8];

     h-bis) applicativo informatico: insieme di programmi messi a disposizione dal Ministero della giustizia ai soggetti abilitati interni [9];

     i) codice dell'amministrazione digitale (CAD): decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;

     l) codice in materia di protezione dei dati personali: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;

     m) soggetti abilitati: i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. In particolare si intende per:

     1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli uffici giudiziari e degli UNEP;

     2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni privati e i soggetti abilitati esterni pubblici;

     3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice, nonchè le persone fisiche che possono stare in giudizio personalmente e quelle che rappresentano un ente privato;

     4) soggetti abilitati esterni pubblici: l'Avvocatura generale dello Stato, le avvocature distrettuali dello Stato, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali nonchè il personale di polizia giudiziaria ed ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato e delle comunicazioni successive [10];

     n) utente privato: la persona fisica o giuridica, quando opera al di fuori dei casi previsti dalla lettera m);

     o) certificazione del soggetto abilitato esterno privato: attestazione di iscrizione all'albo, all'albo speciale, al registro ovvero di possesso della qualifica che legittima l'esercizio delle funzioni professionali e l'assenza di cause ostative all'accesso;

     p) certificazione del soggetto abilitato esterno pubblico: attestazione di appartenenza del soggetto all'amministrazione pubblica e dello svolgimento di funzioni tali da legittimare l'accesso;

     q) specifiche tecniche: le disposizioni di carattere tecnico emanate, ai sensi dell'articolo 34, dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali [11];

     r) spam: messaggi indesiderati;

     s) software antispam: software studiato e progettato per rilevare ed eliminare lo spam;

     t) log: documento informatico contenente la registrazione cronologica di una o più operazioni informatiche, generato automaticamente dal sistema informatico;

     u) pagoPA: il sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, che si avvale della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del CAD [12];

     v) Identificativo unico di versamento: codice numerico conforme agli standard stabiliti da pagoPA, che costituisce elemento identificativo delle operazioni che transitano su pagoPA [13];

     z) [identificativo univoco di erogazione del servizio (CRS): identifica univocamente una richiesta di erogazione del servizio ed è associato alla RPT e alla RT al fine di qualificare in maniera univoca il versamento] [14];

     aa) [prestatore dei servizi di pagamento: gli istituti di credito, Poste Italiane e gli altri soggetti che, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.11 e successive modifiche ed integrazioni, mettono a disposizione strumenti atti ad effettuare pagamenti] [15].

 

Capo II

SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

 

     Art. 3. Funzionamento dei sistemi del dominio giustizia

     1. I sistemi del dominio giustizia sono strutturati in conformità al codice dell'amministrazione digitale, alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e in particolare alle prescrizioni in materia di sicurezza dei dati, nonchè al decreto ministeriale emanato a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264.

     2. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia è responsabile dello sviluppo, del funzionamento e della gestione dei sistemi informatici del dominio giustizia.

     3. I dati sono custoditi in infrastrutture informatiche di livello distrettuale o interdistrettuale, secondo le specifiche di cui all'articolo 34.

 

     Art. 4. Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia

     1. [Salvo quanto previsto all'articolo 19, il Ministero della giustizia si avvale di un proprio servizio di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale] [16].

     2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari e degli UNEP, da utilizzare unicamente per i servizi di cui al presente decreto, sono pubblicati sul portale dei servizi telematici e rispettano le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     3. Il Ministero della giustizia garantisce la conservazione dei log dei messaggi transitati attraverso il proprio gestore di posta elettronica certificata per cinque anni.

 

     Art. 5. Gestore dei servizi telematici

     1. Il gestore dei servizi telematici assicura l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

 

     Art. 6. Portale dei servizi telematici

     1. Il portale dei servizi telematici consente l'accesso da parte dell'utente privato alle informazioni, ai dati e ai provvedimenti giudiziari secondo quanto previsto dall'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali.

