§ 51.4.83 – L. 12 luglio 1999, n. 231.
Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:12/07/1999
Numero:231


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale).
Art. 2.  (Modifica all'articolo 276 del codice di procedura penale).
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 286-bis del codice di procedura penale).
Art. 4.  (Modifiche all'articolo 299 del codice di procedura penale).
Art. 5.  (Introduzione dell'articolo 47-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354).
Art. 6.  (Modifica all'articolo 146 del codice penale).
Art. 7.  (Introduzione dell'articolo 211-bis del codice penale).
Art. 8.  (Adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286-bis del codice di procedura penale).


§ 51.4.83 – L. 12 luglio 1999, n. 231.

Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave.

(G.U. 19 luglio 1999, n. 167).

 

     Art. 1. (Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale).

     1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4, sono soppresse le parole da "o che si trovi in condizioni di salute" fino alla fine del comma;

     b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 2. (Modifica all'articolo 276 del codice di procedura penale).

     1. All'articolo 276 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3. (Modifiche all'articolo 286-bis del codice di procedura penale).

     1. All'articolo 286-bis del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è abrogato;

     b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 4. (Modifiche all'articolo 299 del codice di procedura penale).

     1. All'articolo 299 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4-ter, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     b) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 5. (Introduzione dell'articolo 47-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354).

     1. Dopo l'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 6. (Modifica all'articolo 146 del codice penale).

     1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice penale, il numero 3) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 7. (Introduzione dell'articolo 211-bis del codice penale).

     1. Dopo l'articolo 211 del codice penale è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 8. (Adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286-bis del codice di procedura penale).

     1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286 bis del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.