§ 98.1.27149 - Legge 27 maggio 1998, n. 165.
Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni


Settore:Normativa nazionale
Data:27/05/1998
Numero:165


Sommario
Art. 1.  Esecuzione delle pene detentive
Art. 2.  Affidamento in prova al servizio sociale
Art. 3.  Affidamento in prova in casi particolari
Art. 4.  Detenzione domiciliare
Art. 5.  Ammissione alla semilibertà
Art. 6.  Assistenti sociali
Art. 7.  Operatori amministrativi
Art. 8.  Copertura finanziaria


§ 98.1.27149 - Legge 27 maggio 1998, n. 165.

Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni

(G.U. 30 maggio 1998, n. 124)

 

     Art. 1. Esecuzione delle pene detentive

     1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "Art. 656 (Esecuzione delle pene detentive). - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

     2.Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

     3.L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

     4.L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

     5.Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

     6.L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

     7.La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

     8.Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.

     9.La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

     a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

     b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

     10.Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza".

 

          Art. 2. Affidamento in prova al servizio sociale

     1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     " 3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2".

     2. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     " 4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta".

 

          Art. 3. Affidamento in prova in casi particolari

     1. L'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è abrogato.

 

          Art. 4. Detenzione domiciliare

     1. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

     "1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

     a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;

     b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

     c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

     d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

     e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

     1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.

     1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.

     1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.";

     b) il comma 3 è abrogato;

     c) al comma 4, le parole: "dal secondo comma dell'articolo 254-quater del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma del medesimo articolo" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 284 del codice di procedura penale";

     d) al comma 7, le parole: "nel comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "nei commi 1 e 1-bis";

     e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

     "9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura".

 

          Art. 5. Ammissione alla semilibertà

     1. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, terzo periodo, le parole: "se i risultati dell'osservazione di cui al comma 2 dello stesso articolo non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati dal comma 4 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale";

     b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     " 6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.".

 

          Art. 6. Assistenti sociali

     1. La dotazione organica del personale dell'Amministrazione penitenziaria, appartenente al profilo professionale n. 242 - assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996, n. 282, è aumentata di 684 unità.

     2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi per assistenti sociali coordinatori dell'Amministrazione penitenziaria, banditi nei quattro anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Alla copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti dopo l'applicazione del comma 2, si provvede mediante concorso pubblico.

 

          Art. 7. Operatori amministrativi

     1. La dotazione organica del personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente al profilo professionale n. 004 - operatore amministrativo, quinta qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al citato decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, è aumentata di 140 unità.

     2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede mediante concorso pubblico, prioritariamente tramite assunzione dei candidati già risultati idonei in precedenti concorsi.

 

          Art. 8. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30.390 milioni per l'anno 1998 e in lire 46.077 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.