     2. L'accesso di cui al comma 1 avviene a norma dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale e secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     3. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     4. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione i servizi di pagamento telematico, secondo quanto previsto dal capo V del presente decreto.

     5. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati e degli utenti privati, in un'apposita area, i documenti che contengono dati sensibili oppure che eccedono le dimensioni del messaggio di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 8, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26.

     6. Il portale dei servizi telematici consente accesso senza l'impiego di apposite credenziali, sistemi di identificazione e requisiti di legittimazione, alle informazioni ed alla documentazione sui servizi telematici del dominio giustizia, alle raccolte giurisprudenziali e alle informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, che vengono rese disponibili in forma anonima.

 

     Art. 7. Registro generale degli indirizzi elettronici

     1. Il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, contiene i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni di cui al comma 3 e degli utenti privati di cui al comma 4.

     2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici è costituito mediante i dati contenuti negli elenchi riservati di cui all'articolo 16, comma 7, del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, inviati al Ministero della giustizia secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.

     3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti negli albi di cui al comma 2, il registro generale degli indirizzi elettronici è costituito mediante i dati contenuti nell'indice di cui all'articolo 6-quater del CAD, ove disponibili, e secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 [17].

     4. Per le persone fisiche, quali utenti privati, che non operano nelle qualità di cui ai commi 2 e 3, gli indirizzi sono consultabili ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili, senza oneri, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, con le modalità di cui al comma 10 del medesimo articolo e secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.

     6. Il registro generale degli indirizzi elettronici è accessibile ai soggetti abilitati mediante le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

 

     Art. 7 bis. (Portale dei depositi telematici e delle notizie di reato). [18]

     1. Il portale dei depositi telematici consente la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento.

     2. Il portale delle notizie di reato consente la trasmissione in via telematica da parte del personale di polizia giudiziaria e di ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato di atti e documenti su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia, in modo da assicurare l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.

     3. L'accesso ai portali di cui ai commi 1 e 2 avviene a norma dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale e secondo le specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 4. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

 

     Art. 8. Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni

     1. I sistemi informatici del dominio giustizia consentono ai soggetti abilitati interni le funzioni di ricezione, accettazione e trasmissione dei dati e dei documenti informatici nonchè di consultazione e gestione del fascicolo informatico, secondo le specifiche di cui all'articolo 34 [19].

     2. L'accesso dei soggetti abilitati interni è effettuato con le modalità definite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34, che consentono l'accesso anche dall'esterno del dominio giustizia.

     3. Nelle specifiche di cui al comma 2 sono disciplinati i requisiti di legittimazione e le credenziali di accesso al sistema da parte delle strutture e dei soggetti abilitati interni.

 

     Art. 9. Fascicolo informatico [20]

     1. Il fascicolo informatico contiene gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, le ricevute di pagamento e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati in forma di documento analogico [21].

     2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del sistema documentale del Ministero della giustizia dedicata all'archiviazione e al reperimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che all'esterno, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 34.

     3. Restano fermi gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale o di atti e documenti depositati o comunque acquisiti in forma di documento analogico in conformità alla disciplina processuale vigente [22].

     4. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

     a) dell'ufficio titolare del procedimento, che cura la formazione e la gestione del fascicolo medesimo;

     b) dell'oggetto del procedimento e di ogni altro specifico contenuto previsto dalla normativa processuale e regolamentare;

     c) dell'elenco dettagliato degli atti e dei documenti depositati o comunque acquisiti, compresi quelli in forma di documento analogico [23].

     5. Il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalità dei singoli documenti.

     6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 34 sono definite le modalità per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.

 

     Art. 10. Infrastruttura di comunicazione

     1. I sistemi informatici del dominio giustizia utilizzano l'infrastruttura tecnologica resa disponibile nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività per le comunicazioni con l'esterno del dominio giustizia.

 

Capo III

TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

 

     Art. 11. (Formato dell'atto del procedimento in forma di documento informatico). [24]

     1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34, che stabiliscono altresì le informazioni strutturate destinate ad essere inserite nei registri informatici.

 

     Art. 12. Formato dei documenti informatici allegati

     1. I documenti informatici allegati all'atto del processo sono privi di elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     2. E' consentito l'utilizzo dei formati compressi, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, purchè contenenti solo file nei formati previsti dal comma precedente.

 

     Art. 13. Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento civile [25]

     1. Nel procedimento civile, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 possono essere trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni, con modalità telematiche, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34 [26].

     2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la conferma della trasmissione, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34, senza l'intervento degli operatori della cancelleria, salvo il caso di anomalie bloccanti [27].

     3. Nel caso previsto dal comma 2 la conferma attesta l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente [28].

     4. Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione si osservano le apposite specifiche tecniche previste dall'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 [29].

     5. La certificazione dei soggetti abilitati esterni è effettuata dal gestore dei servizi telematici sulla base dei dati presenti nel registro generale degli indirizzi elettronici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 [30].

     6. Al fine di garantire la riservatezza dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     7. Il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l'esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 [31].

     8. La dimensione massima del messaggio è stabilita nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34. Se il messaggio eccede tale dimensione, il gestore dei servizi telematici genera e invia automaticamente al mittente un messaggio di errore, contenente l'avviso del rifiuto del messaggio, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei servizi del punto di accesso, di cui all'articolo 23, per la trasmissione dei documenti; in tale caso il punto di accesso si attiene alle modalità di trasmissione dei documenti di cui al presente articolo.

 

     Art. 13 bis. (Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale). [32]

     1. Nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall'articolo 34.

     2. Gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti.

     3. Al fine di garantire la riservatezza degli atti e dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

 

     Art. 14. (Documenti e allegati in forma di documento analogico). [33]

     1. I documenti e gli allegati depositati in forma di documento analogico sono identificati e descritti nel fascicolo informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare copia informatica dei documenti e degli allegati di cui al comma 1, e ad inserirla nel fascicolo informatico.

 

     Art. 15. (Deposito dell'atto del procedimento da parte dei soggetti abilitati interni). [34]

     1. L'atto del procedimento, redatto in forma di documento informatico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, è depositato nel fascicolo tramite l'applicativo l'informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     2. Se il provvedimento del magistrato è in forma di documento analogico, la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico.

 

     Art. 16. (Comunicazioni o notificazioni per via telematica dall'ufficio giudiziario). [35]

     1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, la comunicazione o la notificazione per via telematica da un soggetto abilitato interno ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero negli altri pubblici elenchi previsti dalle legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     2. La comunicazione o la notificazione per via telematica tra soggetti abilitati interni avviene in interoperabilità ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34.

     3. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica degli atti e dei documenti formati e depositati in forma di documento analogico da comunicare o da notificare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico.

     4. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna sono conservati nel fascicolo informatico.

     5. La comunicazione o la notificazione che contiene dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 è effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26, con modalità tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività.

     6. Si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 49 del codice dell'amministrazione digitale.

 

     Art. 17. (Notificazioni per via telematica tramite UNEP). [36]

     1. Le richieste di notifica per posta elettronica certificata sono inoltrate dai soggetti abilitati interni ed esterni all'UNEP tramite posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     2. Il sistema informatico dell'UNEP individua l'indirizzo di posta elettronica del destinatario dal registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero da uno degli altri pubblici elenchi previsti dalla legge.

     3. Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette per via telematica a chi ha richiesto il servizio il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale e congiunta all'atto cui si riferisce, nonchè le ricevute di posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

 

     Art. 18. (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) [37]

     1. [L'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34] [38].

     2. [Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1] [39].

     3. [La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso] [40].

     4. L'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

     5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.

     6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.]

 

     Art. 19. Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari [41]

     [1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra l'ufficio del pubblico ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avvengono su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     2. Le specifiche tecniche assicurano l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività, anche mediante l'utilizzo di misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dal disciplinare tecnico di cui all'allegato B del codice in materia di protezione dei dati personali.

     3. Per le comunicazioni di atti e documenti del procedimento di cui al comma 1 sono utilizzati i gestori di posta elettronica certificata delle forze di polizia. Gli indirizzi di posta elettronica certificata sono resi disponibili unicamente agli utenti abilitati sulla base delle specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     4. Alle comunicazioni previste dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 16, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e dell'articolo 20.

     5. L'atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto dalle forze di polizia nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. L'atto del processo, protetto da meccanismi di crittografia, è sottoscritto con firma digitale. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 14 del presente decreto, nonchè gli articoli 20 e 21 del codice dell'amministrazione digitale .

     6. La comunicazione degli atti del processo alle forze di polizia, successivamente al deposito previsto dall'articolo 15, è effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale, protetto da meccanismo di crittografia, in apposita area riservata all'interno del dominio giustizia, accessibile solo dagli appartenenti alle forze di polizia legittimati, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26.

     7. Per la gestione del fascicolo informatico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 1 a 5. Agli atti contenuti nel fascicolo informatico, custodito in una sezione distinta del sistema documentale di cui all'articolo 9, protetta da un meccanismo di crittografia secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, hanno accesso unicamente i soggetti abilitati interni appositamente abilitati. Alla conclusione delle indagini preliminari, e in ogni altro caso in cui il fascicolo o parte di esso deve essere consultato da soggetti abilitati esterni o da utenti privati, questi accedono alla copia resa disponibile mediante il punto di accesso e il portale dei servizi telematici, secondo quanto previsto al capo IV.

     8. Per la trasmissione telematica dei flussi informativi sintetici delle notizie di reato e dei relativi esiti tra il Centro Elaborazione Dati del Servizio per il Sistema Informativo Interforze, di cui all'articolo 8, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, e il sistema dei registri delle notizie di reato delle Procure della Repubblica sono utilizzate le infrastrutture di connettività delle pubbliche amministrazioni che consentono una interconnessione tra le Amministrazioni, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. Il canale di comunicazione è protetto con le modalità di cui al comma 1.

     9. Per assicurare la massima riservatezza della fase delle indagini preliminari la base di dati dei registri di cui al comma 8 è custodita, con le speciali misure di cui al comma 2, separatamente rispetto a quella relativa ai procedimenti per i quali è stato emesso uno degli atti di cui all'articolo 60, del codice di procedura penale, in infrastrutture informatiche di livello distrettuale o interdistrettuale individuate dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati. I compiti di vigilanza sulle procedure di sicurezza adottate sulla base dati prevista dal presente comma sono svolti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello competenti in relazione all'ufficio giudiziario titolare dei dati, avvalendosi del personale tecnico individuato dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati.]

 

     Art. 20. Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno

     1. Il soggetto abilitato esterno deve dotarsi di una casella di posta elettronica conforme agli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto ministeriale 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata», o di un recapito certificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) che disponga di soluzioni idonee a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica di posta elettronica indesiderati [42].

     2. Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati.

     3. Il soggetto abilitato esterno è tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia.

     4. La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34.

     5. Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione.

     6. La modifica dell'indirizzo elettronico può avvenire dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio.

     7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica qualora la modifica dell'indirizzo si renda necessaria per cessazione dell'attività da parte del gestore di posta elettronica certificata.

 

     Art. 21. (Estrazione e rilascio di copie di atti e documenti). [43]

     1. I soggetti abilitati esterni estraggono con modalità telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     2. Il rilascio di copia di atti e documenti depositati nel fascicolo informatico avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti, ove previsti, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     3. L'atto o il documento che contiene dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 o dati di grandi dimensioni è messo a disposizione nell'apposita area del portale dei servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti ai sensi dell'articolo 34.

 

Capo IV

CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

 

     Art. 22. Servizi di consultazione

     1. Ai fini di cui agli articoli 50, comma 1, 52 e 56 del codice dell'amministrazione digitale, l'accesso ai servizi di consultazione delle informazioni rese disponibili dal dominio giustizia avviene tramite un punto di accesso o tramite il portale dei servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26.

 

     Art. 23. Punto di accesso

     1. Il punto di accesso può essere attivato esclusivamente dai soggetti indicati dai commi 6 e 7.

     2. Il punto di accesso fornisce un'adeguata qualità dei servizi, dei processi informatici e dei relativi prodotti, idonea a garantire la sicurezza del sistema, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui all'articolo 26.

     3. Il punto di accesso fornisce adeguati servizi di formazione e assistenza ai propri utenti, anche relativamente ai profili tecnici.

     4. La violazione da parte del gestore di un punto di accesso dei livelli di sicurezza e di servizio comporta la sospensione dell'autorizzazione ad erogare i servizi fino al ripristino di tali livelli.

     5. Il Ministero della giustizia dispone ispezioni tecniche, anche a campione, per verificare l'attuazione delle prescrizioni di sicurezza.

     6. Possono gestire uno o più punti di accesso:

     a) i consigli degli ordini professionali, i collegi ed i Consigli nazionali professionali, limitatamente ai propri iscritti;

     b) il Consiglio nazionale forense, ove delegato da uno o più consigli degli ordini degli avvocati, limitatamente agli iscritti del consiglio delegante;

     c) il Consiglio nazionale del notariato, limitatamente ai propri iscritti;

     d) l'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni statali o equiparate, e gli enti pubblici, limitatamente ai loro iscritti e dipendenti;

     e) le Regioni, le città metropolitane, le provincie ed i Comuni, o enti consorziati tra gli stessi.

     f) Le Camere di Commercio, per le imprese iscritte nel relativo registro.

     7. I punti di accesso possono essere altresì gestiti da società di capitali in possesso di un capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro.

 

     Art. 24. Elenco pubblico dei punti di accesso

     1. L'elenco pubblico dei punti di accesso attivi presso il Ministero della giustizia comprende le seguenti informazioni:

     a) identificativo del punto di accesso;

     b) sede legale del soggetto titolare del punto di accesso;

     c) indirizzo internet;

     d) dati relativi al legale rappresentante del punto di accesso o a un suo delegato, comprendenti: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata, numero di telefono e di fax;

     e) recapiti relativi ai referenti tecnici da contattare in caso di problemi.

 

     Art. 25. Iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di accesso

     1. Il soggetto che intende costituire un punto di accesso inoltra domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di accesso secondo il modello e con le modalità stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia con apposito decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     2. Il Ministero della giustizia decide sulla domanda entro trenta giorni, con provvedimento motivato, anche sulla base di apposite verifiche, effettuabili anche da personale esterno all'Amministrazione, da questa delegato, con costi a carico del richiedente.

     3. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministero della giustizia delega la responsabilità del processo di identificazione dei soggetti abilitati esterni al punto di accesso. Il Ministero della giustizia può delegare la responsabilità del processo di identificazione degli utenti privati agli enti pubblici di cui all'articolo 23, comma 6, lettera e).

     4. Il Ministero della giustizia può verificare l'adempimento degli obblighi assunti da parte del gestore del punto di accesso di propria iniziativa oppure su segnalazione. In caso di violazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3.

 

     Art. 26. Requisiti di sicurezza

     1. L'accesso ai servizi di consultazione delle informazioni rese disponibili dal dominio giustizia avviene mediante identificazione sul punto di accesso o sul portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     2. Il punto di accesso stabilisce la connessione con il portale dei servizi telematici mediante un collegamento sicuro con mutua autenticazione secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     3. A seguito dell'identificazione viene in ogni caso trasmesso al gestore dei servizi telematici il codice fiscale del soggetto che effettua l'accesso.

     4. I punti di accesso garantiscono un'adeguata sicurezza del sistema con le modalità tecniche specificate in un apposito piano depositato unitamente all'istanza di cui all'articolo 25, a pena di inammissibilità della stessa.

 

     Art. 27. Visibilità delle informazioni

     1. Nei casi previsti dalla legge, il dominio giustizia consente al soggetto abilitato esterno l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui esercita la difesa o svolge attività di esperto o ausiliario. Nei casi previsti dalla legge, l'utente privato accede alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti mediante il portale dei servizi telematici e, nei casi previsti dall'articolo 23, comma 6, lettere e) ed f), e comma 7, mediante il punto di accesso [44].

     2. E' sempre consentito l'accesso alle informazioni necessarie per la costituzione o l'intervento in giudizio in modo tale da garantire la riservatezza dei nomi delle parti e limitatamente ai dati identificativi del procedimento.

     3. In caso di sostituzione del difensore, ai sensi dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2012, n. 147, il dominio giustizia consente l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti patrocinati dal delegante, previa comunicazione, a cura di parte, di copia della delega stessa al responsabile dell'ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti adempimenti. L'accesso è consentito fino alla comunicazione della revoca della delega [45].

     4. [La delega, sottoscritta con firma digitale, è rilasciata in conformità alle specifiche di strutturazione di cui all'articolo 35, comma 4] [46].

     5. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione nel limite dell'incarico ricevuto e della autorizzazione concessa dal giudice.

     6. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli avvocati e i procuratori dello Stato accedono alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in cui è parte una pubblica amministrazione la cui difesa in giudizio è stata assunta dal soggetto che effettua l'accesso.

 

     Art. 28. Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati

     1. L'accesso ai servizi di consultazione resi disponibili dal dominio giustizia si ottiene previa registrazione presso il punto di accesso autorizzato o presso il portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, comma 1.

     2. I punti di accesso trasmettono al Ministero della giustizia le informazioni relative ad i propri utenti registrati, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, comma 1.

 

     Art. 29. Orario di disponibilità dei servizi di consultazione [47]

     1. Il portale dei servizi telematici e il gestore dei servizi telematici garantiscono la disponibilità dei servizi secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. In ogni caso è garantita la disponibilità dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedì al venerdì, e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentun dicembre.

 

Capo V

PAGAMENTI TELEMATICI

 

     Art. 30. Pagamenti

     1. Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese è effettuato esclusivamente tramite pagoPA, accedendo al portale dei servizi telematici. La ricevuta di pagamento può essere acquisita automaticamente dai sistemi oppure trasmessa dall'interessato all'ufficio, secondo le modalità previste dall'articolo 5 del CAD [48].

     2. I sistemi del dominio giustizia verificano la regolarità delle ricevute di pagamento telematico [49].

     3. [L'interazione tra le procedure di pagamento telematico messe a disposizione dal prestatore del servizio di pagamento, il punto di accesso e il portale dei servizi telematici avviene su canale sicuro, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34] [50].

     4. [Il processo di pagamento telematico assicura l'univocità del pagamento mediante l'utilizzo della richiesta di pagamento telematico (RPT), della ricevuta telematica (RT) e dell'identificativo univoco di erogazione del servizio (CRS) che impediscono, mediante l'annullamento del CRS, un secondo utilizzo della RT. Le specifiche tecniche sono definite ai sensi dell'articolo 34] [51].

     5. [La ricevuta telematica, firmata digitalmente dal prestatore del servizio di pagamento che effettua la riscossione o da un soggetto da questo delegato, costituisce prova del pagamento alla Tesoreria dello Stato ed è conservata nel fascicolo informatico] [52].

     6. [L'ufficio verifica periodicamente con modalità telematiche la regolarità delle ricevute o attestazioni e il buon esito delle transazioni di pagamento telematico] [53].

 

     Art. 31. Diritto di copia

     1. L'interessato, all'atto della richiesta di copia, richiede l'indicazione dell'importo del diritto corrispondente che gli è comunicato senza ritardo con mezzi telematici dall'ufficio, secondo le specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

     2. Alla richiesta di copia è associato un identificativo univoco che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene evidenziato nel sistema informatico per consentire il versamento secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

     3. La ricevuta telematica è associata all'identificativo univoco.

 

     Art. 32. Registrazione, trascrizione e voltura degli atti

     1. La registrazione, la trascrizione e la voltura degli atti avvengono in via telematica nelle forme previste dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni.

 

     Art. 33. Pagamento dei diritti di notifica

     1. Il pagamento dei diritti di notifica viene effettuato nelle forme previste dall'articolo 30.

     2. L'UNEP rende pubblici gli importi dovuti a titolo di anticipazione. Eseguita la notificazione, l'UNEP comunica l'importo definitivo e restituisce il documento informatico notificato previo versamento del conguaglio dovuto dalla parte oppure unitamente al rimborso del maggior importo versato in acconto.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 34. Specifiche tecniche

     1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali [54].

     2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.

     3. Fino all'emanazione delle nuove specifiche tecniche, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le specifiche tecniche vigenti, già adottate dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia [55].

 

     Art. 35. Disposizioni finali e transitorie

     1. L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni è preceduta da un decreto dirigenziale che accerta l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio [56].

     2. L'indirizzo elettronico già previsto dal decreto del Ministro della Giustizia, 17 luglio 2008 recante «Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile» è utilizzabile per un periodo transitorio non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. La data di attivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 4, comma 2, è stabilita, per ciascun ufficio giudiziario, con apposito decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia che attesta la funzionalità del sistema di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.

     4. Le caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli informatici sono definite con decreto del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.

     5. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4, conservano efficacia le caratteristiche di strutturazione dei modelli informatici di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 luglio 2009, recante "Nuova strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile e introduzione dei modelli informatici per l'uso di strumenti informatici e telematici nelle procedure esecutive individuali e concorsuali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2009 - s.o. n. 120.

 

     Art. 36. Adeguamento delle regole tecnico-operative

     1. Le regole tecnico-operative sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 37. Efficacia

     1. Il presente decreto acquista efficacia il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

     2. Dalla data di cui al comma 1, cessano di avere efficacia nel processo civile le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e del decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008.

 

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2011  Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 84

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[2] Lettera inserita dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[3] Lettera inserita dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[4] Lettera inserita dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[6] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[7] Lettera inserita dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[9] Lettera inserita dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[10] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[11] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[12] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[14] Lettera abrogata dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[15] Lettera abrogata dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[16] Comma abrogato dall'art. 4 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[17] Comma così modificato dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[18] Articolo inserito dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[19] Comma così modificato dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[20] Rubrica così sostituita dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[21] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[22] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[23] Comma così modificato dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[25] Rubrica così modificata dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[26] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[27] Comma così modificato dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[28] Comma così modificato dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[29] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[30] Comma così modificato dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[31] Comma così modificato dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[32] Articolo inserito dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[37] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.M. 3 aprile 2013, n. 48.

[38] Comma abrogato dall'art. 4 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[39] Comma abrogato dall'art. 4 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[40] Comma abrogato dall'art. 4 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[41] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[42] Comma così modificato dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[43] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[44] Comma così modificato dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[45] Comma così modificato dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[46] Comma abrogato dall'art. 4 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[47] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.

[48] Comma così modificato dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[49] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[50] Comma abrogato dall'art. 4 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[51] Comma abrogato dall'art. 4 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[52] Comma abrogato dall'art. 4 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[53] Comma abrogato dall'art. 4 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[54] Comma così modificato dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[55] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.M. 29 dicembre 2023, n. 217.

[56] Comma così modificato dall'art. 7 del D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.